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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 30/10/2025, n. 2920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2920 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1529/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE nelle persone dei magistrati:
- OM BO Presidente relatore
- Rossella Milone Consigliere
- Cristina Ravera Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1529/2023, promossa con atto di citazione notificato in data
24.5.2023 e posta in deliberazione all'esito della discussione ex art. 350 bis c.p.c. svoltasi all'udienza del 22.10.2025
TRA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
pro tempore, (C.F. ), Parte_2 C.F._1 Parte_3
( e ( , tutti C.F._2 Parte_4 C.F._3
rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Marco Taglia ed elettivamente domiciliati presso il di lui studio, in EN, via San Marco, n. 14,
Appellanti
E
pagina 1 di 12 (C.F. ) - e, per essa, in qualità di mandataria, Controparte_1 P.IVA_2 [...]
(C.F. ) - in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2 P.IVA_3
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv. Alessandro Barbaro e Mario
Anzà ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata del primo: Email_1
Appellata
Oggetto: rapporti bancari
CONCLUSIONI
Per , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
Voglia l'Onorevole Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza, in accoglimento dei motivi su esposti ed in riforma dell'impugnata sentenza: previo rigetto delle domande avversarie e, in integrale o parziale riforma della sentenza n. 368/2022 del Tribunale di Sondrio: in via pregiudiziale: accertare, per tutti i motivi in narrativa indicati, la incompetenza territoriale del
Tribunale di Sondrio, indicando quale Giudice competente ad emettere il decreto ingiuntivo nonché a decidere della causa di opposizione il Tribunale di EN, e per l'effetto dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo e pedissequa ingiunzione n. 415/2018 del 09.07.2018 - R.G. n. 1071/2018, emessa dal Tribunale di Sondrio in data 09.07.2018 e porre in essere i successivi adempimenti di legge;
in via principale: revocare il decreto ingiuntivo opposto, e respingere ogni eventuale domanda avanzata nei confronti dei concludenti da parte di a mezzo della sua mandataria Controparte_3
(già . Controparte_1 Controparte_4
Con vittoria di spese e competenze di lite, per entrambi i gradi di giudizio.
Per Controparte_1
In via preliminare
[Rigettare la richiesta di sospensione ex art. 283 c.p.c. dell'esecutività della sentenza impugnata perché non ricorrono i presupposti richiesti;
] in via principale e nel merito - confermare la sentenza n. 368/2022 emessa dal Tribunale di Sondrio emessa nel procedimento nrg 1493/2018 dal Giudice Licitra Barbara il 24.11.22 depositata il 252022
e per l'effetto, rigettare l'appello; in via subordinata e nel merito condannare la società (P.IVA ), in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante signor il signor (C.F. Parte_4 Parte_2
pagina 2 di 12 ), il signor ( ed il signor C.F._1 Parte_3 C.F._2
( ), al pagamento della somma ingiunta come Parte_4 C.F._3 da decreto ingiuntivo di € 27.648,64, oltre interessi contrattuali e di mora convenzionalmente previsti dal 15/08/2017 sino all'effettivo soddisfo e comunque entro il limite del tasso massimo legale previsto dall'art. 2, 4° comma, della L.07/03/1996 n. 10, o alla somma che verrà ritenuta di giustizia;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio.
FATTO E PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 10 ottobre 2018 la società (in Parte_1
liquidazione dal 31.12.2024) e i sigg.ri e Parte_2 Parte_3 Parte_4
in qualità di fideiussori della predetta società, hanno proposto opposizione
[...]
avverso il decreto ingiuntivo n. 415 emesso dal Tribunale di Sondrio in data 9.7.2018 (e notificato agli ingiunti il 14.9.2018).
Tale decreto è stato emesso a seguito del ricorso avanzato da Controparte_3
che ha chiesto e ottenuto l'ingiunzione per il pagamento della somma di euro 27.648,64
(oltre spese e interessi moratori convenzionali dal 15.8.2017 sino al soddisfo) quale saldo debitore maturato in virtù dei rapporti di conto corrente e di finanziamento intrattenuti con la società e garantiti dalle fideiussioni omnibus prestate dai sigg.ri Parte_1 Pt_2
e Pt_3 Pt_4
A sostegno dell'opposizione, i predetti:
- in via preliminare, hanno eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di
Sondrio in favore di quello di EN (quale foro del luogo in cui erano sorte le obbligazioni);
- nel merito, hanno dedotto l'applicazione, da parte della di addebiti CP_5
illegittimi a titolo di interessi, commissioni e spese in relazione al contratto di conto corrente e al finanziamento sottoscritti dalla società.
pagina 3 di 12 Si è costituita in giudizio (24.1.2019), in qualità di cessionaria del Controparte_1
credito azionato dalla chiedendo il rigetto dell'opposizione avversa e la CP_6
conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Nel giudizio di primo grado è stata disposta una consulenza tecnica d'ufficio, finalizzata ad accertare gli eventuali addebiti illegittimi effettuati dalla nei contratti per cui è CP_5
causa.
All'esito, il Tribunale di Sondrio, con sentenza n. 368 resa il 24.11.2022 e pubblicata il giorno successivo, ha:
- respinto l'eccezione di incompetenza, dal momento che, per un verso, nei contratti per cui è causa stipulati tra e era previsto che il foro competente per Pt_1 CP_7
qualsivoglia controversia tra le parti fosse quello del luogo in cui ha sede legale la
(i.e. Sondrio) e, per altro verso, che il Tribunale competente per i fideiussori CP_5
è il medesimo di quello competente per la risoluzione delle controversie relative all'obbligazione principale;
- nel merito, aderendo alle conclusioni a cui è pervenuto il Consulente, ha rilevato:
a. l'assenza di poste illegittimamente addebitate con riguardo al finanziamento;
b. l'applicazione, con riferimento al contratto di conto corrente e durante il suo corso, di interessi usurari per euro 154,93.
Pertanto, il primo giudice ha revocato il decreto ingiuntivo e ha condannato gli opponenti a pagare ad la minor somma di euro 27.493,71 (euro 27.648,64 - euro CP_1
154,93), oltre interessi di mora convenzionalmente pattuiti dal 15.8.2017 al saldo. 1 Con atto di cessione di crediti in blocco stipulato in data 04/06/2018 ha acquistato pro Controparte_1 soluto da e tutti i crediti derivanti da finanziamenti ipotecari Controparte_3 Controparte_8 e/o chirografari a sofferenza sottoscritti tra il 1° gennaio 1970 e il 31 dicembre 2017 (G.U. parte seconda n. 65 del 7.6.2018). pagina 4 di 12 Infine, ha condannato gli opponenti al pagamento delle spese di lite nella misura del
90% (quantificati per tale quota in euro 7.616,00, oltre spese forfetarie e accessori di legge), compensato il residuo 10% e posto in capo alla convenuta opposta le spese di Ctu.
Con atto di citazione notificato in data 24.5.2023, e i sigg.ri e Parte_1 Pt_2 Pt_3
hanno interposto appello avverso la detta sentenza e ne hanno chiesto la Pt_4
riforma, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, per i seguenti motivi:
1. erroneo rigetto dell'eccezione di incompetenza;
2. erroneità della Ctu in quanto parziale e incompleta.
La causa è stata iscritta sub r.g. 1529/2023 e la prima udienza fissata al 13.12.2023.
Si è costituita anche in appello la cessionaria (7.7.2023), chiedendo il rigetto del CP_1
gravame avverso in quanto infondato.
Alla prima udienza (13.12.2023), previa rinuncia degli appellanti alla chiesta istanza di sospensiva, le parti hanno concordemente chiesto un rinvio per tentare una definizione bonaria della lite e l'istruttore ha rinviato la causa all'udienza del 29 maggio 2024.
Si sono poi succeduti diversi, ulteriori rinvii, motivati dalla prosecuzione delle trattative tra le parti, che, tuttavia, non hanno avuto esito positivo.
La causa, pertanto, è stata rinviata per la discussione davanti al Collegio, ex art. 350 bis
c.p.c., all'udienza del 22.10.2025 (con termine per il deposito di note conclusionali sino al
14.10.2025).
Fruiti i termini concessi dalla sola appellata, alla fissata udienza e all'esito della discussione, la Corte ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 5 di 12
Con il primo motivo di gravame gli appellanti lamentano l'erroneità della sentenza impugnata in quanto il Tribunale, nel rigettare l'eccezione di incompetenza svolta dalla società e dai sigg.ri e non avrebbe considerato che le Pt_1 Pt_2 Pt_3 Pt_4
clausole relative al foro competente nei contratti di conto corrente e di finanziamento, nonché nelle fideiussioni omnibus, contengono diciture generiche inidonee a identificare un foro esclusivo di competenza (a sostegno di quanto dedotto, richiamano Cass. 1838/2018).
Da ciò discenderebbe l'incompetenza del Tribunale di Sondrio in favore del Tribunale di
EN, quale foro territoriale in cui sono sorte le obbligazioni.
Il motivo è infondato.
Giova preliminarmente di seguito riportare il contenuto delle clausole di cui si discute (v. contratti di c/c, finanziamento e fideiussioni sub docc. 3, 4 e 5 fascicolo monitorio
[...]
): CP_3
- Art. 14 contratto di c/c: “per ogni controversia che potesse sorgere tra il
e la in dipendenza dei rapporti di conto corrente e di ogni altro Parte_5 CP_5
rapporto di qualunque natura, il Foro competente è quello del luogo in cui si trova la sede legale della;
CP_5
- Art. 11 condizioni generali del finanziamento: “per ogni controversia che dovesse sorgere in dipendenza del presente contratto, il Foro competente è quello del luogo in cui si trova la sede legale della Banca”;
- Art. 17 delle fideiussioni: “Salvo il caso in cui il fideiussore sia un consumatore, per qualunque controversia è competente l'Autorità Giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la sede legale della Banca”.
Tali clausole risultano specificamente approvate per iscritto dalla società e dai fideiussori ex art. 1341 c. 2 c.c.
Ebbene, la Corte osserva anzitutto che, secondo il consolidato orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, la parte che solleva l'eccezione di incompetenza pagina 6 di 12 territoriale derogabile deve contestare specificamente l'applicabilità di ciascuno dei fori concorrenti indicati negli artt. 18, 19 e 20 c.p.c. e fornire la prova delle circostanze di fatto dedotte a sostegno di tale contestazione, sicché, in caso di mancata indicazione anche di uno solo dei fori previsti dalla legge, l'eccezione si appalesa inammissibile, restando, per l'effetto, definitivamente fissata la competenza del giudice adito (cfr. ex multis Cass. 33206/2024; 3357/2024; 21989/2021; 12156/2021).
Nella fattispecie, gli odierni appellanti si sono limitati, sin dal giudizio di primo grado, a eccepire l'incompetenza territoriale del Tribunale di Sondrio – pacificamente il foro del luogo in cui si trova la sede legale della – in favore del CP_5 Controparte_3
Tribunale di EN, ove sarebbero sorte le obbligazioni di cui si discute, senza tuttavia contestare espressamente gli ulteriori criteri di collegamento previsti dal codice di rito, ossia il forum destinatae solutionis e i fori del luogo di residenza/domicilio/dimora dei fideiussori e della sede della società Pt_1
Ne segue, in applicazione del principio sopra richiamato, l'inammissibilità dell'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dagli appellanti.
Peraltro, anche a voler prescindere da tale profilo di inammissibilità, l'eccezione appare comunque infondata nel merito.
In relazione alle clausole contenute nei contratti di conto corrente e di finanziamento sottoscritti da la Corte rileva che la pronuncia richiamata dall'appellante (Cass. Pt_1
1838/2018) – la quale si pone nel solco di un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (sul punto, si vedano pure: Cass. nn. 18707/2014; 13033/2009;
17449/2007; 10376/2005; 2214/2001; 4907/1998; 2723/1997) – sancisce che la designazione convenzionale di un foro territoriale, anche se coincidente con uno di quelli previsti dalla legge, assume carattere di esclusività soltanto in caso di pattuizione espressa in tal senso. Essa, pertanto, non può essere desunta in via di argomentazione logica da pagina 7 di 12 elementi presuntivi, ma, pur non essendo necessario che rivesta formule sacramentali, deve risultare da una inequivoca e concorde manifestazione di volontà delle parti volta a escludere la competenza degli altri fori previsti dalla legge.
Pertanto, l'utilizzo dell'espressione "per qualsiasi controversia" è inidoneo a identificare un foro “esclusivo”, perché volta soltanto a indicare l'ambito oggettivo di applicabilità del foro convenzionale.
D'altronde, tale lettura è coerente con il dettato normativo dell'art. 29, c. 2, cpc, secondo cui l'accordo delle parti per la deroga della competenza territoriale non attribuisce al giudice designato competenza esclusiva, quando ciò non è espressamente stabilito.
A ciò può aggiungersi che, ai sensi dell'art. 20 cpc, va considerato competente anche il giudice del luogo in cui l'obbligazione deve essere eseguita (cd forum destinatae solutionis). E, trattandosi nella fattispecie di un'obbligazione pecuniaria, il luogo di adempimento deve essere individuato presso la sede della banca creditrice (cfr art. 1182, comma 3, cc).
Tanto premesso e chiarito, va comunque precisato che, ove manchi una volontà espressa di devolvere la cognizione della causa in via esclusiva al giudice del foro prescelto,
l'accordo non resterà privo di effetti – come sembrano ritenere gli odierni appellanti – ma produrrà soltanto l'effetto di aggiungere – a quelli già previsti dalla legge – anche il foro convenzionale, ove tra i primi già non ricompreso.
Nel caso in esame, se è vero che non può desumersi dal tenore della clausola che il
Tribunale di Sondrio fosse il foro esclusivo, d'altro canto sembra incontestabile l'esistenza di una valida pattuizione in ordine al fatto che uno dei possibili fori competenti era proprio quello di Sondrio, luogo della sede legale la e luogo in cui CP_5
doveva eseguirsi l'obbligazione.
In definitiva, la tesi degli appellanti, secondo cui l'assenza di esclusività del foro convenzionalmente prescelto dalle parti comporterebbe l'incompetenza del Tribunale di
Sondrio adito dalla Banca, appare del tutto priva di fondamento.
pagina 8 di 12 Quanto, poi, al foro competente per i fideiussori, può osservarsi quanto segue.
Come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, la fideiussione, per la sua natura accessoria, determina un vincolo di connessione tra la causa relativa al rapporto principale e quella avente a oggetto il negozio fideiussorio.
Da tale connessione discende, quindi, l'individuazione di un unico foro competente per entrambe le cause (v. Cass. n. 180/2013).
D'altra parte, nel caso in esame, la clausola pattuita nelle fideiussioni esclude che il foro competente sia quello della sede della Banca se il fideiussore è consumatore, atteso che, in tal caso, opera il foro esclusivo di cui all'art. 66 bis Cod. Cons. (residenza o domicilio elettivo del consumatore), con preclusione di qualsiasi altro foro, concorrente o alternativo.
Ebbene, nella fattispecie la difesa degli odierni appellanti non ha mai dedotto, né tanto meno provato, che i sigg.ri e rivestissero la qualità di Pt_2 Pt_3 Pt_4
consumatori, omettendo così di prospettare la questione relativa all'eventuale applicazione del foro esclusivo previsto dall'art. 66 bis sopra citato.
Al riguardo, la Suprema Corte, con la sentenza n. 34215 del 2022, ha precisato che la competenza inderogabile del foro del consumatore può essere riconosciuta solo ove la parte che la invoca ne alleghi e dimostri specificamente i presupposti, non essendo sufficiente la mera circostanza che il fideiussore sia una persona fisica.
In mancanza di una puntuale deduzione, circa la qualità di consumatore del fideiussore, resta quindi preclusa al giudice ogni possibilità di applicare la disciplina speciale prevista dal Codice del Consumo.
Deve, dunque, ritenersi che l'eccezione di incompetenza territoriale è stata dedotta in modo incompleto anche sotto tale profilo, non avendo gli odierni appellanti assolto all'onere di allegare specificamente la natura di consumatori dei fideiussori e di fornire la prova delle circostanze di fatto dedotte a sostegno.
pagina 9 di 12 Con il secondo motivo di impugnazione gli appellanti censurano nel merito la sentenza impugnata, rilevandone l'erroneità per avere il Tribunale di Sondrio condiviso le risultanze di una relazione di consulenza che asseriscono parziale e incompleta.
Segnatamente, essi si dolgono del fatto che il Consulente nominato in primo grado, pur avendo a disposizione soltanto gli estratti conto sino al primo trimestre del 2017, abbia comunque stimato ragionevole confermare il saldo finale come da pretese dell'istituto di credito (dedotto esclusivamente l'importo di euro 154,93 a titolo di interessi usurari applicati sul conto corrente).
Il motivo è manifestamente infondato.
Dall'esame degli atti emerge, infatti, che il consulente tecnico nominato nel giudizio di primo grado ha correttamente limitato la propria analisi agli estratti conto sino al primo trimestre del 2017, dal momento che nel mese di maggio dello stesso anno la CP_5
aveva esercitato il recesso dai rapporti di conto corrente e di finanziamento, procedendo alla costituzione in mora dei debitori (v. doc. 6 fasc. monitorio ). Controparte_3
A tale data, dunque, i rapporti tra la e la società dovevano considerarsi CP_5 Pt_1
definitivamente cessati, con conseguente impossibilità di reperire e allegare ulteriori estratti conto, successivi al primo trimestre del 2017.
Deve pertanto escludersi che la consulenza tecnica d'ufficio – condivisa in toto dal primo giudice – possa qualificarsi come parziale o incompleta: essa risulta, infatti, fondata su dati oggettivi e completi rispetto all'arco temporale rilevante e coerente con la documentazione disponibile in atti.
Il consulente ha, infatti, esaminato tutti gli estratti conto (cfr. doc. 2 seconda memoria istruttoria in primo grado) dalla data di apertura del c/c (24.1.2012) al Controparte_3
momento del recesso esercitato dalla Banca e la relativa documentazione contrattuale
(cfr. docc. 3 e 4 fascicolo monitorio ), limitando l'analisi al periodo in cui i Controparte_3
rapporti, estintisi nel maggio 2017, erano effettivamente in essere. pagina 10 di 12 Le doglianze degli appellanti, che imputano al Ctu di non aver considerato le movimentazioni di un periodo successivo, si rivelano dunque prive di fondamento, poiché il consulente ha correttamente circoscritto la propria indagine al momento in cui il rapporto contrattuale era in vigore.
Per tutte le ragioni esposte, l'appello deve essere rigettato.
Quanto, infine, alle spese del presente grado di giudizio, esse seguono la soccombenza e, tenuto conto della natura e del valore della controversia, dell'impegno difensivo in concreto richiesto e prestato dai difensori delle parti, nonché dei parametri e criteri tutti ex D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii, pare congruo liquidarle secondo i parametri minimi dello scaglione di riferimento (26.001,00-52.000,00) e dunque in complessivi € 3.473,00 (di cui euro 1.029,00 per la fase di studio, euro 709,00 per la fase introduttiva ed euro 1.735,00 per la fase decisionale, nulla per la fase istruttoria, che non si è svolta), oltre spese forfetarie (15%) e oneri di legge, se e in quanto dovuti.
P.Q.M.
La Corte, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
1) respinge l'appello proposto da , Parte_1 Parte_2 Pt_3
e avverso la sentenza del Tribunale di Sondrio
[...] Parte_4
n. 368 resa in data 24 novembre 2022 e pubblicata il giorno successivo, sentenza che dunque conferma;
2) condanna gli appellanti in solido alla rifusione, in favore di Controparte_1
delle ulteriori spese del grado, che liquida in euro 3.473,00 per compensi,
[...]
oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, Iva e cpa come per legge;
3) dà atto che sussistono, in capo a parte appellante, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 – quater, del D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo pagina 11 di 12 a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 – bis art. 13 cit.
Milano, 22 ottobre 2025
Il presidente est.
OM BO
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE nelle persone dei magistrati:
- OM BO Presidente relatore
- Rossella Milone Consigliere
- Cristina Ravera Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1529/2023, promossa con atto di citazione notificato in data
24.5.2023 e posta in deliberazione all'esito della discussione ex art. 350 bis c.p.c. svoltasi all'udienza del 22.10.2025
TRA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
pro tempore, (C.F. ), Parte_2 C.F._1 Parte_3
( e ( , tutti C.F._2 Parte_4 C.F._3
rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Marco Taglia ed elettivamente domiciliati presso il di lui studio, in EN, via San Marco, n. 14,
Appellanti
E
pagina 1 di 12 (C.F. ) - e, per essa, in qualità di mandataria, Controparte_1 P.IVA_2 [...]
(C.F. ) - in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2 P.IVA_3
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv. Alessandro Barbaro e Mario
Anzà ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata del primo: Email_1
Appellata
Oggetto: rapporti bancari
CONCLUSIONI
Per , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
Voglia l'Onorevole Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza, in accoglimento dei motivi su esposti ed in riforma dell'impugnata sentenza: previo rigetto delle domande avversarie e, in integrale o parziale riforma della sentenza n. 368/2022 del Tribunale di Sondrio: in via pregiudiziale: accertare, per tutti i motivi in narrativa indicati, la incompetenza territoriale del
Tribunale di Sondrio, indicando quale Giudice competente ad emettere il decreto ingiuntivo nonché a decidere della causa di opposizione il Tribunale di EN, e per l'effetto dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo e pedissequa ingiunzione n. 415/2018 del 09.07.2018 - R.G. n. 1071/2018, emessa dal Tribunale di Sondrio in data 09.07.2018 e porre in essere i successivi adempimenti di legge;
in via principale: revocare il decreto ingiuntivo opposto, e respingere ogni eventuale domanda avanzata nei confronti dei concludenti da parte di a mezzo della sua mandataria Controparte_3
(già . Controparte_1 Controparte_4
Con vittoria di spese e competenze di lite, per entrambi i gradi di giudizio.
Per Controparte_1
In via preliminare
[Rigettare la richiesta di sospensione ex art. 283 c.p.c. dell'esecutività della sentenza impugnata perché non ricorrono i presupposti richiesti;
] in via principale e nel merito - confermare la sentenza n. 368/2022 emessa dal Tribunale di Sondrio emessa nel procedimento nrg 1493/2018 dal Giudice Licitra Barbara il 24.11.22 depositata il 252022
e per l'effetto, rigettare l'appello; in via subordinata e nel merito condannare la società (P.IVA ), in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante signor il signor (C.F. Parte_4 Parte_2
pagina 2 di 12 ), il signor ( ed il signor C.F._1 Parte_3 C.F._2
( ), al pagamento della somma ingiunta come Parte_4 C.F._3 da decreto ingiuntivo di € 27.648,64, oltre interessi contrattuali e di mora convenzionalmente previsti dal 15/08/2017 sino all'effettivo soddisfo e comunque entro il limite del tasso massimo legale previsto dall'art. 2, 4° comma, della L.07/03/1996 n. 10, o alla somma che verrà ritenuta di giustizia;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio.
FATTO E PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 10 ottobre 2018 la società (in Parte_1
liquidazione dal 31.12.2024) e i sigg.ri e Parte_2 Parte_3 Parte_4
in qualità di fideiussori della predetta società, hanno proposto opposizione
[...]
avverso il decreto ingiuntivo n. 415 emesso dal Tribunale di Sondrio in data 9.7.2018 (e notificato agli ingiunti il 14.9.2018).
Tale decreto è stato emesso a seguito del ricorso avanzato da Controparte_3
che ha chiesto e ottenuto l'ingiunzione per il pagamento della somma di euro 27.648,64
(oltre spese e interessi moratori convenzionali dal 15.8.2017 sino al soddisfo) quale saldo debitore maturato in virtù dei rapporti di conto corrente e di finanziamento intrattenuti con la società e garantiti dalle fideiussioni omnibus prestate dai sigg.ri Parte_1 Pt_2
e Pt_3 Pt_4
A sostegno dell'opposizione, i predetti:
- in via preliminare, hanno eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di
Sondrio in favore di quello di EN (quale foro del luogo in cui erano sorte le obbligazioni);
- nel merito, hanno dedotto l'applicazione, da parte della di addebiti CP_5
illegittimi a titolo di interessi, commissioni e spese in relazione al contratto di conto corrente e al finanziamento sottoscritti dalla società.
pagina 3 di 12 Si è costituita in giudizio (24.1.2019), in qualità di cessionaria del Controparte_1
credito azionato dalla chiedendo il rigetto dell'opposizione avversa e la CP_6
conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Nel giudizio di primo grado è stata disposta una consulenza tecnica d'ufficio, finalizzata ad accertare gli eventuali addebiti illegittimi effettuati dalla nei contratti per cui è CP_5
causa.
All'esito, il Tribunale di Sondrio, con sentenza n. 368 resa il 24.11.2022 e pubblicata il giorno successivo, ha:
- respinto l'eccezione di incompetenza, dal momento che, per un verso, nei contratti per cui è causa stipulati tra e era previsto che il foro competente per Pt_1 CP_7
qualsivoglia controversia tra le parti fosse quello del luogo in cui ha sede legale la
(i.e. Sondrio) e, per altro verso, che il Tribunale competente per i fideiussori CP_5
è il medesimo di quello competente per la risoluzione delle controversie relative all'obbligazione principale;
- nel merito, aderendo alle conclusioni a cui è pervenuto il Consulente, ha rilevato:
a. l'assenza di poste illegittimamente addebitate con riguardo al finanziamento;
b. l'applicazione, con riferimento al contratto di conto corrente e durante il suo corso, di interessi usurari per euro 154,93.
Pertanto, il primo giudice ha revocato il decreto ingiuntivo e ha condannato gli opponenti a pagare ad la minor somma di euro 27.493,71 (euro 27.648,64 - euro CP_1
154,93), oltre interessi di mora convenzionalmente pattuiti dal 15.8.2017 al saldo. 1 Con atto di cessione di crediti in blocco stipulato in data 04/06/2018 ha acquistato pro Controparte_1 soluto da e tutti i crediti derivanti da finanziamenti ipotecari Controparte_3 Controparte_8 e/o chirografari a sofferenza sottoscritti tra il 1° gennaio 1970 e il 31 dicembre 2017 (G.U. parte seconda n. 65 del 7.6.2018). pagina 4 di 12 Infine, ha condannato gli opponenti al pagamento delle spese di lite nella misura del
90% (quantificati per tale quota in euro 7.616,00, oltre spese forfetarie e accessori di legge), compensato il residuo 10% e posto in capo alla convenuta opposta le spese di Ctu.
Con atto di citazione notificato in data 24.5.2023, e i sigg.ri e Parte_1 Pt_2 Pt_3
hanno interposto appello avverso la detta sentenza e ne hanno chiesto la Pt_4
riforma, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, per i seguenti motivi:
1. erroneo rigetto dell'eccezione di incompetenza;
2. erroneità della Ctu in quanto parziale e incompleta.
La causa è stata iscritta sub r.g. 1529/2023 e la prima udienza fissata al 13.12.2023.
Si è costituita anche in appello la cessionaria (7.7.2023), chiedendo il rigetto del CP_1
gravame avverso in quanto infondato.
Alla prima udienza (13.12.2023), previa rinuncia degli appellanti alla chiesta istanza di sospensiva, le parti hanno concordemente chiesto un rinvio per tentare una definizione bonaria della lite e l'istruttore ha rinviato la causa all'udienza del 29 maggio 2024.
Si sono poi succeduti diversi, ulteriori rinvii, motivati dalla prosecuzione delle trattative tra le parti, che, tuttavia, non hanno avuto esito positivo.
La causa, pertanto, è stata rinviata per la discussione davanti al Collegio, ex art. 350 bis
c.p.c., all'udienza del 22.10.2025 (con termine per il deposito di note conclusionali sino al
14.10.2025).
Fruiti i termini concessi dalla sola appellata, alla fissata udienza e all'esito della discussione, la Corte ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 5 di 12
Con il primo motivo di gravame gli appellanti lamentano l'erroneità della sentenza impugnata in quanto il Tribunale, nel rigettare l'eccezione di incompetenza svolta dalla società e dai sigg.ri e non avrebbe considerato che le Pt_1 Pt_2 Pt_3 Pt_4
clausole relative al foro competente nei contratti di conto corrente e di finanziamento, nonché nelle fideiussioni omnibus, contengono diciture generiche inidonee a identificare un foro esclusivo di competenza (a sostegno di quanto dedotto, richiamano Cass. 1838/2018).
Da ciò discenderebbe l'incompetenza del Tribunale di Sondrio in favore del Tribunale di
EN, quale foro territoriale in cui sono sorte le obbligazioni.
Il motivo è infondato.
Giova preliminarmente di seguito riportare il contenuto delle clausole di cui si discute (v. contratti di c/c, finanziamento e fideiussioni sub docc. 3, 4 e 5 fascicolo monitorio
[...]
): CP_3
- Art. 14 contratto di c/c: “per ogni controversia che potesse sorgere tra il
e la in dipendenza dei rapporti di conto corrente e di ogni altro Parte_5 CP_5
rapporto di qualunque natura, il Foro competente è quello del luogo in cui si trova la sede legale della;
CP_5
- Art. 11 condizioni generali del finanziamento: “per ogni controversia che dovesse sorgere in dipendenza del presente contratto, il Foro competente è quello del luogo in cui si trova la sede legale della Banca”;
- Art. 17 delle fideiussioni: “Salvo il caso in cui il fideiussore sia un consumatore, per qualunque controversia è competente l'Autorità Giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la sede legale della Banca”.
Tali clausole risultano specificamente approvate per iscritto dalla società e dai fideiussori ex art. 1341 c. 2 c.c.
Ebbene, la Corte osserva anzitutto che, secondo il consolidato orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, la parte che solleva l'eccezione di incompetenza pagina 6 di 12 territoriale derogabile deve contestare specificamente l'applicabilità di ciascuno dei fori concorrenti indicati negli artt. 18, 19 e 20 c.p.c. e fornire la prova delle circostanze di fatto dedotte a sostegno di tale contestazione, sicché, in caso di mancata indicazione anche di uno solo dei fori previsti dalla legge, l'eccezione si appalesa inammissibile, restando, per l'effetto, definitivamente fissata la competenza del giudice adito (cfr. ex multis Cass. 33206/2024; 3357/2024; 21989/2021; 12156/2021).
Nella fattispecie, gli odierni appellanti si sono limitati, sin dal giudizio di primo grado, a eccepire l'incompetenza territoriale del Tribunale di Sondrio – pacificamente il foro del luogo in cui si trova la sede legale della – in favore del CP_5 Controparte_3
Tribunale di EN, ove sarebbero sorte le obbligazioni di cui si discute, senza tuttavia contestare espressamente gli ulteriori criteri di collegamento previsti dal codice di rito, ossia il forum destinatae solutionis e i fori del luogo di residenza/domicilio/dimora dei fideiussori e della sede della società Pt_1
Ne segue, in applicazione del principio sopra richiamato, l'inammissibilità dell'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dagli appellanti.
Peraltro, anche a voler prescindere da tale profilo di inammissibilità, l'eccezione appare comunque infondata nel merito.
In relazione alle clausole contenute nei contratti di conto corrente e di finanziamento sottoscritti da la Corte rileva che la pronuncia richiamata dall'appellante (Cass. Pt_1
1838/2018) – la quale si pone nel solco di un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (sul punto, si vedano pure: Cass. nn. 18707/2014; 13033/2009;
17449/2007; 10376/2005; 2214/2001; 4907/1998; 2723/1997) – sancisce che la designazione convenzionale di un foro territoriale, anche se coincidente con uno di quelli previsti dalla legge, assume carattere di esclusività soltanto in caso di pattuizione espressa in tal senso. Essa, pertanto, non può essere desunta in via di argomentazione logica da pagina 7 di 12 elementi presuntivi, ma, pur non essendo necessario che rivesta formule sacramentali, deve risultare da una inequivoca e concorde manifestazione di volontà delle parti volta a escludere la competenza degli altri fori previsti dalla legge.
Pertanto, l'utilizzo dell'espressione "per qualsiasi controversia" è inidoneo a identificare un foro “esclusivo”, perché volta soltanto a indicare l'ambito oggettivo di applicabilità del foro convenzionale.
D'altronde, tale lettura è coerente con il dettato normativo dell'art. 29, c. 2, cpc, secondo cui l'accordo delle parti per la deroga della competenza territoriale non attribuisce al giudice designato competenza esclusiva, quando ciò non è espressamente stabilito.
A ciò può aggiungersi che, ai sensi dell'art. 20 cpc, va considerato competente anche il giudice del luogo in cui l'obbligazione deve essere eseguita (cd forum destinatae solutionis). E, trattandosi nella fattispecie di un'obbligazione pecuniaria, il luogo di adempimento deve essere individuato presso la sede della banca creditrice (cfr art. 1182, comma 3, cc).
Tanto premesso e chiarito, va comunque precisato che, ove manchi una volontà espressa di devolvere la cognizione della causa in via esclusiva al giudice del foro prescelto,
l'accordo non resterà privo di effetti – come sembrano ritenere gli odierni appellanti – ma produrrà soltanto l'effetto di aggiungere – a quelli già previsti dalla legge – anche il foro convenzionale, ove tra i primi già non ricompreso.
Nel caso in esame, se è vero che non può desumersi dal tenore della clausola che il
Tribunale di Sondrio fosse il foro esclusivo, d'altro canto sembra incontestabile l'esistenza di una valida pattuizione in ordine al fatto che uno dei possibili fori competenti era proprio quello di Sondrio, luogo della sede legale la e luogo in cui CP_5
doveva eseguirsi l'obbligazione.
In definitiva, la tesi degli appellanti, secondo cui l'assenza di esclusività del foro convenzionalmente prescelto dalle parti comporterebbe l'incompetenza del Tribunale di
Sondrio adito dalla Banca, appare del tutto priva di fondamento.
pagina 8 di 12 Quanto, poi, al foro competente per i fideiussori, può osservarsi quanto segue.
Come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, la fideiussione, per la sua natura accessoria, determina un vincolo di connessione tra la causa relativa al rapporto principale e quella avente a oggetto il negozio fideiussorio.
Da tale connessione discende, quindi, l'individuazione di un unico foro competente per entrambe le cause (v. Cass. n. 180/2013).
D'altra parte, nel caso in esame, la clausola pattuita nelle fideiussioni esclude che il foro competente sia quello della sede della Banca se il fideiussore è consumatore, atteso che, in tal caso, opera il foro esclusivo di cui all'art. 66 bis Cod. Cons. (residenza o domicilio elettivo del consumatore), con preclusione di qualsiasi altro foro, concorrente o alternativo.
Ebbene, nella fattispecie la difesa degli odierni appellanti non ha mai dedotto, né tanto meno provato, che i sigg.ri e rivestissero la qualità di Pt_2 Pt_3 Pt_4
consumatori, omettendo così di prospettare la questione relativa all'eventuale applicazione del foro esclusivo previsto dall'art. 66 bis sopra citato.
Al riguardo, la Suprema Corte, con la sentenza n. 34215 del 2022, ha precisato che la competenza inderogabile del foro del consumatore può essere riconosciuta solo ove la parte che la invoca ne alleghi e dimostri specificamente i presupposti, non essendo sufficiente la mera circostanza che il fideiussore sia una persona fisica.
In mancanza di una puntuale deduzione, circa la qualità di consumatore del fideiussore, resta quindi preclusa al giudice ogni possibilità di applicare la disciplina speciale prevista dal Codice del Consumo.
Deve, dunque, ritenersi che l'eccezione di incompetenza territoriale è stata dedotta in modo incompleto anche sotto tale profilo, non avendo gli odierni appellanti assolto all'onere di allegare specificamente la natura di consumatori dei fideiussori e di fornire la prova delle circostanze di fatto dedotte a sostegno.
pagina 9 di 12 Con il secondo motivo di impugnazione gli appellanti censurano nel merito la sentenza impugnata, rilevandone l'erroneità per avere il Tribunale di Sondrio condiviso le risultanze di una relazione di consulenza che asseriscono parziale e incompleta.
Segnatamente, essi si dolgono del fatto che il Consulente nominato in primo grado, pur avendo a disposizione soltanto gli estratti conto sino al primo trimestre del 2017, abbia comunque stimato ragionevole confermare il saldo finale come da pretese dell'istituto di credito (dedotto esclusivamente l'importo di euro 154,93 a titolo di interessi usurari applicati sul conto corrente).
Il motivo è manifestamente infondato.
Dall'esame degli atti emerge, infatti, che il consulente tecnico nominato nel giudizio di primo grado ha correttamente limitato la propria analisi agli estratti conto sino al primo trimestre del 2017, dal momento che nel mese di maggio dello stesso anno la CP_5
aveva esercitato il recesso dai rapporti di conto corrente e di finanziamento, procedendo alla costituzione in mora dei debitori (v. doc. 6 fasc. monitorio ). Controparte_3
A tale data, dunque, i rapporti tra la e la società dovevano considerarsi CP_5 Pt_1
definitivamente cessati, con conseguente impossibilità di reperire e allegare ulteriori estratti conto, successivi al primo trimestre del 2017.
Deve pertanto escludersi che la consulenza tecnica d'ufficio – condivisa in toto dal primo giudice – possa qualificarsi come parziale o incompleta: essa risulta, infatti, fondata su dati oggettivi e completi rispetto all'arco temporale rilevante e coerente con la documentazione disponibile in atti.
Il consulente ha, infatti, esaminato tutti gli estratti conto (cfr. doc. 2 seconda memoria istruttoria in primo grado) dalla data di apertura del c/c (24.1.2012) al Controparte_3
momento del recesso esercitato dalla Banca e la relativa documentazione contrattuale
(cfr. docc. 3 e 4 fascicolo monitorio ), limitando l'analisi al periodo in cui i Controparte_3
rapporti, estintisi nel maggio 2017, erano effettivamente in essere. pagina 10 di 12 Le doglianze degli appellanti, che imputano al Ctu di non aver considerato le movimentazioni di un periodo successivo, si rivelano dunque prive di fondamento, poiché il consulente ha correttamente circoscritto la propria indagine al momento in cui il rapporto contrattuale era in vigore.
Per tutte le ragioni esposte, l'appello deve essere rigettato.
Quanto, infine, alle spese del presente grado di giudizio, esse seguono la soccombenza e, tenuto conto della natura e del valore della controversia, dell'impegno difensivo in concreto richiesto e prestato dai difensori delle parti, nonché dei parametri e criteri tutti ex D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii, pare congruo liquidarle secondo i parametri minimi dello scaglione di riferimento (26.001,00-52.000,00) e dunque in complessivi € 3.473,00 (di cui euro 1.029,00 per la fase di studio, euro 709,00 per la fase introduttiva ed euro 1.735,00 per la fase decisionale, nulla per la fase istruttoria, che non si è svolta), oltre spese forfetarie (15%) e oneri di legge, se e in quanto dovuti.
P.Q.M.
La Corte, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
1) respinge l'appello proposto da , Parte_1 Parte_2 Pt_3
e avverso la sentenza del Tribunale di Sondrio
[...] Parte_4
n. 368 resa in data 24 novembre 2022 e pubblicata il giorno successivo, sentenza che dunque conferma;
2) condanna gli appellanti in solido alla rifusione, in favore di Controparte_1
delle ulteriori spese del grado, che liquida in euro 3.473,00 per compensi,
[...]
oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, Iva e cpa come per legge;
3) dà atto che sussistono, in capo a parte appellante, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 – quater, del D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo pagina 11 di 12 a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 – bis art. 13 cit.
Milano, 22 ottobre 2025
Il presidente est.
OM BO
pagina 12 di 12