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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 06/03/2025, n. 1457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1457 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE
composta dai seguenti Magistrati:
-dott. Nicola Saracino -PRESIDENTE
-dott. Gianluca Mauro Pellegrini -CONSIGLIERE
-dott. Paolo Bonofiglio -CONSIGLIERE REL. all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato ai sensi dell'art. 6 d.lgs 150/2011, mediante lettura alla pubblica udienza del 6/3/2025, la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 4305 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
- (c.f. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CARLO PALUZZI come da procura in atti;
APPELLANTE
E
- (c.f. ), in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_2 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CRISTIANO COLONNELLI come da procura in atti;
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “-IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 402/2023 emessa in data 1.03.2023, non notificata, dal Tribunale di Velletri, Giudice Dott.ssa Francesca Salucci, nell'ambito del giudizio N.R.G. 4965/2020, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: “Voglia
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 1 l'On.le Giudice adito, ogni contraria domanda eccezione e deduzione disattesa: 1)
Nel merito, accertare e dichiarare la legittimità delle richieste e dei solleciti del
e per l'effetto rigettare le domande proposte dalla Parte_1
2) Vittoria di spese e competenze di lite” e conseguentemente CP_1 disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
-All'esito della Riforma della sentenza impugnata, stante il pagamento delle spese di lite di primo grado già corrisposte alla Società new Poster, condannare la stessa alla restituzione della somma di € 4.186,00; -Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellata: “Piaccia alla Corte d'Appello adita, rigettare l'appello proposto da controparte;
per l'effetto confermare l'illegittimità, la nullità e/o l'annullamento del sollecito di pagamento n. prot. 40099 del 12.12.2019 di € 6.120,00 del
[...]
; con condanna del in favore della Parte_1 Parte_1
al pagamento delle spese di lite, anche di secondo grado, oltre cap CP_1 ed iva”.
FATTO E DIRITTO
Il ha proposto appello contro la sentenza n. Parte_1
402/2023 con cui il Tribunale di Velletri, in accoglimento della domanda di
[...]
ha così disposto: “annulla il provvedimento impugnato in quanto CP_1 illegittimo”.
Quest'ultimo consiste nella “richiesta di pagamento prot. 400099 del 12/12/2019” di euro 6.120,00 a titolo di canone concessorio per l'anno 2019 in relazione agli impianti pubblicitari installati da nel territorio comunale, “in Via Achille CP_1
Grandi km 0,757 (impianto bifacciale mq 3), Via Achille Grandi km 1,380
(impianto bifacciale mq 3), SP 95/A Appia Vecchia km 0,700 (impianto bifacciale mq 3), SP 95/A Appia Vecchia km 1,650 (impianto bifacciale mq 5), SP 95/A Appia
Vecchia km 4,900 (impianto bifacciale mq 5)”.
Secondo il Tribunale, il “sollecito è illegittimo” in quanto alla tariffa comunale, che si fonda sulle dimensioni dell'impianto pubblicitario (mq 3 per i primi tre e mq 5 per gli altri), va applicato il criterio legale che tiene conto della proiezione al suolo
(pacificamente pari a 0,10 mq per i primi e a 0,13 mq per gli altri): “per effetto delle disposizioni normative di cui all'art. 63 del D. L.vo n. 446/1997 e all'art. 9, comma settimo, del D. L.vo n. 507/1193, la tariffa scelta discrezionalmente dal Comune,
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 2 deve moltiplicarsi per l'effettiva occupazione (ovvero la superficie geometrica che rappresenta la proiezione al suolo dell'impianto)”.
L'ente comunale ha impugnato tale pronuncia, lamentando “la violazione di legge e/o l'errata e/o insufficiente interpretazione dell'art. 9 dlgs 507/1993 e dell'art. 63 dlgs 446/1997”: il richiamo a quest'ultima è privo di motivazione, mentre è errata l'interpretazione dell'altra norma;
infatti, è estranea all'art. 9 dlgs 507/1993 la nozione di “proiezione al suolo” posta a fondamento della decisione, mentre quella di “effettiva occupazione”, che è enunciata nella norma, deve essere individuata alla luce dell'ulteriore disposizione di cui all'art. 7 del dlgs 507/1993, tenendo conto della superficie espositiva dell'impianto. Tale criterio, d'altro canto, è quello considerato nella delibera comunale con cui, in conformità al regolamento adottato ex art. 3 dlgs 507/1993, è stata determinata la tariffa: la pronuncia impugnata (che,
diversamente da altro precedente di merito dello stesso ufficio giudiziario, non ha ritenuto la natura “ricognitoria” del canone) si limita ad aderire al parametro di calcolo proposto dalla senza neppure disapplicare gli “atti CP_1 comunali”.
L'appellante ha pertanto chiesto la riforma totale della sentenza di primo grado ed il pagamento di euro 4.186,00, quale somma nel mentre restituita alla controparte.
Quest'ultima ha resistito al gravame, chiedendo di confermare “l'illegittimità, la nullità e/o l'annullamento del sollecito di pagamento”: l'art. 9 dlgs 507/1993 e l'art. 63 dlgs 446/1997 prevalgono sul regolamento e sulla delibera comunale che sono di rango secondario;
la tariffa scelta dall'ente comunale, quindi, va moltiplicata per l'effettiva occupazione, tenendo conto della superficie che rappresenta la proiezione al suolo dell'impianto. È invece inconferente il richiamo all'art. 7 dlgs 507/1993, che non riguarda il canone concessorio ma l'imposta di pubblicità (coerentemente determinata in base alla superficie espositiva del cartellone).
Previo deposito delle note conclusive, le parti hanno discusso la causa all'udienza odierna.
Tanto premesso, osserva la Corte quanto segue.
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 3 La controversia non riguarda l'imposta comunale sulla pubblicità e le affissioni, di cui all'art. 7 dlgs 507/1993 richiamato dall'ente appellante, bensì il canone di concessione relativo agli impianti pubblicitari.
In base all'art. 9, VII comma d.lgs. 507/1993, nel testo all'epoca vigente,
“l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di
locazione o di concessione commisurati, questi ultimi, alla effettiva occupazione del suolo pubblico del mezzo pubblicitario”.
Con specifico riguardo ai canoni concessori, infatti, è intervenuto l'art. 145, comma 55 legge n. 388/2000, espressamente stabilendo che tali canoni sono commisurati “all'effettiva occupazione del suolo pubblico del mezzo pubblicitario”.
Non risultando di interesse se abbia o meno natura “ricognitoria”, il canone concessorio -ratione temporis soggetto a tale disciplina- deve essere commisurato all'occupazione del suolo e non al criterio della superficie espositiva: sul piano letterale, infatti, la locuzione "commisurati, questi ultimi" non può che riferirsi ai
soli canoni di concessione, che la norma nomina per ultimi, dopo i canoni di locazione ("canoni di locazione o di concessione commisurati, questi ultimi");
inoltre, sul piano dell'interpretazione logica, è - per vero - evidente che, proprio perché necessariamente oggetto di una concessione, il canone relativo agli impianti
privati non può che essere commisurato "alla effettiva occupazione del suolo pubblico del mezzo pubblicitario” (v. Cass. 14759/2024; Cass. 14274/2024).
Per contro, nella pretesa dell'appellante -sebbene fondata sulla delibera di giunta n. 154 del 20.06.2013, cui rimanda il regolamento comunale- il canone è determinato nella misura di euro 1.020,00 per gli impianti pubblicitari bi-facciali con superficie complessiva fino a 4 mq ed in euro 1.530,00 per quelli fino a 6 mq
(da cui deriva la richiesta complessiva di euro 6.120,00= euro 1.020,00 + 1.020,00 +
1.020,00 + 1.530,00 + 1.530,00); tale computo, come osservato dal giudice di primo grado, è ancorato alla superficie espositiva e non tiene conto della superficie di suolo effettivamente occupata, cioè della dimensione della base degli impianti (che, infatti, misura 1 metro lineare e 0,10 di profondità, di talché l'occupazione del suolo pubblico è pari a 0,10 mq (1 x 0,10= 0,10), mentre per gli altri due impianti, aventi r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 4 base di metri lineari pari a 1,30 e profondità pari a 0,10, l'occupazione di suolo pubblico è pari a 0,13 mq (1,30 x 0,10= 0,13)).
Pertanto, la quantificazione del dovuto -che non risulta oggetto di ricalcolo nella pronuncia giudiziale, soltanto interpretativa della normativa secondaria alla luce di quella primaria- non può basarsi unicamente sulla “tariffa per l'applicazione del canone” di cui alla delibera comunale, altrimenti violativa della norma di legge.
La sentenza impugnata, dunque, è immune da vizi nell' “annullamento del provvedimento impugnato”, quale accertamento negativo del credito nella misura pretesa dall'ente appellante.
Per quanto premesso, l'appello deve essere respinto;
le spese seguono la soccombenza, con liquidazione secondo i parametri di cui al DM 55/2014 che tiene conto dell'attività svolta.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal
[...]
nei confronti di contro la sentenza del Parte_1 CP_1
Tribunale di Velletri n. 402/2023, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
− rigetta l'appello;
− condanna il Comune alla refusione delle spese in favore Parte_1 Pt_1
di che liquida in euro 3.000,00 per compensi oltre spese CP_1
generali ed accessori di legge;
− dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma il giorno 6/3/2025
Il consigliere est. Il Presidente
dott. Paolo Bonofiglio dott. Nicola Saracino
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 5