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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/07/2025, n. 2842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2842 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2.dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 3/07/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2332/2023
T R A
, nato a [...] il [...], residente in [...] alla Parte_1
Via Petrarca I° trav. n. 14, rapp.to e difeso dall'avv. Pierpaolo Laurenza, presso il cui studio elegge domicilio in Caserta alla Via Turati n.17; Appellante
E
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, dott. con sede in Messina, via ing. Giuseppe Franza, n. 82, ed Controparte_2 elettivamente domiciliata in Messina, via Lodi, n. 283/B, presso lo studio dell'avv. Maurizio Tavilla che la rappresenta e difende;
Appellato
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato presso questa Corte territoriale in data 28.9.2023, ha Parte_1 proposto appello per la riforma della sentenza n. 2196/2023, pubblicata in data 29.3.2023, con cui il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, ha respinto la sua domanda volta ad accertare l'illegittima risoluzione ante tempus del contratto a tempo determinato sottoscritto con la con condanna di quest'ultima al risarcimento del danno Controparte_1 pari alla retribuzione che avrebbe percepito dalla data della illegittima estromissione (30.7.2021) sino alla scadenza naturale del contratto (10.8.2021).
Nel ricorso di primo grado il premesso di aver lavorato alle dipendenze della Parte_1 [...] con la qualifica di medico di bordo in virtù di contratto di arruolamento a tempo CP_1 determinato del 09/07/2021 con scadenza 10/08/2021 e di essersi regolarmente imbarcato sulla nave “Laurana” di proprietà della resistente, aveva esposto che in data 30/07/2021 il comandante della nave aveva riferito la volontà dell'armatore di risolvere anticipatamente il contratto di lavoro disponendo il suo sbarco immediato, senza preavviso, sbarco che avveniva presso il porto di Napoli lo stesso giorno 30/07/2021. Aveva eccepito l'illegittimità del recesso anticipato, intimato oralmente, senza preavviso e privo di motivazione, e lamentato il danno patrimoniale sofferto corrispondente al mancato guadagno per l'attività lavorativa non espletata, pari ad euro 1138,78, ossia l'importo della retribuzione (euro 103,52545 al giorno) per gli 11 giorni intercorrenti tra la data della risoluzione anticipata (30/7/2021) e quella di scadenza naturale del contratto (10/08/2021).
Si era costituita la contestando le avverse pretese. Aveva osservato che in data Controparte_1
29.07.2021, in una riunione tenutasi presso gli uffici della società in Milazzo (ME), al Parte_1 erano stati contestati alcuni ripetuti censurabili comportamenti dallo stesso posti in essere nello svolgimento della sua mansione di medico di bordo, dettagliatamente esposti nella relazione del 02.08.2021 sottoscritta dai comandanti e Anziché promuovere nei confronti Pt_2 Per_1 del ricorrente un procedimento disciplinare, tenuto conto dell'imminente scadenza del contratto di lavoro e, quindi, dell'inutilità di creare spiacevoli contrasti, si era convenuto tra le parti che il giorno seguente il medico sarebbe sbarcato a Napoli, facendo così anticipatamente cessare l'intercorrente rapporto di lavoro. Nell'occasione si era anche discusso tra le parti della causale dello sbarco da indicare formalmente, scegliendo tra le due opzioni “volontà dell'armatore” e
“volontà del marittimo”, ed il aveva richiesto di indicare la prima delle due. Parte_1
La convenuta aveva poi esposto che il successivo 30.7.2021, durante le fasi di sbarco, alle ore 8:15 era stata comunicata la sottrazione del computer portatile presente nella infermeria di bordo;
allertato il medico di bordo il solo in possesso delle chiavi dell'infermeria, questo si Parte_1 era allontanato dalla nave e non era reperibile;
rientrato alle ore 9:30 circa, il medico non giustificava l'accaduto; informata la Polizia Marittima, che si recava a bordo e prendeva nota della denuncia, veniva disposto al medico di bordo di recarsi a sbarcare ma lo stesso Parte_1 non si presentava presso gli uffici della Capitaneria di porto e risultava irrintracciabile.
La aveva quindi argomentato che il – presumibilmente in Controparte_1 Parte_1 conseguenza dello spiacevole episodio avvenuto a bordo della nave la mattina del 30.07.2021 – aveva deciso non soltanto di disattendere l'impegno assunto il giorno prima (e, quindi, di non procedere allo sbarco compiendo tutte le conseguenti formalità), ma anche di non continuare più a svolgere la propria attività negli ultimi giorni del rapporto di lavoro a tempo determinato. Non competeva dunque la retribuzione, né il risarcimento del danno o altra indennità, per una attività lavorativa (relativa agli ultimi undici giorni di rapporto lavorativo) che il aveva Parte_1 deliberatamente scelto di non prestare e in ogni caso per la mancata messa a disposizione delle proprie energie lavorative
Con la sentenza impugnata il Tribunale ha respinto la domanda del lavoratore, con condanna dello stesso al pagamento delle spese di lite. Ha ritenuto che lo sbarco per volontà dell'armatore, che costituiva una soluzione concordata tra le parti in base alla ricostruzione prospettata dalla parte convenuta, non si fosse mai perfezionato, posto che il giorno 30.7.2021 il ricorrente non si rendeva reperibile, omettendo di adempiere allo sbarco concordato e alle formalità per questo prescritte. Non essendosi perfezionato lo sbarco, il rapporto doveva ritenersi valido ed efficace fino al 10.08.2021, data di scadenza del termine apposto al contratto di lavoro. Il Giudice ha escluso il diritto del ricorrente alla indennità prevista dall'art. 358 comma 3, n. 2, R.D. 327/1942 (“Codice della Navigazione”), per il recesso anticipato dell'armatore, né secondo il giudicante il lavoratore aveva maturato il diritto al risarcimento del danno e/o alle retribuzioni per le giornate intercorrenti tra il 30.07.2021 e il 10.08.2021, atteso che non aveva messo a disposizione le proprie energie lavorative né il giorno previsto per lo sbarco né nei giorni successivi.
Con l'unico motivo di censura l'appellante ha contestato la ricostruzione proposta dal primo Giudice. Ha osservato come dall'esame degli atti di causa e della documentazione prodotta fosse pacifico che il rapporto di lavoro tra le parti si era risolto anticipatamente in data 30.07.2021 per
“volontà dell'armatore”; che il licenziamento era privo della forma scritta e quindi nullo ed inefficace in base all'art. 2 della legge n. 604/66: che la risoluzione anticipata del contratto di lavoro per volontà dell'armatore è stata effettuata senza alcuna valida motivazione, senza le forme prescritte dalla legge e senza alcun giorno di preavviso.
Ha concluso chiedendo in riforma della sentenza impugnata il totale accoglimento della domanda originaria, vinte le spese del doppio grado di giudizio con attribuzione.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita la società, resistendo al gravame di cui ha chiesto il rigetto. Ha condiviso gli assunti del primo Giudice in ordine al difetto di prova, il cui onere grava sul lavoratore, della volontà datoriale di risolvere anticipatamente il contratto di lavoro, circostanza smentita dalle risultanze documentali. Rimasto indimostrato il presunto licenziamento orale del 30.7.2021, non perfezionatosi il concordato sbarco “per volontà dell'armatore”, avendo il deciso di non continuare più a svolgere la propria attività Parte_1 negli ultimi giorni del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, lo stesso non poteva pretendere somme a titolo di risarcimento del danno né di retribuzione.
Disposta la trattazione cartolare del procedimento, acquisite le note scritte delle parti, alla odierna udienza come sostituita ex art. 127 ter c.p.c. la causa è stata riservata in decisione.
L'appello è fondato.
L'art. 325 del R.D. n. 327 del 1942 (Codice della Navigazione) statuisce che “Il contratto di arruolamento può essere stipulato: a) per un dato viaggio o per più viaggi;
b) a tempo determinato;
c) a tempo indeterminato” e il successivo art. 341 che “Il contratto di arruolamento a tempo determinato cessa di diritto con la scadenza del termine stabilito nel contratto stesso”.
L'art. 345 (Codice della Navigazione), che prevedeva che “L'armatore ha facoltà, in qualsiasi tempo e luogo, di risolvere il contratto di arruolamento, salvi i diritti spettanti all'arruolato”, attribuendo all'armatore un illimitato potere di risoluzione del rapporto di lavoro, è stato dichiarato incostituzionale dalla sentenza C. Cost. 31 gennaio 1991, n. 41.
Trova applicazione la regola generale posta dall'art. 2119 c.c. secondo cui “Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto”.
Inoltre, ai sensi dell'art. 358 comma 3 “Se l'armatore esercita la facoltà di risoluzione del contratto a viaggio, prima del compimento del viaggio, o del contratto a tempo determinato, prima della scadenza, ai sensi dell'art. 345, l'arruolato ha diritto: … 2) se la risoluzione del contratto avviene dopo la partenza, ad una indennità pari alla retribuzione che gli sarebbe spettata per la presumibile durata del viaggio o per la durata del contratto”.
È consolidato orientamento della S.C. (Cass. n. 4648 del 25.2.2013) che “il datore di lavoro possa recedere dal contratto di lavoro a termine, prima della scadenza, in due ipotesi: per giusta causa
o per impossibilità sopravvenuta. Al di fuori di queste ipotesi il licenziamento è qualificabile come inadempimento contrattuale per mancato rispetto del termine pattuito. In caso di non giustificato recesso ante tempus del datore di lavoro da rapporto di lavoro a tempo determinato, il risarcimento del danno dovuto al lavoratore va commisurato all'entità dei compensi retributivi che lo stesso avrebbe maturato dalla data del recesso fino alla prevista scadenza del contratto, state l'inapplicabilità delle disposizioni concernenti il recesso dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato (L. n. 604 del 1966, art. 18 L. n. 300 del 1970) - cfr. in tal senso Cass. 8 giugno 1995, n. 6439; id. 3 febbraio 1996 n 924; 28 dicembre 1999 n. 14637; 26 marzo 2002 n. 4345; 1luglio 2004 n. 12092”.
La Corte di legittimità ha inoltre più volte affermato che quando il lavoratore deduce di essere stato licenziato oralmente e fa valere in giudizio la inefficacia o invalidità di tale licenziamento, mentre il datore di lavoro deduce la sussistenza di dimissioni del lavoratore, il materiale probatorio deve essere raccolto, da parte del giudice di merito, tenendo conto che, nel quadro della normativa limitativa dei licenziamenti, la prova gravante sul lavoratore è limitata alla sua estromissione dal rapporto, mentre la controdeduzione del datore di lavoro assume la valenza di un'eccezione in senso stretto, il cui onere probatorio ricade sull'eccipiente ai sensi dell'art. 2697, secondo comma, cod. civ. (cfr. Cass. Sentenza n. 18087 del 27/8/2007; Cass. Ordinanza n. 21684 del 19/10/2011; Cass. Sentenza n. 610 del 15/1/2015 e Cass. Sentenza n. 25847 del 16/10/2018).
Nella specie il Giudice di primo grado, aderendo alla ricostruzione proposta dalla società, ha ritenuto non perfezionatosi lo sbarco “per volontà dell'armatore”, avendo il lavoratore omesso di adempiere alle formalità per questo prescritte;
ha quindi ritenuto non provato il recesso del datore di lavoro dal contratto a tempo determinato. La nel presente grado ha ribadito Controparte_1 che il aveva deliberatamente deciso di non prestare più attività lavorativa negli ultimi Parte_1 giorni del rapporto a tempo determinato.
La prospettazione della società non è condivisibile.
Il Collegio ritiene che sulla scorta della documentazione in atti possa ritenersi provata la risoluzione anticipata (in data 30.7.2021) del contratto di lavoro in esame per volontà del datore di lavoro.
La ha dedotto che in occasione della riunione del 29.7.2021 era stato Controparte_1
“convenuto tra le parti che il giorno seguente il dott. sarebbe sbarcato a Napoli, facendo Parte_1 così anticipatamente cessare l'intercorrente rapporto di lavoro. Nell'occasione si è anche discusso tra le parti della causale dello sbarco da indicare formalmente, scegliendo tra le due opzioni
“volontà dell'armatore” e “volontà del marittimo”, ed il dott. ha richiesto di indicare la Parte_1 prima delle due” (memoria di costituzione di primo grado della pag. 2). Controparte_1
Nel giornale nautico, libro secondo, della nave Laurana (doc. 3 produzione di primo grado della resistente) si legge, in ordine alla sottrazione del computer portatile la mattina del 30.7.2021, che, dopo aver chiesto spiegazioni al medico di bordo e informato la Polizia Marittima, “Come disposto dall'ufficio Armatoriale al medico di bordo viene disposto di recarsi Parte_1
a sbarcare, lo stesso non si presenta presso gli uffici della Capitaneria di porto per procedere allo sbarco e risulta irrintracciabile”.
Con comunicazione prot. 030/21 del 30/07/21 (all. 4 produzione di primo grado della resistente), la ha inoltrato alla capitaneria di porto di Napoli una scheda con Controparte_3 comunicazione dello “SBARCO” del , medico, dalla nave Laurana a Napoli Parte_1 per il giorno 30/07/2021 con motivo “VOLONTA' ARMATORE”.
Con lettera datata 1.9.2021 (doc. 5 produzione di primo grado della resistente), la CP_1 chiedeva alla Capitanerie di Porto di Napoli di “regolare a libretto in data odierna,
[...]
1.9.2021, lo sbarco del 30.7.2021 per il seguente personale: Medico di Per_2 Parte_1
Matricola 121835/1 NAPOLI” precisando che “Il Dr. nel giorno dello
[...] Parte_1 sbarco dalla è sceso da bordo per recarsi in Capitaneria per la regolarizzazione a CP_4 libretto con la motivazione “VOLONTA' ARMATORE” ma non si è mai presentato. Più volte chiamato da quel momento non si è reso più rintracciabile, non rispondendo alle molteplici chiamate. Pertanto si procedeva alla regolarizzazione a ruolo equipaggio”.
Già queste allegazioni e produzioni della convenuta sono indicative della interruzione del rapporto di lavoro in data 30.7.2021 per volontà del datore di lavoro.
Ancora, nel libretto di navigazione del ricorrente (doc. 3 produzione di primo grado del Parte_1
è registrato lo sbarco del a Napoli il 30.7.2021 con motivo “volontà armatore” e data Parte_1 di regolarizzazione 1.8.2021.
La busta paga relativa al mese di luglio 2021, predisposta dallo stesso datore di lavoro (all. 4 produzione di primo grado del ricorrente) indica quale data di inizio e fine del rapporto di lavoro, rispettivamente, il 9.7.2021 e il 30.7.2021 e, quale “Motivazione fine periodo” la “volontà dell'armatore”. Nella stessa busta paga sono liquidati il t.f.r. e le altre competenze di fine rapporto (ratei 13esima e 14esima, indennità sostitutiva di ferie e riposi).
Anche la predetta documentazione evidenza in modo preciso ed univoco la cessazione anticipata, in data 30.7.2021, del rapporto di lavoro tra le parti per volontà dell'armatore.
E' invece rimasta priva di riscontro probatorio l'affermazione della convenuta secondo cui sarebbe stato il ricorrente che, disatteso l'impegno di procedere allo sbarco adempiendo alle connesse formalità, avrebbe deliberatamente deciso di non continuare più a prestare l'attività lavorativa negli ultimi giorni del contratto. Né risulta provato che la cessazione anticipata del rapporto di lavoro sia stata determinata dalla concorde volontà delle parti.
Nella “Relazione sul medico di bordo” del 2.8.2021 (all. 2 produzione di primo grado della resistente), i e descrivono svariati comportamenti del Parte_3 Per_1 Parte_1 che non si addicono ad un medico (“molte volte non è presente a bordo durante l'imbarco dei passeggeri e non risponde alla radiolina in dotazione”; in occasione delle visite di controllo e qualità sono state trovate in infermeria “medicine scadute e il registro carico e scarico medicinali vecchio”; “continua a legare asciuga bagno sui dispositivi del sistema sprinkler”; “non riporta sul diario medico i passeggeri ed equipaggio che si sono sottoposti a visita o vaccino”;
“l'infermeria nelle ore notturne rimaneva aperta” ecc.). Questi rilievi sarebbero stati comunicati al medico in occasione della riunione del 29.7.2021 durante la quale le parti, per evitare spiacevoli contrasti, avrebbe concordato lo sbarco del il giorno successivo. Parte_1
Nell'estratto del giornale nautico della nave Laurana, pag. 72 e 73 (all. 3 cit.), è riportato l'episodio della mattina del 30.7.2021 relativo alla sottrazione del computer portatile presente nell'infermeria di bordo, le cui chiavi erano in possesso del Parte_1
Tuttavia, nessuno dei predetti comportamenti è stato formalmente contestato al lavoratore, né i suddetti eventi smentiscono la circostanza, suffragata dalla documentazione in atti (in gran parte di provenienza datoriale), della volontà della resistente di risolvere anticipatamente il rapporto di lavoro.
E' a parere del collegio ininfluente che lo sbarco del medico per volontà dell'armatore, di fatto avvenuto in data 30.7.2021, sia stato regolarizzato solo il successivo 1.8.2021 (come indicato nel libretto nautico del o in data 1.9.2021 (come dedotto dalla resistente), trattandosi di Parte_1 formalità inidonee ad incidere sulla portata sostanziale dei fatti di causa, così come comprovati dalla documentazione in atti, in ordine alla cessazione ante tempus del rapporto di lavoro in data 30.7.2021 per volontà dell'armatore.
Il recesso ante tempus del datore di lavoro non risulta sorretto da alcune legittima motivazione, né - come già osservato - vi è un atto di contestazione di addebiti al lavoratore né un formale licenziamento disciplinare.
La difesa di parte resistente, del resto, è incentrata sulla inesistenza del licenziamento del 30.7.2021, di modo che non è stata neanche allegata la sussistenza di una giusta causa di recesso anticipato o della impossibilità sopravvenuta della prestazione.
Il licenziamento, quindi, è qualificabile come inadempimento contrattuale per mancato rispetto del termine pattuito e spetta al lavoratore il risarcimento del danno commisurato ai compensi retributivi che avrebbe percepito dalla data del recesso (30.7.2021) fino alla prevista scadenza del contratto (10.8.2021), quantificati nella misura indicata in ricorso, non oggetto di specifica contestazione né in prime cure né in appello.
Per le ragioni descritte, assorbita ogni altra questione proposta, l'appello va accolto con riforma della sentenza di primo grado e condanna della resistente al pagamento, in favore del Parte_1 dell'importo di euro 1.138,78.
Le spese, liquidate in dispositivo, sono poste a carico della Controparte_1 in applicazione della regola della soccombenza, con attribuzione.
P. Q. M.
La Corte così provvede: 1) accoglie l'appello e, in riforma della gravata sentenza, condanna la Controparte_1
al pagamento, in favore di , della somma di
[...] Parte_1 euro 1138,78; 2) condanna la alla rifusione delle spese del Controparte_1 doppio grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 1359,00 per il giudizio di primo grado ed in complessivi euro 962,00 per il giudizio di appello, oltre, per ciascun grado, spese generali come per legge, IVA e CPA, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Napoli, 3/07/2025
Il consigliere estensore Il Presidente Dr.ssa Laura Laureti Dr.ssa Anna Carla Catalano
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2.dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 3/07/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2332/2023
T R A
, nato a [...] il [...], residente in [...] alla Parte_1
Via Petrarca I° trav. n. 14, rapp.to e difeso dall'avv. Pierpaolo Laurenza, presso il cui studio elegge domicilio in Caserta alla Via Turati n.17; Appellante
E
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, dott. con sede in Messina, via ing. Giuseppe Franza, n. 82, ed Controparte_2 elettivamente domiciliata in Messina, via Lodi, n. 283/B, presso lo studio dell'avv. Maurizio Tavilla che la rappresenta e difende;
Appellato
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato presso questa Corte territoriale in data 28.9.2023, ha Parte_1 proposto appello per la riforma della sentenza n. 2196/2023, pubblicata in data 29.3.2023, con cui il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, ha respinto la sua domanda volta ad accertare l'illegittima risoluzione ante tempus del contratto a tempo determinato sottoscritto con la con condanna di quest'ultima al risarcimento del danno Controparte_1 pari alla retribuzione che avrebbe percepito dalla data della illegittima estromissione (30.7.2021) sino alla scadenza naturale del contratto (10.8.2021).
Nel ricorso di primo grado il premesso di aver lavorato alle dipendenze della Parte_1 [...] con la qualifica di medico di bordo in virtù di contratto di arruolamento a tempo CP_1 determinato del 09/07/2021 con scadenza 10/08/2021 e di essersi regolarmente imbarcato sulla nave “Laurana” di proprietà della resistente, aveva esposto che in data 30/07/2021 il comandante della nave aveva riferito la volontà dell'armatore di risolvere anticipatamente il contratto di lavoro disponendo il suo sbarco immediato, senza preavviso, sbarco che avveniva presso il porto di Napoli lo stesso giorno 30/07/2021. Aveva eccepito l'illegittimità del recesso anticipato, intimato oralmente, senza preavviso e privo di motivazione, e lamentato il danno patrimoniale sofferto corrispondente al mancato guadagno per l'attività lavorativa non espletata, pari ad euro 1138,78, ossia l'importo della retribuzione (euro 103,52545 al giorno) per gli 11 giorni intercorrenti tra la data della risoluzione anticipata (30/7/2021) e quella di scadenza naturale del contratto (10/08/2021).
Si era costituita la contestando le avverse pretese. Aveva osservato che in data Controparte_1
29.07.2021, in una riunione tenutasi presso gli uffici della società in Milazzo (ME), al Parte_1 erano stati contestati alcuni ripetuti censurabili comportamenti dallo stesso posti in essere nello svolgimento della sua mansione di medico di bordo, dettagliatamente esposti nella relazione del 02.08.2021 sottoscritta dai comandanti e Anziché promuovere nei confronti Pt_2 Per_1 del ricorrente un procedimento disciplinare, tenuto conto dell'imminente scadenza del contratto di lavoro e, quindi, dell'inutilità di creare spiacevoli contrasti, si era convenuto tra le parti che il giorno seguente il medico sarebbe sbarcato a Napoli, facendo così anticipatamente cessare l'intercorrente rapporto di lavoro. Nell'occasione si era anche discusso tra le parti della causale dello sbarco da indicare formalmente, scegliendo tra le due opzioni “volontà dell'armatore” e
“volontà del marittimo”, ed il aveva richiesto di indicare la prima delle due. Parte_1
La convenuta aveva poi esposto che il successivo 30.7.2021, durante le fasi di sbarco, alle ore 8:15 era stata comunicata la sottrazione del computer portatile presente nella infermeria di bordo;
allertato il medico di bordo il solo in possesso delle chiavi dell'infermeria, questo si Parte_1 era allontanato dalla nave e non era reperibile;
rientrato alle ore 9:30 circa, il medico non giustificava l'accaduto; informata la Polizia Marittima, che si recava a bordo e prendeva nota della denuncia, veniva disposto al medico di bordo di recarsi a sbarcare ma lo stesso Parte_1 non si presentava presso gli uffici della Capitaneria di porto e risultava irrintracciabile.
La aveva quindi argomentato che il – presumibilmente in Controparte_1 Parte_1 conseguenza dello spiacevole episodio avvenuto a bordo della nave la mattina del 30.07.2021 – aveva deciso non soltanto di disattendere l'impegno assunto il giorno prima (e, quindi, di non procedere allo sbarco compiendo tutte le conseguenti formalità), ma anche di non continuare più a svolgere la propria attività negli ultimi giorni del rapporto di lavoro a tempo determinato. Non competeva dunque la retribuzione, né il risarcimento del danno o altra indennità, per una attività lavorativa (relativa agli ultimi undici giorni di rapporto lavorativo) che il aveva Parte_1 deliberatamente scelto di non prestare e in ogni caso per la mancata messa a disposizione delle proprie energie lavorative
Con la sentenza impugnata il Tribunale ha respinto la domanda del lavoratore, con condanna dello stesso al pagamento delle spese di lite. Ha ritenuto che lo sbarco per volontà dell'armatore, che costituiva una soluzione concordata tra le parti in base alla ricostruzione prospettata dalla parte convenuta, non si fosse mai perfezionato, posto che il giorno 30.7.2021 il ricorrente non si rendeva reperibile, omettendo di adempiere allo sbarco concordato e alle formalità per questo prescritte. Non essendosi perfezionato lo sbarco, il rapporto doveva ritenersi valido ed efficace fino al 10.08.2021, data di scadenza del termine apposto al contratto di lavoro. Il Giudice ha escluso il diritto del ricorrente alla indennità prevista dall'art. 358 comma 3, n. 2, R.D. 327/1942 (“Codice della Navigazione”), per il recesso anticipato dell'armatore, né secondo il giudicante il lavoratore aveva maturato il diritto al risarcimento del danno e/o alle retribuzioni per le giornate intercorrenti tra il 30.07.2021 e il 10.08.2021, atteso che non aveva messo a disposizione le proprie energie lavorative né il giorno previsto per lo sbarco né nei giorni successivi.
Con l'unico motivo di censura l'appellante ha contestato la ricostruzione proposta dal primo Giudice. Ha osservato come dall'esame degli atti di causa e della documentazione prodotta fosse pacifico che il rapporto di lavoro tra le parti si era risolto anticipatamente in data 30.07.2021 per
“volontà dell'armatore”; che il licenziamento era privo della forma scritta e quindi nullo ed inefficace in base all'art. 2 della legge n. 604/66: che la risoluzione anticipata del contratto di lavoro per volontà dell'armatore è stata effettuata senza alcuna valida motivazione, senza le forme prescritte dalla legge e senza alcun giorno di preavviso.
Ha concluso chiedendo in riforma della sentenza impugnata il totale accoglimento della domanda originaria, vinte le spese del doppio grado di giudizio con attribuzione.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita la società, resistendo al gravame di cui ha chiesto il rigetto. Ha condiviso gli assunti del primo Giudice in ordine al difetto di prova, il cui onere grava sul lavoratore, della volontà datoriale di risolvere anticipatamente il contratto di lavoro, circostanza smentita dalle risultanze documentali. Rimasto indimostrato il presunto licenziamento orale del 30.7.2021, non perfezionatosi il concordato sbarco “per volontà dell'armatore”, avendo il deciso di non continuare più a svolgere la propria attività Parte_1 negli ultimi giorni del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, lo stesso non poteva pretendere somme a titolo di risarcimento del danno né di retribuzione.
Disposta la trattazione cartolare del procedimento, acquisite le note scritte delle parti, alla odierna udienza come sostituita ex art. 127 ter c.p.c. la causa è stata riservata in decisione.
L'appello è fondato.
L'art. 325 del R.D. n. 327 del 1942 (Codice della Navigazione) statuisce che “Il contratto di arruolamento può essere stipulato: a) per un dato viaggio o per più viaggi;
b) a tempo determinato;
c) a tempo indeterminato” e il successivo art. 341 che “Il contratto di arruolamento a tempo determinato cessa di diritto con la scadenza del termine stabilito nel contratto stesso”.
L'art. 345 (Codice della Navigazione), che prevedeva che “L'armatore ha facoltà, in qualsiasi tempo e luogo, di risolvere il contratto di arruolamento, salvi i diritti spettanti all'arruolato”, attribuendo all'armatore un illimitato potere di risoluzione del rapporto di lavoro, è stato dichiarato incostituzionale dalla sentenza C. Cost. 31 gennaio 1991, n. 41.
Trova applicazione la regola generale posta dall'art. 2119 c.c. secondo cui “Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto”.
Inoltre, ai sensi dell'art. 358 comma 3 “Se l'armatore esercita la facoltà di risoluzione del contratto a viaggio, prima del compimento del viaggio, o del contratto a tempo determinato, prima della scadenza, ai sensi dell'art. 345, l'arruolato ha diritto: … 2) se la risoluzione del contratto avviene dopo la partenza, ad una indennità pari alla retribuzione che gli sarebbe spettata per la presumibile durata del viaggio o per la durata del contratto”.
È consolidato orientamento della S.C. (Cass. n. 4648 del 25.2.2013) che “il datore di lavoro possa recedere dal contratto di lavoro a termine, prima della scadenza, in due ipotesi: per giusta causa
o per impossibilità sopravvenuta. Al di fuori di queste ipotesi il licenziamento è qualificabile come inadempimento contrattuale per mancato rispetto del termine pattuito. In caso di non giustificato recesso ante tempus del datore di lavoro da rapporto di lavoro a tempo determinato, il risarcimento del danno dovuto al lavoratore va commisurato all'entità dei compensi retributivi che lo stesso avrebbe maturato dalla data del recesso fino alla prevista scadenza del contratto, state l'inapplicabilità delle disposizioni concernenti il recesso dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato (L. n. 604 del 1966, art. 18 L. n. 300 del 1970) - cfr. in tal senso Cass. 8 giugno 1995, n. 6439; id. 3 febbraio 1996 n 924; 28 dicembre 1999 n. 14637; 26 marzo 2002 n. 4345; 1luglio 2004 n. 12092”.
La Corte di legittimità ha inoltre più volte affermato che quando il lavoratore deduce di essere stato licenziato oralmente e fa valere in giudizio la inefficacia o invalidità di tale licenziamento, mentre il datore di lavoro deduce la sussistenza di dimissioni del lavoratore, il materiale probatorio deve essere raccolto, da parte del giudice di merito, tenendo conto che, nel quadro della normativa limitativa dei licenziamenti, la prova gravante sul lavoratore è limitata alla sua estromissione dal rapporto, mentre la controdeduzione del datore di lavoro assume la valenza di un'eccezione in senso stretto, il cui onere probatorio ricade sull'eccipiente ai sensi dell'art. 2697, secondo comma, cod. civ. (cfr. Cass. Sentenza n. 18087 del 27/8/2007; Cass. Ordinanza n. 21684 del 19/10/2011; Cass. Sentenza n. 610 del 15/1/2015 e Cass. Sentenza n. 25847 del 16/10/2018).
Nella specie il Giudice di primo grado, aderendo alla ricostruzione proposta dalla società, ha ritenuto non perfezionatosi lo sbarco “per volontà dell'armatore”, avendo il lavoratore omesso di adempiere alle formalità per questo prescritte;
ha quindi ritenuto non provato il recesso del datore di lavoro dal contratto a tempo determinato. La nel presente grado ha ribadito Controparte_1 che il aveva deliberatamente deciso di non prestare più attività lavorativa negli ultimi Parte_1 giorni del rapporto a tempo determinato.
La prospettazione della società non è condivisibile.
Il Collegio ritiene che sulla scorta della documentazione in atti possa ritenersi provata la risoluzione anticipata (in data 30.7.2021) del contratto di lavoro in esame per volontà del datore di lavoro.
La ha dedotto che in occasione della riunione del 29.7.2021 era stato Controparte_1
“convenuto tra le parti che il giorno seguente il dott. sarebbe sbarcato a Napoli, facendo Parte_1 così anticipatamente cessare l'intercorrente rapporto di lavoro. Nell'occasione si è anche discusso tra le parti della causale dello sbarco da indicare formalmente, scegliendo tra le due opzioni
“volontà dell'armatore” e “volontà del marittimo”, ed il dott. ha richiesto di indicare la Parte_1 prima delle due” (memoria di costituzione di primo grado della pag. 2). Controparte_1
Nel giornale nautico, libro secondo, della nave Laurana (doc. 3 produzione di primo grado della resistente) si legge, in ordine alla sottrazione del computer portatile la mattina del 30.7.2021, che, dopo aver chiesto spiegazioni al medico di bordo e informato la Polizia Marittima, “Come disposto dall'ufficio Armatoriale al medico di bordo viene disposto di recarsi Parte_1
a sbarcare, lo stesso non si presenta presso gli uffici della Capitaneria di porto per procedere allo sbarco e risulta irrintracciabile”.
Con comunicazione prot. 030/21 del 30/07/21 (all. 4 produzione di primo grado della resistente), la ha inoltrato alla capitaneria di porto di Napoli una scheda con Controparte_3 comunicazione dello “SBARCO” del , medico, dalla nave Laurana a Napoli Parte_1 per il giorno 30/07/2021 con motivo “VOLONTA' ARMATORE”.
Con lettera datata 1.9.2021 (doc. 5 produzione di primo grado della resistente), la CP_1 chiedeva alla Capitanerie di Porto di Napoli di “regolare a libretto in data odierna,
[...]
1.9.2021, lo sbarco del 30.7.2021 per il seguente personale: Medico di Per_2 Parte_1
Matricola 121835/1 NAPOLI” precisando che “Il Dr. nel giorno dello
[...] Parte_1 sbarco dalla è sceso da bordo per recarsi in Capitaneria per la regolarizzazione a CP_4 libretto con la motivazione “VOLONTA' ARMATORE” ma non si è mai presentato. Più volte chiamato da quel momento non si è reso più rintracciabile, non rispondendo alle molteplici chiamate. Pertanto si procedeva alla regolarizzazione a ruolo equipaggio”.
Già queste allegazioni e produzioni della convenuta sono indicative della interruzione del rapporto di lavoro in data 30.7.2021 per volontà del datore di lavoro.
Ancora, nel libretto di navigazione del ricorrente (doc. 3 produzione di primo grado del Parte_1
è registrato lo sbarco del a Napoli il 30.7.2021 con motivo “volontà armatore” e data Parte_1 di regolarizzazione 1.8.2021.
La busta paga relativa al mese di luglio 2021, predisposta dallo stesso datore di lavoro (all. 4 produzione di primo grado del ricorrente) indica quale data di inizio e fine del rapporto di lavoro, rispettivamente, il 9.7.2021 e il 30.7.2021 e, quale “Motivazione fine periodo” la “volontà dell'armatore”. Nella stessa busta paga sono liquidati il t.f.r. e le altre competenze di fine rapporto (ratei 13esima e 14esima, indennità sostitutiva di ferie e riposi).
Anche la predetta documentazione evidenza in modo preciso ed univoco la cessazione anticipata, in data 30.7.2021, del rapporto di lavoro tra le parti per volontà dell'armatore.
E' invece rimasta priva di riscontro probatorio l'affermazione della convenuta secondo cui sarebbe stato il ricorrente che, disatteso l'impegno di procedere allo sbarco adempiendo alle connesse formalità, avrebbe deliberatamente deciso di non continuare più a prestare l'attività lavorativa negli ultimi giorni del contratto. Né risulta provato che la cessazione anticipata del rapporto di lavoro sia stata determinata dalla concorde volontà delle parti.
Nella “Relazione sul medico di bordo” del 2.8.2021 (all. 2 produzione di primo grado della resistente), i e descrivono svariati comportamenti del Parte_3 Per_1 Parte_1 che non si addicono ad un medico (“molte volte non è presente a bordo durante l'imbarco dei passeggeri e non risponde alla radiolina in dotazione”; in occasione delle visite di controllo e qualità sono state trovate in infermeria “medicine scadute e il registro carico e scarico medicinali vecchio”; “continua a legare asciuga bagno sui dispositivi del sistema sprinkler”; “non riporta sul diario medico i passeggeri ed equipaggio che si sono sottoposti a visita o vaccino”;
“l'infermeria nelle ore notturne rimaneva aperta” ecc.). Questi rilievi sarebbero stati comunicati al medico in occasione della riunione del 29.7.2021 durante la quale le parti, per evitare spiacevoli contrasti, avrebbe concordato lo sbarco del il giorno successivo. Parte_1
Nell'estratto del giornale nautico della nave Laurana, pag. 72 e 73 (all. 3 cit.), è riportato l'episodio della mattina del 30.7.2021 relativo alla sottrazione del computer portatile presente nell'infermeria di bordo, le cui chiavi erano in possesso del Parte_1
Tuttavia, nessuno dei predetti comportamenti è stato formalmente contestato al lavoratore, né i suddetti eventi smentiscono la circostanza, suffragata dalla documentazione in atti (in gran parte di provenienza datoriale), della volontà della resistente di risolvere anticipatamente il rapporto di lavoro.
E' a parere del collegio ininfluente che lo sbarco del medico per volontà dell'armatore, di fatto avvenuto in data 30.7.2021, sia stato regolarizzato solo il successivo 1.8.2021 (come indicato nel libretto nautico del o in data 1.9.2021 (come dedotto dalla resistente), trattandosi di Parte_1 formalità inidonee ad incidere sulla portata sostanziale dei fatti di causa, così come comprovati dalla documentazione in atti, in ordine alla cessazione ante tempus del rapporto di lavoro in data 30.7.2021 per volontà dell'armatore.
Il recesso ante tempus del datore di lavoro non risulta sorretto da alcune legittima motivazione, né - come già osservato - vi è un atto di contestazione di addebiti al lavoratore né un formale licenziamento disciplinare.
La difesa di parte resistente, del resto, è incentrata sulla inesistenza del licenziamento del 30.7.2021, di modo che non è stata neanche allegata la sussistenza di una giusta causa di recesso anticipato o della impossibilità sopravvenuta della prestazione.
Il licenziamento, quindi, è qualificabile come inadempimento contrattuale per mancato rispetto del termine pattuito e spetta al lavoratore il risarcimento del danno commisurato ai compensi retributivi che avrebbe percepito dalla data del recesso (30.7.2021) fino alla prevista scadenza del contratto (10.8.2021), quantificati nella misura indicata in ricorso, non oggetto di specifica contestazione né in prime cure né in appello.
Per le ragioni descritte, assorbita ogni altra questione proposta, l'appello va accolto con riforma della sentenza di primo grado e condanna della resistente al pagamento, in favore del Parte_1 dell'importo di euro 1.138,78.
Le spese, liquidate in dispositivo, sono poste a carico della Controparte_1 in applicazione della regola della soccombenza, con attribuzione.
P. Q. M.
La Corte così provvede: 1) accoglie l'appello e, in riforma della gravata sentenza, condanna la Controparte_1
al pagamento, in favore di , della somma di
[...] Parte_1 euro 1138,78; 2) condanna la alla rifusione delle spese del Controparte_1 doppio grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 1359,00 per il giudizio di primo grado ed in complessivi euro 962,00 per il giudizio di appello, oltre, per ciascun grado, spese generali come per legge, IVA e CPA, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Napoli, 3/07/2025
Il consigliere estensore Il Presidente Dr.ssa Laura Laureti Dr.ssa Anna Carla Catalano