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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 03/07/2025, n. 1563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1563 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Cristina Giusti, in funzione di Giudice del lavoro del Tribunale di Torre Annunziata, all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. RG 2514/2024 registro Previdenza TRA
rapp.to e difeso, giusto mandato a margine del ricorso, dall'Avv. MARINO Parte_1 MARINA con il quale è elett.te dom.to giusta procura in atti
RICORRENTE
E in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso dall'avv. STEFANO AZZANO con il quale è CP_1 elett.te dom.to presso la sede dell'Avvocatura Inps di Napoli, giusta procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: pagamento tre mensilità a carico del Fondo di Garanzia ex lege 297/82 e D. Lgs 80/92 CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
CP Con ricorso depositato in data 30/04/2024 parte ricorrente conveniva l' dinanzi all'adito Tribunale affinchè fosse CP_ condannato al pagamento, a carico del Fondo di Garanzia dell' ai sensi dell'art 2 d.lgs 80/92, della somma ivi specificamente indicata a titolo di ultime due mensilità, oltre accessori di legge. Evidenziava che aveva lavorato per la TA spa dall'1.04.2014, e che la società era stata posta in amministrazione straordinaria il 4.02.2020, con provvedimento n. 34/20 del 4.2.2020, e poi autorizzata a proseguire nell'esercizio di impresa;
che continuava il rapporto di Lavoro con la TA spa in A.S sino al 31.12.2020, data nella quale andava in CP_ pensione. Chiedeva pertanto di accertare e dichiarare il suo diritto a percepire dal Fondo di Garanzia la somma di euro 2.200,91 a titolo di retribuzioni non percepite di dicembre 2019 e gennaio 2020 e, di conseguenza, condannare al pagamento della predetta somma di euro 2.200,91 a titolo di retribuzioni non percepite dalla TA spa oggi in amministrazione giudiziaria, relativamente ai mesi di dicembre 2019 e gennaio 2020, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì di maturazione del diritto all'effettivo soddisfo;
CP_ L' resistente si costituiva in giudizio ed eccepiva in via preliminare la decadenza annuale, e, nel merito chiedeva il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto, spese vinte.
All'odierna udienza, all'esito dello scambio di note, il Tribunale osserva che: La domanda non è fondata e va rigettata Il Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto, secondo quanto espressamente prevede la L. 29 maggio 1982, n. CP_ 297, art. 2, è stato istituito presso l con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all'art. 2120 cod. civ., spettante ai lavoratori o loro aventi diritto
(comma 1), o delle ultime tre mensilità della retribuzione rientrante negli ultimi 12 mesi. E come hanno rilevato le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza 3 ottobre 2002 n. 14220, richiamando un precedente orientamento giurisprudenziale, l'istituzione del Fondo di garanzia rende evidente l'attuazione di una forma di assicurazione sociale.
1 Pure Cass. 21 dicembre 2001 n. 16155 rileva come a proposito del Fondo di garanzia, istituito in ottemperanza, fra l'altro, ad alcuni pronunciati della Corte Costituzionale e alla necessità di maggiori garanzie sottolineate dalla Direttiva CEE n. 987 del 20 ottobre 1980, si sia fatto riferimento all'esigenza di "socializzazione del rischio dell'insolvenza". Nel senso della natura tipicamente previdenziale della prestazione di cui è causa si è espressa la Suprema Corte di Cassazione in una importante pronuncia laddove si è sostenuto testualmente che:
“Il diritto positivo non consente di dubitare della natura previdenziale dell'obbligazione posta a carico del Fondo di garanzia. L'art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88 (Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti), al comma primo, comprende espressamente il Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto tra le forme di previdenza a carattere temporaneo, diverse dalle pensioni, che sono fuse nell'unica gestione che assume la denominazione di "Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti"; l'art. 46 dello stesso testo normativo, al primo comma, demanda al CP_ comitato provinciale dell di decidere in via definitiva i ricorsi avverso i provvedimenti dell concernenti, tra CP_2 l'altro, "le prestazioni del Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto". La qualificazione si pone in perfetta coerenza con la disciplina specifica dell'istituto, dettata dall'art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297. CP_
Il Fondo di garanzia è istituito presso l quindi con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 2120 del codice civile, spettante ai lavoratori o loro aventi diritto e delle ultime tre mensilità rientranti negli ultimi 12 mesi del rapporto di lavoro. Il finanziamento avviene mediante contribuzione obbligatoria a carico dei datori di lavoro. Per ottenere la prestazione è necessaria una domanda amministrativa, domanda che può essere presentata solo dopo la verifica dell'esistenza e della misura del credito, in sede di ammissione al passivo fallimentare o della liquidazione coatta amministrativa, ovvero, in caso di datore di lavoro non assoggettato a procedure concorsuali, dopo la formazione di un titolo esecutivo e l'esperimento infruttuoso, in tutto o in parte, dell'esecuzione forzata. Il diritto alla prestazione del Fondo nasce, quindi, non in forza del rapporto di lavoro, ma del distinto rapporto assicurativo- previdenziale, in presenza dei presupposti previsti dalla legge: insolvenza del datore di lavoro e accertamento del credito nell'ambito della procedura concorsuale, secondo le regole specifiche di queste;
formazione di un titolo giudiziale ed esperimento non satisfattivo dell'esecuzione forzata (Cassazione civile , sez. lav., 24 febbraio 2006, n. 4183). CP_ Sul punto si è, ancora, sostenuto che “Il diritto del lavoratore di ottenere dall in caso d'insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione del t.f.r. a carico dello speciale Fondo di cui all'art. 2 della legge n. 297 del 1982, ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale, ed è, perciò, distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro (restando esclusa, pertanto, la fattispecie di obbligazione solidale), diritto che si perfeziona (non con la cessazione del rapporto di lavoro ma) al verificarsi dei presupposti previsti da detta legge (insolvenza del datore di lavoro, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, ovvero all'esito di procedura esecutiva), con la conseguenza che, prima che si siano verificati tali presupposti, nessuna domanda di pagamento può CP_ essere rivolta all e, pertanto, non può decorrere la prescrizione del diritto del lavoratore nei confronti del Fondo di garanzia…Il complesso delle considerazioni svolte e il richiamo dei più recenti arresti della giurisprudenza della Corte, giustificano l'abbandono degli orientamenti in precedenza espressi sulla questione, secondo i quali, l'accollo ex lege comporterebbe l'aggiunta del Fondo al datore di lavoro per l'adempimento della medesima obbligazione, con applicazione di tutte le regole delle obbligazioni solidali” (Cass. 9 giugno 1994, n. 5606; 1 settembre 1995, n. 9233; 21 ottobre 1995, n. 10968; 26 settembre 1996, n. 8515; 8 ottobre 1997, n. 9766; 13 novembre 2001, n. 14091”. Nello stesso senso, da ultimo, si è pronunciata la Cassazione civile, sez. VI, 09/06/2014, n. 12971. Altresì l'ammissione allo stato passivo, proprio in virtù dell'autonomia dell'obbligazione previdenziale, non preclude CP_ all' di contestare i presupposti per l'intervento del fondo. (Cass. 37789/22).
Quindi l'obbligazione a carico del Fondo di Garanzia, la quale ha ad oggetto una prestazione previdenziale che deve considerarsi indipendente dall'obbligazione retributiva del datore di lavoro e che nasce, con la conseguente possibilità di CP_ presentare all' la relativa domanda, non in forza del rapporto di lavoro, ma del distinto rapporto assicurativo- previdenziale, in presenza, esclusivamente, dei presupposti previsti dalla legge.
CP_ L'eccepita decadenza annuale ex articolo 47 comma III del D.P.R. 639/1970 sollevata da non è fondata. La verifica del credito è avvenuta in data 12/9/22 (comunicazione via pec dello stato passivo esecutivo) e la domanda amministrativa per l'accesso al fondo il 27/6/2023, quindi entro un anno dall'accertamento.
Il ricorrente chiede le mensilità di dicembre 2019 e di gennaio 2020. Il rapporto di lavoro è cessato il 31/12/2020.
2 Il D.Lgs. n. 80 del 1992, art. 2, comma 1, dispone: "Il pagamento effettuato dal Fondo di garanzia....è relativo a crediti di lavoro, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono: a) la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle procedure indicate nell'art. 1, comma 1; b) la data di inizio dell'esecuzione forzata;
c) la data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell'esercizio provvisorio ovvero dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attività lavorativa, ovvero la data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa è intervenuta durante la continuazione dell'attività dell'impresa". La prestazione del Fondo di garanzia è, dunque, limitata: a) ai crediti di lavoro inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro;
b) che rientrino nei dodici mesi che precedono i fatti specificamente previsti dalla norma. L'apposizione di un periodo di riferimento - 12 mesi decorrenti a ritroso dalla data degli eventi specificamente indicati dalla norma - ha lo scopo non solo di indurre l'interessato ad agire sollecitamente, così agevolando la verifica del diritto alla tutela da parte del Fondo di garanzia obbligato ex lege, ma soprattutto di configurare un nesso tra retribuzioni non pagate ed insolvenza del datore di lavoro. Il D.Lgs. citato, infatti, reca attuazione della direttiva n. 80/987 CE sulla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, essendo diretta a garantire, non già il generico inadempimento da parte del datore all'obbligo retributivo, ma unicamente quello che deriva dalla insolvenza del medesimo datore. Solo in questo caso si consente l'intervento dell'organismo di garanzia, che si sostituisce, nei miti del massimale prefissato, al datore di lavoro che sia rimasto insolvente. La determinazione di un nesso temporale tra credito lavorativo insoddisfatto e insolvenza è diretta ad escludere che venga attratto nell'ambito della garanzia qualunque diritto del lavoratore nei confronti del datore di lavoro fallito o insolvente. Ed, infatti, se tale è l'intentio legis, si comprende che è imprescindibile la determinazione di un nesso temporale tra credito lavorativo insoddisfatto e insolvenza, in mancanza del quale qualunque diritto del lavoratore nei confronti del datore di lavoro fallito o insolvente verrebbe inevitabilmente attratto nell'ambito della garanzia, anche se concernente un periodo antecedente in cui dell'insolvenza non vi era alcuna manifestazione. In definitiva la disposizione contiene una presunzione ex lege, per cui le retribuzioni si considerano non pagate a causa dello stato di insolvenza quando l'inadempimento si collochi temporalmente nei dodici mesi che precedono una delle date che la stessa disposizione considera espressione della esistenza e della irreversibilità di quello stato;
conseguentemente, ove il credito retributivo risalga a un periodo più remoto, non può esservi l'accollo del debito da parte del Fondo di garanzia, dovendosi escludere che per i diritti insorti in epoca anteriore al periodo di un anno l'inadempimento sia dovuto all'insolvenza ( cfr. Cassazione civile, sez. lav. 03/11/2009 n. 23286; n. 15832 del 2009; n. 15415 del 2009). Tanto premesso in termini generali, nella fattispecie concreta oggetto del presente giudizio i crediti in questione non possono ritenersi ricompresi nella garanzia di cui al D.lgs 80/92 in quanto, a fronte di una cessazione del rapporto lavorativo in data 31/12/20, durante l'autorizzazione all'esercizio dell'impresa, i 12 mesi decorrono a ritroso dalla data di CP_ cessazione del rapporto di lavoro e quindi avrebbe pagato astrattamente le retribuzioni di ottobre novembre e dicembre 2020 ma non quelle di dicembre 2019 e gennaio 2020 richieste, non essedo relative agli ultimi tre mesi dei dodici mesi antecedenti la cessazione del rapporto di lavoro.
Trattasi, invero, di retribuzioni oggettivamente non rientranti nei 12 mesi di cui alla normativa citata. Sul punto, in fattispecie analoga, la Cassazione con l'Ordinanza n. 24889 del 04/10/2019 ha stabilito che:
“in tema di insolvenza del datore di lavoro, per i lavoratori che, per effetto della continuazione dell'attività d'impresa, abbiano continuato a prestare attività lavorativa anche dopo l'ammissione ad una procedura concorsuale, l'obbligo di CP_ pagamento delle ultime tre mensilità di retribuzione, da parte del Fondo di Garanzia gestito dall di cui alla l. n. 297 del 1982, sussiste purché le retribuzioni rientrino nei dodici mesi che precedono non già la data di apertura della procedura, bensì, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c, del d.lgs. n. 80 del 1992, quella del licenziamento o delle dimissioni del lavoratore” (Sez. L - , Ordinanza n. 24889 del 04/10/2019). In motivazione ha evidenziato che detta conclusione deriva direttamente dalla disposizione letterale della norme, dovendosi escludere la violazione degli art. 2 e 38 Cost;
altresì ha evidenziato che tale lettura è coerente con la direttiva
Ce: “Essa è coerente con il dettato della già richiamata Direttiva 20/10/1980, n. 80/987/CEE il cui art. 3, come sostituito dall'art. 1 della Direttiva 2002/74/CE, successivamente abrogato dall'art. 16 della Direttiva 2008/94/CE, che all'art. 3 contiene comunque una norma analoga, prevede all'ultimo comma che "I diritti di cui l'organismo di garanzia si fa carico sono le retribuzioni non pagate corrispondenti a un periodo che si colloca prima e/o eventualmente dopo una data determinata dagli Stati membri". Il testo originario dell'art. 3 della Direttiva prevedeva peraltro un secondo comma a mente del quale la data anteriormente alla quale si dovevano collocare i diritti non pagati poteva essere, "a scelta degli
3 Stati membri: - o quella dell'insorgere dell'insolvenza del datore di lavoro;
- o quella del preavviso di licenziamento del lavoratore subordinato interessato, comunicato a causa dell'insolvenza del datore di lavoro;
- o quella dell'insorgere dell'insolvenza del datore di lavoro o quella della cessazione del contratto di lavoro o del rapporto di lavoro del lavoratore subordinato interessato, avvenuta a causa dell'insolvenza del datore di lavoro", in tal senso valorizzandosi quindi la data di cessazione del rapporto di lavoro.” Le spese del giudizio sono compensate attesa la peculiarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso Parte_1 CP_ del 30/04/2024 nei confronti dell' in persona del legela rapp.te p.t. così provvede: rigetta la domanda giudiziale;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Torre Annunziata data del deposito Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Cristina Giusti
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