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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 29/01/2025, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANZARO PRIMA SEZIONE CIVILE In composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario Avv. Maria Giovanna Cataudo, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4868 del RGAC dell'anno 2022 vertente tra
, nato a [...] il [...] (c.f.: ), e residente in Parte_1 C.F._1
NT (CZ) alla Via Italia n. 1, rappresentato e difeso dall'Avv. Gianluca De Santis (c.f.:
, presso il cui studio, sito in Catanzaro Piazza F. Stocco n. 10, è C.F._2 elettivamente domiciliato, giusta procura in calce all'atto di citazione attore contro
residente in [...] Novi LI (AL) CP_1
residente in [...] Novi LI (AL) CP_2
, residente in [...] Collegno (TO) CP_3
, residente in [...] MO ID (CZ) CP_4
residente in [...] NT (CZ) CP_5 convenuti contumaci
Oggetto: domanda di usucapione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato chiamava in giudizio gli odierni Parte_1 convenuti quali eredi del Sig. deducendo: Per_1
a) che, da oltre venti anni possiede, in modo continuato, ininterrotto, pacifico e pubblico, un fabbricato sito nel Comune di Catanzaro, contraddistinto nel NCEU fabbricati del predetto comune al foglio 1, particella n. 42 (Rendita: Euro 144,61 Zona censuaria 4, Categoria C/2a), Classe 3,
Consistenza 50 m2) oltrechè il terreno contraddistinto nel NCEU al Foglio 1 Particella 986
(Superficie:
1.580 m2);
b) che tali particelle di terreno risultano intestate al de cuius degli odierni convenuti;
c) che era intenzione dell'attore acquistare la proprietà degli immobili per usucapione sussistendone tutti i presupposti di legge avendo egli, da oltre venti anni, il pacifico ed ininterrotto possesso degli stessi.
Tanto premesso ricorreva all'adito Tribunale chiedendo che fosse dichiarato, in suo favore,
l'intervenuto acquisto per usucapione degli immobili descritti nell'atto introduttivo di lite.
I convenuti, seppur regolarmente citati non si costituivano in giudizio ed il Giudice ne dichiarava la contumacia. In corso di causa veniva esperito il tentativo obbligatorio di mediazione e, richiesti ed ammessi i mezzi istruttori, il Giudice revocava l'ordinanza istruttoria rigettando la richiesta di prova per testi.
La causa veniva rinviata per la discussione e la decisione all'udienza del 19.07.2024, nella quale, a seguito di discussione, veniva trattenuta per la decisione.
2. Nel merito la domanda è infondata e, pertanto, va rigettata per i motivi di seguito indicati.
In primo luogo, occorre rilevare che, ai fini del possesso ad usucapionem della proprietà di beni immobili o di altri diritti reali di godimento sui beni medesimi, è necessaria la sussistenza di un possesso continuato, ininterrotto, pacifico e pubblico, esercitato coscientemente, nel senso previsto dall'articolo 1140 c.c., cioè concretantesi in un potere che si manifesti in un'attività intenzionale del possessore corrispondente all'esercizio di un diritto dominicale sull'immobile o di altro diritto reale di godimento sullo stesso (Cass. n. 4807/1992).
In secondo luogo, è onere di chi chiede accertarsi l'intervenuta usucapione dimostrare di aver esercitato sul bene un potere di fatto che si è estrinsecato in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà. Lo stesso deve, infatti, provare non solo il corpus – dimostrando di essere nella disponibilità del bene – ma anche l'animus possidendi per il tempo necessario a usucapire (ex multis, Cass. civ., sez. II, ord., 15-02-2022, n. 4931).
Ai fini dell'usucapione è, infatti, necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene (Cass. n. 31238/2021).
L'attore deve, dunque, fornire una prova certa e rigorosa del diritto affermato, che non può lasciare spazio a perplessità sulla veridicità e attendibilità delle circostanze asserite, sulla concludenza e sufficienza delle medesime a dimostrare un costante comportamento corrispondente all'esercizio del diritto reale affermato, occorrendo, altresì, che gli atti compiuti, in relazione alle concrete particolarità, inequivocabilmente rivelino l'intenzionalità del possesso e che i fatti siano tali da apparire per il titolare della cosa come inequivocabilmente diretti a far sorgere, a favore di chi li compie, un diritto reale sulla cosa stessa.
L'adempimento dell'onere di prova, pertanto, è la condizione necessaria per ottenere la formazione del convincimento del Giudice.
Ai sensi l'art 2697 c.c. “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda” in quanto, nel nostro ordinamento vale il principio “onus probandi incumbit ei qui dicit”.
I giudici di legittimità e di merito – pur a fronte della certezza del diritto che ne deriva dall'usucapione
– per sacrificare le ragioni del diritto di proprietà richiedono una prova certa e rigorosa ed a ciò consegue anche "la non sufficienza dell'inerzia del proprietario", in quanto anche il non uso è una modalità di godimento del bene, essendo piuttosto necessario che, parallelamente ad esso, si affermi un utilizzo uti dominus di un terzo, con rilievo esterno e tale da dimostrare un'indiscussa e piena signoria di fatto contrapposta all'inerzia del titolare (Corte d'Appello Napoli, sez. 6, 26.6.2018, n.
3151).
Del resto anche la contumacia, così come il comportamento adesivo della parte convenuta costituita, non modifica le regole processuali in ordine alla ripartizione dell'onere della prova tant'è che il
Giudice non può desumere né dalla contumacia del convenuto ovvero dalla non opposizione alla domanda del convenuto costituito la prova di fatti soltanto dedotti dall'attore, ma affatto provati poiché incombe alla parte che ha proposto la domanda il conseguente onere probatorio secondo il principio ex art. 2697 c.c. (cfr. Cass. 11.07.2003, n. 10947).
Fatte tali doverose premesse ed entrando nel merito della domanda di usucapione formulata con l'atto introduttivo dall'attore, il Tribunale ritiene che questa sia manifestamente infondata in fatto e in diritto e debba, pertanto, essere rigettata, atteso che l'attore non ha dimostrato la ricorrenza dei presupposti necessari ai fin dell'acquisto ex art. 1158 c.c., ossia di aver esercitato un possesso pacifico, continuato, indisturbato del bene, protratto per il tempo richiesto dalla legge.
L'adempimento dell'onere della prova, infatti, è la condizione necessaria per ottenere la formazione del convincimento del Giudice e costituisce la premessa necessaria per la richiesta di attribuzione di un bene della vita di talchè colui che invoca l'intervenuto acquisto per usucapione deve anche allegare e dimostrare il momento e le modalità di acquisto del possesso.
Ovvia conseguenza è che “la parte che afferma di avere usucapito il bene deve fornire la dimostrazione del come e del quando ha iniziato a possedere uti dominus, essendo indispensabile fornire una prova certa della data di inizio del possesso” (Cass. 21837/2018).
Trasfondendo, infatti, i richiamati principi al caso che ci occupa, dall'esame della documentazione acquisita in giudizio, non può non rilevarsi che l'invocato acquisto della proprietà del bene immobile da parte dell'attore nei modi e nei termini sin qui illustrati, sia rimasto privo di riscontro probatorio.
Invero, nella fattispecie non si ravvisano gli elementi per affermare come adeguatamente provata la usucapione atteso che, dall'esame delle risultanze documentali, l'attore si è limitato a produrre una sola visura attuale.
Per quanto innanzi, emerge ictu oculi che la documentazione allegata, anche in lettura comparata e sistematica, non può affatto ritenersi sufficiente a ritenere integrati i presupposti per l'acquisto dell'immobile de quo a titolo di usucapione, come invocato da parte attrice, mancando la prova rigorosa che ne sarebbe richiesta.
Ad opposte conclusioni, invece, avrebbe condotto la produzione in giudizio, ad esempio, di bollette di pagamento delle utenze intestate all'attore oppure di ricevute di pagamento di tributi così come di ricevute di lavori di edificazione ovvero di tutti quegli elementi che, collegati tra loro, sarebbero stati idonei a far ritenere raggiunta la prova del possesso continuo, pacifico, ultraventennale ed esclusivo dell'immobile oggetto di domanda.
In altri termini, nulla è emerso in merito al compimento di specifici atti di possesso idonei a dimostrare l'intenzione di esercitarlo, né sul momento esatto dell'avvenuto impossessamento e neppure sulle modalità, circostanziate e concordanti, attraverso le quali si sarebbe estrinsecato un possesso esclusivo di parte attrice sull'immobile con modalità incompatibili con il compossesso di altri eventuali comproprietari e, pertanto, non è stato possibile evincere in maniera inequivocabile che l'attore abbia posseduto pacificamente, pubblicamente ed in maniera indisturbata, l'immobile di cui
è causa da oltre un ventennio.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, deve concludersi che l'attore non ha provato, come sarebbe stato suo onere, il proprio asserito acquistato diritto di proprietà per usucapione sull'immobile oggetto di giudizio, di talché la domanda non può trovare accoglimento e deve essere, pertanto, rigettata.
3. Stante la mancata costituzione dei convenuti, non si statuisce nulla sulle spese.
P. Q. M
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla presente controversia, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) rigetta la domanda attorea di usucapione;
2) nulla sulle spese. Così deciso in Catanzaro, il 18 agosto 2024
Il Giudice Onorario
Maria Giovanna Cataudo