CASS
Sentenza 27 novembre 2024
Sentenza 27 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 27/11/2024, n. 43169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43169 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: AD NZ nato a [...] il [...] LO NA nato a [...] il [...] avverso il decreto del 21/11/2022 della CORTE di APPELLO di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Piero Gaeta, che concludeva per il rigetto del ricorso e degli Avv.ti Teodoro Calderone e IN Mormino insistevano per l'accoglimento del ricorso;
gli stessi depositavano, altresì, memoria di replica alle conclusioni del pubblico ministero RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di appello di Palermo, decidendo in seguito all'annullamento con rinvio disposto dalla Sesta sezione penale della Corte di Cassazione, confermava la legittimità dell'applicazione della confisca di prevenzione disposta dei beni indicati in atti nei confronti di RE TA (proposto) e della moglie NA LO (terza interveniente). La Cassazione annullava il decreto sia nella parte in cui non giustificava la sussistenza della pericolosità dell'TA nel periodo precedente alla seconda metà degli anni '90 e nella parte in cui disponeva la confisca dei beni di NA LO, senza considerare le allegazioni difensive. Penale Sent. Sez. 2 Num. 43169 Anno 2024 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: RECCHIONE SANDRA Data Udienza: 24/09/2024 2. Avverso tale sentenza proponevano ricorsi congiunti per cassazione il difensore del proposto e della terza interveniente che deduceva: 2.1. violazione di legge: si lamentava la carenza assoluta di motivazione in relazione alla eccezione di nullità - già presentata nel corso del giudizio di rinvio - relativa alla proposta .di confisca, che sarebbe stata avanzata nei confronti di CE PI, e non nei confronti di RE TA. Assente la richiesta nei confronti del ricorrente, che non avrebbe assunto il ruolo di proposto, ma solo di terzo interveniente, la confisca avrebbe dovuto ritenersi nulla;
2.2. violazione di legge: il provvedimento impugnato sarebbe affetto da carenza di motivazione in relazione alle eccezioni difensive rivolte confronti della credibilità dei contenuti accusatori riversati nel processo dal collaboratore PI;
la sua progressione dichiarativa sarebbe irregolare tenuto conto che nel 2016 il collaboratore aveva affermato circostanze radicalmente diverse da quelle dichiarate nel corso del giudizio di appello;
si tratterebbe di circostanze decisive in quanto riguardavano i rapporti tra la famiglia PI e l'TA, la partecipazione del PI all'acquisto e alla vendita dei terreni rilevati o ceduti dal ricorrente, il fatto che questi non fosse stato estorto ed il fatto che sia il ricorrente che il padre avessero avuto rapporti con i AC. A ciò si aggiungeva che le circostanze riversate tardivamente nel processo dal PI sarebbero contrarie a quelle riferite da AS IZ, che aveva escluso l'esistenza di rapporti tra la famiglia di IN e l'TA, riferendo solo di un rapporto di amicizia tra questi ed il PI (il IZ era reggente della famiglia di IN ed era legato al capo-mafia Salvatore Lo Piccolo, sicché avrebbe dovuto essere considerato particolarmente attendibile). Si eccepiva, inoltre, che non sarebbe stato provato che l'TA avesse avuto rapporti con i AC, reggenti della famiglia famosa di IN negli anni '80; tale circostanza non sarebbe stata riferita nel 2016 dal PI, ma sarebbe stata riferita da altri collaboratori di giustizia e sarebbe rimasta priva di riscontro. Si deduceva che il tema della "pericolosità sociale" sarebbe stato già trattato dalla sentenza annullata con rinvio e non devoluto al giudice del procedimento rescissorio;
2.3. violazione di legge: si deduceva la carenza assoluta di motivazione in ordine alle doglianze difensive riferite alla liceità della provvista iniziale nella disponibilità dell'TA; si lamentava che tutte le circostanze allegate - e, principalmente, il fatto che il ricorrente avesse lavorato presso la macelleria dello zio e che, nella metà degli anni '80, si fosse trasferito negli Stati Uniti gestendo una pizzeria - indicherebbero che l'TA avrebbe lecitamente accumulato il denaro che aveva depositato presso la Banca Popolare di IN (come confermato da diversi testi, le cui dichiarazioni erano state allegate, ma non considerate: ci si riferiva, nello specifico, alle dichiarazioni rese da IN SS, NI NI, AS RI, OM AV e EB TA). In sintesi: si riteneva che le valutazioni del perito sarebbero inficiate dalla mancata considerazione della provvista iniziale, di origine lecita;
tale valutazione sarebbe stata decisiva per valutare la proporzionalità delle risorse lecite disponibili in relazione agli acquisti contestati. 2.4. Violazione di legge: si deduceva la carenza di motivazione in ordine alle allegazioni difensive con le quali il ricorrente aveva contestato il fatto che tutti i saldi relativi agli anni presi in considerazione fossero negativi. Invero i saldi negativi si riferivano solamente alle annualità '96,'97, e '98, in relazione alle quali era stato allegato che non si sarebbe tenuto conto del costo di costruzione dell'edificio di via Sant'Anna 28, nonché di alcune voci, valutate erroneamente (le entrate per disinvestimento e gli incassi per acconti sulle vendite). 2.5. Violazione di legge con riguardo ai beni confiscati a OR PI: si deduceva che nel 1985, quando i beni venivano acquistati dai genitori dell'odierna ricorrente, la stessa non era coniugata con l'TA e che aveva acquisito i beni per successione e donazione, quest'ultima risalente al 1991. 2.6. Violazione dell'art. 6 CEDU e degli artt. 111 e 117 Cost.: si contestava il travalicamento del limite dell'autonomia valutativa tra distinti procedimenti, poiché l'assoluzione dell'TA per il procedimento penale che aveva escluso la sua collusione con la mafia sarebbe incompatibile con la confisca di prevenzione. La afflittività della confisca consentiva, infatti, di equipararla ad una pena, che non avrebbe potuto essere inflitta in violazione dei principi convenzionali e costituzionali senza una condanna. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto nell'interesse di RE TA è inammissibile. 1.1.11 primo motivo non supera la soglia di ammissibilità in quanto eccepisce - tardivamente, solo nel giudizio di rinvio - una nullità in ipotesi verificatasi nel corso del processo. Si riafferma, sul punto, in riferimento al giudizio di rinvio, il divieto, di cui all'art. 627, comma quarto, cod. proc. pen., di dedurre nullità, anche assolute, verificatesi nei precedenti gradi di giudizio: nel giudizio di rinvio, infatti non possono dedursi nullità, ancorché assolute, verificatesi nei giudizi precedenti;
né tali nullità possono essere dedotte quale motivo di nuovo ricorso per cassazione, ossia come mezzo di annullamento della sentenza del giudice di rinvio, poiché la sentenza di cassazione, inoppugnabile per dettato di legge, copre il dedotto e il deducibile, ivi comprese le eventuali nullità (tra le altre: Sez. 5, n. 4115 del 09/12/2009, dep.2010, El Hallal, Rv. 246099 - 01; Sez. 5, n. 39478 del 04/07/2018, Sunday Bazuaze, Rv. 273883 - 01). Per le medesime ragioni le predette nullità non sarebbero rilevabili d'ufficio. 1.2. Gli altri tre motivi del ricorso proposto nell'interesse dell'TA non superano 'la soglia di ammissibilità in quanto si risolvono nella contestazione del percorso motivazionale tracciato dalla Corte di appello, ovvero nella deduzione di un vizio non riconducibile alla "violazione di legge", unica censura deducibile nella materia delle misure di prevenzione. Si riafferma infatti che, in tale materia, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, nozione in cui va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo nel senso che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (ex multis: Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mulè, Rv. 279284). Nel caso in esame la motivazione del provvedimento impugnato si configura come persuasiva ed esaustiva in relazione a tutte le aree oggetto di censura. Segnatamente: (a) risultano analiticamente valutate le dichiarazioni del PI;
quanto dichiarato del collaboratore risulta analizzato nel dettaglio nelle pagine 7-15 del provvedimento impugnato;
le circostanze disvelate risultano pacificamente indicative della sussistenza della pericolosità sociale del proposto anche nel periodo immediatamente antecedente alla seconda metà degli anni '80. Il PI rendeva dettagliati e coerenti dichiarazioni individuando anche la collocazione temporale della collusione affaristico-mafiosa del proposto con le famiglie, inquadrando le sue relazioni di cointeressenza illecita in un periodo che risaliva agli anni '80 (pag. 7). Si tratta di dichiarazioni, ottenute nel corso del giudizio di rinvio, quando il collaboratore è stato sollecitato a riferire delle risalenti cointeressenze del proposto, che hanno trovato ampio riscontro nelle altre prove raccolte. In tal modo, la Corte d'appello adempiva ,a1 mandato della sentenza rescindente, valutando le prove disponibili per verificare se la pericolosità del proposto fosse estensibile anche agli anni '80, il che consentiva di apprendere i beni acquisiti in quel periodo. La motivazione sul punto, persuasiva e dettagliata, non è censurabile in questa sede. (b) Del pari, risulta analizzata la questione della formazione del patrimonio di RE TA. Sulla base delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia PI veniva evidenziato come lo stesso avesse avuto rapporti anche con i AC. L'analisi delle prove raccolte induceva la Corte d'appello a ritenere che gli affari illeciti dell'TA con i AC risalivano alla seconda metà agli anni '80. Veniva ritenuto che anche beni acquistati dall'TA, in tale risalente periodo fossero .di provenienza illecita non soltanto perché, all'esito dell'istruttoria, ne era stata dimostrata la correlazione temporale con l'emergere della condizione di pericolosità, ma anche perché i dati contabili evidenziati nel decreto del tribunale, e condivisi dalla Corte di appello, nonché la perizia disposta nel giudizio, ne avevano dimostrato l'evidente sproporzione rispetto alle disponibilità lecite dello stesso. Dunque, contrariamente, a quanto dedotto, i giudici di merito avevano effettuato un'analisi approfondita della corrispondenza tra risorse lecite e patrimonio disponibile, ritenendo che vi fosse una sproporzione che giustificasse la confisca. (c) La motivazione richiamata consente di ritenere manifestamente infondato anche il motivo con il quale si riduceva la carenza di motivazione in ordine alle allegazioni difensive con le quali ricorrente aveva contestato i saldi negativi negli anni di manifestazione della pericolosità. Secondo il ricorrente i saldi negativi si riferivano solo ad alcune annualità: contrariamente a quanto dedotto, la Corte territoriale riteneva che i rilievi economico patrimoniali del consulente tecnico della difesa non fossero idonei a confutare i valori negativi che emergevano dalla perizia disposta dalla Corte, che veniva ritenuta maggiormente persuasiva. La Corte di merito ribadiva che la ricostruzione dei flussi finanziari in entrata ed in uscita al 31 dicembre 1995 era sempre stata negativa. Non si verte certo in un caso di motivazione "apparente" o del tutto carente: il percorso motivazionale appare tracciato in modo definito e le valutazioni in ordine alla pericolosità ed alla sproporzionate risultano effettuate in modo persuasivo. Peraltro, contrariamente a quanto dedotto, non emergono valutazioni estranee al mandato rescindente, tenuto che la Corte di appello ha scrutinato le prove disponibili per verificare la risalenza della condizione di pericolosità al periodo precedente alla seconda metà degli anni '90, in piena coerenza con il mandato. Non vi sono margini, dunque, per accogliere le censure. 1.3. Il motivo di ricorso con il quale si contesta la legittimità costituzionale della valorizzazione di elementi di prova emersi nell'ambito del giudizio che aveva condotto all'assoluzione dell'TA dal reato di partecipazione ad associazione mafiosa non supera la soglia di ammissibilità, ed è comunque manifestamente infondato, in quanto non si confronta con la consolidata giurisprudenza secondo cui, nel corso del giudizio di prevenzione, nei confronti di indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, il giudice può utilizzare le sentenze pronunciate nei confronti del proposto che sia stato assolto con la formula dell'insufficienza o contraddittorietà della prova, ma in tal caso la verifica dell'effettiva consistenza e sintomaticità degli indizi di appartenenza al sodalizio mafioso deve essere condotta sulle risultanze probatorie acquisite nel giudizio penale e sulle reali ragioni del convincimento di non colpevolezza espresso dai giudici di merito (Sez. 2, n. 4191 del 11/01/2022, Staniscia, Rv. 282655; Sez. 2, n. 33533 del 25/06/2021, Avorio, Rv. 281862; Sez. 6, n. 921 del 11/11/2014, dep. 2015, Gelsomino, Rv. 261842 - 01). A ciò si aggiunge che la Cassazione ha condivisibilmente affermato che è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale si deduce la violazione di norme costituzionali, poiché l'inosservanza di disposizioni della Costituzione non è prevista tra i casi di ricorso dall'art. 606 cod. proc. pen. e può soltanto costituire fondamento di questione di legittimità costituzionale (Sez. 2, n. 677 del 10/10/2014, dep.2015, Di CE, Rv. 261551 - 01). 2. E', invece, fondato il ricorso proposto nell'interesse di OR PI. Nella sentenza rescindente la Cassazione aveva evidenziato la radicale mancanza di motivazione con riguardo alle doglianze proposte con l'appello presentato nell'interesse di OR PI. Il mandato rescindente, in questo caso, non risulta adempiuto, dato che si rinviene nuovamente una carenza motivazionale correlata alla mancata presa in carico delle articolate deduzioni difensive avanzate con l'atto di appello nell'interesse di OR PI. Sul punto il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio alla Corte di appello di Palermo, che valuterà la fondatezza dei motivi di appello proposti nell'interesse della ricorrente. 3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso di TA RE consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
Annulla il decreto impugnato nei confronti di LO NA, con rinvio alla Corte di appello di Palermo in diversa composizione. Dichiara inammissibile il ricorso di TA RE che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso in Roma, il giorno 24 settembre 2024 il Presi ente L'estensore
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Piero Gaeta, che concludeva per il rigetto del ricorso e degli Avv.ti Teodoro Calderone e IN Mormino insistevano per l'accoglimento del ricorso;
gli stessi depositavano, altresì, memoria di replica alle conclusioni del pubblico ministero RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di appello di Palermo, decidendo in seguito all'annullamento con rinvio disposto dalla Sesta sezione penale della Corte di Cassazione, confermava la legittimità dell'applicazione della confisca di prevenzione disposta dei beni indicati in atti nei confronti di RE TA (proposto) e della moglie NA LO (terza interveniente). La Cassazione annullava il decreto sia nella parte in cui non giustificava la sussistenza della pericolosità dell'TA nel periodo precedente alla seconda metà degli anni '90 e nella parte in cui disponeva la confisca dei beni di NA LO, senza considerare le allegazioni difensive. Penale Sent. Sez. 2 Num. 43169 Anno 2024 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: RECCHIONE SANDRA Data Udienza: 24/09/2024 2. Avverso tale sentenza proponevano ricorsi congiunti per cassazione il difensore del proposto e della terza interveniente che deduceva: 2.1. violazione di legge: si lamentava la carenza assoluta di motivazione in relazione alla eccezione di nullità - già presentata nel corso del giudizio di rinvio - relativa alla proposta .di confisca, che sarebbe stata avanzata nei confronti di CE PI, e non nei confronti di RE TA. Assente la richiesta nei confronti del ricorrente, che non avrebbe assunto il ruolo di proposto, ma solo di terzo interveniente, la confisca avrebbe dovuto ritenersi nulla;
2.2. violazione di legge: il provvedimento impugnato sarebbe affetto da carenza di motivazione in relazione alle eccezioni difensive rivolte confronti della credibilità dei contenuti accusatori riversati nel processo dal collaboratore PI;
la sua progressione dichiarativa sarebbe irregolare tenuto conto che nel 2016 il collaboratore aveva affermato circostanze radicalmente diverse da quelle dichiarate nel corso del giudizio di appello;
si tratterebbe di circostanze decisive in quanto riguardavano i rapporti tra la famiglia PI e l'TA, la partecipazione del PI all'acquisto e alla vendita dei terreni rilevati o ceduti dal ricorrente, il fatto che questi non fosse stato estorto ed il fatto che sia il ricorrente che il padre avessero avuto rapporti con i AC. A ciò si aggiungeva che le circostanze riversate tardivamente nel processo dal PI sarebbero contrarie a quelle riferite da AS IZ, che aveva escluso l'esistenza di rapporti tra la famiglia di IN e l'TA, riferendo solo di un rapporto di amicizia tra questi ed il PI (il IZ era reggente della famiglia di IN ed era legato al capo-mafia Salvatore Lo Piccolo, sicché avrebbe dovuto essere considerato particolarmente attendibile). Si eccepiva, inoltre, che non sarebbe stato provato che l'TA avesse avuto rapporti con i AC, reggenti della famiglia famosa di IN negli anni '80; tale circostanza non sarebbe stata riferita nel 2016 dal PI, ma sarebbe stata riferita da altri collaboratori di giustizia e sarebbe rimasta priva di riscontro. Si deduceva che il tema della "pericolosità sociale" sarebbe stato già trattato dalla sentenza annullata con rinvio e non devoluto al giudice del procedimento rescissorio;
2.3. violazione di legge: si deduceva la carenza assoluta di motivazione in ordine alle doglianze difensive riferite alla liceità della provvista iniziale nella disponibilità dell'TA; si lamentava che tutte le circostanze allegate - e, principalmente, il fatto che il ricorrente avesse lavorato presso la macelleria dello zio e che, nella metà degli anni '80, si fosse trasferito negli Stati Uniti gestendo una pizzeria - indicherebbero che l'TA avrebbe lecitamente accumulato il denaro che aveva depositato presso la Banca Popolare di IN (come confermato da diversi testi, le cui dichiarazioni erano state allegate, ma non considerate: ci si riferiva, nello specifico, alle dichiarazioni rese da IN SS, NI NI, AS RI, OM AV e EB TA). In sintesi: si riteneva che le valutazioni del perito sarebbero inficiate dalla mancata considerazione della provvista iniziale, di origine lecita;
tale valutazione sarebbe stata decisiva per valutare la proporzionalità delle risorse lecite disponibili in relazione agli acquisti contestati. 2.4. Violazione di legge: si deduceva la carenza di motivazione in ordine alle allegazioni difensive con le quali il ricorrente aveva contestato il fatto che tutti i saldi relativi agli anni presi in considerazione fossero negativi. Invero i saldi negativi si riferivano solamente alle annualità '96,'97, e '98, in relazione alle quali era stato allegato che non si sarebbe tenuto conto del costo di costruzione dell'edificio di via Sant'Anna 28, nonché di alcune voci, valutate erroneamente (le entrate per disinvestimento e gli incassi per acconti sulle vendite). 2.5. Violazione di legge con riguardo ai beni confiscati a OR PI: si deduceva che nel 1985, quando i beni venivano acquistati dai genitori dell'odierna ricorrente, la stessa non era coniugata con l'TA e che aveva acquisito i beni per successione e donazione, quest'ultima risalente al 1991. 2.6. Violazione dell'art. 6 CEDU e degli artt. 111 e 117 Cost.: si contestava il travalicamento del limite dell'autonomia valutativa tra distinti procedimenti, poiché l'assoluzione dell'TA per il procedimento penale che aveva escluso la sua collusione con la mafia sarebbe incompatibile con la confisca di prevenzione. La afflittività della confisca consentiva, infatti, di equipararla ad una pena, che non avrebbe potuto essere inflitta in violazione dei principi convenzionali e costituzionali senza una condanna. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto nell'interesse di RE TA è inammissibile. 1.1.11 primo motivo non supera la soglia di ammissibilità in quanto eccepisce - tardivamente, solo nel giudizio di rinvio - una nullità in ipotesi verificatasi nel corso del processo. Si riafferma, sul punto, in riferimento al giudizio di rinvio, il divieto, di cui all'art. 627, comma quarto, cod. proc. pen., di dedurre nullità, anche assolute, verificatesi nei precedenti gradi di giudizio: nel giudizio di rinvio, infatti non possono dedursi nullità, ancorché assolute, verificatesi nei giudizi precedenti;
né tali nullità possono essere dedotte quale motivo di nuovo ricorso per cassazione, ossia come mezzo di annullamento della sentenza del giudice di rinvio, poiché la sentenza di cassazione, inoppugnabile per dettato di legge, copre il dedotto e il deducibile, ivi comprese le eventuali nullità (tra le altre: Sez. 5, n. 4115 del 09/12/2009, dep.2010, El Hallal, Rv. 246099 - 01; Sez. 5, n. 39478 del 04/07/2018, Sunday Bazuaze, Rv. 273883 - 01). Per le medesime ragioni le predette nullità non sarebbero rilevabili d'ufficio. 1.2. Gli altri tre motivi del ricorso proposto nell'interesse dell'TA non superano 'la soglia di ammissibilità in quanto si risolvono nella contestazione del percorso motivazionale tracciato dalla Corte di appello, ovvero nella deduzione di un vizio non riconducibile alla "violazione di legge", unica censura deducibile nella materia delle misure di prevenzione. Si riafferma infatti che, in tale materia, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, nozione in cui va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo nel senso che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (ex multis: Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mulè, Rv. 279284). Nel caso in esame la motivazione del provvedimento impugnato si configura come persuasiva ed esaustiva in relazione a tutte le aree oggetto di censura. Segnatamente: (a) risultano analiticamente valutate le dichiarazioni del PI;
quanto dichiarato del collaboratore risulta analizzato nel dettaglio nelle pagine 7-15 del provvedimento impugnato;
le circostanze disvelate risultano pacificamente indicative della sussistenza della pericolosità sociale del proposto anche nel periodo immediatamente antecedente alla seconda metà degli anni '80. Il PI rendeva dettagliati e coerenti dichiarazioni individuando anche la collocazione temporale della collusione affaristico-mafiosa del proposto con le famiglie, inquadrando le sue relazioni di cointeressenza illecita in un periodo che risaliva agli anni '80 (pag. 7). Si tratta di dichiarazioni, ottenute nel corso del giudizio di rinvio, quando il collaboratore è stato sollecitato a riferire delle risalenti cointeressenze del proposto, che hanno trovato ampio riscontro nelle altre prove raccolte. In tal modo, la Corte d'appello adempiva ,a1 mandato della sentenza rescindente, valutando le prove disponibili per verificare se la pericolosità del proposto fosse estensibile anche agli anni '80, il che consentiva di apprendere i beni acquisiti in quel periodo. La motivazione sul punto, persuasiva e dettagliata, non è censurabile in questa sede. (b) Del pari, risulta analizzata la questione della formazione del patrimonio di RE TA. Sulla base delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia PI veniva evidenziato come lo stesso avesse avuto rapporti anche con i AC. L'analisi delle prove raccolte induceva la Corte d'appello a ritenere che gli affari illeciti dell'TA con i AC risalivano alla seconda metà agli anni '80. Veniva ritenuto che anche beni acquistati dall'TA, in tale risalente periodo fossero .di provenienza illecita non soltanto perché, all'esito dell'istruttoria, ne era stata dimostrata la correlazione temporale con l'emergere della condizione di pericolosità, ma anche perché i dati contabili evidenziati nel decreto del tribunale, e condivisi dalla Corte di appello, nonché la perizia disposta nel giudizio, ne avevano dimostrato l'evidente sproporzione rispetto alle disponibilità lecite dello stesso. Dunque, contrariamente, a quanto dedotto, i giudici di merito avevano effettuato un'analisi approfondita della corrispondenza tra risorse lecite e patrimonio disponibile, ritenendo che vi fosse una sproporzione che giustificasse la confisca. (c) La motivazione richiamata consente di ritenere manifestamente infondato anche il motivo con il quale si riduceva la carenza di motivazione in ordine alle allegazioni difensive con le quali ricorrente aveva contestato i saldi negativi negli anni di manifestazione della pericolosità. Secondo il ricorrente i saldi negativi si riferivano solo ad alcune annualità: contrariamente a quanto dedotto, la Corte territoriale riteneva che i rilievi economico patrimoniali del consulente tecnico della difesa non fossero idonei a confutare i valori negativi che emergevano dalla perizia disposta dalla Corte, che veniva ritenuta maggiormente persuasiva. La Corte di merito ribadiva che la ricostruzione dei flussi finanziari in entrata ed in uscita al 31 dicembre 1995 era sempre stata negativa. Non si verte certo in un caso di motivazione "apparente" o del tutto carente: il percorso motivazionale appare tracciato in modo definito e le valutazioni in ordine alla pericolosità ed alla sproporzionate risultano effettuate in modo persuasivo. Peraltro, contrariamente a quanto dedotto, non emergono valutazioni estranee al mandato rescindente, tenuto che la Corte di appello ha scrutinato le prove disponibili per verificare la risalenza della condizione di pericolosità al periodo precedente alla seconda metà degli anni '90, in piena coerenza con il mandato. Non vi sono margini, dunque, per accogliere le censure. 1.3. Il motivo di ricorso con il quale si contesta la legittimità costituzionale della valorizzazione di elementi di prova emersi nell'ambito del giudizio che aveva condotto all'assoluzione dell'TA dal reato di partecipazione ad associazione mafiosa non supera la soglia di ammissibilità, ed è comunque manifestamente infondato, in quanto non si confronta con la consolidata giurisprudenza secondo cui, nel corso del giudizio di prevenzione, nei confronti di indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, il giudice può utilizzare le sentenze pronunciate nei confronti del proposto che sia stato assolto con la formula dell'insufficienza o contraddittorietà della prova, ma in tal caso la verifica dell'effettiva consistenza e sintomaticità degli indizi di appartenenza al sodalizio mafioso deve essere condotta sulle risultanze probatorie acquisite nel giudizio penale e sulle reali ragioni del convincimento di non colpevolezza espresso dai giudici di merito (Sez. 2, n. 4191 del 11/01/2022, Staniscia, Rv. 282655; Sez. 2, n. 33533 del 25/06/2021, Avorio, Rv. 281862; Sez. 6, n. 921 del 11/11/2014, dep. 2015, Gelsomino, Rv. 261842 - 01). A ciò si aggiunge che la Cassazione ha condivisibilmente affermato che è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale si deduce la violazione di norme costituzionali, poiché l'inosservanza di disposizioni della Costituzione non è prevista tra i casi di ricorso dall'art. 606 cod. proc. pen. e può soltanto costituire fondamento di questione di legittimità costituzionale (Sez. 2, n. 677 del 10/10/2014, dep.2015, Di CE, Rv. 261551 - 01). 2. E', invece, fondato il ricorso proposto nell'interesse di OR PI. Nella sentenza rescindente la Cassazione aveva evidenziato la radicale mancanza di motivazione con riguardo alle doglianze proposte con l'appello presentato nell'interesse di OR PI. Il mandato rescindente, in questo caso, non risulta adempiuto, dato che si rinviene nuovamente una carenza motivazionale correlata alla mancata presa in carico delle articolate deduzioni difensive avanzate con l'atto di appello nell'interesse di OR PI. Sul punto il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio alla Corte di appello di Palermo, che valuterà la fondatezza dei motivi di appello proposti nell'interesse della ricorrente. 3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso di TA RE consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
Annulla il decreto impugnato nei confronti di LO NA, con rinvio alla Corte di appello di Palermo in diversa composizione. Dichiara inammissibile il ricorso di TA RE che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso in Roma, il giorno 24 settembre 2024 il Presi ente L'estensore