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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 09/10/2025, n. 3065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3065 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Quarta Sezione Civile, in persona EL Giudice dott.ssa
ND TE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6293 EL Ruolo Generale degli Affari Contenziosi ELl'anno 2017 vertente
TRA
, rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, dagli avv.ti Antonio Garofalo e Parte_1
VA EL Monaco, con i quali elettivamente domicilia presso lo studio EL primo in Caserta al Viale dei Bersaglieri n. 86;
ATTORE
, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Marcello Stanislao, Parte_2 presso il cui studio elettivamente domicilia in Santa Maria Capua Vetere alla via Roberto d'Angiò
n. 50/54;
ATTRICE
E
e , rappresentati e difesi, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Controparte_1 Controparte_2
NC EL, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Caserta al Corso Trieste n. 170;
CONVENUTI
NONCHE'
rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dagli avv.ti Concetta Controparte_3
EL e NC EL, presso lo studio dei quali elettivamente domiciliano in Caserta al
Corso Trieste n. 170;
CONVENUTA
1 NONCHE'
e , rappresentati e difesi, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Controparte_4 Controparte_5
NA RS, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Caserta al Corso Trieste n. 170;
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta per l'udienza ELl'11.6.2025.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato e hanno citato in Parte_1 Parte_2 giudizio , , e Controparte_4 Controparte_5 Controparte_1 Controparte_2 CP_3 chiedendo la divisione ELla comunione ereditaria EL padre , nato a
[...] Persona_1
Frignano il 15.4.1938 e deceduto in Mondragone il 27.8.2001.
Si sono costituiti e , i quali hanno eccepito la loro carenza di Controparte_1 Controparte_6 legittimazione passiva, avendo venduto i diritti loro spettanti sull'eredità EL padre in favore di
Controparte_3
Si è costituita non opponendosi alla divisione ELla comunione ereditaria, ma Controparte_3 precisando di aver sopportato numerose spese che vanno poste a carico ELl'asse ereditario e che
[...]
ha ricevuto già cospicui anticipi come acconto sull'eredità EL padre. Parte_2
Si sono costituiti e , aderendo alla domanda di divisione Controparte_4 Controparte_5 proposta.
Nel corso EL giudizio gli attori hanno anche proposto domanda di sequestro conservativo che è stata rigettata.
La causa è stata istruita con il deposito di documenti e con l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio.
Con provvedimento EL 4.4.2023 il Giudice ha formulato una proposta conciliativa ai sensi ELl'art. 185 bis c.p.c., proposta accettata dagli attori ma non dai convenuti, che hanno formulato una controproposta non accettata dagli attori.
Stante il fallimento ELla conciliazione, all'udienza EL 19.6.2023 il Giudice, sussistendo irregolarità urbanistiche e catastali per alcuni dei beni facenti parte EL compendio ereditario, ostative alla
2 divisione, ha rinviato all'udienza EL 4.12.2023 invitando le parti alla eliminazione ELle irregolarità
o ad accordarsi per una divisione parziale limitata ai beni divisibili.
Dopo un ulteriore rinvio, con la nota di trattazione scritta per l'udienza EL 13.11.2024 l'attore
[...]
ha dato atto ELla transazione con con cessione dei diritti da Parte_1 Controparte_3 lui vantati sull'eredità EL padre.
Per l'attrice , stante la rinuncia al mandato dei precedenti difensori, si è costituito Parte_2 un nuovo procuratore insistendo nella domanda di divisione originariamente proposta.
All'udienza EL 2.12.2024 ha manifestato la volontà di transigere la controversia Parte_2 alle stesse condizioni EL fratello , volontà che ha ricevuto il rifiuto ELla Parte_1 controparte Controparte_3
Quindi, all'udienza ELl'11.6.2025 la causa è stata riservata in decisione, con la concessione dei termini ordinari ELl'art. 190 c.p.c. per il deposito ELle comparse conclusionali e ELle memorie di replica.
Ciò premesso, sulla domanda proposta da va dichiarata la cessazione ELla materia Parte_1 EL contendere.
La domanda proposta da va, invece, dichiarata in parte inammissibile ed in parte Parte_2 va accolta, per le ragioni che seguono.
Il compendio ereditario oggetto di giudizio si compone di una serie di beni, specificamente indicati nella consulenza tecnica espletata dal CTU nominato, ing. , siti nel comune di Castel Persona_2
OL e nel comune di Mondragone.
Non tutti i beni che compongono l'asse ereditario, come accertato dal CTU, risultano commerciabili.
Nello specifico, come accertato dal CTU, i terreni nel comune di Castelvolturno esterni e non attigui al Ditellandia Park ed i terreni nel comune di Mondragone esterni e non attigui al Ditellandia
Park non presentano irregolarità urbanistiche e sono, quindi, commerciabili.
I terreni nei comuni di Mondragone e Castelvolturno esterni ma confinanti e attigui al Ditellandia
Park sono commerciabili, salvo quello identificato con la particella 64 EL foglio 13 EL comune di
Castelvolturno, in quanto su di esso è presente un capannone/tettoia di 1.000 mq, che risulta censito al NCEU di Castelvolturno al foglio 13 particella 5007 sub 1, ma non c'è traccia di esso nelle
3 planimetrie catastali che ne testimonierebbero una originaria preesistenza, né si sono trovati successivi titoli abilitativi.
Non risulta commerciabile la Villa padronale posta a sud EL parco e direttamente confinante con esso, trattandosi di un manufatto completamente abusivo perché edificato in assenza di titoli abilitativi e in difformità degli strumenti urbanistici.
Tale manufatto è oggetto di una pratica di condono edilizio da rilasciarsi ai sensi ELla legge 47/85, presentata da il 29/03/1986, ma non è stata ancora rilasciata Concessione Edilizia Persona_1 in Sanatoria, risultano pagate tutte le somme previste a titolo di oblazione ma non le somme relative agli oneri concessori.
Inoltre, il CTU ha accertato che ci sono difformità di ordine tecnico e catastale tra quanto indicato nella istanza di condono e lo stato dei luoghi rilevato.
Infine, i terreni che costituiscono il Ditellandia Park nella sola parte in eredità sono in parte commerciabili ed in parte no.
Nello specifico, non sono commerciabili le particelle 5023, 5021 e 5022 EL comune di
Mondragone, in quanto su di esse insistono manufatti in parte non legittimi, sia dal punto di vista urbanistico che catastale.
Anche rispetto alla particella 5004 EL comune di Castel OL vi sono elementi, come accertati dal CTU, che non consentono di concludere con sicurezza sulla sua commerciabilità.
Come detto, la presenza di irregolarità urbanistiche e difformità catastali impedisce di procedere alla divisione ELl'intero compendio ereditario.
Sul punto la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, ha recentemente affermato che “quando sia proposta domanda di scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria che sia), il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza ELla dichiarazione circa gli estremi ELla concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dall'art. 46 EL d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dall'art. 40, comma 2, ELla legge 28 febbraio 1985, n. 47, costituendo la regolarità edilizia EL fabbricato condizione ELl'azione ex art.
713 c.c., sotto il profilo ELla "possibilità giuridica", e non potendo la pronuncia EL giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito ELla loro autonomia negoziale. La mancanza ELla documentazione attestante la regolarità edilizia
4 ELl'edificio e il mancato esame di essa da parte EL giudice sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado EL giudizio” (Cass. SSUU n. 25021/2019; in senso conforme anche Cass. 28666/24).
Pertanto, la domanda va dichiarata inammissibile, limitatamente ai beni non commerciabili.
Con riguardo ai beni commerciabili, invece, la domanda va accolta, per le ragioni che seguono.
Sebbene, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “il principio ELl'universalità ELla divisione ereditaria non è assoluto ed inderogabile, potendosi anche procedere ad una divisione solo parziale se un accordo in tal senso intervenga tra le parti ovvero quando costituisca oggetto di una domanda giudiziale senza che alcuna ELle altre parti ne estenda la portata, chiedendo di trasformare in porzioni concrete le quote dei singoli comproprietari, con divisione ELl'intero asse”
(Cass. 6931/16; in senso conforme anche Cass. 1065/22 e Cass. 9869/25), tale principio è stato diversamente precisato proprio con riguardo all'ipotesti in cui EL compendio ereditario facciano parte beni abusivi.
Invero, la sentenza ELle Sezioni Unite ELla Corte di Cassazione n. 25021 EL 2019, sopra già citata, ha chiarito che il giudice non può sottrarsi al dovere di procedere alla divisione parziale con esclusione EL fabbricato abusivo, quando uno dei coeredi abbia proposto domanda in tal senso
(eventualmente anche in corso di causa, mediante la riduzione ELla originaria domanda di divisione) e vi sia il consenso degli altri coeredi convenuti, nel senso che questi ultimi si astengano dal chiedere la divisione ELl'intero asse.
La pronuncia ha, inoltre, precisato che uno dei coeredi non può validamente opporsi alla domanda di divisione giudiziale parziale ELl'asse ereditario, proposta da altro coerede, con la sola esclusione EL fabbricato abusivo, in quanto la necessità EL consenso di tutti i coeredi alla divisione parziale ELl'eredità ha come suo presupposto logico la giuridica divisibilità di tutti i beni ereditari, mentre nel caso in cui tra i beni costituenti il patrimonio EL de cuius vi sia un fabbricato abusivo, il coerede che limita la domanda di divisione ai beni diversi dall'edificio abusivo non compie una scelta di convenienza, ma si adegua semplicemente al disposto degli artt. 46 EL d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
e 40 ELla legge 28 febbraio 1985, n. 47, che vietano lo scioglimento ELla comunione relativa ad un tale immobile, per il quale non è possibile indicare nell'atto gli estremi EL titolo abilitativo
(inesistente).
Pertanto, conclude la pronuncia richiamata, non vi è ragione, in tal caso, di dar rilievo alla volontà degli altri coeredi, convenuti nel giudizio di divisione, e di consentire loro di opporsi alla domanda di divisione che investa tutti i beni ELl'asse ereditario con la sola esclusione di quelli che per legge
5 non sono divisibili, in quanto diversamente opinando, ne risulterebbe illogicamente compresso il diritto potestativo, spettante ad ogni coerede, di ottenere lo scioglimento ELla comunione ereditaria e si conferirebbe ai coeredi convenuti nel giudizio divisorio il potere di impedire, negando il loro consenso, lo scioglimento ELla comunione ereditaria con riferimento all'intero complesso dei beni per i quali essa è giuridicamente possibile.
Ebbene, nel caso di specie, all'udienza EL 15.12.2021 parte attrice ha esplicitamente chiesto la divisione parziale ELla comunione ereditaria limitatamente ai beni commerciabili, domanda ribadita nella comparsa conclusionale depositata nell'interesse di . Parte_2
Pertanto, in applicazione dei principi espressi dalla sentenza ELle Sezioni Unite ELla Corte di
Cassazione appena richiamata, occorre procedere alla divisione parziale limitatamente ai beni commerciabili, a prescindere dalla opposizione ELle controparti.
Nello specifico, risultano sicuramente commerciabili i terreni nel comune di Castelvolturno esterni e non attigui al Ditellandia Park ed i terreni nel comune di Mondragone esterni e non attigui al
Ditellandia Park, identificati i primi al foglio 8, particelle 64, 66 e 67 EL catasto terreni EL comune di Castel OL, i secondi al foglio 46, particelle 50, 218, 5045, nonché al foglio 53, particella
64, EL catasto terreni EL comune di Mondragone.
Risultano commerciabili, inoltre, il terreno nel comune di Castel OL esterno ma confinante ed attiguo al Ditellandia Park, identificato al foglio 13, particella 73, ed i terreni nel comune di
Mondragone esterni ma confinanti e attigui al Ditellandia Park, vale a dire i terreni identificati al foglio 56, particelle 96, 508, 509, 514, 5012, 5013, 5014, 5015, 5017.
Risultano, infine, commerciabili parte dei terreni che costituiscono il Ditellandia Park.
Precisamente si tratta dei terreni identificati nel foglio 13, particelle 66 e 67, EL comune di Castel
OL, e dei terreni identificati nel foglio 56, particelle 507, 5007 e 5008, EL comune di
Mondragone.
Con riguardo al valore di tali beni, risultano assolutamente condivisibili, in quanto ben argomentate ed immuni da vizi logici e tecnici, le valutazioni EL CTU.
In particolare, i terreni siti nel comune di Castel OL esterni e non attigui al Ditellandia Park commerciabili hanno un valore complessivo di € 1.657,50; i terreni siti nel comune di Mondragone esterni e non attigui al Ditellandia Park commerciabili hanno un valore complessivo di € 71.997,50; il terreno sito nel comune di Castel OL esterno ma adiacente Ditellandia Park commerciabile
6 ha un valore di € 19.440,00; i terreno siti nel comune di Mondragone esterni ma adiacenti al
Ditellandia Park commerciabili hanno un valore complessivo di € 281.465,00; i terreni che fanno parte EL Ditellandia Park EL comune di Castel OL commerciabili hanno un valore complessivo di € 1.061.500,00; i terreni che fanno parte EL Ditellandia Park EL comune di
Mondragone commerciabili hanno un valore complessivo di € 577.500,00.
Pertanto, il valore complessivo ELl'asse ereditario divisibile è di € 2.013.520,00.
Attualmente, è titolare ELla quota di 6/9 ELl'eredità, mentre Controparte_3 Parte_2
, e sono titolari rispettivamente ELla quota di 1/9.
[...] Controparte_4 Controparte_5
Pertanto, la quota di ha il valore di € 1.342.346,66, mentre le quote di Controparte_3 [...]
, e hanno ciascuna il valore di € 223.724,44. Parte_2 Controparte_4 Controparte_5
Va, inoltre, rilevato che ha chiesto la restituzione per la quota di spettanza Controparte_3 ELle spese sostenute per la successione EL de cuius e per debiti EL de cuius.
Le spese richieste e documentate ammontano ad € 363.897,88.
Tuttavia, da tale somma vanno detratte, come condivisibilmente argomentato anche dal CTU, le spese di cui agli allegati t e v per € 4.348,74, in quanto acconti di pagamento sulle fatture di cui agli allegati f e g, i pagamenti di cui agli allegati r ed s per complessivi € 3.098,74, il pagamento di cui all'allegato z di € 11.682,06, la somma di cui all'allegato u di € 2.978,98, tutti pagamenti non riconducibili con sicurezza a debiti EL de cuius.
Per quanto detto, la somma che va riconosciuta come sostenuta da per la Controparte_3 successione e per debiti EL de cuius è la somma di € 346.132,00, che va posta a carico ELl'attrice per 1/9 e, quindi, per € 38.459,12.
Ciò detto, la divisione dei beni commerciabili EL compendio ereditario di , Persona_1 considerando la natura dei terreni, in particolare la unitarietà dei terreni che compongono il
Dittelandia Park, e tenuto conto che e Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 hanno rappresentato la volontà di accorpare le loro quote, come emerge dalla pec EL 3.1.2019 inviata al CTU, allegata alla relazione peritale, viene realizzata nel modo che segue.
In favore di vanno attribuiti i terreni in Mondragone identificati al foglio 46, Parte_2 particelle 50, 218 e 5045, il terreno in Mondragone identificato al foglio 53, particelle 64, il terreno in Castel OL identificato al foglio 13, particella 73, il terreno sito in Mondragone identificato al foglio 56, particella 96 ed il terreno sito in Mondragone identificato al foglio 56, particella 514.
7 Il valore complessivo dei terreni attribuiti in favore di è di € 185.437,50. Parte_2
Considerato che il valore ELla quota di , sottratta la quota da lei dovuta per le Parte_2 spese di successione e per i debiti EL de cuius sostenuti da è di € Controparte_3
185.265,32, risulta un minimo conguaglio irrilevante.
In favore di e vengono attribuiti tutti i Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 restanti beni commerciabili, vale a dire i terreni siti in Castel OL identificati al foglio 8, particelle 64, 66 e 67, i terreni siti in Mondragone, identificati al foglio 56, particelle 508, 509,
5012, 5013, 5014, 5015 e 5027, i terreni siti in Castel OL identificati al foglio 13, particelle 66
e 67, i terreni siti in Mondragone identificati al foglio 56, particelle 507, 5007 e 5008, con quote ripartite per 6/8 in favore di e per 1/8 in favore di e Controparte_3 Controparte_4 CP_5
ciascuno.
[...]
La natura ELla controversia e i motivi ELla decisione giustificano l'integrale compensazione tra le parti ELle spese di lite.
Le spese ELla consulenza tecnica, già liquidate in corso di giudizio, possono porsi a carico di tutte le parti in quote eguali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) dichiara aperta la successione di , nato a [...] il [...] e deceduto Persona_1 in Mondragone il 27.8.2001, in favore di per la quota di 6/9, in Controparte_3 favore di per la quota di 1/9, in favore di per la quota di Parte_2 Controparte_4
1/9, in favore di per la quota di 1/9; Controparte_5
b) dichiara inammissibile la domanda di divisione proposta da relativamente Parte_2 ai beni siti in Castel OL, identificati in catasto al foglio 13, particelle 64 e 5007, al terreno sito in Castel OL identificato in catasto al foglio 13, particelle 5004, ai terreni siti in Mondragone, identificati in catasto al foglio 56, particelle 5021, 5022 e 5023, nonché alla villa padronale;
c) dispone la divisione dei restanti beni facenti parte EL compendio ereditario;
d) per l'effetto, attribuisce in favore di i terreni in Mondragone identificati al Parte_2 foglio 46, particelle 50, 218 e 5045, il terreno in Mondragone identificato al foglio 53,
8 particelle 64, il terreno in Castel OL identificato al foglio 13, particella 73, il terreno sito in Mondragone identificato al foglio 56, particella 96 ed il terreno sito in Mondragone identificato al foglio 56, particella 514;
e) attribuisce in favore di per la quota di 6/8, di , per la Controparte_3 Controparte_4 quota di 1/8, e , per la quota di 1/8, i terreni siti in Castel OL Controparte_5 identificati al foglio 8, particelle 64, 66 e 67, i terreni siti in Mondragone, identificati al foglio 56, particelle 508, 509, 5012, 5013, 5014, 5015 e 5027, i terreni siti in Castel
OL identificati al foglio 13, particelle 66 e 67, i terreni siti in Mondragone identificati al foglio 56, particelle 507, 5007 e 5008;
f) compensa le spese di lite;
g) pone le spese di CTU a carico di tutte le parti in egual misura.
Santa Maria Capua Vetere, 9.10.2025
Il Giudice,
dott.ssa ND TE
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Quarta Sezione Civile, in persona EL Giudice dott.ssa
ND TE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6293 EL Ruolo Generale degli Affari Contenziosi ELl'anno 2017 vertente
TRA
, rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, dagli avv.ti Antonio Garofalo e Parte_1
VA EL Monaco, con i quali elettivamente domicilia presso lo studio EL primo in Caserta al Viale dei Bersaglieri n. 86;
ATTORE
, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Marcello Stanislao, Parte_2 presso il cui studio elettivamente domicilia in Santa Maria Capua Vetere alla via Roberto d'Angiò
n. 50/54;
ATTRICE
E
e , rappresentati e difesi, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Controparte_1 Controparte_2
NC EL, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Caserta al Corso Trieste n. 170;
CONVENUTI
NONCHE'
rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dagli avv.ti Concetta Controparte_3
EL e NC EL, presso lo studio dei quali elettivamente domiciliano in Caserta al
Corso Trieste n. 170;
CONVENUTA
1 NONCHE'
e , rappresentati e difesi, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Controparte_4 Controparte_5
NA RS, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Caserta al Corso Trieste n. 170;
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta per l'udienza ELl'11.6.2025.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato e hanno citato in Parte_1 Parte_2 giudizio , , e Controparte_4 Controparte_5 Controparte_1 Controparte_2 CP_3 chiedendo la divisione ELla comunione ereditaria EL padre , nato a
[...] Persona_1
Frignano il 15.4.1938 e deceduto in Mondragone il 27.8.2001.
Si sono costituiti e , i quali hanno eccepito la loro carenza di Controparte_1 Controparte_6 legittimazione passiva, avendo venduto i diritti loro spettanti sull'eredità EL padre in favore di
Controparte_3
Si è costituita non opponendosi alla divisione ELla comunione ereditaria, ma Controparte_3 precisando di aver sopportato numerose spese che vanno poste a carico ELl'asse ereditario e che
[...]
ha ricevuto già cospicui anticipi come acconto sull'eredità EL padre. Parte_2
Si sono costituiti e , aderendo alla domanda di divisione Controparte_4 Controparte_5 proposta.
Nel corso EL giudizio gli attori hanno anche proposto domanda di sequestro conservativo che è stata rigettata.
La causa è stata istruita con il deposito di documenti e con l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio.
Con provvedimento EL 4.4.2023 il Giudice ha formulato una proposta conciliativa ai sensi ELl'art. 185 bis c.p.c., proposta accettata dagli attori ma non dai convenuti, che hanno formulato una controproposta non accettata dagli attori.
Stante il fallimento ELla conciliazione, all'udienza EL 19.6.2023 il Giudice, sussistendo irregolarità urbanistiche e catastali per alcuni dei beni facenti parte EL compendio ereditario, ostative alla
2 divisione, ha rinviato all'udienza EL 4.12.2023 invitando le parti alla eliminazione ELle irregolarità
o ad accordarsi per una divisione parziale limitata ai beni divisibili.
Dopo un ulteriore rinvio, con la nota di trattazione scritta per l'udienza EL 13.11.2024 l'attore
[...]
ha dato atto ELla transazione con con cessione dei diritti da Parte_1 Controparte_3 lui vantati sull'eredità EL padre.
Per l'attrice , stante la rinuncia al mandato dei precedenti difensori, si è costituito Parte_2 un nuovo procuratore insistendo nella domanda di divisione originariamente proposta.
All'udienza EL 2.12.2024 ha manifestato la volontà di transigere la controversia Parte_2 alle stesse condizioni EL fratello , volontà che ha ricevuto il rifiuto ELla Parte_1 controparte Controparte_3
Quindi, all'udienza ELl'11.6.2025 la causa è stata riservata in decisione, con la concessione dei termini ordinari ELl'art. 190 c.p.c. per il deposito ELle comparse conclusionali e ELle memorie di replica.
Ciò premesso, sulla domanda proposta da va dichiarata la cessazione ELla materia Parte_1 EL contendere.
La domanda proposta da va, invece, dichiarata in parte inammissibile ed in parte Parte_2 va accolta, per le ragioni che seguono.
Il compendio ereditario oggetto di giudizio si compone di una serie di beni, specificamente indicati nella consulenza tecnica espletata dal CTU nominato, ing. , siti nel comune di Castel Persona_2
OL e nel comune di Mondragone.
Non tutti i beni che compongono l'asse ereditario, come accertato dal CTU, risultano commerciabili.
Nello specifico, come accertato dal CTU, i terreni nel comune di Castelvolturno esterni e non attigui al Ditellandia Park ed i terreni nel comune di Mondragone esterni e non attigui al Ditellandia
Park non presentano irregolarità urbanistiche e sono, quindi, commerciabili.
I terreni nei comuni di Mondragone e Castelvolturno esterni ma confinanti e attigui al Ditellandia
Park sono commerciabili, salvo quello identificato con la particella 64 EL foglio 13 EL comune di
Castelvolturno, in quanto su di esso è presente un capannone/tettoia di 1.000 mq, che risulta censito al NCEU di Castelvolturno al foglio 13 particella 5007 sub 1, ma non c'è traccia di esso nelle
3 planimetrie catastali che ne testimonierebbero una originaria preesistenza, né si sono trovati successivi titoli abilitativi.
Non risulta commerciabile la Villa padronale posta a sud EL parco e direttamente confinante con esso, trattandosi di un manufatto completamente abusivo perché edificato in assenza di titoli abilitativi e in difformità degli strumenti urbanistici.
Tale manufatto è oggetto di una pratica di condono edilizio da rilasciarsi ai sensi ELla legge 47/85, presentata da il 29/03/1986, ma non è stata ancora rilasciata Concessione Edilizia Persona_1 in Sanatoria, risultano pagate tutte le somme previste a titolo di oblazione ma non le somme relative agli oneri concessori.
Inoltre, il CTU ha accertato che ci sono difformità di ordine tecnico e catastale tra quanto indicato nella istanza di condono e lo stato dei luoghi rilevato.
Infine, i terreni che costituiscono il Ditellandia Park nella sola parte in eredità sono in parte commerciabili ed in parte no.
Nello specifico, non sono commerciabili le particelle 5023, 5021 e 5022 EL comune di
Mondragone, in quanto su di esse insistono manufatti in parte non legittimi, sia dal punto di vista urbanistico che catastale.
Anche rispetto alla particella 5004 EL comune di Castel OL vi sono elementi, come accertati dal CTU, che non consentono di concludere con sicurezza sulla sua commerciabilità.
Come detto, la presenza di irregolarità urbanistiche e difformità catastali impedisce di procedere alla divisione ELl'intero compendio ereditario.
Sul punto la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, ha recentemente affermato che “quando sia proposta domanda di scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria che sia), il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza ELla dichiarazione circa gli estremi ELla concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dall'art. 46 EL d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dall'art. 40, comma 2, ELla legge 28 febbraio 1985, n. 47, costituendo la regolarità edilizia EL fabbricato condizione ELl'azione ex art.
713 c.c., sotto il profilo ELla "possibilità giuridica", e non potendo la pronuncia EL giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito ELla loro autonomia negoziale. La mancanza ELla documentazione attestante la regolarità edilizia
4 ELl'edificio e il mancato esame di essa da parte EL giudice sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado EL giudizio” (Cass. SSUU n. 25021/2019; in senso conforme anche Cass. 28666/24).
Pertanto, la domanda va dichiarata inammissibile, limitatamente ai beni non commerciabili.
Con riguardo ai beni commerciabili, invece, la domanda va accolta, per le ragioni che seguono.
Sebbene, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “il principio ELl'universalità ELla divisione ereditaria non è assoluto ed inderogabile, potendosi anche procedere ad una divisione solo parziale se un accordo in tal senso intervenga tra le parti ovvero quando costituisca oggetto di una domanda giudiziale senza che alcuna ELle altre parti ne estenda la portata, chiedendo di trasformare in porzioni concrete le quote dei singoli comproprietari, con divisione ELl'intero asse”
(Cass. 6931/16; in senso conforme anche Cass. 1065/22 e Cass. 9869/25), tale principio è stato diversamente precisato proprio con riguardo all'ipotesti in cui EL compendio ereditario facciano parte beni abusivi.
Invero, la sentenza ELle Sezioni Unite ELla Corte di Cassazione n. 25021 EL 2019, sopra già citata, ha chiarito che il giudice non può sottrarsi al dovere di procedere alla divisione parziale con esclusione EL fabbricato abusivo, quando uno dei coeredi abbia proposto domanda in tal senso
(eventualmente anche in corso di causa, mediante la riduzione ELla originaria domanda di divisione) e vi sia il consenso degli altri coeredi convenuti, nel senso che questi ultimi si astengano dal chiedere la divisione ELl'intero asse.
La pronuncia ha, inoltre, precisato che uno dei coeredi non può validamente opporsi alla domanda di divisione giudiziale parziale ELl'asse ereditario, proposta da altro coerede, con la sola esclusione EL fabbricato abusivo, in quanto la necessità EL consenso di tutti i coeredi alla divisione parziale ELl'eredità ha come suo presupposto logico la giuridica divisibilità di tutti i beni ereditari, mentre nel caso in cui tra i beni costituenti il patrimonio EL de cuius vi sia un fabbricato abusivo, il coerede che limita la domanda di divisione ai beni diversi dall'edificio abusivo non compie una scelta di convenienza, ma si adegua semplicemente al disposto degli artt. 46 EL d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
e 40 ELla legge 28 febbraio 1985, n. 47, che vietano lo scioglimento ELla comunione relativa ad un tale immobile, per il quale non è possibile indicare nell'atto gli estremi EL titolo abilitativo
(inesistente).
Pertanto, conclude la pronuncia richiamata, non vi è ragione, in tal caso, di dar rilievo alla volontà degli altri coeredi, convenuti nel giudizio di divisione, e di consentire loro di opporsi alla domanda di divisione che investa tutti i beni ELl'asse ereditario con la sola esclusione di quelli che per legge
5 non sono divisibili, in quanto diversamente opinando, ne risulterebbe illogicamente compresso il diritto potestativo, spettante ad ogni coerede, di ottenere lo scioglimento ELla comunione ereditaria e si conferirebbe ai coeredi convenuti nel giudizio divisorio il potere di impedire, negando il loro consenso, lo scioglimento ELla comunione ereditaria con riferimento all'intero complesso dei beni per i quali essa è giuridicamente possibile.
Ebbene, nel caso di specie, all'udienza EL 15.12.2021 parte attrice ha esplicitamente chiesto la divisione parziale ELla comunione ereditaria limitatamente ai beni commerciabili, domanda ribadita nella comparsa conclusionale depositata nell'interesse di . Parte_2
Pertanto, in applicazione dei principi espressi dalla sentenza ELle Sezioni Unite ELla Corte di
Cassazione appena richiamata, occorre procedere alla divisione parziale limitatamente ai beni commerciabili, a prescindere dalla opposizione ELle controparti.
Nello specifico, risultano sicuramente commerciabili i terreni nel comune di Castelvolturno esterni e non attigui al Ditellandia Park ed i terreni nel comune di Mondragone esterni e non attigui al
Ditellandia Park, identificati i primi al foglio 8, particelle 64, 66 e 67 EL catasto terreni EL comune di Castel OL, i secondi al foglio 46, particelle 50, 218, 5045, nonché al foglio 53, particella
64, EL catasto terreni EL comune di Mondragone.
Risultano commerciabili, inoltre, il terreno nel comune di Castel OL esterno ma confinante ed attiguo al Ditellandia Park, identificato al foglio 13, particella 73, ed i terreni nel comune di
Mondragone esterni ma confinanti e attigui al Ditellandia Park, vale a dire i terreni identificati al foglio 56, particelle 96, 508, 509, 514, 5012, 5013, 5014, 5015, 5017.
Risultano, infine, commerciabili parte dei terreni che costituiscono il Ditellandia Park.
Precisamente si tratta dei terreni identificati nel foglio 13, particelle 66 e 67, EL comune di Castel
OL, e dei terreni identificati nel foglio 56, particelle 507, 5007 e 5008, EL comune di
Mondragone.
Con riguardo al valore di tali beni, risultano assolutamente condivisibili, in quanto ben argomentate ed immuni da vizi logici e tecnici, le valutazioni EL CTU.
In particolare, i terreni siti nel comune di Castel OL esterni e non attigui al Ditellandia Park commerciabili hanno un valore complessivo di € 1.657,50; i terreni siti nel comune di Mondragone esterni e non attigui al Ditellandia Park commerciabili hanno un valore complessivo di € 71.997,50; il terreno sito nel comune di Castel OL esterno ma adiacente Ditellandia Park commerciabile
6 ha un valore di € 19.440,00; i terreno siti nel comune di Mondragone esterni ma adiacenti al
Ditellandia Park commerciabili hanno un valore complessivo di € 281.465,00; i terreni che fanno parte EL Ditellandia Park EL comune di Castel OL commerciabili hanno un valore complessivo di € 1.061.500,00; i terreni che fanno parte EL Ditellandia Park EL comune di
Mondragone commerciabili hanno un valore complessivo di € 577.500,00.
Pertanto, il valore complessivo ELl'asse ereditario divisibile è di € 2.013.520,00.
Attualmente, è titolare ELla quota di 6/9 ELl'eredità, mentre Controparte_3 Parte_2
, e sono titolari rispettivamente ELla quota di 1/9.
[...] Controparte_4 Controparte_5
Pertanto, la quota di ha il valore di € 1.342.346,66, mentre le quote di Controparte_3 [...]
, e hanno ciascuna il valore di € 223.724,44. Parte_2 Controparte_4 Controparte_5
Va, inoltre, rilevato che ha chiesto la restituzione per la quota di spettanza Controparte_3 ELle spese sostenute per la successione EL de cuius e per debiti EL de cuius.
Le spese richieste e documentate ammontano ad € 363.897,88.
Tuttavia, da tale somma vanno detratte, come condivisibilmente argomentato anche dal CTU, le spese di cui agli allegati t e v per € 4.348,74, in quanto acconti di pagamento sulle fatture di cui agli allegati f e g, i pagamenti di cui agli allegati r ed s per complessivi € 3.098,74, il pagamento di cui all'allegato z di € 11.682,06, la somma di cui all'allegato u di € 2.978,98, tutti pagamenti non riconducibili con sicurezza a debiti EL de cuius.
Per quanto detto, la somma che va riconosciuta come sostenuta da per la Controparte_3 successione e per debiti EL de cuius è la somma di € 346.132,00, che va posta a carico ELl'attrice per 1/9 e, quindi, per € 38.459,12.
Ciò detto, la divisione dei beni commerciabili EL compendio ereditario di , Persona_1 considerando la natura dei terreni, in particolare la unitarietà dei terreni che compongono il
Dittelandia Park, e tenuto conto che e Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 hanno rappresentato la volontà di accorpare le loro quote, come emerge dalla pec EL 3.1.2019 inviata al CTU, allegata alla relazione peritale, viene realizzata nel modo che segue.
In favore di vanno attribuiti i terreni in Mondragone identificati al foglio 46, Parte_2 particelle 50, 218 e 5045, il terreno in Mondragone identificato al foglio 53, particelle 64, il terreno in Castel OL identificato al foglio 13, particella 73, il terreno sito in Mondragone identificato al foglio 56, particella 96 ed il terreno sito in Mondragone identificato al foglio 56, particella 514.
7 Il valore complessivo dei terreni attribuiti in favore di è di € 185.437,50. Parte_2
Considerato che il valore ELla quota di , sottratta la quota da lei dovuta per le Parte_2 spese di successione e per i debiti EL de cuius sostenuti da è di € Controparte_3
185.265,32, risulta un minimo conguaglio irrilevante.
In favore di e vengono attribuiti tutti i Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 restanti beni commerciabili, vale a dire i terreni siti in Castel OL identificati al foglio 8, particelle 64, 66 e 67, i terreni siti in Mondragone, identificati al foglio 56, particelle 508, 509,
5012, 5013, 5014, 5015 e 5027, i terreni siti in Castel OL identificati al foglio 13, particelle 66
e 67, i terreni siti in Mondragone identificati al foglio 56, particelle 507, 5007 e 5008, con quote ripartite per 6/8 in favore di e per 1/8 in favore di e Controparte_3 Controparte_4 CP_5
ciascuno.
[...]
La natura ELla controversia e i motivi ELla decisione giustificano l'integrale compensazione tra le parti ELle spese di lite.
Le spese ELla consulenza tecnica, già liquidate in corso di giudizio, possono porsi a carico di tutte le parti in quote eguali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) dichiara aperta la successione di , nato a [...] il [...] e deceduto Persona_1 in Mondragone il 27.8.2001, in favore di per la quota di 6/9, in Controparte_3 favore di per la quota di 1/9, in favore di per la quota di Parte_2 Controparte_4
1/9, in favore di per la quota di 1/9; Controparte_5
b) dichiara inammissibile la domanda di divisione proposta da relativamente Parte_2 ai beni siti in Castel OL, identificati in catasto al foglio 13, particelle 64 e 5007, al terreno sito in Castel OL identificato in catasto al foglio 13, particelle 5004, ai terreni siti in Mondragone, identificati in catasto al foglio 56, particelle 5021, 5022 e 5023, nonché alla villa padronale;
c) dispone la divisione dei restanti beni facenti parte EL compendio ereditario;
d) per l'effetto, attribuisce in favore di i terreni in Mondragone identificati al Parte_2 foglio 46, particelle 50, 218 e 5045, il terreno in Mondragone identificato al foglio 53,
8 particelle 64, il terreno in Castel OL identificato al foglio 13, particella 73, il terreno sito in Mondragone identificato al foglio 56, particella 96 ed il terreno sito in Mondragone identificato al foglio 56, particella 514;
e) attribuisce in favore di per la quota di 6/8, di , per la Controparte_3 Controparte_4 quota di 1/8, e , per la quota di 1/8, i terreni siti in Castel OL Controparte_5 identificati al foglio 8, particelle 64, 66 e 67, i terreni siti in Mondragone, identificati al foglio 56, particelle 508, 509, 5012, 5013, 5014, 5015 e 5027, i terreni siti in Castel
OL identificati al foglio 13, particelle 66 e 67, i terreni siti in Mondragone identificati al foglio 56, particelle 507, 5007 e 5008;
f) compensa le spese di lite;
g) pone le spese di CTU a carico di tutte le parti in egual misura.
Santa Maria Capua Vetere, 9.10.2025
Il Giudice,
dott.ssa ND TE
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