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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 13/10/2025, n. 2838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2838 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, Seconda Sezione Civile, in funzione di Giudice monocratico, in persona del g.o.p. SA MA, ha pronunziato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2963 2022 R.G. avente ad oggetto NC (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario) ”, promossa da
, con l'Avv. CALABRESE LUCIO MATTEO;
Parte_1
parte attrice - opponente contro
con l'Avv. ZURLO RAFFAELE;
Controparte_1
parte convenuta - opposta
L'odierno opponente propone opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 61/22 per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “a) in via preliminare, dichiarare nullo, illegittimo ed inefficace il decreto ingiuntivo, qui impugnato, per carenza di legittimazione ad agire;
b) sempre in via preliminare, dichiarare nullo, illegittimo ed inefficace il decreto ingiuntivo, qui impugnato, per tutte quante le motivazioni riportate nella narrativa del presente atto;
c) nel merito, dichiarare nullo, illegittimo ed inefficace il decreto ingiuntivo, qui impugnato, per tutte quante le motivazioni addotte nella narrativa del presente atto;
d) condannare la parte soccombente al pagamento di spese e competenze di giudizio.”.
L'opposta contesta l'assunto di parte opponente e chiede il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese e competenze di causa.
La causa viene all'udienza odierna per la decisione ex art. 281 sexies cpc.
L'eccezione inerente il mancato esperimento della mediazione è infondata avendo l'opposta depositato in atti il relativo verbale.
L'eccezione inerente il difetto di legittimazione attiva di parte opposta è infondata per i seguenti motivi. L'opposta ha dimostrato di essere subentrata nella posizione contrattuale oggetto di causa in virtù di cessione e, pertanto, ha dimostrato la sua legittimazione a richiedere le somme oggetto di causa.
La cessione del credito ex artt. 1260 e seguenti del codice civile e è un contratto attraverso il quale viene ceduto il diritto di credito di un soggetto ad un terzo, che subentra nella disponibilità del diritto di riscossione nei confronti del debitore ceduto e si perfeziona per effetto del solo consenso legittimamente manifestato dal cedente e dal cessionario, senza che sia necessario l'assenso del debitore ceduto. La notifica al debitore ex art. 1264 del codice civile è necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario e, pertanto, la comunicazione della cessione non rileva ai fini della validità della cessione stessa.
L'attuale titolarità del credito e la legittimazione attiva dell'opposta è stata indicata e documentata dalla stessa.
In data 17.06.2021 ai sensi di un contratto di cessione di crediti Controparte_1 pro soluto, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 30 aprile
1999, n. 130 (“Legge sulla Cartolarizzazione”) e dell'articolo 58 del Decreto Legislativo del 1° settembre 1993, n. 385 (“Testo Unico Bancario”) stipulato con si è resa CP_2 cessionaria del credito oggetto di ingiunzione (Cfr. Doc. n. 3 Fascicolo monitorio).
In punto di onere della prova della cessione del credito, la Suprema Corte (Cassazione civile sez. III, 24/06/2024, (ud. 27/05/2024, dep. 24/06/2024), n.17390) ha ribadito “che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 cod. civ.”
Inoltre, l'opposta ha depositato in atti la documentazione relativa al rapporto oggetto di causa.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l'attore/opponente è convenuto in senso sostanziale, così come il convenuto/opposto è attore in senso sostanziale, si applica alle rispettive posizioni sostanziali delle parti il noto principio per cui: “ il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve soltanto dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. SS.UU. n.13533/2001)”.
Pertanto, non avendo l'opponente, convenuto in senso sostanziale, dato prova dell'avvenuto adempimento, risulta meritevole di accoglimento la pretesa monitoria azionata dal creditore, considerato che è provata l'esistenza della prestazione per cui
è causa. L'opposto ha fornito la prova del credito vantato contrariamente all'opponente che non ha fornito la prova di quanto eccepito anche con riferimento all'esatta quantificazione del credito.
Pertanto, l'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto e ne dichiara la definitiva esecutorietà;
condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposto, delle spese e competenze legali per la fase monitoria come da decreto ingiuntivo confermato;
condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposto delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi € 2.500,00 per competenze oltre rimborso spese generali 15%, iva e cap come per legge;
rigetta ogni altra domanda o eccezione proposta dalle parti.
Così deciso in Lecce, il 13/10/2025
Il giudice
SA MA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, Seconda Sezione Civile, in funzione di Giudice monocratico, in persona del g.o.p. SA MA, ha pronunziato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2963 2022 R.G. avente ad oggetto NC (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario) ”, promossa da
, con l'Avv. CALABRESE LUCIO MATTEO;
Parte_1
parte attrice - opponente contro
con l'Avv. ZURLO RAFFAELE;
Controparte_1
parte convenuta - opposta
L'odierno opponente propone opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 61/22 per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “a) in via preliminare, dichiarare nullo, illegittimo ed inefficace il decreto ingiuntivo, qui impugnato, per carenza di legittimazione ad agire;
b) sempre in via preliminare, dichiarare nullo, illegittimo ed inefficace il decreto ingiuntivo, qui impugnato, per tutte quante le motivazioni riportate nella narrativa del presente atto;
c) nel merito, dichiarare nullo, illegittimo ed inefficace il decreto ingiuntivo, qui impugnato, per tutte quante le motivazioni addotte nella narrativa del presente atto;
d) condannare la parte soccombente al pagamento di spese e competenze di giudizio.”.
L'opposta contesta l'assunto di parte opponente e chiede il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese e competenze di causa.
La causa viene all'udienza odierna per la decisione ex art. 281 sexies cpc.
L'eccezione inerente il mancato esperimento della mediazione è infondata avendo l'opposta depositato in atti il relativo verbale.
L'eccezione inerente il difetto di legittimazione attiva di parte opposta è infondata per i seguenti motivi. L'opposta ha dimostrato di essere subentrata nella posizione contrattuale oggetto di causa in virtù di cessione e, pertanto, ha dimostrato la sua legittimazione a richiedere le somme oggetto di causa.
La cessione del credito ex artt. 1260 e seguenti del codice civile e è un contratto attraverso il quale viene ceduto il diritto di credito di un soggetto ad un terzo, che subentra nella disponibilità del diritto di riscossione nei confronti del debitore ceduto e si perfeziona per effetto del solo consenso legittimamente manifestato dal cedente e dal cessionario, senza che sia necessario l'assenso del debitore ceduto. La notifica al debitore ex art. 1264 del codice civile è necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario e, pertanto, la comunicazione della cessione non rileva ai fini della validità della cessione stessa.
L'attuale titolarità del credito e la legittimazione attiva dell'opposta è stata indicata e documentata dalla stessa.
In data 17.06.2021 ai sensi di un contratto di cessione di crediti Controparte_1 pro soluto, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 30 aprile
1999, n. 130 (“Legge sulla Cartolarizzazione”) e dell'articolo 58 del Decreto Legislativo del 1° settembre 1993, n. 385 (“Testo Unico Bancario”) stipulato con si è resa CP_2 cessionaria del credito oggetto di ingiunzione (Cfr. Doc. n. 3 Fascicolo monitorio).
In punto di onere della prova della cessione del credito, la Suprema Corte (Cassazione civile sez. III, 24/06/2024, (ud. 27/05/2024, dep. 24/06/2024), n.17390) ha ribadito “che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 cod. civ.”
Inoltre, l'opposta ha depositato in atti la documentazione relativa al rapporto oggetto di causa.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l'attore/opponente è convenuto in senso sostanziale, così come il convenuto/opposto è attore in senso sostanziale, si applica alle rispettive posizioni sostanziali delle parti il noto principio per cui: “ il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve soltanto dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. SS.UU. n.13533/2001)”.
Pertanto, non avendo l'opponente, convenuto in senso sostanziale, dato prova dell'avvenuto adempimento, risulta meritevole di accoglimento la pretesa monitoria azionata dal creditore, considerato che è provata l'esistenza della prestazione per cui
è causa. L'opposto ha fornito la prova del credito vantato contrariamente all'opponente che non ha fornito la prova di quanto eccepito anche con riferimento all'esatta quantificazione del credito.
Pertanto, l'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto e ne dichiara la definitiva esecutorietà;
condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposto, delle spese e competenze legali per la fase monitoria come da decreto ingiuntivo confermato;
condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposto delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi € 2.500,00 per competenze oltre rimborso spese generali 15%, iva e cap come per legge;
rigetta ogni altra domanda o eccezione proposta dalle parti.
Così deciso in Lecce, il 13/10/2025
Il giudice
SA MA