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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. X, sentenza 02/02/2026, n. 887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 887 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 887/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 10, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
NA AR MARIA, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2348/2024 depositato il 18/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Municipia S.p.a. - 01973900838
elettivamente domiciliato presso Email_4
R.t.i. Concessionario Per La Riscossione Coattiva - 01973900838 elettivamente domiciliato presso Email_5
Gamma Tributi Srl - 02842830651
elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO PAG. n. 202383121884682049067636 IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 19.02.2024, il Sig. Ricorrente_1, proponeva ricorso avverso il sollecito di pagamento n. 202383121884682049067636, emesso dalla Resistente_1 S.p.a. - Gamma Tributi S.r.l., quale società affidataria del servizio di riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali del Comune di
Catania, per il recupero dell'imposta IMU anno 2016 di cui all'avviso di accertamento esecutivo IMU n.1408
(all.1), del 25.10.2021 notificato il 09.12.2021 (all.2), per il recupero dell'importo di €1.934,00.
A motivo del ricorso, il ricorrente eccepiva: 1) Nullità per mancata notifica dell'atto prodromico. 2) Decadenza
e prescrizione del credito.
Resistente_1 s.p.a.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'impugnato sollecito è riferito al mancato pagamento dell'avviso di accertamento IMU 2016 n.1408 (all.1), del 25.10.2021 che risulta regolarmente notificato il 09.12.2021 (all.2) a mani del ricorrente e, pertanto, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui la pretesa si riferisce (2016), con conseguente legittimità dell'attività di accertamento e di riscossione in quanto esercitata nei termini di legge.
Il ricorrente nelle memorie eccepisce che il ricorrente non ha mai ricevuto personalmente la notifica dell'avviso di accertamento prodromico al sollecito di pagamento opposto.
Deduce che l'attestazione riportata nella relata prodotta da R.T.I. Resistente_1 ove si dichiara che l'atto è stato recapitato personalmente al destinatario è falsa poiché la firma ivi apposta non è del Sig. Ricorrente_1, il quale disconosce formalmente ex art. 214 c.p.c. la firma apposta sulla copia fotostatica della relata allegata alle controdeduzioni di R.T.I. Resistente_1 in quanto non attribuibile allo stesso.
Tuttavia la Corte di Cassazione a sezioni unite, nel caso di notifica a mezzo del servizio postale, ove l'atto sia consegnato all'indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla “firma del destinatario o di persona delegata”, e non risulti che il piego sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dall'art. 7, comma 2, della legge n. 890 del 1982, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell'avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, non essendo integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all' art. 160 cod. proc. civ. (Cass.Civ., Sez.Un., 27 aprile 2010, n. 9962).
Occorre a tal punto chiarire la distinzione tra il c.d. “diniego di originale” ed il disconoscimento di conformità, statuendo come il primo abbia ad oggetto l'esistenza stessa del documento, con la finalità di espungerlo dall'ordinamento in quanto artificiosamente creato, e richiede la querela di falso, proponibile anche avverso la copia prodotta in giudizio, per rimuovere la sua efficacia probatoria di scrittura privata. Il secondo, invece, attiene al contenuto del documento prodotto in copia e non alla sua provenienza o paternità (presupponendo l'esistenza di un originale) e consente l'utilizzazione della scrittura e, in particolare, l'accertamento della conformità all'originale della copia prodotta anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni.
Nella specie la contestazione sollevata dal ricorrente necessitava della querela di falso anche il relazione al documento prodotto in copia.
In considerazione della particolarità della questione trattata e delle oscillazioni della giurisprudenza sul punto, spese compensate (Corte di Cassazione, ordinanza n. 14945 del 04/06/2025).
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso.
Spese compensate.
Catania 26.1.2026
Il giudice monocratico
IA M. OR
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 10, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
NA AR MARIA, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2348/2024 depositato il 18/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Municipia S.p.a. - 01973900838
elettivamente domiciliato presso Email_4
R.t.i. Concessionario Per La Riscossione Coattiva - 01973900838 elettivamente domiciliato presso Email_5
Gamma Tributi Srl - 02842830651
elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO PAG. n. 202383121884682049067636 IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 19.02.2024, il Sig. Ricorrente_1, proponeva ricorso avverso il sollecito di pagamento n. 202383121884682049067636, emesso dalla Resistente_1 S.p.a. - Gamma Tributi S.r.l., quale società affidataria del servizio di riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali del Comune di
Catania, per il recupero dell'imposta IMU anno 2016 di cui all'avviso di accertamento esecutivo IMU n.1408
(all.1), del 25.10.2021 notificato il 09.12.2021 (all.2), per il recupero dell'importo di €1.934,00.
A motivo del ricorso, il ricorrente eccepiva: 1) Nullità per mancata notifica dell'atto prodromico. 2) Decadenza
e prescrizione del credito.
Resistente_1 s.p.a.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'impugnato sollecito è riferito al mancato pagamento dell'avviso di accertamento IMU 2016 n.1408 (all.1), del 25.10.2021 che risulta regolarmente notificato il 09.12.2021 (all.2) a mani del ricorrente e, pertanto, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui la pretesa si riferisce (2016), con conseguente legittimità dell'attività di accertamento e di riscossione in quanto esercitata nei termini di legge.
Il ricorrente nelle memorie eccepisce che il ricorrente non ha mai ricevuto personalmente la notifica dell'avviso di accertamento prodromico al sollecito di pagamento opposto.
Deduce che l'attestazione riportata nella relata prodotta da R.T.I. Resistente_1 ove si dichiara che l'atto è stato recapitato personalmente al destinatario è falsa poiché la firma ivi apposta non è del Sig. Ricorrente_1, il quale disconosce formalmente ex art. 214 c.p.c. la firma apposta sulla copia fotostatica della relata allegata alle controdeduzioni di R.T.I. Resistente_1 in quanto non attribuibile allo stesso.
Tuttavia la Corte di Cassazione a sezioni unite, nel caso di notifica a mezzo del servizio postale, ove l'atto sia consegnato all'indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla “firma del destinatario o di persona delegata”, e non risulti che il piego sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dall'art. 7, comma 2, della legge n. 890 del 1982, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell'avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, non essendo integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all' art. 160 cod. proc. civ. (Cass.Civ., Sez.Un., 27 aprile 2010, n. 9962).
Occorre a tal punto chiarire la distinzione tra il c.d. “diniego di originale” ed il disconoscimento di conformità, statuendo come il primo abbia ad oggetto l'esistenza stessa del documento, con la finalità di espungerlo dall'ordinamento in quanto artificiosamente creato, e richiede la querela di falso, proponibile anche avverso la copia prodotta in giudizio, per rimuovere la sua efficacia probatoria di scrittura privata. Il secondo, invece, attiene al contenuto del documento prodotto in copia e non alla sua provenienza o paternità (presupponendo l'esistenza di un originale) e consente l'utilizzazione della scrittura e, in particolare, l'accertamento della conformità all'originale della copia prodotta anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni.
Nella specie la contestazione sollevata dal ricorrente necessitava della querela di falso anche il relazione al documento prodotto in copia.
In considerazione della particolarità della questione trattata e delle oscillazioni della giurisprudenza sul punto, spese compensate (Corte di Cassazione, ordinanza n. 14945 del 04/06/2025).
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso.
Spese compensate.
Catania 26.1.2026
Il giudice monocratico
IA M. OR