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Sentenza 8 aprile 2024
Sentenza 8 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 08/04/2024, n. 459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 459 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati:
Dr. Silvia Rita Fabrizio - Presidente
Dr. Francesco S. Filocamo - Consigliere
Avv. Maria Luisa Martini - Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al R.G. n.1022/2021
promossa da
(C.F.: ), (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F.: ), e C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(C.F.: ), in proprio ed in qualità di eredi del de cuius
[...] C.F._4
(C.F.: ) nato a [...] il [...] e deceduto il Persona_1 C.F._5
27.08.2016 in Teramo, tutte rappresentate e difese, giusta procura allegata all'atto di appello, dall'dell'Avv. Andrea De Lauretis, ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Roseto degli Abruzzi (CH) via Nazionale n. 519;
appellanti contro
(c.f./P.I. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 Parte rapp.te pro tempore, rappresentata e difesa in forza di delibera n. 2119 del 22.12.2021 e per procura su foglio allegato alla comparsa di costituzione e risposta in appello, dall'avv. Danilo
Gimminiani ed elettivamente domiciliata in Teramo, via Vico della luna n.5 presso l'indirizzo di posta elettronica del nominato difensore: Email_1
appellata avverso l'ordinanza ex art. 702 ter cpc resa dal Tribunale di Teramo pubblicata e comunicata il 5.8.2021 a definizione del giudizio civile iscritto al n. rg. 3409/2019 n
CONCLUSIONI DELLE PARTI: per le appellanti :
“ voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, in
1 riforma dell'ordinanza resa dal Tribunale di Teramo il 27.07.2021 pubblicata il 5.08.2021, a definizione del giudizio iscritto al n. R.G. 3409/2019:
NEL MERITO _ in accoglimento del presente appello, riformare l'ordinanza del 27.07.2021, comunicata e pubblicata il 5.08.2021, resa dal Tribunale di Teramo a conclusione del giudizio iscritto al n. 3409/2019 R.G. e, per l'effetto, in considerazione dell'applicazione delle tabelle del Tribunale di Roma, condannare l' , in persona del suo Controparte_2 legale rappresentante, al pagamento della somma di € 101.333,57=, o di quella diversa maggiore o minore ritenuta di giustizia, in favore di , oltre interessi e rivalutazione Parte_1 monetaria, nonché della somma di € 55.522,50=, o di quella diversa maggiore o minore ritenuta di giustizia, per ciascuna delle appellanti , e , oltre Parte_2 Parte_3 Parte_4 interessi e rivalutazione monetaria;
IN SUBORDINE _ nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte di Appello adito dovesse considerare corretta l'applicazione in primo grado delle tabelle di Milano, condannare comunque l'
[...]
, in persona del suo legale rappresentante, al pagamento della somma Controparte_2 di € 83.283,75=, o di quella diversa maggiore o minore ritenuta di giustizia, in favore di , oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché della Parte_1 somma di € 55.522,50=, o di quella diversa maggiore o minore ritenuta di giustizia, per ciascuna delle appellanti , e , oltre interessi e Parte_2 Parte_3 Parte_4 rivalutazione monetaria;
_ sempre e comunque, condannare l' al pagamento delle Controparte_2 spese e competenze di lite.”
Per l'appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, provvedere come segue:
1. Dichiarare inammissibile o infondato l'appello, comunque rigettarlo.
2. Condannare l'appellante alla rifusione delle spese del grado.”
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
1. Con ricorso depositato in data 25.10.2019 , e Parte_1 Parte_2 Pt_4
, la prima quale moglie e le altre quali figlie, tutte eredi di deceduto Pt_3 Persona_1 presso civile di Teramo il 27.8.2016 chiedevano al Tribunale di Teramo Org_1 Org_2 di accertare e dichiarare la responsabilità della e per l'effetto condannare Parte_6 la convenuta al risarcimento dei i danni non patrimoniali patiti per la perdita del rapporto parentale con il loro congiunto che, dopo essere stato ricoverato presso il predetto Ospedale dove veniva sottoposto ad intervento chirurgico per frattura pertrocanterica del femore dx contraeva infezioni nosocomiali attribuibili all'errata condotta dei sanitari che ne provocavano il decesso.
2. Rappresentavano di aver esperito procedimento per A.T.P. che si concludeva con il deposito della CTU a firma della dott.ssa e del dott. nella quale Persona_2 Persona_3
2 veniva accertato che l'infezione ospedaliera contratta da durante la degenza Persona_1 presso l' di Teramo avesse avuto un ruolo concausale nel Organizzazione_3 determinismo dell'evento morte - da porsi in collegamento con il comportamento dei sanitari intervenuti nella vicenda - in misura quantificabile nel 33% (1/3).
3. La convenuta si costituiva resistendo alla domanda chiedendo di essere autorizzata alla chiamata in causa della propria Compagnia di assicurazione
[...]
per essere da questa manlevata e garantita. Controparte_3
Nel corso del giudizio rinunciava agli atti nei confronti della terza chiamata che accettava detta rinuncia e il Giudice dichiarava quindi l'estinzione del giudizio limitatamente alla terza chiamata con integrale compensazione delle spese di lite tra le due parti.
4. Acquisita la CTU depositata nel procedimento di A.T.P., la causa veniva decisa con l'ordinanza in epigrafe indicata con la quale il Tribunale adito, riconosciuta la responsabilità della convenuta nella causazione della morte di nella limitata incidenza Persona_1 causale della condotta dei sanitari riconosciuta nella richiamata CTU (33%), la condannava a risarcire alle attrici il danno iure proprio per la lesione del rapporto parentale che, riteneva di liquidare, utilizzando i criteri di cui alle tabelle di Milano 2021, in misura minima, per un importo di € 168.250,00 per ciascun congiunto, ulteriormente ridotto in misura pari alla limitata incidenza causale della condotta dei sanitari, e così riconoscendo un importo di € Part 55.522,50 per ciascuna ricorrente, oltre interessi e rivalutazione. Condannava la al pagamento delle spese di lite e alle spese relative al giudizio di A.T.P.. Poneva altresì le spese di CTU a carico della convenuta.
5. Avverso la predetta ordinanza hanno proposto appello , Parte_1 Parte_2
e , che hanno censurato la pronuncia con un unico motivo di gravame Pt_4 Pt_3 deducendo la: “violazione e falsa applicazione dei disposti di cui agli artt. 1226, 2056 e 2059 c.c. e dell'art. 115 c.p.c.” e lamentando unicamente l'errata quantificazione del danno parentale riconosciuto in favore di moglie convivente del de cuius Parte_1
, ferma restando l'espressa condivisione degli importi riconosciuti in favore Persona_1 delle figlie , e che nessuna riforma hanno richiesto rispetto a Parte_3 Pt_4 Pt_2 quanto statuito in loro favore dal giudice di prime cure. In particolare, a sostegno del gravame, le appellanti hanno dedotto l'erronea applicazione delle tabelle di Milano in luogo di quelle di Roma essendo le prime generiche e caratterizzate da un ampio range di riferimento all'interno del quale il Giudice decide con discrezionalità tralasciando però tutti i parametri utili all'individuazione concreta dell'importo dovuto, mentre le tabelle di Roma, poiché utilizzano il criterio del punto variabile, garantiscono un'uniformità di giudizio di fronte a casi analoghi, in quanto tengono in considerazione circostanze rilevanti tra le quali: l'età della vittima e del congiunto, il grado di parentela e la convivenza, tutti elementi che, se adeguatamente considerati, avrebbero condotto ad una maggiore liquidazione dell'importo dovuto in favore della vedova di , rispetto a quello riconosciuto Persona_1 in favore delle loro figlie, in quanto aveva perso il marito all'età di 75 Parte_1 anni ed era unica convivente dello stesso con il quale aveva condiviso, in maniera simbiotica, una lunga vita matrimoniale durata circa 50 anni. Per tali ragioni instava per
3 l'applicazione delle tabelle di Roma e per l'accoglimento delle conclusioni così come in epigrafe riportate.
6. Si è costituita in giudizio la per eccepire l'inammissibilità dell'appello per Parte_6 violazione dell'art. 342 cpc e chiedere il rigetto del gravame per infondatezza.
7. All'udienza del 10.5.2023 trattata in forma cartolare, acquisite le note di trattazione scritte depositate dalle parti, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE 8. La Corte reputa insussistenti i presupposti per l'accoglimento dell'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., avendo la parte appellante correttamente indicato le parti della ordinanza impugnata ritenuti meritevoli di riforma nonché i relativi emendamenti richiesti, specificando altresì le ragioni sottese al gravame.
9. Nel merito l'appello proposto da – alle cui richieste hanno aderito anche Parte_1 le figlie , e , a cui l'appello avrebbe dovuto essere notificato Parte_2 Pt_4 Pt_3 ex art. 332 cpc se l'impugnazione non fosse stata da loro congiuntamente proposta - è fondato e deve trovare positivo accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
10. Deve osservarsi infatti che la giurisprudenza di legittimità, quanto alla liquidazione del danno parentale da effettuarsi in via equitativa, sovvertendo il precedente orientamento che indirizzava per l'utilizzo prioritario sul piano nazionale delle tabelle predisposte dall'Osservatorio sulla giustizia civile presso il Tribunale di Milano, ha manifestato una netta preferenza per l'utilizzo delle Tabelle romane (basate su un sistema a punti) rispetto alle Tabelle milanesi (caratterizzate da ampi range risarcitori da personalizzare), ed ha enunciato il seguente principio di diritto: “al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella.” (Cass. 10579/2021; Cass. 26300/2021; Cass. 26140/2023).
11. Pertanto, in linea con il più recente e consolidato indirizzo sopra riportato, la Corte – pur non disconoscendo che l'ultima versione delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano
(2022) in tema di danno parentale prevede oggi, un sistema a punti - ritiene di assumere a base della liquidazione del c.d. danno da perdita del rapporto parentale le tabelle elaborate dal Tribunale di Roma che sono costruite appunto come sistema a punti e prendono in
4 considerazione i seguenti fattori che contribuiscono alla quantificazione economica del risarcimento di tale natura :
a) il rapporto di parentela esistente tra la vittima ed il congiunto avente diritto al risarcimento, dovendosi presumere che, secondo l'id quod plerumque accidit, il danno è tanto maggiore quanto più stretto è tale rapporto;
b) l'età del congiunto: il danno è tanto maggiore quanto minore è l'età del congiunto superstite;
tale danno infatti è destinato a protrarsi per un tempo maggiore;
c) l'età della vittima: anche in questo caso è ragionevole ritenere che il danno sia inversamente proporzionale all'età della vittima, in considerazione del progressivo avvicinarsi al naturale termine del ciclo della vita;
d) convivenza tra la vittima ed il congiunto superstite, dovendosi presumere che il danno sarà tanto maggiore quanto più costante e assidua è stata la frequentazione tra la vittima ed il superstite;
e) la presenza all'interno del nucleo familiare di altri conviventi o di altri familiari non conviventi (fino al 2° grado di parentela).
30 Le Tabelle romane, nella versione attualmente in vigore (anno 2023), in merito alla fattispecie in esame, forniscono una liquidazione orientativa che, partendo da un valore del punto base pari ad € 11.356,15, riconosce, per quanto riguarda l'appellante Parte_1
(nata il [...]), in ragione del grado di parentela con la vittima (coniuge),
[...] dell'età della vittima ( nato il [...] al momento del decesso avvenuto Persona_1 il 27.08.2016 aveva 80 anni) e del congiunto (75 anni), della convivenza tra vittima e coniuge e della circostanza che nel nucleo familiare non sono presenti altri familiari conviventi e della presenza di altri familiari non conviventi fino al 2° grado di parentela, un totale di 30 punti (rispettivamente: 20 + 1,5 +1,5 + 4 +3), cui corrisponde un valore risarcitorio complessivo di €. 340.684,50 che deve essere ridotto al 33% ossia in misura pari all'incidenza causale riconosciuta a carico dei sanitari del nosocomio teramano (trattandosi di circostanza questa non messa in discussione da parte dagli appellanti e quindi coperta da giudicato) così che il valore risarcitorio che l'appellante ha Parte_1 diritto a vedersi riconosciuto è di €.112.425,88 in luogo del minore importo riconosciuto dal giudice di primo grado di €. 55.522,50. Sull' importo indicato già rivalutato all'attualità, andranno calcolati gli interessi legali, sulla somma previamente devalutata alla data del decesso del congiunto (27.08.2016) e rivalutata annualmente sino al soddisfo. Sulle somme in tal modo quantificate (costituenti debito di valuta) decorreranno, per il periodo compreso tra la data della pubblicazione della presente sentenza ed il saldo effettivo, ulteriori interessi corrispettivi al tasso legale.
31 L'impugnata sentenza va per il resto confermata.
32. Le spese di lite devono essere poste a carico dell'appellata soccombente in favore dell'appellante e vengono liquidate tenuto conto del valore della Parte_1 controversia in base al decisum determinato in base alla differenza tra l'importo già liquidato e quello riconosciuto con la presente pronuncia (€. 56.903,38) - scaglione da €.
52.001,00- €. 260.000,00), tenendo conto dell'attività effettivamente espletata con
5 esclusione della fase istruttoria non tenutasi in questo grado di appello e liquidate come da dispositivo ex D.M. 147/2022 (atteso che l'attività difensiva si è esaurita in data successiva al 23.10.2022). Le spese di lite del presente grado vengono compensate tra le altre appellanti e l'appellata.
P.Q.M.
la Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da e ed in parziale Parte_1 Parte_4 Parte_2 Parte_3 riforma dell'ordinanza del Tribunale di Teramo del 5.8.2021 resa nel procedimento rg. n. 3409/2019, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
accoglie l'appello e per l'effetto ridetermina la condanna dell' appellata Controparte_2
in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento in favore di
[...] Parte_1 della somma complessiva all'attualità di €. 112.425,88, a titolo di risarcimento dei
[...] danni non patrimoniali dalla stessa patiti per lesione del rapporto parentale, in luogo della minor somma di €. 55.522,50 già liquidata dal Giudice di primo grado in suo favore, oltre interessi legali dalla data dell'illecito (27.08.2016) sino al saldo sulla somma devalutata alla data del fatto (27.08.2016) e rivalutata di anno in anno, ed oltre agli interessi legali sulla somma così determinata dalla data di deposito della presente sentenza al saldo effettivo;
- condanna l'appellata a rimborsare in favore dell'appellante le spese di Parte_1 giudizio, facendo delle stesse liquidazione, in complessivi €. 10.794,00 di cui €. 804,00 per spese ed €. 9.990,00 per compensi oltre rimborso forfettario del 15% ed IVA e CAP come per legge;
- compensa le spese di giudizio del presente grado tra l'appellata e Parte_4
e . Parte_2 Parte_3
Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio del 04.04.2024, tenuta in videoconferenza.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
Maria Luisa Martini Silvia Rita Fabrizio
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati:
Dr. Silvia Rita Fabrizio - Presidente
Dr. Francesco S. Filocamo - Consigliere
Avv. Maria Luisa Martini - Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al R.G. n.1022/2021
promossa da
(C.F.: ), (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F.: ), e C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(C.F.: ), in proprio ed in qualità di eredi del de cuius
[...] C.F._4
(C.F.: ) nato a [...] il [...] e deceduto il Persona_1 C.F._5
27.08.2016 in Teramo, tutte rappresentate e difese, giusta procura allegata all'atto di appello, dall'dell'Avv. Andrea De Lauretis, ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Roseto degli Abruzzi (CH) via Nazionale n. 519;
appellanti contro
(c.f./P.I. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 Parte rapp.te pro tempore, rappresentata e difesa in forza di delibera n. 2119 del 22.12.2021 e per procura su foglio allegato alla comparsa di costituzione e risposta in appello, dall'avv. Danilo
Gimminiani ed elettivamente domiciliata in Teramo, via Vico della luna n.5 presso l'indirizzo di posta elettronica del nominato difensore: Email_1
appellata avverso l'ordinanza ex art. 702 ter cpc resa dal Tribunale di Teramo pubblicata e comunicata il 5.8.2021 a definizione del giudizio civile iscritto al n. rg. 3409/2019 n
CONCLUSIONI DELLE PARTI: per le appellanti :
“ voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, in
1 riforma dell'ordinanza resa dal Tribunale di Teramo il 27.07.2021 pubblicata il 5.08.2021, a definizione del giudizio iscritto al n. R.G. 3409/2019:
NEL MERITO _ in accoglimento del presente appello, riformare l'ordinanza del 27.07.2021, comunicata e pubblicata il 5.08.2021, resa dal Tribunale di Teramo a conclusione del giudizio iscritto al n. 3409/2019 R.G. e, per l'effetto, in considerazione dell'applicazione delle tabelle del Tribunale di Roma, condannare l' , in persona del suo Controparte_2 legale rappresentante, al pagamento della somma di € 101.333,57=, o di quella diversa maggiore o minore ritenuta di giustizia, in favore di , oltre interessi e rivalutazione Parte_1 monetaria, nonché della somma di € 55.522,50=, o di quella diversa maggiore o minore ritenuta di giustizia, per ciascuna delle appellanti , e , oltre Parte_2 Parte_3 Parte_4 interessi e rivalutazione monetaria;
IN SUBORDINE _ nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte di Appello adito dovesse considerare corretta l'applicazione in primo grado delle tabelle di Milano, condannare comunque l'
[...]
, in persona del suo legale rappresentante, al pagamento della somma Controparte_2 di € 83.283,75=, o di quella diversa maggiore o minore ritenuta di giustizia, in favore di , oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché della Parte_1 somma di € 55.522,50=, o di quella diversa maggiore o minore ritenuta di giustizia, per ciascuna delle appellanti , e , oltre interessi e Parte_2 Parte_3 Parte_4 rivalutazione monetaria;
_ sempre e comunque, condannare l' al pagamento delle Controparte_2 spese e competenze di lite.”
Per l'appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, provvedere come segue:
1. Dichiarare inammissibile o infondato l'appello, comunque rigettarlo.
2. Condannare l'appellante alla rifusione delle spese del grado.”
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
1. Con ricorso depositato in data 25.10.2019 , e Parte_1 Parte_2 Pt_4
, la prima quale moglie e le altre quali figlie, tutte eredi di deceduto Pt_3 Persona_1 presso civile di Teramo il 27.8.2016 chiedevano al Tribunale di Teramo Org_1 Org_2 di accertare e dichiarare la responsabilità della e per l'effetto condannare Parte_6 la convenuta al risarcimento dei i danni non patrimoniali patiti per la perdita del rapporto parentale con il loro congiunto che, dopo essere stato ricoverato presso il predetto Ospedale dove veniva sottoposto ad intervento chirurgico per frattura pertrocanterica del femore dx contraeva infezioni nosocomiali attribuibili all'errata condotta dei sanitari che ne provocavano il decesso.
2. Rappresentavano di aver esperito procedimento per A.T.P. che si concludeva con il deposito della CTU a firma della dott.ssa e del dott. nella quale Persona_2 Persona_3
2 veniva accertato che l'infezione ospedaliera contratta da durante la degenza Persona_1 presso l' di Teramo avesse avuto un ruolo concausale nel Organizzazione_3 determinismo dell'evento morte - da porsi in collegamento con il comportamento dei sanitari intervenuti nella vicenda - in misura quantificabile nel 33% (1/3).
3. La convenuta si costituiva resistendo alla domanda chiedendo di essere autorizzata alla chiamata in causa della propria Compagnia di assicurazione
[...]
per essere da questa manlevata e garantita. Controparte_3
Nel corso del giudizio rinunciava agli atti nei confronti della terza chiamata che accettava detta rinuncia e il Giudice dichiarava quindi l'estinzione del giudizio limitatamente alla terza chiamata con integrale compensazione delle spese di lite tra le due parti.
4. Acquisita la CTU depositata nel procedimento di A.T.P., la causa veniva decisa con l'ordinanza in epigrafe indicata con la quale il Tribunale adito, riconosciuta la responsabilità della convenuta nella causazione della morte di nella limitata incidenza Persona_1 causale della condotta dei sanitari riconosciuta nella richiamata CTU (33%), la condannava a risarcire alle attrici il danno iure proprio per la lesione del rapporto parentale che, riteneva di liquidare, utilizzando i criteri di cui alle tabelle di Milano 2021, in misura minima, per un importo di € 168.250,00 per ciascun congiunto, ulteriormente ridotto in misura pari alla limitata incidenza causale della condotta dei sanitari, e così riconoscendo un importo di € Part 55.522,50 per ciascuna ricorrente, oltre interessi e rivalutazione. Condannava la al pagamento delle spese di lite e alle spese relative al giudizio di A.T.P.. Poneva altresì le spese di CTU a carico della convenuta.
5. Avverso la predetta ordinanza hanno proposto appello , Parte_1 Parte_2
e , che hanno censurato la pronuncia con un unico motivo di gravame Pt_4 Pt_3 deducendo la: “violazione e falsa applicazione dei disposti di cui agli artt. 1226, 2056 e 2059 c.c. e dell'art. 115 c.p.c.” e lamentando unicamente l'errata quantificazione del danno parentale riconosciuto in favore di moglie convivente del de cuius Parte_1
, ferma restando l'espressa condivisione degli importi riconosciuti in favore Persona_1 delle figlie , e che nessuna riforma hanno richiesto rispetto a Parte_3 Pt_4 Pt_2 quanto statuito in loro favore dal giudice di prime cure. In particolare, a sostegno del gravame, le appellanti hanno dedotto l'erronea applicazione delle tabelle di Milano in luogo di quelle di Roma essendo le prime generiche e caratterizzate da un ampio range di riferimento all'interno del quale il Giudice decide con discrezionalità tralasciando però tutti i parametri utili all'individuazione concreta dell'importo dovuto, mentre le tabelle di Roma, poiché utilizzano il criterio del punto variabile, garantiscono un'uniformità di giudizio di fronte a casi analoghi, in quanto tengono in considerazione circostanze rilevanti tra le quali: l'età della vittima e del congiunto, il grado di parentela e la convivenza, tutti elementi che, se adeguatamente considerati, avrebbero condotto ad una maggiore liquidazione dell'importo dovuto in favore della vedova di , rispetto a quello riconosciuto Persona_1 in favore delle loro figlie, in quanto aveva perso il marito all'età di 75 Parte_1 anni ed era unica convivente dello stesso con il quale aveva condiviso, in maniera simbiotica, una lunga vita matrimoniale durata circa 50 anni. Per tali ragioni instava per
3 l'applicazione delle tabelle di Roma e per l'accoglimento delle conclusioni così come in epigrafe riportate.
6. Si è costituita in giudizio la per eccepire l'inammissibilità dell'appello per Parte_6 violazione dell'art. 342 cpc e chiedere il rigetto del gravame per infondatezza.
7. All'udienza del 10.5.2023 trattata in forma cartolare, acquisite le note di trattazione scritte depositate dalle parti, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE 8. La Corte reputa insussistenti i presupposti per l'accoglimento dell'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., avendo la parte appellante correttamente indicato le parti della ordinanza impugnata ritenuti meritevoli di riforma nonché i relativi emendamenti richiesti, specificando altresì le ragioni sottese al gravame.
9. Nel merito l'appello proposto da – alle cui richieste hanno aderito anche Parte_1 le figlie , e , a cui l'appello avrebbe dovuto essere notificato Parte_2 Pt_4 Pt_3 ex art. 332 cpc se l'impugnazione non fosse stata da loro congiuntamente proposta - è fondato e deve trovare positivo accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
10. Deve osservarsi infatti che la giurisprudenza di legittimità, quanto alla liquidazione del danno parentale da effettuarsi in via equitativa, sovvertendo il precedente orientamento che indirizzava per l'utilizzo prioritario sul piano nazionale delle tabelle predisposte dall'Osservatorio sulla giustizia civile presso il Tribunale di Milano, ha manifestato una netta preferenza per l'utilizzo delle Tabelle romane (basate su un sistema a punti) rispetto alle Tabelle milanesi (caratterizzate da ampi range risarcitori da personalizzare), ed ha enunciato il seguente principio di diritto: “al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella.” (Cass. 10579/2021; Cass. 26300/2021; Cass. 26140/2023).
11. Pertanto, in linea con il più recente e consolidato indirizzo sopra riportato, la Corte – pur non disconoscendo che l'ultima versione delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano
(2022) in tema di danno parentale prevede oggi, un sistema a punti - ritiene di assumere a base della liquidazione del c.d. danno da perdita del rapporto parentale le tabelle elaborate dal Tribunale di Roma che sono costruite appunto come sistema a punti e prendono in
4 considerazione i seguenti fattori che contribuiscono alla quantificazione economica del risarcimento di tale natura :
a) il rapporto di parentela esistente tra la vittima ed il congiunto avente diritto al risarcimento, dovendosi presumere che, secondo l'id quod plerumque accidit, il danno è tanto maggiore quanto più stretto è tale rapporto;
b) l'età del congiunto: il danno è tanto maggiore quanto minore è l'età del congiunto superstite;
tale danno infatti è destinato a protrarsi per un tempo maggiore;
c) l'età della vittima: anche in questo caso è ragionevole ritenere che il danno sia inversamente proporzionale all'età della vittima, in considerazione del progressivo avvicinarsi al naturale termine del ciclo della vita;
d) convivenza tra la vittima ed il congiunto superstite, dovendosi presumere che il danno sarà tanto maggiore quanto più costante e assidua è stata la frequentazione tra la vittima ed il superstite;
e) la presenza all'interno del nucleo familiare di altri conviventi o di altri familiari non conviventi (fino al 2° grado di parentela).
30 Le Tabelle romane, nella versione attualmente in vigore (anno 2023), in merito alla fattispecie in esame, forniscono una liquidazione orientativa che, partendo da un valore del punto base pari ad € 11.356,15, riconosce, per quanto riguarda l'appellante Parte_1
(nata il [...]), in ragione del grado di parentela con la vittima (coniuge),
[...] dell'età della vittima ( nato il [...] al momento del decesso avvenuto Persona_1 il 27.08.2016 aveva 80 anni) e del congiunto (75 anni), della convivenza tra vittima e coniuge e della circostanza che nel nucleo familiare non sono presenti altri familiari conviventi e della presenza di altri familiari non conviventi fino al 2° grado di parentela, un totale di 30 punti (rispettivamente: 20 + 1,5 +1,5 + 4 +3), cui corrisponde un valore risarcitorio complessivo di €. 340.684,50 che deve essere ridotto al 33% ossia in misura pari all'incidenza causale riconosciuta a carico dei sanitari del nosocomio teramano (trattandosi di circostanza questa non messa in discussione da parte dagli appellanti e quindi coperta da giudicato) così che il valore risarcitorio che l'appellante ha Parte_1 diritto a vedersi riconosciuto è di €.112.425,88 in luogo del minore importo riconosciuto dal giudice di primo grado di €. 55.522,50. Sull' importo indicato già rivalutato all'attualità, andranno calcolati gli interessi legali, sulla somma previamente devalutata alla data del decesso del congiunto (27.08.2016) e rivalutata annualmente sino al soddisfo. Sulle somme in tal modo quantificate (costituenti debito di valuta) decorreranno, per il periodo compreso tra la data della pubblicazione della presente sentenza ed il saldo effettivo, ulteriori interessi corrispettivi al tasso legale.
31 L'impugnata sentenza va per il resto confermata.
32. Le spese di lite devono essere poste a carico dell'appellata soccombente in favore dell'appellante e vengono liquidate tenuto conto del valore della Parte_1 controversia in base al decisum determinato in base alla differenza tra l'importo già liquidato e quello riconosciuto con la presente pronuncia (€. 56.903,38) - scaglione da €.
52.001,00- €. 260.000,00), tenendo conto dell'attività effettivamente espletata con
5 esclusione della fase istruttoria non tenutasi in questo grado di appello e liquidate come da dispositivo ex D.M. 147/2022 (atteso che l'attività difensiva si è esaurita in data successiva al 23.10.2022). Le spese di lite del presente grado vengono compensate tra le altre appellanti e l'appellata.
P.Q.M.
la Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da e ed in parziale Parte_1 Parte_4 Parte_2 Parte_3 riforma dell'ordinanza del Tribunale di Teramo del 5.8.2021 resa nel procedimento rg. n. 3409/2019, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
accoglie l'appello e per l'effetto ridetermina la condanna dell' appellata Controparte_2
in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento in favore di
[...] Parte_1 della somma complessiva all'attualità di €. 112.425,88, a titolo di risarcimento dei
[...] danni non patrimoniali dalla stessa patiti per lesione del rapporto parentale, in luogo della minor somma di €. 55.522,50 già liquidata dal Giudice di primo grado in suo favore, oltre interessi legali dalla data dell'illecito (27.08.2016) sino al saldo sulla somma devalutata alla data del fatto (27.08.2016) e rivalutata di anno in anno, ed oltre agli interessi legali sulla somma così determinata dalla data di deposito della presente sentenza al saldo effettivo;
- condanna l'appellata a rimborsare in favore dell'appellante le spese di Parte_1 giudizio, facendo delle stesse liquidazione, in complessivi €. 10.794,00 di cui €. 804,00 per spese ed €. 9.990,00 per compensi oltre rimborso forfettario del 15% ed IVA e CAP come per legge;
- compensa le spese di giudizio del presente grado tra l'appellata e Parte_4
e . Parte_2 Parte_3
Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio del 04.04.2024, tenuta in videoconferenza.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
Maria Luisa Martini Silvia Rita Fabrizio
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