Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, sentenza 17/02/2025, n. 526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 526 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00526/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01025/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1025 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
TI S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giorgio Lezzi e Federica Fischetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio d'Ambito di Como, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Riccardo Farnetani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Provincia di Como, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Domenica Condello e Matteo Accardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Conferenza dei Comuni dell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Como- Ufficio d'Ambito di Como, non costituito in giudizio;
nei confronti
Immobiliare Gerbetto S.r.l., Comune di Brunate, Comune di Cernobbio, Comune di Como, Como Acqua S.r.l., Regione Lombardia – Direzione Generale Territorio e Protezione Civile UO Attuazione Piani Post Emergenza Risorse Idriche, non costituiti in giudizio;
Arera Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l'ottemperanza e l'esecuzione
A) della sentenza del TAR Lombardia, Milano, sez. I, 4 luglio 2023, n. 1708 (doc. 1), emessa nel giudizio R.G. n. 531/2021, nella parte in cui ha in parte accolto il primo e il secondo ricorso per motivi aggiunti proposti da TI S.p.A., e per la contestuale declaratoria di nullità ex art. 21- septies legge n. 241/1990 degli atti assunti in violazione e/o elusione della decisione e, in particolare:
- della deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito di Como del 29/02/2024, n. 13/2024, recante "Provvedimento finale in esecuzione alla sentenza del TAR Lombardia, Milano, sez. I, n. 1708/2023 del 4 luglio 2023 per il periodo 2010-2011, su istanza della società TI SpA" (doc.2), comunicata con pec prot. n. 59236 in data 8/03/2024 (doc.3);
- della nota prot. 2024/1014 del 7/03/2024, recante "Ottemperanza alla sentenza TAR Lombardia n. 1708/2023 del 4 luglio 2023 in relazione alle delibere del CDA n. 52/2021 e n. 49/2022 in tema di riconoscimento e applicazione delle partite tariffarie pregresse anni 2010 – 2011 per il gestore salvaguardato TI SpA – Chiusura del procedimento" di trasmissione via pec della delibera di CdA n. 13/2024 (doc.4);
- del verbale dell'incontro del 29/01/2024, trasmesso via pec con nota prot. 2024 / 556 del 6/02/2024PG (doc.5);
- della nota del Direttore dell'Ufficio d'Ambito del 22/01/2024 di comunicazione dell'avvio e della sospensione del procedimento per l'ottemperanza alla sentenza del TAR Milano n. 1708/2023 (doc.6);
- della nota del Direttore dell'Ufficio d'Ambito, prot. 2024/1664 del 23/04/2024, comunicata a mezzo pec il 24/04/2024, recante "Recepimento esito delibera CdA n. 013/2024 – aggiornamento partite pregresse periodo 2010-2011" e dell'allegato prospetto di calcolo (doc.7);
- della deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito di Como del 15/02/2024, n. 10/2024, recante "Istanza di TI Spa di riequilibrio economico finanziario ai sensi dell'art. 29 della Convenzione di regolazione dei rapporti tra l'Ufficio d'Ambito e TI Spa - provvedimento finale di diniego e avvio istruttoria d'ufficio funzionale a dare esecuzione alla sentenza del TAR Lombardia, Milano, sez. I, n. 01708/2023 del 4 luglio 2023 per il periodo 2001-2009” (doc.8);
- della nota prot. n. 376 del 26/01/2024, con la quale l'Ufficio d'Ambito ha comunicato i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di riequilibrio economico-finanziario (doc.9);
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso, ancorché non cognito
B) nonché, previa occorrendo conversione ex art. 32 c.p.a., per l'annullamento
- della deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito di Como del 29/02/2024, n. 13/2024, recante "Provvedimento finale in esecuzione alla sentenza del TAR Lombardia, Milano, sez. I, n. 1708/2023 del 4 luglio 2023 per il periodo 2010-2011, su istanza della società TI SpA" (doc.2), comunicata con pec prot. n. 59236 in data 8/03/2024 (doc.3);
- della nota prot. 2024/1014 del 07/03/2024, recante "Ottemperanza alla sentenza TAR Lombardia n. 1708/2023 del 4 luglio 2023 in relazione alle delibere del CDA n. 52/2021 e n. 49/2022 in tema di riconoscimento e applicazione delle partite tariffarie pregresse anni 2010 – 2011 per il gestore salvaguardato TI SpA – Chiusura del procedimento" di trasmissione via pec della delibera di CdA n. 13/2024 (doc.4);
- del verbale dell'incontro del 29/01/2024, trasmesso via pec con nota prot. 2024 / 556 del 6/02/2024PG (doc.5);
- della nota del Direttore dell'Ufficio d'Ambito del 22/01/2024 di comunicazione dell'avvio e della sospensione del procedimento per l'ottemperanza alla sentenza del TAR Milano n. 1708/2023 (doc.6);
- della nota del Direttore dell'Ufficio d'Ambito, prot. 2024/1664 del 23/04/2024, comunicata a mezzo pec il 24/04/2024, recante "Recepimento esito delibera CdA n. 013/2024 – aggiornamento partite pregresse periodo 2010-2011" (doc.7);
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso, ancorché non cognito;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da TI s.p.a. il 20\11\2024:
A) per l'ottemperanza e l'esecuzione
della sentenza del TAR Lombardia, Milano, sez. I, 4 luglio 2023, n. 1708 (doc. 1), emessa nel giudizio R.G. n. 531/2021, nella parte in cui ha in parte accolto il primo e il secondo ricorso per motivi aggiunti proposti da TI s.p.a., e per la contestuale declaratoria di nullità ex art. 21- septies legge n. 241/1990 degli atti assunti in violazione e/o elusione della decisione e, in particolare con il presente atto di motivi aggiunti:
- della deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio d’Ambito di Como del 5/09/2024, n. 44/2024 avente ad oggetto “Istruttoria d’ufficio funzionale a dare esecuzione alla sentenza del TAR Lombardia, Milano, sez. I, n. 01708/2023 del 4 luglio 2023 per il periodo 2001-2009: provvedimento finale” (doc. 53), comunicata a mezzo pec in data 11/09/2024 (doc. 52);
- della Relazione istruttoria recante "Ottemperanza sentenza TAR 1708/2023 del 4 luglio 2023 relativamente al periodo 2001-2009", richiamata nella deliberazione n. 44/2024 (doc. 55);
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso, ancorché non cognito;
con il ricorso introduttivo:
- della deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio d’Ambito di Como del 29/02/2024, n. 13/2024, recante "Provvedimento finale in esecuzione alla sentenza del TAR Lombardia, Milano, sez. I, n. 1708/2023 del 4 luglio 2023 per il periodo 2010-2011, su istanza della società TI SpA" (doc.2), comunicata con pec prot. n. 59236 in data 8/03/2024 (doc.3);
- della nota del Direttore dell'Ufficio d'Ambito, prot. 2024/1664 del 23/04/2024, comunicata a mezzo pec il 24/04/2024, recante "Recepimento esito delibera CdA n. 013/2024 –aggiornamento partite pregresse periodo 2010-2011" (doc.7);
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso, ancorché non cognito.
- della nota prot. 2024/1014 del 7/03/2024, recante "Ottemperanza alla sentenza TAR Lombardia n. 1708/2023 del 4 luglio 2023 in relazione alle delibere del CDA n. 52/2021 e n. 49/2022 in tema di riconoscimento e applicazione delle partite tariffarie pregresse anni 2010 – 2011 per il gestore salvaguardato TI SpA – Chiusura del procedimento" di trasmissione via pec della delibera di CdA n. 13/2024 (doc.4);
- del verbale dell'incontro del 29/01/2024, trasmesso via pec con nota prot. 2024 / 556 del 6/02/2024PG (doc.5);
- della nota del Direttore dell'Ufficio d'Ambito del 22/01/2024 di comunicazione dell'avvio e della sospensione del procedimento per l'ottemperanza alla sentenza del TAR Milano n. 1708/2023 (doc.6);
- della nota del Direttore dell'Ufficio d'Ambito, prot. 2024/1664 del 23/04/2024, comunicata a mezzo pec il 24/04/2024, recante "Recepimento esito delibera CdA n. 013/2024 – aggiornamento partite pregresse periodo 2010-2011" e dell'allegato prospetto di calcolo (doc.7);
- della deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio d’Ambito di Como del 15/02/2024, n. 10/2024, recante "Istanza di TI Spa di riequilibrio economico finanziario ai sensi dell’art. 29 della Convenzione di regolazione dei rapporti tra l’Ufficio d’Ambito e TI Spa - provvedimento finale di diniego e avvio istruttoria d’ufficio funzionale a dare esecuzione alla sentenza del TAR Lombardia, Milano, sez. I, n. 01708/2023 del 4 luglio 2023 per il periodo 2001-2009” (doc.8);
- della nota prot. n. 376 del 26/01/2024, con la quale l’Ufficio d’Ambito ha comunicato i motivi ostativi all'accoglimento dell’istanza di riequilibrio economico-finanziario (doc.9);
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso, ancorché non cognito;
B) nonché, previa occorrendo conversione ex art. 32 c.p.a., per l'annullamento con il presente atto di motivi aggiunti:
- della deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio d’Ambito di Como del 5/09/2024, n. 44/2024 avente ad oggetto “Istruttoria d’ufficio funzionale a dare esecuzione alla sentenza del TAR Lombardia, Milano, sez. I, n. 01708/2023 del 4 luglio 2023 per il periodo 2001-2009: provvedimento finale” (doc. 53), comunicata a mezzo pec in data 11/09/2024 (doc. 52);
- della Relazione istruttoria recante "Ottemperanza sentenza TAR 1708/2023 del 4 luglio 2023 relativamente al periodo 2001-2009", richiamata nella deliberazione n. 44/2024 (doc. 55);
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso, ancorché non cognito con il ricorso introduttivo:
- della deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio d’Ambito di Como del 29/02/2024, n. 13/2024, recante "Provvedimento finale in esecuzione alla sentenza del TAR Lombardia, Milano, sez. I, n. 1708/2023 del 4 luglio 2023 per il periodo 2010-2011, su istanza della società TI SpA" (doc.2), comunicata con pec prot. n. 59236 in data 8/03/2024 (doc.3);
- della nota prot. 2024/1014 del 07/03/2024, recante "Ottemperanza alla sentenza TAR Lombardia n. 1708/2023 del 4 luglio 2023 in relazione alle delibere del CDA n. 52/2021 e n. 49/2022 in tema di riconoscimento e applicazione delle partite tariffarie pregresse anni 2010 – 2011 per il gestore salvaguardato TI SpA – Chiusura del procedimento" di trasmissione via pec della delibera di CdA n. 13/2024 (doc.4);
- del verbale dell'incontro del 29/01/2024, trasmesso via pec con nota prot. 2024 / 556 del 6/02/2024PG (doc.5);
- della nota del Direttore dell'Ufficio d'Ambito del 22/01/2024 di comunicazione dell'avvio e della sospensione del procedimento per l'ottemperanza alla sentenza del TAR Milano n. 1708/2023 (doc.6);
della nota del Direttore dell'Ufficio d'Ambito, prot. 2024/1664 del 23/04/2024, comunicata a mezzo pec il 24/04/2024, recante "Recepimento esito delibera CdA n. 013/2024 – aggiornamento partite pregresse periodo 2010-2011" (doc.7);
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso, ancorché non cognito.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ufficio D'Ambito di Como e di Provincia di Como e di Arera Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2025 la dott.ssa Marilena Di Paolo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’odierno ricorso, TI s.p.a., ha domandato l'ottemperanza e l'esecuzione della sentenza di questo T.A.R., sez. I, 4 luglio 2023, n. 1708 (doc. 1), emessa nel giudizio R.G. n. 531/2021, che ha in parte accolto il primo e il secondo ricorso per motivi aggiunti proposti da TI s.p.a., nonché la contestuale declaratoria di nullità ex art. 21 septies legge n. 241/1990 degli atti assunti in violazione e/o elusione della decisione indicati in epigrafe.
2. Si sono costituiti in giudizio l’Ufficio d’Ambito di Como e il Comune di Como per resistere al ricorso depositando documenti e memorie, mentre Arera si è costituita con atto di mero stile.
3. Occorre brevemente riassumere i fatti oggetto del contenzioso.
4. La ricorrente, TI s.p.a., è una società controllata da Acsm Agam s.p.a. ed è subentrata ad Acsm Agam Reti Gas Acqua s.p.a. nella gestione del servizio di acquedotto nei Comuni di Como, Cernobbio e Brunate, gestione assunta sulla base di convenzioni stipulate con gli enti territoriali nel 1997 e 1998. Acsm s.p.a. (poi Acsm-Agam) era una società quotata in borsa, sicché nel 2007 l’Ufficio d’Ambito le ha riconosciuto il diritto alla prosecuzione della gestione dei servizi ad essa affidati dai tre Comuni fino alle scadenze convenzionalmente previste e cioè rispettivamente sino al 2019, al 2026 e al 2028. TI s.p.a. è pertanto un gestore c.d. “salvaguardato” con il quale l’Ufficio d’Ambito di Como ha stipulato nel 2018 una convenzione, adeguata secondo le indicazioni di Arera, al fine di coordinarne la gestione con quella dell’affidatario in house providing del Servizio Idrico Integrato (SII) dell’ambito di Como, ossia la società Como Acque s.p.a..
5. Fino al 2009 Acsm Agam s.p.a. era un gestore sottoposto alla disciplina tariffaria CIPE e non a quella posta dal D.M. 1° agosto 1996, ossia al c.d. Metodo Normalizzato; di conseguenza, i Comuni interessati potevano chiedere, per il tramite della società e nel rispetto delle deliberazioni del CIPE, gli adeguamenti tariffari trasmettendo all’UPICA e poi alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Como un apposito modulario contenente, tra le varie voci, anche quelle dei costi e dei ricavi del servizio di acquedotto.
6. Il regime transitorio CIPE si è protratto sino al 2009, in forza di successivi provvedimenti adottati dal Comitato che riconoscevano degli aggiornamenti tariffari basati su un sistema diverso dal Metodo Normalizzato.
7. Con il D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011 n. 214, il sistema regolatorio del SII è stato disciplinato ex novo con l’affidamento delle relative funzioni ad EG (ora Arera) a fare data dal 1° gennaio 2012.
8. L’Autorità dapprima ha approvato le tariffe per il periodo regolatorio transitorio (MTT) per gli anni 2012-2013 con riferimento ai gestori che applicavano il Metodo Normalizzato, poi, con la deliberazione n. 643/2013/R/IDR, ha introdotto il Metodo Tariffario Idrico (MTI), portando a compimento il periodo regolatorio biennale 2014-2015.
9. La citata deliberazione n. 643/2013 reca negli artt. 31 e 32 la disciplina delle “Partite Pregresse” che hanno fatto oggetto del contenzioso concluso con la citata sentenza N. 1708/2023.
10. Con la deliberazione n. 88/2013, EG ha inoltre stabilito che “ il metodo tariffario transitorio per le gestioni ex-CIPE debba considerare, in analogia a quanto previsto dalla deliberazione 585/2012/R/IDR e conformemente a quanto riscontrato dal Consiglio di Stato nel parere 267/13, il periodo relativo al biennio 2012 e 2013, con effetto sulle tariffe degli utenti finali a decorrere dal 1 gennaio 2013, configurandosi il 2012 come la prima annualità tariffaria successiva all’intercorso trasferimento della potestà tariffaria sui servizi idrici risalente al 6 dicembre 2011, data di entrata in vigore del decreto legge 201/11 ” (pag. 10 cit. deliberazione).
11. Con tale provvedimento, l’Autorità ha approvato il Metodo Tariffario Transitorio per le gestioni ex CIPE per gli anni 2012-2013, ma non per gli anni 2010-2011, in ragione della pendenza del giudizio d’appello avverso le sentenze del Tar Lazio, Sezione I, 14 febbraio 2012 nn. 1434 e successive.
12. Il Consiglio di Stato, in data 22 gennaio 2014 - respingendo i ricorsi proposti dai gestori - da un lato, ha ribadito l’attribuzione all’Autorità del potere di regolare anche le gestioni ex-CIPE, dall’altro, ha affermato che, per quanto concerne la determinazione delle tariffe per le gestioni relative agli anni 2010 e 2011 “ il vacuum relativo alle tariffe per le annualità 2010 e 2011 deve essere colmato dall’Autorità ora attributaria in via ordinaria e istituzionale dei poteri regolatori, ossia dall’Autorità per l’energia elettrica ed il gas ”, sicché EG ha adottato la deliberazione n. 268/2014/R/IDR datata 6 giugno 2014 avente ad oggetto “ aggiornamento, in sede di conguaglio, dei corrispettivi relativi agli anni 2010 e 2011, per le gestioni ex-Cipe ”, estendendo esplicitamente ad esse i criteri regolatori improntati al principio del full cost recovery in relazione al biennio 2010-2011.
13. In data 25 novembre 2020, la ricorrente TI PA ha presentato all’Ufficio d’Ambito un’istanza di riconoscimento delle partite pregresse, relativa ai periodi ante 2012, con decorrenza dal 2001, ritenendo applicabili i criteri previsti dagli artt. 31 e 32 per le partite pregresse, dell’Allegato A alla Deliberazione 643/2013/R/idr.
14. Nel 2021, l’Ufficio d’Ambito ha adottato 3 delibere relative alle tariffe del servizio idrico, recanti gli aggiornamenti tariffari per i periodi tra il 2012 e il 2023, le quali sono state impugnate innanzi a questo T.A.R. dalla ricorrente.
15. In particolare, con ricorso R.G. 531/2021 proposto davanti a questo T.A.R., TI s.p.a ha contestato tali provvedimenti lamentando la violazione del principio del full cost recovery, in quanto gli aggiornamenti disposti determinerebbero un abbattimento del Valore Residuo delle opere idriche, essendo stati con essi approvati nuovi criteri di copertura degli ammortamenti, con la conseguente impossibilità per la società di recuperare il valore delle partite pregresse al termine delle gestioni salvaguardate.
16. Inoltre, ha censurato le suddette delibere nella parte in cui non hanno trattato la questione delle partite pregresse di cui alla propria istanza del 2020, per cui resterebbe preclusa la possibilità di recuperare il capitale investito. In particolare, ha dedotto che in mancanza di un riconoscimento delle suddette partite pregresse, il relativo importo dovrebbe essere recuperato necessariamente mediante le tariffe 2012-2019, con conseguente illegittimità dei provvedimenti impugnati nella parte in cui non prevedono il recupero delle somme mediante gli aggiornamenti tariffari.
17. Infine, ha impugnato anche la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di riconoscimento delle partite pregresse.
18. Nelle more del giudizio di primo grado, l’Ufficio d’Ambito di Como ha adottato la delibera n. 52 del 21 dicembre 2021, con la quale ha parzialmente accolto la richiesta di partite pregresse per il periodo 2010-2011, limitandola al valore degli ammortamenti e senza alcun riconoscimento del costo del capitale investito, né applicazione dell’inflazione e dei relativi oneri finanziari; mentre l’ha respinta per il periodo 2001-2009, dichiarandosi incompetente e ritenendo che la Convenzione del 2018 non abbia superato e assorbito le originarie convenzioni e che la competenza spetti quindi ai Comuni.
19. Pertanto, con i primi motivi aggiunti, TI s.p.a. ha proposto una impugnativa anche avverso tale provvedimento, nella parte in cui è stato negato il riconoscimento: a) per il periodo 2001-2009, della copertura integrale dei costi di investimento, sia come ammortamento dei cespiti sia quale costo finanziario del capitale investito; b) per gli anni 2010-2011, degli oneri finanziari correlati al differenziale dei costi riconosciuti a titolo di partite pregresse; c) per entrambi i suddetti periodi (2001-2009 e 2010-2011), dell’adeguamento all’inflazione dall’anno di generazione del differenziale al momento dell’effettivo incasso, e dei relativi oneri finanziari per il medesimo periodo.
20. Con i secondi motivi aggiunti, TI s.p.a. ha poi impugnato la successiva delibera n. 49 del 5 luglio 2022, con cui lo stesso Ufficio d’Ambito ha definito le modalità di recupero e fatturazione degli importi riconosciuti a titolo di partite pregresse per gli anni 2010-2011, deducendo:
a) in via derivata, il mancato riconoscimento degli oneri finanziari per gli investimenti attuati e dell’adeguamento all’inflazione dal 2010-2011 fino al 2021, anno di approvazione della Deliberazione 52/2021, e per gli anni successivi al 2021 fino alla effettiva fatturazione ed incasso;
b) il mancato riconoscimento a TI s.p.a. della componente inflattiva, degli oneri finanziari correlati alla pianificazione in cinque anni della fatturazione all’utenza e, quindi, all’ulteriore ritardo con cui TI s.p.a. potrà recuperare gli importi riconosciuti.
21. Con la sentenza n. 1708/2023, pubblicata il 4 luglio 2023, questo T.A.R. ha dichiarato il ricorso principale inammissibile nella parte relativa all’impugnazione del preavviso di rigetto; ha rigettato nel resto il ricorso principale; mentre ha accolto parzialmente i primi e i secondi motivi aggiunti.
In particolare, ha respinto il ricorso principale avverso le delibere con le quali l’Ufficio d’Ambito di Como ha approvato l’aggiornamento tariffario per i periodi compresi tra il 2012 e il 2023 (deliberazioni n. 4/2021, n. 5/2021 e n. 6/2021) in quanto:
a) “ i provvedimenti indicati non esaminano l’istanza di riconoscimento delle partite pregresse perché presentano un diverso oggetto ”, per cui “ la mancata considerazione della domanda presentata dalla ricorrente non integra un profilo di illegittimità ”, con la precisazione che “ non essendo stata esaminata la questione delle partite pregresse è destituita di fondamento la tesi per cui il recupero delle somme pretese doveva essere realizzato necessariamente in sede di disciplina delle tariffe per gli anni 2012-2019 ” (punto 2, pag. 9-10 della sentenza);
b) in ogni caso, i provvedimenti impugnati “ non individuano “nuovi criteri di copertura degli ammortamenti” che dovrebbero condurre, secondo la tesi difensiva, ad “un abbattimento del VR (Valore Residuo delle opere idriche) ” (punto 2, pag. 10 della sentenza impugnata);
c) ha respinto in parte il primo ricorso per motivi aggiunti (punto 5 della sentenza) avverso la delibera n. 52 del 2021 con cui è stata accolta l’istanza di riconoscimento delle partite pregresse per gli anni 2010-2011, ma non per gli anni 2001-2009 e ha dato atto della possibilità di un conguaglio per il periodo 2001-2009 sulla base delle tre convenzioni all’epoca stipulate con i Comuni di Como, Brunate e Cernobbio, non superare e non assorbite dalla nuova convenzione del 2018, sollevando in ogni caso dei dubbi sull’intervenuta prescrizione dei relativi crediti.
La sentenza ha escluso l’applicazione dell’istituto delle partite pregresse (art. 31 dell’All. A della deliberazione n. 643/2013) alla gestione ex CIPE (2001- 2009), in quanto “ La normativa non prevede alcuna retroattività della disciplina introdotta da Arera, tale da indurre a ritenere che l’istituto delle partite pregresse sia di generale applicazione e debba essere riferito necessariamente agli anni anteriori al 2010” (punto 5, pag. 16-17 della sentenza), con la conseguenza che il citato art. 31 può trovare applicazione “solo qualora la disciplina previgente preveda la spettanza di conguagli finalizzati all’attuazione del principio “full recovery cost ” (pag. 17 della sentenza impugnata), ipotesi da escludere nella specie in quanto “ la disciplina dettata dal CIPE, con i provvedimenti relativi agli anni cui si riferisce la pretesa della ricorrente, non è tesa all’attuazione del principio del full recovery cost ” (pag. 19 della sentenza).
Inoltre, la citata sentenza ha accolto in parte il primo ricorso per motivi aggiunti (punto 6 della sentenza) ritenendo che:
a) le tre convenzioni stipulate dal gestore con i Comuni di Como, Brunate e Cernobbio sono tutte ispirate al principio del full cost recovery, per cui la pretesa della ricorrente trova un preciso fondamento convenzionale (punto 6.1, pag. 20-22 della sentenza) e che pertanto la competenza a provvedere in ordine ai crediti vantati su base convenzionale spetta all’Ufficio d’Ambito di Como e non già ai Comuni sottoscrittori delle convenzioni, le quali continuano solamente a regolare il rapporto sul piano contenutistico, mentre in ordine alla titolarità del rapporto tali convenzioni restano superate dalla nuova convenzione del 2018 facente capo all’Ufficio d’Ambito (punto 6.2, pag. 22-25 della sentenza);
b) la prescrizione dei crediti non è maturata, essendovi in atti idonei atti interruttivi da indentificarsi non già nella pubblicazione dei bilanci di esercizio della società, bensì nell’invio dei formulari CIPE ai rispettivi Comuni da cui emerge che gli investimenti e i costi non hanno trovato copertura integrale nella tariffa (punto 6.3, pag. 25-26 della sentenza).
La sentenza ha inoltre accolto in parte il secondo ricorso per motivi aggiunti, trattandolo unitamente alle residue censure del primo ricorso per motivi aggiunti (punto 7 della sentenza, pag. 27-30 della sentenza), statuendo come segue:
a) sul deflatore: ha dichiarato l’illegittimità della delibera n. 52/2021 nella parte in cui ha escluso l’applicazione del deflatore a causa del ritardo con cui la società ha presentato l’istanza di recupero, dal momento che il relativo termine non era perentorio e comunque il ritardo non era dovuto a colpa;
b) sugli oneri finanziari: ha ritenuto che l’amministrazione debba rivalutare la domanda per il periodo 2001-2009, tenendo conto degli “ oneri finanziari costituiti dagli interessi passivi sui mutui (cui la ricorrente limita la pretesa restitutoria) ” (pag. 28 della sentenza), trattandosi di voci di costo incidenti sull’equilibrio economico e finanziario del gestore che deve essere garantito in forza della convenzione del 2018, mentre, per il periodo 2010-2011 il riconoscimento dei costi del capitale investito trova diretto fondamento negli atti di regolazione di ARERA, fermo restando in entrambi i casi l’onere della società di documentare l’effettiva esistenza di tali costi ed il loro ammontare;
c) su rivalutazione e interessi: ha escluso la debenza della rivalutazione monetaria, trattandosi di un debito di valuta, mentre ha riconosciuto la spettanza degli interessi moratori al saggio legale, con decorrenza dal giorno della costituzione in mora (presentazione dell’istanza del 25 novembre 2020), trattandosi di un credito certo, esigibile ma non liquido.
22. Con distinti atti di appello, l’Ufficio d’Ambito di Como (R.G. n. 1155 del 2024) e la ricorrente TI s.p.a. (R.G. n. 1247 del 2024) hanno impugnato i rispettivi capi di sentenza a loro sfavorevoli, costituendosi anche con apposite memorie nei contrapposti giudizi.
23. In data 22 dicembre 2023, non avendo conseguito la spontanea ottemperanza della citata sentenza n. 1708/2023 TI ha formalmente invitato l'Ufficio d'Ambito a dar corso all'approvazione degli atti necessari per dare esecuzione al punto 7 della sentenza.
24. Pertanto, con la Deliberazione n. 10/2024 del 15 febbraio 2024 - quanto all’istanza di riequilibrio presentata da TI in data 25 novembre 2020 per gli anni dal 2001 al 2009 - l’Ufficio d’Ambito di Como ha deliberato " DI NON ACCOGLIERE l’istanza presentata dalla società TI Spa per le ragioni sopra esposte e cioè in quanto l’art. 29 della Convenzione del 2018, richiamato nell’istanza, prevede il diritto al riequilibrio soltanto per i periodi regolatori successivi al 2018, mentre lo squilibrio 2001 – 2009 è sorto all’interno del periodo regolatorio antecedente la regolazione ARERA ".
25. Con successiva Deliberazione n. 13/2024 del 29 febbraio 2024, l’Ufficio d’Ambito di Como, nelle more del giudizio di appello al Consiglio di Stato, in asserita ottemperanza alla sentenza di questo T.A.R. n. 1708/2023, ha ritenuto di provvedere all'aggiornamento del valore delle partite pregresse relative al periodo 2010-2011, già riconosciute con la Deliberazione 52/2021 nel valore di € 15.323.387, giungendo al complessivo importo di € 16.257.330 " comprensivo degli interessi di mora al tasso legale dal novembre 2020 fino al saldo, in applicazione della sentenza del TAR ".
26. Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 10181/2024 del 18 dicembre 2024, dopo aver riunito i ricorsi, ha accolto l’appello dell’Ufficio d’Ambito di Como limitatamente al primo e al secondo motivo di appello mentre va respinto l’appello della società TI.
27. Con il primo motivo di appello (pag. 16-23), l’Ufficio d’Ambito di Como ha impugnato il capo di sentenza (punto 6.2 della motivazione) con cui questo T.A.R. ha ritenuto che la competenza a provvedere sull’istanza di conguaglio su base convenzionale spetti all’Ufficio d’Ambito e non ai singoli Comuni, in quanto “ La nuova convenzione ha assorbito le precedenti, in una logica di continuità dei rapporti che ora non mettono più capo ai Comuni, ma all’Ufficio d’Ambito di Como, secondo un meccanismo prossimo alla novazione soggettiva ” (pag. 23 della sentenza impugnata).
Il Consiglio di Stato ha invece precisato che spetta ai Comuni la competenza a provvedere sul riconoscimento dei conguagli sulla base delle originarie convenzioni con i Comuni, dal momento che “ 2.1.(….) il concetto di “assorbimento” delle convenzioni, utilizzato sia dal provvedimento impugnato che dalla sentenza di primo grado, è un termine atecnico e di per sé fuorviante. Premesso che la gestione del servizio idrico da parte dell’appellante rimane salvaguardata fino alla scadenza delle originarie convenzioni stipulate con i Comuni, deve ritenersi che il rapporto sia ormai regolato dalla nuova convenzione del 2018 con l’Ufficio d’Ambito, la quale però contiene un esplicito rinvio alle precedenti convenzioni stipulate con i singoli Comuni, per cui deve ritenersi che tra i due atti sussista un rapporto di integrazione. In tal senso, invero, va interpretata anche la sentenza impugnata, avuto riguardo alla relativa statuizione sul punto, secondo cui “anche sul piano dei contenuti, la convenzione del 2018 integra le tre convenzioni comunali, dando vita ad una disciplina complessiva che mette capo soggettivamente all’Ufficio d’Ambito” (pag. 25 della sentenza impugnata). La stessa Convenzione del 2018, peraltro, afferma esplicitamente che il gestore c.d. salvaguardato gestisce il servizio affidato “conformemente agli atti che regolano le gestioni allo stesso intestate, che proseguono fino alla loro naturale scadenza ”, ossia alle tre originarie convenzioni, nonché “ alla presente Convenzione ed ai relativi Allegati, con particolare riferimento al Piano d’Ambito […] ” (art. 2, comma 2). Pertanto, alla luce di tali considerazioni deve concludersi nel senso che la nuova convenzione non sostituisce le precedenti, ma le integra .
2.2. – Ne consegue, quindi, che la competenza a provvedere sull’istanza di conguaglio va individuata sulla base del tipo di istituto convenzionale su cui essa si fonda. Nel caso di specie, essendo pacifico che la società ha agito per il riconoscimento dei conguagli sulla base delle originarie convenzioni con i Comuni, spetta conseguentemente a questi ultimi sia la titolarità del debito che la relativa competenza a provvedere. Ciò non toglie, però, che tali Comuni possano provvedere anche per il tramite dell’Ufficio d’Ambito (cfr. art. 142, comma 3, d.lgs. n. 152/2006), a cui sono tenuti a partecipare obbligatoriamente (cfr. art. 147, comma 1, d.lgs. n. 152/2006), come in effetti avvenuto nel corso della fase procedimentale mediante apposita conferenza di servizi. A tal riguardo, infatti, occorre separare il profilo formale della competenza a provvedere da quello sostanziale della titolarità del debito, con la conseguenza per cui, ferma restando la titolarità del debito in capo ai Comuni trattandosi di gestioni salvaguardate, deve ammettersi che la formale decisione possa anche provenire per il tramite dell’Ufficio d’Ambito con la partecipazione dei Comuni interessati, come in effetti avvenuto nella specie. A ben vedere, infatti, la stessa censura sollevata con il primo motivo di appello attiene non tanto al profilo della formale competenza a provvedere, quanto piuttosto a quello della sostanziale imputazione del debito e della ripartizione del relativo onere economico ”.
28. Con il secondo motivo di appello (pag. 23-28), l’Ufficio d’Ambito ha poi impugnato il capo di sentenza (punto 6.3 della motivazione) con cui questo T.A.R. ha riconosciuto un’efficacia interruttiva della prescrizione alla trasmissione annuale dei formulari CIPE da parte del gestore.
29. Il Consiglio di Stato ha ritenuto errata la sentenza in punto di diritto, “ in quanto dall’esame dei formulari in atti (doc. 38, 39 e 40 del fascicolo di primo grado dell’Ufficio d’Ambito) non risulta in alcun modo che tale documentazione abbia i requisiti prescritti dalla granitica giurisprudenza ai fini di una efficacia interruttiva della prescrizione (cfr. Cass. civ. 18 agosto 2022, n. 24913, citata dalla stessa sentenza impugnata). 3.2. – Come è noto, l’art. 2943 c.c. dispone che la prescrizione è interrotta non solo dalla notificazione di un atto giudiziale (comma 1) o dalla proposizione della relativa domanda nel corso di un giudizio (comma 2), ma, per quanto qui interessa, anche da “ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore” (comma 4, prima parte), da intendersi in senso tecnico come “intimazione o richiesta fatta per iscritto” (art. 1219, comma 1, c.c.). Sul punto, la giurisprudenza ha ripetutamente affermato che le caratteristiche degli atti evocati dall’art. 2943 c.c., comma 4, prima parte, si compendiano nella “chiara N. 01155/2024 REG.RIC. indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo)” e nella “esplicitazione di una pretesa e l’intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l’inequivocabile volontà del titolare del credito di fare valere il proprio diritto, con l’effetto sostanziale di costituire in mora il soggetto indicato (elemento oggettivo)” (così, tra le tante, Cass. civ. 18 agosto 2022, n. 24913) con la precisazione secondo cui il secondo requisito, “pur richiedendo la forma scritta, non postula l’uso di formule solenni, né l’osservanza di particolari adempimenti” (Cass. civ., 31 maggio 2021, n. 15140), con la conseguenza che “non è ravvisabile tale requisito in semplici sollecitazioni prive del carattere di intimazione e dell’espressa richiesta di adempimento al debitore” (Cass. civ. 14 giugno 2018, n. 15714 e precedenti ivi richiamati). Per quel che riguarda la specifica richiesta di adempimento, peraltro, il consolidato orientamento giurisprudenziale ne esclude l’indispensabilità, osservando che l’interruzione della prescrizione non deve necessariamente consistere “in una richiesta o intimazione”, essendo sufficiente anche “una dichiarazione che, esplicitamente o per implicito, manifesti, puramente e semplicemente, l’intenzione di esercitare il diritto spettante al dichiarante, in tal guisa dovendosi interpretare estensivamente il disposto dell’art. 2943 c.c., comma 4, in sinergia ermeneutica con la più generale norma dettata, in tema di prescrizione, dall’art. 2934 cod. civ.” (così Cass. sez. lav. 18 gennaio 2018, n. 1166 che richiama Cass. civ. 12 luglio 2006, n. 15766, la quale ha riconosciuto efficacia interruttiva della prescrizione ad una lettera inviata dal danneggiato in un sinistro stradale alla compagnia di assicurazioni del danneggiante, contenente solo “una semplice offerta di soluzione stragiudiziale della controversia, e non anche una intimazione o richiesta di adempimento”). 3.3. – Orbene, nel caso di specie, dall’esame dei formulari in atti (doc. 38, 39 e 40 del fascicolo di primo grado dell’Ufficio d’Ambito), non solo non emerge alcuna richiesta o intimazione fatta per iscritto, ma risulta nemmeno una semplice dichiarazione idonea a manifestare, anche per implicito, l’intenzione di esercitare il proprio diritto di credito. A ben vedere, infatti, si tratta di meri documenti contabili, da cui non emerge in alcun modo la volontà di far valere l’asserito diritto di credito, nemmeno in via implicita. Pertanto, deve essere accolto il motivo di appello, con conseguente riforma del capo di sentenza impugnato ”.
30. Alla luce della sentenza del Consiglio di Stato n. 10181/2024 del 18 dicembre 2024 il ricorso è in parte improcedibile in relazione al punto 7, b) della sentenza n. 1708/2023 relativo agli oneri finanziari, atteso che il Consiglio di Stato con la citata sentenza ha affermato la competenza a provvedere sulla domanda per il periodo 2001-2009 in capo ai Comuni, trovando questa fondamento nelle originarie convenzioni stipulate anteriormente al 2018.
31. Nel merito, ritiene il Collegio che sia necessario disporre una verificazione utile alla soluzione di questioni complesse, connotate da elevato tecnicismo.
32. Pertanto, ai sensi dell’articolo 66 del codice del processo amministrativo, il Collegio dispone:
a) di conferire l’incarico per la verificazione al Presidente di Arera, con facoltà di delega;
b) il verificatore dovrà rispondere al seguente quesito:
- “ se la Deliberazione n.13/2024 dell’Ufficio d’Ambito di Como ha correttamente calcolato le partite pregresse per il periodo 2010-2011, con l’applicazione dei deflatori e degli oneri finanziari previsti dalla Deliberazione ARERA n. 643/2013/R/IDR, All. A, nonché gli interessi moratori ex art. 1224, comma 1, cod. civ. ”;
- “ se il deflatore considera la rivalutazione monetaria degli investimenti ”;
c) le operazioni di verificazione dovranno essere completate entro il termine di sessanta (60) giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione;
d) entro dieci (10) giorni dalla scadenza del termine di cui al punto precedente il Verificatore dovrà provvedere al deposito della relazione finale nel fascicolo processuale informatico, con le modalità previste dal Processo amministrativo telematico, e nella Segreteria della Prima Sezione del T.A.R;
e) il compenso spettante al verificatore verrà determinato successivamente all’espletamento dell’incarico su richiesta del verificatore nel rispetto dei termini di cui all’art. 71 d.P.R. n. 115/2002.
33. Viene demandato alla Segreteria di autorizzare il verificatore all’accesso telematico al fascicolo di causa, con facoltà di estrarre copia degli atti e dei documenti.
34. L’udienza di discussione del merito delle questioni non decise con la presente sentenza è fissata alla data indicata al dispositivo;
35. La liquidazione delle spese del presente giudizio deve essere riservata alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), non definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto:
- lo dichiara improcedibile nei sensi di cui in motivazione;
- dispone la verificazione;
- fissa l’udienza camerale del 17 settembre 2025.
Spese al definitivo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Vinciguerra, Presidente
Alberto Di Mario, Consigliere
Marilena Di Paolo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marilena Di Paolo | Antonio Vinciguerra |
IL SEGRETARIO