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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 18/11/2025, n. 438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 438 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rimini
SEZIONE CIVILE
Settore Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Lucio ARDIGO' ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. 903/2025 promossa da:
(Cod. Fisc.: rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Veronica Pepoli del Foro di Rimini con Studio Legale in Rimini (47923-RN) alla Via XXIII Settembre 1845 n. 107 ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo P.E.C. del difensore Email_1
RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. Controparte_2
) e P.IVA_2 Controparte_3 (C.F. ) in persona dei rispettivi legali
[...] P.IVA_3 rappresentanti pro-tempore ; rappresentati e difesi ex art. 417 bis c.p.c. dalla dott.ssa Antonia Cassalia in servizio presso il Controparte_1
-
[...] Controparte_4
Rimini – ed elettivamente domiciliati presso la
[...] CP_3 sede del predetto in Rimini, C.so d'Augusto n. 231 (PEC: Controparte_3
Email_2
RESISTENTI
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso ritualmente proposto da – docente in possesso di titolo Parte_1 valido per l'insegnamento che ha prestato servizio in favore del
[...]
[...
[...] [
in forza di più contratti di lavoro a tempo Controparte_5 determinato fino al termine delle attività didattiche e/o al 30 giugno negli anni scolastici 2019/2020 , 2020/2021 , 2021/2022 , 2022/2023 , 2023/2024 e 2024/2025 − finalizzato alla percezione della indennità sostitutiva per ferie non godute e della carta docente per le annualità nelle annualità nelle annualità 2020/2021 , 2021/2022 , 2022/2023 , 2023/2024 e 2024/2025 appare meritevole di accoglimento per quanto di ragione .
Nel caso di specie risultano circostanze di fatto non specificamente contestate dalle amministrazioni scolastiche che :
− la parte ricorrente negli anni scolastici 2019/2020 , 2020/2021 , 2021/2022 , 2022/2023 , 2023/2024 e 2024/2025 abbia maturato un numero di giorni di ferie superiore rispetto alle giornate di sospensione delle lezioni definite dal calendario scolastico regionale senza percepire la relativa indennità sostitutiva per ferie non godute secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 54, della legge n. 228 del 24/12/2012 a norma del quale “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”;
− la parte ricorrente non abbia fruito delle ferie per il periodo ulteriore rispetto a quello di fruizione obbligatoria;
− il datore di lavoro non ha dimostrato di avere inutilmente invitato le docenti a godere delle ferie e di averle espressamente avvisate della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva .
− alla parte ricorrente spetti per ciascun anno scolastico le differenze retributive per indennità sostitutiva di ferie non godute determinate dalla differenza tra i giorni di ferie maturate durante l'anno scolastico ed i giorni di sospensione dell'attività didattica durante l'anno scolastico aumentati degli eventuali numeri di giorni di ferie fruiti a domanda .
Le differenze retributive spettanti alla parte ricorrente sono quelle che risultano dai conteggi corretti allegati all'atto introduttivo del giudizio , essendo invece errati i diversi conteggi elaborato dal che computano come giorni di CP_1 ferie godute dalle parti ricorrenti (senza loro richiesta e a loro insaputa) i giorni, compresi tra il termine delle lezioni (8 giugno) e il 30 giugno e che sono basati su documenti inconferenti privi di valere probatorio .
2 In punto di diritto va qui richiamata Cass. Sez. L. Ordinanza n. 14268 del 05/05/2022 Rv. 664850-01 che ha chiarito che la normativa interna deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16, non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro .
Sulla stessa linea Cass. Sez. L. Ordinanze n. 8803 del 28\03\2023 e n. 15145 del 19\03\2024 che hanno ribadito che nel pubblico impiego privatizzato il dipendente ha diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute alla cessazione del rapporto di lavoro, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo messo nelle condizioni di esercitare il diritto alle ferie annuali retribuite mediante una adeguata informazione (nonchè, se del caso, invitandolo formalmente a farlo) nel contempo rendendolo edotto, in modo accurato ed in tempo utile, della perdita, in ipotesi diversa, del diritto alle ferie retribuite ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro (Cass., Sez. L, n. 21780 dell'8 luglio 2022) .
In particolare è stato così affermato che : a) le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore e correlativamente un obbligo del datore di lavoro;
b) il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro è intrinsecamente collegato al diritto alle ferie annuali retribuite;
c) è il datore di lavoro il soggetto tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concedere le ferie annuali retribuite, dovendo sul punto darsi continuità al principio affermato da Cass. nr.15652 del 2018; d) la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova: di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie se necessario formalmente e di averlo nel contempo avvisato − in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire − del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato.
Sulla stessa linea più di recente l'Ordinanza della Cassazione Sezione Lavoro n. 11968\2025 in data 22\01\2025 : “…Al riguardo, trova applicazione il principio affermato da questa Corte secondo cui il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo
3 inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna – e, in particolare, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 − deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia UE, Sezione (con sentenze del 6 Pt_2 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C- 684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro (Cass., Sez. L, n. 14268 del 5 maggio 2022)…La CGUE, Grande sezione, con tre sentenze del 6 novembre 2018 (rispettivamente, in cause riunite C-569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa C-684/16), nell'interpretare l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, in combinazione con l'art. 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ha affermato che esso osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non ha chiesto di potere esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo In particolare, il giudice europeo ha precisato che l'art. 7, par. 1, della direttiva 2003/88/CE non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché, però, il lavoratore che non ha più il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto. Il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto;
a questo fine, egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite invitandolo - se necessario formalmente - a farlo, e, nel contempo, informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie in esame siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, siffatte ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro, se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo…Pertanto, il docente a termine non può perdere il diritto alla indennità sostitutiva delle ferie per il solo
4 fatto di non averle chieste, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva…applicando il seguente principio di diritto: ‹‹Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, in particolare, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro›› ”.
Le ragioni della parte ricorrente risultano condivise dalla maggioritaria giurisprudenza di merito ( cfr. Corte di Appello di Firenze n. 542/2023 del 14/09/2023 , Corte di Appello di Perugia n. 44/2023 del 14/03/2023 , Corte di Appello di Torino n. 885\2019 in data 26\11\2019 , Tribunale di Milano n. 756/2023 , Tribunale di Torino in data 19\10\2022 e 10\01\2023 e Tribunale di Roma in data 19\03\2021 ) .
Va ricordato che secondo la giurisprudenza di legittimità l'indennità sostitutiva delle ferie non godute abbia natura mista, sia risarcitoria che retributiva, a fronte della quale si deve ritenere prevalente, ai fini della verifica della prescrizione, il carattere risarcitorio volto a compensare il danno derivante dalla perdita del diritto al riposo cui va assicurata la più ampia tutela : dovendosi per tale motivo applicare il termine di prescrizione ordinario decennale ( Cass. Sez. 1 n. 3021 del 10/02/2020 Rv. 657052 - 01) .
Inoltre la parte ricorrente ha lamentato che , pur avendo svolto mansioni del tutto identiche a quelle proprie dei docenti assunti a tempo indeterminato nelle annualità 2020/2021 , 2021/2022 , 2022/2023 , 2023/2024 e 2024/2025 , non aveva mai percepito la “ Parte_3
di importo pari ad €.500,00 annui
[...] finalizzata all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali che in base alla legge ( art. 1 co. 121 L. n. 107\15 ) era riservata ai soli docenti di ruolo , a tempo pieno o part-time , con esclusione quindi dei docenti assunti a tempo determinato .
5 La parte ricorrente deduceva il carattere discriminatorio di tale normativa − da ritenersi in contrasto con il diritto eurounitario, con gli artt. 3 e 35 della Costituzione e con gli artt. 63 e 64 del CCNL di categoria che prevedono la centralità della formazione del docente – e chiedeva quindi il riconoscimento del diritto a beneficiare della predetta “CARTA
[...]
FORMAZIONE DEL DOCENTE” e del relativo Parte_3 bonus con la conseguente condanna del alla Controparte_6 corresponsione in loro favore dell'importo di € 500,00 per ogni annualità di effettivo svolgimento della attività di docente a tempo determinato , oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo.
Le ragioni della parte ricorrente appaiono meritevoli di accoglimento per quanto di ragione .
Risulta infatti circostanza incontestata che la parte ricorrente abbia svolto una attività di docenza pienamente equiparabile a quella del personale di ruolo , essendosi le supplenze protratte sempre fino al termine delle attività didattiche, mentre le amministrazioni scolastiche convenute non hanno né allegato né provato ragioni concrete che smentiscano la sovrapponibilità delle mansioni dei ricorrenti a quelle svolte da dipendenti a tempo indeterminato aventi la medesima qualifica.
Sul piano normativo viene in rilievo l'art. 1 comma 121 della Legge n. 107 in data 13\07\2015 che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali” ha istituito “la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado …dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico …che…può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea Controparte_7 magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124 …” con la precisazione che “ …La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile…”.
6 In attuazione di quanto previsto dal successivo comma 122 della stessa disposizione è stato adottato il DPCM del 23 settembre 2015 - poi sostituito dal DPCM 28 settembre 2016 - che nell'identificare i «beneficiari della carta» ha chiarito all'art. 3 che la platea è composta dai «docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'art. 514 del D.Lvo 16 aprile 1994 n. 297 e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari ».
Va allora rilevato che la predetta normativa , che esclude per come visto i docenti a tempo determinato dal beneficio della “CARTA ELETTRONICA PER L'AGGIORNAMENTO E LA FORMAZIONE DEL DOCENTE” , sia stata ritenuta illegittima :
− dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale con la sentenza n. 1842 della Sezione VII in data 16\03\2022 ;
− dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea con la Ordinanza della Sezione VI in data 18\05\2022 emessa nell'ambito della causa C-450/2021 ;
− dall'art. 15 del Decreto Legge n. 69 del 13\06\2023 ( convertito dalla Legge 10\08\2023 n. 103 ) che sotto il titolo “ Disposizioni in materia di Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente - Caso ARES (2021) 5623843 ” ha esteso l'applicabilità della “…Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015 n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile…” ;
− dalla Sezione Lavoro della Corte di Cassazione che con sentenza n. 29961 del 27\10\2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis cpc ha enunciato i seguenti principi di diritto :
1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze
7 scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
In motivazione è stato così precisato che :
− se il docente precario che in una certa annualità abbia maturato il diritto alla Carta Docente resta iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze ed ancor più se poi egli transita in ruolo , permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento in forma specifica mediante attribuzione della Carta Docente per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame entro il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c. ;
− se invece il docente precario , dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla Carta, è cancellato dalle graduatorie e fuoriesce dal sistema scolastico , il diritto
8 all'adempimento cessa con tale cancellazione per cui in tal caso resta solo il diritto da esercitarsi entro l'ordinario termine di prescrizione decennale al risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa entro il massimo pari al valore della Carta che sarebbe spettato salva la prova specifica di un concreto maggior pregiudizio.
Disapplicato incidentalmente ogni atto amministrativo nella parte contrastante ed accertato dunque il diritto della parte ricorrente che ha ricevuto incarichi annuali fino al 31 agosto ai sensi dell'art. 4 comma 1 L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche 30 giugno ai sensi dell'art. 4 comma secondo della L. n. 124 del 1999 a beneficiare della “CARTA ELETTRONICA PER L'AGGIORNAMENTO E LA FORMAZIONE DEL DOCENTE” prevista dall'art. 1 comma 121 Legge n. 107\2015 per gli anni scolastici di effettivo svolgimento della attività di docente in forza dei contratti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra le parti alle medesime condizioni previste per il personale di ruolo , le Amministrazioni Scolastiche convenute andranno condannate ad adottare gli atti necessari per consentire alla parte ricorrente l'effettivo godimento dei suoi diritti nei termini meglio specificati in dispositivo .
Le spese di lite , liquidate nel minimo stante il ridotto valore economico delle domande ed il carattere seriale del relativo contenzioso , seguono la soccombenza .
PER QUESTI MOTIVI
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro
Visto l'art. 429 cpc pronunziando in via definitiva sulle domande proposte da con Parte_1 ricorso depositato il giorno 22\07\2025, disattesa ogni altra istanza, eccezione o deduzione, così provvede in contraddittorio con il
[...]
, l' Controparte_1 [...]
e l' Controparte_2 [...] : Controparte_3
1) Accertato il diritto della parte ricorrente a percepire l'indennità sostitutiva per ferie non godute quale differenziale tra i giorni di ferie maturati e i giorni di ferie fruiti d'ufficio e a domanda durante il periodo di sospensione delle lezioni , condanna le amministrazioni scolastiche convenute al pagamento in favore della parte ricorrente, a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute per gli anni scolastici 2019/2020 , 2020/2021 , 2021/2022 , 2022/2023 , 2023/2024 e
9 2024/2025 della somma complessiva di € 5.286,89 oltre al maggior importo tra interessi e rivalutazione monetaria .
2) Disapplicato incidentalmente ogni atto amministrativo nella parte contrastante ed accertato che la Carta Docente di cui all'art. 1 comma 121 L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che hanno ricevuto incarichi annuali fino al 31 agosto ai sensi dell'art. 4 comma 1 L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche ovverosia fino al 30 giugno ai sensi dell'art. 4 comma secondo della L. n. 124 del 1999
DICHIARA il diritto della parte ricorrente , che nelle annualità nelle annualità 2020/2021 , 2021/2022 , 2022/2023 , 2023/2024 e 2024/2025 ha ricevuto incarichi annuali fino al 31 agosto ai sensi dell'art. 4 comma 1 L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche 30 giugno ai sensi dell'art. 4 comma secondo della L. n. 124 del 1999 , al quale il beneficio di cui all'art. 1 comma 121 L. n. 107/2015 non è stato tempestivamente riconosciuto e che al momento della pronuncia giudiziale è interna al sistema delle docenze scolastiche , ad ottenere dal entro il Controparte_8 termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c. l'adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione .
CONDANNA le Amministrazioni Scolastiche convenute ad adottare gli atti necessari per consentire alla parte ricorrente l'effettivo godimento del suo diritto nei termini dianzi indicati .
3) Condanna le amministrazioni scolastiche convenute alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese processuali consistenti nel compenso del difensore che ai sensi del regolamento n. 17 del 2022 si liquidano in complessivi euro 2.255,00 oltre al rimborso delle spese generali e ad I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario .
Così deciso a Rimini il giorno 18\11\2025 .
Il Giudice
Dott. Lucio ARDIGO'
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