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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/10/2025, n. 5011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5011 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione VI civile
La Corte di appello di Napoli, sez. VI civile, così composta:
dott. ssa Assunta d'Amore Presidente
dott. Francesco Notaro consigliere rel. est.
dott. ssa Regina Marina Elefante consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa recante il numero di ruolo 4531/2020, avente ad oggetto appello avverso la sentenza del tribunale di Napoli, Sez. II n. 8034/2020, pubblicata in data
27.11.2020,
TRA
Parte_1
sita in Portici, alla Via Gravina n.
6 - c.f. - in persona
[...] P.IVA_1
del legale rapp.te p.t. rappresentato e difeso dall' avv. Mirko Scala, c.f.
, presso il cui studio elett. te domicilia in Napoli alla Via S. C.F._1
Lucia n. 15, giusta procura in calce all'atto di appello
Appellante
E
, nata a [...] il [...], , Controparte_1 CodiceFiscale_2
, nato a [...] il [...], e Controparte_2 CodiceFiscale_3
nata a [...] il [...], c.f. elett.te CP_3 C.F._4
dom.ti presso lo studio legale AM & Partners, c.f. e P.IVA , sito P.IVA_2
1 in Napoli, alla Piazza Carità n. 32, in quanto rappresentati e difesi dall'avv.to Mario
AM, c.f. e P.IVA e avv.to Filippo C.F._5 P.IVA_3
Mario AM, c.f. – P.IVA n. in virtù di C.F._6 P.IVA_4
mandati in calce alla comparsa di costituzione e di risposta
Appellati
NONCHE'
P.IVA in persona del Controparte_4 P.IVA_5
legale rappresentante, rappresentato e difeso con mandato allegato in calce alla comparsa di risposta dagli avv. ti Umberto Giugliano, c.f. e C.F._7
UR Giugliano, c.f. , titolari dello Studio Giugliano C.F._8
Avvocati Associati, presso cui elettivamente domicilia in Pompei alla via Lepanto n.
14
Conclusioni
All'udienza del 19.6.2025, trattata con le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c.,
le parti hanno concluso come da relative note.
Motivi della decisione
A – Giudizio di primo grado
A.a.) e in qualità di genitori esercenti la potestà Controparte_2 CP_3
genitoriale sulla minore , citavano in giudizio, innanzi al tribunale di Controparte_1
Napoli, l' (da ora Parte_1
, per sentirla condannare al risarcimento dei danni patiti dalla figlia a Parte_1
seguito del sinistro occorsole in data 20.9.2010, quando si infortunava durante la lezione di pattinaggio tenutasi presso l'Associazione convenuta.
A.b.) Il tribunale adito, nella resistenza della , che chiamava in causa Parte_1
anche la per essere manlevata in caso di soccombenza, Controparte_5
2 costituitasi quest'ultima, la quale eccepiva l'insussistenza e l'inoperatività della garanzia, all'esito dell'istruzione, in cui veniva disposta c.t.u. medico-legale, così
statuiva:
“- dichiara l'esclusiva responsabilità dell' Controparte_6
in persona del l. rapp.te p.t., in relazione al sinistro dedotto in giudizio e, per
[...]
l'effetto, la condanna al pagamento, in favore di , a titolo di risarcimento Controparte_1 danni, della somma di € 14.895,00, oltre interessi come indicato in motivazione;
- condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite in favore degli attori che liquida in € 250,00 per esborsi ed € 2.738,00 per compensi, oltre rimborso forfettario
15%, iva e cpa come per legge, con attribuzione all'avv. Gianluca Mazza, anticipatario;
- rigetta la domanda di manleva proposta dalla convenuta nei confronti di
[...]
; Controparte_4
- condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite in favore di
[...]
che liquida in € 2.738,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, Controparte_4 iva e cpa come per legge;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico della convenuta.”.
Il giudice di primo grado, A) innanzi tutto, rigettava l'eccezione di giudicato sollevata dalla convenuta e dalla terza chiamata, in relazione ad un precedente giudizio intentato dagli attori, nella qualità, nei riguardi della impresa assicurativa,
onde conseguire l'indennizzo asseritamente dovuto per effetto della polizza infortuni,
sulla scorta della seguente argomentazione:
“l'accertamento compiuto nella richiamata sentenza n. 242/2013 è sia intervenuto tra diversi soggetti (attuali attori e quest'ultima non convenuta nel presente CP_7 giudizio, bensì chiamata in garanzia dalla parte convenuta) sia su diversi elementi costitutivi della domanda, sussistenza della copertura assicurativa e diritto all'indennizzo.
Infatti, l'accertamento compiuto nella sentenza richiamata attiene appunto al diritto all'indennizzo di cui tuttavia, come si legge in parte motiva, “...pur a voler ritenere provato (e così non è stato) tanto il sinistro che la riconducibilità eziologica dei danni lamentati dall'evento allegato, per il tipo di infortunio a danneggiata non avrebbe avuto diritto...”.
3 Nella presente controversia, invece, gli attori hanno azionato, nei confronti dell'Associazione convenuta, una pretesa creditoria di risarcimento danni ponendo a fondamento dell'azione la asserita dedotta responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale della convenuta.
Come ha avuto modo di precisare ancora di recente la Corte di Cassazione (cfr.
Ordinanza 18062/2019), il giudicato può spiegare efficacia riflessa nei confronti di soggetti rimasti estranei al processo quando sussiste un nesso di pregiudizialità - dipendenza fra situazioni giuridiche, quando contenga l'affermazione di una verità che non ammette un diverso accertamento ed il terzo non vanti un diritto autonomo rispetto a quello su cui il giudicato stesso è intervenuto (nella specie, è stato escluso, con riferimento all'accertamento delle responsabilità nella causazione di un sinistro stradale,
l'efficacia riflessa del giudicato intervenuto fra danneggiato e proprietario del veicolo investitore nei confronti dell'assicuratore non evocato in giudizio).”
B) Il tribunale, sussumendo l'azione nell'ambito della responsabilità contrattuale,
con applicazione della disciplina di cui all'art. 1218 c.c. ed i conseguenti principi che governano la distribuzione degli oneri probatori tra le parti, svolgeva le seguenti considerazioni:
““La caduta della minore durante l'ora di allenamento di pattinaggio presso CP_1
l'Associazione convenuta, avvenuta in data 20.9.2010 alle ore 18:18/18:30, è pacifica in lite.
Le allegazioni di cui all'atto di citazione circa la difformità-dislivello della pista di pattinaggio, la presenza di pietrisco e acqua sulla medesima al momento del sinistro
(siccome “poco prima e durante la lezione di pattinaggio un addetto dell'Associazione stava innaffiando l'erba del campo di calcio, che è adiacente alla pista di pattinaggio, e così facendo l'acqua defluiva dal campo di calcio sulla pista di pattinaggio”) che avevano provocato la caduta della minore, hanno trovato conferma nelle deposizioni rese dal teste
(udienza 18.11.2016), della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare. Testimone_1
Il teste ha invero confermato le circostanze specificamente allegate nell'atto di citazione e memoria istruttoria della parte attrice, riferendo di aver visto direttamente la caduta della minore in quanto si trovava “ad una distanza di un paio di metri dal luogo dell'incidente”... “sono a conoscenza dei fatti di causa perché ero presente nel luogo poiché dovevo fittare un campo di calcio per il giorno dopo e preciso che il campo di
4 calcio è attiguo alla pista di pattinaggio” (tale circostanza, del resto, è confermata dai rilievi fotografici in produzione attorea); il teste, del resto, era a conoscenza dei luoghi in quanto, come ha anche riferito, “anche in altre occasioni ho giocato sul campo di calcio... conosco i luoghi del poiché ci giocavo a calcio...”. Parte_1
[ ] Nella fattispecie, pertanto, si applica il regime probatorio di cui all'art. 1218 c.c., in virtù del quale il danneggiato deve provare esclusivamente che l'evento dannoso si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, mentre la scuola ha l'onere di dimostrare che l'evento è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola né all'insegnante (Cass. s.u. 9346/2002; Cass. 24456/2005; 5067/2010). Per andare esente da responsabilità, pertanto, la parte convenuta avrebbe dovuto fornire prova di aver predisposto tutte le misure idonee ad evitare il fatto, ossia provare l'inevitabilità del danno, nonostante la predisposizione di tutte le cautele idonee ad evitare il fatto.
Sennonché, come si è evidenziato, dall'acquisizione probatoria in atti è invece emerso che la caduta della minore è stata provocata dalla presenza di pietrisco e acqua sulla pista di pattinaggio che, a sua volta, già presentava avvallamenti.
Applicando i suesposti principi alla fattispecie, pertanto, appare indubitabile la responsabilità dell' convenuta nell'accadimento oggetto di giudizio, alla Parte_1 luce della inidoneità della pista di pattinaggio al momento della caduta della minore e della insita pericolosità della pista medesima resa scivolosa per la presenza di acqua e pietrisco.
Si può pertanto affermare, nella fattispecie, la responsabilità dell' Parte_1 convenuta per non avere predisposto tutte le misure idonee ad evitare il fatto ovvero per non aver dimostrato di aver adottato le cautele necessarie a salvaguardare l'incolumità dell'allieva prevenendo lo stato pericoloso della pista al momento Controparte_1 dell'accaduto. [ ]””.
C) Liquidava, poi, il danno in virtù di quanto accertato dal c.t.u., sulla base delle tabelle milanesi, per la complessiva somma di euro 14.895,00 all'attualità (di cui euro
6.819,00 per invalidità permanente 4%; euro 8.085,00 per ITT gg. 60, ITP gg. 30 al
50%, ITP gg. 30 al 25%), escludendo il danno morale, già compreso nella liquidazione del danno biologico.
D) Rigettava, infine, la domanda di garanzia proposta dall' nei Parte_1
5 confronti di evidenziando che l' aveva prodotto Controparte_4 Parte_1
soltanto alcune pagine (29 e 30) di un documento intitolato “La convenzione
Fondiarai/Sai-Aics”, che non dimostravano il rapporto contrattuale, come eccepito nuovamente dalla compagnia in comparsa conclusionale, stante la mancata produzione della polizza o scheda di polizza, regolando le spese secondo soccombenza come da dispositivo.
B – Giudizio d'appello
B.a.) Avverso detta pronuncia ha proposto appello l' Parte_1
, da intendersi qui ritrascritto e alla cui integrale lettura si rimanda quale
[...]
parte espressa della presente decisione, sulla base di motivi così intitolati:
“I) Sulla efficacia del giudicato della sentenza n. 242 del 2013 del Tribunale di
Napoli- Sez. Dist. di Portici e sulla violazione del principio del ne bi in idem.”, con cui ha contestato il rigetto dell'eccezione di giudicato;
“II) Sulla contraddittorietà ed inattendibilità sia delle allegazioni richiamate che
della testimonianza su cui il Giudice di prime cure ha fondato la pronuncia.”, con cui ha lamentato l'errata ricostruzione dei fatti da parte del tribunale sulla base, in particolare, delle testimonianze acquisite;
“III) Sulla responsabilità ex art. 1218 c.c e l'effettiva ripartizione dell'onere
probatorio.”, con il quale, in realtà, nuovamente, ha censurato la decisione in ordine alla valutazione della prova;
“Sull'inattendibilità della c.t.u.”, avendo l'ausiliare omesso di considerare quanto dedotto da essa Associazione in ordine alla inattendibilità della ricostruzione del fatto;
“Sull'invocata manleva”, con cui ha contestato quanto affermato dal tribunale circa la documentazione prodotta, dalla quale, invece, era possibile ricavare ogni elemento utile a dimostrare la copertura per la responsabilità civile di ogni circolo affiliato, tra
6 cui l' , con indicazione anche dello scoperto di Parte_1
polizza di euro 1.000,00.
L'appellante ha, pertanto, concluso come da pagg. 20 e 21 dell'atto di appello, da intendersi sempre integralmente richiamate.
B.b.) Si sono costituiti e , nonché i quali CP_1 Controparte_2 CP_3
hanno resistito all'impugnazione così concludendo:
““In rito, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'interposto gravame per inosservanza dei requisiti e dei presupposti richiesti dall'art.342 c.p.c., nonché la manifesta infondatezza del medesimo, con pronuncia da rendersi all'udienza ex art.350
c.p.c., secondo le disposizioni dell'art.348 ter c.p.c., per la sussistenza dei presupposti ex art.348 bis c.p.c.; ancora in rito, in via subordinata, rigettare la istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, per insussistenza dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora;
nel merito, rigettare e comunque respingere
l'atto di appello ex adverso proposto, in quanto infondato in fatto e in diritto e, conseguentemente, ogni e qualsivoglia domanda comunque formulata da parte appellante, con conferma della sentenza di primo grado, n.8034/2020, pronunciata dal
Tribunale di Napoli -II sez.civile, in persona del Dott. Aldo Aratro.
In ogni caso, con vittoria di spese e onorari di giudizio del presente grado, da attribuire ai sottoscritti procuratori antistatari, ex art.93 c.p.c.”.
B.c.) Si è costituita che ha contestato sia l'impugnazione Controparte_4
principale, che quella relativa al rigetto della domanda di manleva rivolta nei propri confronti.
B.d.) All'udienza indicata in epigrafe, la causa, trattata con le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c., è stata riservata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. di giorni 45 + 20.
C – Analisi dei motivi di appello
C.a.) Deve essere disattesa l'accezione di inammissibilità dell'appello per non rispondere ai requisiti richiesti dall'art. 342 c.p.c. vigente ratione temporis (peraltro,
7 sostanzialmente conformi a quelli previsti dalla nuova formulazione a seguito delle recenti riforme), essendo sufficientemente chiarite, fatte salve le precisazioni che
seguiranno, le ragioni dell'impugnazione, i motivi di critica rivolti alla decisione di primo grado e le conseguenze e i risultati che si vogliono far discendere e ottenere in termini di riforma della pronuncia gravata.
C.b.) Infondato è il primo motivo di appello.
Occorrere tener presente che perché possa invocarsi l'applicabilità del cd.
giudicato riflesso, è necessario che “sussist(a) un nesso di pregiudizialità-dipendenza giuridica, ovvero quando un rapporto giuridico, pregiudiziale o condizionante, rientri nella fattispecie di un altro rapporto giuridico condizionato, dipendente, il quale solo legittima l'efficacia riflessa del giudicato nei confronti di soggetti in tutto o in parte diversi, nel rispetto dei diritti costituzionali del contraddittorio e di difesa” (cfr. tra le tante, anche di recente, Cass. n. 7406/2024).
Il nesso 'condizionante' o di 'dipendenza', in altri termini è tra “rapporti” e,
quindi, tra fattispecie, non tra accertamenti di fatto riguardanti gli elementi costitutivi
necessari per l'accoglimento della domanda, e, tra l'azione avanzata dagli attori nel precedente procedimento, e quella proposta in questa sede, vi è in comune l'accadimento relativo alla caduta di , ma nessuna comunanza tra Controparte_1
rapporti.
Infatti, nel giudizio esitato nella sentenza n. 242/2013 di rigetto della domanda,
come correttamente ha rilevato il tribunale, l' e la avevano azionato, nei CP_1 CP_3
confronti dell'impresa assicuratrice, la garanzia da indennizzo assicurativo discendente dall'asserita esistenza di una polizza infortuni a vantaggio degli associati,
in sostanza una pretesa indennitaria presumibilmente da contratto assicurativo a favore del terzo, mentre, nel caso in esame, la domanda è rivolta contro
8 l' per la responsabilità ad essa ascrivibile in base al rapporto contrattuale Parte_1
o extracontrattuale legato all'attività dilettantistica svolta da presso Controparte_1
l' originando la chiamata dell'impresa assicurativa dalla diversa Parte_1
garanzia per la responsabilità civile derivante dal diverso rapporto fatto valere dall' nei confronti di e non dagli Parte_1 CP_4 Parte_2
Tantomeno, sussiste comunanza nel senso implicato dall'art. 1306 c.c., come vorrebbe l'appellante, proprio perché diversi sono i rapporti e nessuna solidarietà
sussiste tra chiamante e terzo chiamato nei confronti degli attori, non avendo fatto valere i gli nessun diritto direttamente nei riguardi dell'ente Parte_2
assicurativo.
Sicché, deve ripetersi, nessun rapporto di pregiudizialità dipendenza esiste tra i due diritti azionati nei due giudizi, differendo sia per causa petendi, che per petitum,
considerato che anche la pretesa, 'contenutisticamente' e relativamente al quantum, è
assolutamente difforme, una essendo indirizzata a conseguire l'integrale risarcimento del danno subito, l'altra un ristoro di carattere indennitario fondato sul rapporto assicurativo, a nulla rilevando, per come precisato, l'identità dell'accadimento di fatto.
D'altro canto, esso sarebbe anche irrilevante, considerato che diverso era pure l'accertamento, visto che i presupposti per riconoscere una pretesa indennitaria fondata sul rapporto assicurativo non necessariamente coincidono con quello riguardante la responsabilità del danneggiante, non essendo in quel processo stata formulata alcuna valutazione sulla condotta commissiva o omissiva dell'
[...]
in merito all'evento, ma solo, in rito, circa la tempestività della Parte_1
sua chiamata in giudizio, del quale non è mai divenuta parte.
C.c.) Infondato è anche il secondo motivo di appello.
9 Innanzi tutto, si osserva che avere allegato la sussistenza di più fattori, per così
dire, di 'rischio', legati alle condizioni della pista di pattinaggio dove è avvenuto l'infortunio, non rende affatto incerta la prospettazione dei fatti proposta dagli attori,
avendo essi evidentemente denunciato la complessiva inadeguatezza del luogo in cui si doveva svolgere l'attività.
L'appellante, poi, si diffonde lungamente sulla non credibilità del fatto che potesse sversarsi acqua o brecciolino dal vicino campo di calcio, considerato che la pista di pattinaggio era delimitata da un muretto alto 40 centimetri.
Invece, l'esame dei rilievi fotografici prodotti dimostra proprio l'esatto contrario.
La complessiva visione delle foto conferma uno stato di degrado delle condizioni della pista veramente preoccupante.
In particolare, nelle foto prodotte si ricava con evidenza che il campetto di calcio è
posto proprio di fianco alla pista di pattinaggio ed è separato da essa tramite un reticolato/transenna.
Il preteso muretto di separazione ha sostanzialmente un'altezza di massimo venti centimetri (prendendo a parametro la sedia visibile nelle foto), costituendo una sorta di scalino, ma, soprattutto, non è neppure continuo, interrompendosi in alcuni punti,
cosa che consente l'accesso dell'acqua, come prospettato, nel caso in cui il campetto venga innaffiato.
Emblematico è poi il fatto che al di là del reticolato di separazione, quindi dal lato proprio della pista di pattinaggio, si trovano anche delle aiuole di terra all'interno delle quali sono piantumati degli alberi di alto fusto (apparentemente alberi di pino),
di tal che aghi, fogliame, pietrisco e terreno, oltre a poter provenire dal campetto limitrofo – e basterebbero anche delle giornate di vento per trasportarli oltre l'esigua barriera rappresentata dallo scalino esistente – ben possono spargersi dagli alberi e
10 dalle aiuole ora indicate.
Anche il manto della pista di pattinaggio – in verità, l'assunta contestazione della contraddizione, tra quanto rappresentato dagli attori e dal teste, che non si tratterebbe di asfalto, ma di cemento, sembra una questione di lana caprina – presenta visibili crepe e una complessiva situazione di degrado niente affatto consona all'esercizio dell'attività in condizioni di sicurezza.
Pure la contraddizione in cui sarebbe incorso il teste , secondo cui Testimone_1
avrebbe prima dichiarato di trovarsi in loco perché doveva prenotare il campo di calcio per il giorno seguente, successivamente perché doveva iscrivere il nipote al corso di pattinaggio, non è tale, avendo chiaramente lasciato intendere dopo che era la sorella a doversi occupare di tale incombenza, tanto che poi, verificatosi l'infortunio della , vi soprassedeva. CP_1
Analogamente la contestazione che l'appellante pone in merito all'interesse del teste dall'allontanare possibili responsabilità del padre, il quale collaborava alla tenuta e pulizia dei luoghi, è inconferente, visto che in nessun punto della sua testimonianza parla di ciò, essendo semmai le sue dichiarazioni interpretabili – pur confermando,
alla luce delle ricevute prodotte dall'Associazione, che il padre curava la pulizia del campo di calcio e della pista di pattinaggio – proprio in senso a lui sfavorevole.
Avendo il teste confermato le circostanze capitolate, che riconducevano le modalità dell'infortunio alla situazione della pista, non essendo stato fornito, peraltro,
nessun elemento che possa far pensare ad una caduta accidentale (non certo quello della denuncia rivolta ad azionare la diversa garanzia da infortunio), tenuto conto,
altresì, che neppure è stato dimostrato in che modo le istruttrici stessero vigilando sullo svolgimento dell'attività da parte delle allieve, nonostante la tenera età, in particolare, della , all'epoca bambina di appena sette anni, non merita censure CP_1
11 la decisione di primo grado che, muovendo dall'applicabilità, al caso in esame,
dell'art. 1218 c.c., ha ritenuto responsabile l'Associazione convenuta.
C.d.) Anche perché infondati, se non ancor più radicalmente inammissibili, sono il terzo e quarto motivo.
Infatti, non è chiaro cosa l'appellante voglia intendere laddove prospetta che la ripartizione dell'onere probatorio è un problema che si pone successivamente all'inadempimento, che presuppone che esso sia prima accertato.
Il tribunale ha ricondotto la responsabilità a quella contrattuale, con i criteri di distribuzione degli oneri assertivi e di prova di cui alla nota pronuncia delle Sezioni
Unite del 2001.
Gli attori avevano allegato quali fossero state le circostanze che avevano condotto all'infortunio e, in evidente connessione, gli inadempimenti ai doveri di protezione imposti per rendere possibile l'attività in condizioni di sicurezza, avendo anche articolato la prova riguardante quale fosse la situazione esistente al momento del sinistro, con i risultati di cui si è dato conto, sicché non si vede come, a fronte di ciò,
“a tutto voler concedere”, dovrebbe trarsi il convincimento che “la lesione risulta …
frutto di una mera causalità”.
Analogamente, del tutto irrilevante è la contestazione riguardante l'inattendibilità
della c.t.u., posto che, al di là del fatto che l'appellante neppure esplicita nell'atto di appello, l'unico che delimita il contenuto delle questioni di cui si chiede il riesame alla corte, quali sarebbero state le eccezioni in fatto sollevate che l'ausiliare non avrebbe considerato, il consulente non può che esprimere un giudizio di compatibilità
tra le modalità dell'infortunio e le conseguenze pregiudizievoli, senza che ciò possa assumere importanza dirimente in relazione all'accertamento del fatto, avendo,
appunto, egli semplicemente espresso un giudizio di compatibilità tra le condizioni
12 della pista, capaci di determinare il bloccaggio dei pattini a rotelle, e il tipo di frattura subito dalla , cosa che può essere valutata solo al fine di non smentire CP_1
l'accertamento compiuto sulla base, però, degli elementi rappresentativi raccolti, che,
ovviamente, non spettava a lui darli per sicuramente provati.
C.e.) Ad avviso della corte deve, invece, essere accolto il motivo di appello che l' rivolge nei confronti dell'impresa assicuratrice. Parte_1
La convenuta ha prodotto il testo della “Convenzione Fondiara/Sai – AICS”.
E' evidente che in essa sono contenute tutte le polizze che l'AICS ha stipulato con l'impresa assicuratrice come esplicitato alla fine di pag. 29.
Nelle successive pagine della convenzione vengono, infatti, riportate in maniera specifica le singole polizze e relativi rischi assicurati, con la chiara enunciazione anche numerica di ciascuna di esse.
Né ha dedotto e, a fortiori, provato a dimostrare, considerato che essa è CP_4
la contraente che predispone le relative condizioni, che solo alcune di quelle polizze sono state poi effettivamente stipulate dall'AICS o che occorresse una specifica adesione del singolo associato o circolo assicurato, non comprendendosi come possa poi giustificarsi una così precisa e puntuale specificazione e, soprattutto, come possa spiegarsi la redazione di un documento unitario dell'intera convenzione.
A pag. 36 viene rubricata l' “Assicurazione della Responsabilità Civile dei circoli
verso terzi”, “M04035680/12” – si badi Polizza “base” e non “integrativa” – le cui
“Condizioni di Assicurazione” intendono “assicurare la responsabilità civile di ogni
Circolo affiliato per i danni subiti da terzi, compresi tra questi gli stessi Associati,
danni che fossero ascrivibili alla responsabilità del e/o dei suoi Dirigenti”. Pt_3
E' significativo che nel precedente giudizio intentato dagli nei Parte_2
riguardi dell'impresa assicuratrice veniva azionata la garanzia “Infortuni N° Polizza
13 M29026385/12”, proprio quella indicata a pag. 30 della convenzione, come emerge dalla denuncia di infortunio con l'indicazione del “contraente/assicurato”
“AICS/ARILLOTTA”, essendo, come si è già evidenziato, l'assicurazione stata stipulata nell'interesse del singolo associato, senza che in quel caso abbia CP_4
dedotto che sarebbe occorsa la necessaria intermediazione dell'AICS, comprendo la garanzia tutti gli iscritti AICS, né che fosse richiesta la produzione della specifica scheda di polizza o che il tesserato avrebbe dovuto aderirvi o provare il pagamento del premio, essendo evidentemente inclusa nella tessera base.
Non sono mai sorte contestazioni sul fatto che l' Parte_1
fosse circolo affiliato all'AICS e, analogamente alla garanzia per infortuni e come chiaramente esplicitato nella previsione della franchigia, beneficiario della garanzia è
il “Circolo assicurato”, cioè l'odierna appellante. Parte_1
Da ciò consegue che, non avendo sollevato ulteriori contestazioni, dovendo
considerarsi che ogni ulteriore difesa svolta solo in questa sede è da stimare nuova,
è tenuta a manlevare l' di quanto condannata a pagare in CP_4 Parte_1
favore dell' , in forza della sentenza di primo grado, detratta la somma di euro CP_1
1.000,00.
E – Le spese
Per quel che concerne il governo delle spese del grado tra l'appellante e gli appellati queste vanno regolate secondo soccombenza come da Parte_2
dispositivo, tenuto conto della somma oggetto di contestazione.
è tenuta al pagamento delle spese di lite in favore della CP_4
convenuta/appellante, con liquidazione nei minimi, tenuto conto che le difese proposte dall' erano rivolte per buona parte nei riguardi della domanda Parte_1
principale.
14
P.Q.M.
La Corte di appello di Napoli, sezione VI civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione di cui in epigrafe, così provvede:
a) rigetta l'appello proposto dalla Parte_1
nei confronti degli nei sensi di cui in motivazione;
[...] Parte_2
b) condanna l'appellante a rifondere le spese del grado in favore degli appellati indicati sub a), con attribuzione al loro procuratore, che liquida in euro 5.809,00 per compensi professionali, oltre spese generali in misura del 15%, iva e c.p.a.;
c) in accoglimento del motivo di appello proposto nei riguardi di Controparte_4
ed in parziale riforma della sentenza di primo grado, accoglimento la domanda di garanzia ivi proposta, condanna l'indicata impresa assicuratrice a tenere indenne l' di quanto tenuta a pagare Parte_1
in favore degli attori in prima istanza in forza del primo e del secondo capo della sentenza impugnata;
d) condanna l'impresa assicuratrice al pagamento delle spese di lite in favore della predetta Associazione, con distrazione al suo procuratore, che liquida, d1) per il primo grado, in euro 2.540,00 per compensi professionali, oltre spese generali in misura del 15%, iva e c.p.a.; d2) per il grado di appello in euro 2.906,00 per compensi professionali, oltre spese generali in misura del 15%, iva e c.p.a.
Napoli, nella camera di consiglio del 13 ottobre 2025
Il consigliere est. dott. Francesco Notaro
La Presidente dott. ssa Assunta d'Amore
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione VI civile
La Corte di appello di Napoli, sez. VI civile, così composta:
dott. ssa Assunta d'Amore Presidente
dott. Francesco Notaro consigliere rel. est.
dott. ssa Regina Marina Elefante consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa recante il numero di ruolo 4531/2020, avente ad oggetto appello avverso la sentenza del tribunale di Napoli, Sez. II n. 8034/2020, pubblicata in data
27.11.2020,
TRA
Parte_1
sita in Portici, alla Via Gravina n.
6 - c.f. - in persona
[...] P.IVA_1
del legale rapp.te p.t. rappresentato e difeso dall' avv. Mirko Scala, c.f.
, presso il cui studio elett. te domicilia in Napoli alla Via S. C.F._1
Lucia n. 15, giusta procura in calce all'atto di appello
Appellante
E
, nata a [...] il [...], , Controparte_1 CodiceFiscale_2
, nato a [...] il [...], e Controparte_2 CodiceFiscale_3
nata a [...] il [...], c.f. elett.te CP_3 C.F._4
dom.ti presso lo studio legale AM & Partners, c.f. e P.IVA , sito P.IVA_2
1 in Napoli, alla Piazza Carità n. 32, in quanto rappresentati e difesi dall'avv.to Mario
AM, c.f. e P.IVA e avv.to Filippo C.F._5 P.IVA_3
Mario AM, c.f. – P.IVA n. in virtù di C.F._6 P.IVA_4
mandati in calce alla comparsa di costituzione e di risposta
Appellati
NONCHE'
P.IVA in persona del Controparte_4 P.IVA_5
legale rappresentante, rappresentato e difeso con mandato allegato in calce alla comparsa di risposta dagli avv. ti Umberto Giugliano, c.f. e C.F._7
UR Giugliano, c.f. , titolari dello Studio Giugliano C.F._8
Avvocati Associati, presso cui elettivamente domicilia in Pompei alla via Lepanto n.
14
Conclusioni
All'udienza del 19.6.2025, trattata con le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c.,
le parti hanno concluso come da relative note.
Motivi della decisione
A – Giudizio di primo grado
A.a.) e in qualità di genitori esercenti la potestà Controparte_2 CP_3
genitoriale sulla minore , citavano in giudizio, innanzi al tribunale di Controparte_1
Napoli, l' (da ora Parte_1
, per sentirla condannare al risarcimento dei danni patiti dalla figlia a Parte_1
seguito del sinistro occorsole in data 20.9.2010, quando si infortunava durante la lezione di pattinaggio tenutasi presso l'Associazione convenuta.
A.b.) Il tribunale adito, nella resistenza della , che chiamava in causa Parte_1
anche la per essere manlevata in caso di soccombenza, Controparte_5
2 costituitasi quest'ultima, la quale eccepiva l'insussistenza e l'inoperatività della garanzia, all'esito dell'istruzione, in cui veniva disposta c.t.u. medico-legale, così
statuiva:
“- dichiara l'esclusiva responsabilità dell' Controparte_6
in persona del l. rapp.te p.t., in relazione al sinistro dedotto in giudizio e, per
[...]
l'effetto, la condanna al pagamento, in favore di , a titolo di risarcimento Controparte_1 danni, della somma di € 14.895,00, oltre interessi come indicato in motivazione;
- condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite in favore degli attori che liquida in € 250,00 per esborsi ed € 2.738,00 per compensi, oltre rimborso forfettario
15%, iva e cpa come per legge, con attribuzione all'avv. Gianluca Mazza, anticipatario;
- rigetta la domanda di manleva proposta dalla convenuta nei confronti di
[...]
; Controparte_4
- condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite in favore di
[...]
che liquida in € 2.738,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, Controparte_4 iva e cpa come per legge;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico della convenuta.”.
Il giudice di primo grado, A) innanzi tutto, rigettava l'eccezione di giudicato sollevata dalla convenuta e dalla terza chiamata, in relazione ad un precedente giudizio intentato dagli attori, nella qualità, nei riguardi della impresa assicurativa,
onde conseguire l'indennizzo asseritamente dovuto per effetto della polizza infortuni,
sulla scorta della seguente argomentazione:
“l'accertamento compiuto nella richiamata sentenza n. 242/2013 è sia intervenuto tra diversi soggetti (attuali attori e quest'ultima non convenuta nel presente CP_7 giudizio, bensì chiamata in garanzia dalla parte convenuta) sia su diversi elementi costitutivi della domanda, sussistenza della copertura assicurativa e diritto all'indennizzo.
Infatti, l'accertamento compiuto nella sentenza richiamata attiene appunto al diritto all'indennizzo di cui tuttavia, come si legge in parte motiva, “...pur a voler ritenere provato (e così non è stato) tanto il sinistro che la riconducibilità eziologica dei danni lamentati dall'evento allegato, per il tipo di infortunio a danneggiata non avrebbe avuto diritto...”.
3 Nella presente controversia, invece, gli attori hanno azionato, nei confronti dell'Associazione convenuta, una pretesa creditoria di risarcimento danni ponendo a fondamento dell'azione la asserita dedotta responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale della convenuta.
Come ha avuto modo di precisare ancora di recente la Corte di Cassazione (cfr.
Ordinanza 18062/2019), il giudicato può spiegare efficacia riflessa nei confronti di soggetti rimasti estranei al processo quando sussiste un nesso di pregiudizialità - dipendenza fra situazioni giuridiche, quando contenga l'affermazione di una verità che non ammette un diverso accertamento ed il terzo non vanti un diritto autonomo rispetto a quello su cui il giudicato stesso è intervenuto (nella specie, è stato escluso, con riferimento all'accertamento delle responsabilità nella causazione di un sinistro stradale,
l'efficacia riflessa del giudicato intervenuto fra danneggiato e proprietario del veicolo investitore nei confronti dell'assicuratore non evocato in giudizio).”
B) Il tribunale, sussumendo l'azione nell'ambito della responsabilità contrattuale,
con applicazione della disciplina di cui all'art. 1218 c.c. ed i conseguenti principi che governano la distribuzione degli oneri probatori tra le parti, svolgeva le seguenti considerazioni:
““La caduta della minore durante l'ora di allenamento di pattinaggio presso CP_1
l'Associazione convenuta, avvenuta in data 20.9.2010 alle ore 18:18/18:30, è pacifica in lite.
Le allegazioni di cui all'atto di citazione circa la difformità-dislivello della pista di pattinaggio, la presenza di pietrisco e acqua sulla medesima al momento del sinistro
(siccome “poco prima e durante la lezione di pattinaggio un addetto dell'Associazione stava innaffiando l'erba del campo di calcio, che è adiacente alla pista di pattinaggio, e così facendo l'acqua defluiva dal campo di calcio sulla pista di pattinaggio”) che avevano provocato la caduta della minore, hanno trovato conferma nelle deposizioni rese dal teste
(udienza 18.11.2016), della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare. Testimone_1
Il teste ha invero confermato le circostanze specificamente allegate nell'atto di citazione e memoria istruttoria della parte attrice, riferendo di aver visto direttamente la caduta della minore in quanto si trovava “ad una distanza di un paio di metri dal luogo dell'incidente”... “sono a conoscenza dei fatti di causa perché ero presente nel luogo poiché dovevo fittare un campo di calcio per il giorno dopo e preciso che il campo di
4 calcio è attiguo alla pista di pattinaggio” (tale circostanza, del resto, è confermata dai rilievi fotografici in produzione attorea); il teste, del resto, era a conoscenza dei luoghi in quanto, come ha anche riferito, “anche in altre occasioni ho giocato sul campo di calcio... conosco i luoghi del poiché ci giocavo a calcio...”. Parte_1
[ ] Nella fattispecie, pertanto, si applica il regime probatorio di cui all'art. 1218 c.c., in virtù del quale il danneggiato deve provare esclusivamente che l'evento dannoso si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, mentre la scuola ha l'onere di dimostrare che l'evento è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola né all'insegnante (Cass. s.u. 9346/2002; Cass. 24456/2005; 5067/2010). Per andare esente da responsabilità, pertanto, la parte convenuta avrebbe dovuto fornire prova di aver predisposto tutte le misure idonee ad evitare il fatto, ossia provare l'inevitabilità del danno, nonostante la predisposizione di tutte le cautele idonee ad evitare il fatto.
Sennonché, come si è evidenziato, dall'acquisizione probatoria in atti è invece emerso che la caduta della minore è stata provocata dalla presenza di pietrisco e acqua sulla pista di pattinaggio che, a sua volta, già presentava avvallamenti.
Applicando i suesposti principi alla fattispecie, pertanto, appare indubitabile la responsabilità dell' convenuta nell'accadimento oggetto di giudizio, alla Parte_1 luce della inidoneità della pista di pattinaggio al momento della caduta della minore e della insita pericolosità della pista medesima resa scivolosa per la presenza di acqua e pietrisco.
Si può pertanto affermare, nella fattispecie, la responsabilità dell' Parte_1 convenuta per non avere predisposto tutte le misure idonee ad evitare il fatto ovvero per non aver dimostrato di aver adottato le cautele necessarie a salvaguardare l'incolumità dell'allieva prevenendo lo stato pericoloso della pista al momento Controparte_1 dell'accaduto. [ ]””.
C) Liquidava, poi, il danno in virtù di quanto accertato dal c.t.u., sulla base delle tabelle milanesi, per la complessiva somma di euro 14.895,00 all'attualità (di cui euro
6.819,00 per invalidità permanente 4%; euro 8.085,00 per ITT gg. 60, ITP gg. 30 al
50%, ITP gg. 30 al 25%), escludendo il danno morale, già compreso nella liquidazione del danno biologico.
D) Rigettava, infine, la domanda di garanzia proposta dall' nei Parte_1
5 confronti di evidenziando che l' aveva prodotto Controparte_4 Parte_1
soltanto alcune pagine (29 e 30) di un documento intitolato “La convenzione
Fondiarai/Sai-Aics”, che non dimostravano il rapporto contrattuale, come eccepito nuovamente dalla compagnia in comparsa conclusionale, stante la mancata produzione della polizza o scheda di polizza, regolando le spese secondo soccombenza come da dispositivo.
B – Giudizio d'appello
B.a.) Avverso detta pronuncia ha proposto appello l' Parte_1
, da intendersi qui ritrascritto e alla cui integrale lettura si rimanda quale
[...]
parte espressa della presente decisione, sulla base di motivi così intitolati:
“I) Sulla efficacia del giudicato della sentenza n. 242 del 2013 del Tribunale di
Napoli- Sez. Dist. di Portici e sulla violazione del principio del ne bi in idem.”, con cui ha contestato il rigetto dell'eccezione di giudicato;
“II) Sulla contraddittorietà ed inattendibilità sia delle allegazioni richiamate che
della testimonianza su cui il Giudice di prime cure ha fondato la pronuncia.”, con cui ha lamentato l'errata ricostruzione dei fatti da parte del tribunale sulla base, in particolare, delle testimonianze acquisite;
“III) Sulla responsabilità ex art. 1218 c.c e l'effettiva ripartizione dell'onere
probatorio.”, con il quale, in realtà, nuovamente, ha censurato la decisione in ordine alla valutazione della prova;
“Sull'inattendibilità della c.t.u.”, avendo l'ausiliare omesso di considerare quanto dedotto da essa Associazione in ordine alla inattendibilità della ricostruzione del fatto;
“Sull'invocata manleva”, con cui ha contestato quanto affermato dal tribunale circa la documentazione prodotta, dalla quale, invece, era possibile ricavare ogni elemento utile a dimostrare la copertura per la responsabilità civile di ogni circolo affiliato, tra
6 cui l' , con indicazione anche dello scoperto di Parte_1
polizza di euro 1.000,00.
L'appellante ha, pertanto, concluso come da pagg. 20 e 21 dell'atto di appello, da intendersi sempre integralmente richiamate.
B.b.) Si sono costituiti e , nonché i quali CP_1 Controparte_2 CP_3
hanno resistito all'impugnazione così concludendo:
““In rito, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'interposto gravame per inosservanza dei requisiti e dei presupposti richiesti dall'art.342 c.p.c., nonché la manifesta infondatezza del medesimo, con pronuncia da rendersi all'udienza ex art.350
c.p.c., secondo le disposizioni dell'art.348 ter c.p.c., per la sussistenza dei presupposti ex art.348 bis c.p.c.; ancora in rito, in via subordinata, rigettare la istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, per insussistenza dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora;
nel merito, rigettare e comunque respingere
l'atto di appello ex adverso proposto, in quanto infondato in fatto e in diritto e, conseguentemente, ogni e qualsivoglia domanda comunque formulata da parte appellante, con conferma della sentenza di primo grado, n.8034/2020, pronunciata dal
Tribunale di Napoli -II sez.civile, in persona del Dott. Aldo Aratro.
In ogni caso, con vittoria di spese e onorari di giudizio del presente grado, da attribuire ai sottoscritti procuratori antistatari, ex art.93 c.p.c.”.
B.c.) Si è costituita che ha contestato sia l'impugnazione Controparte_4
principale, che quella relativa al rigetto della domanda di manleva rivolta nei propri confronti.
B.d.) All'udienza indicata in epigrafe, la causa, trattata con le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c., è stata riservata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. di giorni 45 + 20.
C – Analisi dei motivi di appello
C.a.) Deve essere disattesa l'accezione di inammissibilità dell'appello per non rispondere ai requisiti richiesti dall'art. 342 c.p.c. vigente ratione temporis (peraltro,
7 sostanzialmente conformi a quelli previsti dalla nuova formulazione a seguito delle recenti riforme), essendo sufficientemente chiarite, fatte salve le precisazioni che
seguiranno, le ragioni dell'impugnazione, i motivi di critica rivolti alla decisione di primo grado e le conseguenze e i risultati che si vogliono far discendere e ottenere in termini di riforma della pronuncia gravata.
C.b.) Infondato è il primo motivo di appello.
Occorrere tener presente che perché possa invocarsi l'applicabilità del cd.
giudicato riflesso, è necessario che “sussist(a) un nesso di pregiudizialità-dipendenza giuridica, ovvero quando un rapporto giuridico, pregiudiziale o condizionante, rientri nella fattispecie di un altro rapporto giuridico condizionato, dipendente, il quale solo legittima l'efficacia riflessa del giudicato nei confronti di soggetti in tutto o in parte diversi, nel rispetto dei diritti costituzionali del contraddittorio e di difesa” (cfr. tra le tante, anche di recente, Cass. n. 7406/2024).
Il nesso 'condizionante' o di 'dipendenza', in altri termini è tra “rapporti” e,
quindi, tra fattispecie, non tra accertamenti di fatto riguardanti gli elementi costitutivi
necessari per l'accoglimento della domanda, e, tra l'azione avanzata dagli attori nel precedente procedimento, e quella proposta in questa sede, vi è in comune l'accadimento relativo alla caduta di , ma nessuna comunanza tra Controparte_1
rapporti.
Infatti, nel giudizio esitato nella sentenza n. 242/2013 di rigetto della domanda,
come correttamente ha rilevato il tribunale, l' e la avevano azionato, nei CP_1 CP_3
confronti dell'impresa assicuratrice, la garanzia da indennizzo assicurativo discendente dall'asserita esistenza di una polizza infortuni a vantaggio degli associati,
in sostanza una pretesa indennitaria presumibilmente da contratto assicurativo a favore del terzo, mentre, nel caso in esame, la domanda è rivolta contro
8 l' per la responsabilità ad essa ascrivibile in base al rapporto contrattuale Parte_1
o extracontrattuale legato all'attività dilettantistica svolta da presso Controparte_1
l' originando la chiamata dell'impresa assicurativa dalla diversa Parte_1
garanzia per la responsabilità civile derivante dal diverso rapporto fatto valere dall' nei confronti di e non dagli Parte_1 CP_4 Parte_2
Tantomeno, sussiste comunanza nel senso implicato dall'art. 1306 c.c., come vorrebbe l'appellante, proprio perché diversi sono i rapporti e nessuna solidarietà
sussiste tra chiamante e terzo chiamato nei confronti degli attori, non avendo fatto valere i gli nessun diritto direttamente nei riguardi dell'ente Parte_2
assicurativo.
Sicché, deve ripetersi, nessun rapporto di pregiudizialità dipendenza esiste tra i due diritti azionati nei due giudizi, differendo sia per causa petendi, che per petitum,
considerato che anche la pretesa, 'contenutisticamente' e relativamente al quantum, è
assolutamente difforme, una essendo indirizzata a conseguire l'integrale risarcimento del danno subito, l'altra un ristoro di carattere indennitario fondato sul rapporto assicurativo, a nulla rilevando, per come precisato, l'identità dell'accadimento di fatto.
D'altro canto, esso sarebbe anche irrilevante, considerato che diverso era pure l'accertamento, visto che i presupposti per riconoscere una pretesa indennitaria fondata sul rapporto assicurativo non necessariamente coincidono con quello riguardante la responsabilità del danneggiante, non essendo in quel processo stata formulata alcuna valutazione sulla condotta commissiva o omissiva dell'
[...]
in merito all'evento, ma solo, in rito, circa la tempestività della Parte_1
sua chiamata in giudizio, del quale non è mai divenuta parte.
C.c.) Infondato è anche il secondo motivo di appello.
9 Innanzi tutto, si osserva che avere allegato la sussistenza di più fattori, per così
dire, di 'rischio', legati alle condizioni della pista di pattinaggio dove è avvenuto l'infortunio, non rende affatto incerta la prospettazione dei fatti proposta dagli attori,
avendo essi evidentemente denunciato la complessiva inadeguatezza del luogo in cui si doveva svolgere l'attività.
L'appellante, poi, si diffonde lungamente sulla non credibilità del fatto che potesse sversarsi acqua o brecciolino dal vicino campo di calcio, considerato che la pista di pattinaggio era delimitata da un muretto alto 40 centimetri.
Invece, l'esame dei rilievi fotografici prodotti dimostra proprio l'esatto contrario.
La complessiva visione delle foto conferma uno stato di degrado delle condizioni della pista veramente preoccupante.
In particolare, nelle foto prodotte si ricava con evidenza che il campetto di calcio è
posto proprio di fianco alla pista di pattinaggio ed è separato da essa tramite un reticolato/transenna.
Il preteso muretto di separazione ha sostanzialmente un'altezza di massimo venti centimetri (prendendo a parametro la sedia visibile nelle foto), costituendo una sorta di scalino, ma, soprattutto, non è neppure continuo, interrompendosi in alcuni punti,
cosa che consente l'accesso dell'acqua, come prospettato, nel caso in cui il campetto venga innaffiato.
Emblematico è poi il fatto che al di là del reticolato di separazione, quindi dal lato proprio della pista di pattinaggio, si trovano anche delle aiuole di terra all'interno delle quali sono piantumati degli alberi di alto fusto (apparentemente alberi di pino),
di tal che aghi, fogliame, pietrisco e terreno, oltre a poter provenire dal campetto limitrofo – e basterebbero anche delle giornate di vento per trasportarli oltre l'esigua barriera rappresentata dallo scalino esistente – ben possono spargersi dagli alberi e
10 dalle aiuole ora indicate.
Anche il manto della pista di pattinaggio – in verità, l'assunta contestazione della contraddizione, tra quanto rappresentato dagli attori e dal teste, che non si tratterebbe di asfalto, ma di cemento, sembra una questione di lana caprina – presenta visibili crepe e una complessiva situazione di degrado niente affatto consona all'esercizio dell'attività in condizioni di sicurezza.
Pure la contraddizione in cui sarebbe incorso il teste , secondo cui Testimone_1
avrebbe prima dichiarato di trovarsi in loco perché doveva prenotare il campo di calcio per il giorno seguente, successivamente perché doveva iscrivere il nipote al corso di pattinaggio, non è tale, avendo chiaramente lasciato intendere dopo che era la sorella a doversi occupare di tale incombenza, tanto che poi, verificatosi l'infortunio della , vi soprassedeva. CP_1
Analogamente la contestazione che l'appellante pone in merito all'interesse del teste dall'allontanare possibili responsabilità del padre, il quale collaborava alla tenuta e pulizia dei luoghi, è inconferente, visto che in nessun punto della sua testimonianza parla di ciò, essendo semmai le sue dichiarazioni interpretabili – pur confermando,
alla luce delle ricevute prodotte dall'Associazione, che il padre curava la pulizia del campo di calcio e della pista di pattinaggio – proprio in senso a lui sfavorevole.
Avendo il teste confermato le circostanze capitolate, che riconducevano le modalità dell'infortunio alla situazione della pista, non essendo stato fornito, peraltro,
nessun elemento che possa far pensare ad una caduta accidentale (non certo quello della denuncia rivolta ad azionare la diversa garanzia da infortunio), tenuto conto,
altresì, che neppure è stato dimostrato in che modo le istruttrici stessero vigilando sullo svolgimento dell'attività da parte delle allieve, nonostante la tenera età, in particolare, della , all'epoca bambina di appena sette anni, non merita censure CP_1
11 la decisione di primo grado che, muovendo dall'applicabilità, al caso in esame,
dell'art. 1218 c.c., ha ritenuto responsabile l'Associazione convenuta.
C.d.) Anche perché infondati, se non ancor più radicalmente inammissibili, sono il terzo e quarto motivo.
Infatti, non è chiaro cosa l'appellante voglia intendere laddove prospetta che la ripartizione dell'onere probatorio è un problema che si pone successivamente all'inadempimento, che presuppone che esso sia prima accertato.
Il tribunale ha ricondotto la responsabilità a quella contrattuale, con i criteri di distribuzione degli oneri assertivi e di prova di cui alla nota pronuncia delle Sezioni
Unite del 2001.
Gli attori avevano allegato quali fossero state le circostanze che avevano condotto all'infortunio e, in evidente connessione, gli inadempimenti ai doveri di protezione imposti per rendere possibile l'attività in condizioni di sicurezza, avendo anche articolato la prova riguardante quale fosse la situazione esistente al momento del sinistro, con i risultati di cui si è dato conto, sicché non si vede come, a fronte di ciò,
“a tutto voler concedere”, dovrebbe trarsi il convincimento che “la lesione risulta …
frutto di una mera causalità”.
Analogamente, del tutto irrilevante è la contestazione riguardante l'inattendibilità
della c.t.u., posto che, al di là del fatto che l'appellante neppure esplicita nell'atto di appello, l'unico che delimita il contenuto delle questioni di cui si chiede il riesame alla corte, quali sarebbero state le eccezioni in fatto sollevate che l'ausiliare non avrebbe considerato, il consulente non può che esprimere un giudizio di compatibilità
tra le modalità dell'infortunio e le conseguenze pregiudizievoli, senza che ciò possa assumere importanza dirimente in relazione all'accertamento del fatto, avendo,
appunto, egli semplicemente espresso un giudizio di compatibilità tra le condizioni
12 della pista, capaci di determinare il bloccaggio dei pattini a rotelle, e il tipo di frattura subito dalla , cosa che può essere valutata solo al fine di non smentire CP_1
l'accertamento compiuto sulla base, però, degli elementi rappresentativi raccolti, che,
ovviamente, non spettava a lui darli per sicuramente provati.
C.e.) Ad avviso della corte deve, invece, essere accolto il motivo di appello che l' rivolge nei confronti dell'impresa assicuratrice. Parte_1
La convenuta ha prodotto il testo della “Convenzione Fondiara/Sai – AICS”.
E' evidente che in essa sono contenute tutte le polizze che l'AICS ha stipulato con l'impresa assicuratrice come esplicitato alla fine di pag. 29.
Nelle successive pagine della convenzione vengono, infatti, riportate in maniera specifica le singole polizze e relativi rischi assicurati, con la chiara enunciazione anche numerica di ciascuna di esse.
Né ha dedotto e, a fortiori, provato a dimostrare, considerato che essa è CP_4
la contraente che predispone le relative condizioni, che solo alcune di quelle polizze sono state poi effettivamente stipulate dall'AICS o che occorresse una specifica adesione del singolo associato o circolo assicurato, non comprendendosi come possa poi giustificarsi una così precisa e puntuale specificazione e, soprattutto, come possa spiegarsi la redazione di un documento unitario dell'intera convenzione.
A pag. 36 viene rubricata l' “Assicurazione della Responsabilità Civile dei circoli
verso terzi”, “M04035680/12” – si badi Polizza “base” e non “integrativa” – le cui
“Condizioni di Assicurazione” intendono “assicurare la responsabilità civile di ogni
Circolo affiliato per i danni subiti da terzi, compresi tra questi gli stessi Associati,
danni che fossero ascrivibili alla responsabilità del e/o dei suoi Dirigenti”. Pt_3
E' significativo che nel precedente giudizio intentato dagli nei Parte_2
riguardi dell'impresa assicuratrice veniva azionata la garanzia “Infortuni N° Polizza
13 M29026385/12”, proprio quella indicata a pag. 30 della convenzione, come emerge dalla denuncia di infortunio con l'indicazione del “contraente/assicurato”
“AICS/ARILLOTTA”, essendo, come si è già evidenziato, l'assicurazione stata stipulata nell'interesse del singolo associato, senza che in quel caso abbia CP_4
dedotto che sarebbe occorsa la necessaria intermediazione dell'AICS, comprendo la garanzia tutti gli iscritti AICS, né che fosse richiesta la produzione della specifica scheda di polizza o che il tesserato avrebbe dovuto aderirvi o provare il pagamento del premio, essendo evidentemente inclusa nella tessera base.
Non sono mai sorte contestazioni sul fatto che l' Parte_1
fosse circolo affiliato all'AICS e, analogamente alla garanzia per infortuni e come chiaramente esplicitato nella previsione della franchigia, beneficiario della garanzia è
il “Circolo assicurato”, cioè l'odierna appellante. Parte_1
Da ciò consegue che, non avendo sollevato ulteriori contestazioni, dovendo
considerarsi che ogni ulteriore difesa svolta solo in questa sede è da stimare nuova,
è tenuta a manlevare l' di quanto condannata a pagare in CP_4 Parte_1
favore dell' , in forza della sentenza di primo grado, detratta la somma di euro CP_1
1.000,00.
E – Le spese
Per quel che concerne il governo delle spese del grado tra l'appellante e gli appellati queste vanno regolate secondo soccombenza come da Parte_2
dispositivo, tenuto conto della somma oggetto di contestazione.
è tenuta al pagamento delle spese di lite in favore della CP_4
convenuta/appellante, con liquidazione nei minimi, tenuto conto che le difese proposte dall' erano rivolte per buona parte nei riguardi della domanda Parte_1
principale.
14
P.Q.M.
La Corte di appello di Napoli, sezione VI civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione di cui in epigrafe, così provvede:
a) rigetta l'appello proposto dalla Parte_1
nei confronti degli nei sensi di cui in motivazione;
[...] Parte_2
b) condanna l'appellante a rifondere le spese del grado in favore degli appellati indicati sub a), con attribuzione al loro procuratore, che liquida in euro 5.809,00 per compensi professionali, oltre spese generali in misura del 15%, iva e c.p.a.;
c) in accoglimento del motivo di appello proposto nei riguardi di Controparte_4
ed in parziale riforma della sentenza di primo grado, accoglimento la domanda di garanzia ivi proposta, condanna l'indicata impresa assicuratrice a tenere indenne l' di quanto tenuta a pagare Parte_1
in favore degli attori in prima istanza in forza del primo e del secondo capo della sentenza impugnata;
d) condanna l'impresa assicuratrice al pagamento delle spese di lite in favore della predetta Associazione, con distrazione al suo procuratore, che liquida, d1) per il primo grado, in euro 2.540,00 per compensi professionali, oltre spese generali in misura del 15%, iva e c.p.a.; d2) per il grado di appello in euro 2.906,00 per compensi professionali, oltre spese generali in misura del 15%, iva e c.p.a.
Napoli, nella camera di consiglio del 13 ottobre 2025
Il consigliere est. dott. Francesco Notaro
La Presidente dott. ssa Assunta d'Amore
15