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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/06/2025, n. 8298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8298 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 39773/2022
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE il Tribunale, in persona del giudice designato dott.ssa SS NO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 39773 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2022 trattenuta in decisione giusta ordinanza del 06/02/2025 pronunciata alla scadenza del termine fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
TRA
, in proprio e in qualità di erede di Parte_1 Persona_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Raul Carosi, presso il cui studio, in via Quintilio Varo n. 112, è domiciliato giusta procura in atti.
ATTORE
E
REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
CONVENUTO CONTUMACE
ONroparte_1 rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello stato presso i cui Uffici in Roma via dei Portoghesi
n. 12 è ex lege domiciliata.
CONVENUTO
OGGETTO: domanda di risarcimento del danno per crimini di guerra e contro l'umanità, commessi iure imperii
pagina 1 di 18 CONCLUSIONI: come da difese delle parti in atti e note scritte memorie depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, da parte attrice in data 11/01/2025 e da parte convenuta in data 05/02/2025, da intendersi richiamate e trascritte.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Sintesi della vicenda in fatto
Con atto di citazione, notificato rispettivamente in data 29/05/2022 e 04/01/2024, Parte_1
ha citato in giudizio, in proprio e in qualità di erede di (il proprio padre), la Persona_1
in persona dell'Ambasciatore in Italia pro tempore, e la ONroparte_2 [...]
, in persona del Presidente pro tempore, per chiedere ONroparte_3
l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, iure proprio e iure hereditatis (quest'ultimo per quanto patito dal proprio de cuius ), sofferto Persona_1
durante la seconda guerra mondiale, a causa dei crimini commessi dal Terzo Reich, danno quantificato in via indicativa in una somma non inferiore ad euro 50.000.
A sostegno della domanda, l'attore ha dedotto che , quale civile, non direttamente Persona_1 coinvolto nel conflitto bellico, aveva subito crimini di guerra e contro l'umanità tristemente noti alla storia, quali la deportazione, la tortura, la riduzione in schiavitù e l'omicidio, in particolare:
-Di era stato arrestato a Roma, in data 16/02/1944, detenuto nel campo di Fossoli e Persona_1
deportato, sul convoglio n. 9, al campo di sterminio di Auschwitz, dove era giunto il 10/04/1944 ed era deceduto il 10/04/1945.
I fatti (ovvero la deportazione e il decesso del proprio congiunto) erano provati dai documenti prodotti (in particolare dalla documentazione raccolta dalla CDEC – Fondazione Centro di Documentazione Ebraica
ONemporanea, dove risultavano i dati di tutti i deportati dal Terzo Reich di religione ebraica durante la
Seconda guerra mondiale).
Parte attrice ha convenuto in giudizio anche la Repubblica Italiana sia in virtù della responsabilità concorrente per i suddetti crimini (in quanto il Regno d'Italia era alleato della ER nazista), sia in virtù dell'accordo italo-tedesco del 2/6/1961.
pagina 2 di 18 L'attore ha quantificato il danno non patrimoniale in euro 50.000, chiedendo anche il danno da ritardo nell'adempimento dell'obbligazione risarcitoria mediante il riconoscimento degli interessi al tasso del 4% annuo. Ha poi dedotto, anche alla luce dell'art. 43 del d.l. 30 aprile 2022 n. 36, di essere disposto a valutare eventuali proposte conciliative.
In conclusione, ha chiesto: «Voglia il Tribunale di Roma, contrariis reiectis:- dichiarare la competenza giurisdizionale e territoriale del Tribunale Civile di Roma, ritenere e dichiarare che la/le parte/i convenuta/e sono responsabili civilmente per il danno materiale e danno morale che la parte attrice e i suoi familiari e i suoi danti causa ereditari, personalmente ed in qualità di eredi, hanno subito a causa della persecuzione, deportazione, detenzione, omicidio e conseguentemente, condannare la convenuta ad un equo risarcimento a favore dell'attore non inferiore a 50.000 € oltre interessi del 4 % e rivalutazione monetaria dall'evento dannoso e sino all'effettivo soddisfo, o nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia;
- con vittoria di spese, diritti ed diritti, nonché spese forfettarie (15%) e cpa (4%), da distrarsi in favore del procuratore antistatario.»
In data 28/02/2023 (per l'udienza di prima comparizione e trattazione fissata ex art. art. 168 bis, V co. cpc per il 21.03.2023) si è costituita tempestivamente la Repubblica Italiana e la ONroparte_1
in persona del Presidente del Consiglio p.t., ed ha chiesto il rigetto della domanda. In particolare,
[...]
ha eccepito:
- in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva di tutti i soggetti diversi dal Ministero dell'Economia
e delle Finanze, il quale era l'unico soggetto da evocare in giudizio in quanto titolare del Fondo istituito con l'art. 43 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, anche nella qualità di successore ex lege nel debito risarcitorio dello Stato tedesco nei confronti delle vittime del Terzo Reich;
- sempre in via preliminare, la prescrizione del diritto di credito risarcitorio azionato, trattandosi di una fattispecie di responsabilità civile derivante da reato (riduzione in schiavitù), soggetta, come tale, alla disciplina dettata dall'art. 2947 comma 3 c.c., in combinato disposto con l'art. 157, comma 1, n. 2, c.p.
(nella formulazione illo tempore vigente), essendo ormai decorsi quindici anni dal giorno in cui era cessata la condotta illecita. A tal fine ha dedotto che il diritto azionato poteva essere fatto valere anche prima della pronuncia della Corte Costituzionale n. 238 del 2014 e che non trovava applicazione, nel caso di specie, la pagina 3 di 18 norma di diritto internazionale consuetudinario concernete l'imprescrittibilità dei crimina iuris gentium, anche alla luce del principio costituzionale di irretroattività delle norme penali di sfavore, in quanto i reati perpretati ai danni dei de cuius erano stati commessi in data antecedente alla formazione della medesima. in materia penale. Ha sostenuto che, in ogni caso, il diritto di credito sarebbe prescritto in quanto doveva ritenersi, in via presuntiva, che gli autori materiali del reato fossero deceduti, con conseguente operatività dell'art. 2947 comma 1 c.c. (secondo cui la prescrizione quinquennale decorre dalla data di decesso del reo). Ha eccepito, inoltre, la prescrizione anche della domanda di risarcimento del danno patrimoniale, in quanto soggetta ai termini di prescrizione civilistici di cui all'art. 2984 n. 4 c.c.
- il difetto di prova della qualità di erede, in quanto né il certificato di morte né l'autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 erano atti sufficienti e idonei a provare tale qualità; ha altresì dedotto la mancanza di prova dell'esistenza di eventuali altri coeredi, che avrebbero imposto la riduzione della pretesa creditoria alla sola quota di spettanza ereditaria.
Nel merito, ha eccepito la mancata allegazione e prova del danno (sia nell'an che nel quantum debeatur).
In particolare, rispetto alla domanda di risarcimento del danno iure proprio, ha allegato la carenza di prova di un danno biologico in mancanza di documentazione medica accertante la menomazione all'integrità psicofisica, mentre riguardo al danno iure hereditatis, ha dedotto la non risarcibilità del danno da perdita della vita e la mancanza di allegazioni che consentissero la liquidazione del danno biologico terminale e del danno morale cd "terminale o catastrofale”.
Ha eccepito, ancora, la non risarcibilità del danno patrimoniale subìto dagli eredi, in quanto il Fondo istituito con l'art. 43 del d.l. n. 79 del 2022 era deputato al ristoro dei soli danni derivanti dalla lesione dei diritti inviolabili della persona.
In subordine, ha sollevato l'eccezione di compensatio lucri cum damno, e ha affermato che, in sede di liquidazione del danno dalla somma spettante a titolo di risarcimento, doveva essere dedotto quanto già percepito a titolo indennitario/risarcitorio (ovvero tra gli altri, gli indennizzi percepiti ai sensi del d.P.R. n.
2043 del 1963 e della legge n. 791 del 1980) in conseguenza dei medesimi fatti oggetto di causa.
In conclusione, ha chiesto: «Voglia codesto Ecc.mo Tribunale: a) affermare la titolarità, dal lato passivo, del rapporto giuridico controverso in capo al Ministero dell'Economia e delle Finanze, giacché succeduto
pagina 4 di 18 a titolo particolare nel debito di cui è causa in data antecedente all'introduzione dell'odierno giudizio, e – per l'effetto – dichiararne il difetto in capo alla b) in ogni caso, ONroparte_1
dichiarare le domande formulate dalla odierna parte attrice infondate in quanto attinenti a crediti prescritti o, comunque, per difetto di allegazione e prova in ordine alla sussistenza dei fatti costitutivi della domanda;
c) nella denegata ipotesi di non accoglimento delle superiori eccezioni e di riconoscimento nell'an del diritto vantato, accogliere – in sede di quantificazione del danno – l'eccezione di compensatio lucri cum damno nei termini sopra esposti e, per l'effetto, decurtare dall'eventuale risarcimento quanto l'attore ha percepito o avrebbe potuto percepire in conseguenza dei fatti per cui è causa. Spese vinte.»
La alla quale l'atto introduttivo è stato ritualmente notificato secondo la ONroparte_2 consuetudine internazionale il 04/01/2024, per via diplomatica, tramite l' , ha scelto ONroparte_4
la contumacia. Nella dichiarazione di restituzione degli atti notificati, la Repubblica Federale di ER ha precisato che «il tentativo di notificare all'Ambasciata atti sovrani amministrativi o giudiziari costituisce una violazione dell'art. 22 della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del
18/04/1961. Tali atti sovrani violano peraltro l'immunità della Repubblica Federale di ER poiché la circostanza su cui poggiano è di natura sovrana (acta iure imperii). Anche per tale motivo non possono essere notificati.»
La causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 06/02/2025, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali e di replica.
Motivi della decisione
2. Premessa
Prima di valutare la fondatezza della domanda e delle eccezioni formulate dalla convenuta, è opportuno richiamare, sinteticamente, i principali snodi, storici e giurisprudenziali, in tema di crimini di guerra e contro l'umanità commessi iure imperii dalla ER nel secondo conflitto mondiale, con particolare riguardo alle domande di indennizzo/risarcimento del danno da parte dei soggetti che ne furono vittime.
Proprio in occasione delle domande di risarcimento dei danni avanzate dalle vittime del Terzo Reich, la pronuncia della Corte di cassazione a S.U. 11 marzo 2004, n. 5044 non aveva riconosciuto allo Stato
pagina 5 di 18 tedesco l'immunità dalla giurisdizione civile. L'immunità dello stato estero, di cui è espressione il principio “par in parem non habet iurisdictionem”, chiaramente legato all'uguaglianza sovrana tra Stati, impone a ciascuno Stato di garantire agli altri Stati l'immunità dinanzi alle proprie corti interne. La giurisprudenza italiana, tuttavia, ha ritenuto che l'immunità giurisdizionale fosse preclusa – oltre che nel caso di acta imperii e di atti iure gestionis realizzati dallo Stato come soggetto di diritto privato (Cass. S.U.
n. 23893/2015) – anche nell'ipotesi di delicta imperii, cioè nell'ipotesi di condotte compiute dallo Stato in violazione delle norme internazionali poste a tutela dei diritti fondamentali della persona, collocate al vertice della gerarchia delle fonti di diritto internazionale (ius cogens). Rientrano nella categoria dei delicta imperii le condotte degli organi e dei rappresentanti del Reich tedesco, fra il 1943 e il 1945.
Riconosciuto e affermato, dunque, il principio secondo cui non si sottraggono al sindacato giurisdizionale gli atti compiuti dallo Stato estero nella conduzione delle attività belliche, quando queste integrino crimini lesivi dei diritti fondamentali della persona, a partire dal 2004 i tribunali italiani hanno pronunciato sentenze di condanna contro lo Stato tedesco per il risarcimento dei danni in favore delle vittime e delle loro famiglie delle stragi naziste, sul presupposto che tali atti fossero qualificati crimini di guerra e contro l'umanità. ON La di ER (di seguito anche ) si è opposta a queste sentenze, invocando il ONroparte_2 principio dell'immunità dello Stato dalla giurisdizione civile straniera e si è rivolta alla Corte
Internazionale di Giustizia, la quale, nel 2012 (con la sentenza del 3/02/2012 Jurisdictional Immunities of the State;
Germany v. Italy: Greece intervening) ha accolto l'interpretazione della norma consuetudinaria sull'immunità fornita dallo Stato tedesco e ha affermato il difetto di giurisdizione dei giudici italiani rispetto a qualsiasi azione risarcitoria nei confronti della ER per danni derivati da acta imperii. La
Corte ha quindi intimato all'Italia di adottare le misure necessarie affinché le decisioni dei suoi tribunali, in violazione della norma sull'immunità, cessassero di produrre effetti.
L'Italia, in un primo momento, ha emanato la legge n. 5 del 2013 che, all'art. 3 (“esecuzione delle sentenze della Corte internazionale di giustizia”), comma 1, ha sancito l'obbligo per il giudice di dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in ogni stato e grado del processo (“quando la Corte internazionale di giustizia, con sentenza che ha definito un procedimento di cui è stato parte lo Stato italiano, ha escluso pagina 6 di 18 l'assoggettamento di specifiche condotte di altro Stato alla giurisdizione civile”) e al comma 2 ha previsto una nuova ipotesi di revocazione.
Nel 2014 la Corte Costituzionale italiana (sentenza n. 238 del 2014, seguita dalla Corte di Cassazione S.U. del 7 luglio 2020 n. 20442) ha ritenuto l'illegittimità costituzionale di tale norma per contrarietà ai principi supremi espressi dagli articoli 2 e 24 della Costituzione e ha, quindi, ribadito l'inefficacia del principio dell'immunità.
In particolare, la Corte, facendo applicazione della teoria dei c.d. controlimiti – per la quale l'apertura dell'ordinamento interno a valori esterni, espressi tanto da norme internazionali consuetudinarie quanto da norme pattizie, incontra i limiti necessari a garantire l'identità dell'ordinamento stesso – ha negato l'ingresso nell'ordinamento giuridico italiano ex art. 10 Cost. della norma internazionale sull'immunità degli Stati dalla giurisdizione civile, così come interpretata dalla Corte Internazionale di giustizia, ossia nel senso di comprendere anche gli acta iure imperii compiuti in violazione del diritto internazionale e dei diritti fondamentali della persona. Ad avviso della Consulta, lo sbarramento sarebbe disceso naturaliter dal manifesto contrasto tra quella norma e gli artt. 2 e 24 Cost., posti quali "controlimiti" a presidio della dignità della persona.
3. Giurisdizione
Nel caso di specie, deve rilevarsi che non è ravvisabile un difetto assoluto di giurisdizione, per immunità dello Stato estero convenuto in giudizio, in quanto parte attrice ha allegato, quale fonte del suo diritto risarcitorio, una vicenda attinente a condotte illecite perpetrate nei confronti di civili (non direttamente coinvolti nel conflitto bellico), in astratto per come in fatto allegate, idonee a costituire crimine di guerra e contro l'umanità.
Parte attrice ha infatti dedotto che ha subìto la deportazione, la tortura, la riduzione Persona_1 in schiavitù, l'omicidio nonché il programmato sterminio della propria famiglia. La situazione allegata integra in astratto l'ipotesi di operatività dei cd. controlimiti, come delineati dalla richiamata sentenza n.
238/2014 e quindi deve ritenersi sussistente la giurisdizione del giudice italiano in relazione alla pretesa risarcitoria oggetto di causa.
pagina 7 di 18
4. Legittimazione passiva della , della ONroparte_2 ONroparte_1
e del Ministero dell'Economia e delle Finanze
[...]
L'eccezione di difetto di legittimazione passiva della Repubblica Federale di ER, convenuta in giudizio, unitamente alla è infondata. ONroparte_1
Non vi è dubbio che, avendo parte attrice chiesto l'accertamento e la liquidazione dei danni derivanti dai crimini di guerra e contro l'umanità, commessi iure imperii dallo Stato tedesco, quale ente succeduto al
Terzo Reich, litisconsorte necessario e legittimato passivo sia proprio la Repubblica federale di ER.
L'eccezione formulata dalla difesa erariale si collega alla normativa di recente introduzione con la quale il
Governo italiano - al fine di dare continuità all'Accordo di Bonn del 2 giugno del 1961 (il quale, reso esecutivo con il d.P.R. del 14 aprile del 1962, n. 1263, prevedeva che «il Governo italiano dichiara che sono definite tutte le rivendicazioni e richieste della Repubblica italiana, o di persone fisiche o giuridiche italiane, ancora pendenti nei confronti della Repubblica Federale di ER o nei confronti di persone fisiche o giuridiche tedesche, purché derivanti da diritti o ragioni sorti nel periodo tra il 1° settembre 1939
e l'8 maggio 1945») e proprio al fine di superare l'impasse nei rapporti tra l'Italia e la ER- ha introdotto l'art. 43 del d.l. n. 36 del 2022 (convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79). La norma realizza una particolare ipotesi di “meccanismo di traslazione dell'onere economico recato dall'obbligazione risarcitoria”, come ha avuto occasione di affermare la Corte Costituzionale con la recente pronuncia n. 159 del 2023. Con il citato art. 43 del d.l. 2022 è stato istituito il “Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo
Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945” del quale potranno usufruire solo coloro che hanno ottenuto una sentenza favorevole passata in giudicato a seguito di azioni giudiziarie avviate entro il
30 ottobre 2022 (successivamente prorogato al 31 dicembre 2023).
L'obbligazione oggetto della vicenda successoria è quella che sorge dalla sentenza di condanna (passata in giudicato) nei confronti dell'attuale Repubblica Federale di ER, subentrata – per il principio della continuità statale – al Terzo Reich (come è stato riconosciuto dagli accordi di pace di Parigi del 1946 e del
1947 e dagli stessi accordi di Bonn del 1961). Pertanto, anche a fronte della richiamata disposizione di pagina 8 di 18 legge, oggetto dell'odierno giudizio è l'accertamento della sussistenza di un'obbligazione risarcitoria, in capo alla , che è legittimata passiva e unico litisconsorte necessario. ONroparte_2
Giova precisare che gli effetti successori ex lege del debito della ER verso le vittime del Terzo
Reich da parte dell'amministrazione statale italiana si attualizzano solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza non eseguibile nei confronti della ER (cfr. sent. Corte Cost. n. 159 del 2023 che ha escluso la illegittimità costituzionale della introdotta normativa, affermando che l'estinzione di diritto delle procedure pendenti è compensata dalla tutela introdotta con l'istituzione del Fondo “ristori”, di importo pari alle somme liquidate con sentenze passate in giudicato). In questi termini, pertanto, deve essere inquadrata la posizione della , e in particolare del Ministero ONroparte_1 dell'Economia e delle Finanze (peraltro nel caso di specie non convenuto in giudizio da parte attrice, né intervenuto) con la precisazione che l'odierno giudizio non ha ad oggetto la domanda diretta di accesso al
Fondo che, come detto, potrà seguire solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza, eventualmente favorevole a parte attrice (con le procedure previste dal Ministero dell'Economia e delle Finanze).
5. Eccezione di prescrizione
L'eccezione preliminare di prescrizione è inammissibile, a fronte della tardiva costituzione della parte convenuta che l'ha eccepita e, in ogni caso, infondata.
Norme di diritto internazionale, sia di natura consuetudinaria che pattizia, hanno enunciato la regola della imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità e la retroattività della norma internazionale consuetudinaria che ne prevede la repressione: in particolare, la Convenzione ONU del 1968, la Convenzione Europea del
1974 (all'art. 7, secondo comma, in deroga al principio nulla poena sine lege, afferma: il presente articolo non ostacolerà il giudizio e la condanna di una persona colpevole di una azione o di una omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili”), nonché la Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea (che all'art. 49, secondo comma, prevede “il presente articolo non osta al giudizio e alla condanna di una persona colpevole di un'azione o di un'omissione che, al momento in cui è stata commessa, costitutiva un crimine secondo i principi generali riconosciuti da tutte le nazioni”).
pagina 9 di 18 Tali norme non sono contrarie al principio di legalità, proprio per la intrinseca caratteristica di universalità dei diritti fondamentali dell'uomo e di oppressione, in ogni tempo, delle loro violazioni. Invero, successivamente rispetto ai crimini perpetrati dal Terzo Reich è maturata, nella comunità internazionale, non solo la consapevolezza della imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità ma anche la convinzione che fosse necessario apprestare forme di tutela e repressione degli stessi anche retroattivamente. Pertanto, il fatto che venga punita la condotta in forza di una norma successiva rispetto alla sua commissione, non implica la violazione dei principi generali di diritto penale, poiché la retroattività è giustificata dalla natura di norma di jus cogens, destinata a prevalere sulle norme interne ed espressione di una responsabilità collettiva per la protezione dei diritti fondamentali degli individui, anche in ossequio ai valori universali di umanità e giustizia sociale.
Pertanto, i diritti della persona violati dagli efferati crimini di guerra e contro l'umanità sono imprescrittibili, senz'altro azionabili e satisfattibili sul piano civilistico.
Peraltro, nel diritto civile non si pongono le rigidità del sistema penale, i cui principi sono posti a tutela della libertà personale, per cui può ritenersi ammissibile una deroga al principio generale di irretroattività.
Riguardo all'eccezione preliminare di prescrizione, è appena il caso ricordare, inoltre, che l'imprescrittibilità dei crimini di guerra o contro l'umanità è un principio che trova fonte nella consuetudine internazionale, vincolante per l'ordinamento italiano ai sensi dell'art. 10 Cost.
6. Prova della qualità di erede
Nel merito, quanto all'eccezione sollevata dalla difesa erariale in ordine alla carenza di prova della qualità di erede dell'attore e all'esistenza di eventuali altri eredi, il Tribunale ritiene di dovere dare continuità alla giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “in tema di successione legittima, il rapporto di parentela con il
"de cuius", quale titolo che, a norma dell'art. 565 c.c., conferisce la qualità di erede, deve essere provato tramite gli atti dello stato civile, salvo che questi ultimi manchino o siano andati distrutti o smarriti, potendo in questo caso la prova dei fatti oggetto di registrazione - quali la nascita, la morte o il matrimonio - essere data con ogni mezzo, ai sensi dell'art. 452 c.c.”. (Cass. civ. Sez.
2 - Sentenza n. 19254 del 12/07/2024)
pagina 10 di 18 ha agito in giudizio quale figlio di . Ad avviso del Tribunale, Parte_1 Persona_1
è provata la qualità di erede ab intestato dell'attore riguardo a . Parte attrice, infatti, Persona_1
ha depositato certificazione anagrafica, risultante dai registri di stato civile e rilasciata dall'Ufficiale di stato civile del Comune di Roma (doc. 3 allegato al fascicolo di parte attrice;
estratto di nascita) - da cui si evince che lo stesso è figlio di . Il rapporto parentale, dunque, è stato adeguatamente Persona_1
provato.
In merito all'eccezione formulata da parte convenuta, secondo cui l'attore è onerato di provare anche di essere erede esclusivo, in quanto in presenza di altri coeredi sarebbe necessaria l'integrazione del contraddittorio, è sufficiente richiamare la recente sentenza della Corte di Cassazione n. 10585 del 2024, secondo cui “i crediti del de cuius, a differenza dei debiti, non si ripartiscono tra i coeredi in modo automatico in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria, in conformità al disposto degli artt. 727 e 757 c.c., con la conseguenza che ciascuno dei partecipanti alla comunione ereditaria può agire singolarmente per far valere l'intero credito comune, o la sola parte proporzionale alla quota ereditaria, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi, ferma la possibilità che il convenuto debitore chieda l'intervento di questi ultimi in presenza dell'interesse all'accertamento della sussistenza o meno del credito nei confronti di tutti”.
7. Accertamento dell'obbligazione risarcitoria e liquidazione dei danni
7.1. Nel merito, la domanda è fondata e va accolta, nei limiti di seguito esposti.
Giova ricordare che l'attore ha agito in giudizio per il risarcimento del danno subito, in proprio e quale erede di , in ragione della sua deportazione, tortura, riduzione in schiavitù e omicidio. Persona_1
Dalla documentazione versata in atti (cfr. docc. 1 e 2 depositati con la memoria ex art. 183 IV co. n. 2
c.p.c. e dal doc. 1 allegato alla nota di deposito dell'11.10.2024 della parte convenuta) si evince che:
è stato arrestato il 16/02/1944, detenuto nel campo di Fossoli e deportato, sul Persona_1
convoglio n. 9, giunto ad Auschwitz il 10/04/1944. Come si evince anche dal certificato di morte, rilasciato dal comune di Roma (doc. 5 depositato con la memoria ex art. 183 IV co. n. 2 c.p.c.), è poi deceduto il
10/04/1945 in ER, a Mauthausen, a 34 anni.
Alla luce delle allegazioni prodotte, il fatto storico è provato.
pagina 11 di 18 Né può dubitarsi che i fatti storici come sopra accertati costituiscano un crimine di guerra o contro l'umanità. Invero la deportazione, la riduzione in schiavitù e l'omicidio della popolazione civile costituiscono crimine di guerra e contro l'umanità ai sensi dell'art. 6 comma 2 dello Statto Militare
Internazionale dell'08.08.1945. Anche l'art. 147 della Convenzione di Ginevra del 12.08.1949 per la protezione delle persone civili in tempo di guerra, qualifica come grave violazione “l'omicidio intenzionale, la tortura…. la deportazione o il trasferimento illegali”. L'omicidio della popolazione civile costituisce crimine di guerra e contro l'umanità anche ai sensi degli artt. 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale firmato nel 1998 ed entrato in vigore del 2002.
Si tratta di disposizioni che statuiscono principi di diritto comuni a tutte le nazioni civili e pertanto pacificamente applicabili anche a fatti anteriori alla loro entrata in vigore, in virtù dell'art. 10 Cost. e anche alla luce dell'art. 7, comma 2, CEDU (secondo cui il principio “Nulla poena sine lege”, “non ostacolerà il giudizio e la condanna di una persona colpevole di una azione o di una omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili”).
7.2. Danno patrimoniale iure hereditatis
L'attore agisce per il risarcimento: i. iure successionis, per i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti da
; ii. iure proprio, per il danno da perdita parentale. Persona_1
Il risarcimento del danno patrimoniale, per la mancata percezione della retribuzione nel periodo da parte dei de cuis, non può essere riconosciuto. L'attore allega che “è stato costretto a Persona_1 lavorare senza alcuna retribuzione, in stato di schiavitù, sino alla morte”. Sul punto, tali allegazioni sono generiche. L'attore ha chiesto che la quantificazione del danno patrimoniale sia fatta applicando le ordinarie tariffe giornaliere previste dai CCNL ovvero in via equitativa e che si consideri il profilo dello sfruttamento del lavoro senza compenso. Tuttavia, non è stato allegato, neanche genericamente, alcun elemento per consentire la liquidazione equitativa. Pertanto, tale voce di danno, a prescindere dalla sua astratta risarcibilità, non può dirsi provata nel caso di specie.
7.3. Danno non patrimoniale iure hereditatis
Diversamente, deve essere riconosciuta la voce non patrimoniale del danno, nei limiti di seguito indicati.
pagina 12 di 18 Va premesso, innanzitutto, che la categoria del danno non patrimoniale, di cui all'art. 2059 c.c., in linea con i principi consolidati dalla Corte Cassazione (a partire dalle sentenze gemelle del 2008) deve ritenersi unitaria nella sua essenza, sebbene si articoli in una pluralità di voci descrittive al fine di consentire una più puntuale e coerente liquidazione (cfr. Cass. n. 1361/2014; Cass. n. 13992/2018).
Ad avviso del Tribunale può essere risarcito il danno non patrimoniale subito dalla vittima ( Persona_1
) e derivante dalle sofferenze morali e fisiche subite tra la data della cattura e quella del decesso.
[...]
Tale danno può essere riconosciuto, in via presuntiva e con una liquidazione equitativa ex artt. 1226 e 2056
c.c..
Al fine di individuare un criterio di liquidazione che sia il più possibile oggettivo (anche per evitare disparità di trattamento in relazione a fattispecie analoghe) e che tenga conto al contempo della particolarità del caso concreto e della durata della deportazione, ritiene il Tribunale che debba aversi riguardo - pure a fronte delle innegabili diversità con la particolare fattispecie in oggetto-, agli importi previsti dalle tabelle del Tribunale di Roma, al valore attuale (tabelle del 2023) per la liquidazione della invalidità temporanea assoluta (pari ad euro 128,07 giornalieri). Invero, la prova del fatto stesso della deportazione e della prigionia in un luogo di annientamento assoluto della propria libertà, dignità e identità della persona (con le relative conseguenze in termini di sofferenze morali e fisiche che ne sono derivate) sono in astratto paragonabili alla invalidità assoluta derivante da una lesione psico fisica di estrema intensità. All'importo di euro 128,07 giornaliero deve aggiungersi un importo equitativamente determinato in euro 20.000,00 diretto a ristorare la vittima (a prescindere dalla durata della deportazione) per l'enorme sofferenza, turbamento, angoscia e mortificazione, provocata dall'arresto e dalla cattura assolutamente illegittimi.
Pertanto, tenendo conto della durata della deportazione del de cuius, ovvero di 419 giorni (dal 16/02/1944, data dell'arresto, al 10/04/1945, data del decesso) deve essere liquidato, rispettivamente l'importo di euro
73.661,33.
Deve aggiungersi che l'attore ha agito quale erede di , senza indicare la presenza o Persona_1 meno di altri eredi. Nella specie quindi l'importo liquidato a titolo di risarcimento del danno non pagina 13 di 18 patrimoniale a Emanuele iure hereditatis spetta a tutti gli eventuali eredi di Persona_1 Persona_1
, nei limiti delle rispettive quote ereditarie (e all'attore nei limiti della propria quota).
[...]
7.4. Danno non patrimoniale iure proprio per perdita del rapporto parentale
L'attore ha chiesto il risarcimento del danno subito, iure proprio, a causa della perdita del padre,
[...]
. Persona_1
Innanzitutto, il danno derivante dalla perdita del legame familiare, risarcibile ai sensi dell'art. 2059 c.c., deve essere tenuto distinto dal danno biologico che la perdita abbia eventualmente e ulteriormente cagionato al danneggiato, di cui deve essere fornita allegazione e prova specifica. Nel caso di specie, non è stata fornita la prova della effettiva compromissione dello stato di salute psico-fisica secondo criteri medico-legali, pertanto non può ritenersi provata l'esistenza di un danno biologico risarcibile in capo all'attore, iure proprio.
È al contrario, risarcibile il danno subito, iure proprio, da per la perdita del Parte_1
genitore, avvenuta quando aveva solo 7 anni. Si tratta di risarcire il danno consistente nella definitiva perdita del rapporto parentale e nella permanente sofferenza quale congiunto sopravvissuto, che sono componenti del complesso pregiudizio, che va integralmente e unitariamente ristorato. Secondo la giurisprudenza di legittimità “la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale va effettuata procedendo non solo alla valutazione degli indici afferenti all'età della vittima e del congiunto, al grado di parentela e al rapporto di convivenza, con rigida applicazione dei criteri tabellari "a punti variabili", ma anche delle peculiarità ed eccezionalità del caso concreto (come peraltro indicato anche dalle tabelle di
Milano e Roma) e, in particolare, della sofferenza morale della vittima, a cui è indissolubilmente legata, in ragione del legame solidaristico in cui si estrinseca il rapporto parentale, quella dei congiunti” (cfr. Cass.
16-03.2025, n. 6981).
Riguardo al danno richiesto dall'attore per la perdita del padre , si reputa equo Persona_1
liquidare, a titolo di danno iure proprio - applicando le tabelle attualmente in uso presso questo tribunale, aggiornate al 2023, tenuto conto del rapporto di parentela con la vittima, dell'età di quest'ultima e dell'attore all'epoca del decesso (7 anni 35 anni , nonché Parte_1 Persona_1 della convivenza, in quanto, trattandosi del padre dell'attore, si presume che prima della cattura,
pagina 14 di 18 convivesse con il figlio di soli 7 anni) - l'importo di euro 346.362,575 (ovvero 11.356,15 € per n. 30,5 punti, di cui, n. 18 per il grado di parentela;
n. 3,5 per l'età della vittima;
n. 5 per l'età del figlio superstite;
n. 4 per la convivenza tra vittima e il figlio).
Tali somme devono essere ridotte di due terzi, in ragione della circostanza che si tratta di fatti risalenti nel tempo e tenuto conto della peculiarità della vicenda storica da cui è scaturito il danno (pure con la precisazione che proprio a fronte del tempo trascorso e del contesto storico in cui fatti sono avvenuti il risarcimento non può che assumere una valenza simbolica, in quanto nessun risarcimento monetario potrà mai essere adeguatamente determinato ex artt. 1223 e 2056 c.c., in ragione della gravità dell'evento universalmente riconosciuto come tra gli eventi più tragici della storia).
In conclusione, può essere liquidato all'attore, a titolo di danno non patrimoniale iure proprio, per la perdita del rapporto parentale con l'importo di euro 115.454,19 (ovvero un terzo di Persona_1
346.362,57).
Sulle somme risarcitorie, come sopra liquidate all'attualità, non possono trovare applicazione i criteri di cui alla nota sentenza della Cassazione civile sez. un. n. 1712/1995, in quanto il tempo trascorso (diversi decenni dalla data dei fatti) e la lunghissima attesa che ha preceduto l'esercizio dell'odierna azione non consentono di individuare alcun danno da ritardo che giustifichi il riconoscimento di interessi compensativi
(cfr. in tal senso Tribunale di Bologna sentenza n.2079/2024, n.r.g. 12714/2022; Tribunale di Roma sentenza n. 3312/2025, n.r.g. 38727/2022).
8. Compensatio lucri cum damno
In ordine all'eccezione di c.d. compensatio lucri cum damno sollevata dalla difesa erariale, è stata depositata documentazione dalla quale si evince che:
- in data 28/02/2002, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 94 del 29/01/1994 (iscrizione n. 7215751R), il
Ministero dell'Economia e delle Finanze, con determinazione n. 70773, aveva riconosciuto a Parte_1
quale orfano di , in quanto inabile a qualsiasi proficuo lavoro dal
[...] Persona_1
16/10/2001 (come da verbale della Commissione medica di verifica di Roma), l'assegno vitalizio pari al trattamento minimo di pensione a decorrere dal 16/10/2001, per la somma di lire 4579,32 annui (dal
16/10/2001) e lire 4712,26 (dal 01/01/2002 a vita) (doc. 2 e 3 allegati al fascicolo di parte convenuta);
pagina 15 di 18 - in data 18/11/2015, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 932 del 1980 (iscrizione n. 2694667) il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con determinazione n. 22349 del 18/11/2015 (vista la delibera della Commissione per le provvidenze ai perseguitati politici antifascisti o razziali – agli ex internati civili in ER e loro familiari superstiti n. 93891 del 20/10/2015, cfr. doc. 6 allegato al fascicolo di parte convenuta) aveva riconosciuto, a favore di quale orfano del perseguitato razziale Parte_1
, la reversibilità dell'assegno annuo vitalizio pari al trattamento minimo di pensione, Persona_1
erogato a decorrere dal 01/03/2015 a vita (doc. 4 e 5 allegati al fascicolo di parte convenuta). Dal doc. 5
(autorizzazione al pagamento del 27/11/2015) non è possibile evincere quale sia stata, al tempo, la somma autorizzata al pagamento;
- in data 06/07/1967, con verbale n. 0529/c, ai sensi della legge n. 646 del 6/8/1966, la
[...]
(Commissione per gli indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione ONroparte_1
nazionalsocialiste) aveva accolto la domanda di indennizzo formulata anche da Parte_1
insieme ai fratelli orfani , e , e aveva riconosciuto agli stessi un Per_2 Per_3 Per_4 Persona_5
indennizzo calcolato, per un periodo corrispondente alla durata della deportazione di Persona_1
, di 14 mesi (dal 15/02/1944 al 10/04/1945) per un totale di lire 505.002,232 (cfr. doc. 7 e 8
[...]
allegati al fascicolo di parte convenuta).
Parte convenuta, in data 19/11/2024, ha depositato ulteriore documentazione dalla quale si evince che la
Ragioneria territoriale dello Stato (Ufficio pensioni) ha comunicato, a fronte della richiesta formulata dallo stesso Ministero dell'Economia e delle Finanze, il valore attualizzato (alla data del 15/11/2024) degli importi percepiti da ai sensi della legge n. 932/1980 e della legge n. 94/1994; in Parte_1
particolare, ha percepito le seguenti somme: per la domanda recante iscrizione n. Parte_1
7215751R (ossia quella formulata ai sensi dell'art. 1 della legge n. 94 del 29/01/1994, cfr. doc. 2 del fascicolo di parte convenuta), euro 79.477,63 e per la domanda recante iscrizione n. 2694667 (ossia quella formulata ai sensi dell'art. 3 della legge n. 932 del 1980), euro 65.436,55.
Ad avviso del Tribunale, deve darsi continuità alla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. ord. 19 marzo
2024 n. 7292) che, intervenuta in relazione a una fattispecie diversa, ma sovrapponibile a quella in esame, può trovare applicazione anche nel caso di specie. È stato affermato che la compensatio lucri cum damno è
pagina 16 di 18 una eccezione in senso lato proprio perché occorre accertare che il danneggiato non consegua un vantaggio dall'illecito, ovvero un ingiustificato arricchimento per effetto del riconoscimento di attribuzioni patrimoniali dirette a ristorare il medesimo fatto lesivo.
E ciò anche in virtù dell'art. 43, comma 4, lett. b, D.L. n. 36/2022, conv. in L. n. 79/2022) che, nel disciplinare la procedura di accesso al Fondo istituito per il ristoro dei danni subìti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità e le modalità di erogazione degli importi agli aventi diritto, ha espressamente previsto che dovranno essere “detratte le somme eventualmente già ricevute dalla Repubblica italiana a titoli di benefici o indennizzi ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96, del decreto del Presidente della
Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, della legge 18 novembre 1980, n. 791, e della legge 29 gennaio 1994
n.94”.
Conseguentemente, in questa sede, avendo già ottenuto il de cuius dell'odierno attore l'importo sopra indicato (euro 79.477,63), ai sensi della legge n. 94 del 29/01/1994, superiore a quello liquidato con l'odierna sentenza (euro 73.661,33) a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito iure hereditatis, nulla è più liquidabile a tale titolo (e ciò anche a prescindere dalle somme percepite o percepibili ai sensi della legge n. 646 del 1966 e pure sussistendo i presupposti per la decurtazione dell'indennizzo riconosciuto ai sensi della predetta legge 646 del 1966).
Deve aggiungersi che tale conclusione è in linea con quanto statuito dalla Corte di cassazione che ha affermato che la compensatio lucri cum damno trova applicazione anche nel caso di apparente non coincidenza fra il danneggiante (in questo caso la ) e il soggetto che eroga la ONroparte_2 provvidenza, in tutti i casi in cui “possa comunque escludersi che, per effetto del diffalco, si determini un ingiustificato vantaggio per il responsabile” (cfr. Cass.n.4415/2024).
Per completezza deve precisarsi che non devono essere detratte le somme ricevute ai sensi della legge n.
932 del 1980, in quanto non dirette a ristorare il medesimo fatto lesivo (ossia i danni subiti a causa dei crimini di guerra commessi dalle forze tedesche), bensì riconosciute ai cittadini italiani perseguitati a seguito dell'attività politica da loro svolta contro il fascismo, come si evince dalla stessa rubrica della legge n. 932 del 1980 (“Integrazioni e modifiche alla legislazione recante provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti e razziali), il quale, nel modificare l'art. 4 della legge 24 aprile 1967, n. 261, richiama pagina 17 di 18 l'articolo 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, che sanciva: “Ai cittadini italiani, i quali siano stati perseguitati, a seguito dell'attività politica da loro svolta contro il fascismo anteriormente (al 25 aprile
1945), e abbiano subito una perdita della capacità lavorativa in misura non inferiore al 30 per cento, verrà concesso, a carico del bilancio dello Stato, un assegno vitalizio di benemerenza in misura pari a quello previsto dalla tabella C annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, compresi i relativi assegni accessori, per il raggruppamento gradi: ufficiali inferiori”. Tale disposizione, infatti, non è neanche richiamata dall'art. 43 comma 4, lett. b, D.L. n. 36/2022, conv. in L. n. 79/2022.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di liquidazione di cui al dm n. 55/2014 aggiornato al dm 147/2022 e del valore della domanda
(scaglione tra euro 52.001 ed euro 260.000).
P.Q.M.
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
-accerta la sussistenza di un'obbligazione risarcitoria, in capo alla e, per ONroparte_2
l'effetto, liquida in favore di euro 115.454,192 (a titolo di danno non patrimoniale Parte_1
iure proprio per la perdita del rapporto parentale con , oltre interessi legali dalla Parte_1
pubblicazione della presente sentenza sino al saldo;
- accerta che sussistono i presupposti per la decurtazione, dagli importi liquidati con la presente sentenza a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito iure hereditatis, delle somme già liquidate ex legge n. 94 del 29/01/1994 e ai sensi della legge n. 646 del 1966 in favore di e per Parte_1
effetto rigetta ogni altra domanda proposta da parte attrice;
- condanna le parti convenute, in solido, al pagamento delle spese del giudizio, in favore del procuratore di parte attrice dichiaratosi antistatario, liquidate in complessivi euro 7.052,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Roma 04.06.2025
Il Giudice
SS NO
pagina 18 di 18
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE il Tribunale, in persona del giudice designato dott.ssa SS NO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 39773 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2022 trattenuta in decisione giusta ordinanza del 06/02/2025 pronunciata alla scadenza del termine fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
TRA
, in proprio e in qualità di erede di Parte_1 Persona_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Raul Carosi, presso il cui studio, in via Quintilio Varo n. 112, è domiciliato giusta procura in atti.
ATTORE
E
REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
CONVENUTO CONTUMACE
ONroparte_1 rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello stato presso i cui Uffici in Roma via dei Portoghesi
n. 12 è ex lege domiciliata.
CONVENUTO
OGGETTO: domanda di risarcimento del danno per crimini di guerra e contro l'umanità, commessi iure imperii
pagina 1 di 18 CONCLUSIONI: come da difese delle parti in atti e note scritte memorie depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, da parte attrice in data 11/01/2025 e da parte convenuta in data 05/02/2025, da intendersi richiamate e trascritte.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Sintesi della vicenda in fatto
Con atto di citazione, notificato rispettivamente in data 29/05/2022 e 04/01/2024, Parte_1
ha citato in giudizio, in proprio e in qualità di erede di (il proprio padre), la Persona_1
in persona dell'Ambasciatore in Italia pro tempore, e la ONroparte_2 [...]
, in persona del Presidente pro tempore, per chiedere ONroparte_3
l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, iure proprio e iure hereditatis (quest'ultimo per quanto patito dal proprio de cuius ), sofferto Persona_1
durante la seconda guerra mondiale, a causa dei crimini commessi dal Terzo Reich, danno quantificato in via indicativa in una somma non inferiore ad euro 50.000.
A sostegno della domanda, l'attore ha dedotto che , quale civile, non direttamente Persona_1 coinvolto nel conflitto bellico, aveva subito crimini di guerra e contro l'umanità tristemente noti alla storia, quali la deportazione, la tortura, la riduzione in schiavitù e l'omicidio, in particolare:
-Di era stato arrestato a Roma, in data 16/02/1944, detenuto nel campo di Fossoli e Persona_1
deportato, sul convoglio n. 9, al campo di sterminio di Auschwitz, dove era giunto il 10/04/1944 ed era deceduto il 10/04/1945.
I fatti (ovvero la deportazione e il decesso del proprio congiunto) erano provati dai documenti prodotti (in particolare dalla documentazione raccolta dalla CDEC – Fondazione Centro di Documentazione Ebraica
ONemporanea, dove risultavano i dati di tutti i deportati dal Terzo Reich di religione ebraica durante la
Seconda guerra mondiale).
Parte attrice ha convenuto in giudizio anche la Repubblica Italiana sia in virtù della responsabilità concorrente per i suddetti crimini (in quanto il Regno d'Italia era alleato della ER nazista), sia in virtù dell'accordo italo-tedesco del 2/6/1961.
pagina 2 di 18 L'attore ha quantificato il danno non patrimoniale in euro 50.000, chiedendo anche il danno da ritardo nell'adempimento dell'obbligazione risarcitoria mediante il riconoscimento degli interessi al tasso del 4% annuo. Ha poi dedotto, anche alla luce dell'art. 43 del d.l. 30 aprile 2022 n. 36, di essere disposto a valutare eventuali proposte conciliative.
In conclusione, ha chiesto: «Voglia il Tribunale di Roma, contrariis reiectis:- dichiarare la competenza giurisdizionale e territoriale del Tribunale Civile di Roma, ritenere e dichiarare che la/le parte/i convenuta/e sono responsabili civilmente per il danno materiale e danno morale che la parte attrice e i suoi familiari e i suoi danti causa ereditari, personalmente ed in qualità di eredi, hanno subito a causa della persecuzione, deportazione, detenzione, omicidio e conseguentemente, condannare la convenuta ad un equo risarcimento a favore dell'attore non inferiore a 50.000 € oltre interessi del 4 % e rivalutazione monetaria dall'evento dannoso e sino all'effettivo soddisfo, o nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia;
- con vittoria di spese, diritti ed diritti, nonché spese forfettarie (15%) e cpa (4%), da distrarsi in favore del procuratore antistatario.»
In data 28/02/2023 (per l'udienza di prima comparizione e trattazione fissata ex art. art. 168 bis, V co. cpc per il 21.03.2023) si è costituita tempestivamente la Repubblica Italiana e la ONroparte_1
in persona del Presidente del Consiglio p.t., ed ha chiesto il rigetto della domanda. In particolare,
[...]
ha eccepito:
- in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva di tutti i soggetti diversi dal Ministero dell'Economia
e delle Finanze, il quale era l'unico soggetto da evocare in giudizio in quanto titolare del Fondo istituito con l'art. 43 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, anche nella qualità di successore ex lege nel debito risarcitorio dello Stato tedesco nei confronti delle vittime del Terzo Reich;
- sempre in via preliminare, la prescrizione del diritto di credito risarcitorio azionato, trattandosi di una fattispecie di responsabilità civile derivante da reato (riduzione in schiavitù), soggetta, come tale, alla disciplina dettata dall'art. 2947 comma 3 c.c., in combinato disposto con l'art. 157, comma 1, n. 2, c.p.
(nella formulazione illo tempore vigente), essendo ormai decorsi quindici anni dal giorno in cui era cessata la condotta illecita. A tal fine ha dedotto che il diritto azionato poteva essere fatto valere anche prima della pronuncia della Corte Costituzionale n. 238 del 2014 e che non trovava applicazione, nel caso di specie, la pagina 3 di 18 norma di diritto internazionale consuetudinario concernete l'imprescrittibilità dei crimina iuris gentium, anche alla luce del principio costituzionale di irretroattività delle norme penali di sfavore, in quanto i reati perpretati ai danni dei de cuius erano stati commessi in data antecedente alla formazione della medesima. in materia penale. Ha sostenuto che, in ogni caso, il diritto di credito sarebbe prescritto in quanto doveva ritenersi, in via presuntiva, che gli autori materiali del reato fossero deceduti, con conseguente operatività dell'art. 2947 comma 1 c.c. (secondo cui la prescrizione quinquennale decorre dalla data di decesso del reo). Ha eccepito, inoltre, la prescrizione anche della domanda di risarcimento del danno patrimoniale, in quanto soggetta ai termini di prescrizione civilistici di cui all'art. 2984 n. 4 c.c.
- il difetto di prova della qualità di erede, in quanto né il certificato di morte né l'autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 erano atti sufficienti e idonei a provare tale qualità; ha altresì dedotto la mancanza di prova dell'esistenza di eventuali altri coeredi, che avrebbero imposto la riduzione della pretesa creditoria alla sola quota di spettanza ereditaria.
Nel merito, ha eccepito la mancata allegazione e prova del danno (sia nell'an che nel quantum debeatur).
In particolare, rispetto alla domanda di risarcimento del danno iure proprio, ha allegato la carenza di prova di un danno biologico in mancanza di documentazione medica accertante la menomazione all'integrità psicofisica, mentre riguardo al danno iure hereditatis, ha dedotto la non risarcibilità del danno da perdita della vita e la mancanza di allegazioni che consentissero la liquidazione del danno biologico terminale e del danno morale cd "terminale o catastrofale”.
Ha eccepito, ancora, la non risarcibilità del danno patrimoniale subìto dagli eredi, in quanto il Fondo istituito con l'art. 43 del d.l. n. 79 del 2022 era deputato al ristoro dei soli danni derivanti dalla lesione dei diritti inviolabili della persona.
In subordine, ha sollevato l'eccezione di compensatio lucri cum damno, e ha affermato che, in sede di liquidazione del danno dalla somma spettante a titolo di risarcimento, doveva essere dedotto quanto già percepito a titolo indennitario/risarcitorio (ovvero tra gli altri, gli indennizzi percepiti ai sensi del d.P.R. n.
2043 del 1963 e della legge n. 791 del 1980) in conseguenza dei medesimi fatti oggetto di causa.
In conclusione, ha chiesto: «Voglia codesto Ecc.mo Tribunale: a) affermare la titolarità, dal lato passivo, del rapporto giuridico controverso in capo al Ministero dell'Economia e delle Finanze, giacché succeduto
pagina 4 di 18 a titolo particolare nel debito di cui è causa in data antecedente all'introduzione dell'odierno giudizio, e – per l'effetto – dichiararne il difetto in capo alla b) in ogni caso, ONroparte_1
dichiarare le domande formulate dalla odierna parte attrice infondate in quanto attinenti a crediti prescritti o, comunque, per difetto di allegazione e prova in ordine alla sussistenza dei fatti costitutivi della domanda;
c) nella denegata ipotesi di non accoglimento delle superiori eccezioni e di riconoscimento nell'an del diritto vantato, accogliere – in sede di quantificazione del danno – l'eccezione di compensatio lucri cum damno nei termini sopra esposti e, per l'effetto, decurtare dall'eventuale risarcimento quanto l'attore ha percepito o avrebbe potuto percepire in conseguenza dei fatti per cui è causa. Spese vinte.»
La alla quale l'atto introduttivo è stato ritualmente notificato secondo la ONroparte_2 consuetudine internazionale il 04/01/2024, per via diplomatica, tramite l' , ha scelto ONroparte_4
la contumacia. Nella dichiarazione di restituzione degli atti notificati, la Repubblica Federale di ER ha precisato che «il tentativo di notificare all'Ambasciata atti sovrani amministrativi o giudiziari costituisce una violazione dell'art. 22 della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del
18/04/1961. Tali atti sovrani violano peraltro l'immunità della Repubblica Federale di ER poiché la circostanza su cui poggiano è di natura sovrana (acta iure imperii). Anche per tale motivo non possono essere notificati.»
La causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 06/02/2025, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali e di replica.
Motivi della decisione
2. Premessa
Prima di valutare la fondatezza della domanda e delle eccezioni formulate dalla convenuta, è opportuno richiamare, sinteticamente, i principali snodi, storici e giurisprudenziali, in tema di crimini di guerra e contro l'umanità commessi iure imperii dalla ER nel secondo conflitto mondiale, con particolare riguardo alle domande di indennizzo/risarcimento del danno da parte dei soggetti che ne furono vittime.
Proprio in occasione delle domande di risarcimento dei danni avanzate dalle vittime del Terzo Reich, la pronuncia della Corte di cassazione a S.U. 11 marzo 2004, n. 5044 non aveva riconosciuto allo Stato
pagina 5 di 18 tedesco l'immunità dalla giurisdizione civile. L'immunità dello stato estero, di cui è espressione il principio “par in parem non habet iurisdictionem”, chiaramente legato all'uguaglianza sovrana tra Stati, impone a ciascuno Stato di garantire agli altri Stati l'immunità dinanzi alle proprie corti interne. La giurisprudenza italiana, tuttavia, ha ritenuto che l'immunità giurisdizionale fosse preclusa – oltre che nel caso di acta imperii e di atti iure gestionis realizzati dallo Stato come soggetto di diritto privato (Cass. S.U.
n. 23893/2015) – anche nell'ipotesi di delicta imperii, cioè nell'ipotesi di condotte compiute dallo Stato in violazione delle norme internazionali poste a tutela dei diritti fondamentali della persona, collocate al vertice della gerarchia delle fonti di diritto internazionale (ius cogens). Rientrano nella categoria dei delicta imperii le condotte degli organi e dei rappresentanti del Reich tedesco, fra il 1943 e il 1945.
Riconosciuto e affermato, dunque, il principio secondo cui non si sottraggono al sindacato giurisdizionale gli atti compiuti dallo Stato estero nella conduzione delle attività belliche, quando queste integrino crimini lesivi dei diritti fondamentali della persona, a partire dal 2004 i tribunali italiani hanno pronunciato sentenze di condanna contro lo Stato tedesco per il risarcimento dei danni in favore delle vittime e delle loro famiglie delle stragi naziste, sul presupposto che tali atti fossero qualificati crimini di guerra e contro l'umanità. ON La di ER (di seguito anche ) si è opposta a queste sentenze, invocando il ONroparte_2 principio dell'immunità dello Stato dalla giurisdizione civile straniera e si è rivolta alla Corte
Internazionale di Giustizia, la quale, nel 2012 (con la sentenza del 3/02/2012 Jurisdictional Immunities of the State;
Germany v. Italy: Greece intervening) ha accolto l'interpretazione della norma consuetudinaria sull'immunità fornita dallo Stato tedesco e ha affermato il difetto di giurisdizione dei giudici italiani rispetto a qualsiasi azione risarcitoria nei confronti della ER per danni derivati da acta imperii. La
Corte ha quindi intimato all'Italia di adottare le misure necessarie affinché le decisioni dei suoi tribunali, in violazione della norma sull'immunità, cessassero di produrre effetti.
L'Italia, in un primo momento, ha emanato la legge n. 5 del 2013 che, all'art. 3 (“esecuzione delle sentenze della Corte internazionale di giustizia”), comma 1, ha sancito l'obbligo per il giudice di dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in ogni stato e grado del processo (“quando la Corte internazionale di giustizia, con sentenza che ha definito un procedimento di cui è stato parte lo Stato italiano, ha escluso pagina 6 di 18 l'assoggettamento di specifiche condotte di altro Stato alla giurisdizione civile”) e al comma 2 ha previsto una nuova ipotesi di revocazione.
Nel 2014 la Corte Costituzionale italiana (sentenza n. 238 del 2014, seguita dalla Corte di Cassazione S.U. del 7 luglio 2020 n. 20442) ha ritenuto l'illegittimità costituzionale di tale norma per contrarietà ai principi supremi espressi dagli articoli 2 e 24 della Costituzione e ha, quindi, ribadito l'inefficacia del principio dell'immunità.
In particolare, la Corte, facendo applicazione della teoria dei c.d. controlimiti – per la quale l'apertura dell'ordinamento interno a valori esterni, espressi tanto da norme internazionali consuetudinarie quanto da norme pattizie, incontra i limiti necessari a garantire l'identità dell'ordinamento stesso – ha negato l'ingresso nell'ordinamento giuridico italiano ex art. 10 Cost. della norma internazionale sull'immunità degli Stati dalla giurisdizione civile, così come interpretata dalla Corte Internazionale di giustizia, ossia nel senso di comprendere anche gli acta iure imperii compiuti in violazione del diritto internazionale e dei diritti fondamentali della persona. Ad avviso della Consulta, lo sbarramento sarebbe disceso naturaliter dal manifesto contrasto tra quella norma e gli artt. 2 e 24 Cost., posti quali "controlimiti" a presidio della dignità della persona.
3. Giurisdizione
Nel caso di specie, deve rilevarsi che non è ravvisabile un difetto assoluto di giurisdizione, per immunità dello Stato estero convenuto in giudizio, in quanto parte attrice ha allegato, quale fonte del suo diritto risarcitorio, una vicenda attinente a condotte illecite perpetrate nei confronti di civili (non direttamente coinvolti nel conflitto bellico), in astratto per come in fatto allegate, idonee a costituire crimine di guerra e contro l'umanità.
Parte attrice ha infatti dedotto che ha subìto la deportazione, la tortura, la riduzione Persona_1 in schiavitù, l'omicidio nonché il programmato sterminio della propria famiglia. La situazione allegata integra in astratto l'ipotesi di operatività dei cd. controlimiti, come delineati dalla richiamata sentenza n.
238/2014 e quindi deve ritenersi sussistente la giurisdizione del giudice italiano in relazione alla pretesa risarcitoria oggetto di causa.
pagina 7 di 18
4. Legittimazione passiva della , della ONroparte_2 ONroparte_1
e del Ministero dell'Economia e delle Finanze
[...]
L'eccezione di difetto di legittimazione passiva della Repubblica Federale di ER, convenuta in giudizio, unitamente alla è infondata. ONroparte_1
Non vi è dubbio che, avendo parte attrice chiesto l'accertamento e la liquidazione dei danni derivanti dai crimini di guerra e contro l'umanità, commessi iure imperii dallo Stato tedesco, quale ente succeduto al
Terzo Reich, litisconsorte necessario e legittimato passivo sia proprio la Repubblica federale di ER.
L'eccezione formulata dalla difesa erariale si collega alla normativa di recente introduzione con la quale il
Governo italiano - al fine di dare continuità all'Accordo di Bonn del 2 giugno del 1961 (il quale, reso esecutivo con il d.P.R. del 14 aprile del 1962, n. 1263, prevedeva che «il Governo italiano dichiara che sono definite tutte le rivendicazioni e richieste della Repubblica italiana, o di persone fisiche o giuridiche italiane, ancora pendenti nei confronti della Repubblica Federale di ER o nei confronti di persone fisiche o giuridiche tedesche, purché derivanti da diritti o ragioni sorti nel periodo tra il 1° settembre 1939
e l'8 maggio 1945») e proprio al fine di superare l'impasse nei rapporti tra l'Italia e la ER- ha introdotto l'art. 43 del d.l. n. 36 del 2022 (convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79). La norma realizza una particolare ipotesi di “meccanismo di traslazione dell'onere economico recato dall'obbligazione risarcitoria”, come ha avuto occasione di affermare la Corte Costituzionale con la recente pronuncia n. 159 del 2023. Con il citato art. 43 del d.l. 2022 è stato istituito il “Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo
Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945” del quale potranno usufruire solo coloro che hanno ottenuto una sentenza favorevole passata in giudicato a seguito di azioni giudiziarie avviate entro il
30 ottobre 2022 (successivamente prorogato al 31 dicembre 2023).
L'obbligazione oggetto della vicenda successoria è quella che sorge dalla sentenza di condanna (passata in giudicato) nei confronti dell'attuale Repubblica Federale di ER, subentrata – per il principio della continuità statale – al Terzo Reich (come è stato riconosciuto dagli accordi di pace di Parigi del 1946 e del
1947 e dagli stessi accordi di Bonn del 1961). Pertanto, anche a fronte della richiamata disposizione di pagina 8 di 18 legge, oggetto dell'odierno giudizio è l'accertamento della sussistenza di un'obbligazione risarcitoria, in capo alla , che è legittimata passiva e unico litisconsorte necessario. ONroparte_2
Giova precisare che gli effetti successori ex lege del debito della ER verso le vittime del Terzo
Reich da parte dell'amministrazione statale italiana si attualizzano solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza non eseguibile nei confronti della ER (cfr. sent. Corte Cost. n. 159 del 2023 che ha escluso la illegittimità costituzionale della introdotta normativa, affermando che l'estinzione di diritto delle procedure pendenti è compensata dalla tutela introdotta con l'istituzione del Fondo “ristori”, di importo pari alle somme liquidate con sentenze passate in giudicato). In questi termini, pertanto, deve essere inquadrata la posizione della , e in particolare del Ministero ONroparte_1 dell'Economia e delle Finanze (peraltro nel caso di specie non convenuto in giudizio da parte attrice, né intervenuto) con la precisazione che l'odierno giudizio non ha ad oggetto la domanda diretta di accesso al
Fondo che, come detto, potrà seguire solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza, eventualmente favorevole a parte attrice (con le procedure previste dal Ministero dell'Economia e delle Finanze).
5. Eccezione di prescrizione
L'eccezione preliminare di prescrizione è inammissibile, a fronte della tardiva costituzione della parte convenuta che l'ha eccepita e, in ogni caso, infondata.
Norme di diritto internazionale, sia di natura consuetudinaria che pattizia, hanno enunciato la regola della imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità e la retroattività della norma internazionale consuetudinaria che ne prevede la repressione: in particolare, la Convenzione ONU del 1968, la Convenzione Europea del
1974 (all'art. 7, secondo comma, in deroga al principio nulla poena sine lege, afferma: il presente articolo non ostacolerà il giudizio e la condanna di una persona colpevole di una azione o di una omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili”), nonché la Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea (che all'art. 49, secondo comma, prevede “il presente articolo non osta al giudizio e alla condanna di una persona colpevole di un'azione o di un'omissione che, al momento in cui è stata commessa, costitutiva un crimine secondo i principi generali riconosciuti da tutte le nazioni”).
pagina 9 di 18 Tali norme non sono contrarie al principio di legalità, proprio per la intrinseca caratteristica di universalità dei diritti fondamentali dell'uomo e di oppressione, in ogni tempo, delle loro violazioni. Invero, successivamente rispetto ai crimini perpetrati dal Terzo Reich è maturata, nella comunità internazionale, non solo la consapevolezza della imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità ma anche la convinzione che fosse necessario apprestare forme di tutela e repressione degli stessi anche retroattivamente. Pertanto, il fatto che venga punita la condotta in forza di una norma successiva rispetto alla sua commissione, non implica la violazione dei principi generali di diritto penale, poiché la retroattività è giustificata dalla natura di norma di jus cogens, destinata a prevalere sulle norme interne ed espressione di una responsabilità collettiva per la protezione dei diritti fondamentali degli individui, anche in ossequio ai valori universali di umanità e giustizia sociale.
Pertanto, i diritti della persona violati dagli efferati crimini di guerra e contro l'umanità sono imprescrittibili, senz'altro azionabili e satisfattibili sul piano civilistico.
Peraltro, nel diritto civile non si pongono le rigidità del sistema penale, i cui principi sono posti a tutela della libertà personale, per cui può ritenersi ammissibile una deroga al principio generale di irretroattività.
Riguardo all'eccezione preliminare di prescrizione, è appena il caso ricordare, inoltre, che l'imprescrittibilità dei crimini di guerra o contro l'umanità è un principio che trova fonte nella consuetudine internazionale, vincolante per l'ordinamento italiano ai sensi dell'art. 10 Cost.
6. Prova della qualità di erede
Nel merito, quanto all'eccezione sollevata dalla difesa erariale in ordine alla carenza di prova della qualità di erede dell'attore e all'esistenza di eventuali altri eredi, il Tribunale ritiene di dovere dare continuità alla giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “in tema di successione legittima, il rapporto di parentela con il
"de cuius", quale titolo che, a norma dell'art. 565 c.c., conferisce la qualità di erede, deve essere provato tramite gli atti dello stato civile, salvo che questi ultimi manchino o siano andati distrutti o smarriti, potendo in questo caso la prova dei fatti oggetto di registrazione - quali la nascita, la morte o il matrimonio - essere data con ogni mezzo, ai sensi dell'art. 452 c.c.”. (Cass. civ. Sez.
2 - Sentenza n. 19254 del 12/07/2024)
pagina 10 di 18 ha agito in giudizio quale figlio di . Ad avviso del Tribunale, Parte_1 Persona_1
è provata la qualità di erede ab intestato dell'attore riguardo a . Parte attrice, infatti, Persona_1
ha depositato certificazione anagrafica, risultante dai registri di stato civile e rilasciata dall'Ufficiale di stato civile del Comune di Roma (doc. 3 allegato al fascicolo di parte attrice;
estratto di nascita) - da cui si evince che lo stesso è figlio di . Il rapporto parentale, dunque, è stato adeguatamente Persona_1
provato.
In merito all'eccezione formulata da parte convenuta, secondo cui l'attore è onerato di provare anche di essere erede esclusivo, in quanto in presenza di altri coeredi sarebbe necessaria l'integrazione del contraddittorio, è sufficiente richiamare la recente sentenza della Corte di Cassazione n. 10585 del 2024, secondo cui “i crediti del de cuius, a differenza dei debiti, non si ripartiscono tra i coeredi in modo automatico in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria, in conformità al disposto degli artt. 727 e 757 c.c., con la conseguenza che ciascuno dei partecipanti alla comunione ereditaria può agire singolarmente per far valere l'intero credito comune, o la sola parte proporzionale alla quota ereditaria, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi, ferma la possibilità che il convenuto debitore chieda l'intervento di questi ultimi in presenza dell'interesse all'accertamento della sussistenza o meno del credito nei confronti di tutti”.
7. Accertamento dell'obbligazione risarcitoria e liquidazione dei danni
7.1. Nel merito, la domanda è fondata e va accolta, nei limiti di seguito esposti.
Giova ricordare che l'attore ha agito in giudizio per il risarcimento del danno subito, in proprio e quale erede di , in ragione della sua deportazione, tortura, riduzione in schiavitù e omicidio. Persona_1
Dalla documentazione versata in atti (cfr. docc. 1 e 2 depositati con la memoria ex art. 183 IV co. n. 2
c.p.c. e dal doc. 1 allegato alla nota di deposito dell'11.10.2024 della parte convenuta) si evince che:
è stato arrestato il 16/02/1944, detenuto nel campo di Fossoli e deportato, sul Persona_1
convoglio n. 9, giunto ad Auschwitz il 10/04/1944. Come si evince anche dal certificato di morte, rilasciato dal comune di Roma (doc. 5 depositato con la memoria ex art. 183 IV co. n. 2 c.p.c.), è poi deceduto il
10/04/1945 in ER, a Mauthausen, a 34 anni.
Alla luce delle allegazioni prodotte, il fatto storico è provato.
pagina 11 di 18 Né può dubitarsi che i fatti storici come sopra accertati costituiscano un crimine di guerra o contro l'umanità. Invero la deportazione, la riduzione in schiavitù e l'omicidio della popolazione civile costituiscono crimine di guerra e contro l'umanità ai sensi dell'art. 6 comma 2 dello Statto Militare
Internazionale dell'08.08.1945. Anche l'art. 147 della Convenzione di Ginevra del 12.08.1949 per la protezione delle persone civili in tempo di guerra, qualifica come grave violazione “l'omicidio intenzionale, la tortura…. la deportazione o il trasferimento illegali”. L'omicidio della popolazione civile costituisce crimine di guerra e contro l'umanità anche ai sensi degli artt. 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale firmato nel 1998 ed entrato in vigore del 2002.
Si tratta di disposizioni che statuiscono principi di diritto comuni a tutte le nazioni civili e pertanto pacificamente applicabili anche a fatti anteriori alla loro entrata in vigore, in virtù dell'art. 10 Cost. e anche alla luce dell'art. 7, comma 2, CEDU (secondo cui il principio “Nulla poena sine lege”, “non ostacolerà il giudizio e la condanna di una persona colpevole di una azione o di una omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili”).
7.2. Danno patrimoniale iure hereditatis
L'attore agisce per il risarcimento: i. iure successionis, per i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti da
; ii. iure proprio, per il danno da perdita parentale. Persona_1
Il risarcimento del danno patrimoniale, per la mancata percezione della retribuzione nel periodo da parte dei de cuis, non può essere riconosciuto. L'attore allega che “è stato costretto a Persona_1 lavorare senza alcuna retribuzione, in stato di schiavitù, sino alla morte”. Sul punto, tali allegazioni sono generiche. L'attore ha chiesto che la quantificazione del danno patrimoniale sia fatta applicando le ordinarie tariffe giornaliere previste dai CCNL ovvero in via equitativa e che si consideri il profilo dello sfruttamento del lavoro senza compenso. Tuttavia, non è stato allegato, neanche genericamente, alcun elemento per consentire la liquidazione equitativa. Pertanto, tale voce di danno, a prescindere dalla sua astratta risarcibilità, non può dirsi provata nel caso di specie.
7.3. Danno non patrimoniale iure hereditatis
Diversamente, deve essere riconosciuta la voce non patrimoniale del danno, nei limiti di seguito indicati.
pagina 12 di 18 Va premesso, innanzitutto, che la categoria del danno non patrimoniale, di cui all'art. 2059 c.c., in linea con i principi consolidati dalla Corte Cassazione (a partire dalle sentenze gemelle del 2008) deve ritenersi unitaria nella sua essenza, sebbene si articoli in una pluralità di voci descrittive al fine di consentire una più puntuale e coerente liquidazione (cfr. Cass. n. 1361/2014; Cass. n. 13992/2018).
Ad avviso del Tribunale può essere risarcito il danno non patrimoniale subito dalla vittima ( Persona_1
) e derivante dalle sofferenze morali e fisiche subite tra la data della cattura e quella del decesso.
[...]
Tale danno può essere riconosciuto, in via presuntiva e con una liquidazione equitativa ex artt. 1226 e 2056
c.c..
Al fine di individuare un criterio di liquidazione che sia il più possibile oggettivo (anche per evitare disparità di trattamento in relazione a fattispecie analoghe) e che tenga conto al contempo della particolarità del caso concreto e della durata della deportazione, ritiene il Tribunale che debba aversi riguardo - pure a fronte delle innegabili diversità con la particolare fattispecie in oggetto-, agli importi previsti dalle tabelle del Tribunale di Roma, al valore attuale (tabelle del 2023) per la liquidazione della invalidità temporanea assoluta (pari ad euro 128,07 giornalieri). Invero, la prova del fatto stesso della deportazione e della prigionia in un luogo di annientamento assoluto della propria libertà, dignità e identità della persona (con le relative conseguenze in termini di sofferenze morali e fisiche che ne sono derivate) sono in astratto paragonabili alla invalidità assoluta derivante da una lesione psico fisica di estrema intensità. All'importo di euro 128,07 giornaliero deve aggiungersi un importo equitativamente determinato in euro 20.000,00 diretto a ristorare la vittima (a prescindere dalla durata della deportazione) per l'enorme sofferenza, turbamento, angoscia e mortificazione, provocata dall'arresto e dalla cattura assolutamente illegittimi.
Pertanto, tenendo conto della durata della deportazione del de cuius, ovvero di 419 giorni (dal 16/02/1944, data dell'arresto, al 10/04/1945, data del decesso) deve essere liquidato, rispettivamente l'importo di euro
73.661,33.
Deve aggiungersi che l'attore ha agito quale erede di , senza indicare la presenza o Persona_1 meno di altri eredi. Nella specie quindi l'importo liquidato a titolo di risarcimento del danno non pagina 13 di 18 patrimoniale a Emanuele iure hereditatis spetta a tutti gli eventuali eredi di Persona_1 Persona_1
, nei limiti delle rispettive quote ereditarie (e all'attore nei limiti della propria quota).
[...]
7.4. Danno non patrimoniale iure proprio per perdita del rapporto parentale
L'attore ha chiesto il risarcimento del danno subito, iure proprio, a causa della perdita del padre,
[...]
. Persona_1
Innanzitutto, il danno derivante dalla perdita del legame familiare, risarcibile ai sensi dell'art. 2059 c.c., deve essere tenuto distinto dal danno biologico che la perdita abbia eventualmente e ulteriormente cagionato al danneggiato, di cui deve essere fornita allegazione e prova specifica. Nel caso di specie, non è stata fornita la prova della effettiva compromissione dello stato di salute psico-fisica secondo criteri medico-legali, pertanto non può ritenersi provata l'esistenza di un danno biologico risarcibile in capo all'attore, iure proprio.
È al contrario, risarcibile il danno subito, iure proprio, da per la perdita del Parte_1
genitore, avvenuta quando aveva solo 7 anni. Si tratta di risarcire il danno consistente nella definitiva perdita del rapporto parentale e nella permanente sofferenza quale congiunto sopravvissuto, che sono componenti del complesso pregiudizio, che va integralmente e unitariamente ristorato. Secondo la giurisprudenza di legittimità “la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale va effettuata procedendo non solo alla valutazione degli indici afferenti all'età della vittima e del congiunto, al grado di parentela e al rapporto di convivenza, con rigida applicazione dei criteri tabellari "a punti variabili", ma anche delle peculiarità ed eccezionalità del caso concreto (come peraltro indicato anche dalle tabelle di
Milano e Roma) e, in particolare, della sofferenza morale della vittima, a cui è indissolubilmente legata, in ragione del legame solidaristico in cui si estrinseca il rapporto parentale, quella dei congiunti” (cfr. Cass.
16-03.2025, n. 6981).
Riguardo al danno richiesto dall'attore per la perdita del padre , si reputa equo Persona_1
liquidare, a titolo di danno iure proprio - applicando le tabelle attualmente in uso presso questo tribunale, aggiornate al 2023, tenuto conto del rapporto di parentela con la vittima, dell'età di quest'ultima e dell'attore all'epoca del decesso (7 anni 35 anni , nonché Parte_1 Persona_1 della convivenza, in quanto, trattandosi del padre dell'attore, si presume che prima della cattura,
pagina 14 di 18 convivesse con il figlio di soli 7 anni) - l'importo di euro 346.362,575 (ovvero 11.356,15 € per n. 30,5 punti, di cui, n. 18 per il grado di parentela;
n. 3,5 per l'età della vittima;
n. 5 per l'età del figlio superstite;
n. 4 per la convivenza tra vittima e il figlio).
Tali somme devono essere ridotte di due terzi, in ragione della circostanza che si tratta di fatti risalenti nel tempo e tenuto conto della peculiarità della vicenda storica da cui è scaturito il danno (pure con la precisazione che proprio a fronte del tempo trascorso e del contesto storico in cui fatti sono avvenuti il risarcimento non può che assumere una valenza simbolica, in quanto nessun risarcimento monetario potrà mai essere adeguatamente determinato ex artt. 1223 e 2056 c.c., in ragione della gravità dell'evento universalmente riconosciuto come tra gli eventi più tragici della storia).
In conclusione, può essere liquidato all'attore, a titolo di danno non patrimoniale iure proprio, per la perdita del rapporto parentale con l'importo di euro 115.454,19 (ovvero un terzo di Persona_1
346.362,57).
Sulle somme risarcitorie, come sopra liquidate all'attualità, non possono trovare applicazione i criteri di cui alla nota sentenza della Cassazione civile sez. un. n. 1712/1995, in quanto il tempo trascorso (diversi decenni dalla data dei fatti) e la lunghissima attesa che ha preceduto l'esercizio dell'odierna azione non consentono di individuare alcun danno da ritardo che giustifichi il riconoscimento di interessi compensativi
(cfr. in tal senso Tribunale di Bologna sentenza n.2079/2024, n.r.g. 12714/2022; Tribunale di Roma sentenza n. 3312/2025, n.r.g. 38727/2022).
8. Compensatio lucri cum damno
In ordine all'eccezione di c.d. compensatio lucri cum damno sollevata dalla difesa erariale, è stata depositata documentazione dalla quale si evince che:
- in data 28/02/2002, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 94 del 29/01/1994 (iscrizione n. 7215751R), il
Ministero dell'Economia e delle Finanze, con determinazione n. 70773, aveva riconosciuto a Parte_1
quale orfano di , in quanto inabile a qualsiasi proficuo lavoro dal
[...] Persona_1
16/10/2001 (come da verbale della Commissione medica di verifica di Roma), l'assegno vitalizio pari al trattamento minimo di pensione a decorrere dal 16/10/2001, per la somma di lire 4579,32 annui (dal
16/10/2001) e lire 4712,26 (dal 01/01/2002 a vita) (doc. 2 e 3 allegati al fascicolo di parte convenuta);
pagina 15 di 18 - in data 18/11/2015, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 932 del 1980 (iscrizione n. 2694667) il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con determinazione n. 22349 del 18/11/2015 (vista la delibera della Commissione per le provvidenze ai perseguitati politici antifascisti o razziali – agli ex internati civili in ER e loro familiari superstiti n. 93891 del 20/10/2015, cfr. doc. 6 allegato al fascicolo di parte convenuta) aveva riconosciuto, a favore di quale orfano del perseguitato razziale Parte_1
, la reversibilità dell'assegno annuo vitalizio pari al trattamento minimo di pensione, Persona_1
erogato a decorrere dal 01/03/2015 a vita (doc. 4 e 5 allegati al fascicolo di parte convenuta). Dal doc. 5
(autorizzazione al pagamento del 27/11/2015) non è possibile evincere quale sia stata, al tempo, la somma autorizzata al pagamento;
- in data 06/07/1967, con verbale n. 0529/c, ai sensi della legge n. 646 del 6/8/1966, la
[...]
(Commissione per gli indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione ONroparte_1
nazionalsocialiste) aveva accolto la domanda di indennizzo formulata anche da Parte_1
insieme ai fratelli orfani , e , e aveva riconosciuto agli stessi un Per_2 Per_3 Per_4 Persona_5
indennizzo calcolato, per un periodo corrispondente alla durata della deportazione di Persona_1
, di 14 mesi (dal 15/02/1944 al 10/04/1945) per un totale di lire 505.002,232 (cfr. doc. 7 e 8
[...]
allegati al fascicolo di parte convenuta).
Parte convenuta, in data 19/11/2024, ha depositato ulteriore documentazione dalla quale si evince che la
Ragioneria territoriale dello Stato (Ufficio pensioni) ha comunicato, a fronte della richiesta formulata dallo stesso Ministero dell'Economia e delle Finanze, il valore attualizzato (alla data del 15/11/2024) degli importi percepiti da ai sensi della legge n. 932/1980 e della legge n. 94/1994; in Parte_1
particolare, ha percepito le seguenti somme: per la domanda recante iscrizione n. Parte_1
7215751R (ossia quella formulata ai sensi dell'art. 1 della legge n. 94 del 29/01/1994, cfr. doc. 2 del fascicolo di parte convenuta), euro 79.477,63 e per la domanda recante iscrizione n. 2694667 (ossia quella formulata ai sensi dell'art. 3 della legge n. 932 del 1980), euro 65.436,55.
Ad avviso del Tribunale, deve darsi continuità alla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. ord. 19 marzo
2024 n. 7292) che, intervenuta in relazione a una fattispecie diversa, ma sovrapponibile a quella in esame, può trovare applicazione anche nel caso di specie. È stato affermato che la compensatio lucri cum damno è
pagina 16 di 18 una eccezione in senso lato proprio perché occorre accertare che il danneggiato non consegua un vantaggio dall'illecito, ovvero un ingiustificato arricchimento per effetto del riconoscimento di attribuzioni patrimoniali dirette a ristorare il medesimo fatto lesivo.
E ciò anche in virtù dell'art. 43, comma 4, lett. b, D.L. n. 36/2022, conv. in L. n. 79/2022) che, nel disciplinare la procedura di accesso al Fondo istituito per il ristoro dei danni subìti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità e le modalità di erogazione degli importi agli aventi diritto, ha espressamente previsto che dovranno essere “detratte le somme eventualmente già ricevute dalla Repubblica italiana a titoli di benefici o indennizzi ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96, del decreto del Presidente della
Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, della legge 18 novembre 1980, n. 791, e della legge 29 gennaio 1994
n.94”.
Conseguentemente, in questa sede, avendo già ottenuto il de cuius dell'odierno attore l'importo sopra indicato (euro 79.477,63), ai sensi della legge n. 94 del 29/01/1994, superiore a quello liquidato con l'odierna sentenza (euro 73.661,33) a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito iure hereditatis, nulla è più liquidabile a tale titolo (e ciò anche a prescindere dalle somme percepite o percepibili ai sensi della legge n. 646 del 1966 e pure sussistendo i presupposti per la decurtazione dell'indennizzo riconosciuto ai sensi della predetta legge 646 del 1966).
Deve aggiungersi che tale conclusione è in linea con quanto statuito dalla Corte di cassazione che ha affermato che la compensatio lucri cum damno trova applicazione anche nel caso di apparente non coincidenza fra il danneggiante (in questo caso la ) e il soggetto che eroga la ONroparte_2 provvidenza, in tutti i casi in cui “possa comunque escludersi che, per effetto del diffalco, si determini un ingiustificato vantaggio per il responsabile” (cfr. Cass.n.4415/2024).
Per completezza deve precisarsi che non devono essere detratte le somme ricevute ai sensi della legge n.
932 del 1980, in quanto non dirette a ristorare il medesimo fatto lesivo (ossia i danni subiti a causa dei crimini di guerra commessi dalle forze tedesche), bensì riconosciute ai cittadini italiani perseguitati a seguito dell'attività politica da loro svolta contro il fascismo, come si evince dalla stessa rubrica della legge n. 932 del 1980 (“Integrazioni e modifiche alla legislazione recante provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti e razziali), il quale, nel modificare l'art. 4 della legge 24 aprile 1967, n. 261, richiama pagina 17 di 18 l'articolo 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, che sanciva: “Ai cittadini italiani, i quali siano stati perseguitati, a seguito dell'attività politica da loro svolta contro il fascismo anteriormente (al 25 aprile
1945), e abbiano subito una perdita della capacità lavorativa in misura non inferiore al 30 per cento, verrà concesso, a carico del bilancio dello Stato, un assegno vitalizio di benemerenza in misura pari a quello previsto dalla tabella C annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, compresi i relativi assegni accessori, per il raggruppamento gradi: ufficiali inferiori”. Tale disposizione, infatti, non è neanche richiamata dall'art. 43 comma 4, lett. b, D.L. n. 36/2022, conv. in L. n. 79/2022.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di liquidazione di cui al dm n. 55/2014 aggiornato al dm 147/2022 e del valore della domanda
(scaglione tra euro 52.001 ed euro 260.000).
P.Q.M.
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
-accerta la sussistenza di un'obbligazione risarcitoria, in capo alla e, per ONroparte_2
l'effetto, liquida in favore di euro 115.454,192 (a titolo di danno non patrimoniale Parte_1
iure proprio per la perdita del rapporto parentale con , oltre interessi legali dalla Parte_1
pubblicazione della presente sentenza sino al saldo;
- accerta che sussistono i presupposti per la decurtazione, dagli importi liquidati con la presente sentenza a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito iure hereditatis, delle somme già liquidate ex legge n. 94 del 29/01/1994 e ai sensi della legge n. 646 del 1966 in favore di e per Parte_1
effetto rigetta ogni altra domanda proposta da parte attrice;
- condanna le parti convenute, in solido, al pagamento delle spese del giudizio, in favore del procuratore di parte attrice dichiaratosi antistatario, liquidate in complessivi euro 7.052,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Roma 04.06.2025
Il Giudice
SS NO
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