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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 02/04/2025, n. 1180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1180 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore - Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5247/2014 del R.G.A.C., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo - regresso ex art. 1299 c.c. nei confronti del condebitore solidale
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Paolo Parte_1
Laudisio e Daniele D'Aiuto, come da procura in atti;
OPPONENTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Annamaria Controparte_1
Fezza, come da procura in atti;
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 13/02/2025, con le quali le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento ed il rigetto di quelle avverse.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato in data
27/10/2014 faceva opposizione al decreto ingiuntivo n. Parte_1
1103/2014 notificatole in data 10.07.2014 dall'ex coniuge CP_1
per il pagamento di euro 64.557,11 oltre accessori, a titolo di azione
[...] di regresso ex art. 1299 c.c. per ottenere la quota parte del presso pagato conseguente all'obbligazione solidale di acquisto in comproprietà della barca, deducendo a motivi: 1) la nullità della domanda per mancata individuazione della causa petendi;
2) l'insufficienza probatoria della prova dell'obbligo di restituzione da parte di essa ex coniuge della metà del prezzo versato;
3)
l'avvenuto previo versamento della metà del prezzo di vendita da parte di essa opponente, ancora prima della stipula dell'atto di acquisto della barca, mediante assegno circolare di lire 250.000.000 del settembre 2000, dalla stessa fatto emettere a seguito del riscatto di titoli depositati presso l'allora
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/5 Banca Commerciale Italiana e consegnato al marito, che lo aveva versato sul suo conto corrente personale presso la banca Monte Paschi di Siena, filiale di
Sarno; 4) la prescrizione del diritto azionato, essendo trascorsi 10 anni da quando il diritto poteva essere esercitato, ovvero dalla sentenza di scioglimento del matrimonio del 16.12.03 e non sussistendo la prova dell'interruzione, atteso che il ricorrente non aveva dato prova di aver validamente e ritualmente interrotto il termine di prescrizione del presunto credito che scadeva il 16.12.13, in quanto per la lettera di messa in mora asseritamente comunicata ad essa in data 28/6/2004 era Parte_1 priva di modulo di spedizione e di avviso di ricevimento;
5) l'insussistenza del credito azionato per essere stata la cointestazione della barca una donazione indiretta del marito e come tale non revocabile se non nelle ipotesi espressamente disciplinate dal codice civile. Allegava, infine, che dopo la separazione coniugale del 2003 il si era appropriato Controparte_1 della barca, possedendola, utilizzandola e godendone in via esclusiva impedendo così l'esercizio delle facoltà spettanti ad essa comproprietaria, con evidente pregiudizio patrimoniale, della cui quantificazione chiedeva l'accertamento, anche al fine di poter eccepirne in compensazione il relativo credito, con conseguente reiezione della domanda monitoria e condanna in via riconvezionale del a versare l'eventuale differenza, o, CP_1 comunque, condanna al versamento dell'intero importo qualora fosse tata riconosciuta infondata la pretesa azionata.
Si costituiva in giudizio , il quale chiedeva il rigetto Controparte_1 dell'opposizione e della domanda riconvenzionale, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Il giudice, sulla base dei fatti non contestati e della documentazione prodotta, ritenuta la causa matura per la decisione, fatte precisare le conclusioni, avviava in decisione la causa. Il sottoscritto giudicante, ritenuto che la causa non aveva bisogno di istruttoria, la riservava in decisione con i termini ricotti di cui all'art. 190 comma 2 c.p.c. L'opposizione e la domanda riconvenzionale non sono fondate e vanno pertanto rigettate.
Con scrittura privata autenticata del 19.09.2020 e Controparte_1
in separazione dei beni, acquistarono l'imbarcazione a Parte_1 motore da diporto con la sigla e numero di iscrizione 3 GE 1827/D, per il prezzo di 250.000.000 delle vecchie lire pari ad euro 129.114,22.
L'obbligazione di pagamento del prezzo della barca, solidale ex art. 1294 c.c., venne interamente adempiuta da con l'assegno bancario, Controparte_1
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/5 di sua emissione, n. 0590403038-04 dell'importo di 250.000.000 delle vecchie lire intestato al venditore e tratto sulla Banca Monte dei Paschi di
Siena Spa - filiale di Sarno. Sul punto non vi è contestazione e comunque l'opposto ha prodotto copia dell'l'assegno intestato al venditore e l'estratto conto che ne documenta la negoziazione su conto corrente intestato al
. Non risulta che successivamente la abbia rimborsato al CP_1 Pt_1 marito la propria quota della metà del prezzo della barca, acquistata in pari quota, con obbligo ex art. 1299 c.c. a rifondere il coacquirente la metà del somma da questi versata per l'intero prezzo. Risulta che il ebbe a CP_2 mettere in mora l'opponente con lettera del 28/06/04, con cui l'opposto la invitò formalmente a restituirgli la metà di tale prezzo pari ad euro
64.557,11. Risulta il ha interrotto la prescrizione il 28/06/2004 e, CP_1 nuovamente, il 24/06/2014. In particolare, riguardo alla messa in mora del
28/06/04, la lettera risulta indirizzata all'avvocato della in riscontro Pt_1 alla sua precedete nota legale del 17/06/04 in cui “nel nome e nell'interesse della sig.ra ”, egli aveva scritto circa la barca al Parte_1 CP_1 ed al di lui legale. Orbene, per costante giurisprudenza, l'atto di costituzione in mora indirizzato all'avvocato della controparte ha efficacia interruttiva della prescrizione allorché il professionista abbia intrattenuto con la parte creditrice contatti verbali ed epistolari per la definizione stragiudiziale della controversia potendosi il legale considerare rappresentante del debitore, in mancanza di contestazione sul conferimento del mandato difensivo, giacché
l'atto di costituzione in mora può avere efficacia interruttiva della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943, co. 4 c.c., anche qualora sia indirizzato al rappresentante del debitore, ovvero ad un soggetto che abbia agito in tale qualità (ex multis Cass. 17/03/2015, n. 5208). Ne consegue, l'infondatezza dell'avversa tesi per cui la messa in mora del 28/06/2004 non ha assolto alla propria funzione interruttiva. Del resto, l'avversa eccezione di prescrizione è altresì infondata perché non tiene conto della sospensione della prescrizione ex art. 2941, n. 1 c.c. applicabile alla fattispecie in cui le parti, come documentato in atti, sono definitivamente separate dal 23/07/2010 con provvedimento della Cassazione n. 17334/2010 ed hanno perso lo status di coniugi (produttivo della sospensione della prescrizione ex art. 2941 n.1 c.c.) con la sentenza di divorzio del Tribunale di Napoli n. 14311 del 16/12/2013.
Nel merito, correttamente l'opposto ha agito in monitorio pe far valere il suo diritto di credito ex art. 1299 c.c., che legittima il debitore in solido, che paga l'intero debito, a ripetere dal condebitore la sua quota. Infatti, ex artt.
1292 e 1294 c.c., l'obbligazione debitoria del pagamento del prezzo di un
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/5 acquisto in comproprietà è in solido quando più debitori (nella fattispecie,
e ) sono obbligati entrambi per la medesima prestazione. Pt_1 CP_1
Vige, infatti, una presunzione ex lege di solidarietà passiva degli acquirenti rispetto alla medesima prestazione di pagamento del Parte_2 prezzo, che non è vinta né dal contenuto del contratto di acquisto, nè da alcuna altra prova contraria scritta prodotta dalla In particolare è
Pt_1 rimasta priva di prova documentale la circostanza che sarebbe stata la ad aver fornito, in un'unica soluzione, a l'intera
Pt_1 CP_1 provvista con cui il marito ebbe a pagare poi integralmente il prezzo della barca. Tale allegazione, oltre a non essere provata, contrasta nettamente con la stessa tesi dell'opponente, secondo la quale essa fu beneficiaria di
Pt_1 una donazione indiretta pari al 50% della proprietà della barca acquistata con denaro del solo . Peraltro di tale volontà liberale del non CP_1 CP_2 vi è alcuna traccia nel contratto di acquisto, che indica i coniugi in regime di separazione di beni come acquirenti entrambi della barca. Del resto, la versione dell'opponente, relativa alla precostituzione della provvista per l'integrale pagamento del prezzo da parte della non è ragionevole,
Pt_1 in quanto non vi sarebbe stato motivo da parte della di anticipare al
Pt_1 marito l'intero prezzo, quando essa stessa avrebbe potuto più semplicemente pagarlo direttamente al venditore. Né risulta che successivamente sia stata la a richiedere al la restituzione in suo favore della metà Pt_1 CP_1 della provvista utilizzata dal marito per il pagamento dell'intero prezzo della barca.
Riguardo, infine, alla domanda riconvenzionale di risarcimento del danno per non aver potuto godere essa della barca di cui è comproprietaria, Pt_1 va innanzi tutto rilevato che dopo la fine del matrimonio, risulta che nessuno degli ex coniugi abbia chiesto lo scioglimento della comunione della barca, la quale è stata sempre nella libera disponibilità di entrambi, sebbene ne abbia fatto maggior uso il . Quest'ultimo, però, non si è mai formalmente CP_1 opposto all'uso della barca anche da parte della che mai nel corso Pt_1 degli anni risulta aver fatto formali rimostranze al marito circa l'utilizzo della stessa o a comportamenti del contrari all'uso in comune. Come CP_2 comproprietario il ne ha fatto legittimamente uso, senza che peraltro CP_2 la mai pagato il prezzo della barca e concorso alle relative CP_3 rilevanti spese straordinarie di manutenzione e conservazione per le quali fino ad euro 38.734,27, e salve quelle medio tempore ulteriormente maturate, fu costituita in mora dal marito, con le raccomandate a.r. del 28/06/04 e del
24/06/14, prodotte in atti.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/5 Il decreto ingiuntivo va, quindi, confermato e dichiarato esecutivo.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in relazione ad un valore della causa tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00 tariffe medie, ridotte del 50% per la semplicità del processo e delle questioni trattate, per studio, introduzione, trattazione, conclusionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e la domanda riconvenzionale e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto e lo dichiara esecutivo
2) Condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposto delle spese di giudizio, che liquida in euro 7.051,50 per compensi di difesa, oltre rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge.
Così deciso in data 1/04/2025
Il Giudice
Dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore - Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5247/2014 del R.G.A.C., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo - regresso ex art. 1299 c.c. nei confronti del condebitore solidale
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Paolo Parte_1
Laudisio e Daniele D'Aiuto, come da procura in atti;
OPPONENTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Annamaria Controparte_1
Fezza, come da procura in atti;
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 13/02/2025, con le quali le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento ed il rigetto di quelle avverse.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato in data
27/10/2014 faceva opposizione al decreto ingiuntivo n. Parte_1
1103/2014 notificatole in data 10.07.2014 dall'ex coniuge CP_1
per il pagamento di euro 64.557,11 oltre accessori, a titolo di azione
[...] di regresso ex art. 1299 c.c. per ottenere la quota parte del presso pagato conseguente all'obbligazione solidale di acquisto in comproprietà della barca, deducendo a motivi: 1) la nullità della domanda per mancata individuazione della causa petendi;
2) l'insufficienza probatoria della prova dell'obbligo di restituzione da parte di essa ex coniuge della metà del prezzo versato;
3)
l'avvenuto previo versamento della metà del prezzo di vendita da parte di essa opponente, ancora prima della stipula dell'atto di acquisto della barca, mediante assegno circolare di lire 250.000.000 del settembre 2000, dalla stessa fatto emettere a seguito del riscatto di titoli depositati presso l'allora
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/5 Banca Commerciale Italiana e consegnato al marito, che lo aveva versato sul suo conto corrente personale presso la banca Monte Paschi di Siena, filiale di
Sarno; 4) la prescrizione del diritto azionato, essendo trascorsi 10 anni da quando il diritto poteva essere esercitato, ovvero dalla sentenza di scioglimento del matrimonio del 16.12.03 e non sussistendo la prova dell'interruzione, atteso che il ricorrente non aveva dato prova di aver validamente e ritualmente interrotto il termine di prescrizione del presunto credito che scadeva il 16.12.13, in quanto per la lettera di messa in mora asseritamente comunicata ad essa in data 28/6/2004 era Parte_1 priva di modulo di spedizione e di avviso di ricevimento;
5) l'insussistenza del credito azionato per essere stata la cointestazione della barca una donazione indiretta del marito e come tale non revocabile se non nelle ipotesi espressamente disciplinate dal codice civile. Allegava, infine, che dopo la separazione coniugale del 2003 il si era appropriato Controparte_1 della barca, possedendola, utilizzandola e godendone in via esclusiva impedendo così l'esercizio delle facoltà spettanti ad essa comproprietaria, con evidente pregiudizio patrimoniale, della cui quantificazione chiedeva l'accertamento, anche al fine di poter eccepirne in compensazione il relativo credito, con conseguente reiezione della domanda monitoria e condanna in via riconvezionale del a versare l'eventuale differenza, o, CP_1 comunque, condanna al versamento dell'intero importo qualora fosse tata riconosciuta infondata la pretesa azionata.
Si costituiva in giudizio , il quale chiedeva il rigetto Controparte_1 dell'opposizione e della domanda riconvenzionale, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Il giudice, sulla base dei fatti non contestati e della documentazione prodotta, ritenuta la causa matura per la decisione, fatte precisare le conclusioni, avviava in decisione la causa. Il sottoscritto giudicante, ritenuto che la causa non aveva bisogno di istruttoria, la riservava in decisione con i termini ricotti di cui all'art. 190 comma 2 c.p.c. L'opposizione e la domanda riconvenzionale non sono fondate e vanno pertanto rigettate.
Con scrittura privata autenticata del 19.09.2020 e Controparte_1
in separazione dei beni, acquistarono l'imbarcazione a Parte_1 motore da diporto con la sigla e numero di iscrizione 3 GE 1827/D, per il prezzo di 250.000.000 delle vecchie lire pari ad euro 129.114,22.
L'obbligazione di pagamento del prezzo della barca, solidale ex art. 1294 c.c., venne interamente adempiuta da con l'assegno bancario, Controparte_1
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/5 di sua emissione, n. 0590403038-04 dell'importo di 250.000.000 delle vecchie lire intestato al venditore e tratto sulla Banca Monte dei Paschi di
Siena Spa - filiale di Sarno. Sul punto non vi è contestazione e comunque l'opposto ha prodotto copia dell'l'assegno intestato al venditore e l'estratto conto che ne documenta la negoziazione su conto corrente intestato al
. Non risulta che successivamente la abbia rimborsato al CP_1 Pt_1 marito la propria quota della metà del prezzo della barca, acquistata in pari quota, con obbligo ex art. 1299 c.c. a rifondere il coacquirente la metà del somma da questi versata per l'intero prezzo. Risulta che il ebbe a CP_2 mettere in mora l'opponente con lettera del 28/06/04, con cui l'opposto la invitò formalmente a restituirgli la metà di tale prezzo pari ad euro
64.557,11. Risulta il ha interrotto la prescrizione il 28/06/2004 e, CP_1 nuovamente, il 24/06/2014. In particolare, riguardo alla messa in mora del
28/06/04, la lettera risulta indirizzata all'avvocato della in riscontro Pt_1 alla sua precedete nota legale del 17/06/04 in cui “nel nome e nell'interesse della sig.ra ”, egli aveva scritto circa la barca al Parte_1 CP_1 ed al di lui legale. Orbene, per costante giurisprudenza, l'atto di costituzione in mora indirizzato all'avvocato della controparte ha efficacia interruttiva della prescrizione allorché il professionista abbia intrattenuto con la parte creditrice contatti verbali ed epistolari per la definizione stragiudiziale della controversia potendosi il legale considerare rappresentante del debitore, in mancanza di contestazione sul conferimento del mandato difensivo, giacché
l'atto di costituzione in mora può avere efficacia interruttiva della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943, co. 4 c.c., anche qualora sia indirizzato al rappresentante del debitore, ovvero ad un soggetto che abbia agito in tale qualità (ex multis Cass. 17/03/2015, n. 5208). Ne consegue, l'infondatezza dell'avversa tesi per cui la messa in mora del 28/06/2004 non ha assolto alla propria funzione interruttiva. Del resto, l'avversa eccezione di prescrizione è altresì infondata perché non tiene conto della sospensione della prescrizione ex art. 2941, n. 1 c.c. applicabile alla fattispecie in cui le parti, come documentato in atti, sono definitivamente separate dal 23/07/2010 con provvedimento della Cassazione n. 17334/2010 ed hanno perso lo status di coniugi (produttivo della sospensione della prescrizione ex art. 2941 n.1 c.c.) con la sentenza di divorzio del Tribunale di Napoli n. 14311 del 16/12/2013.
Nel merito, correttamente l'opposto ha agito in monitorio pe far valere il suo diritto di credito ex art. 1299 c.c., che legittima il debitore in solido, che paga l'intero debito, a ripetere dal condebitore la sua quota. Infatti, ex artt.
1292 e 1294 c.c., l'obbligazione debitoria del pagamento del prezzo di un
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/5 acquisto in comproprietà è in solido quando più debitori (nella fattispecie,
e ) sono obbligati entrambi per la medesima prestazione. Pt_1 CP_1
Vige, infatti, una presunzione ex lege di solidarietà passiva degli acquirenti rispetto alla medesima prestazione di pagamento del Parte_2 prezzo, che non è vinta né dal contenuto del contratto di acquisto, nè da alcuna altra prova contraria scritta prodotta dalla In particolare è
Pt_1 rimasta priva di prova documentale la circostanza che sarebbe stata la ad aver fornito, in un'unica soluzione, a l'intera
Pt_1 CP_1 provvista con cui il marito ebbe a pagare poi integralmente il prezzo della barca. Tale allegazione, oltre a non essere provata, contrasta nettamente con la stessa tesi dell'opponente, secondo la quale essa fu beneficiaria di
Pt_1 una donazione indiretta pari al 50% della proprietà della barca acquistata con denaro del solo . Peraltro di tale volontà liberale del non CP_1 CP_2 vi è alcuna traccia nel contratto di acquisto, che indica i coniugi in regime di separazione di beni come acquirenti entrambi della barca. Del resto, la versione dell'opponente, relativa alla precostituzione della provvista per l'integrale pagamento del prezzo da parte della non è ragionevole,
Pt_1 in quanto non vi sarebbe stato motivo da parte della di anticipare al
Pt_1 marito l'intero prezzo, quando essa stessa avrebbe potuto più semplicemente pagarlo direttamente al venditore. Né risulta che successivamente sia stata la a richiedere al la restituzione in suo favore della metà Pt_1 CP_1 della provvista utilizzata dal marito per il pagamento dell'intero prezzo della barca.
Riguardo, infine, alla domanda riconvenzionale di risarcimento del danno per non aver potuto godere essa della barca di cui è comproprietaria, Pt_1 va innanzi tutto rilevato che dopo la fine del matrimonio, risulta che nessuno degli ex coniugi abbia chiesto lo scioglimento della comunione della barca, la quale è stata sempre nella libera disponibilità di entrambi, sebbene ne abbia fatto maggior uso il . Quest'ultimo, però, non si è mai formalmente CP_1 opposto all'uso della barca anche da parte della che mai nel corso Pt_1 degli anni risulta aver fatto formali rimostranze al marito circa l'utilizzo della stessa o a comportamenti del contrari all'uso in comune. Come CP_2 comproprietario il ne ha fatto legittimamente uso, senza che peraltro CP_2 la mai pagato il prezzo della barca e concorso alle relative CP_3 rilevanti spese straordinarie di manutenzione e conservazione per le quali fino ad euro 38.734,27, e salve quelle medio tempore ulteriormente maturate, fu costituita in mora dal marito, con le raccomandate a.r. del 28/06/04 e del
24/06/14, prodotte in atti.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/5 Il decreto ingiuntivo va, quindi, confermato e dichiarato esecutivo.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in relazione ad un valore della causa tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00 tariffe medie, ridotte del 50% per la semplicità del processo e delle questioni trattate, per studio, introduzione, trattazione, conclusionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e la domanda riconvenzionale e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto e lo dichiara esecutivo
2) Condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposto delle spese di giudizio, che liquida in euro 7.051,50 per compensi di difesa, oltre rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge.
Così deciso in data 1/04/2025
Il Giudice
Dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/5