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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 12/06/2025, n. 1012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1012 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 625/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina
Piasentin, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 625/2022 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. GRECO GIUSEPPE
ATTRICE
contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. GUERRISI ANNA P.IVA_1
CONVENUTO
OGGETTO
Lesione personale.
CONCLUSIONI
All'udienza del 02.04.2025, le parti hanno precisato le conclusioni come da apposito verbale di causa.
pagina 1 di 16 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
ha convenuto in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, il Parte_1 [...]
al fine di sentirlo condannare al risarcimento dei danni, quantificati Controparte_1
complessivamente in euro 18.000,00, da essa attrice patiti in conseguenza della caduta avvenuta in data 04.11.2016.
A sostegno della domanda, parte attrice ha allegato:
− che, in data 04.11.2016, alle ore 17.30 circa, si trovava a bordo dell'autovettura FIAT
600 tg. DD480JK condotta dalla figlia , CP_2
− che la figlia aveva parcheggiato l'automobile ai margini della carreggiata destra di via Sbarre Centrali in davanti all'ingresso del complesso in Controparte_1 abbandono denominato “Villa Guarna”, ed essa attrice, scendendo dall'autovettura, era caduta rovinosamente a terra a causa di una profonda fessura presente sul marciapiede, creatasi da un blocco spaccato e divelto,
− che essa istante era stata immediatamente soccorsa dalla figlia e da altre persone presenti sul posto e, poiché avvertiva forti dolori al ginocchio destro e alla spalla destra, era stata accompagnata al Pronto Soccorso dell'Ospedale di , Controparte_1
ove le era stata diagnosticata una grave «frattura scomposta alla spalla dx»,
− che era seguito un periodo di cure, all'esito delle quali aveva riportato postumi invalidanti di natura permanente.
Ha poi dedotto che la responsabilità per l'evento lesivo occorsole doveva essere imputata in via esclusiva al quale proprietario e custode del marciapiede in cui Controparte_1
era avvenuta la caduta.
L'attrice ha infine concluso chiedendo al Tribunale di «dichiarare che il sinistro per cui è CP_ causa è avvenuto per esclusiva responsabilità del sopra indicato di cui in premessa, responsabile della manutenzione di strade e pertinenze e per l'effetto condannare il convenuto
, al risarcimento, in favore dell'istante, della complessiva somma di Controparte_1
E. 18.000,00 come sopra meglio specificati, oltre interessi e rivalutazione, con vittoria di spese
pagina 2 di 16 e competenze di Giudizio, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore domiciliatario che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde».
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 27.09.2022, si è costituito in giudizio il contestando sotto vari profili l'an e il quantum della Controparte_1
pretesa risarcitoria avanzata da e chiedendo al Tribunale «in via Parte_1
principale, di rigettare la domanda di parte attrice, in quanto infondata in fatto e in diritto, oltre che lacunosa e non provata, con vittoria di spese e competenze di giudizio;
nel merito in via gradata, rigettare tutte le domande di parte attrice, qualora risultasse provato l'accadimento del presunto sinistro di cui in citazione, riconosciuta l'esclusiva responsabilità dell'attrice nella causazione dello stesso, con vittoria di spese e competenze di giudizio;
in ulteriore subordine, dichiarare la responsabilità prevalente dell'odierna attrice, signora o, Parte_1
comunque, il suo concorso di colpa nella causazione del lamentato danno, riducendo il quantum richiesto dall'attrice in proporzione alla responsabilità accertata, con vittoria di spese
e competenze;
ridurre il quantum richiesto dall'attrice per il risarcimento, riportandolo alla cifra che il Giudice riterrà provata e congrua, con vittoria di spese e competenze».
Depositate le memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa è stata istruita mediante l'escussione dei testimoni indicati dall'attrice e l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio medico-legale sulla persona di . Parte_1
All'udienza del 02.04.2025, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione del termine di venti giorni per il deposito delle comparse conclusionali e dell'ulteriore termine di venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
1. La domanda avanzata da nei confronti del Parte_1 Controparte_1
è fondata nei limiti di seguito specificati.
[...]
La fattispecie oggetto di causa deve essere qualificata come responsabilità da cosa in custodia ex art. 2051 c.c., atteso che, sulla scorta delle ragioni della domanda dedotte dall'attrice,
l'evento lesivo (caduta) è stato determinato da un'anomalia presente sul marciapiede posto in pagina 3 di 16 via Sbarre Centrali, all'altezza del complesso in abbandono denominato “Villa Guarna”, di cui il
è custode in quanto proprietario. Controparte_1
Com'è noto, secondo quanto stabilito dall'art. 2051 c.c., ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.
Sussiste una relazione di custodia rilevante ai sensi di tale norma quando un soggetto, avendo la disponibilità materiale della res, eserciti di fatto un potere di governo della cosa, che gli consenta di controllare i rischi ad essa inerenti e di intervenire per eliminare eventuali situazioni di pericolo ad essa ricollegate.
Ebbene, nel caso di specie, il convenuto non ha contestato la sussistenza di tale CP_1
potere di governo della cosa (marciapiede in via Sbarre Centrali di , sicché Controparte_1 deve ritenersi pacifica la sussistenza di una relazione di custodia rilevante ai sensi dell'art. 2051
c.c.
Appurata la sussistenza della relazione custodiale tra parte convenuta e il tratto di strada in cui è avvenuto il sinistro di cui si discute, si deve a questo punto chiarire il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, a cui il decidente ritiene di aderire, la responsabilità per i danni cagionati dalle cose in custodia ha natura oggettiva e trova fondamento nell'esigenza per cui chi trae profitto dalla res sopporti anche il rischio per i danni che la cosa possa arrecare a terzi (Cass. Civ., sez. III, 11785/2017).
Tale responsabilità presuppone, quindi, esclusivamente la sussistenza del nesso di causalità tra l'evento dannoso e la cosa (oltre che l'esistenza della relazione custodiale tra la res e il responsabile) e viene imputata al custode, a prescindere da ogni accertamento di colpa, per il solo fatto di essere il titolare del potere di governo della cosa, tanto che il custode negligente non risponde in modo diverso dal custode perito e prudente se la res ha provocato danni a terzi
(Cass. Civ., sez. III, 4279/2008).
La responsabilità è invece esclusa qualora ricorra il caso fortuito, cioè l'intervento, nel caso concreto, di un fattore estraneo avente impulso causale autonomo che, per il suo carattere di pagina 4 di 16 imprevedibilità e di assoluta eccezionalità, sia idoneo ad interrompere l'indicato nesso causale
(Cass. Civ., sez. III, 11785/2017).
Da tale criterio di imputazione derivano precise conseguenze in relazione al riparto dell'onere della prova.
L'attore che agisce per il risarcimento del danno ha infatti l'onere di provare il fatto lesivo come verificatosi in concreto, l'esistenza del nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, nonché il danno conseguenza, mentre il custode convenuto, per andare esente da responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere il nesso causale (ex multis, Cass. Civ., sez. III, 858/2008).
In altre parole, il convenuto deve fornire la prova liberatoria del caso fortuito, cioè la prova di un evento eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, che – inserendosi nel decorso causale – abbia interrotto il nesso eziologico tra la cosa in custodia e il danno (Cass. Civ., Sez. III,
11227/2008).
Il caso fortuito a cui fa riferimento l'art. 2051 c.c. deve intendersi nel senso più ampio, comprensivo anche del fatto del terzo e del fatto dello stesso danneggiato (Cass. Civ., Sez. III,
4279/2008).
Nel caso in cui l'evento di danno sia da ascrivere esclusivamente alla condotta del danneggiato, si verifica infatti un'ipotesi di caso fortuito che libera il custode dalla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., atteso che detta condotta interrompe il nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno (Cass. Civ., Sez. III, 21727/2012).
Quando invece il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno, costituita dalla cosa in custodia, ed il danno, esso può, tuttavia, integrare un concorso colposo ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato sul danno patito (Cass. Civ., Sez. III, ord. 30775/2017).
Tutto ciò premesso in termini generali, nel caso in esame, il compendio probatorio consente di ritenere sufficientemente provati gli elementi costitutivi della domanda risarcitoria avanzata da parte attrice.
pagina 5 di 16 ha infatti fornito la prova del fatto lesivo allegato nell'atto di citazione, Parte_1
del nesso di causalità tra la cosa in custodia e la caduta e delle conseguenze dannose che ne sono derivate.
Per quanto riguarda la dinamica della caduta, il testimone ha riferito: Testimone_1
«confermo la circostanza n. 1 della citazione;
sono a conoscenza dei fatti di causa in quanto nel giorno e nell'ora in questione io mi trovavo nell'occasione a percorrere a piedi il marciapiede di Via Sbarre centrali, lo stesso marciapiede in cui ho visto l'attrice cadere. Confermo la circostanza n. 2; preciso di avere visto l'attrice che, nell'intento di scendere dalla vettura in cui era trasportata, perdeva l'equilibrio a causa di un dissesto del marciapiede che aveva un avvallamento;
ho visto precisamente che nel mettere il piede sul marciapiede questa dava la sensazione di scendere da un gradino a causa dell'avvallamento insistente nel marciapiede e conseguentemente cadere sullo stesso marciapiede lateralmente;
preso atto che la signora era caduta, ho accelerato il passo per raggiungerla e prestare soccorso;
nel frattempo la conducente il veicolo anch'essa scendeva dalla vettura per prestare soccorso. In riferimento alla circostanza n. 3 posso dire che quando ho raggiunto l'attrice che era distesa per terra e su un fianco, ho visto che alla stessa mancava una scarpa e che il piede non era incastrato […]
Preciso che, dopo essermi avvicinato per dare soccorso ho avuto modo di notare che nel tratto di marciapiede dove la signora scendendo dalla vettura ha messo il piede vi era una spaccatura;
non erano mattonelle;
si trattava del blocco che separa la corsia di transito delle vetture dal marciapiede ed era spaccato» (cfr. verbale dell'udienza del 10.05.2023).
La testimone ha invece dichiarato: «sono a conoscenza dei fatti di causa in CP_2
quanto io nel giorno in questione mi trovavo alla guida della vettura 600 con a bordo mia madre quale trasportata. Confermo la circostanza n. 1; preciso che io ho sostato lateralmente alla via Sbarre centrali la mia vettura, proprio davanti a Villa Guarna, nel senso che la vettura
l'ho sostata in parallelo a detta Villa;
ho visto che mentre mia madre scendeva dalla macchina, cadeva sul marciapiede;
sono scesa subito dalla macchina per soccorrerla in quanto lamentava dolori e gridava;
io ho visto che nel bordo del marciapiede, il tratto che unisce questo alla strada, vi era un tratto rotto e mancante coperto da foglie e fazzolettini, punto dove ritengo mia madre abbia messo il piede; lei stessa mi ha detto che si era incastrato il piede;
quando sono
pagina 6 di 16 scesa dalla macchina per soccorrere mia madre, questa era distesa a terra su un fianco, lato destro e lamentava dolori in modo particolare al braccio destro;
non indossava la scarpa destra che si trovava vicino al dissesto del tratto di bordo marciapiede;
io ho cercato di capire come sollevare mia madre ma nel frattempo è sopraggiunto un ragazzo che ho riconosciuto nel signore che poco fa ha lasciato l'aula, il quale mi ha aiutato a sollevare mia madre da terra e a farla sedere sulla macchina» (cfr. verbale dell'udienza del 10.05.2023).
Ritiene questo Giudice che le dichiarazioni rese dai testimoni escussi nel corso del giudizio siano idonee a provare la caduta dell'attrice, nonché, secondo il canone probatorio proprio del giudizio civile del “più probabile che non”, il nesso causale tra la sconnessione presente nel marciapiede e la caduta dell'attrice.
Al riguardo, risulta irrilevante la circostanza, evidenziata dal convenuto, che CP_1
l'attrice, subito dopo la caduta, non abbia richiesto l'intervento della Polizia Municipale, non sussistendo in capo alla danneggiata alcun obbligo in tal senso.
Si deve poi rilevare che parte convenuta ha eccepito che il comportamento imprudente di deve essere reputato idoneo a recidere il nesso di causalità tra la cosa in Parte_1 custodia e l'evento dannoso o, almeno, a configurare un concorso colposo del danneggiato nella causazione del danno ex art. 1227 c.c.
Occorre in proposito rammentare che la Suprema Corte ha ripetutamente affermato che «in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa – dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile
pagina 7 di 16 secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro» (Cass. Civ., sez. III, 2480/2018).
Ciò premesso, parte convenuta – sulla quale gravava il relativo onere – non ha dimostrato che l'attrice abbia tenuto un comportamento eccezionale ed imprevedibile tale da interrompere il nesso eziologico tra la cosa in custodia e il danno, e dunque idoneo ad integrare gli estremi del caso fortuito.
A parere della scrivente, il comportamento dell'attrice – inidoneo, come si è detto, ad interrompere il nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento lesivo – ha però certamente concorso alla produzione del danno lamentato.
Dalle fotografie prodotte in giudizio da parte attrice emerge infatti che lo stato del marciapiede, caratterizzato da un'evidente sconnessione, era assolutamente visibile e percepibile anche da un utente della strada poco accorto (cfr. fotografie allegate all'atto di citazione).
A ciò deve aggiungersi che, sebbene l'evento lesivo di cui si discute si sia verificato nel mese di novembre, alle ore 17.30 circa, quando ormai era già buio, le condizioni in cui versava il marciapiede erano certamente percepibili dagli utenti grazie all'illuminazione artificiale presente in quel tratto di strada e all'assenza di condizioni meteorologiche avverse.
Tali circostanze sono state confermate dalla testimone , la quale ha dichiarato CP_2
che, al momento della caduta di parte attrice, sebbene fosse già buio, «non pioveva» e «vi erano dei pali di illuminazione come da normale illuminazione di centro storico» (cfr. verbale dell'udienza del 10.05.2023).
Si deve inoltre evidenziare che la presenza di foglie e fazzolettini a copertura della sconnessione del marciapiede, riferita da , oltre a non essere stata allegata da parte CP_2
attrice, non trova riscontro nella testimonianza resa da (cfr. verbale Testimone_1 dell'udienza del 10.05.2023) e risulta, peraltro, smentita dalla documentazione fotografica prodotta dall'attrice (cfr. fotografie allegate all'atto di citazione).
Dalle fotografie in atti si evince infatti come il marciapiede fosse privo di elementi idonei a nascondere la sconnessione ivi presente, che – giova ribadirlo – era di un'estensione tale da non poter passare inosservata (cfr. fotografie allegate all'atto di citazione).
pagina 8 di 16 Ebbene, se l'attrice avesse adottato un comportamento prudente e avesse prestato la dovuta attenzione, ben avrebbe potuto accorgersi tempestivamente della deformazione presente nel marciapiede, evitando così di cadere.
In considerazione della condotta gravemente imprudente dell'attrice, deve essere riconosciuto un concorso di colpa della danneggiata nella causazione dell'evento lesivo nella misura del 90%.
Venendo ora all'accertamento dei danni patiti dall'attrice in conseguenza della caduta del
04.11.2016, dall'espletata consulenza tecnica medico-legale, alla quale integralmente si rimanda, è emerso che , in seguito alla caduta di cui si discute, ha riportato Parte_1
«esiti funzionali di frattura scomposta pluriframmentaria metaepifisaria prossimale dell'omero
(arto dominante)» (cfr. pag. 13 c.t.u.).
Il perito nominato dal Tribunale ha inoltre affermato che «la riconducibilità causale unica ed esclusiva della lesione (frattura scomposta pluriframmentaria metaepifisaria prossimale dell'omero) riportata dalla perizianda all'evento di danno (“insaccamento” del piede destro all'interno del marciapiede sconnesso), per come descritto nel documentale posto all'attenzione del presente CTU, è sicura in quanto la lesione iniziale è con assoluta certezza casualmente correlabile all'evento denunciato con piena soddisfazione del criterio della possibilità scientifica, del criterio di esclusione da altre cause, del criterio cronologico, del criterio topografico, del criterio di adeguatezza qualitativa e quantitativa e del criterio di continuità fenomenica» (cfr. pag. 14 c.t.u.).
La lesione subita in conseguenza della caduta ha comportato per parte attrice, secondo la valutazione espressa dal dott. CP_4
− un periodo di inabilità temporanea parziale al 75% di trentanove giorni;
− un periodo di inabilità temporanea parziale al 50% di trenta giorni;
− un periodo di inabilità temporanea parziale al 25% di ottantadue giorni;
− una menomazione permanente dell'integrità fisica in misura pari al 15% (cfr. pag. 17
c.t.u.).
pagina 9 di 16 Le conclusioni a cui è giunto il perito nominato dal Tribunale sono sorrette da un valido metodo di indagine e non risultano inficiate da alcuna inattendibilità sul piano tecnico o logico.
Al riguardo, si deve evidenziare che la consulenza tecnica d'ufficio è stata contestata dal in modo generico e, peraltro, solo in sede di comparsa Controparte_1
conclusionale, nonostante il convenuto avesse nominato quale proprio consulente CP_1
tecnico il dott. . Persona_1
Ad ogni modo, ritiene questo Giudice che il perito nominato dal Tribunale abbia correttamente valutato i postumi permanenti subiti dall'attrice (protesi spalla – classe I) sulla scorta delle vigenti linee guida SIMLA e abbia adeguatamente motivato l'indicata durata dell'inabilità temporanea (cfr. pagg. 15 e 16 c.t.u., «relativamente alla durata della inabilità temporanea relativa (sinistro in data 04 novembre 2016, guarigione con postumi in data 04 aprile 2017), questo CTU afferma che il danno temporaneo (n. 151 giorni totali) si può definire nei termini di n. 39 (trentanove) giorni di ITP 75% (giorni totali dal sinistro in data 04 novembre 2016 e successivo ricovero ospedaliero il giorno successivo con intervento chirurgico con posizionamento di endoprotesi alla spalla destra alla prima visita di controllo in data 12 dicembre 2016), n. 30 (trenta) giorni di ITP 50% (con elevata limitazione funzionale, dal giorno successivo della prima visita di controllo alla seconda visita di controllo in data 16 gennaio
2017) e n. 82 (ottantadue) giorni di ITP al 25% (con limitazione funzionale, dal giorno successivo alla seconda visita di controllo alla chiusura con postumi da valutare in sede medico-legale in data 04 aprile 2017)»).
Tutto ciò considerato, le risultanze della perizia redatta dal consulente tecnico d'ufficio devono essere poste a fondamento della decisione.
Per ciò che attiene alla liquidazione del danno alla persona connesso alle lesioni, devono essere tenuti presenti i principi enunciati dalla Corte di Cassazione, la quale ha affermato che
«1) l'ordinamento prevede e disciplina soltanto due categorie di danni: quello patrimoniale e quello non patrimoniale. 2) Il danno non patrimoniale (come quello patrimoniale) costituisce una categoria giuridicamente (anche se non fenomenologicamente) unitaria. 3) "Categoria unitaria" vuol dire che qualsiasi pregiudizio non patrimoniale sarà soggetto alle medesime regole e ad i medesimi criteri risarcitori (artt. 1223, 1226, 2056 e 2059 c.c.). 4) Nella
pagina 10 di 16 liquidazione del danno non patrimoniale il giudice deve, da un lato, prendere in esame tutte le conseguenze dannose dell'illecito e, dall'altro lato, evitare di attribuire nomi diversi a pregiudizi identici. 5) In sede istruttoria, il giudice deve procedere ad un articolato e approfondito accertamento, in concreto e non in astratto, dell'effettiva sussistenza dei pregiudizi affermati (o negati) dalle parti, all'uopo dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, opportunamente accertando in special modo se, come e quanto sia mutata la condizione della vittima rispetto alla vita condotta prima del fatto illecito;
utilizzando anche, ma senza rifugiarvisi aprioristicamente, il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, e senza procedere ad alcun automatismo risarcitorio. 6) In presenza di un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e l'attribuzione di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico-relazionale). 7) In presenza di un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. 8) In presenza di un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione). 9) Ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza di uno di tali pregiudizi non aventi base medico legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (come è confermato, oggi, dal testo degli artt. 138 e 139 cod. ass., così come modificati dall'articolo 1, comma 17, della legge 4 agosto
pagina 11 di 16 2017, n. 124, nella parte in cui, sotto l'unitaria definizione di "danno non patrimoniale", distinguono il danno dinamico relazionale causato dalle lesioni da quello "morale")» (Cass.
Civ., sez. III, 7513/2018).
Sulla scorta di tali enunciazioni di principio, per quanto riguarda la liquidazione del danno non patrimoniale, questo Giudice ritiene di dovere orientare la liquidazione equitativa in base ai criteri adottati dal Tribunale di Milano con le tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica aggiornate al tempo della decisione (e non quelle vigenti all'epoca della caduta o dell'introduzione del giudizio, cfr. Cass. Civ., sez.
III, 7272/2012).
Le tabelle elaborate dall'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano sono state infatti riconosciute dalla giurisprudenza quale parametro per la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale su tutto il territorio nazionale.
La Corte di Cassazione, in particolare, ha affermato che «nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 cod. civ. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti Uffici giudiziari. Garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale - e al quale la S.C., in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 cod. civ. -, salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono»
(Cass. Civ., sez. III, 12408/2011).
Nel procedere alla liquidazione del danno non patrimoniale facendo uso delle Tabelle milanesi edizione 2024, il Giudice deve accertare l'esistenza di un eventuale concorso del danno biologico/dinamico-relazionale e del danno morale/sofferenza soggettiva interiore e, in caso di esito negativo dell'accertamento indicato, considerare e liquidare la sola voce di danno biologico/dinamico-relazionale.
pagina 12 di 16 In conformità ai principi sanciti dalla giurisprudenza di legittimità, l'accertamento relativo alla sussistenza del danno morale/sofferenza soggettiva interiore dipende innanzitutto dalla compiuta e specifica allegazione di tale pregiudizio da parte del danneggiato.
La prova della sofferenza può poi essere raggiunta anche per presunzioni, atteso che, attenendo il pregiudizio non patrimoniale de quo ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo e può costituire anche l'unica fonte di convincimento del Giudice.
Ciò premesso, ritiene il Tribunale che nel caso di specie debba essere riconosciuto all'attrice esclusivamente il risarcimento del danno biologico/dinamico-relazionale patito in conseguenza del sinistro del 04.11.2016.
Parte attrice non ha infatti allegato la sussistenza di un danno morale (che si aggiunge a quello biologico/dinamico relazionale), né ha dedotto o provato alcunché in termini di patimento interiore causalmente riconducibile alla caduta oggetto di causa.
In assenza di specifiche e tempestive allegazioni sul punto, non può dunque essere riconosciuto all'attrice il risarcimento del danno morale eventualmente sofferto a causa della caduta di cui si discute (si veda in proposito Cass. Civ., sez. III, 339/2016).
Per le considerazioni esposte, tenuto conto della gravità delle lesioni, della durata dell'invalidità temporanea, dell'età della danneggiata al momento del sinistro (anni 59) e dell'entità dei postumi permanenti, il danno patito da parte attrice ammonta:
− ad euro 34.203,00 in moneta attuale per i postumi permanenti,
− ad euro 5.439,00 in moneta attuale per l'invalidità temporanea (la somma è stata calcolata utilizzando come base di calcolo l'importo di euro 84,00 per ogni giorno di invalidità temporanea totale;
le Tabelle milanesi edizione 2024 indicano, infatti, per il risarcimento del danno non patrimoniale da lesione temporanea del bene salute l'importo complessivo di euro 115,00, di cui euro 84,00 per il danno biologico/dinamico-relazionale ed euro 31,00 per il danno da sofferenza soggettiva interiore media, quest'ultimo non riconosciuto nel caso di specie).
pagina 13 di 16 Si deve a questo punto rilevare che parte attrice non ha allegato la sussistenza di conseguenze dannose anomale e del tutto peculiari tali da giustificare una personalizzazione in aumento del risarcimento del danno rispetto ai valori medi indicati nelle tabelle milanesi.
Com'è noto, infatti, la misura “standard” del risarcimento prevista dalle tabelle milanesi può essere incrementata dal Giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna personalizzazione in aumento (ex multis, Cass. Civ., sez. III, 5865/2021).
Tutto ciò considerato, il danno non patrimoniale patito da in Parte_1 conseguenza dell'incidente de quo ammonta ad euro 39.642,00 in moneta attuale.
L'attrice ha inoltre dimostrato di aver subito un danno patrimoniale a causa della caduta del
04.11.2016 pari ad euro 157,00, corrispondenti ad euro 181,55 in moneta attuale, per le spese mediche sostenute (cfr. ricevute allegate all'atto di citazione).
Il danno patito da parte attrice in conseguenza della caduta per cui è causa ammonta dunque ad euro 39.823,55 espresso in moneta attuale (dato dalla somma di euro 39.642,00 a titolo di danno non patrimoniale ed euro 181,55 a titolo di danno patrimoniale).
L'importo complessivo di euro 39.915,00 deve però essere ridotto del 90%, arrivando così ad euro 3.982,35 in moneta attuale, atteso il riconosciuto concorso di colpa della danneggiata.
In conclusione, il deve essere condannato a corrispondere ad Controparte_1
la somma complessiva di euro 3.982,35 espressa in moneta attuale a titolo Parte_1 di risarcimento del danno patito dall'attrice in conseguenza della caduta del 04.11.2016.
Poiché nelle obbligazioni di valore il debitore è in mora dal momento della produzione dell'evento di danno, sulle somme riconosciute in favore dell'attrice sono inoltre dovuti gli interessi compensativi al tasso legale dal momento del fatto per la ritardata corresponsione dell'equivalente pecuniario del danno.
Avuto riguardo ai principi enunciati dalla sentenza n. 1712/1995 delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione, gli interessi compensativi devono essere calcolati al tasso legale sulla pagina 14 di 16 minor somma devalutata alla data dell'evento dannoso (04.11.2016) e rivalutata anno per anno fino alla data della decisione.
Dalla data della pronuncia della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo sono invece dovuti gli interessi al tasso legale sul solo importo liquidato, corrispondente al capitale già rivalutato.
2. In applicazione del criterio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., il Controparte_1
deve essere condannato a rifondere le spese di lite dell'attrice, la cui liquidazione verrà
[...]
effettuata direttamente nel dispositivo, sulla base dei parametri indicati dal d.m. 55/2014, così come modificato dal d.m. 147/2022, in vigore dal 23.10.2022, tenuto conto del valore della controversia (calcolato sull'importo riconosciuto all'esito del giudizio a titolo risarcitorio ex art. 5 d.m. 55/2014), con applicazione dei valori minimi di riferimento per la fase di studio, la fase introduttiva, la fase istruttoria e la fase decisionale in considerazione della semplicità delle questioni trattate. Le spese di lite dovranno essere distratte in favore del difensore dell'attore, avv. Giuseppe Greco, ex art. 93 c.p.c.
Nulla deve invece essere disposto in relazione alle spese della consulenza tecnica d'ufficio, in quanto il perito nominato dal Tribunale, dott. non ha presentato l'istanza di CP_4 liquidazione dell'onorario entro il termine di cui all'art. 71 d.P.R. 115/2002 ed è dunque decaduto dal diritto di ricevere il compenso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Seconda Civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. accerta e dichiara la concorrente responsabilità di e del Parte_1
rispettivamente nella misura del 90% e del 10%, per Controparte_1
l'evento lesivo occorso in data 04.11.2016,
2. condanna il al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
della somma di euro 3.982,35, oltre interessi e rivalutazione come indicati
[...]
in motivazione,
pagina 15 di 16 3. condanna il a rimborsare le spese di lite dell'attrice, che Controparte_1
si liquidano in euro 1.276,00 per compenso ed in euro 264,00 per esborsi, oltre al
15% per rimborso forfettario per spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014, IVA – se dovuta – e C.P.A., disponendone la distrazione in favore del difensore dell'attrice, avv. Giuseppe Greco, ex art. 93 c.p.c.
Così deciso in Reggio Calabria, in data 12/06/2025
Il Giudice dott.ssa Cristina Piasentin
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina
Piasentin, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 625/2022 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. GRECO GIUSEPPE
ATTRICE
contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. GUERRISI ANNA P.IVA_1
CONVENUTO
OGGETTO
Lesione personale.
CONCLUSIONI
All'udienza del 02.04.2025, le parti hanno precisato le conclusioni come da apposito verbale di causa.
pagina 1 di 16 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
ha convenuto in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, il Parte_1 [...]
al fine di sentirlo condannare al risarcimento dei danni, quantificati Controparte_1
complessivamente in euro 18.000,00, da essa attrice patiti in conseguenza della caduta avvenuta in data 04.11.2016.
A sostegno della domanda, parte attrice ha allegato:
− che, in data 04.11.2016, alle ore 17.30 circa, si trovava a bordo dell'autovettura FIAT
600 tg. DD480JK condotta dalla figlia , CP_2
− che la figlia aveva parcheggiato l'automobile ai margini della carreggiata destra di via Sbarre Centrali in davanti all'ingresso del complesso in Controparte_1 abbandono denominato “Villa Guarna”, ed essa attrice, scendendo dall'autovettura, era caduta rovinosamente a terra a causa di una profonda fessura presente sul marciapiede, creatasi da un blocco spaccato e divelto,
− che essa istante era stata immediatamente soccorsa dalla figlia e da altre persone presenti sul posto e, poiché avvertiva forti dolori al ginocchio destro e alla spalla destra, era stata accompagnata al Pronto Soccorso dell'Ospedale di , Controparte_1
ove le era stata diagnosticata una grave «frattura scomposta alla spalla dx»,
− che era seguito un periodo di cure, all'esito delle quali aveva riportato postumi invalidanti di natura permanente.
Ha poi dedotto che la responsabilità per l'evento lesivo occorsole doveva essere imputata in via esclusiva al quale proprietario e custode del marciapiede in cui Controparte_1
era avvenuta la caduta.
L'attrice ha infine concluso chiedendo al Tribunale di «dichiarare che il sinistro per cui è CP_ causa è avvenuto per esclusiva responsabilità del sopra indicato di cui in premessa, responsabile della manutenzione di strade e pertinenze e per l'effetto condannare il convenuto
, al risarcimento, in favore dell'istante, della complessiva somma di Controparte_1
E. 18.000,00 come sopra meglio specificati, oltre interessi e rivalutazione, con vittoria di spese
pagina 2 di 16 e competenze di Giudizio, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore domiciliatario che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde».
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 27.09.2022, si è costituito in giudizio il contestando sotto vari profili l'an e il quantum della Controparte_1
pretesa risarcitoria avanzata da e chiedendo al Tribunale «in via Parte_1
principale, di rigettare la domanda di parte attrice, in quanto infondata in fatto e in diritto, oltre che lacunosa e non provata, con vittoria di spese e competenze di giudizio;
nel merito in via gradata, rigettare tutte le domande di parte attrice, qualora risultasse provato l'accadimento del presunto sinistro di cui in citazione, riconosciuta l'esclusiva responsabilità dell'attrice nella causazione dello stesso, con vittoria di spese e competenze di giudizio;
in ulteriore subordine, dichiarare la responsabilità prevalente dell'odierna attrice, signora o, Parte_1
comunque, il suo concorso di colpa nella causazione del lamentato danno, riducendo il quantum richiesto dall'attrice in proporzione alla responsabilità accertata, con vittoria di spese
e competenze;
ridurre il quantum richiesto dall'attrice per il risarcimento, riportandolo alla cifra che il Giudice riterrà provata e congrua, con vittoria di spese e competenze».
Depositate le memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa è stata istruita mediante l'escussione dei testimoni indicati dall'attrice e l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio medico-legale sulla persona di . Parte_1
All'udienza del 02.04.2025, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione del termine di venti giorni per il deposito delle comparse conclusionali e dell'ulteriore termine di venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
1. La domanda avanzata da nei confronti del Parte_1 Controparte_1
è fondata nei limiti di seguito specificati.
[...]
La fattispecie oggetto di causa deve essere qualificata come responsabilità da cosa in custodia ex art. 2051 c.c., atteso che, sulla scorta delle ragioni della domanda dedotte dall'attrice,
l'evento lesivo (caduta) è stato determinato da un'anomalia presente sul marciapiede posto in pagina 3 di 16 via Sbarre Centrali, all'altezza del complesso in abbandono denominato “Villa Guarna”, di cui il
è custode in quanto proprietario. Controparte_1
Com'è noto, secondo quanto stabilito dall'art. 2051 c.c., ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.
Sussiste una relazione di custodia rilevante ai sensi di tale norma quando un soggetto, avendo la disponibilità materiale della res, eserciti di fatto un potere di governo della cosa, che gli consenta di controllare i rischi ad essa inerenti e di intervenire per eliminare eventuali situazioni di pericolo ad essa ricollegate.
Ebbene, nel caso di specie, il convenuto non ha contestato la sussistenza di tale CP_1
potere di governo della cosa (marciapiede in via Sbarre Centrali di , sicché Controparte_1 deve ritenersi pacifica la sussistenza di una relazione di custodia rilevante ai sensi dell'art. 2051
c.c.
Appurata la sussistenza della relazione custodiale tra parte convenuta e il tratto di strada in cui è avvenuto il sinistro di cui si discute, si deve a questo punto chiarire il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, a cui il decidente ritiene di aderire, la responsabilità per i danni cagionati dalle cose in custodia ha natura oggettiva e trova fondamento nell'esigenza per cui chi trae profitto dalla res sopporti anche il rischio per i danni che la cosa possa arrecare a terzi (Cass. Civ., sez. III, 11785/2017).
Tale responsabilità presuppone, quindi, esclusivamente la sussistenza del nesso di causalità tra l'evento dannoso e la cosa (oltre che l'esistenza della relazione custodiale tra la res e il responsabile) e viene imputata al custode, a prescindere da ogni accertamento di colpa, per il solo fatto di essere il titolare del potere di governo della cosa, tanto che il custode negligente non risponde in modo diverso dal custode perito e prudente se la res ha provocato danni a terzi
(Cass. Civ., sez. III, 4279/2008).
La responsabilità è invece esclusa qualora ricorra il caso fortuito, cioè l'intervento, nel caso concreto, di un fattore estraneo avente impulso causale autonomo che, per il suo carattere di pagina 4 di 16 imprevedibilità e di assoluta eccezionalità, sia idoneo ad interrompere l'indicato nesso causale
(Cass. Civ., sez. III, 11785/2017).
Da tale criterio di imputazione derivano precise conseguenze in relazione al riparto dell'onere della prova.
L'attore che agisce per il risarcimento del danno ha infatti l'onere di provare il fatto lesivo come verificatosi in concreto, l'esistenza del nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, nonché il danno conseguenza, mentre il custode convenuto, per andare esente da responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere il nesso causale (ex multis, Cass. Civ., sez. III, 858/2008).
In altre parole, il convenuto deve fornire la prova liberatoria del caso fortuito, cioè la prova di un evento eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, che – inserendosi nel decorso causale – abbia interrotto il nesso eziologico tra la cosa in custodia e il danno (Cass. Civ., Sez. III,
11227/2008).
Il caso fortuito a cui fa riferimento l'art. 2051 c.c. deve intendersi nel senso più ampio, comprensivo anche del fatto del terzo e del fatto dello stesso danneggiato (Cass. Civ., Sez. III,
4279/2008).
Nel caso in cui l'evento di danno sia da ascrivere esclusivamente alla condotta del danneggiato, si verifica infatti un'ipotesi di caso fortuito che libera il custode dalla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., atteso che detta condotta interrompe il nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno (Cass. Civ., Sez. III, 21727/2012).
Quando invece il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno, costituita dalla cosa in custodia, ed il danno, esso può, tuttavia, integrare un concorso colposo ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato sul danno patito (Cass. Civ., Sez. III, ord. 30775/2017).
Tutto ciò premesso in termini generali, nel caso in esame, il compendio probatorio consente di ritenere sufficientemente provati gli elementi costitutivi della domanda risarcitoria avanzata da parte attrice.
pagina 5 di 16 ha infatti fornito la prova del fatto lesivo allegato nell'atto di citazione, Parte_1
del nesso di causalità tra la cosa in custodia e la caduta e delle conseguenze dannose che ne sono derivate.
Per quanto riguarda la dinamica della caduta, il testimone ha riferito: Testimone_1
«confermo la circostanza n. 1 della citazione;
sono a conoscenza dei fatti di causa in quanto nel giorno e nell'ora in questione io mi trovavo nell'occasione a percorrere a piedi il marciapiede di Via Sbarre centrali, lo stesso marciapiede in cui ho visto l'attrice cadere. Confermo la circostanza n. 2; preciso di avere visto l'attrice che, nell'intento di scendere dalla vettura in cui era trasportata, perdeva l'equilibrio a causa di un dissesto del marciapiede che aveva un avvallamento;
ho visto precisamente che nel mettere il piede sul marciapiede questa dava la sensazione di scendere da un gradino a causa dell'avvallamento insistente nel marciapiede e conseguentemente cadere sullo stesso marciapiede lateralmente;
preso atto che la signora era caduta, ho accelerato il passo per raggiungerla e prestare soccorso;
nel frattempo la conducente il veicolo anch'essa scendeva dalla vettura per prestare soccorso. In riferimento alla circostanza n. 3 posso dire che quando ho raggiunto l'attrice che era distesa per terra e su un fianco, ho visto che alla stessa mancava una scarpa e che il piede non era incastrato […]
Preciso che, dopo essermi avvicinato per dare soccorso ho avuto modo di notare che nel tratto di marciapiede dove la signora scendendo dalla vettura ha messo il piede vi era una spaccatura;
non erano mattonelle;
si trattava del blocco che separa la corsia di transito delle vetture dal marciapiede ed era spaccato» (cfr. verbale dell'udienza del 10.05.2023).
La testimone ha invece dichiarato: «sono a conoscenza dei fatti di causa in CP_2
quanto io nel giorno in questione mi trovavo alla guida della vettura 600 con a bordo mia madre quale trasportata. Confermo la circostanza n. 1; preciso che io ho sostato lateralmente alla via Sbarre centrali la mia vettura, proprio davanti a Villa Guarna, nel senso che la vettura
l'ho sostata in parallelo a detta Villa;
ho visto che mentre mia madre scendeva dalla macchina, cadeva sul marciapiede;
sono scesa subito dalla macchina per soccorrerla in quanto lamentava dolori e gridava;
io ho visto che nel bordo del marciapiede, il tratto che unisce questo alla strada, vi era un tratto rotto e mancante coperto da foglie e fazzolettini, punto dove ritengo mia madre abbia messo il piede; lei stessa mi ha detto che si era incastrato il piede;
quando sono
pagina 6 di 16 scesa dalla macchina per soccorrere mia madre, questa era distesa a terra su un fianco, lato destro e lamentava dolori in modo particolare al braccio destro;
non indossava la scarpa destra che si trovava vicino al dissesto del tratto di bordo marciapiede;
io ho cercato di capire come sollevare mia madre ma nel frattempo è sopraggiunto un ragazzo che ho riconosciuto nel signore che poco fa ha lasciato l'aula, il quale mi ha aiutato a sollevare mia madre da terra e a farla sedere sulla macchina» (cfr. verbale dell'udienza del 10.05.2023).
Ritiene questo Giudice che le dichiarazioni rese dai testimoni escussi nel corso del giudizio siano idonee a provare la caduta dell'attrice, nonché, secondo il canone probatorio proprio del giudizio civile del “più probabile che non”, il nesso causale tra la sconnessione presente nel marciapiede e la caduta dell'attrice.
Al riguardo, risulta irrilevante la circostanza, evidenziata dal convenuto, che CP_1
l'attrice, subito dopo la caduta, non abbia richiesto l'intervento della Polizia Municipale, non sussistendo in capo alla danneggiata alcun obbligo in tal senso.
Si deve poi rilevare che parte convenuta ha eccepito che il comportamento imprudente di deve essere reputato idoneo a recidere il nesso di causalità tra la cosa in Parte_1 custodia e l'evento dannoso o, almeno, a configurare un concorso colposo del danneggiato nella causazione del danno ex art. 1227 c.c.
Occorre in proposito rammentare che la Suprema Corte ha ripetutamente affermato che «in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa – dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile
pagina 7 di 16 secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro» (Cass. Civ., sez. III, 2480/2018).
Ciò premesso, parte convenuta – sulla quale gravava il relativo onere – non ha dimostrato che l'attrice abbia tenuto un comportamento eccezionale ed imprevedibile tale da interrompere il nesso eziologico tra la cosa in custodia e il danno, e dunque idoneo ad integrare gli estremi del caso fortuito.
A parere della scrivente, il comportamento dell'attrice – inidoneo, come si è detto, ad interrompere il nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento lesivo – ha però certamente concorso alla produzione del danno lamentato.
Dalle fotografie prodotte in giudizio da parte attrice emerge infatti che lo stato del marciapiede, caratterizzato da un'evidente sconnessione, era assolutamente visibile e percepibile anche da un utente della strada poco accorto (cfr. fotografie allegate all'atto di citazione).
A ciò deve aggiungersi che, sebbene l'evento lesivo di cui si discute si sia verificato nel mese di novembre, alle ore 17.30 circa, quando ormai era già buio, le condizioni in cui versava il marciapiede erano certamente percepibili dagli utenti grazie all'illuminazione artificiale presente in quel tratto di strada e all'assenza di condizioni meteorologiche avverse.
Tali circostanze sono state confermate dalla testimone , la quale ha dichiarato CP_2
che, al momento della caduta di parte attrice, sebbene fosse già buio, «non pioveva» e «vi erano dei pali di illuminazione come da normale illuminazione di centro storico» (cfr. verbale dell'udienza del 10.05.2023).
Si deve inoltre evidenziare che la presenza di foglie e fazzolettini a copertura della sconnessione del marciapiede, riferita da , oltre a non essere stata allegata da parte CP_2
attrice, non trova riscontro nella testimonianza resa da (cfr. verbale Testimone_1 dell'udienza del 10.05.2023) e risulta, peraltro, smentita dalla documentazione fotografica prodotta dall'attrice (cfr. fotografie allegate all'atto di citazione).
Dalle fotografie in atti si evince infatti come il marciapiede fosse privo di elementi idonei a nascondere la sconnessione ivi presente, che – giova ribadirlo – era di un'estensione tale da non poter passare inosservata (cfr. fotografie allegate all'atto di citazione).
pagina 8 di 16 Ebbene, se l'attrice avesse adottato un comportamento prudente e avesse prestato la dovuta attenzione, ben avrebbe potuto accorgersi tempestivamente della deformazione presente nel marciapiede, evitando così di cadere.
In considerazione della condotta gravemente imprudente dell'attrice, deve essere riconosciuto un concorso di colpa della danneggiata nella causazione dell'evento lesivo nella misura del 90%.
Venendo ora all'accertamento dei danni patiti dall'attrice in conseguenza della caduta del
04.11.2016, dall'espletata consulenza tecnica medico-legale, alla quale integralmente si rimanda, è emerso che , in seguito alla caduta di cui si discute, ha riportato Parte_1
«esiti funzionali di frattura scomposta pluriframmentaria metaepifisaria prossimale dell'omero
(arto dominante)» (cfr. pag. 13 c.t.u.).
Il perito nominato dal Tribunale ha inoltre affermato che «la riconducibilità causale unica ed esclusiva della lesione (frattura scomposta pluriframmentaria metaepifisaria prossimale dell'omero) riportata dalla perizianda all'evento di danno (“insaccamento” del piede destro all'interno del marciapiede sconnesso), per come descritto nel documentale posto all'attenzione del presente CTU, è sicura in quanto la lesione iniziale è con assoluta certezza casualmente correlabile all'evento denunciato con piena soddisfazione del criterio della possibilità scientifica, del criterio di esclusione da altre cause, del criterio cronologico, del criterio topografico, del criterio di adeguatezza qualitativa e quantitativa e del criterio di continuità fenomenica» (cfr. pag. 14 c.t.u.).
La lesione subita in conseguenza della caduta ha comportato per parte attrice, secondo la valutazione espressa dal dott. CP_4
− un periodo di inabilità temporanea parziale al 75% di trentanove giorni;
− un periodo di inabilità temporanea parziale al 50% di trenta giorni;
− un periodo di inabilità temporanea parziale al 25% di ottantadue giorni;
− una menomazione permanente dell'integrità fisica in misura pari al 15% (cfr. pag. 17
c.t.u.).
pagina 9 di 16 Le conclusioni a cui è giunto il perito nominato dal Tribunale sono sorrette da un valido metodo di indagine e non risultano inficiate da alcuna inattendibilità sul piano tecnico o logico.
Al riguardo, si deve evidenziare che la consulenza tecnica d'ufficio è stata contestata dal in modo generico e, peraltro, solo in sede di comparsa Controparte_1
conclusionale, nonostante il convenuto avesse nominato quale proprio consulente CP_1
tecnico il dott. . Persona_1
Ad ogni modo, ritiene questo Giudice che il perito nominato dal Tribunale abbia correttamente valutato i postumi permanenti subiti dall'attrice (protesi spalla – classe I) sulla scorta delle vigenti linee guida SIMLA e abbia adeguatamente motivato l'indicata durata dell'inabilità temporanea (cfr. pagg. 15 e 16 c.t.u., «relativamente alla durata della inabilità temporanea relativa (sinistro in data 04 novembre 2016, guarigione con postumi in data 04 aprile 2017), questo CTU afferma che il danno temporaneo (n. 151 giorni totali) si può definire nei termini di n. 39 (trentanove) giorni di ITP 75% (giorni totali dal sinistro in data 04 novembre 2016 e successivo ricovero ospedaliero il giorno successivo con intervento chirurgico con posizionamento di endoprotesi alla spalla destra alla prima visita di controllo in data 12 dicembre 2016), n. 30 (trenta) giorni di ITP 50% (con elevata limitazione funzionale, dal giorno successivo della prima visita di controllo alla seconda visita di controllo in data 16 gennaio
2017) e n. 82 (ottantadue) giorni di ITP al 25% (con limitazione funzionale, dal giorno successivo alla seconda visita di controllo alla chiusura con postumi da valutare in sede medico-legale in data 04 aprile 2017)»).
Tutto ciò considerato, le risultanze della perizia redatta dal consulente tecnico d'ufficio devono essere poste a fondamento della decisione.
Per ciò che attiene alla liquidazione del danno alla persona connesso alle lesioni, devono essere tenuti presenti i principi enunciati dalla Corte di Cassazione, la quale ha affermato che
«1) l'ordinamento prevede e disciplina soltanto due categorie di danni: quello patrimoniale e quello non patrimoniale. 2) Il danno non patrimoniale (come quello patrimoniale) costituisce una categoria giuridicamente (anche se non fenomenologicamente) unitaria. 3) "Categoria unitaria" vuol dire che qualsiasi pregiudizio non patrimoniale sarà soggetto alle medesime regole e ad i medesimi criteri risarcitori (artt. 1223, 1226, 2056 e 2059 c.c.). 4) Nella
pagina 10 di 16 liquidazione del danno non patrimoniale il giudice deve, da un lato, prendere in esame tutte le conseguenze dannose dell'illecito e, dall'altro lato, evitare di attribuire nomi diversi a pregiudizi identici. 5) In sede istruttoria, il giudice deve procedere ad un articolato e approfondito accertamento, in concreto e non in astratto, dell'effettiva sussistenza dei pregiudizi affermati (o negati) dalle parti, all'uopo dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, opportunamente accertando in special modo se, come e quanto sia mutata la condizione della vittima rispetto alla vita condotta prima del fatto illecito;
utilizzando anche, ma senza rifugiarvisi aprioristicamente, il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, e senza procedere ad alcun automatismo risarcitorio. 6) In presenza di un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e l'attribuzione di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico-relazionale). 7) In presenza di un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. 8) In presenza di un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione). 9) Ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza di uno di tali pregiudizi non aventi base medico legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (come è confermato, oggi, dal testo degli artt. 138 e 139 cod. ass., così come modificati dall'articolo 1, comma 17, della legge 4 agosto
pagina 11 di 16 2017, n. 124, nella parte in cui, sotto l'unitaria definizione di "danno non patrimoniale", distinguono il danno dinamico relazionale causato dalle lesioni da quello "morale")» (Cass.
Civ., sez. III, 7513/2018).
Sulla scorta di tali enunciazioni di principio, per quanto riguarda la liquidazione del danno non patrimoniale, questo Giudice ritiene di dovere orientare la liquidazione equitativa in base ai criteri adottati dal Tribunale di Milano con le tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica aggiornate al tempo della decisione (e non quelle vigenti all'epoca della caduta o dell'introduzione del giudizio, cfr. Cass. Civ., sez.
III, 7272/2012).
Le tabelle elaborate dall'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano sono state infatti riconosciute dalla giurisprudenza quale parametro per la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale su tutto il territorio nazionale.
La Corte di Cassazione, in particolare, ha affermato che «nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 cod. civ. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti Uffici giudiziari. Garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale - e al quale la S.C., in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 cod. civ. -, salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono»
(Cass. Civ., sez. III, 12408/2011).
Nel procedere alla liquidazione del danno non patrimoniale facendo uso delle Tabelle milanesi edizione 2024, il Giudice deve accertare l'esistenza di un eventuale concorso del danno biologico/dinamico-relazionale e del danno morale/sofferenza soggettiva interiore e, in caso di esito negativo dell'accertamento indicato, considerare e liquidare la sola voce di danno biologico/dinamico-relazionale.
pagina 12 di 16 In conformità ai principi sanciti dalla giurisprudenza di legittimità, l'accertamento relativo alla sussistenza del danno morale/sofferenza soggettiva interiore dipende innanzitutto dalla compiuta e specifica allegazione di tale pregiudizio da parte del danneggiato.
La prova della sofferenza può poi essere raggiunta anche per presunzioni, atteso che, attenendo il pregiudizio non patrimoniale de quo ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo e può costituire anche l'unica fonte di convincimento del Giudice.
Ciò premesso, ritiene il Tribunale che nel caso di specie debba essere riconosciuto all'attrice esclusivamente il risarcimento del danno biologico/dinamico-relazionale patito in conseguenza del sinistro del 04.11.2016.
Parte attrice non ha infatti allegato la sussistenza di un danno morale (che si aggiunge a quello biologico/dinamico relazionale), né ha dedotto o provato alcunché in termini di patimento interiore causalmente riconducibile alla caduta oggetto di causa.
In assenza di specifiche e tempestive allegazioni sul punto, non può dunque essere riconosciuto all'attrice il risarcimento del danno morale eventualmente sofferto a causa della caduta di cui si discute (si veda in proposito Cass. Civ., sez. III, 339/2016).
Per le considerazioni esposte, tenuto conto della gravità delle lesioni, della durata dell'invalidità temporanea, dell'età della danneggiata al momento del sinistro (anni 59) e dell'entità dei postumi permanenti, il danno patito da parte attrice ammonta:
− ad euro 34.203,00 in moneta attuale per i postumi permanenti,
− ad euro 5.439,00 in moneta attuale per l'invalidità temporanea (la somma è stata calcolata utilizzando come base di calcolo l'importo di euro 84,00 per ogni giorno di invalidità temporanea totale;
le Tabelle milanesi edizione 2024 indicano, infatti, per il risarcimento del danno non patrimoniale da lesione temporanea del bene salute l'importo complessivo di euro 115,00, di cui euro 84,00 per il danno biologico/dinamico-relazionale ed euro 31,00 per il danno da sofferenza soggettiva interiore media, quest'ultimo non riconosciuto nel caso di specie).
pagina 13 di 16 Si deve a questo punto rilevare che parte attrice non ha allegato la sussistenza di conseguenze dannose anomale e del tutto peculiari tali da giustificare una personalizzazione in aumento del risarcimento del danno rispetto ai valori medi indicati nelle tabelle milanesi.
Com'è noto, infatti, la misura “standard” del risarcimento prevista dalle tabelle milanesi può essere incrementata dal Giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna personalizzazione in aumento (ex multis, Cass. Civ., sez. III, 5865/2021).
Tutto ciò considerato, il danno non patrimoniale patito da in Parte_1 conseguenza dell'incidente de quo ammonta ad euro 39.642,00 in moneta attuale.
L'attrice ha inoltre dimostrato di aver subito un danno patrimoniale a causa della caduta del
04.11.2016 pari ad euro 157,00, corrispondenti ad euro 181,55 in moneta attuale, per le spese mediche sostenute (cfr. ricevute allegate all'atto di citazione).
Il danno patito da parte attrice in conseguenza della caduta per cui è causa ammonta dunque ad euro 39.823,55 espresso in moneta attuale (dato dalla somma di euro 39.642,00 a titolo di danno non patrimoniale ed euro 181,55 a titolo di danno patrimoniale).
L'importo complessivo di euro 39.915,00 deve però essere ridotto del 90%, arrivando così ad euro 3.982,35 in moneta attuale, atteso il riconosciuto concorso di colpa della danneggiata.
In conclusione, il deve essere condannato a corrispondere ad Controparte_1
la somma complessiva di euro 3.982,35 espressa in moneta attuale a titolo Parte_1 di risarcimento del danno patito dall'attrice in conseguenza della caduta del 04.11.2016.
Poiché nelle obbligazioni di valore il debitore è in mora dal momento della produzione dell'evento di danno, sulle somme riconosciute in favore dell'attrice sono inoltre dovuti gli interessi compensativi al tasso legale dal momento del fatto per la ritardata corresponsione dell'equivalente pecuniario del danno.
Avuto riguardo ai principi enunciati dalla sentenza n. 1712/1995 delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione, gli interessi compensativi devono essere calcolati al tasso legale sulla pagina 14 di 16 minor somma devalutata alla data dell'evento dannoso (04.11.2016) e rivalutata anno per anno fino alla data della decisione.
Dalla data della pronuncia della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo sono invece dovuti gli interessi al tasso legale sul solo importo liquidato, corrispondente al capitale già rivalutato.
2. In applicazione del criterio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., il Controparte_1
deve essere condannato a rifondere le spese di lite dell'attrice, la cui liquidazione verrà
[...]
effettuata direttamente nel dispositivo, sulla base dei parametri indicati dal d.m. 55/2014, così come modificato dal d.m. 147/2022, in vigore dal 23.10.2022, tenuto conto del valore della controversia (calcolato sull'importo riconosciuto all'esito del giudizio a titolo risarcitorio ex art. 5 d.m. 55/2014), con applicazione dei valori minimi di riferimento per la fase di studio, la fase introduttiva, la fase istruttoria e la fase decisionale in considerazione della semplicità delle questioni trattate. Le spese di lite dovranno essere distratte in favore del difensore dell'attore, avv. Giuseppe Greco, ex art. 93 c.p.c.
Nulla deve invece essere disposto in relazione alle spese della consulenza tecnica d'ufficio, in quanto il perito nominato dal Tribunale, dott. non ha presentato l'istanza di CP_4 liquidazione dell'onorario entro il termine di cui all'art. 71 d.P.R. 115/2002 ed è dunque decaduto dal diritto di ricevere il compenso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Seconda Civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. accerta e dichiara la concorrente responsabilità di e del Parte_1
rispettivamente nella misura del 90% e del 10%, per Controparte_1
l'evento lesivo occorso in data 04.11.2016,
2. condanna il al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
della somma di euro 3.982,35, oltre interessi e rivalutazione come indicati
[...]
in motivazione,
pagina 15 di 16 3. condanna il a rimborsare le spese di lite dell'attrice, che Controparte_1
si liquidano in euro 1.276,00 per compenso ed in euro 264,00 per esborsi, oltre al
15% per rimborso forfettario per spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014, IVA – se dovuta – e C.P.A., disponendone la distrazione in favore del difensore dell'attrice, avv. Giuseppe Greco, ex art. 93 c.p.c.
Così deciso in Reggio Calabria, in data 12/06/2025
Il Giudice dott.ssa Cristina Piasentin
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