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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 22/10/2025, n. 1396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1396 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brindisi
Sezione civile
Il Tribunale di Brindisi - sezione civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Caterina
CO, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 889/2020 del ruolo generale contenzioso civile avente per oggetto “Responsabilità professionale”, vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
DA Budano, come da mandato in atti, ed elettivamente domiciliato in San Pietro
Vernotico (Br) alla via Brindisi, n. 58;
ATTORE
NEI CONFRONTI DI
(c.f. ), rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Angela Taberini, come da mandato in atti, ed elettivamente domiciliata in Brindisi alla via Baroncino, n. 1;
CONVENUTA
Conclusioni delle parti:
ATTORE: “1. accertare e dichiarare che il danno subito dal ricorrente è riconducibile alla condotta dell' e per l'effetto condannare la stessa azienda resistente, in persona del CP_2
Direttore Generale pro tempore, al risarcimento del danno non patrimoniale subito dal sig.
, come descritto in ricorso, quale conseguenza diretta dell'intervento di Parte_1 tiroidectomia totale del 19.09.2014, nella misura pari a 100.979,00 €, salva diversa somma che verrà riconosciuta in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
2. condannare l' in persona del Direttore Generale pro tempore, al pagamento delle CP_2 competenze di lite con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
1 CONVENUTA: “1) dichiarare, inammissibile, improcedibile e gradatamente in merito rigettare perché infondato in fatto ed in diritto il ricorso proposto dal sig. ; Parte_1
2) condannare il ricorrente al pagamento delle spese e delle competenze professionali del presente procedimento. 3) con sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in cancelleria il 26.2.2020, Parte_1 adiva questo Tribunale al fine di ottenere la condanna dell' al risarcimento Parte_2 del danno non patrimoniale (quantificato in € 100.979,00), asseritamente subito in conseguenza di condotte colpose dei sanitari che lo avevano tenuto in cura presso l'ospedale
“A. Perrino” di Brindisi nel settembre 2014.
Deduceva l'attore che: in data 19.9.2014, poiché affetto da “gozzo multi nodale della tiroide”, veniva sottoposto ad intervento di tireidectomia totale presso l'ospedale “A.
Perrino” di Brindisi;
veniva dimesso in data 22.9.2014, previo riscontro di ”deficit cordale a destra per cui effettuerà logopedia”; all'esito dell'intervento chirurgico, dunque, riportava quale danno iatrogeno la paralisi completa della corda vocale destra con conseguente Cont disfonia e difficoltà nella deglutizione;
l' formulava un'offerta risarcitoria ritenuta inadeguata e, pertanto, proponeva dinanzi a questo Tribunale un ricorso ex art. 696 – bis c.p.c., all'esito del quale i sanitari concludevano rilevando l'assenza di elementi riconducibili a una condotta errata dei medici;
le conclusioni dei CCTTUU non potevano ritenersi condivisibili;
la lesione subita costituiva complicanza prevedibile ed evitabile della pratica chirurgica, anche con l'utilizzo della tecnica del neuromonitoraggio intraoperatorio.
L'attore lamentava di aver subito danni non patrimoniali (danno biologico nella misura del
20%, danno morale e danno esistenziale), quantificati nella misura sopra indicata. Cont Si costituiva in giudizio l' di Brindisi chiedendo il rigetto della domanda di risarcimento in quanto infondata, considerato l'esito della consulenza tecnica d'ufficio assunta nel procedimento per ATP, recante n.r.g. 2473/2019, con condanna della controparte al pagamento delle spese di lite.
La causa veniva istruita mediante prove testimoniali ed integrazione della consulenza tecnica d'ufficio.
In particolare, i consulenti tecnici d'ufficio venivano chiamati a verificare se in occasione dell'intervento subito dall'attore fosse utilizzabile la tecnica del “monitoraggio
2 intraoperatorio”, se tale tecnica fosse largamente riconosciuta ed approvata dalla medicina e se fosse idonea a ridurre il rischio di lesione del nervo faringeo.
L'incarico veniva affidato ai CC.TT.UU., dott. e i quali Persona_1 Persona_2 provvedevano al deposito della relazione peritale integrativa in data 26.11.2019.
All'udienza del 7.4.2025, le parti precisavano le conclusioni e il Giudice tratteneva la causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata e, pertanto, deve essere rigettata per le ragioni che di seguito verranno esposte.
Preliminarmente, va dato atto che la vicenda in esame attiene ad una richiesta di risarcimento dei danni non patrimoniali patiti in conseguenza di riferite condotte colpose dei sanitari dell'ospedale di Brindisi e promossa nei confronti della struttura sanitaria pubblica presso la quale l'attore veniva ricoverato e sottoposto ad intervento chirurgico.
Quella delle strutture sanitarie per danni arrecati ai pazienti è come chiaramente desumibile dall'espresso richiamo agli articoli 1218 e 1228 c.c. contenuto nell'art. 7, L. 8 marzo 2017,
n. 24 (cd. legge ), una responsabilità di natura contrattuale (qualificazione, è Parte_3 bene sottolineare, già sostenuta dalla prevalente giurisprudenza di legittimità e di merito antecedente all'entrata in vigore della legge – Bianco, la quale, in tal senso, si è Pt_3 limitata a recepire questo prevalente e condivisibile orientamento;
cfr. ex multis Cass. Civ., sezioni unite, n. 577/2008). L'ingresso e l'accettazione del paziente nella struttura sanitaria implicano, infatti, la conclusione di un contratto atipico di spedalità, in forza del quale la struttura sanitaria si obbliga ad una serie di prestazioni in favore del paziente, prima fra tutte quella di tipo medico, erogata concretamente mediante il ricorso all'opera di ausiliari.
La natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria comporta, tra l'altro, conseguenze in tema di riparto dell'onere probatorio. In particolare, spetterà al paziente danneggiato provare l'esistenza del contratto di spedalità, l'evento lesivo ed il nesso causale tra la condotta del medico e il danno di cui chiede il risarcimento (onere che va assolto dimostrando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", la causa del danno) spetterà, invece, alla struttura sanitaria provare l'esatto adempimento oppure che l'inadempimento è stato determinato da impossibilità derivante da causa ad essa non imputabile (in tal senso cfr. Cassazione civile sez. VI, n. 21939/2019).
3 Effettuata questa dovuta premessa teorica, preme, a questo punto, rilevare che le conclusioni di cui alla CTU assunta nel corso del procedimento per ATP, recante n.r.g. 2473/2019, poi integrata in corso di causa, hanno comprovato l'assenza di una condotta colposa dei sanitari, la quale costituisce presupposto costitutivo della fattispecie di cui all'art. 1218 c.c.
La consulenza tecnica d'ufficio depositata nel corso del citato giudizio per ATP ha permesso di appurare, infatti, che “pur esistendo un nesso di causalità attendibile tra l'esecuzione dell'intervento, il tipo di intervento chirurgico, e gli esiti lamentati dal paziente, gli stessi sono riconducibili a una delle complicanze note di questo tipo di chirurgia (…) dall'esame della documentazione relativa all'esecuzione dell'intervento chirurgico non vi è evidenza di errori di condotta né può essere presunto un errore di esecuzione”. In definitiva, i consulenti tecnici d'ufficio hanno accertato che “sono stati eseguiti gli esami preoperatori indispensabili a un corretto inquadramento eziopatologico della malattia;
l'intervento chirurgico è stato eseguito con diligenza e competenza in assenza di complicanze intraoperatorie evidenti;
la complicanza insorta rientra tra quelle riconosciute come tali dalla letteratura internazionale, è stata correttamente illustrata al paziente giorni prima dell'intervento chirurgico al momento della firma del consenso informato;
l'insorgenza di disfonia e la terapia indicata sono state indicate nel referto di dimissione ospedaliera” e in conclusione hanno affermato che “pur ritenendo la disfonia causalmente correlabile e conseguente al trattamento chirurgic, non vi sono elementi riconducibili a una condotta errata dei medici che hanno seguito il paziente nell'iter pre – intra e post – operatorio”.
Orbene, ritiene questo Giudice che le conclusioni e valutazioni effettuate dai consulenti tecnici d'ufficio siano pienamente condivisibili, in quanto fondate su dati oggettivamente riscontrabili e dotate di logicità intrinseca e coerenza rispetto alle premesse di fatto e teoriche esposte.
Quanto al lamentato mancato ricorso (o mancata informazione) alla tecnica del neuromonitoraggio operatorio dei nervi laringei, gli stessi consulenti tecnici d'ufficio hanno chiarito che si tratta di una tecnica che permetterebbe un abbattimento del rischio di danno nervoso;
tuttavia, il ricorso ad essa è rimasto e rimane controverso;
soltanto nel 2015 – e, dunque, in epoca successiva all'intervento subito dall'attore – tale tecnica è stata introdotta per la prima volta nelle linee guida americane e, ancora oggi, non è riconosciuta come il
4 golden standard, rappresentando un ausilio di cui sono in fase di valutazione gli effetti benefici.
In sostanza, gli esiti della CTU consentono di affermare che i sanitari (e conseguentemente la struttura sanitaria convenuta) hanno agito in maniera diligente e prudente, attendendosi alle linee guida vigenti all'epoca dei fatti;
tanto esclude il dedotto inadempimento contrattuale e, dunque, comporta il rigetto della domanda di parte attrice.
Sulla base dei criteri di causalità e soccombenza, l'attore va condannato alla rifusione, in favore della convenuta delle spese del presente giudizio e del giudizio per ATP, liquidate sulla base dei valori medi, ridotti del 50%, previsti dal DM n. 55/2014, aggiornato al DM n.
147 del 13.08.2022, per lo scaglione da € 52.001 a € 260.000,00.
Infine, bisogna porre a carico di parte attrice le spese per l'espletamento delle CTU.
Alla liquidazione delle spese per l'intero si provvede come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della
Dott.ssa Caterina CO, nella causa proposta da contro Parte_1 [...]
così provvede: Controparte_3
- rigetta la domanda risarcitoria avanzata da parte attrice;
- condanna l'attore alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio nei confronti della convenuta, liquidate in € 7.052,00 per competenze, oltre spese Parte_2 generali, i.v.a. e c.a.p. come per legge;
- condanna l'attore alla rifusione delle spese del giudizio per ATP, recante n.r.g. 2473/2019, nei confronti della convenuta, liquidate in € 2.147,00 per competenze, oltre Parte_2 spese generali, i.v.a. e c.a.p. come per legge;
- pone definitivamente le spese per l'espletamento delle CTU a carico dell'attore.
Brindisi, 22.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina CO
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brindisi
Sezione civile
Il Tribunale di Brindisi - sezione civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Caterina
CO, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 889/2020 del ruolo generale contenzioso civile avente per oggetto “Responsabilità professionale”, vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
DA Budano, come da mandato in atti, ed elettivamente domiciliato in San Pietro
Vernotico (Br) alla via Brindisi, n. 58;
ATTORE
NEI CONFRONTI DI
(c.f. ), rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Angela Taberini, come da mandato in atti, ed elettivamente domiciliata in Brindisi alla via Baroncino, n. 1;
CONVENUTA
Conclusioni delle parti:
ATTORE: “1. accertare e dichiarare che il danno subito dal ricorrente è riconducibile alla condotta dell' e per l'effetto condannare la stessa azienda resistente, in persona del CP_2
Direttore Generale pro tempore, al risarcimento del danno non patrimoniale subito dal sig.
, come descritto in ricorso, quale conseguenza diretta dell'intervento di Parte_1 tiroidectomia totale del 19.09.2014, nella misura pari a 100.979,00 €, salva diversa somma che verrà riconosciuta in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
2. condannare l' in persona del Direttore Generale pro tempore, al pagamento delle CP_2 competenze di lite con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
1 CONVENUTA: “1) dichiarare, inammissibile, improcedibile e gradatamente in merito rigettare perché infondato in fatto ed in diritto il ricorso proposto dal sig. ; Parte_1
2) condannare il ricorrente al pagamento delle spese e delle competenze professionali del presente procedimento. 3) con sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in cancelleria il 26.2.2020, Parte_1 adiva questo Tribunale al fine di ottenere la condanna dell' al risarcimento Parte_2 del danno non patrimoniale (quantificato in € 100.979,00), asseritamente subito in conseguenza di condotte colpose dei sanitari che lo avevano tenuto in cura presso l'ospedale
“A. Perrino” di Brindisi nel settembre 2014.
Deduceva l'attore che: in data 19.9.2014, poiché affetto da “gozzo multi nodale della tiroide”, veniva sottoposto ad intervento di tireidectomia totale presso l'ospedale “A.
Perrino” di Brindisi;
veniva dimesso in data 22.9.2014, previo riscontro di ”deficit cordale a destra per cui effettuerà logopedia”; all'esito dell'intervento chirurgico, dunque, riportava quale danno iatrogeno la paralisi completa della corda vocale destra con conseguente Cont disfonia e difficoltà nella deglutizione;
l' formulava un'offerta risarcitoria ritenuta inadeguata e, pertanto, proponeva dinanzi a questo Tribunale un ricorso ex art. 696 – bis c.p.c., all'esito del quale i sanitari concludevano rilevando l'assenza di elementi riconducibili a una condotta errata dei medici;
le conclusioni dei CCTTUU non potevano ritenersi condivisibili;
la lesione subita costituiva complicanza prevedibile ed evitabile della pratica chirurgica, anche con l'utilizzo della tecnica del neuromonitoraggio intraoperatorio.
L'attore lamentava di aver subito danni non patrimoniali (danno biologico nella misura del
20%, danno morale e danno esistenziale), quantificati nella misura sopra indicata. Cont Si costituiva in giudizio l' di Brindisi chiedendo il rigetto della domanda di risarcimento in quanto infondata, considerato l'esito della consulenza tecnica d'ufficio assunta nel procedimento per ATP, recante n.r.g. 2473/2019, con condanna della controparte al pagamento delle spese di lite.
La causa veniva istruita mediante prove testimoniali ed integrazione della consulenza tecnica d'ufficio.
In particolare, i consulenti tecnici d'ufficio venivano chiamati a verificare se in occasione dell'intervento subito dall'attore fosse utilizzabile la tecnica del “monitoraggio
2 intraoperatorio”, se tale tecnica fosse largamente riconosciuta ed approvata dalla medicina e se fosse idonea a ridurre il rischio di lesione del nervo faringeo.
L'incarico veniva affidato ai CC.TT.UU., dott. e i quali Persona_1 Persona_2 provvedevano al deposito della relazione peritale integrativa in data 26.11.2019.
All'udienza del 7.4.2025, le parti precisavano le conclusioni e il Giudice tratteneva la causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata e, pertanto, deve essere rigettata per le ragioni che di seguito verranno esposte.
Preliminarmente, va dato atto che la vicenda in esame attiene ad una richiesta di risarcimento dei danni non patrimoniali patiti in conseguenza di riferite condotte colpose dei sanitari dell'ospedale di Brindisi e promossa nei confronti della struttura sanitaria pubblica presso la quale l'attore veniva ricoverato e sottoposto ad intervento chirurgico.
Quella delle strutture sanitarie per danni arrecati ai pazienti è come chiaramente desumibile dall'espresso richiamo agli articoli 1218 e 1228 c.c. contenuto nell'art. 7, L. 8 marzo 2017,
n. 24 (cd. legge ), una responsabilità di natura contrattuale (qualificazione, è Parte_3 bene sottolineare, già sostenuta dalla prevalente giurisprudenza di legittimità e di merito antecedente all'entrata in vigore della legge – Bianco, la quale, in tal senso, si è Pt_3 limitata a recepire questo prevalente e condivisibile orientamento;
cfr. ex multis Cass. Civ., sezioni unite, n. 577/2008). L'ingresso e l'accettazione del paziente nella struttura sanitaria implicano, infatti, la conclusione di un contratto atipico di spedalità, in forza del quale la struttura sanitaria si obbliga ad una serie di prestazioni in favore del paziente, prima fra tutte quella di tipo medico, erogata concretamente mediante il ricorso all'opera di ausiliari.
La natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria comporta, tra l'altro, conseguenze in tema di riparto dell'onere probatorio. In particolare, spetterà al paziente danneggiato provare l'esistenza del contratto di spedalità, l'evento lesivo ed il nesso causale tra la condotta del medico e il danno di cui chiede il risarcimento (onere che va assolto dimostrando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", la causa del danno) spetterà, invece, alla struttura sanitaria provare l'esatto adempimento oppure che l'inadempimento è stato determinato da impossibilità derivante da causa ad essa non imputabile (in tal senso cfr. Cassazione civile sez. VI, n. 21939/2019).
3 Effettuata questa dovuta premessa teorica, preme, a questo punto, rilevare che le conclusioni di cui alla CTU assunta nel corso del procedimento per ATP, recante n.r.g. 2473/2019, poi integrata in corso di causa, hanno comprovato l'assenza di una condotta colposa dei sanitari, la quale costituisce presupposto costitutivo della fattispecie di cui all'art. 1218 c.c.
La consulenza tecnica d'ufficio depositata nel corso del citato giudizio per ATP ha permesso di appurare, infatti, che “pur esistendo un nesso di causalità attendibile tra l'esecuzione dell'intervento, il tipo di intervento chirurgico, e gli esiti lamentati dal paziente, gli stessi sono riconducibili a una delle complicanze note di questo tipo di chirurgia (…) dall'esame della documentazione relativa all'esecuzione dell'intervento chirurgico non vi è evidenza di errori di condotta né può essere presunto un errore di esecuzione”. In definitiva, i consulenti tecnici d'ufficio hanno accertato che “sono stati eseguiti gli esami preoperatori indispensabili a un corretto inquadramento eziopatologico della malattia;
l'intervento chirurgico è stato eseguito con diligenza e competenza in assenza di complicanze intraoperatorie evidenti;
la complicanza insorta rientra tra quelle riconosciute come tali dalla letteratura internazionale, è stata correttamente illustrata al paziente giorni prima dell'intervento chirurgico al momento della firma del consenso informato;
l'insorgenza di disfonia e la terapia indicata sono state indicate nel referto di dimissione ospedaliera” e in conclusione hanno affermato che “pur ritenendo la disfonia causalmente correlabile e conseguente al trattamento chirurgic, non vi sono elementi riconducibili a una condotta errata dei medici che hanno seguito il paziente nell'iter pre – intra e post – operatorio”.
Orbene, ritiene questo Giudice che le conclusioni e valutazioni effettuate dai consulenti tecnici d'ufficio siano pienamente condivisibili, in quanto fondate su dati oggettivamente riscontrabili e dotate di logicità intrinseca e coerenza rispetto alle premesse di fatto e teoriche esposte.
Quanto al lamentato mancato ricorso (o mancata informazione) alla tecnica del neuromonitoraggio operatorio dei nervi laringei, gli stessi consulenti tecnici d'ufficio hanno chiarito che si tratta di una tecnica che permetterebbe un abbattimento del rischio di danno nervoso;
tuttavia, il ricorso ad essa è rimasto e rimane controverso;
soltanto nel 2015 – e, dunque, in epoca successiva all'intervento subito dall'attore – tale tecnica è stata introdotta per la prima volta nelle linee guida americane e, ancora oggi, non è riconosciuta come il
4 golden standard, rappresentando un ausilio di cui sono in fase di valutazione gli effetti benefici.
In sostanza, gli esiti della CTU consentono di affermare che i sanitari (e conseguentemente la struttura sanitaria convenuta) hanno agito in maniera diligente e prudente, attendendosi alle linee guida vigenti all'epoca dei fatti;
tanto esclude il dedotto inadempimento contrattuale e, dunque, comporta il rigetto della domanda di parte attrice.
Sulla base dei criteri di causalità e soccombenza, l'attore va condannato alla rifusione, in favore della convenuta delle spese del presente giudizio e del giudizio per ATP, liquidate sulla base dei valori medi, ridotti del 50%, previsti dal DM n. 55/2014, aggiornato al DM n.
147 del 13.08.2022, per lo scaglione da € 52.001 a € 260.000,00.
Infine, bisogna porre a carico di parte attrice le spese per l'espletamento delle CTU.
Alla liquidazione delle spese per l'intero si provvede come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della
Dott.ssa Caterina CO, nella causa proposta da contro Parte_1 [...]
così provvede: Controparte_3
- rigetta la domanda risarcitoria avanzata da parte attrice;
- condanna l'attore alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio nei confronti della convenuta, liquidate in € 7.052,00 per competenze, oltre spese Parte_2 generali, i.v.a. e c.a.p. come per legge;
- condanna l'attore alla rifusione delle spese del giudizio per ATP, recante n.r.g. 2473/2019, nei confronti della convenuta, liquidate in € 2.147,00 per competenze, oltre Parte_2 spese generali, i.v.a. e c.a.p. come per legge;
- pone definitivamente le spese per l'espletamento delle CTU a carico dell'attore.
Brindisi, 22.10.2025
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