Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/01/2025, n. 263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 263 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 601/2020 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
XIV Sezione Civile
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa
Federica D'Auria, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 601/2020 RG avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dal'Avv. Parte_1 C.F._1
Francesco Rispoli;
OPPONENTE
CONTRO
(c.f. e numero di iscrizione al Registro delle Controparte_1
Imprese di OM ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata P.IVA_1
e difesa dall'Avv. Sabrina Foglia;
OPPOSTA
Conclusioni delle parti
All'udienza del 26.09.2024, le parti concludevano come da verbale dell'udienza svolta in trattazione scritta ex art. 127 ter cpc.
pagina 1 di 10
Con atto di citazione notificato in data 26.07.2019 conveniva in Parte_1
giudizio innanzi al Tribunale di Napoli l e spiegava Controparte_1
opposizione in relazione al credito consacrato nella cartella di pagamento n.
07120170069125317001 in relazione a ruoli a suo carico per “entrate coattive” riferibili all'anno 2016 per euro 246.029,84.
Deduceva che la pretesa veniva avanzata nei suoi confronti quale asserito garante della riportata posizione debitoria di IN.CO.NAPOLI SRL, ma che la pretesa doveva intendersi illegittima sulla base delle seguenti ragioni:
1) nullità della cartella esattoriale, in quanto generica e priva di ogni utile dato volto ad identificare la pretesa debitoria;
il generico riferimento a “importo dovuto a seguito di escussione di fondo pubblico” senza ulteriore indicazione di quale finanziamento pubblico si tratti, rendeva impossibile l'identificazione del credito restitutorio;
2) contestazione della qualità di garante di In. non avendo l'opponente Parte_2
“sottoscritto un contratto che possa ritenersi produttivo di effetti perchè valido ed esente da vizi e non affetto da cause di nullità”;
3) illegittimità della riscossione mediante ruolo per il caso di inadempimento dell'obbligo di restituzione, derivante dai finanziamenti erogati ai sensi del D.
Lgs. 123/98.
Si costituiva, altresì, , la quale eccepiva: Controparte_1
1) in via preliminare, la non integrità del contraddittorio sussistendo litisconsorzio necessario con l'ente impositore;
2) l'intervenuta decadenza della parte attrice sia dalla possibilità di impugnare le cartelle per vizi formali nel termine di venti giorni, sia dalla possibilità di impugnare per vizi di merito nel termine di sessanta giorni;
pagina 2 di 10 3) quanto ai vizi inerenti la cartella e la supposta mancanza di elementi idonei ad identificare il credito azionato, la conformità del modello di cartella notificata alle disposizioni di cui all'art. 18 del D.Lgs. 37/99, che aveva esteso le disposizioni del D.P.R. 602/73 alle entrate riscosse mediante ruolo, ed al D.P.R. 28/6/99 che aveva approvato i modelli di cartella di pagamento e dell'avviso di intimazione ai sensi degli artt. 25 e 50 D.P.R. 602/73;
4) la carenza di legittimazione passiva per i motivi di opposizione inerenti il merito della pretesa creditoria, da far valere verso l'ente impositore.
Concludeva pertanto per il rigetto dell'opposizione.
****
In via del tutto preliminare occorre qualificare le doglianze formulate con l'opposizione come segue.
Le contestazioni sopra indicate come secondo e terzo motivo integrano un'opposizione all'esecuzione ex art. 615, primo comma, c.p.c.: invero, le censure investono direttamente il diritto di procedere ad esecuzione forzata da parte dell'agente della riscossione.
L'ulteriore contestazione, sopra indicata come primo motivo, integra un'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.: siffatte censure investono, a ben vedere, la regolarità formale dell'esecuzione promossa dall'agente della riscossione e, quindi, il quomodo e non già l'an della stessa.
Sulla base di tali preliminari considerazioni va dichiarato tardivo ed inammissibile il primo motivo di doglianza in quanto non proposto nel termine di venti giorni dalla notifica della cartella: la cartella risulta infatti notificata all'opponente in data
29.05.2019, mentre la citazione in opposizione è stata notificata all
[...]
a mezzo pec il 26.07.2019, ben oltre dunque il termine di venti Controparte_1
giorni imposto dall'art. 617 cpc.
pagina 3 di 10 Quanto ai restanti motivi di opposizione, integranti opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc a tutti gli effetti, valgono le seguenti considerazioni.
Sempre in limine litis, deve essere rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata dall'agente della riscossione in ordine ai suddetti motivi.
Al riguardo, è sufficiente osservare come l'opposizione del sia stata “generata” Pt_1
da un atto di riscossione posto in essere dalla Controparte_1
(segnatamente, la notificazione della cartella di pagamento n. 07120170069125317001).
L'eccezione parrebbe postulare che, in relazione alle doglianze inerenti il merito dell'iscrizione a ruolo esattoriale, la legittimazione dell'agente della riscossione dovrebbe comunque escludersi in quanto involgente una fase di pertinenza esclusiva dell'ente creditore.
L'eccezione tuttavia appare infondata.
Al riguardo, è indubbio che il sistema della riscossione mediante ruolo di cui al D.P.R.
n. 602 del 1973 sia caratterizzato dalla scissione tra la titolarità del credito (in capo all'ente impositore) e la titolarità dell'azione esecutiva (in capo all'agente della riscossione), nel senso che è quest'ultimo il soggetto legittimato a procedere esecutivamente per la riscossione in via coattiva dei crediti oggetto di iscrizione a ruolo
(ruolo che, come sopra evidenziato, configura il “titolo esecutivo” dell'esecuzione esattoriale).
Tuttavia, non va trascurato come l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. non integri un mero giudizio sull'esistenza del credito azionato, bensì dia luogo ad un accertamento negativo sul diritto di agire esecutivamente in forza di un determinato titolo esecutivo.
In tale ipotesi, l'oggetto dell'accertamento investe la legittimità dell'azione esecutiva minacciata o promossa in forza del titolo, con la conseguenza che – anche laddove siffatto accertamento si origini da una contestazione sull'esistenza del credito – quest'ultimo profilo appare meramente strumentale, nella misura in cui, cioè, esso è
pagina 4 di 10 funzionale alla verifica della perdurante idoneità del titolo a giustificare l'azione esecutiva (che, si ribadisce, costituisce l'oggetto vero e proprio dell'accertamento).
Ne discende che l'opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso un atto dell'esecuzione esattoriale inevitabilmente vede quale destinatario della domanda l'agente della riscossione, trattandosi del soggetto istituzionalmente titolare di quella situazione giuridica processuale (si ribadisce, l'azione esecutiva) della quale con l'opposizione si domanda l'accertamento negativo.
Legittimamente, invece, l' , sollecitava l'estensione del Controparte_1
contraddittorio in confronto dell'ente impositore da considerarsi litisconsorte necessario in relazione ai motivi di opposizione inerenti il merito stesso della pretesa.
Ciò non di meno, l'integrazione del contraddittorio non appare più necessaria, in applicazione del principio della ragione più liquida (cfr. Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n.
363 del 09/01/2019), per le ragioni che saranno esplicitate in seguito, essendosi ormai giunti alla conclusione del giudizio.
Ed invero, quanto alla contestazione posta a base del secondo motivo di opposizione il afferma testualmente: “il deducente contesta la asserita qualità di garante di Pt_1
In.co non avendo sottoscritto un contratto che possa ritenersi produttivo di Parte_2
effetti perchè valido ed esente da vizi e non affetto da cause di nullità.”
Nulla viene aggiunto a siffatta contestazione, né nell'atto introduttivo, né nella memoria di precisazione della domanda.
Ebbene la contestazione appare del tutto generica e fumosa giacchè in essa non si denuncia l'inesistenza in radice di un contratto di garanzia sottoscritto dall'opponente, ma si nega piuttosto l'esistenza di un contratto “valido ed esente da vizi e non affetto da cause di nullità”.
L'opponente tuttavia non spiega perché il contratto sarebbe affetto da vizi di validità e/o nullità, limitandosi ad una contestazione laconica e stringata, del tutto vaga ed pagina 5 di 10 evanescente, inidonea come tale a porre seriamente in contestazione la validità ed efficacia della garanzia prestata in favore del debitore principale IN.CO.NAPOLI SRL.
Pertanto, sotto tale profilo, il motivo di doglianza si palesa inammissibile in quanto la mancata precisazione della doglianza ne preclude in radice l'approfondimento da parte del giudice e la conseguenziale verifica di fondatezza.
Quanto poi alla contestazione che investe l'illegittimità dell'esecuzione tramite ruolo ex art. 9 del D. lgs. 123/98, va premesso che dalla cartella esattoriale impugnata e dall'estratto di ruolo prodotto dall'agente della riscossione, si evince che la pretesa creditoria portata all'esecuzione nasce dalla surroga del Controparte_2
conseguente alla “escussione di garanzia di fondo pubblico 662/96”.
Lo stesso opponente riconosce esplicitamente che la fattispecie si origina, invero, dall'inadempimento dell'obbligo di restituzione di finanziamenti erogati ai sensi del D.
Lgs. 123/98 (cfr. atto introduttivo, pag 3: “in caso di inadempimento dell'obbligo di restituzione, derivante dai finanziamenti erogati ai sensi del D. Lgs. 123/98 (come si evince dalla cartella)”).
Ebbene, ciò posto, appare opportuno precisare come la complessiva vicenda per cui è causa non si origini da una “revoca” di un'agevolazione pubblica che si sia sostanziata nell'elargizione di una somma di denaro e, quindi, non involga il profilo della legittimità di un'azione diretta alla restituzione in senso stretto di somme “pubbliche” direttamente incamerate dal beneficiario di una agevolazione di tal fatta.
Piuttosto, viene in rilievo l'ipotesi in cui – a fronte di un rapporto di finanziamento assistito dalla specifica agevolazione di cui al Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie
Imprese (c.d. P.M.I.) introdotto dall'art. 2, comma 100, della legge n. 662 del 1996
(forma di “garanzia” aggiuntiva per l'ipotesi di inadempimento da parte dei soggetti obbligati) – il creditore abbia “escusso” siffatta garanzia e conseguito per tale via la liquidazione della “perdita” da parte del soggetto preposto alla gestione del Fondo (per pagina 6 di 10 l'appunto, la società , con Controparte_3
conseguente surroga di quest'ultimo nella relativa posizione anche con riguardo alle pretese azionabili nei confronti dei garanti (quale l'odierno opponente).
Ciò posto, specie in passato si è dubitato della riconducibilità di tale fattispecie al perimetro applicativo dell'art. 9, comma 5, del D. Lgs. n. 123 del 1998, disposizione che fa riferimento, quanto meno sotto il profilo meramente testuale, al caso del recupero dei crediti a titolo di restituzione a fronte di una vera e propria “revoca”.
Nondimeno, per quanto interessa nella presente sede deve constatarsi come i dubbi prospettati sul punto siano stati superati con l'introduzione dell'art.
8-bis, comma 3, del
D.L. n. 3 del 2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 33 del 2015, disposizione con la quale si è espressamente ammesso il ricorso alla procedura di riscossione mediante ruolo per il recupero dei crediti per restituzione delle somme liquidate a titolo di perdite dal fondo di garanzia di cui alla legge n. 662 del 1996 e, peraltro, con esplicito richiamo anche alla posizione di eventuali soggetti “garanti”.
Sotto questo profilo, infatti, il legislatore ha chiarito che al recupero del credito nascente a titolo di “diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 … … si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni”.
Orbene, le considerazioni che precedono consentono di sgombrare il campo dalle censure formulate al riguardo dall'opponente nella parte in cui investono l'interpretazione dell'art. 9, comma 5, del D. Lgs. n. 123 del 1998.
Vale la pena sottolineare come la norma sia senz'altro applicabile alla fattispecie in esame sotto il profilo temporale, giacchè la previsione dell'art.
8-bis, comma 3, del D.L.
n. 3 del 2015 è senz'altro antecedente all'avvio della procedura di riscossione mediante ruolo, collocabile nell'anno 2016 in base alla documentazione in atti e si tratta senz'altro pagina 7 di 10 di una norma di carattere “processuale”, che soggiace al principio del tempus regit actum.
Che sia legittimo poi il ricorso “diretto” alla procedura di riscossione mediante ruolo e che non sia necessario per il soggetto preposto alla gestione del fondo di garanzia conseguire previamente un titolo esecutivo, può evincersi dalla circostanza che detto credito assume senz'altro natura pubblicistica e non privatistica.
Ed infatti, nelle ipotesi di finanziamento mediante intervento del Fondo di Garanzia di cui alla legge n. 662 del 1996, infatti, devono essere tenuti distinti due distinti rapporti:
• quello (privatistico) intercorrente tra l'istituto finanziatore e l'impresa beneficiaria
(e gli eventuali garanti), rapporto nascente dai contratti di finanziamento (e garanzia);
• quello involgente il soggetto gestore del Fondo di Garanzia (
[...]
e l'impresa beneficiaria (e gli eventuali Controparte_3
garanti), rapporto fondato, a ben vedere, sulla garanzia direttamente disciplinata dalla legge 662 del 1996 e su di un meccanismo di surroga legale all'ente finanziatore che trova la sua fonte nell'art. 2, comma 4, del D.M. 20/6/2005, n. 18456.
Sotto questo profilo, quindi, tale ultimo rapporto presenta natura pubblicistica in ragione della fonte legale di regolamentazione del rapporto e della funzione svolta della garanzia in quanto finalizzata al perseguimento di obiettivi pubblicistici oggetto di una valutazione di meritevolezza a cura del legislatore (cfr., in tal senso, Tribunale di
Napoli, Quattordicesima Sezione Civile, sentenza 29 aprile 2022, est. Russo, procedimento n. 30548/2019 R.G.).
La medesima conclusione si rinviene altresì in una recente pronuncia della Corte
d'Appello di Napoli, laddove i giudici hanno espressamente precisato che il diritto di credito della società preposta alla gestione del fondo di garanzia per le P.M.I. “non coincide affatto con quello di cui era originariamente titolare l'istituto erogatore del mutuo garantito, poiché esso si forma successivamente ed in conseguenza del pagamento della quota del valore della perdita accertata in favore del soggetto finanziatore”, parimenti evidenziandosi come – pur a fronte di un meccanismo di pagina 8 di 10 surroga – resta “fermo il fatto che quello del Fondo di Garanzia è un credito di natura pubblica, derivante da interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo di attività produttive e discendente dall'avvenuta erogazione di danaro pubblico” (Corte
d'Appello di Napoli, Quinta Sezione Civile, sentenza 11 ottobre 2022, Pres. Celentano, Per_ est. , procedimento n. 2024/2020 R.G.).
Pertanto, alla luce delle considerazioni esposte, ed assorbita ogni altra eccezione o deduzione il cui esame appare superfluo in considerazione del tenore in concreto della decisione, applicato altresì il principio della ragione più liquida (Cass. Sez. 5 - ,
Ordinanza n. 363 del 09/01/2019) in ordine alla mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente impositore, l'opposizione non può che essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
p.q.m.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando nella controversia civile proposta come in epigrafe, così provvede:
1) rigetta l'opposizione presentata da avverso la cartella esattoriale Parte_1
n. 07120170069125317001;
2) condanna l'opponente al rimborso delle spese di lite in favore Parte_1
dell'opposta che si liquidano in € 8.500,00 Controparte_1
per compensi professionali del procuratore, oltre iva e cpa se dovute come per legge e rimborso spese generali al 15%.
Napoli, 10.01.2025
Il giudice dott.ssa Federica D'Auria
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