Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. X, sentenza 02/02/2026, n. 887
CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Nullità per mancata notifica dell'atto prodromico

    La Corte rileva che la notifica dell'avviso di accertamento è avvenuta nei termini di legge e che, in caso di notifica a mezzo servizio postale, la consegna all'indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento, anche con grafia illeggibile, si presume validamente effettuata al destinatario fino a querela di falso. La contestazione sollevata dal ricorrente necessitava della querela di falso anche in relazione al documento prodotto in copia.

  • Rigettato
    Decadenza e prescrizione del credito

    La Corte ha ritenuto che l'attività di accertamento e riscossione sia stata esercitata nei termini di legge, in quanto l'avviso di accertamento è stato notificato entro il termine di legge.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. X, sentenza 02/02/2026, n. 887
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 887
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

    Testo completo