Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 08/01/2025, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di santa Maria Capua Vetere - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Giovanna Caso Presidente est.
2) Dott. Luigia Franzese Giudice
3) Dott. Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2525 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2024 , avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], e , nata a [...]_2
Maddaloni (CE) il 04/05/1987, entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv.
GALLO GABRIELE, presso il quale elettivamente domiciliano
RICORRENTI
E
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Come da udienza del 04/12/24
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, premesso di aver contratto matrimonio in Roccamonfina in data
11/08/2012 e che dal matrimonio sono nate due figlie ( nata l'[...]; nata Per_1 Pt_3
l'11/08/2014), con ricorso ex art. 473-bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separatamente, con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. la vecchia casa coniugale sita a Roccamonfina in via G. Pascoli resterà nella disponibilità della sig. che continuerà a vivere nella suddetta abitazione;
Pt_1
3. le figlie minori restano affidate in modo condiviso, ex legge n. 54/06, Pt_3 Per_1 ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre
[...]
, che abiterà in Roccamonfina Via. , presso i genitori, in attesa di Pt_2 CP_1 trovare una nuova abitazione;
4. i coniugi (imprenditore nel settore della installazione e posa in opera di Pt_1 campi sportivi con un reddito annuale di circa Euro 32.200,00 e la , ex Pt_2 socio partecipativo in SAS ed ad oggi in attesa di immissione in graduatoria scolastica con un reddito di circa Euro 16.998,00 si dichiarano economicamente autosufficienti e quindi rinunciano al mantenimento reciproco;
5. il signor s'impegna e si obbliga a versare mensilmente alla signora Parte_1
l'importo di euro 900,00 (novecento/00), a titolo di assegno di Parte_2
Istat, come per legge;
6. il diritto di visita delle figlie da parte del padre viene così stabilito, nel rispetto delle esigenze delle minori e previo accordo in deroga:
- 2 volte alla settimana (sabato e domenica), ed in particolare il padre potrá tenere con sé le figlie dalle ore 10.00 del sabato e fino alle ore 20.00 della domenica sia nel periodo invernale che nel periodo estivo, previa compatibilità con il periodo lavorativo, in quanto il predetto, a volte, ritorna a casa dalla trasferta lavorativa a settimane alterne. Il padre si impegna a prelevare e riportare le minori alla madre personalmente ed autonomamente;
- ad anni alterni le minori trascorreranno le vacanze natalizie nel seguente modo: la Vigilia di Natale o Natale - il 31 Dicembre o 1 Gennaio (sempre a turnazione compreso il giorno di Santo Stefano), il mattino dalle ore 10.00 alle ore 15.00 o il pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 21.30 o ininterrottamente 10.00/21.30 previo accordo;
il giorno dell'Epifania il mattino dalle ore 10.00 alle ore 15.00 o il pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 21.30, o ininterrottamente previo accordo, ad anni alterni e sempre secondo quanto predetto verranno trascorse le vacanze pasquali - Domenica delle Palme, giorno di Pasqua o Lunedi dell'Angelo dalle ore 10.00 alle ore 20.00 salvo accordo diverso e condiviso dei genitori;
- ad anni alterni e secondo una turnazione che inizierà con la separazione le minori potranno trascorrere le vacanze estive nel seguente modo: 10 giorni consecutivi nel mese di Agosto con il padre, prima o dopo il 15 del mese, periodo che verrà concordato preventivamente da entrambi i coniugi entro il mese di Luglio;
- ove sarà possibile i genitori si impegneranno nell'interesse del minore a trascorrere le festività nonché le ricorrenze, i compleanni insieme e unitamente alle figlie;
- I coniugi si danno atto che le modalità così concordate potranno essere derogate ed adeguate, di volta in volta, alle rispettive esigenze lavorative o altri impegni del minore o altre sopraggiunte circostanze di rilievo per il sereno svolgimento del rapporto con le figlie;
- le minori frequenteranno liberamente i nonni e ciascun genitore si impegna a non ostacolare detta frequentazione;
- la previsione di incontri infrasettimanali sarà liberamente concordata tra le parti in base alle esigenze lavorative delle stesse e che in ogni caso il si Pt_1 impegna ad incontrare infra settimanalmente le minori e che la Pt_2 agevolerà quanto detto dando la possibilità al coniuge di poter vedere le bambine in base ai turni di lavoro, restando fermo quanto determinato nel ricorso introduttivo;
- Il pagamento di tutte le spese straordinarie, mediche scolastiche e sportive, comunque relative e inerenti all'istruzione ed educazione delle figlie (a titolo esemplificativo e non esaustivo: i viaggi studio all'estero, le spese per la pratica di sport, per eventuali cerimonie religiose, per la retta e mensa scolastica, per l'acquisto dei libri di testo ccc.), preventivamente concordate e documentate, saranno a carico di ciascun genitore in misura pari al 50% del totale.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
All'udienza del 04/12/24 le parti sono state autorizzate a vivere separatamente.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va, pertanto, accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, 1 comma, c.p.c.
Il Tribunale, valutata l'adeguatezza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ( art. 473 bis, 4 comma, c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art. 191 c.c. dà atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Considerata la natura congiunta della controversia, dichiara le spese di lite non ripetibili
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Pronunzia, ai sensi dell'art. 151 comma I c.c., la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Parte_2
• omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
• prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
• dichiara non ripetibili le spese di lite;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ROCCAMONFINA per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) e ai sensi dell'art. 191 c.c. (atto n. 12, parte II, serie A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2012).
Così deciso in S. Maria Capua Vetere nella Camera di Consiglio del 04/12/24
LA PRESIDENTE dott.ssa Giovanna Caso