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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/11/2025, n. 8586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8586 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica Galante, ha pronunciato la seguente sentenza, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note sostitutive dell'udienza del 19.11.2025, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al n. 12103/2024
TRA
P.IVA , Posizione n. in persona del Parte_1 P.IVA_1 Pt_2 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Brescia, alla Via Cipro, 1 e con sede operativa in Casandrino (Na), alla via Paolo Borsellino n. 137, rappresentata e difesa, anche in via disgiunta tra loro, in virtù di procura alle liti in calce al ricorso, dagli Avv.ti VALERIO IACOUZZI C.F.: e C.F.: CodiceFiscale_1 Parte_3
, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Napoli, CodiceFiscale_2 al Corso Vittorio Emanuele n. 656, Ricorrente CONTRO
, ( , C.F. Controparte_1 Pt_2
– P.I. in persona del legale rappresentante pro tempore – P.IVA_3 P.IVA_4 rappresentato e difeso dall'Avv. Anna di Stefano ( ), in virtù di C.F._3 procura generale alle liti a rogito notaio in ROMA rep. N. 37875/7313 del Persona_1 22/03/2024 ed elettivamente domiciliato in Via Alcide De Gasperi 55 80133 NAPOLI presso l'Avvocatura dell'Istituto, p.e.c. t Email_1 Convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Decisione a seguito di trattazione scritta ex art 127 ter cpc
OGGETTO: opposizione a cartelle di pagamento / avvisi di addebito
1 economico-finanziaria. Nonostante i solleciti del 12.2.19, 14.3.23 e 6.4.23, l' non aveva Pt_2 fornito alcun riscontro;
solo in data 6.12.23 l'ente, in assenza del provvedimento di rigetto della domanda di CIGO e in assenza di riscontro all'istanza di autotutela del 06.04.2023, aveva richiesto il pagamento del complessivo importo pari ad Euro 5.416,13 a titolo “di presunte scoperture contributive per le ore di integrazione salariale relative a ticket associati a domande respinte” aventi ad oggetto il suindicato periodo compreso tra il 29.10.2018 ed il 29.12.2018. Riferiva che, nel silenzio dell'ente sinanche successivo al ricorso amministrativo del 14.12.23, l' aveva emesso l'avviso di addebito impugnato, per il complessivo importo Pt_2 pari ad Euro 5.462,11, avente ad oggetto le medesime causali di cui al provvedimento del 06.12.2023. Eccepiva, pertanto, il difetto di motivazione, in assenza di comunicazione di un provvedimento di rigetto della CIGO, e la ricorrenza dei presupposti per la Cigo medesima. L' si costituiva, eccependo l'infondatezza dell'opposizione. Pt_2 Il Giudice decideva la lite, all'esito del deposito delle note concesse alle parti ex art 127 ter cpc. 2 Va preliminarmente rilevata la tempestività dell'opposizione, depositata il 22.5.24 e dunque entro 40 giorni dalla notifica dell'avviso di addebito impugnato notificato il 15.4.24. 3 Nel merito, vanno disattese le censure attoree relative alla mancata comunicazione del provvedimento dell' di diniego della cassa integrazione ordinaria. Pt_2 Con allegate lettere del 27.3.2019, comunicate a mezzo pec all'azienda il 28.3.2019, invero, l' ha risposto che, in relazione alle domande del 02.11.2018 (n. 10000003, 10000004, Pt_2 10000005, 10000006 e 10000007, cui sono stati rispettivamente associati i seguenti tickets:
, , , C.F._4 C.F._5 C.F._6
, ), “per la sotto indicata Unità Produttiva: C.F._7 C.F._8 CASANDRINO STRADA PROV.ARZANO-CASANDRINO 137 per il periodo dal 29.10.2018 al 29.12.2018, pari a N.09 settimane, il Direttore di questa sede ha Pt_2 disposto di respingere le integrazioni salariali. Nelle pagine successive viene riportata l'esposizione , a cura della sede, delle ragioni del mancato accoglimento nel Quadro Motivazione ed il riepilogo delle settimane oggetto di reiezione nel Quadro Reiezioni. Avverso tale decisione, o parte della stessa, è possibile ricorrere entro il termine perentorio di 60 giorni dalla notifica della presente: al T.A.R. competente;
al Comitato Amministratore della Gestione Prestazioni Temporanee. Il ricorso deve essere presentato all dall'azienda o dall'intermediario abilitato, esclusivamente attraverso il canale Pt_2 telematico, utilizzando la funzione 'Ricorsi On Line' disponibile sui servizi Internet per Aziende, consulenti e professionisti”. In particolare, in tali comunicazioni è stato ritenuto dall'ente che “La relazione tecnica si presenta scarna, poco dettagliata, non supportata da alcun elemento oggettivo a supporto di quanto richiesto. Non sussistono gli elementi probatori per una valutazione delle istanze”. Come specificato in memoria difensiva dall' nelle originarie domande, l'azienda si era Pt_2 limitata a trasmettere una relazione tecnica (non allegata nel processo da alcuna delle parti) ritenuta dall'ente eccessivamente generica, priva di elementi utili per una valutazione della richiesta;
inoltre, in tema di adempimento dell'obbligo di cui all'art. 14 d.lgs. 148/2015 circa la informazione e consultazione sindacale, l' ha rilevato che l'azienda aveva Pt_2 allegato le sole ricevute di invio delle lettere raccomandate A/R alle sigle sindacali, senza dar prova dell'avvenuta consegna. Fornite successivamente le ricevute di invio, l'ente ha poi riscontrato che la trasmissione era stata effettuata in data 30 ottobre 2018 (dunque dopo la data di inizio del periodo richiesto - 29 ottobre 2018), in violazione della norma ex art. 14 d.lgs. 148/2015 che impone che la procedura venga attivata preventivamente rispetto all'avvio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. L' ha, inoltre, riferito che - a conferma della conoscenza da parte dell'azienda del Pt_2 provvedimento di rigetto - l'azienda stessa aveva presentato un'istanza di riesame tramite cassetto bidirezionale in data 3 giugno 2019 e successivi solleciti in data 4 ottobre 2021, 26 gennaio 2022, 14 marzo 2023 (documentate dalla stessa ricorrente con doc 7). Nella richiesta di riesame, l' ha riferito che l'azienda aveva allegato una nuova Pt_2 relazione (non depositata nel processo) nonchè fatture relative ai consumi energetici sostenuti per gli anni 2017 e 2018 ed una documentazione inerente al fatturato (cfr. doc 7 ric): anche in tal caso, l' ha ritenuto carenti gli atti inviati. Pt_2 L'istante ha, poi, presentato a mezzo pec un'ulteriore istanza in autotutela in data 6.4.2023 per la concessione e l'autorizzazione della CIGO e per il rimborso di tutto quanto anticipato dall'azienda nei confronti dei propri lavoratori. L' ha riferito che anche tale richiesta, come da risposta (non documentata) fornita sullo Pt_2 stesso cassetto bidirezionale in data 8 novembre 2023, non era stata presa in considerazione, nella misura in cui la documentazione allegata era risultata ancora carente;
l'ente ha anche dichiarato che, nella medesima comunicazione, aveva richiesto all'azienda di indicare con precisione la necessaria ed ulteriore integrazione documentale da produrre nell'ottica di un corretto esame – e riesame – nel merito delle domande respinte (nuova relazione tecnica più dettagliata;
indicatori economico-finanziari relativi al biennio precedente il periodo cui si riferisce la richiesta di integrazione salariale e aggiornati al 31 dicembre 2018; elenco delle commesse perse e loro relativo ammontare;
copia delle informative sindacali trasmesse PREVENTIVAMENTE e ricevuta di avvenuta consegna alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative ex art. 14 del D. Lgs. 148/2015 o, in alternativa, una dichiarazione rilasciata dalle Organizzazioni sindacali ed attestante il corretto espletamento della procedura). In assenza di riscontro da parte dell'azienda ricorrente, l' con l'allegato provvedimento Pt_2 di diffida (prot. . ) ha dunque contestato l'omessa Pt_2 CodiceFiscale_9 contribuzione obbligatoria dovuta per la retribuzione persa dai lavoratori relativamente ai tickets di integrazione salariale respinta, per il periodo dal 29 ottobre 2018 al 29 dicembre 2018. Nonostante la proposizione del ricorso amministrativo in data 14.12.23, ha fatto seguito l'avviso di addebito impugnato. Alla luce di tali allegazioni e valutati i documenti in atti, deve pertanto rilevarsi che l'azienda - contrariamente alle sue deduzioni - ha ricevuto le comunicazioni di reiezione da parte dell' delle domande di concessione della cigo;
nessuna allegazione sull'eventuale Pt_2 impugnativa giudiziaria del rigetto innanzi al Tar è stata poi fornita dalle parti: è noto infatti che, in materia di integrazione salariale, la posizione soggettiva del datore di lavoro di ammissione alla cassa integrazione ordinaria o straordinaria, diviene di diritto soggettivo solo dopo l'adozione del provvedimento di concessione (o autorizzazione) del trattamento, mentre, quando non sia stato ancora adottato alcun provvedimento, la posizione medesima è di interesse legittimo ed è tutelabile soltanto davanti al giudice amministrativo (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 5454 del 20/06/1987). Dal rigetto della cigo, risultano pertanto dovuti i contributi indicati nell'avviso. L'opposizione va, dunque, rigettata. 4 Le spese di lite seguono la soccombenza della parte ricorrente nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
- rigetta l'opposizione;
- condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dell' delle spese di lite che Pt_2 liquida in complessivi € 2.700,00, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA come per legge. NAPOLI, 20.11.2025 Il Giudice d.ssa Monica Galante
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Con ricorso depositato il 22.5.2024, la parte ricorrente adiva l'Autorità giudiziaria per ottenere la declaratoria di illegittimità dell'avviso di addebito (ava) n. 322 2024 00004105 01 000, notificato il 15.04.2024, nonché del provvedimento emesso dall' Filiale Pt_2 Metropolitana Napoli in data 06.12.2023, relativi al recupero della contribuzione non versata nel periodo 29.10.2018-29.12.2018 per indebita fruizione CIGO. In particolare, la società ricorrente dichiarava che, dal 29.10.2018 al 29.12.2018, aveva collocato 20 dipendenti in CIGO a zero ore ed a rotazione, provvedendo ad anticipare il trattamento di cassa integrazione guadagni ordinaria;
di avere richiesto, in data 02.11.2018, all' di essere ammessa alla Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria per il detto periodo Pt_2 compreso, previa comunicazione sindacale e sussistenza della temporanea difficoltà
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica Galante, ha pronunciato la seguente sentenza, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note sostitutive dell'udienza del 19.11.2025, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al n. 12103/2024
TRA
P.IVA , Posizione n. in persona del Parte_1 P.IVA_1 Pt_2 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Brescia, alla Via Cipro, 1 e con sede operativa in Casandrino (Na), alla via Paolo Borsellino n. 137, rappresentata e difesa, anche in via disgiunta tra loro, in virtù di procura alle liti in calce al ricorso, dagli Avv.ti VALERIO IACOUZZI C.F.: e C.F.: CodiceFiscale_1 Parte_3
, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Napoli, CodiceFiscale_2 al Corso Vittorio Emanuele n. 656, Ricorrente CONTRO
, ( , C.F. Controparte_1 Pt_2
– P.I. in persona del legale rappresentante pro tempore – P.IVA_3 P.IVA_4 rappresentato e difeso dall'Avv. Anna di Stefano ( ), in virtù di C.F._3 procura generale alle liti a rogito notaio in ROMA rep. N. 37875/7313 del Persona_1 22/03/2024 ed elettivamente domiciliato in Via Alcide De Gasperi 55 80133 NAPOLI presso l'Avvocatura dell'Istituto, p.e.c. t Email_1 Convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Decisione a seguito di trattazione scritta ex art 127 ter cpc
OGGETTO: opposizione a cartelle di pagamento / avvisi di addebito
1 economico-finanziaria. Nonostante i solleciti del 12.2.19, 14.3.23 e 6.4.23, l' non aveva Pt_2 fornito alcun riscontro;
solo in data 6.12.23 l'ente, in assenza del provvedimento di rigetto della domanda di CIGO e in assenza di riscontro all'istanza di autotutela del 06.04.2023, aveva richiesto il pagamento del complessivo importo pari ad Euro 5.416,13 a titolo “di presunte scoperture contributive per le ore di integrazione salariale relative a ticket associati a domande respinte” aventi ad oggetto il suindicato periodo compreso tra il 29.10.2018 ed il 29.12.2018. Riferiva che, nel silenzio dell'ente sinanche successivo al ricorso amministrativo del 14.12.23, l' aveva emesso l'avviso di addebito impugnato, per il complessivo importo Pt_2 pari ad Euro 5.462,11, avente ad oggetto le medesime causali di cui al provvedimento del 06.12.2023. Eccepiva, pertanto, il difetto di motivazione, in assenza di comunicazione di un provvedimento di rigetto della CIGO, e la ricorrenza dei presupposti per la Cigo medesima. L' si costituiva, eccependo l'infondatezza dell'opposizione. Pt_2 Il Giudice decideva la lite, all'esito del deposito delle note concesse alle parti ex art 127 ter cpc. 2 Va preliminarmente rilevata la tempestività dell'opposizione, depositata il 22.5.24 e dunque entro 40 giorni dalla notifica dell'avviso di addebito impugnato notificato il 15.4.24. 3 Nel merito, vanno disattese le censure attoree relative alla mancata comunicazione del provvedimento dell' di diniego della cassa integrazione ordinaria. Pt_2 Con allegate lettere del 27.3.2019, comunicate a mezzo pec all'azienda il 28.3.2019, invero, l' ha risposto che, in relazione alle domande del 02.11.2018 (n. 10000003, 10000004, Pt_2 10000005, 10000006 e 10000007, cui sono stati rispettivamente associati i seguenti tickets:
, , , C.F._4 C.F._5 C.F._6
, ), “per la sotto indicata Unità Produttiva: C.F._7 C.F._8 CASANDRINO STRADA PROV.ARZANO-CASANDRINO 137 per il periodo dal 29.10.2018 al 29.12.2018, pari a N.09 settimane, il Direttore di questa sede ha Pt_2 disposto di respingere le integrazioni salariali. Nelle pagine successive viene riportata l'esposizione , a cura della sede, delle ragioni del mancato accoglimento nel Quadro Motivazione ed il riepilogo delle settimane oggetto di reiezione nel Quadro Reiezioni. Avverso tale decisione, o parte della stessa, è possibile ricorrere entro il termine perentorio di 60 giorni dalla notifica della presente: al T.A.R. competente;
al Comitato Amministratore della Gestione Prestazioni Temporanee. Il ricorso deve essere presentato all dall'azienda o dall'intermediario abilitato, esclusivamente attraverso il canale Pt_2 telematico, utilizzando la funzione 'Ricorsi On Line' disponibile sui servizi Internet per Aziende, consulenti e professionisti”. In particolare, in tali comunicazioni è stato ritenuto dall'ente che “La relazione tecnica si presenta scarna, poco dettagliata, non supportata da alcun elemento oggettivo a supporto di quanto richiesto. Non sussistono gli elementi probatori per una valutazione delle istanze”. Come specificato in memoria difensiva dall' nelle originarie domande, l'azienda si era Pt_2 limitata a trasmettere una relazione tecnica (non allegata nel processo da alcuna delle parti) ritenuta dall'ente eccessivamente generica, priva di elementi utili per una valutazione della richiesta;
inoltre, in tema di adempimento dell'obbligo di cui all'art. 14 d.lgs. 148/2015 circa la informazione e consultazione sindacale, l' ha rilevato che l'azienda aveva Pt_2 allegato le sole ricevute di invio delle lettere raccomandate A/R alle sigle sindacali, senza dar prova dell'avvenuta consegna. Fornite successivamente le ricevute di invio, l'ente ha poi riscontrato che la trasmissione era stata effettuata in data 30 ottobre 2018 (dunque dopo la data di inizio del periodo richiesto - 29 ottobre 2018), in violazione della norma ex art. 14 d.lgs. 148/2015 che impone che la procedura venga attivata preventivamente rispetto all'avvio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. L' ha, inoltre, riferito che - a conferma della conoscenza da parte dell'azienda del Pt_2 provvedimento di rigetto - l'azienda stessa aveva presentato un'istanza di riesame tramite cassetto bidirezionale in data 3 giugno 2019 e successivi solleciti in data 4 ottobre 2021, 26 gennaio 2022, 14 marzo 2023 (documentate dalla stessa ricorrente con doc 7). Nella richiesta di riesame, l' ha riferito che l'azienda aveva allegato una nuova Pt_2 relazione (non depositata nel processo) nonchè fatture relative ai consumi energetici sostenuti per gli anni 2017 e 2018 ed una documentazione inerente al fatturato (cfr. doc 7 ric): anche in tal caso, l' ha ritenuto carenti gli atti inviati. Pt_2 L'istante ha, poi, presentato a mezzo pec un'ulteriore istanza in autotutela in data 6.4.2023 per la concessione e l'autorizzazione della CIGO e per il rimborso di tutto quanto anticipato dall'azienda nei confronti dei propri lavoratori. L' ha riferito che anche tale richiesta, come da risposta (non documentata) fornita sullo Pt_2 stesso cassetto bidirezionale in data 8 novembre 2023, non era stata presa in considerazione, nella misura in cui la documentazione allegata era risultata ancora carente;
l'ente ha anche dichiarato che, nella medesima comunicazione, aveva richiesto all'azienda di indicare con precisione la necessaria ed ulteriore integrazione documentale da produrre nell'ottica di un corretto esame – e riesame – nel merito delle domande respinte (nuova relazione tecnica più dettagliata;
indicatori economico-finanziari relativi al biennio precedente il periodo cui si riferisce la richiesta di integrazione salariale e aggiornati al 31 dicembre 2018; elenco delle commesse perse e loro relativo ammontare;
copia delle informative sindacali trasmesse PREVENTIVAMENTE e ricevuta di avvenuta consegna alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative ex art. 14 del D. Lgs. 148/2015 o, in alternativa, una dichiarazione rilasciata dalle Organizzazioni sindacali ed attestante il corretto espletamento della procedura). In assenza di riscontro da parte dell'azienda ricorrente, l' con l'allegato provvedimento Pt_2 di diffida (prot. . ) ha dunque contestato l'omessa Pt_2 CodiceFiscale_9 contribuzione obbligatoria dovuta per la retribuzione persa dai lavoratori relativamente ai tickets di integrazione salariale respinta, per il periodo dal 29 ottobre 2018 al 29 dicembre 2018. Nonostante la proposizione del ricorso amministrativo in data 14.12.23, ha fatto seguito l'avviso di addebito impugnato. Alla luce di tali allegazioni e valutati i documenti in atti, deve pertanto rilevarsi che l'azienda - contrariamente alle sue deduzioni - ha ricevuto le comunicazioni di reiezione da parte dell' delle domande di concessione della cigo;
nessuna allegazione sull'eventuale Pt_2 impugnativa giudiziaria del rigetto innanzi al Tar è stata poi fornita dalle parti: è noto infatti che, in materia di integrazione salariale, la posizione soggettiva del datore di lavoro di ammissione alla cassa integrazione ordinaria o straordinaria, diviene di diritto soggettivo solo dopo l'adozione del provvedimento di concessione (o autorizzazione) del trattamento, mentre, quando non sia stato ancora adottato alcun provvedimento, la posizione medesima è di interesse legittimo ed è tutelabile soltanto davanti al giudice amministrativo (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 5454 del 20/06/1987). Dal rigetto della cigo, risultano pertanto dovuti i contributi indicati nell'avviso. L'opposizione va, dunque, rigettata. 4 Le spese di lite seguono la soccombenza della parte ricorrente nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
- rigetta l'opposizione;
- condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dell' delle spese di lite che Pt_2 liquida in complessivi € 2.700,00, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA come per legge. NAPOLI, 20.11.2025 Il Giudice d.ssa Monica Galante
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Con ricorso depositato il 22.5.2024, la parte ricorrente adiva l'Autorità giudiziaria per ottenere la declaratoria di illegittimità dell'avviso di addebito (ava) n. 322 2024 00004105 01 000, notificato il 15.04.2024, nonché del provvedimento emesso dall' Filiale Pt_2 Metropolitana Napoli in data 06.12.2023, relativi al recupero della contribuzione non versata nel periodo 29.10.2018-29.12.2018 per indebita fruizione CIGO. In particolare, la società ricorrente dichiarava che, dal 29.10.2018 al 29.12.2018, aveva collocato 20 dipendenti in CIGO a zero ore ed a rotazione, provvedendo ad anticipare il trattamento di cassa integrazione guadagni ordinaria;
di avere richiesto, in data 02.11.2018, all' di essere ammessa alla Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria per il detto periodo Pt_2 compreso, previa comunicazione sindacale e sussistenza della temporanea difficoltà