Articolo 5 della Legge 3 febbraio 1982, n. 27
Articolo 4
Versione
24 febbraio 1982
Art. 5.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1982 si fa fronte mediante corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 24 febbraio 1982