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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/06/2025, n. 9290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9290 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DECIMA CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott. NI AE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 28894 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020 e vertente
TRA
codice fiscale ,erede dell'originario Parte_1 C.F._1
opponente nato il [...] a [...], dove è deceduto il 27.6.2023, c.f. Persona_1
, del quale ha accettato l'eredità con beneficio di inventario con atto rogato C.F._2
il 13.10.2023 dal notaio Dott. (repertorio n. 4393, raccolta n. 3298), Persona_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Gabriele Merlino, presso il quale è elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Cavour n. 17, per procura allegata al ricorso in riassunzione depositato l'1.3.2024 OPPONENTE
E
N. Controparte_1
131/2016 omologato il 14.6.2018 dal Tribunale di Milano, codice fiscale , in persona P.IVA_1 del liquidatore giudiziale, Avv. rappresentato e difeso dall'Avv. Elisabetta Ferrini, CP_2
presso la quale è elettivamente domiciliato in Roma, Via Boezio n.92, per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 2345/2019 (n. 81032/2019 R.G.)
Conclusioni precisate in vista dell'udienza del 25.2.2025 svolta mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Per la parte opponente:
“[…] la Sig.ra (nella qualità di erede testamentaria di per Parte_1 Persona_1 aver accettato l'eredità con beneficio di inventario) nel riportarsi ai precedenti atti, scritti (anche del suo dante causa) impugna e contesta ancora una volta tutto quanto ex adverso dedotto ed allegato e dichiara di non accettare il contradditorio su domande e deduzioni nuove svolte da parte opposta, istando per il rigetto di tutte le conclusioni, domande ed istanze avversarie. 2
Precisa le conclusioni richiamando le domande ed istanze formulate in atto di opposizione come precisate con le memorie ex art. 183, c. 6 c.p.c. (in particolare con la memoria di cui al n. 1 della citata norma) e richiamate nel ricorso in riassunzione, qui da intendersi trascritte, riprodotte e confermate.
E chiede quindi che la causa venga trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. (nella formulazione ratione temporis applicabile al presente giudizio).
In ogni caso con vittoria di compensi e spese dell'intero giudizio (anche delle precedenti fasi), da commisurare ai parametri di cui al d.m. 55/2014, oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e CPA, da distrarsi in favore dell'Avv. Roberto Gabriele Merlino, procuratore distrattario ed antistatario.”
Conclusioni formulate nella memoria depositata l'8.9.2021, nel primo termine ex art. 183, comma
VI, c.p.c.:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale Civile Di Roma, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione:
(i) non concedere la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto per le ragioni e prove di cui atti;
(ii) In via pregiudiziale, in rito: accertata e dichiarata l'incompetenza funzionale e/o territoriale del
Tribunale di Roma in favore del Tribunale di Milano e/o del Tribunale di Viterbo per i motivi e le ragioni in atti revocare e/o dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto Tribunale di Roma n.
2345/2020 r.g. 81032/2019;
(iii) Nel merito:
a) in accoglimento a uno o più dei motivi di opposizione dichiarare inammissibile/improcedibile e/o revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo il Decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma n.
2345/2020 r.g. 81032/2019;
b) comunque rigettare in ogni caso tutte le domande, pretese, ragioni, richieste e conclusioni di in quanto inammissibili/improcedibili, infondate, in fatto ed in diritto, e Controparte_1
comunque improvate;
c) riconoscere al Dott. il diritto di trattenere (in tutto o in parte), per le ragioni e i motivi in Per_1
atti, le somme che si dimostrasse esser state effettivamente percepite;
(iv) In via subordinata, e salvo gravame:
a) in denegata e non creduta ipotesi, accertare e riconoscere la validità del contratto in relazione al
50% dell'immobile di proprietà di e eventualmente ridurre, anche ai sensi dell'art. 1480 Per_1
c.c., il prezzo pattuito;
b) in via ulteriormente gradata e denegata, si chiede fissarsi congruo termine per l'eventuale pagamento di qualsivoglia somma venisse riconosciuta in favore di (eventualmente in CP_1 3
soluzioni dilazionate in un arco temporale perlomeno di un quinquennio), con conseguente compensazione, in tal caso, delle spese di lite tra le parti;
(v) Con riserva, se del caso ed in considerazione delle contegno di controparte e delle prove che questa fornirà, di formulare in questo o in separato giudizio domanda di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c.
In ogni caso con vittoria di compensi, spese, rimborso forfettario del 15% ai sensi del d.m. 55/2014 oltre Iva e CPA, da distrarre in favore dell'avv. Roberto Gabriele Merlino, procuratore antistatario.”
Per la parte opposta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, rigettata ogni contraria domanda di rito e di merito fatta valere dalla ricorrente in riassunzione nella sua asserita e contestata qualità di chiamata all'eredità del Sig. e quale accettante l'eredità con beneficio di inventario con il Persona_1
giudizio in riassunzione in uno alla produzione documentale, in via preliminare accertare e dichiarare, all'atto del deposito del ricorso in riassunzione del 01.03.2024, la carenza di legittimazione attiva in capo alla Sig.ra quale erede con beneficio di Parte_1
inventario, a riassumere e proseguire il giudizio R.G. 28894/2020 per tutto quanto dedotto ed eccepito in atti e per l'effetto dichiarare illegittimo, inammissibile e/o improcedibile il ricorso in riassunzione così come proposto, con ogni ulteriore conseguenza di legge in ordine al giudizio R.G.
28894/2020 del Tribunale di Roma.
In ogni caso rigettare tutte le domande di merito ed istruttorie e le deduzioni ed eccezioni formulate dalla ricorrente in riassunzione perché infondate in fatto ed in diritto e non provate e, per l'effetto, per le ragioni tutte dedotte e richiamate in tutti i propri scritti difensivi in atti,
- in via preliminare ed in rito dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'opposizione, per cui è causa, stante che la stessa è stata proposta tardivamente, e per l'effetto, anche sotto tale profilo, confermare integralmente il decreto ingiuntivo 2345/2020-RG 81032/2019 emesso dal
Tribunale di Roma in data 30.01.2020 e notificato, a mezzo Ufficiale Giudiziario, al Sig.
[...]
in data 17.02.2020 e alla Sig.ra in data 14.02.2020, dichiarando per Per_1 Parte_2
l'effetto, la definitiva esecutorietà del D.I. opposto ex art. 647 c.p.c.;
- sempre, in via preliminare, concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., non essendo l'opposizione fondata su prova scritta, nonché per i motivi tutti dedotti a pag.7 del ricorso per decreto ingiuntivo, dando altresì atto che il Signor Giudice, con provvedimento del 09.4.2021 ha disposto l'eliminazione dal fascicolo telematico della presente causa dell'indicazione di quale parte della causa stessa;
Parte_2 4
- Nel merito, comunque, rigettare in toto l'opposizione per cui è giudizio, così come articolata in fatto, in diritto e in merito, e come esplicitata dall'attrice in riassunzione con gli scritti difensivi in atti perché palesemente pretestuosa e senza fondamento sia in fatto che in diritto e, comunque, non provata e, per l'effetto confermare integralmente il decreto ingiuntivo. 2345/2020-RG 81032/2019 emesso dal Tribunale di Roma in data 30.01.2020 e notificato, a mezzo Ufficiale Giudiziario, al Sig. in data 17.02.2020 e alla Sig.ra in data 14.02.2020, respingendo, Persona_1 Parte_2 comunque, tutte le conclusioni rassegnate con l'atto di citazione in opposizione e con la memoria ex art. 183 VI comma cpc n. 1) perché infondate in fatto ed diritto e non provate;
- Sempre nel merito, rigettare l'opposizione per cui è giudizio, in ogni sua articolazione, in rito ed in merito, contestate ed impugnate tutte le deduzioni anche in fatto oltre che in diritto in uno alle eccezioni svolte ex adverso, essendosi verificato l'avveramento della condizione risolutiva prevista dall'art.4 del “contratto preliminare di compravendita di immobile con annesso terreno”, registrato all'Agenzia delle Entrate il 13.06.2013 rep n. 6281, pure fatto valere dal liquidatore giudiziale con lettere raccomandate ar del 24.07.2018 e del 02.10.2018 dirette a parte venditrice, accertata e dichiarata, per effetto, l'inefficacia e la risoluzione di diritto del citato contratto preliminare, così come pure ivi statuito con conseguente condanna della parte attrice alla restituzione in favore della società in Concordato Preventivo n. 131/2016 Controparte_1 dell'importo di € 1.000.000,00 oltre interessi moratori a fare data dal 30.01.2020.
Con vittoria di spese e competenze del giudizio anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.”
Conclusioni contenute nella memoria depositata il 7.9.2021, nel primo termine ex art. 182, c. VI,
c.p.c.:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza rigettata di rito, di merito e istruttoria fatta valere dagli attori opponenti con il presente giudizio, per le ragioni tutte esposte in premessa, accertata la propria competenza per le motivazioni di cui in premessa: in via preliminare ed in rito dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'opposizione, per cui è causa, stante che la stessa è stata proposta tardivamente, e per l'effetto confermare integralmente il decreto ingiuntivo. 2345/2020-RG 81032/2019 emesso dal Tribunale di Roma in data 30.01.2020 e notificato, a mezzo Ufficiale Giudiziario, al Sig. in data Persona_1
17.02.2020 e alla Sig.ra in data 14.02.2020, dichiarando per l'effetto, la definitiva Parte_2
esecutorietà del D.I. opposto ex art. 647 c.p.c.; sempre, in via preliminare, concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., non essendo l'opposizione fondata su prova scritta, nonché per i motivi tutti dedotti a pag.7 del ricorso per decreto ingiuntivo, dando altresì atto che il Signor Giudice, con 5
provvedimento del 09.04.2021 ha disposto l'eliminazione dal fascicolo telematico della presente causa dell'indicazione di quale parte della causa stessa;
Parte_2
Nel merito, rigettare l'opposizione per cui è giudizio, così come articolata in rito e in merito, e come spiegata dal Sig. perché palesemente infondata sia in fatto che in diritto e, Persona_1 comunque, non provata e, per l'effetto confermare integralmente il decreto ingiuntivo . 2345/2020-
RG 81032/2019 emesso dal Tribunale di Roma in data 30.01.2020 e notificato, a mezzo Ufficiale
Giudiziario, al Sig. in data 17.02.2020 e alla Sig.ra in data Persona_1 Parte_2
14.02.2020, respingendo, comunque, le conclusioni rassegnate con l'atto di citazione in opposizione perché infondate in fatto ed diritto e non provate;
Sempre nel merito, rigettare l'opposizione per cui è giudizio, così come articolata in rito e in merito,
e come spiegata dal Sig. atteso l'avveramento della condizione risolutiva prevista Persona_1 dall'art.4 del “ contratto preliminare di compravendita di immobile con annesso terreno” , registrato all'Agenzia delle Entrate il 13.06.2013 rep n. 6281, , pure fatta valere dal liquidatore giudiziale con lettere raccomandata ar del 24.07.2018 e del 02.10.2018 e, per l'effetto, accertata e dichiarata la risoluzione di diritto del citato contratto preliminare, condannare la parte promissaria venditrice alla restituzione in favore della società in Concordato Controparte_1
Preventivo n. 131/2016 dell'importo di € 1.000.000,00, oltre interessi moratori a fare data dal
30.01.2020.
Con vittoria di spese e competenze del giudizio anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.”
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 5.6.2020, proponeva opposizione al decreto Persona_1
ingiuntivo n. 2345/2019, emesso il 30.1.2020 e notificato il 17.2.2020, con cui il Tribunale di Roma gli aveva ingiunto di pagare la somma di € 1.000.000, oltre interessi e spese processuali, in via solidale con a in concordato preventivo Controparte_3 Controparte_1
n. 131/2016, omologato dal Tribunale di Milano il 14.6.2018.
Nel ricorso monitorio era stato esposto che il 31.5.2013 era stato stipulato un contratto preliminare, con cui e si erano obbligati a vendere a un Per_1 Parte_2 Controparte_1
edificio con annesso terreno sito in Sutri (Vt), località Colle Diana, di cui erano comproprietari per la quota indivisa di un quarto ciascuno, la cui restante parte indivisa era di proprietà del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
che all'art. 4 del contratto era stato pattuito:
“le parti concordano la presente clausola risolutiva espressa:
Qualora entro il 30 giugno 2014 la parte promissaria acquirente non sarà messa nella condizione di acquistare la quota del 50% dell'immobile oggetto di compravendita di proprietà del Ministero 6
dell'Economia e delle Finanze, il presente contratto preliminare perderà di efficacia a tutti gli effetti e nessuna pretesa, richiesta e/o diritto potrà essere avanzata e sollevata da ciascuna delle
Parti e senza che ciascuna delle Parti possa essere considerata in qualsiasi modo inadempiente agli obblighi previsti dal presente contratto.
In caso di risoluzione per i motivi di cui sopra, le somme già versate fino a quel momento, saranno restituite alla Le somme dovranno essere restituite entro 10 giorni dalla scadenza di Controparte_1 cui sopra. La scadenza di cui sopra potrà essere prorogata in buona fede in accordo tra le parti”; che il termine del 30.6.2014 era stato prorogato al 30.6.2017, quando il contratto preliminare era divenuto inefficace, non essendosi verificata la suindicata evenienza e, con lettere raccomandate in date 24.7.2018 e 2.10.2018 (documenti n. 9 e 10), il liquidatore giudiziale di Controparte_1 aveva richiesto ai promissari acquirenti la restituzione della somma di € 1.000.000, versata in
[...]
base al contratto preliminare. proponeva al Tribunale di Roma la domanda: Persona_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale Civile Di Roma, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione:
- In limine non concedere la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto per le ragioni e prove di cui atti;
- In via pregiudiziale, in rito: accertata e dichiarata l'incompetenza funzionale e/o territoriale del
Tribunale di Roma in favore del Tribunale di Milano e/o del Tribunale di Viterbo per i motivi e le ragioni di par. 1 del presente atto revocare e/o dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto
Tribunale di Roma n. 2345/2020 r.g. 81032/2019;
- Nel merito:
a) in accoglimento a uno o più dei motivi di opposizione dichiarare inammissibile/improcedibile e/o revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo il Decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma n.
2345/2020 r.g. 81032/2019;
b) comunque rigettare in ogni caso tutte le domande, pretese, ragioni, richieste e conclusioni di in quanto inammissibili/improcedibili, infondate, in fatto ed in diritto, ed Controparte_1
improvate;
- In via subordinata, e salvo gravame: in denegata e non creduta ipotesi si chiede fissarsi congruo termine per l'eventuale pagamento (possibilmente in soluzioni dilazionate in un arco temporale perlomeno di un quinquennio), con conseguente compensazione, in tal caso, delle spese di lite tra le parti;
- Con riserva, se del caso ed in considerazione delle contegno di controparte e delle prove che questa fornirà, di formulare nei termini di rito domanda di esecuzione in forma specifica ex art.
2932 c.c. 7
In ogni caso con vittoria di compensi, spese, rimborso forfettario del 15% ai sensi del d.m. 55/2014 oltre Iva e CPA.”
A sostegno dell'opposizione, eccepiva la “nullità del decreto ingiuntivo per Persona_1 incompetenza territoriale e/o funzionale del Tribunale di Roma”, assumendo che le norme in materia di procedure concorsuali prevedevano la competenza funzionale al giudice del luogo in cui era trattata la stessa procedura, nella specie, il Tribunale di Milano;
invocava l'art. 21 c.p.c., evidenziando che, per le cause aventi a oggetto diritti reali immobiliari era territorialmente competente il tribunale del luogo in cui era ubicato il bene ovvero il Tribunale di Viterbo. contestava la sussistenza dell'obbligazione azionata, negava l'asserito avveramento Persona_1 della clausola risolutiva e la pattuizione di un termine essenziale per l'adempimento; esponeva che non gli era stato richiesto di stipulare il contratto di compravendita ed era disponibile ad adempiere, insieme a eccepiva l'infondatezza della domanda restitutoria, in difetto di prova del Parte_3 pagamento di €1.000.000, poiché al ricorso monitorio erano stati allegati ordini di bonifici bancari, inidonei a dimostrare gli accrediti effettivi delle relative somme;
contestava anche l'obbligazione di pagamento d'interessi moratori, assumendo l'inesistenza di un'obbligazione pecuniaria certa, liquida ed esigibile e di un atto di costituzione in mora.
Con decreto ex art. 168 bis, comma V, c.p.c., la prima udienza era differita al 9.4.2021.
in concordato preventivo n. 131/2016, omologato dal Controparte_1
Tribunale di Milano il 14.6.2018 (da ora, si costituiva in giudizio il Controparte_1
2.3.2021 e contestava la fondatezza dell'opposizione, di cui chiedeva il rigetto, proponendo la domanda:
“Voglia L'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza rigettata di rito, di merito e istruttoria fatta valere dagli attori opponenti con il presente giudizio, per le ragioni esposte in premessa, accertata la propria competenza per le motivazioni di cui in premessa, in via preliminare ed in rito dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'opposizione, per cui è causa, stante che la stessa è stata proposta tardivamente, e per l'effetto confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 2345/2020 - RG 81032/2019 emesso dal Tribunale di Roma in data 30.01.2020 e notificato, a mezzo Ufficiale Giudiziario, al Sig. in data Persona_1
17.02.2020 e alla Sig.ra in data 14.02.2020, dichiarando per l'effetto, la definitiva Parte_2
esecutorietà del D.I. opposto ex art. 647 c.p.c.; sempre in via preliminare, ed in subordine, salvo gravame, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'On.le Tribunale adito non ritenesse di pronunciarsi immediatamente sulla inammissibilità e/o improcedibilità dell'opposizione, concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., non essendo l'opposizione fondata su prova scritta. 8
Nel merito
- rigettare l'opposizione, così come articolata in rito e in merito, così come spiegata dal Sig.
[...]
per sé e per conto di perché palesemente infondata sia in fatto che in Per_1 Parte_2 diritto e, comunque, non provata e, per l'effetto confermare integralmente il decreto ingiuntivo n.
2345/2020 -RG 81032/2019 emesso dal Tribunale di Roma in data 30.01.2020 e notificato, a mezzo
Ufficiale Giudiziario, al Sig. in data 17.02.2020 e alla Sig.ra in data Persona_1 Parte_2
14.02.2020, respingendo, comunque, le conclusioni rassegnate con l'atto di citazione in opposizione perché infondate in fatto ed diritto e non provate.
Con vittoria di spese e competenze del giudizio anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Con ogni riserva di merito e di rito come per legge.”
Per quanto qui non riportato, si richiama il contenuto della comparsa di risposta, con cui, in particolare, eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione per inosservanza Controparte_1 del termine previsto dall'art. 641 c.p.c., poiché il decreto ingiuntivo era stato notificato a
[...] in data 17.2.2020 e, considerando la sospensione dei termini processuali per l'emergenza Per_1
ID (dal 9.3.2020 all'11.5.2020), il termine ex art. 645 c.p.c. era decorso l'1.6.2020, mentre l'atto di citazione era stato notificato il successivo giorno 5.
La parte opposta contrastava l'eccezione d'incompetenza territoriale, richiamando l'art. 9 del contratto preliminare di compravendita, con cui le parti avevano pattuito la competenza esclusiva del Tribunale di Roma.
Nel merito, esponeva che il termine indicato nel precitato l'art. 4 del Controparte_1
contratto preliminare stipulato il 27.5.2013 era stato prorogato, con successive integrazioni, fino al
30.6.2017; che si era verificata la condizione risolutiva del contratto preliminare e l'esponente aveva adempiuto tutti gli obblighi pattuiti, compreso il versamento di € 1.000.000, come era stato dimostrato con la produzione delle ricevute di bonifici bancari ed estratti conto, dai quali risultava l'addebito di tale complessivo importo, mentre la controparte non aveva dimostrato l'estinzione dell'obbligazione restitutoria, che era certa, liquida ed esigibile, e aveva comportato la decorrenza degli interessi, dalla data pattuita.
All'udienza del 9.4.2021, specificava di essere l'unico opponente al decreto Persona_1
ingiuntivo, non anche erroneamente indicata tale nell'atto di citazione. Parte_3
La parte opposta insisteva per l'accoglimento dell'eccezione d'inammissibilità dell'opposizione, per inosservanza del termine di quaranta giorni dalla notificazione del decreto ingiuntivo, eseguita il
17.2.2020, rispetto alla notificazione dell'atto ex art. 645 c.p.c., eseguita in via telematica il
5.6.2020; contestava l'eccezione avversaria ed esibiva copia del decreto ingiuntivo opposto la cui 9
relata di notificazione, mediante consegna a mani di recava la data “17 FEB. 2020” Persona_1 interlineata e sbarrata, con a fianco la parola manoscritta “anzi” e il timbro della data “27 FEB.
2020”, rispetto alla quale l'opposizione era tempestiva.
Le parti chiedevano termine per depositare, in forma cartacea, il testo originale del decreto ingiuntivo notificato e la relativa copia ricevuta dall'opponente e, ritenuta la necessità di trattare l'eccezione d'inammissibilità dell'opposizione, era assegnato il termine di trenta giorni per la produzione dei testi originali, in forma cartacea, del decreto ingiuntivo notificato, originale e copia, da riprodurre anche via telematica.
In data 29.4.2021 la parte opposta depositava il testo originale del decreto ingiuntivo notificato agli intimati e personalmente a il giorno 17.2.2020. Persona_1
In data 10.5.2021 la parte opponente depositava l'originale della copia notificata del decreto ingiuntivo notificato a mani di che riportava la data della relazione di notificazione Persona_1 scritta con il timbro “17 feb. 2020”, che era stata interlineata a sbarrata e, a penna vi era stato scritto l'avverbio “anzi”, seguito dal timbro “27 feb. 2020”.
All'udienza del 25.5.2021, la parte opposta chiedeva un rinvio della causa, per consentire al liquidatore del concordato di l'eventuale proposizione di querela di falso Controparte_1
circa la relata di notificazione del decreto ingiuntivo a evenienza chiarita in termini Persona_1 negativi alla successiva udienza del 9.7.2021, in cui non era accolta l'istanza proposta a norma dell'art. 648 c.p.c. ed erano concessi i termini previsti dall'art. 183, comma VI, c.p.c.
Prodotta documentazione, con le note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. depositate il
27.11.2023, l'Avv. Roberto Gabriele Merlino comunicava che era deceduto il Persona_1
27.6.2023 e chiedeva l'interruzione del giudizio, che, a norma dell'art. 300 c.p.c., era dichiarata con ordinanza del 4.12.2023.
Con ricorso in data 1.3.2024, riassumeva il processo ed esponeva di Parte_1 aver accettato l'eredità di con beneficio d'inventario, invocando l'accoglimento di: Persona_1
“[…] domande ed istanze già formulate in atto di opposizione come precisate con le memorie ex art. 183, c. 6 c.p.c. (in particolare con la memoria di cui al n. 1 della citata norma) qui da intendersi trascritte, riprodotte e confermate.
In ogni caso con vittoria di compensi e spese dell'intero giudizio (anche delle precedenti fasi), da commisurare ai parametri di cui al d.m. 55/2014, oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e CPA, da distrarsi in favore dell'Avv. Roberto Gabriele Merlino, procuratore distrattario ed antistatario.”
Con decreto del 5.3.2024, era fissata l'udienza del 4.10.2024, per la prosecuzione del processo ed era assegnato alla ricorrente del termine fino al 31.5.2024 per notificare copia del ricorso e del presente decreto alla controparte. 10
In data 5.9.2024, in concordato preventivo n. 131/2016 Controparte_1
depositava una comparsa di risposta, con cui riproponeva argomentazioni e conclusioni formulate in precedenza ed eccepiva la carenza di legittimazione di e Parte_1
l'inammissibilità della riassunzione del processo.
In particolare, la difesa evidenziava che si era qualificata come chiamata Parte_1 all'eredità di avendo accettato l'eredità con beneficio d'inventario in forza di atto Persona_1
pubblico del 13.10.2023 (Rep. 4393, Racc. 3298), che non aveva prodotto, né aveva dimostrato di aver svolto gli ulteriori adempimenti.
In data 3.11.2024, depositava il testamento olografo di Parte_1 Persona_1
del 12.5.2016, pubblicato il 17.7.2023, con verbale del notaio Dott. (repertorio n. Persona_2
4331, raccolta n. 3244).
La causa era istruita con produzioni documentali e, precisate le conclusioni trascritte in epigrafe, passava in decisione all'udienza del 25.2.2025, con i termini ex art. 190 c.p.c., indicati in complessivi sessanta giorni.
Anzitutto, va esaminata l'eccezione d'inammissibilità dell'opposizione per inosservanza del termine di quaranta giorni dalla notificazione del decreto ingiuntivo opposto;
si rileva che il testo originale del decreto ingiuntivo notificato a depositato dalla parte opposta il 29.4.2021, indica Persona_1 il perfezionamento della notificazione mediante la consegna dell'atto a mani del medesimo in data
17.2.2020, mentre il testo originale della copia notificata del medesimo decreto, depositato dall'opponente il 10.5.2021, presenta la data di notificazione scritta con il timbro “17 feb. 2020”, che è stata sbarrata e corretta con annotazione manoscritta della parola “anzi” seguita dal timbro con la data “27 feb. 2020”.
Va data prevalenza alla copia notificata al destinatario, poiché il termine per proporre opposizione al decreto ingiuntivo, di natura decadenziale, decorre dalla data in cui l'ingiunto ha avuto conoscenza legale del provvedimento, come ha chiarito la giurisprudenza di legittimità: “La validità dell'atto di citazione - e cioè l'idoneità dello stesso ad assolvere la propria funzione - va valutata con riferimento alla copia notificata, indipendentemente dal ricorso ad integrazioni, in quanto la parte destinataria non ha il dovere di eliminare le incertezze o di colmare le lacune dell'atto che le viene consegnato;
ne consegue che, in caso di discordanza tra l'originale e la copia dell'atto notificato, assume rilievo ciò che risulta nella copia, perché è su questa che la parte citata regola il proprio comportamento processuale (nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di secondo grado, rilevando la nullità dell'atto di citazione in appello conseguente al fatto che la copia notificata all'appellato non conteneva l'indicazione della data di udienza, recando uno spazio vuoto in corrispondenza del luogo ove doveva essere scritta tale data, risultante invece nell'originale).” (Cass., Sez. 2 civ., 11
sentenza n. 3205 dell'11.2.2008, ivi, Rv. 60121-01; conf. Cass., Sez. 1 civ., sentenza n. 21555 del
6.10.2006; Cass., Sez.
6-2 civ., sentenza n. 20993 del 13.9.2013).
Per conseguenza, considerato che il decreto ingiuntivo è stato notificato il 27.2.2020, la notificazione dell'atto di citazione ex art. 645 c.p.c. è stata eseguita tempestivamente il 5.6.2020, entro il termine previsto dall'art. 641 c.p.c., che è decorso il 10.6.2020, per effetto della sospensione straordinaria anche dei termini processuali civili dal 9.3.2020 all'11.5.2020, disposta dall'art. 83
D.L. 18/2020 e dall'art. 36, comma 1°, del D.L. 23/2020.
Ciò posto, si rileva che le istanze istruttorie volte all'ammissione di prove costituente non sono state accolte con l'ordinanza resa l'8.3.2022, che si richiama (circa la legittimità processuale della motivazione cd. per relationem cfr. Cass., S.U., 16.1.2015, n. 642), e in relazione alla quale non è stata proposta alcuna argomentata istanza di revoca.
Circa l'eccezione d'incompetenza territoriale di questo Tribunale, va considerato il principio secondo cui: “La designazione convenzionale di un foro territoriale, anche se coincidente con uno di quelli previsti dalla legge, assume carattere di esclusività solo in caso di pattuizione espressa, la quale, pur non dovendo rivestire formule sacramentali, non può essere desunta in via di argomentazione logica da elementi presuntivi, ma deve risultare da una inequivoca e concorde manifestazione di volontà delle parti volta ad escludere la competenza degli altri fori previsti dalla legge. (Cass., Sez. VI – 3 civ., ordinanza n. 1838 del 25.1.2018, C.E.D. Corte di Cassazione, Rv.
647575-01) ed è stato chiarito che “La designazione convenzionale di un foro territoriale come esclusivo richiede una manifestazione di volontà inequivoca, desumibile dall'utilizzo dell'aggettivo
"esclusivo" oppure di altre espressioni che, senza il ricorso ad attività interpretativa, dimostrano la comune volontà di attribuire il carattere dell'esclusività a quel foro, in carenza di tale univoco contenuto della pattuizione, il foro designato va qualificato come facoltativo, con conseguente necessità, in caso di formulazione dell'eccezione d'incompetenza, di contestare - a pena dell'ammissibilità - tutti i fori concorrenti.” (Cass., Sez. 3 civ., ordinanza n. 33203 del 18.12.2024, ivi, Rv. 672972-01).
L'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Roma formulata dalla parte opponente è infondata e va respinta, poiché all'art. 9 del contratto preliminare per cui è causa le parti hanno pattuito: “[…] Per qualsiasi controversia derivante dal presente contratto sarà esclusivamente competente il foro di Roma, con espressa rinuncia, reciprocamente accettata, ad ogni altro foro.”
(documento n. 2 del fascicolo monitorio, a sua volta, documento n. 4 di parte opposta).
La clausola di designazione del foro convenzionale è inequivoca nell'individuare la competenza esclusiva del Tribunale di Roma e nell'escludere la competenza gli altri fori previsti dalla legge. 12
Circa l'eccepita carenza di legittimazione attiva di si osserva che “In Parte_1 tema di 'legitimatio ad causam', colui che promuove l'azione (o, specularmente, vi contraddica) nell'asserita qualità di erede di altro soggetto indicato come originario titolare del diritto(nella specie rivendicazione della proprietà) deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione del proprio autore, fornendo la prova, in ottemperanza all'onere di cui all'art. 2697 c.c., del decesso della parte originaria e della sua qualità di erede, perché altrimenti resta indimostrato uno dei fatti costitutivi del diritto di agire (o a contraddire); per quanto concerne la delazione dell'eredità, tale onere - che non è assolto con la produzione della denuncia di successione - è idoneamente adempiuto con la produzione degli atti dello stato civile, dai quali è dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il "de cuius" che legittima alla successione ai sensi degli artt. 565 c.c. e ss. D'altra parte, con riguardo all'accettazione dell'eredità, poiché ai sensi dell'art. 476 c.c. l'accettazione tacita può desumersi dall'esplicazione di un'attività personale del chiamato incompatibile con la volontà di rinunciarvi 'id est' con un comportamento tale da presupporre la volontà di accettare l'eredità secondo una valutazione obiettiva condotta alla stregua del comune modo di agire di una persona normale, l'accettazione è implicita nell'esperimento, da parte del chiamato, di azioni giudiziarie, che - essendo intese alla rivendica o alla difesa della proprietà o ai danni per la mancata disponibilità di beni ereditari - non rientrano negli atti conservativi e di gestione dei beni ereditari consentiti dall'art. 460 c.c., sicché, trattandosi di azioni che travalicano il semplice mantenimento della stato di fatto quale esistente al momento dell'apertura della successione, il chiamato non avrebbe diritto di proporle e, proponendole, dimostra di avere accettato la qualità di erede” (Cass., Sez. 2 civ., sentenza n. 13738 del 27.6.2005, ivi, Rv. 581423; Cass., Sez. 2 civ., ordinanza n. 10060 del 24.4.2018).
Nella specie, ha riassunto il giudizio di opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo de quo quale chiamata all'eredità di il quale l'ha designata unica erede Persona_1 con testamento olografo, a seguito della cui pubblicazione la predetta ha accettato l'eredità con beneficio d'inventario con verbale del 13.10.2023, è ciò dimostra la sua qualità di erede.
In data 3.11.2024, ha depositato il verbale pubblicazione del testamento Parte_1
olografo di rogato il 17.7.2023 dal notaio Dott. Persona_1 Persona_2
(repertorio n. 4331, raccolta n. 3244), con cui è stata designata erede universale, e ha depositato i relativi allegati, documenti con i quali ha fornito la prova della qualità di erede dell'originario opponente;
ha depositato, inoltre, il verbale di redazione dell'inventario dell'eredità beneficiata, rogato l'11.4.2024 dallo stesso notaio (repertorio n. 4604, raccolta n. 3463), la dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario del 13.10.2023 (repertorio n. 4393) e il provvedimento 13
giudiziale di proroga del termine per le relative operazioni, reso il 16.1.2024 dal Giudice di questo
Tribunale, Ufficio Successioni Ereditarie - n. 497/2024 R.G.).
Per il riscontro della controversa legittimazione di a riassumere il processo non è CP_4
rilevante accertare la sua qualità di erede esonerata dalla responsabilità attraverso il beneficio d'inventario ovvero di erede pura e semplice, poiché in questo processo non si persegue un'esigenza di garanzia dei creditori del de cuius, ed è sufficiente che alla delazione ereditaria abbia fatto seguito l'accettazione dell'eredità, per effetto della quale il chiamato assume la veste effettiva di erede della parte.
Si osserva, inoltre, che, in base all'art. 486 c.c., il chiamato può stare in giudizio come convenuto per rappresentare l'eredità durante i termini per fare l'inventario e per deliberare e che, a norma degli art. 485 e 487 c.c., il chiamato all'eredità che accetta i beni del de cuius con il beneficio dell'inventario deve fare l'inventario dei beni oggetto dell'eredità entro tre mesi dalla notizia della devoluta eredità e, se non in possesso dei beni ereditari, entro tre mesi dalla dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario dell'eredità e, in caso d'inosservanza di questo termine per la redazione dell'inventario, è considerato erede puro e semplice, situazione soggettiva che, come si
è detto, non rileva per il positivo riscontro della sussistente legittimazione della ricorrente in riassunzione della causa.
Circa il diritto controverso, la presente decisione è resa in base al principio della c.d. ragione più liquida, secondo cui la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente, senza che sia necessario esaminare tutte le altre questioni prospettate dalle parti (cfr.
Cass. Sez. Un., sentenza n. 9936 del 8.5.2014; Cass., Sez.
6-L, sentenza n. 12002 del 28.5.2014;
Cass., Sez. 5, sentenza n. 11458 del 11.5.2018; Cass., Sez. 5, ordinanza n. 363 del 9.1.2019).
La pretesa creditoria della parte opposta, e attrice in termini sostanziali, si fonda sulla domanda restitutoria del prezzo del terreno, in ragione della sopravvenuta inefficacia del “Contratto preliminare di compravendita di immobile con annesso terreno” stipulato dalle parti con scrittura privata del 27.5.2013 (documento n. 2 del fascicolo monitorio), per effetto del mancato avveramento della condizione posta all'art. 4 del contratto, con cui è stato pattuito: “Le Parti concordano la presente clausola risolutiva espressa: qualora entro il 30 giugno 2014 la parte promissaria acquirente non sarà messa nella condizione di acquistare la quota del 50% dell'immobile oggetto di compravendita di proprietà del Ministero dell'Economia e delle Finanze, il presente contratto preliminare perderà di efficacia a tutti gli effetti e nessuna pretesa, richiesta
e/o diritto potrà essere avanzata e sollevata da ciascuna delle Parti e senza che ciascuna delle
Parti possa essere considerata in qualsiasi modo inadempiente agli obblighi previsti dal presente contratto. 14
In caso di risoluzione per i motivi di cui sopra, le somme già versate fino a quel momento saranno restituite alla Le somme dovranno essere restituite entro 10 giorni dalla scadenza di Controparte_1 cui sopra. La scadenza di cui sopra potrà essere prorogata in buona fede in accordo tra le Parti.”
Non è stato allegato o documentato che il Ministero dell'Economia e delle Finanze si sia determinato a vendere la quota indivisa pari alla metà del bene immobile oggetto del contratto preliminare, che, pertanto, è divenuto inefficace.
Passando all'esame della domanda di pagamento della somma € 1.000.000, di cui si assume il versamento dall'attuale parte opposta a favore di quale parte del prezzo per la Persona_1
vendita della quota indivisa della metà del compendio immobiliare oggetto del contratto preliminare di compravendita (cfr. il relativo art.5), si rileva, con la seconda integrazione al contratto preliminare del 27.5.2013, stipulata con scrittura privata del 12.12.2013 (documento n. 4 del fascicolo monitorio), le parti hanno pattuito le seguenti modalità di pagamento del prezzo:
“- euro 95.000.00 (novantacinquemila/00) versati a titolo di acconto prezzo in data 31/05/2013 con bonifico bancario emesso da Intesa San Paolo Agenzia di Milano, Corso Buenos Aires n. 92 sul c/c allo stesso intestato n. [...] intestato a;
Persona_1
- per euro 80.000.00 (Euro ottantamila/00) saranno versati a titolo di acconto mediante bonifico bancario emesso da Intesa San Paolo - Agenzia di Milano, Corso Buenos Aires n. 92 sul c/c iban
n.[...] intestato a entro il 06/06/2013; Persona_1
-per euro 125.000 (Euro centoventicinquemila/00) saranno versati a titolo di acconto mediante bonifico bancario emesso da Intesa San Paolo Agenzia di Milano, Corso Buenos Aires n. 92 sul c/c iban n.[...] intestato a entro il 18/06/2013; Persona_1
- per euro 150.000,00 (Euro Centocinquantamila/00) saranno versati a titolo di acconto mediante bonifico bancario emesso da Intesa San Paolo Agenzia di Milano, Corso Buenos Aires n. 92 sul c/c iban n [...] intestato a entro il 08/07/2013; Persona_1
- per euro 250.000 (Euro duecentocinquantamila/00) saranno versati a titolo di acconto mediante bonifico bancario emesso da Intesa San Paolo Agenzia di Milano, Corso Buenos Aires n.92 sul c/c iban n. [...] intestato entro il 09/08/2013; Persona_1
-per euro 100.000.00 (Euro centomila/00) saranno versati a titolo di acconto mediante bonifico bancario emesso da Intesa San Paolo - Agenzia di Milano Corso Buenos Aires n. 92 sul c/c iban n.
[...] intestato a entro il 30/08/2013: Persona_1
il saldo di euro 200.000.00 (duecentomila/00) da pagarsi al momento della sottoscrizione del rogito notarile, parte venditrice richiede e parte acquirente acconsente che lo stesso venga pagato per euro 100.000 (centomila/00) entro il 20/12/2013 e per euro 100.000 (centomila/00) entro il 15
5/01/2014 al fine di permettere a parte venditrice di far fronte a propri impegni economici anche in relazione a quanto stabilito nella scrittura privata del 27 maggio 2013”. ha dedotto di aver integralmente adempiuto all'obbligazione di Controparte_1 pagamento del prezzo, mediante la corresponsione a del complessivo importo di € Persona_1
1.000.000e ha prodotto estratti del proprio conto corrente bancario presso Intesa Sanpaolo S.p.a.
(documento n. 5 di parte opposta) che riportano le disposizioni di bonifici a favore di Persona_1 per i seguenti importi nelle correlative date: € 95.000 il 3.6.2013; € 80.000 il 6.6.2013; € 125.000 il 19.6.2013; € 150.000 il 9.7.2013; € 100.000 il 30.8.2013; € 100.000 il 19.12.2013; € 100.000 il
3.1.2014 .
Tanto premesso, a fronte della contestazione dell'effettivo pagamento della somma di € 1.000.000 da parte dell'opponente, le allegazioni e la documentazione prodotta da Controparte_1
– consistenti esclusivamente in estratti del conto corrente intestato, nei quali risultano oscurati tutti i movimenti, a eccezione dei bonifici sopra elencati – non appaiono idonee a dimostrare l'avvenuto versamento del prezzo.
Al riguardo, va considerata l'inidoneità della richiesta di bonifico bancario a provare che la somma di denaro sia entrata nella disponibilità del beneficiario, derivante dalla natura giuridica di tale atto e vanno considerati i principi secondo i quali: “In tema di contratti bancari, il «bonifico» (ossia l'incarico del terzo dato alla banca di accreditare al cliente correntista la somma oggetto della provvista) costituisce un ordine (delegazione) di pagamento che la banca delegata, se accetta, si impegna (verso il delegante) ad eseguire;
da tale accettazione non discende, dunque, un'autonoma obbligazione della banca verso il correntista delegatario, trovando lo sviluppo ulteriore dell'operazione la sua causa nel contratto di conto corrente di corrispondenza che implica un mandato generale conferito alla banca dal correntista ad eseguire e ricevere pagamenti per conto del cliente, con autorizzazione a far affluire nel conto le somme così acquisite in esecuzione del mandato;
ne deriva che, secondo il meccanismo proprio del conto corrente, la banca, facendo affluire nel conto passivo il pagamento ricevuto dall'ordinante, non esaurisce il proprio ruolo in quello di mero strumento di pagamento del terzo, ma diventa l'effettiva beneficiaria della rimessa, con l'effetto ad essa imputabile (se l'accredito intervenga nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento, ricorrendo il requisito soggettivo della revocatoria fallimentare) di avere alterato la condicio creditorum.” (Cass. civ., sez. I, 28.2.2007, n. 4762, C.E.D. della Corte di Cassazione, Rv.
594997-01; conf. Cass., Sez. 1 civ., sentenza n. 17954 del 1.7.2008; Cass., Sez. 1 civ., ordinanza n.
3086 del 8.2.2018); è stato affermato che: “Al fine di poter ritenere realizzato l'adempimento di un'obbligazione pecuniaria, che presuppone la dazione di una somma di denaro, occorre l'intervento di un trasferimento, concretantesi in una "traditio", anche se non necessariamente materiale, 16
dell'importo di tale somma dalla sfera patrimoniale del "solvens" a quella dell'"accipiens", e, quindi, il conseguimento effettivo da parte di questo della disponibilità dell'importo versatogli (cfr., per riferimenti, Cass. Sez. I civ., sent. n. 2938 del 9.10.1972).” (Cass., Sez. 2, sentenza n. 29.11.1996, n.
10632, ivi, Rv. 500890) e, inoltre, è stato chiarito che: “La semplice disposizione di bonifico impartita dal 'solvens' e risultante dall'annotazione nell'estratto conto di quest'ultimo prodotto in giudizio, non dimostra l'esecuzione e il buon fine del pagamento, né è possibile invocare, onde conseguire un ribaltamento sulla controparte dell'onere di provare di non aver ricevuto la somma, il principio di vicinanza della prova, giacché l'incasso delle somme costituisce circostanza ricadente nella sfera di conoscibilità del 'solvens' in relazione al mezzo di pagamento prescelto e dalla modalità solutoria prescelta non può farsi discendere alcuna inversione dell'onere probatorio con riguardo all'effettiva ricezione delle somme.” (Cass., Sez. 2 civ., sentenza n. 8046 del 21.3.2023, ivi, Rv. 667502-01).
Conseguentemente, l'assoluto difetto di prova circa l'effettivo accredito delle suindicate somme di denaro nel conto corrente bancario di comporta il rigetto della domanda di CP_5
restituzione formulata da e la revoca del decreto ingiuntivo opposto. Controparte_1
Le spese processuali seguono la soccombenza e a norma dell'art. 93 c.p.c., si liquidano come in dispositivo a favore dell'Avv. Roberto Gabriele Merlino, in base al D.M. 55/2014, aggiornato al
D.M. 147/2022, entrato in vigore il 23.10.2022, in considerazione dell'entità del credito e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza e domanda, eccezione e deduzione, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 2345/2019 emesso dal Tribunale di Roma a definizione del procedimento iscritto al n. 81032/2019 n. R.G.;
a norma dell'art. 93 c.p.c., condanna in concordato Controparte_1
preventivo n. 131/2016, omologato il 14.6.2018 dal Tribunale di Milano, in persona del legale rappresentante, a rifondere all'Avv. Roberto Gabriele Merlino, le spese processuali liquidate in
€21.120,00 (120 anticipazioni, 3.000 fase di studio, 2.000 fase introduttiva, 9.000 fase di trattazione e istruttoria, 7.000 fase decisoria), oltre I.v.a., C.p.a. e rimborso spese generali come per legge.
Roma, 18.6.2025
Il Giudice
NI AE
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DECIMA CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott. NI AE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 28894 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020 e vertente
TRA
codice fiscale ,erede dell'originario Parte_1 C.F._1
opponente nato il [...] a [...], dove è deceduto il 27.6.2023, c.f. Persona_1
, del quale ha accettato l'eredità con beneficio di inventario con atto rogato C.F._2
il 13.10.2023 dal notaio Dott. (repertorio n. 4393, raccolta n. 3298), Persona_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Gabriele Merlino, presso il quale è elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Cavour n. 17, per procura allegata al ricorso in riassunzione depositato l'1.3.2024 OPPONENTE
E
N. Controparte_1
131/2016 omologato il 14.6.2018 dal Tribunale di Milano, codice fiscale , in persona P.IVA_1 del liquidatore giudiziale, Avv. rappresentato e difeso dall'Avv. Elisabetta Ferrini, CP_2
presso la quale è elettivamente domiciliato in Roma, Via Boezio n.92, per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 2345/2019 (n. 81032/2019 R.G.)
Conclusioni precisate in vista dell'udienza del 25.2.2025 svolta mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Per la parte opponente:
“[…] la Sig.ra (nella qualità di erede testamentaria di per Parte_1 Persona_1 aver accettato l'eredità con beneficio di inventario) nel riportarsi ai precedenti atti, scritti (anche del suo dante causa) impugna e contesta ancora una volta tutto quanto ex adverso dedotto ed allegato e dichiara di non accettare il contradditorio su domande e deduzioni nuove svolte da parte opposta, istando per il rigetto di tutte le conclusioni, domande ed istanze avversarie. 2
Precisa le conclusioni richiamando le domande ed istanze formulate in atto di opposizione come precisate con le memorie ex art. 183, c. 6 c.p.c. (in particolare con la memoria di cui al n. 1 della citata norma) e richiamate nel ricorso in riassunzione, qui da intendersi trascritte, riprodotte e confermate.
E chiede quindi che la causa venga trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. (nella formulazione ratione temporis applicabile al presente giudizio).
In ogni caso con vittoria di compensi e spese dell'intero giudizio (anche delle precedenti fasi), da commisurare ai parametri di cui al d.m. 55/2014, oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e CPA, da distrarsi in favore dell'Avv. Roberto Gabriele Merlino, procuratore distrattario ed antistatario.”
Conclusioni formulate nella memoria depositata l'8.9.2021, nel primo termine ex art. 183, comma
VI, c.p.c.:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale Civile Di Roma, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione:
(i) non concedere la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto per le ragioni e prove di cui atti;
(ii) In via pregiudiziale, in rito: accertata e dichiarata l'incompetenza funzionale e/o territoriale del
Tribunale di Roma in favore del Tribunale di Milano e/o del Tribunale di Viterbo per i motivi e le ragioni in atti revocare e/o dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto Tribunale di Roma n.
2345/2020 r.g. 81032/2019;
(iii) Nel merito:
a) in accoglimento a uno o più dei motivi di opposizione dichiarare inammissibile/improcedibile e/o revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo il Decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma n.
2345/2020 r.g. 81032/2019;
b) comunque rigettare in ogni caso tutte le domande, pretese, ragioni, richieste e conclusioni di in quanto inammissibili/improcedibili, infondate, in fatto ed in diritto, e Controparte_1
comunque improvate;
c) riconoscere al Dott. il diritto di trattenere (in tutto o in parte), per le ragioni e i motivi in Per_1
atti, le somme che si dimostrasse esser state effettivamente percepite;
(iv) In via subordinata, e salvo gravame:
a) in denegata e non creduta ipotesi, accertare e riconoscere la validità del contratto in relazione al
50% dell'immobile di proprietà di e eventualmente ridurre, anche ai sensi dell'art. 1480 Per_1
c.c., il prezzo pattuito;
b) in via ulteriormente gradata e denegata, si chiede fissarsi congruo termine per l'eventuale pagamento di qualsivoglia somma venisse riconosciuta in favore di (eventualmente in CP_1 3
soluzioni dilazionate in un arco temporale perlomeno di un quinquennio), con conseguente compensazione, in tal caso, delle spese di lite tra le parti;
(v) Con riserva, se del caso ed in considerazione delle contegno di controparte e delle prove che questa fornirà, di formulare in questo o in separato giudizio domanda di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c.
In ogni caso con vittoria di compensi, spese, rimborso forfettario del 15% ai sensi del d.m. 55/2014 oltre Iva e CPA, da distrarre in favore dell'avv. Roberto Gabriele Merlino, procuratore antistatario.”
Per la parte opposta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, rigettata ogni contraria domanda di rito e di merito fatta valere dalla ricorrente in riassunzione nella sua asserita e contestata qualità di chiamata all'eredità del Sig. e quale accettante l'eredità con beneficio di inventario con il Persona_1
giudizio in riassunzione in uno alla produzione documentale, in via preliminare accertare e dichiarare, all'atto del deposito del ricorso in riassunzione del 01.03.2024, la carenza di legittimazione attiva in capo alla Sig.ra quale erede con beneficio di Parte_1
inventario, a riassumere e proseguire il giudizio R.G. 28894/2020 per tutto quanto dedotto ed eccepito in atti e per l'effetto dichiarare illegittimo, inammissibile e/o improcedibile il ricorso in riassunzione così come proposto, con ogni ulteriore conseguenza di legge in ordine al giudizio R.G.
28894/2020 del Tribunale di Roma.
In ogni caso rigettare tutte le domande di merito ed istruttorie e le deduzioni ed eccezioni formulate dalla ricorrente in riassunzione perché infondate in fatto ed in diritto e non provate e, per l'effetto, per le ragioni tutte dedotte e richiamate in tutti i propri scritti difensivi in atti,
- in via preliminare ed in rito dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'opposizione, per cui è causa, stante che la stessa è stata proposta tardivamente, e per l'effetto, anche sotto tale profilo, confermare integralmente il decreto ingiuntivo 2345/2020-RG 81032/2019 emesso dal
Tribunale di Roma in data 30.01.2020 e notificato, a mezzo Ufficiale Giudiziario, al Sig.
[...]
in data 17.02.2020 e alla Sig.ra in data 14.02.2020, dichiarando per Per_1 Parte_2
l'effetto, la definitiva esecutorietà del D.I. opposto ex art. 647 c.p.c.;
- sempre, in via preliminare, concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., non essendo l'opposizione fondata su prova scritta, nonché per i motivi tutti dedotti a pag.7 del ricorso per decreto ingiuntivo, dando altresì atto che il Signor Giudice, con provvedimento del 09.4.2021 ha disposto l'eliminazione dal fascicolo telematico della presente causa dell'indicazione di quale parte della causa stessa;
Parte_2 4
- Nel merito, comunque, rigettare in toto l'opposizione per cui è giudizio, così come articolata in fatto, in diritto e in merito, e come esplicitata dall'attrice in riassunzione con gli scritti difensivi in atti perché palesemente pretestuosa e senza fondamento sia in fatto che in diritto e, comunque, non provata e, per l'effetto confermare integralmente il decreto ingiuntivo. 2345/2020-RG 81032/2019 emesso dal Tribunale di Roma in data 30.01.2020 e notificato, a mezzo Ufficiale Giudiziario, al Sig. in data 17.02.2020 e alla Sig.ra in data 14.02.2020, respingendo, Persona_1 Parte_2 comunque, tutte le conclusioni rassegnate con l'atto di citazione in opposizione e con la memoria ex art. 183 VI comma cpc n. 1) perché infondate in fatto ed diritto e non provate;
- Sempre nel merito, rigettare l'opposizione per cui è giudizio, in ogni sua articolazione, in rito ed in merito, contestate ed impugnate tutte le deduzioni anche in fatto oltre che in diritto in uno alle eccezioni svolte ex adverso, essendosi verificato l'avveramento della condizione risolutiva prevista dall'art.4 del “contratto preliminare di compravendita di immobile con annesso terreno”, registrato all'Agenzia delle Entrate il 13.06.2013 rep n. 6281, pure fatto valere dal liquidatore giudiziale con lettere raccomandate ar del 24.07.2018 e del 02.10.2018 dirette a parte venditrice, accertata e dichiarata, per effetto, l'inefficacia e la risoluzione di diritto del citato contratto preliminare, così come pure ivi statuito con conseguente condanna della parte attrice alla restituzione in favore della società in Concordato Preventivo n. 131/2016 Controparte_1 dell'importo di € 1.000.000,00 oltre interessi moratori a fare data dal 30.01.2020.
Con vittoria di spese e competenze del giudizio anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.”
Conclusioni contenute nella memoria depositata il 7.9.2021, nel primo termine ex art. 182, c. VI,
c.p.c.:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza rigettata di rito, di merito e istruttoria fatta valere dagli attori opponenti con il presente giudizio, per le ragioni tutte esposte in premessa, accertata la propria competenza per le motivazioni di cui in premessa: in via preliminare ed in rito dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'opposizione, per cui è causa, stante che la stessa è stata proposta tardivamente, e per l'effetto confermare integralmente il decreto ingiuntivo. 2345/2020-RG 81032/2019 emesso dal Tribunale di Roma in data 30.01.2020 e notificato, a mezzo Ufficiale Giudiziario, al Sig. in data Persona_1
17.02.2020 e alla Sig.ra in data 14.02.2020, dichiarando per l'effetto, la definitiva Parte_2
esecutorietà del D.I. opposto ex art. 647 c.p.c.; sempre, in via preliminare, concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., non essendo l'opposizione fondata su prova scritta, nonché per i motivi tutti dedotti a pag.7 del ricorso per decreto ingiuntivo, dando altresì atto che il Signor Giudice, con 5
provvedimento del 09.04.2021 ha disposto l'eliminazione dal fascicolo telematico della presente causa dell'indicazione di quale parte della causa stessa;
Parte_2
Nel merito, rigettare l'opposizione per cui è giudizio, così come articolata in rito e in merito, e come spiegata dal Sig. perché palesemente infondata sia in fatto che in diritto e, Persona_1 comunque, non provata e, per l'effetto confermare integralmente il decreto ingiuntivo . 2345/2020-
RG 81032/2019 emesso dal Tribunale di Roma in data 30.01.2020 e notificato, a mezzo Ufficiale
Giudiziario, al Sig. in data 17.02.2020 e alla Sig.ra in data Persona_1 Parte_2
14.02.2020, respingendo, comunque, le conclusioni rassegnate con l'atto di citazione in opposizione perché infondate in fatto ed diritto e non provate;
Sempre nel merito, rigettare l'opposizione per cui è giudizio, così come articolata in rito e in merito,
e come spiegata dal Sig. atteso l'avveramento della condizione risolutiva prevista Persona_1 dall'art.4 del “ contratto preliminare di compravendita di immobile con annesso terreno” , registrato all'Agenzia delle Entrate il 13.06.2013 rep n. 6281, , pure fatta valere dal liquidatore giudiziale con lettere raccomandata ar del 24.07.2018 e del 02.10.2018 e, per l'effetto, accertata e dichiarata la risoluzione di diritto del citato contratto preliminare, condannare la parte promissaria venditrice alla restituzione in favore della società in Concordato Controparte_1
Preventivo n. 131/2016 dell'importo di € 1.000.000,00, oltre interessi moratori a fare data dal
30.01.2020.
Con vittoria di spese e competenze del giudizio anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.”
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 5.6.2020, proponeva opposizione al decreto Persona_1
ingiuntivo n. 2345/2019, emesso il 30.1.2020 e notificato il 17.2.2020, con cui il Tribunale di Roma gli aveva ingiunto di pagare la somma di € 1.000.000, oltre interessi e spese processuali, in via solidale con a in concordato preventivo Controparte_3 Controparte_1
n. 131/2016, omologato dal Tribunale di Milano il 14.6.2018.
Nel ricorso monitorio era stato esposto che il 31.5.2013 era stato stipulato un contratto preliminare, con cui e si erano obbligati a vendere a un Per_1 Parte_2 Controparte_1
edificio con annesso terreno sito in Sutri (Vt), località Colle Diana, di cui erano comproprietari per la quota indivisa di un quarto ciascuno, la cui restante parte indivisa era di proprietà del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
che all'art. 4 del contratto era stato pattuito:
“le parti concordano la presente clausola risolutiva espressa:
Qualora entro il 30 giugno 2014 la parte promissaria acquirente non sarà messa nella condizione di acquistare la quota del 50% dell'immobile oggetto di compravendita di proprietà del Ministero 6
dell'Economia e delle Finanze, il presente contratto preliminare perderà di efficacia a tutti gli effetti e nessuna pretesa, richiesta e/o diritto potrà essere avanzata e sollevata da ciascuna delle
Parti e senza che ciascuna delle Parti possa essere considerata in qualsiasi modo inadempiente agli obblighi previsti dal presente contratto.
In caso di risoluzione per i motivi di cui sopra, le somme già versate fino a quel momento, saranno restituite alla Le somme dovranno essere restituite entro 10 giorni dalla scadenza di Controparte_1 cui sopra. La scadenza di cui sopra potrà essere prorogata in buona fede in accordo tra le parti”; che il termine del 30.6.2014 era stato prorogato al 30.6.2017, quando il contratto preliminare era divenuto inefficace, non essendosi verificata la suindicata evenienza e, con lettere raccomandate in date 24.7.2018 e 2.10.2018 (documenti n. 9 e 10), il liquidatore giudiziale di Controparte_1 aveva richiesto ai promissari acquirenti la restituzione della somma di € 1.000.000, versata in
[...]
base al contratto preliminare. proponeva al Tribunale di Roma la domanda: Persona_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale Civile Di Roma, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione:
- In limine non concedere la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto per le ragioni e prove di cui atti;
- In via pregiudiziale, in rito: accertata e dichiarata l'incompetenza funzionale e/o territoriale del
Tribunale di Roma in favore del Tribunale di Milano e/o del Tribunale di Viterbo per i motivi e le ragioni di par. 1 del presente atto revocare e/o dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto
Tribunale di Roma n. 2345/2020 r.g. 81032/2019;
- Nel merito:
a) in accoglimento a uno o più dei motivi di opposizione dichiarare inammissibile/improcedibile e/o revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo il Decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma n.
2345/2020 r.g. 81032/2019;
b) comunque rigettare in ogni caso tutte le domande, pretese, ragioni, richieste e conclusioni di in quanto inammissibili/improcedibili, infondate, in fatto ed in diritto, ed Controparte_1
improvate;
- In via subordinata, e salvo gravame: in denegata e non creduta ipotesi si chiede fissarsi congruo termine per l'eventuale pagamento (possibilmente in soluzioni dilazionate in un arco temporale perlomeno di un quinquennio), con conseguente compensazione, in tal caso, delle spese di lite tra le parti;
- Con riserva, se del caso ed in considerazione delle contegno di controparte e delle prove che questa fornirà, di formulare nei termini di rito domanda di esecuzione in forma specifica ex art.
2932 c.c. 7
In ogni caso con vittoria di compensi, spese, rimborso forfettario del 15% ai sensi del d.m. 55/2014 oltre Iva e CPA.”
A sostegno dell'opposizione, eccepiva la “nullità del decreto ingiuntivo per Persona_1 incompetenza territoriale e/o funzionale del Tribunale di Roma”, assumendo che le norme in materia di procedure concorsuali prevedevano la competenza funzionale al giudice del luogo in cui era trattata la stessa procedura, nella specie, il Tribunale di Milano;
invocava l'art. 21 c.p.c., evidenziando che, per le cause aventi a oggetto diritti reali immobiliari era territorialmente competente il tribunale del luogo in cui era ubicato il bene ovvero il Tribunale di Viterbo. contestava la sussistenza dell'obbligazione azionata, negava l'asserito avveramento Persona_1 della clausola risolutiva e la pattuizione di un termine essenziale per l'adempimento; esponeva che non gli era stato richiesto di stipulare il contratto di compravendita ed era disponibile ad adempiere, insieme a eccepiva l'infondatezza della domanda restitutoria, in difetto di prova del Parte_3 pagamento di €1.000.000, poiché al ricorso monitorio erano stati allegati ordini di bonifici bancari, inidonei a dimostrare gli accrediti effettivi delle relative somme;
contestava anche l'obbligazione di pagamento d'interessi moratori, assumendo l'inesistenza di un'obbligazione pecuniaria certa, liquida ed esigibile e di un atto di costituzione in mora.
Con decreto ex art. 168 bis, comma V, c.p.c., la prima udienza era differita al 9.4.2021.
in concordato preventivo n. 131/2016, omologato dal Controparte_1
Tribunale di Milano il 14.6.2018 (da ora, si costituiva in giudizio il Controparte_1
2.3.2021 e contestava la fondatezza dell'opposizione, di cui chiedeva il rigetto, proponendo la domanda:
“Voglia L'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza rigettata di rito, di merito e istruttoria fatta valere dagli attori opponenti con il presente giudizio, per le ragioni esposte in premessa, accertata la propria competenza per le motivazioni di cui in premessa, in via preliminare ed in rito dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'opposizione, per cui è causa, stante che la stessa è stata proposta tardivamente, e per l'effetto confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 2345/2020 - RG 81032/2019 emesso dal Tribunale di Roma in data 30.01.2020 e notificato, a mezzo Ufficiale Giudiziario, al Sig. in data Persona_1
17.02.2020 e alla Sig.ra in data 14.02.2020, dichiarando per l'effetto, la definitiva Parte_2
esecutorietà del D.I. opposto ex art. 647 c.p.c.; sempre in via preliminare, ed in subordine, salvo gravame, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'On.le Tribunale adito non ritenesse di pronunciarsi immediatamente sulla inammissibilità e/o improcedibilità dell'opposizione, concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., non essendo l'opposizione fondata su prova scritta. 8
Nel merito
- rigettare l'opposizione, così come articolata in rito e in merito, così come spiegata dal Sig.
[...]
per sé e per conto di perché palesemente infondata sia in fatto che in Per_1 Parte_2 diritto e, comunque, non provata e, per l'effetto confermare integralmente il decreto ingiuntivo n.
2345/2020 -RG 81032/2019 emesso dal Tribunale di Roma in data 30.01.2020 e notificato, a mezzo
Ufficiale Giudiziario, al Sig. in data 17.02.2020 e alla Sig.ra in data Persona_1 Parte_2
14.02.2020, respingendo, comunque, le conclusioni rassegnate con l'atto di citazione in opposizione perché infondate in fatto ed diritto e non provate.
Con vittoria di spese e competenze del giudizio anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Con ogni riserva di merito e di rito come per legge.”
Per quanto qui non riportato, si richiama il contenuto della comparsa di risposta, con cui, in particolare, eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione per inosservanza Controparte_1 del termine previsto dall'art. 641 c.p.c., poiché il decreto ingiuntivo era stato notificato a
[...] in data 17.2.2020 e, considerando la sospensione dei termini processuali per l'emergenza Per_1
ID (dal 9.3.2020 all'11.5.2020), il termine ex art. 645 c.p.c. era decorso l'1.6.2020, mentre l'atto di citazione era stato notificato il successivo giorno 5.
La parte opposta contrastava l'eccezione d'incompetenza territoriale, richiamando l'art. 9 del contratto preliminare di compravendita, con cui le parti avevano pattuito la competenza esclusiva del Tribunale di Roma.
Nel merito, esponeva che il termine indicato nel precitato l'art. 4 del Controparte_1
contratto preliminare stipulato il 27.5.2013 era stato prorogato, con successive integrazioni, fino al
30.6.2017; che si era verificata la condizione risolutiva del contratto preliminare e l'esponente aveva adempiuto tutti gli obblighi pattuiti, compreso il versamento di € 1.000.000, come era stato dimostrato con la produzione delle ricevute di bonifici bancari ed estratti conto, dai quali risultava l'addebito di tale complessivo importo, mentre la controparte non aveva dimostrato l'estinzione dell'obbligazione restitutoria, che era certa, liquida ed esigibile, e aveva comportato la decorrenza degli interessi, dalla data pattuita.
All'udienza del 9.4.2021, specificava di essere l'unico opponente al decreto Persona_1
ingiuntivo, non anche erroneamente indicata tale nell'atto di citazione. Parte_3
La parte opposta insisteva per l'accoglimento dell'eccezione d'inammissibilità dell'opposizione, per inosservanza del termine di quaranta giorni dalla notificazione del decreto ingiuntivo, eseguita il
17.2.2020, rispetto alla notificazione dell'atto ex art. 645 c.p.c., eseguita in via telematica il
5.6.2020; contestava l'eccezione avversaria ed esibiva copia del decreto ingiuntivo opposto la cui 9
relata di notificazione, mediante consegna a mani di recava la data “17 FEB. 2020” Persona_1 interlineata e sbarrata, con a fianco la parola manoscritta “anzi” e il timbro della data “27 FEB.
2020”, rispetto alla quale l'opposizione era tempestiva.
Le parti chiedevano termine per depositare, in forma cartacea, il testo originale del decreto ingiuntivo notificato e la relativa copia ricevuta dall'opponente e, ritenuta la necessità di trattare l'eccezione d'inammissibilità dell'opposizione, era assegnato il termine di trenta giorni per la produzione dei testi originali, in forma cartacea, del decreto ingiuntivo notificato, originale e copia, da riprodurre anche via telematica.
In data 29.4.2021 la parte opposta depositava il testo originale del decreto ingiuntivo notificato agli intimati e personalmente a il giorno 17.2.2020. Persona_1
In data 10.5.2021 la parte opponente depositava l'originale della copia notificata del decreto ingiuntivo notificato a mani di che riportava la data della relazione di notificazione Persona_1 scritta con il timbro “17 feb. 2020”, che era stata interlineata a sbarrata e, a penna vi era stato scritto l'avverbio “anzi”, seguito dal timbro “27 feb. 2020”.
All'udienza del 25.5.2021, la parte opposta chiedeva un rinvio della causa, per consentire al liquidatore del concordato di l'eventuale proposizione di querela di falso Controparte_1
circa la relata di notificazione del decreto ingiuntivo a evenienza chiarita in termini Persona_1 negativi alla successiva udienza del 9.7.2021, in cui non era accolta l'istanza proposta a norma dell'art. 648 c.p.c. ed erano concessi i termini previsti dall'art. 183, comma VI, c.p.c.
Prodotta documentazione, con le note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. depositate il
27.11.2023, l'Avv. Roberto Gabriele Merlino comunicava che era deceduto il Persona_1
27.6.2023 e chiedeva l'interruzione del giudizio, che, a norma dell'art. 300 c.p.c., era dichiarata con ordinanza del 4.12.2023.
Con ricorso in data 1.3.2024, riassumeva il processo ed esponeva di Parte_1 aver accettato l'eredità di con beneficio d'inventario, invocando l'accoglimento di: Persona_1
“[…] domande ed istanze già formulate in atto di opposizione come precisate con le memorie ex art. 183, c. 6 c.p.c. (in particolare con la memoria di cui al n. 1 della citata norma) qui da intendersi trascritte, riprodotte e confermate.
In ogni caso con vittoria di compensi e spese dell'intero giudizio (anche delle precedenti fasi), da commisurare ai parametri di cui al d.m. 55/2014, oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e CPA, da distrarsi in favore dell'Avv. Roberto Gabriele Merlino, procuratore distrattario ed antistatario.”
Con decreto del 5.3.2024, era fissata l'udienza del 4.10.2024, per la prosecuzione del processo ed era assegnato alla ricorrente del termine fino al 31.5.2024 per notificare copia del ricorso e del presente decreto alla controparte. 10
In data 5.9.2024, in concordato preventivo n. 131/2016 Controparte_1
depositava una comparsa di risposta, con cui riproponeva argomentazioni e conclusioni formulate in precedenza ed eccepiva la carenza di legittimazione di e Parte_1
l'inammissibilità della riassunzione del processo.
In particolare, la difesa evidenziava che si era qualificata come chiamata Parte_1 all'eredità di avendo accettato l'eredità con beneficio d'inventario in forza di atto Persona_1
pubblico del 13.10.2023 (Rep. 4393, Racc. 3298), che non aveva prodotto, né aveva dimostrato di aver svolto gli ulteriori adempimenti.
In data 3.11.2024, depositava il testamento olografo di Parte_1 Persona_1
del 12.5.2016, pubblicato il 17.7.2023, con verbale del notaio Dott. (repertorio n. Persona_2
4331, raccolta n. 3244).
La causa era istruita con produzioni documentali e, precisate le conclusioni trascritte in epigrafe, passava in decisione all'udienza del 25.2.2025, con i termini ex art. 190 c.p.c., indicati in complessivi sessanta giorni.
Anzitutto, va esaminata l'eccezione d'inammissibilità dell'opposizione per inosservanza del termine di quaranta giorni dalla notificazione del decreto ingiuntivo opposto;
si rileva che il testo originale del decreto ingiuntivo notificato a depositato dalla parte opposta il 29.4.2021, indica Persona_1 il perfezionamento della notificazione mediante la consegna dell'atto a mani del medesimo in data
17.2.2020, mentre il testo originale della copia notificata del medesimo decreto, depositato dall'opponente il 10.5.2021, presenta la data di notificazione scritta con il timbro “17 feb. 2020”, che è stata sbarrata e corretta con annotazione manoscritta della parola “anzi” seguita dal timbro con la data “27 feb. 2020”.
Va data prevalenza alla copia notificata al destinatario, poiché il termine per proporre opposizione al decreto ingiuntivo, di natura decadenziale, decorre dalla data in cui l'ingiunto ha avuto conoscenza legale del provvedimento, come ha chiarito la giurisprudenza di legittimità: “La validità dell'atto di citazione - e cioè l'idoneità dello stesso ad assolvere la propria funzione - va valutata con riferimento alla copia notificata, indipendentemente dal ricorso ad integrazioni, in quanto la parte destinataria non ha il dovere di eliminare le incertezze o di colmare le lacune dell'atto che le viene consegnato;
ne consegue che, in caso di discordanza tra l'originale e la copia dell'atto notificato, assume rilievo ciò che risulta nella copia, perché è su questa che la parte citata regola il proprio comportamento processuale (nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di secondo grado, rilevando la nullità dell'atto di citazione in appello conseguente al fatto che la copia notificata all'appellato non conteneva l'indicazione della data di udienza, recando uno spazio vuoto in corrispondenza del luogo ove doveva essere scritta tale data, risultante invece nell'originale).” (Cass., Sez. 2 civ., 11
sentenza n. 3205 dell'11.2.2008, ivi, Rv. 60121-01; conf. Cass., Sez. 1 civ., sentenza n. 21555 del
6.10.2006; Cass., Sez.
6-2 civ., sentenza n. 20993 del 13.9.2013).
Per conseguenza, considerato che il decreto ingiuntivo è stato notificato il 27.2.2020, la notificazione dell'atto di citazione ex art. 645 c.p.c. è stata eseguita tempestivamente il 5.6.2020, entro il termine previsto dall'art. 641 c.p.c., che è decorso il 10.6.2020, per effetto della sospensione straordinaria anche dei termini processuali civili dal 9.3.2020 all'11.5.2020, disposta dall'art. 83
D.L. 18/2020 e dall'art. 36, comma 1°, del D.L. 23/2020.
Ciò posto, si rileva che le istanze istruttorie volte all'ammissione di prove costituente non sono state accolte con l'ordinanza resa l'8.3.2022, che si richiama (circa la legittimità processuale della motivazione cd. per relationem cfr. Cass., S.U., 16.1.2015, n. 642), e in relazione alla quale non è stata proposta alcuna argomentata istanza di revoca.
Circa l'eccezione d'incompetenza territoriale di questo Tribunale, va considerato il principio secondo cui: “La designazione convenzionale di un foro territoriale, anche se coincidente con uno di quelli previsti dalla legge, assume carattere di esclusività solo in caso di pattuizione espressa, la quale, pur non dovendo rivestire formule sacramentali, non può essere desunta in via di argomentazione logica da elementi presuntivi, ma deve risultare da una inequivoca e concorde manifestazione di volontà delle parti volta ad escludere la competenza degli altri fori previsti dalla legge. (Cass., Sez. VI – 3 civ., ordinanza n. 1838 del 25.1.2018, C.E.D. Corte di Cassazione, Rv.
647575-01) ed è stato chiarito che “La designazione convenzionale di un foro territoriale come esclusivo richiede una manifestazione di volontà inequivoca, desumibile dall'utilizzo dell'aggettivo
"esclusivo" oppure di altre espressioni che, senza il ricorso ad attività interpretativa, dimostrano la comune volontà di attribuire il carattere dell'esclusività a quel foro, in carenza di tale univoco contenuto della pattuizione, il foro designato va qualificato come facoltativo, con conseguente necessità, in caso di formulazione dell'eccezione d'incompetenza, di contestare - a pena dell'ammissibilità - tutti i fori concorrenti.” (Cass., Sez. 3 civ., ordinanza n. 33203 del 18.12.2024, ivi, Rv. 672972-01).
L'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Roma formulata dalla parte opponente è infondata e va respinta, poiché all'art. 9 del contratto preliminare per cui è causa le parti hanno pattuito: “[…] Per qualsiasi controversia derivante dal presente contratto sarà esclusivamente competente il foro di Roma, con espressa rinuncia, reciprocamente accettata, ad ogni altro foro.”
(documento n. 2 del fascicolo monitorio, a sua volta, documento n. 4 di parte opposta).
La clausola di designazione del foro convenzionale è inequivoca nell'individuare la competenza esclusiva del Tribunale di Roma e nell'escludere la competenza gli altri fori previsti dalla legge. 12
Circa l'eccepita carenza di legittimazione attiva di si osserva che “In Parte_1 tema di 'legitimatio ad causam', colui che promuove l'azione (o, specularmente, vi contraddica) nell'asserita qualità di erede di altro soggetto indicato come originario titolare del diritto(nella specie rivendicazione della proprietà) deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione del proprio autore, fornendo la prova, in ottemperanza all'onere di cui all'art. 2697 c.c., del decesso della parte originaria e della sua qualità di erede, perché altrimenti resta indimostrato uno dei fatti costitutivi del diritto di agire (o a contraddire); per quanto concerne la delazione dell'eredità, tale onere - che non è assolto con la produzione della denuncia di successione - è idoneamente adempiuto con la produzione degli atti dello stato civile, dai quali è dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il "de cuius" che legittima alla successione ai sensi degli artt. 565 c.c. e ss. D'altra parte, con riguardo all'accettazione dell'eredità, poiché ai sensi dell'art. 476 c.c. l'accettazione tacita può desumersi dall'esplicazione di un'attività personale del chiamato incompatibile con la volontà di rinunciarvi 'id est' con un comportamento tale da presupporre la volontà di accettare l'eredità secondo una valutazione obiettiva condotta alla stregua del comune modo di agire di una persona normale, l'accettazione è implicita nell'esperimento, da parte del chiamato, di azioni giudiziarie, che - essendo intese alla rivendica o alla difesa della proprietà o ai danni per la mancata disponibilità di beni ereditari - non rientrano negli atti conservativi e di gestione dei beni ereditari consentiti dall'art. 460 c.c., sicché, trattandosi di azioni che travalicano il semplice mantenimento della stato di fatto quale esistente al momento dell'apertura della successione, il chiamato non avrebbe diritto di proporle e, proponendole, dimostra di avere accettato la qualità di erede” (Cass., Sez. 2 civ., sentenza n. 13738 del 27.6.2005, ivi, Rv. 581423; Cass., Sez. 2 civ., ordinanza n. 10060 del 24.4.2018).
Nella specie, ha riassunto il giudizio di opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo de quo quale chiamata all'eredità di il quale l'ha designata unica erede Persona_1 con testamento olografo, a seguito della cui pubblicazione la predetta ha accettato l'eredità con beneficio d'inventario con verbale del 13.10.2023, è ciò dimostra la sua qualità di erede.
In data 3.11.2024, ha depositato il verbale pubblicazione del testamento Parte_1
olografo di rogato il 17.7.2023 dal notaio Dott. Persona_1 Persona_2
(repertorio n. 4331, raccolta n. 3244), con cui è stata designata erede universale, e ha depositato i relativi allegati, documenti con i quali ha fornito la prova della qualità di erede dell'originario opponente;
ha depositato, inoltre, il verbale di redazione dell'inventario dell'eredità beneficiata, rogato l'11.4.2024 dallo stesso notaio (repertorio n. 4604, raccolta n. 3463), la dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario del 13.10.2023 (repertorio n. 4393) e il provvedimento 13
giudiziale di proroga del termine per le relative operazioni, reso il 16.1.2024 dal Giudice di questo
Tribunale, Ufficio Successioni Ereditarie - n. 497/2024 R.G.).
Per il riscontro della controversa legittimazione di a riassumere il processo non è CP_4
rilevante accertare la sua qualità di erede esonerata dalla responsabilità attraverso il beneficio d'inventario ovvero di erede pura e semplice, poiché in questo processo non si persegue un'esigenza di garanzia dei creditori del de cuius, ed è sufficiente che alla delazione ereditaria abbia fatto seguito l'accettazione dell'eredità, per effetto della quale il chiamato assume la veste effettiva di erede della parte.
Si osserva, inoltre, che, in base all'art. 486 c.c., il chiamato può stare in giudizio come convenuto per rappresentare l'eredità durante i termini per fare l'inventario e per deliberare e che, a norma degli art. 485 e 487 c.c., il chiamato all'eredità che accetta i beni del de cuius con il beneficio dell'inventario deve fare l'inventario dei beni oggetto dell'eredità entro tre mesi dalla notizia della devoluta eredità e, se non in possesso dei beni ereditari, entro tre mesi dalla dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario dell'eredità e, in caso d'inosservanza di questo termine per la redazione dell'inventario, è considerato erede puro e semplice, situazione soggettiva che, come si
è detto, non rileva per il positivo riscontro della sussistente legittimazione della ricorrente in riassunzione della causa.
Circa il diritto controverso, la presente decisione è resa in base al principio della c.d. ragione più liquida, secondo cui la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente, senza che sia necessario esaminare tutte le altre questioni prospettate dalle parti (cfr.
Cass. Sez. Un., sentenza n. 9936 del 8.5.2014; Cass., Sez.
6-L, sentenza n. 12002 del 28.5.2014;
Cass., Sez. 5, sentenza n. 11458 del 11.5.2018; Cass., Sez. 5, ordinanza n. 363 del 9.1.2019).
La pretesa creditoria della parte opposta, e attrice in termini sostanziali, si fonda sulla domanda restitutoria del prezzo del terreno, in ragione della sopravvenuta inefficacia del “Contratto preliminare di compravendita di immobile con annesso terreno” stipulato dalle parti con scrittura privata del 27.5.2013 (documento n. 2 del fascicolo monitorio), per effetto del mancato avveramento della condizione posta all'art. 4 del contratto, con cui è stato pattuito: “Le Parti concordano la presente clausola risolutiva espressa: qualora entro il 30 giugno 2014 la parte promissaria acquirente non sarà messa nella condizione di acquistare la quota del 50% dell'immobile oggetto di compravendita di proprietà del Ministero dell'Economia e delle Finanze, il presente contratto preliminare perderà di efficacia a tutti gli effetti e nessuna pretesa, richiesta
e/o diritto potrà essere avanzata e sollevata da ciascuna delle Parti e senza che ciascuna delle
Parti possa essere considerata in qualsiasi modo inadempiente agli obblighi previsti dal presente contratto. 14
In caso di risoluzione per i motivi di cui sopra, le somme già versate fino a quel momento saranno restituite alla Le somme dovranno essere restituite entro 10 giorni dalla scadenza di Controparte_1 cui sopra. La scadenza di cui sopra potrà essere prorogata in buona fede in accordo tra le Parti.”
Non è stato allegato o documentato che il Ministero dell'Economia e delle Finanze si sia determinato a vendere la quota indivisa pari alla metà del bene immobile oggetto del contratto preliminare, che, pertanto, è divenuto inefficace.
Passando all'esame della domanda di pagamento della somma € 1.000.000, di cui si assume il versamento dall'attuale parte opposta a favore di quale parte del prezzo per la Persona_1
vendita della quota indivisa della metà del compendio immobiliare oggetto del contratto preliminare di compravendita (cfr. il relativo art.5), si rileva, con la seconda integrazione al contratto preliminare del 27.5.2013, stipulata con scrittura privata del 12.12.2013 (documento n. 4 del fascicolo monitorio), le parti hanno pattuito le seguenti modalità di pagamento del prezzo:
“- euro 95.000.00 (novantacinquemila/00) versati a titolo di acconto prezzo in data 31/05/2013 con bonifico bancario emesso da Intesa San Paolo Agenzia di Milano, Corso Buenos Aires n. 92 sul c/c allo stesso intestato n. [...] intestato a;
Persona_1
- per euro 80.000.00 (Euro ottantamila/00) saranno versati a titolo di acconto mediante bonifico bancario emesso da Intesa San Paolo - Agenzia di Milano, Corso Buenos Aires n. 92 sul c/c iban
n.[...] intestato a entro il 06/06/2013; Persona_1
-per euro 125.000 (Euro centoventicinquemila/00) saranno versati a titolo di acconto mediante bonifico bancario emesso da Intesa San Paolo Agenzia di Milano, Corso Buenos Aires n. 92 sul c/c iban n.[...] intestato a entro il 18/06/2013; Persona_1
- per euro 150.000,00 (Euro Centocinquantamila/00) saranno versati a titolo di acconto mediante bonifico bancario emesso da Intesa San Paolo Agenzia di Milano, Corso Buenos Aires n. 92 sul c/c iban n [...] intestato a entro il 08/07/2013; Persona_1
- per euro 250.000 (Euro duecentocinquantamila/00) saranno versati a titolo di acconto mediante bonifico bancario emesso da Intesa San Paolo Agenzia di Milano, Corso Buenos Aires n.92 sul c/c iban n. [...] intestato entro il 09/08/2013; Persona_1
-per euro 100.000.00 (Euro centomila/00) saranno versati a titolo di acconto mediante bonifico bancario emesso da Intesa San Paolo - Agenzia di Milano Corso Buenos Aires n. 92 sul c/c iban n.
[...] intestato a entro il 30/08/2013: Persona_1
il saldo di euro 200.000.00 (duecentomila/00) da pagarsi al momento della sottoscrizione del rogito notarile, parte venditrice richiede e parte acquirente acconsente che lo stesso venga pagato per euro 100.000 (centomila/00) entro il 20/12/2013 e per euro 100.000 (centomila/00) entro il 15
5/01/2014 al fine di permettere a parte venditrice di far fronte a propri impegni economici anche in relazione a quanto stabilito nella scrittura privata del 27 maggio 2013”. ha dedotto di aver integralmente adempiuto all'obbligazione di Controparte_1 pagamento del prezzo, mediante la corresponsione a del complessivo importo di € Persona_1
1.000.000e ha prodotto estratti del proprio conto corrente bancario presso Intesa Sanpaolo S.p.a.
(documento n. 5 di parte opposta) che riportano le disposizioni di bonifici a favore di Persona_1 per i seguenti importi nelle correlative date: € 95.000 il 3.6.2013; € 80.000 il 6.6.2013; € 125.000 il 19.6.2013; € 150.000 il 9.7.2013; € 100.000 il 30.8.2013; € 100.000 il 19.12.2013; € 100.000 il
3.1.2014 .
Tanto premesso, a fronte della contestazione dell'effettivo pagamento della somma di € 1.000.000 da parte dell'opponente, le allegazioni e la documentazione prodotta da Controparte_1
– consistenti esclusivamente in estratti del conto corrente intestato, nei quali risultano oscurati tutti i movimenti, a eccezione dei bonifici sopra elencati – non appaiono idonee a dimostrare l'avvenuto versamento del prezzo.
Al riguardo, va considerata l'inidoneità della richiesta di bonifico bancario a provare che la somma di denaro sia entrata nella disponibilità del beneficiario, derivante dalla natura giuridica di tale atto e vanno considerati i principi secondo i quali: “In tema di contratti bancari, il «bonifico» (ossia l'incarico del terzo dato alla banca di accreditare al cliente correntista la somma oggetto della provvista) costituisce un ordine (delegazione) di pagamento che la banca delegata, se accetta, si impegna (verso il delegante) ad eseguire;
da tale accettazione non discende, dunque, un'autonoma obbligazione della banca verso il correntista delegatario, trovando lo sviluppo ulteriore dell'operazione la sua causa nel contratto di conto corrente di corrispondenza che implica un mandato generale conferito alla banca dal correntista ad eseguire e ricevere pagamenti per conto del cliente, con autorizzazione a far affluire nel conto le somme così acquisite in esecuzione del mandato;
ne deriva che, secondo il meccanismo proprio del conto corrente, la banca, facendo affluire nel conto passivo il pagamento ricevuto dall'ordinante, non esaurisce il proprio ruolo in quello di mero strumento di pagamento del terzo, ma diventa l'effettiva beneficiaria della rimessa, con l'effetto ad essa imputabile (se l'accredito intervenga nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento, ricorrendo il requisito soggettivo della revocatoria fallimentare) di avere alterato la condicio creditorum.” (Cass. civ., sez. I, 28.2.2007, n. 4762, C.E.D. della Corte di Cassazione, Rv.
594997-01; conf. Cass., Sez. 1 civ., sentenza n. 17954 del 1.7.2008; Cass., Sez. 1 civ., ordinanza n.
3086 del 8.2.2018); è stato affermato che: “Al fine di poter ritenere realizzato l'adempimento di un'obbligazione pecuniaria, che presuppone la dazione di una somma di denaro, occorre l'intervento di un trasferimento, concretantesi in una "traditio", anche se non necessariamente materiale, 16
dell'importo di tale somma dalla sfera patrimoniale del "solvens" a quella dell'"accipiens", e, quindi, il conseguimento effettivo da parte di questo della disponibilità dell'importo versatogli (cfr., per riferimenti, Cass. Sez. I civ., sent. n. 2938 del 9.10.1972).” (Cass., Sez. 2, sentenza n. 29.11.1996, n.
10632, ivi, Rv. 500890) e, inoltre, è stato chiarito che: “La semplice disposizione di bonifico impartita dal 'solvens' e risultante dall'annotazione nell'estratto conto di quest'ultimo prodotto in giudizio, non dimostra l'esecuzione e il buon fine del pagamento, né è possibile invocare, onde conseguire un ribaltamento sulla controparte dell'onere di provare di non aver ricevuto la somma, il principio di vicinanza della prova, giacché l'incasso delle somme costituisce circostanza ricadente nella sfera di conoscibilità del 'solvens' in relazione al mezzo di pagamento prescelto e dalla modalità solutoria prescelta non può farsi discendere alcuna inversione dell'onere probatorio con riguardo all'effettiva ricezione delle somme.” (Cass., Sez. 2 civ., sentenza n. 8046 del 21.3.2023, ivi, Rv. 667502-01).
Conseguentemente, l'assoluto difetto di prova circa l'effettivo accredito delle suindicate somme di denaro nel conto corrente bancario di comporta il rigetto della domanda di CP_5
restituzione formulata da e la revoca del decreto ingiuntivo opposto. Controparte_1
Le spese processuali seguono la soccombenza e a norma dell'art. 93 c.p.c., si liquidano come in dispositivo a favore dell'Avv. Roberto Gabriele Merlino, in base al D.M. 55/2014, aggiornato al
D.M. 147/2022, entrato in vigore il 23.10.2022, in considerazione dell'entità del credito e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza e domanda, eccezione e deduzione, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 2345/2019 emesso dal Tribunale di Roma a definizione del procedimento iscritto al n. 81032/2019 n. R.G.;
a norma dell'art. 93 c.p.c., condanna in concordato Controparte_1
preventivo n. 131/2016, omologato il 14.6.2018 dal Tribunale di Milano, in persona del legale rappresentante, a rifondere all'Avv. Roberto Gabriele Merlino, le spese processuali liquidate in
€21.120,00 (120 anticipazioni, 3.000 fase di studio, 2.000 fase introduttiva, 9.000 fase di trattazione e istruttoria, 7.000 fase decisoria), oltre I.v.a., C.p.a. e rimborso spese generali come per legge.
Roma, 18.6.2025
Il Giudice
NI AE