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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 03/06/2025, n. 1154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1154 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE Sezione Lavoro
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Barbara Lombardi, all'udienza del 03/06/2025, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 9199/2024
TRA
, nato a [...] il [...], rappr. e dif. dall'Avv. R. Delle Parte_1
in Marcianise (CE), alla via Massimo Gaglione n. 30 bis, giusta procura alle liti in atti RICORRENTE
E
in persona del l.r.p.t., rappr. e dif. dal funzionario Avv. E. Rossetti, con cui elett. CP_1
Caserta alla via Arena Località San Benedetto
RESISTENTE
OGGETTO: altre controversie in materia di assistenza obbligatoria CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17/12/2024, l'istante ha convenuto dinanzi a questo giudice l' esponendo di aver essere stato riconosciuto in sede amministrativa invalido nella CP_1 misura del 60%, deducendo la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di invalidità nella misura del 74%. Aggiungeva di aver presentato ricorso per ATP, dichiarato inammissibile. Concludeva chiedendo all'adito Tribunale “in via principale accertare e dichiarare il ricorrente invalido avendo una infermità tale da determinare una permanente riduzione permanente della capacità lavorativa in misura non inferiore al 74% e condannare i resistenti al riconoscimento della ricorrente invalido avendo una infermità tale da determinare una permanente riduzione permanente della capacità lavorativa in misura non inferiore al 74%”. Costituitosi il contraddittorio, l'istituto convenuto si opponeva alla domanda deducendone l'inammissibilità per carenza di interesse ad agire, rilevando, in particolare, che non risultava indicata la finalità per la quale veniva richiesto il predetto riconoscimento, concludendo per il rigetto del ricorso. Spese vinte. 1 All'odierna udienza, all'esito della discussione, la causa veniva decisa mediante sentenza, di cui veniva data lettura, completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
************ Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito esposte. Parte ricorrente, con il ricorso in esame, ha chiesto l'accertamento della permanente riduzione della capacità lavorativa in misura non inferiore al 74%. Alcuna deduzione si rinviene nel ricorso, che ha dato origine al presente giudizio, in ordine alla prestazione cui è finalizzato il riconoscimento del requisito sanitario richiesto. Del tutto tardiva è la precisazione resa all'odierna udienza, su invito del giudicante, con cui si deduceva l'interesse ad ottenere il riconoscimento della percentuale di invalidità del 75% ai fini dell'attribuzione di contributi figurativi per il pensionamento anticipato. Ed invero, alcuna allegazione si rinviene in merito nell'atto introduttivo, né potrebbe successivamente essere formulata, stanti le preclusioni proprie del rito. Deve aggiungersi, ad ogni modo e per completezza, che alcuna allegazione si rinviene in ordine alla proposizione di autonoma domanda all' CP_1
Ed invero, la giurisprudenza di legittimità ha osse che “è inammissibile la domanda di accertamento dell'esistenza di un grado di invalidità finalizzata a fruire di prestazioni previdenziali o assistenziali, non essendo proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti che costituiscano solo elementi frazionistici della fattispecie costitutiva di un diritto, la quale può formare oggetto di accertamento giudiziario solo nella funzione genetica del diritto azionato e, quindi, nella sua interezza. Nella specie, è pacifico che il contribuente non abbia proposto alcuna domanda amministrativa per il conseguimento della pensione, sicché lo stesso non poteva agire in giudizio per il riconoscimento dell'accredito dei contributi figurativi” (Cass., Sez. L, Sentenza n. 20828 del 30/06/2022). Alla luce di quanto esposto, il ricorso va dichiarato inammissibile. Nulla per le spese di lite, stante la rituale dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Barbara Lombardi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara il ricorso inammissibile;
b) nulla per le spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, 03/06/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Barbara Lombardi
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Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Barbara Lombardi, all'udienza del 03/06/2025, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 9199/2024
TRA
, nato a [...] il [...], rappr. e dif. dall'Avv. R. Delle Parte_1
in Marcianise (CE), alla via Massimo Gaglione n. 30 bis, giusta procura alle liti in atti RICORRENTE
E
in persona del l.r.p.t., rappr. e dif. dal funzionario Avv. E. Rossetti, con cui elett. CP_1
Caserta alla via Arena Località San Benedetto
RESISTENTE
OGGETTO: altre controversie in materia di assistenza obbligatoria CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17/12/2024, l'istante ha convenuto dinanzi a questo giudice l' esponendo di aver essere stato riconosciuto in sede amministrativa invalido nella CP_1 misura del 60%, deducendo la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di invalidità nella misura del 74%. Aggiungeva di aver presentato ricorso per ATP, dichiarato inammissibile. Concludeva chiedendo all'adito Tribunale “in via principale accertare e dichiarare il ricorrente invalido avendo una infermità tale da determinare una permanente riduzione permanente della capacità lavorativa in misura non inferiore al 74% e condannare i resistenti al riconoscimento della ricorrente invalido avendo una infermità tale da determinare una permanente riduzione permanente della capacità lavorativa in misura non inferiore al 74%”. Costituitosi il contraddittorio, l'istituto convenuto si opponeva alla domanda deducendone l'inammissibilità per carenza di interesse ad agire, rilevando, in particolare, che non risultava indicata la finalità per la quale veniva richiesto il predetto riconoscimento, concludendo per il rigetto del ricorso. Spese vinte. 1 All'odierna udienza, all'esito della discussione, la causa veniva decisa mediante sentenza, di cui veniva data lettura, completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
************ Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito esposte. Parte ricorrente, con il ricorso in esame, ha chiesto l'accertamento della permanente riduzione della capacità lavorativa in misura non inferiore al 74%. Alcuna deduzione si rinviene nel ricorso, che ha dato origine al presente giudizio, in ordine alla prestazione cui è finalizzato il riconoscimento del requisito sanitario richiesto. Del tutto tardiva è la precisazione resa all'odierna udienza, su invito del giudicante, con cui si deduceva l'interesse ad ottenere il riconoscimento della percentuale di invalidità del 75% ai fini dell'attribuzione di contributi figurativi per il pensionamento anticipato. Ed invero, alcuna allegazione si rinviene in merito nell'atto introduttivo, né potrebbe successivamente essere formulata, stanti le preclusioni proprie del rito. Deve aggiungersi, ad ogni modo e per completezza, che alcuna allegazione si rinviene in ordine alla proposizione di autonoma domanda all' CP_1
Ed invero, la giurisprudenza di legittimità ha osse che “è inammissibile la domanda di accertamento dell'esistenza di un grado di invalidità finalizzata a fruire di prestazioni previdenziali o assistenziali, non essendo proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti che costituiscano solo elementi frazionistici della fattispecie costitutiva di un diritto, la quale può formare oggetto di accertamento giudiziario solo nella funzione genetica del diritto azionato e, quindi, nella sua interezza. Nella specie, è pacifico che il contribuente non abbia proposto alcuna domanda amministrativa per il conseguimento della pensione, sicché lo stesso non poteva agire in giudizio per il riconoscimento dell'accredito dei contributi figurativi” (Cass., Sez. L, Sentenza n. 20828 del 30/06/2022). Alla luce di quanto esposto, il ricorso va dichiarato inammissibile. Nulla per le spese di lite, stante la rituale dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Barbara Lombardi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara il ricorso inammissibile;
b) nulla per le spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, 03/06/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Barbara Lombardi
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