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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/11/2025, n. 8783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8783 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1757/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Amato Maria Laura Presidente Dott. Gennari Giuseppe Giudice rel. est. Dott.ssa Maderna Valentina Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 11 febbraio 2025 da 1) Parte_1 nata ad [...] il [...] cittadina italiana Cod. Fisc. CodiceFiscale_1 residente in [...] con le avv.te Manuela Perugini e Rosanna Ricci presso le quali ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino italiano Cod. Fisc. CodiceFiscale_2 residente in [...] con gli avv.ti Cinzia Calabrese e Francesco Valori presso i quali ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano, l'8.6.2013 (anno 2013, atto n. 218, vol. R03, parte II, serie A) In separazione dei beni.
pagina 1 di 5 □ separati consensualmente con sentenza n. 1326/2025 emessa in data 12/03/2025 e pubblicata in data 07/04/2025 nell'ambito del presente procedimento ex art. 473bis.49 c.p.c. (passata in giudicato, v. documenti in atti)
Genitori di: nata a [...] il [...], cittadina italiana Persona_1
nata a [...] l'[...], cittadina italiana Parte_3
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 11 febbraio 2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1. le figlie minorenni della coppia sono affidate in via condivisa a entrambi i genitori. La responsabilità genitoriale sarà dunque esercitata congiuntamente dalle parti tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni delle minori, nel pieno rispetto dell'interesse morale e materiale delle bambine. I genitori eserciteranno disgiuntamente la responsabilità genitoriale per le questioni quotidiane e ordinarie relative alle figlie. Sarà onere dei genitori tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla prole;
2. e saranno collocate prevalentemente presso la madre, nell'abitazione di Per_1 Pt_3
Milano (MI), via Giovanni Antonio Plana n. 8;
3. le figlie staranno con il padre secondo il seguente calendario, che i genitori potranno concordemente modificare in ogni momento: a. week end alternati, dal venerdì all'uscita da scuola al lunedì mattina, quando il padre le riaccompagnerà a scuola;
b. nelle settimane che terminano con week end di spettanza materna, due giorni infrasettimanali, dal mercoledì all'uscita da scuola al venerdì mattina, quando il padre riaccompagnerà le figlie a scuola;
c. nelle settimane che terminano con week end di spettanza paterna, un giorno infrasettimanale, dal mercoledì all'uscita da scuola al giovedì mattina, quando il padre riaccompagnerà le figlie a scuola.
4. Il tutto salvo diversi e migliori accordi che i genitori raggiungeranno, di volta in volta, in via diretta tra loro, con impegno di ciascuno di essi a comunicare telefonicamente all'altro eventuali necessità e/o variazioni, laddove possibile, con congruo preavviso.
5. Ciascun coniuge si impegna a comunicare con congruo anticipo eventuali variazioni di domicilio. In particolare, tenuto conto che il signor è attualmente domiciliato presso Pt_2 un immobile locato ad uso transitorio, il padre si impegna, alla scadenza dell'attuale contratto di locazione, a identificare una nuova soluzione abitativa idonea ad ospitare le figlie nei giorni di collocamento paterno.
6. Le vacanze scolastiche saranno così regolamentate, fatti salvi diversi accordi tra i genitori: a. vacanze natalizie: le figlie trascorreranno con i genitori pari periodi, alternati su base annuale, dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio, con l'accordo pagina 2 di 5 che, per il corrente anno, le figlie trascorreranno il periodo dal 23 al 30 dicembre con la madre e il successivo periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio con il padre;
b. vacanze estive: le figlie trascorreranno con ciascun genitore pari periodi, di cui almeno due settimane consecutive alternate annualmente nel mese di agosto, salvo diverso accordo, periodi che gli stessi individueranno e concorderanno direttamente entro il 30 aprile di ogni anno;
c. vacanze pasquali: il periodo verrà suddiviso secondo accordo diretto tra i genitori e le figlie trascorreranno uguali periodi con ciascuno degli stessi;
d. ponti e festività infrannuali: le parti concorderanno i termini di permanenza delle bambine presso ciascuno di essi sulla base del calendario che verrà annualmente messo a disposizione della scuola all'inizio dell'anno scolastico, dando atto che, in caso di mancato accordo, si applicherà l'alternanza su base annuale tra i genitori. I genitori si impegnano a trascorrere i compleanni delle figlie insieme a queste ultime. Nel caso in cui uno dei genitori non potesse festeggiare con la figlia il giorno del compleanno di quest'ultima, i genitori concorderanno in via diretta tra loro le migliori modalità per permettere alle figlie di festeggiare la ricorrenza con il genitore che non ha potuto partecipare al compleanno. Le minori trascorreranno con l'omologo genitore la Festa della Mamma, la Festa del Papà, il compleanno della madre e il compleanno del padre, accordandosi direttamente nel caso in cui tali festività dovessero coincidere con giornate di competenza dell'altro genitore. I coniugi esprimono reciproco assenso per il rilascio e/o il rinnovo di carte d'identità e/o passaporti e/o documenti validi per l'espatrio per sé stessi e per le figlie.
7. Il padre contribuirà al mantenimento indiretto delle figlie corrispondendo alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di € 300,00 (€ 150,00 per ciascuna figlia) a decorrere da aprile 2025 in avanti, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT;
quanto alle spese extra assegno per le figlie, queste saranno a carico di ciascun genitore nella misura del 50%, come da Linee guida della Corte d'Appello e del Tribunale di Milano del 14 novembre 2017, che si intendono integralmente richiamate all'interno del presente atto.
8. I coniugi concordano sin d'ora che le figlie proseguiranno gli studi presso l'attuale scuola paritaria IRC - Istituto Regina Carmeli fino alla fine della scuola primaria per quanto riguarda e fino alla fine della scuola materna per quanto riguarda e si danno Per_1 Pt_3 reciprocamente assenso a contribuire alla predetta spesa, sempre nella misura del 50%, comprese tutte le spese accessorie legate alla scuola paritaria (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: divise, mensa scolastica, corsi extra scolastici, spese generali, uscite e attività didattiche, etc.), con le modalità previste dalle Linee guida di cui al punto 7. che precede.
9. I coniugi concordano espressamente che verrà mantenuta la baby-sitter a tempo pieno secondo le necessità delle figlie e che il relativo costo sarà ripartito nella misura del 50% tra gli stessi.
10. I coniugi non svolgono reciproca domanda di mantenimento dichiarandosi economicamente autosufficienti.
11. I signori e si obbligano a non presentare eventuali compagni o Pt_1 Pt_2 partner alle figlie se non dopo il mese di agosto 2026.
pagina 3 di 5 12. Nell'ambito della complessiva definizione e sistemazione dei loro reciproci rapporti economici e patrimoniali, anche dipendenti dal matrimonio e maturati nel corso della convivenza, i signori e convengono quanto segue: Pt_1 Pt_2
a. il signor si obbliga a cedere a Parte_2 Parte_1
, che si obbliga ad accettare, la proprietà della quota di cui è intestatario, pari al
[...]
50% dell'immobile sito in Milano, via Giovanni Antonio Plana n. 8, ivi compresa la quota del vano interrato adibito a garage, il tutto salvo errori e come meglio identificato nell'atto notarile di provenienza. Le parti danno atto che è attualmente in essere un contratto di mutuo ipotecario trentennale stipulato con Banca Intesa San AO in data 29 settembre 2021 con n. 360 rate di cui la prima con scadenza 1/12/2021 e l'ultima con scadenza 1/11/2051. Le parti danno atto di aver concordato il corrispettivo del trasferimento della quota del 50% dell'immobile (i) nell'importo di € 14.350,00, tenuto conto della somma di € 115.000,00 a suo tempo versata dalla signora per l'acquisto Parte_1 dell'immobile e degli ulteriori costi sostenuti da quest'ultima per i lavori di ristrutturazione dell'immobile stesso;
(ii) nella quota di metà del residuo debito derivante dal citato mutuo da corrispondere mediante accollo dello stesso da parte della signora . Parte_1
In particolare, le parti danno atto di aver proceduto alla stipula dell'atto notarile di trasferimento della proprietà immobiliare avanti a notaio già identificato dai coniugi nel dott.
, notaio in Milano. La signora ha corrisposto/sta corrispondendo al Persona_2 Pt_1 signor il corrispettivo convenuto come segue: Pt_2
- quanto a € 7.500,00 contestualmente all'atto notarile di trasferimento della proprietà immobiliare mediante bonifico bancario;
- per la restante parte, in rate mensili di importo pari al contributo mensile a carico del signor a titolo di mantenimento delle figlie e, quindi, in compensazione con Pt_2 tale contributo, dando atto che già a decorrere dal mese di novembre 2024 i coniugi hanno concordemente adottato tale meccanismo compensativo e, pertanto, che lo stesso terminerà nel mese di agosto 2026 (incluso). È stato stipulato l'atto di accollo del mutuo ipotecario, che, quindi, è attualmente a carico esclusivo della signora , la quale ha liberato il signor Parte_1 Pt_2
I signori e danno atto che il predetto Parte_1 Parte_2 trasferimento è volto a regolare i rapporti economici tra gli stessi e dichiarano di voler usufruire delle agevolazioni fiscali di cui alle pronunce della Corte Costituzionale nn. 154/99, 202/03 e Cassazione n.16171/03. Le parti espressamente convengono che tale accordo valga tra loro anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 2932 c.c.. 13. Le parti dichiarano che gli accordi di cui sopra sono tutti funzionali ai fini della risoluzione della crisi coniugale e che, con l'esatto adempimento di quanto previsto nel presente accordo e con la puntuale esecuzione dei predetti pagamenti e di tutte le obbligazioni che precedono, le parti non avranno più nulla reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra, per qualsiasi ragione o titolo, dipendente dal matrimonio, dal loro divorzio, nonché da reciproci rapporti di debito-credito maturati fino alla data di sottoscrizione del ricorso, avendo risolto e definito con reciproca soddisfazione ogni rapporto tra loro pendente, fermo restando che i pagamenti e le obbligazioni di cui al presente punto 13 non rappresentano in alcun modo una tantum ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 8, della Legge 898/1970 e fermo restando il pagina 4 di 5 diritto delle parti di richiedere, ricorrendone i presupposti, la variazione delle condizioni economiche qui previste. 14. Spese legali integralmente compensate tra le parti. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito della documentazione di cui all'art. 473-bis.51, co. III, c.p.c.. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473-bis.4, c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 [...]
celebrato a Milano, l'8 giugno 2013; Parte_2
2) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) compensa tra le parti le spese di procedura;
6) manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Milano, il 19/11/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa Maria Laura Amato
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Amato Maria Laura Presidente Dott. Gennari Giuseppe Giudice rel. est. Dott.ssa Maderna Valentina Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 11 febbraio 2025 da 1) Parte_1 nata ad [...] il [...] cittadina italiana Cod. Fisc. CodiceFiscale_1 residente in [...] con le avv.te Manuela Perugini e Rosanna Ricci presso le quali ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino italiano Cod. Fisc. CodiceFiscale_2 residente in [...] con gli avv.ti Cinzia Calabrese e Francesco Valori presso i quali ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano, l'8.6.2013 (anno 2013, atto n. 218, vol. R03, parte II, serie A) In separazione dei beni.
pagina 1 di 5 □ separati consensualmente con sentenza n. 1326/2025 emessa in data 12/03/2025 e pubblicata in data 07/04/2025 nell'ambito del presente procedimento ex art. 473bis.49 c.p.c. (passata in giudicato, v. documenti in atti)
Genitori di: nata a [...] il [...], cittadina italiana Persona_1
nata a [...] l'[...], cittadina italiana Parte_3
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 11 febbraio 2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1. le figlie minorenni della coppia sono affidate in via condivisa a entrambi i genitori. La responsabilità genitoriale sarà dunque esercitata congiuntamente dalle parti tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni delle minori, nel pieno rispetto dell'interesse morale e materiale delle bambine. I genitori eserciteranno disgiuntamente la responsabilità genitoriale per le questioni quotidiane e ordinarie relative alle figlie. Sarà onere dei genitori tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla prole;
2. e saranno collocate prevalentemente presso la madre, nell'abitazione di Per_1 Pt_3
Milano (MI), via Giovanni Antonio Plana n. 8;
3. le figlie staranno con il padre secondo il seguente calendario, che i genitori potranno concordemente modificare in ogni momento: a. week end alternati, dal venerdì all'uscita da scuola al lunedì mattina, quando il padre le riaccompagnerà a scuola;
b. nelle settimane che terminano con week end di spettanza materna, due giorni infrasettimanali, dal mercoledì all'uscita da scuola al venerdì mattina, quando il padre riaccompagnerà le figlie a scuola;
c. nelle settimane che terminano con week end di spettanza paterna, un giorno infrasettimanale, dal mercoledì all'uscita da scuola al giovedì mattina, quando il padre riaccompagnerà le figlie a scuola.
4. Il tutto salvo diversi e migliori accordi che i genitori raggiungeranno, di volta in volta, in via diretta tra loro, con impegno di ciascuno di essi a comunicare telefonicamente all'altro eventuali necessità e/o variazioni, laddove possibile, con congruo preavviso.
5. Ciascun coniuge si impegna a comunicare con congruo anticipo eventuali variazioni di domicilio. In particolare, tenuto conto che il signor è attualmente domiciliato presso Pt_2 un immobile locato ad uso transitorio, il padre si impegna, alla scadenza dell'attuale contratto di locazione, a identificare una nuova soluzione abitativa idonea ad ospitare le figlie nei giorni di collocamento paterno.
6. Le vacanze scolastiche saranno così regolamentate, fatti salvi diversi accordi tra i genitori: a. vacanze natalizie: le figlie trascorreranno con i genitori pari periodi, alternati su base annuale, dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio, con l'accordo pagina 2 di 5 che, per il corrente anno, le figlie trascorreranno il periodo dal 23 al 30 dicembre con la madre e il successivo periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio con il padre;
b. vacanze estive: le figlie trascorreranno con ciascun genitore pari periodi, di cui almeno due settimane consecutive alternate annualmente nel mese di agosto, salvo diverso accordo, periodi che gli stessi individueranno e concorderanno direttamente entro il 30 aprile di ogni anno;
c. vacanze pasquali: il periodo verrà suddiviso secondo accordo diretto tra i genitori e le figlie trascorreranno uguali periodi con ciascuno degli stessi;
d. ponti e festività infrannuali: le parti concorderanno i termini di permanenza delle bambine presso ciascuno di essi sulla base del calendario che verrà annualmente messo a disposizione della scuola all'inizio dell'anno scolastico, dando atto che, in caso di mancato accordo, si applicherà l'alternanza su base annuale tra i genitori. I genitori si impegnano a trascorrere i compleanni delle figlie insieme a queste ultime. Nel caso in cui uno dei genitori non potesse festeggiare con la figlia il giorno del compleanno di quest'ultima, i genitori concorderanno in via diretta tra loro le migliori modalità per permettere alle figlie di festeggiare la ricorrenza con il genitore che non ha potuto partecipare al compleanno. Le minori trascorreranno con l'omologo genitore la Festa della Mamma, la Festa del Papà, il compleanno della madre e il compleanno del padre, accordandosi direttamente nel caso in cui tali festività dovessero coincidere con giornate di competenza dell'altro genitore. I coniugi esprimono reciproco assenso per il rilascio e/o il rinnovo di carte d'identità e/o passaporti e/o documenti validi per l'espatrio per sé stessi e per le figlie.
7. Il padre contribuirà al mantenimento indiretto delle figlie corrispondendo alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di € 300,00 (€ 150,00 per ciascuna figlia) a decorrere da aprile 2025 in avanti, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT;
quanto alle spese extra assegno per le figlie, queste saranno a carico di ciascun genitore nella misura del 50%, come da Linee guida della Corte d'Appello e del Tribunale di Milano del 14 novembre 2017, che si intendono integralmente richiamate all'interno del presente atto.
8. I coniugi concordano sin d'ora che le figlie proseguiranno gli studi presso l'attuale scuola paritaria IRC - Istituto Regina Carmeli fino alla fine della scuola primaria per quanto riguarda e fino alla fine della scuola materna per quanto riguarda e si danno Per_1 Pt_3 reciprocamente assenso a contribuire alla predetta spesa, sempre nella misura del 50%, comprese tutte le spese accessorie legate alla scuola paritaria (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: divise, mensa scolastica, corsi extra scolastici, spese generali, uscite e attività didattiche, etc.), con le modalità previste dalle Linee guida di cui al punto 7. che precede.
9. I coniugi concordano espressamente che verrà mantenuta la baby-sitter a tempo pieno secondo le necessità delle figlie e che il relativo costo sarà ripartito nella misura del 50% tra gli stessi.
10. I coniugi non svolgono reciproca domanda di mantenimento dichiarandosi economicamente autosufficienti.
11. I signori e si obbligano a non presentare eventuali compagni o Pt_1 Pt_2 partner alle figlie se non dopo il mese di agosto 2026.
pagina 3 di 5 12. Nell'ambito della complessiva definizione e sistemazione dei loro reciproci rapporti economici e patrimoniali, anche dipendenti dal matrimonio e maturati nel corso della convivenza, i signori e convengono quanto segue: Pt_1 Pt_2
a. il signor si obbliga a cedere a Parte_2 Parte_1
, che si obbliga ad accettare, la proprietà della quota di cui è intestatario, pari al
[...]
50% dell'immobile sito in Milano, via Giovanni Antonio Plana n. 8, ivi compresa la quota del vano interrato adibito a garage, il tutto salvo errori e come meglio identificato nell'atto notarile di provenienza. Le parti danno atto che è attualmente in essere un contratto di mutuo ipotecario trentennale stipulato con Banca Intesa San AO in data 29 settembre 2021 con n. 360 rate di cui la prima con scadenza 1/12/2021 e l'ultima con scadenza 1/11/2051. Le parti danno atto di aver concordato il corrispettivo del trasferimento della quota del 50% dell'immobile (i) nell'importo di € 14.350,00, tenuto conto della somma di € 115.000,00 a suo tempo versata dalla signora per l'acquisto Parte_1 dell'immobile e degli ulteriori costi sostenuti da quest'ultima per i lavori di ristrutturazione dell'immobile stesso;
(ii) nella quota di metà del residuo debito derivante dal citato mutuo da corrispondere mediante accollo dello stesso da parte della signora . Parte_1
In particolare, le parti danno atto di aver proceduto alla stipula dell'atto notarile di trasferimento della proprietà immobiliare avanti a notaio già identificato dai coniugi nel dott.
, notaio in Milano. La signora ha corrisposto/sta corrispondendo al Persona_2 Pt_1 signor il corrispettivo convenuto come segue: Pt_2
- quanto a € 7.500,00 contestualmente all'atto notarile di trasferimento della proprietà immobiliare mediante bonifico bancario;
- per la restante parte, in rate mensili di importo pari al contributo mensile a carico del signor a titolo di mantenimento delle figlie e, quindi, in compensazione con Pt_2 tale contributo, dando atto che già a decorrere dal mese di novembre 2024 i coniugi hanno concordemente adottato tale meccanismo compensativo e, pertanto, che lo stesso terminerà nel mese di agosto 2026 (incluso). È stato stipulato l'atto di accollo del mutuo ipotecario, che, quindi, è attualmente a carico esclusivo della signora , la quale ha liberato il signor Parte_1 Pt_2
I signori e danno atto che il predetto Parte_1 Parte_2 trasferimento è volto a regolare i rapporti economici tra gli stessi e dichiarano di voler usufruire delle agevolazioni fiscali di cui alle pronunce della Corte Costituzionale nn. 154/99, 202/03 e Cassazione n.16171/03. Le parti espressamente convengono che tale accordo valga tra loro anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 2932 c.c.. 13. Le parti dichiarano che gli accordi di cui sopra sono tutti funzionali ai fini della risoluzione della crisi coniugale e che, con l'esatto adempimento di quanto previsto nel presente accordo e con la puntuale esecuzione dei predetti pagamenti e di tutte le obbligazioni che precedono, le parti non avranno più nulla reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra, per qualsiasi ragione o titolo, dipendente dal matrimonio, dal loro divorzio, nonché da reciproci rapporti di debito-credito maturati fino alla data di sottoscrizione del ricorso, avendo risolto e definito con reciproca soddisfazione ogni rapporto tra loro pendente, fermo restando che i pagamenti e le obbligazioni di cui al presente punto 13 non rappresentano in alcun modo una tantum ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 8, della Legge 898/1970 e fermo restando il pagina 4 di 5 diritto delle parti di richiedere, ricorrendone i presupposti, la variazione delle condizioni economiche qui previste. 14. Spese legali integralmente compensate tra le parti. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito della documentazione di cui all'art. 473-bis.51, co. III, c.p.c.. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473-bis.4, c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 [...]
celebrato a Milano, l'8 giugno 2013; Parte_2
2) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) compensa tra le parti le spese di procedura;
6) manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Milano, il 19/11/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa Maria Laura Amato
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