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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/11/2025, n. 6613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6613 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA CIVILE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
così composta: BE THELLUNG de COURTELARY Presidente Marina TUCCI Consigliere Mario MONTANARO Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 1913 del ruolo ge- nerale degli affari contenziosi dell'anno 2023, decisa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 10.11.2025 tra (cod. fisc.: ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, , domiciliata presso l'in- Parte_2 dirizzo di posta elettronica certificata dell'avv. Salvatore Scala (cod. fisc.
[...]
) (p.e.c.: , che la rappre- C.F._1 Email_1 senta e difende per procura alle liti su foglio separato allegato all'atto cita- zione in appello;
-appellante- e
(cod. fisc.: ), elettivamente Parte_3 CodiceFiscale_2 domiciliata in Roma, Piazza Buenos Aires n. 5, presso lo studio dell'avv. An- gela Valente (cod. fisc.: ), che la rappresenta e di- CodiceFiscale_3 fende per procura alle liti su foglio separato allegato alla comparsa di costi- tuzione e risposta in appello;
-appellata- OGGETTO: impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI per “dichiara di rinunciare al giudizio con com- Parte_1 pensazione delle spese legali”; per : “chiede che l'Ill.ma Corte di appello, preso atto della Parte_3 rinuncia all'azione articolata da parte appellante pronunci l'estinzione del giu- dizio riconoscendo a parte appellata la vittoria delle spese di lite anche del secondo grado di giudizio”.
OSSERVATO che la ha proposto appello avverso la sentenza n. Parte_1
3656/2023 emessa il 6.3.2023 dal Tribunale di Roma - Sezione specializ- zata in Materia di Impresa, rassegnando le seguenti conclusioni: “Si accolga
l'appello ed in riforma della impugnata sentenza, si dichiari valida la delibera assembleare del 14 luglio 2018 adottata dalla Parte_4
[...]
Si rideterminino le spese legali da liquidare per il primo grado del giudizio coerentemente al valore della controversia, condannando la signora Parte_3
a rimborsare quanto ricevuto in più.
[...]
Con vittoria di spese e compensi del doppio grado del giudizio da attribuirsi al sottoscritto avvocato antistatario”; che si è costituita nel presente grado di giudizio , la quale Parte_3 ha contestato la fondatezza delle censure svolte dall'appellante e ha rasse- gnato le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, con- trariis reiectis, rigettare l'avverso appello perché del tutto infondato in fatto ed in diritto, con integrale conferma della sentenza impugnata e con vittoria di spese di lite anche del secondo grado di giudizio”; che, con le note di trattazione scritta depositate in data 6.11.2025, “L'avv. Salvatore Scala, nell'interesse della alla luce Parte_5 della comunicazione del Commissario Governativo dott. in Parte_6 data 6 novembre 2025 a mezzo PEC che in copia si allega, dichiara di rinun- ciare al giudizio con compensazione delle spese legali”; che, con le note di trattazione scritta depositate in data 7.11.2025, l'appel- lata, : Parte_3
- ha rilevato come, “Nel corso proprio del Commissariamento, (…) il Commis- sario Governativo, previa autorizzazione ministeriale, ha Parte_6
2 proceduto, in data 1° ottobre 2025, all'assegnazione in proprietà, in favore della Sig.ra del villino da questa prenotato ed integralmente pagato, Pt_3 comprensivo anche della parte di giardino oggetto del presente giudizio”, documentando altresì tale circostanza con la produzione dell'atto di asse- gnazione di alloggio per atto notaio dott. del 1°.10.2025 Persona_1
(rep. n. 39210; racc. n. 16563);
- ha osservato come “L'atto di assegnazione dell'immobile in favore della sig.ra , comprensivo della parte del giardino (denominato sub 15 nel Pt_3 rogito notarile), oggetto del presente giudizio, appare incompatibile con le ragioni articolate da controparte e con la prosecuzione del presente giudizio da parte appellante e, pertanto, ha determinato, per ovvia conseguenza, la rinuncia all'azione articolata da controparte”;
- ha dedotto come “nel caso di specie, debba trovare applicazione il mono- corde principio, più volte enunciato dalla Corte di Cassazione alla cui stregua la rinuncia all'azione, stante il principio di soccombenza virtuale, 'estingue
l'azione, determina la cessazione della materia del contendere e, avendo l'ef- ficacia di un rigetto, nel merito, della domanda, comporta che le spese del processo devono essere poste a carico del rinunciante, applicandosi la regola dell'art. 306, comma quarto, c.p.c. secondo cui il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, con esclusione di qualunque potere del giudice di totale o parziale compensazione' (da ultimo, Cass. civ., Sez. III, Ord.,
16/10/2025, n. 27697 e tra le altre: Cass. n. 18255/2004; Cass. n. 12953/2014; Cass. n. 5250/2018)”; che la rinuncia all'impugnazione da parte dell'appellante (principale o inci- dentale) equivale a rinuncia all'azione e, pertanto, fa venire meno il potere- dovere del giudice di pronunciare con efficacia immediata e determina il pas- saggio in giudicato della sentenza di primo grado, senza necessitare, a dif- ferenza della rinuncia agli atti, di accettazione da parte dell'appellato (cfr.
Cass. civ., Sez. II, ord. 12.1.2022, n. 821; Cass. civ., Sez. VI -2, 6.3.2018, n. 5250; Cass. civ., Sez. II, 3.8.1999, n. 8387; Cass. civ., Sez. I, 19.5.1995, n.
5556); che l'effetto della rinuncia all'appello, quindi non solo al processo, ma al suo diritto sostanziale di contestare la decisione, è il passaggio in giudicato la
3 sentenza impugnata, determinando la cessazione della materia del conten- dere sull'oggetto dell'appello; che – come rileva parte appellata – anche alla rinuncia all'impugnazione “si applica tuttavia la regola dell'art. 306, comma 4, c.p.c., secondo cui il rinun- ciante deve rimborsare le spese alle altre parti, con esclusione di qualunque potere del giudice di totale o parziale compensazione” (così Cass. civ., Sez.
VI-2, ord. 6.3.2018, n. 5250); che, pertanto, le spese del presente grado di giudizio devono essere poste a carico dell'appellante, e si liquidano nella misura indicata in dispositivo;
che deve essere escluso l'obbligo per l'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato. Tale sanzione, prevista dall'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, poiché questo si applica soltanto nei casi di rigetto integrale, inammissibilità o improcedibilità dell'appello, e non in caso di estinzione per rinuncia;
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indi- cata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così prov- vede: dichiara la cessazione della materia del contendere con riguardo all'ap- pello proposto dalla avverso la sentenza n. Parte_1
3656/2023 emessa dal Tribunale di Roma - Sezione specializzata in Materia di Impresa, il 6.3.2023; condanna la a rimborsare a Parte_1 Parte_3 le spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 5.500,00 per com- pensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. nella misura di legge.
Roma, 10.11.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Mario AN BE Thellung de Courtelary
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così composta: BE THELLUNG de COURTELARY Presidente Marina TUCCI Consigliere Mario MONTANARO Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 1913 del ruolo ge- nerale degli affari contenziosi dell'anno 2023, decisa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 10.11.2025 tra (cod. fisc.: ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, , domiciliata presso l'in- Parte_2 dirizzo di posta elettronica certificata dell'avv. Salvatore Scala (cod. fisc.
[...]
) (p.e.c.: , che la rappre- C.F._1 Email_1 senta e difende per procura alle liti su foglio separato allegato all'atto cita- zione in appello;
-appellante- e
(cod. fisc.: ), elettivamente Parte_3 CodiceFiscale_2 domiciliata in Roma, Piazza Buenos Aires n. 5, presso lo studio dell'avv. An- gela Valente (cod. fisc.: ), che la rappresenta e di- CodiceFiscale_3 fende per procura alle liti su foglio separato allegato alla comparsa di costi- tuzione e risposta in appello;
-appellata- OGGETTO: impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI per “dichiara di rinunciare al giudizio con com- Parte_1 pensazione delle spese legali”; per : “chiede che l'Ill.ma Corte di appello, preso atto della Parte_3 rinuncia all'azione articolata da parte appellante pronunci l'estinzione del giu- dizio riconoscendo a parte appellata la vittoria delle spese di lite anche del secondo grado di giudizio”.
OSSERVATO che la ha proposto appello avverso la sentenza n. Parte_1
3656/2023 emessa il 6.3.2023 dal Tribunale di Roma - Sezione specializ- zata in Materia di Impresa, rassegnando le seguenti conclusioni: “Si accolga
l'appello ed in riforma della impugnata sentenza, si dichiari valida la delibera assembleare del 14 luglio 2018 adottata dalla Parte_4
[...]
Si rideterminino le spese legali da liquidare per il primo grado del giudizio coerentemente al valore della controversia, condannando la signora Parte_3
a rimborsare quanto ricevuto in più.
[...]
Con vittoria di spese e compensi del doppio grado del giudizio da attribuirsi al sottoscritto avvocato antistatario”; che si è costituita nel presente grado di giudizio , la quale Parte_3 ha contestato la fondatezza delle censure svolte dall'appellante e ha rasse- gnato le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, con- trariis reiectis, rigettare l'avverso appello perché del tutto infondato in fatto ed in diritto, con integrale conferma della sentenza impugnata e con vittoria di spese di lite anche del secondo grado di giudizio”; che, con le note di trattazione scritta depositate in data 6.11.2025, “L'avv. Salvatore Scala, nell'interesse della alla luce Parte_5 della comunicazione del Commissario Governativo dott. in Parte_6 data 6 novembre 2025 a mezzo PEC che in copia si allega, dichiara di rinun- ciare al giudizio con compensazione delle spese legali”; che, con le note di trattazione scritta depositate in data 7.11.2025, l'appel- lata, : Parte_3
- ha rilevato come, “Nel corso proprio del Commissariamento, (…) il Commis- sario Governativo, previa autorizzazione ministeriale, ha Parte_6
2 proceduto, in data 1° ottobre 2025, all'assegnazione in proprietà, in favore della Sig.ra del villino da questa prenotato ed integralmente pagato, Pt_3 comprensivo anche della parte di giardino oggetto del presente giudizio”, documentando altresì tale circostanza con la produzione dell'atto di asse- gnazione di alloggio per atto notaio dott. del 1°.10.2025 Persona_1
(rep. n. 39210; racc. n. 16563);
- ha osservato come “L'atto di assegnazione dell'immobile in favore della sig.ra , comprensivo della parte del giardino (denominato sub 15 nel Pt_3 rogito notarile), oggetto del presente giudizio, appare incompatibile con le ragioni articolate da controparte e con la prosecuzione del presente giudizio da parte appellante e, pertanto, ha determinato, per ovvia conseguenza, la rinuncia all'azione articolata da controparte”;
- ha dedotto come “nel caso di specie, debba trovare applicazione il mono- corde principio, più volte enunciato dalla Corte di Cassazione alla cui stregua la rinuncia all'azione, stante il principio di soccombenza virtuale, 'estingue
l'azione, determina la cessazione della materia del contendere e, avendo l'ef- ficacia di un rigetto, nel merito, della domanda, comporta che le spese del processo devono essere poste a carico del rinunciante, applicandosi la regola dell'art. 306, comma quarto, c.p.c. secondo cui il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, con esclusione di qualunque potere del giudice di totale o parziale compensazione' (da ultimo, Cass. civ., Sez. III, Ord.,
16/10/2025, n. 27697 e tra le altre: Cass. n. 18255/2004; Cass. n. 12953/2014; Cass. n. 5250/2018)”; che la rinuncia all'impugnazione da parte dell'appellante (principale o inci- dentale) equivale a rinuncia all'azione e, pertanto, fa venire meno il potere- dovere del giudice di pronunciare con efficacia immediata e determina il pas- saggio in giudicato della sentenza di primo grado, senza necessitare, a dif- ferenza della rinuncia agli atti, di accettazione da parte dell'appellato (cfr.
Cass. civ., Sez. II, ord. 12.1.2022, n. 821; Cass. civ., Sez. VI -2, 6.3.2018, n. 5250; Cass. civ., Sez. II, 3.8.1999, n. 8387; Cass. civ., Sez. I, 19.5.1995, n.
5556); che l'effetto della rinuncia all'appello, quindi non solo al processo, ma al suo diritto sostanziale di contestare la decisione, è il passaggio in giudicato la
3 sentenza impugnata, determinando la cessazione della materia del conten- dere sull'oggetto dell'appello; che – come rileva parte appellata – anche alla rinuncia all'impugnazione “si applica tuttavia la regola dell'art. 306, comma 4, c.p.c., secondo cui il rinun- ciante deve rimborsare le spese alle altre parti, con esclusione di qualunque potere del giudice di totale o parziale compensazione” (così Cass. civ., Sez.
VI-2, ord. 6.3.2018, n. 5250); che, pertanto, le spese del presente grado di giudizio devono essere poste a carico dell'appellante, e si liquidano nella misura indicata in dispositivo;
che deve essere escluso l'obbligo per l'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato. Tale sanzione, prevista dall'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, poiché questo si applica soltanto nei casi di rigetto integrale, inammissibilità o improcedibilità dell'appello, e non in caso di estinzione per rinuncia;
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indi- cata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così prov- vede: dichiara la cessazione della materia del contendere con riguardo all'ap- pello proposto dalla avverso la sentenza n. Parte_1
3656/2023 emessa dal Tribunale di Roma - Sezione specializzata in Materia di Impresa, il 6.3.2023; condanna la a rimborsare a Parte_1 Parte_3 le spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 5.500,00 per com- pensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. nella misura di legge.
Roma, 10.11.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Mario AN BE Thellung de Courtelary
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