TRIB
Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 24/02/2025, n. 155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 155 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 379/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso Civile
Il Tribunale ordinario di Grosseto, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Mario Venditti Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice rel.
dott.ssa Cristina Nicolò Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per divorzio instaurato da
(C.F. ), con l'assistenza dell'Avv. MAGRINI Pt_1 C.F._1
VERONICA
RICORRENTE
Nei confronti di
(C.F. , con l'assistenza dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
BASTREGHI EMILIO
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
all'udienza del 29/01/2025 le parti hanno consensualizzato il giudizio sulle seguenti condizioni: [il Tribunale]“- dichiari lo scioglimento del matrimonio tra i
coniugi e e, per l'effetto: confermi l'affidamento esclusivo della Pt_1 Controparte_1
minore in capo alla signora - Confermi l'assegnazione, Persona_1 Pt_1 nell'interesse della figlia della casa già coniugale - di proprietà del Persona_1
Comune di Grosseto e attualmente assegnata alla ricorrente - in favore della signora Pt_1
- disponga che il signor provveda a contribuire al mantenimento
[...] Controparte_1
della figlia minore versando alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di €
350,00 omnicomprensivo di spese straordinarie ed ordinarie, da rivalutarsi annualmente
secondo gli indici Istat (prima rivalutazione febbraio 2026); nessuna previsione per
l'assegno divorzile in favore della ricorrente;
possibilità del padre di vedere la figlia
soltanto nell'ipotesi in cui la stessa dovesse manifestare una espressa volontà in tal senso;
spese di lite integralmente compensate”.
Preso atto di quanto sopra, i procuratori delle parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
“il Tribunale voglia disporre in conformità alle condizioni sopra indicate e pattuite tra le
parti”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio a LL (Albania), in data 23.2.2006,
trascritto presso il Registro dello Stato Civile del Comune di TO (Serie
C, parte II, atto n. 24, anno 2006).
Dall'unione della coppia nasceva figlia , il 28.6.2007. Per_1
Nel corso della presente controversia, le parti hanno raggiunto un'intesa conciliando le divergenti posizioni e rassegnando, da ultimo, le sopra indicate conclusioni congiunte all'udienza del 29/01/2025.
Ebbene, riscontrata la sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1 dicembre
1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale, risalendo la sentenza di separazione al 14.1.2019, tali conclusioni congiunte meritano accoglimento poiché la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non risulta poter essere mantenuta o ricostituita e poiché le condizioni sopra indicate non sono in contrasto con norme di legge, risultando, invero, rispondenti all'interesse della prole, il cui ascolto –tenuto conto dei contenuti dell'accordo raggiunto - non risulta necessario.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
DICHIARA
Lo scioglimento del matrimonio, trascritto nei registri dello stato civile del comune di TO (Serie C, parte II, atto n. 24, anno 2006), contratto tra Pt_1
e , in data 23.2.2006;
[...] Controparte_1
PRENDE ATTO
delle conclusioni congiunte da loro concordate, come formalizzate all'udienza del 29/01/2025, da intendersi qui integralmente trascritte;
ORDINA
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 6/02/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott. Mario Venditti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso Civile
Il Tribunale ordinario di Grosseto, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Mario Venditti Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice rel.
dott.ssa Cristina Nicolò Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per divorzio instaurato da
(C.F. ), con l'assistenza dell'Avv. MAGRINI Pt_1 C.F._1
VERONICA
RICORRENTE
Nei confronti di
(C.F. , con l'assistenza dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
BASTREGHI EMILIO
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
all'udienza del 29/01/2025 le parti hanno consensualizzato il giudizio sulle seguenti condizioni: [il Tribunale]“- dichiari lo scioglimento del matrimonio tra i
coniugi e e, per l'effetto: confermi l'affidamento esclusivo della Pt_1 Controparte_1
minore in capo alla signora - Confermi l'assegnazione, Persona_1 Pt_1 nell'interesse della figlia della casa già coniugale - di proprietà del Persona_1
Comune di Grosseto e attualmente assegnata alla ricorrente - in favore della signora Pt_1
- disponga che il signor provveda a contribuire al mantenimento
[...] Controparte_1
della figlia minore versando alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di €
350,00 omnicomprensivo di spese straordinarie ed ordinarie, da rivalutarsi annualmente
secondo gli indici Istat (prima rivalutazione febbraio 2026); nessuna previsione per
l'assegno divorzile in favore della ricorrente;
possibilità del padre di vedere la figlia
soltanto nell'ipotesi in cui la stessa dovesse manifestare una espressa volontà in tal senso;
spese di lite integralmente compensate”.
Preso atto di quanto sopra, i procuratori delle parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
“il Tribunale voglia disporre in conformità alle condizioni sopra indicate e pattuite tra le
parti”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio a LL (Albania), in data 23.2.2006,
trascritto presso il Registro dello Stato Civile del Comune di TO (Serie
C, parte II, atto n. 24, anno 2006).
Dall'unione della coppia nasceva figlia , il 28.6.2007. Per_1
Nel corso della presente controversia, le parti hanno raggiunto un'intesa conciliando le divergenti posizioni e rassegnando, da ultimo, le sopra indicate conclusioni congiunte all'udienza del 29/01/2025.
Ebbene, riscontrata la sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1 dicembre
1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale, risalendo la sentenza di separazione al 14.1.2019, tali conclusioni congiunte meritano accoglimento poiché la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non risulta poter essere mantenuta o ricostituita e poiché le condizioni sopra indicate non sono in contrasto con norme di legge, risultando, invero, rispondenti all'interesse della prole, il cui ascolto –tenuto conto dei contenuti dell'accordo raggiunto - non risulta necessario.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
DICHIARA
Lo scioglimento del matrimonio, trascritto nei registri dello stato civile del comune di TO (Serie C, parte II, atto n. 24, anno 2006), contratto tra Pt_1
e , in data 23.2.2006;
[...] Controparte_1
PRENDE ATTO
delle conclusioni congiunte da loro concordate, come formalizzate all'udienza del 29/01/2025, da intendersi qui integralmente trascritte;
ORDINA
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 6/02/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott. Mario Venditti