Versione
31 maggio 1967
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27 gennaio 1981
27 gennaio 1981
Art. 4. ((Ai cittadini italiani che siano stati perseguitati nelle circostanze di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, e successive modificazioni, verra' concesso, a carico dello Stato, un assegno vitalizio di benemerenza, riversibile ai familiari superstiti ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, pari al trattamento minimo di pensione erogato dal fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, nel caso in cui abbiano raggiunto il limite di eta' pensionabile o siano stati riconosciuti invalidi a proficuo lavoro.
L'assegno di riversibilita' compete anche ai familiari di quanti sono stati perseguitati nelle circostanze di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, e successive modificazioni, e non hanno potuto fruire del beneficio perche' deceduti prima dell'entrata in vigore della presente legge.
L'assegno vitalizio di benemerenza non e' cumulabile con l'assegno di cui all'articolo 1 citato e la non cumulabilita' e' estesa ai rispettivi assegni di riversibilita'))
L'assegno di riversibilita' compete anche ai familiari di quanti sono stati perseguitati nelle circostanze di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, e successive modificazioni, e non hanno potuto fruire del beneficio perche' deceduti prima dell'entrata in vigore della presente legge.
L'assegno vitalizio di benemerenza non e' cumulabile con l'assegno di cui all'articolo 1 citato e la non cumulabilita' e' estesa ai rispettivi assegni di riversibilita'))
Giurisprudenza • 127
- 1. Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Lazio, sentenza 02/10/2017, n. 270Provvedimento: […] La ricorrente con sentenza di questa Sezione n.75/2014 ha ottenuto il riconoscimento dell'assegno di benemerenza di cui all'art. 4 legge 261/1967- La sentenza è stata poi annullata in appello con la pronuncia n.OMISSIS. Nel frattempo il Ministero aveva dato esecuzione alla statuizione di primo grado e versato alla ricorrente il dovuto con la determinazione n.021956 del 9 giugno 2014 dove espressamente si affermava la possibilità di recupero di quanto versato in ragione del pendente ricorso in appello.Leggi di più...
- buona fede·
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