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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 02/04/2025, n. 1230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1230 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lidia del Monaco ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 183/2017 promossa da:
, con il patrocinio degli avv. Palombella Pieralberto Parte_1 Parte_2
e IT RI
appellanti contro
con il patrocinio dell'avv. Barone Antonio e dell'avv. De Ceglia Damiano;
CP_1
appellato
CONCLUSIONI
come da note depositate per l'udienza del 02.04.2025– sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – quivi da intendersi integralmente trascritte
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione
(cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione notificato il 30.12.2016 e hanno proposto Parte_1 Parte_2
appello avverso la sentenza n. 108/2016 pubblicata dal Giudice di Pace di Putignano il 25.5.2016 a conclusione del giudizio n. 19/2015 RG che ha rigettato l'opposizione proposta dagli odierni appellanti avverso il decreto ingiuntivo n. 176/14 condannando questi ultimi al pagamento delle spese di lite.
Gli appellanti hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni di seguito riportate: “in via principale: riformare l'impugnata sentenza e dichiarare l'incompetenza per valore del Giudice di pace adito;
in via subordinata, riformare l'impugnata sentenza e dichiarare la risoluzione del contratto sottoscritto in data 22.12.2009 e conseguentemente dichiarare la compensazione dei reciproci debiti ex art. 1243
c.c.; per l'effetto dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n° 176/2014 e tutte le statuizioni ivi pronunciate;
condannare l'appellato alla restituzione della somma di euro 3.954,71, oltre interessi di legge, corrispostagli in data 4.10.2016 in adempimento della sentenza del cui appello si tratta;
condannare l'appellato e per esso il suo procuratore costituito in giudizio Avv. Antonio Barone, percettore della somma di euro 3.352,52 corrispostagli in data 4.10.2016 quale distrattario, alla restituzione della stessa in favore degli appellanti;
condannare l'appellato al pagamento delle spese processuali del doppio grado, da distrarsi in favore dei difensori sottoscritti che si dichiarano anticipatari;
in via del tutto subordinata, compensare le spese processuali del primo grado di giudizio”.
A sostegno dell'appello la parte ha lamentato: la erronea valutazione e carente motivazione della sentenza in ordine alla incompetenza per valore del Giudice di pace;
la omessa valutazione in ordine alla inammissibilità ed improcedibilità del procedimento monitorio per carenza dei presupposti ex art. 633 c.p.c.; la errata valutazione del giudice di prime cure in ordine alla insussistenza del credito;
la omessa valutazione in ordine al mancato assolvimento dell'onere della prova per quanto attiene all'inadempimento dei debitori;
l'erroneo accoglimento della eccezione di inammissibilità della domanda di declaratoria di risoluzione del contratto.
Gli appellanti si sono, altresì, doluti della mancata compensazione delle spese di lite ad opera del giudice di prime cure il quale non avrebbe correttamente valorizzato la condotta processuale dell'allora opposto il quale non aderiva alla proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c.
Con comparsa depositata il 18.4.2017 si è costituito in giudizio che ha, in via CP_1
preliminare, dedotto la rinuncia di tutte le eccezioni, censure e domande proposte in primo grado e non reiterate in sede di gravame dagli odierni appellanti nonché la competenza del giudice di primo grado adito e la sussistenza degli elementi costitutivi del procedimento monitorio;
nel merito, ha contestato i motivi di appello formulati da e chiedendo il rigetto Parte_1 Parte_2 dell'appello, la conferma della sentenza gravata e la condanna degli appellanti al pagamento delle spese e competenze di lite.
Acquisito il fascicolo di ufficio del primo grado di giudizio, all'udienza del 2.4.2025 la causa, matura per la decisione, è stata definita ai sensi del disposto di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
In via preliminare, è destituita di fondamento l'eccezione di incompetenza per valore del Giudice di pace, reiterata in sede di gravame.
Il valore della causa è pari, ex art. 12 c.p.c., ad euro 3.753,42, determinandosi questo sulla scorta della parte del rapporto oggetto di contestazione (euro 5.400,00 quale sommatoria del valore dei due contratti stipulati, alla quale vanno detratti euro 1.776,18 a titolo di acconto ricevuto dall' . CP_1
La eccezione di compensazione sollevata dagli allora opponenti per importo pari ad euro 1.010,12 (di cui euro 923,82 a titolo di corrispettivo per il lavoro agricolo espletato nei mesi di gennaio e febbraio
2010 ed euro 86,30 a titolo di differenza relativa alla ritenuta d'acconto) non è idonea a modificare il valore della causa.
Non meritevole di accoglimento è il secondo motivo di censura mosso dagli opponenti ed afferente alla assenza di prova scritta del credito posto a sostegno della richiesta monitoria risultando soddisfatti i presupposti di cui agli artt. 633 e 636 c.p.c.
Nel caso di specie i compensi dovuti all'odierno appellato venivano convenzionalmente determinati dalle parti, non rendendosi necessario il parere di congruità di cui all'art. 636 c.p.c.
Al contempo deve confermarsi la pronuncia resa all'esito del primo grado di giudizio in ordine alla inammissibilità della domanda di risoluzione contrattuale in quanto non avanzata mediante proposizione di domanda riconvenzionale [la domanda riconvenzionale veniva, invece, avanzata in via gradata nella “ipotesi di rigetto totale della presente opposizione (…) al pagamento in favore degli opponenti, in via riconvenzione, della somma di euro 923,82 a titolo di corrispettivo (…) e di euro 86,30 quale differenza tra la ritenuta d'acconto versata dalla sig.ra (…) e la ritenuta Pt_2
d'acconto indicata nella seconda fattura 07/2010”]
La questione, rilevabile d'Ufficio, non necessitava della eccezione di parte.
La declaratoria di inammissibilità non elide la riqualificazione della domanda in eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.
La questione, invero, è stata affrontata dal Giudice di pace che non ha ravvisato l'inadempimento dell' idoneo a paralizzare la richiesta di corresponsione del compenso [cfr. pag. 3 secondo CP_1
alinea].
La conclusione del giudice di prime cure è meritevole di conferma.
Deve premettersi che la documentazione prodotta nel corso del primo grado di giudizio e richiamata dallo stesso Giudice di pace (cfr. missive del 12.2 e del 6.3.2010) non è rinvenibile in atti, ma la ricostruzione della vicenda intercorsa tra le parti in causa non ha formato oggetto di specifica contestazione potendosi ritenere provata.
E', difatti, indubbio che il contratto del 22.12.2009 [riguardante attività di consulenza da espletarsi sui terreni] sia stato sciolto in data 6.3.2010 per determinazione assunta dall'appellato avendo i coniugi disatteso le indicazioni agronometriche prescritte dal dott. Parte_3 CP_1
La circostanza è pacifica ed esplicitata, così come provata, nella sentenza gravata [“v'è da evidenziare che dagli atti di causa emerge che la cessazione del rapporto intercorso tra l' e gli opponenti CP_1 è da addebitare proprio ai coniugi e avendo costoro assunto Parte_1 Parte_2 comportamenti omissivi ed ostativi nei riguardi dell' come emerge dalla documentazione CP_1 prodotta dall'opposto (cfr. missive del 12.2. e del 6.3.2010, fascicolo dell'opposto) laddove si evince che gli opponenti non hanno giammai adempiuto alle proprie obbligazioni, trascurando colpevolmente i consigli tecnici suggeriti dall' . CP_1
Da quanto premesso consegue che la decisione dell' fosse sorretta da giusta causa, in quanto CP_1
determinata dalla condotta posta in essere dagli odierni appellanti. Ogni ulteriore aspetto afferente al rapporto tra le parti, alla qualificazione dello stesso ed alla commisurazione del compenso dovuto all'odierno appellato in relazione all'attività da questi espletata in epoca precedete allo scioglimento del vincolo negoziale non possono vagliarsi in questa sede trattandosi, in parte, di argomentazioni che sarebbero dovute essere tempestivamente introdotte innanzi al Giudice di pace ed, in altra parte, afferendo a domande non riproposte in sede di gravame [cfr. domanda di quantificazione del compenso maturato].
Quest'ultima domanda veniva, invero, avanzata in via gradata rispetto all'accoglimento della riconvenzionale di riconoscimento dell'importo di euro 923,82 a titolo di corrispettivo per il lavoro agricolo subordinato prestato nei mesi di gennaio e febbraio 2010 e di euro 86.30 richiesto dagli allora opponenti a titolo di differenza tra la ritenuta d'acconto versata e quella dovuta a seguito della doppia emissione della fattura n. 7/10 da parte del professionista.
All'accoglimento dell'appello in ordine a detta domanda avanzata in via riconvenzionale consegue, in ogni caso, l'assorbimento della ulteriore di quantificazione del compenso maturato dal dott.
in quanto e, come premesso, avanzata in via gradata. CP_1
Gli importi richiesti dai coniugi pari ad euro 1.010,12, non sono contestati dal dott. Parte_1
e devono essere oggetto di compensazione. CP_1
Dall'accoglimento dell'appello, per quanto di ragione, consegue l'accoglimento della opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 176/14 reso il 01.07.2014 dal Giudice di pace di Putignano
e la rideterminazione dell'importo dovuto da e in favore di Parte_1 Parte_2
da quantificarsi in misura pari ad euro 2.743,30 oltre interessi al tasso legale dalla CP_1
domanda al saldo.
Meritevole di accoglimento è anche la domanda di refusione degli importi in eccesso corrisposti in esecuzione della sentenza di primo grado.
Le spese della fase monitoria, del primo grado di giudizio e del giudizio di appello devono essere regolate secondo soccombenza e liquidate sulla scorta dei valori di riferimento del DM n. 55/2014 nella versione vigente ratione temporis (tabb. nn. 1, 2 e 8 finca nn. 2 e 1) applicati i parametri minimi di riferimento per le quattro fasi di ognuno dei giudizi di merito in ragione della esiguità dell'attività difensiva e dell'assenza di questioni di particolare complessità
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie l'appello per quanto di ragione ed, in parziale riforma della sentenza n. 108/2016 resa dal Giudice di pace di Putignano, revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna
[...]
e in solido, al pagamento in favore di Parte_1 Parte_2 CP_1 dell'importo di euro 2.743,30 oltre interessi al tasso legale dalla domanda al saldo;
- condanna e in solido alla refusione delle spese di lite Parte_1 Parte_2
che liquida, per il procedimento monitorio, in euro 69,50 per esborsi documentati ed in euro 450,00 per compensi professionali, oltre rimborso forf. delle spese nella misura del
15%, CPA ed IVA, se dovuta, come per legge, per il primo grado di giudizio in euro
602,50 per compensi professionali oltre rimborso forf. delle spese nella misura del 15%,
CPA ed IVA, se dovuta, come per legge e, per il giudizio di appello in euro 1.276,00 per compensi professionali oltre rimborso forf. delle spese nella misura del 15%, CPA ed IVA, se dovuta, come per legge da distrarsi in favore dell'avv. Antonio Barone ex art. 93 c.p.c.;
- condanna alla restituzione in favore di e CP_1 Parte_1 Pt_2
di quanto da questi ultimi versato in eccesso in esecuzione della pronuncia
[...]
conclusiva del primo grado di giudizio a titolo di capitale e spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 2.4.2025
Il Giudice dott.ssa Lidia del Monaco
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lidia del Monaco ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 183/2017 promossa da:
, con il patrocinio degli avv. Palombella Pieralberto Parte_1 Parte_2
e IT RI
appellanti contro
con il patrocinio dell'avv. Barone Antonio e dell'avv. De Ceglia Damiano;
CP_1
appellato
CONCLUSIONI
come da note depositate per l'udienza del 02.04.2025– sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – quivi da intendersi integralmente trascritte
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione
(cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione notificato il 30.12.2016 e hanno proposto Parte_1 Parte_2
appello avverso la sentenza n. 108/2016 pubblicata dal Giudice di Pace di Putignano il 25.5.2016 a conclusione del giudizio n. 19/2015 RG che ha rigettato l'opposizione proposta dagli odierni appellanti avverso il decreto ingiuntivo n. 176/14 condannando questi ultimi al pagamento delle spese di lite.
Gli appellanti hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni di seguito riportate: “in via principale: riformare l'impugnata sentenza e dichiarare l'incompetenza per valore del Giudice di pace adito;
in via subordinata, riformare l'impugnata sentenza e dichiarare la risoluzione del contratto sottoscritto in data 22.12.2009 e conseguentemente dichiarare la compensazione dei reciproci debiti ex art. 1243
c.c.; per l'effetto dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n° 176/2014 e tutte le statuizioni ivi pronunciate;
condannare l'appellato alla restituzione della somma di euro 3.954,71, oltre interessi di legge, corrispostagli in data 4.10.2016 in adempimento della sentenza del cui appello si tratta;
condannare l'appellato e per esso il suo procuratore costituito in giudizio Avv. Antonio Barone, percettore della somma di euro 3.352,52 corrispostagli in data 4.10.2016 quale distrattario, alla restituzione della stessa in favore degli appellanti;
condannare l'appellato al pagamento delle spese processuali del doppio grado, da distrarsi in favore dei difensori sottoscritti che si dichiarano anticipatari;
in via del tutto subordinata, compensare le spese processuali del primo grado di giudizio”.
A sostegno dell'appello la parte ha lamentato: la erronea valutazione e carente motivazione della sentenza in ordine alla incompetenza per valore del Giudice di pace;
la omessa valutazione in ordine alla inammissibilità ed improcedibilità del procedimento monitorio per carenza dei presupposti ex art. 633 c.p.c.; la errata valutazione del giudice di prime cure in ordine alla insussistenza del credito;
la omessa valutazione in ordine al mancato assolvimento dell'onere della prova per quanto attiene all'inadempimento dei debitori;
l'erroneo accoglimento della eccezione di inammissibilità della domanda di declaratoria di risoluzione del contratto.
Gli appellanti si sono, altresì, doluti della mancata compensazione delle spese di lite ad opera del giudice di prime cure il quale non avrebbe correttamente valorizzato la condotta processuale dell'allora opposto il quale non aderiva alla proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c.
Con comparsa depositata il 18.4.2017 si è costituito in giudizio che ha, in via CP_1
preliminare, dedotto la rinuncia di tutte le eccezioni, censure e domande proposte in primo grado e non reiterate in sede di gravame dagli odierni appellanti nonché la competenza del giudice di primo grado adito e la sussistenza degli elementi costitutivi del procedimento monitorio;
nel merito, ha contestato i motivi di appello formulati da e chiedendo il rigetto Parte_1 Parte_2 dell'appello, la conferma della sentenza gravata e la condanna degli appellanti al pagamento delle spese e competenze di lite.
Acquisito il fascicolo di ufficio del primo grado di giudizio, all'udienza del 2.4.2025 la causa, matura per la decisione, è stata definita ai sensi del disposto di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
In via preliminare, è destituita di fondamento l'eccezione di incompetenza per valore del Giudice di pace, reiterata in sede di gravame.
Il valore della causa è pari, ex art. 12 c.p.c., ad euro 3.753,42, determinandosi questo sulla scorta della parte del rapporto oggetto di contestazione (euro 5.400,00 quale sommatoria del valore dei due contratti stipulati, alla quale vanno detratti euro 1.776,18 a titolo di acconto ricevuto dall' . CP_1
La eccezione di compensazione sollevata dagli allora opponenti per importo pari ad euro 1.010,12 (di cui euro 923,82 a titolo di corrispettivo per il lavoro agricolo espletato nei mesi di gennaio e febbraio
2010 ed euro 86,30 a titolo di differenza relativa alla ritenuta d'acconto) non è idonea a modificare il valore della causa.
Non meritevole di accoglimento è il secondo motivo di censura mosso dagli opponenti ed afferente alla assenza di prova scritta del credito posto a sostegno della richiesta monitoria risultando soddisfatti i presupposti di cui agli artt. 633 e 636 c.p.c.
Nel caso di specie i compensi dovuti all'odierno appellato venivano convenzionalmente determinati dalle parti, non rendendosi necessario il parere di congruità di cui all'art. 636 c.p.c.
Al contempo deve confermarsi la pronuncia resa all'esito del primo grado di giudizio in ordine alla inammissibilità della domanda di risoluzione contrattuale in quanto non avanzata mediante proposizione di domanda riconvenzionale [la domanda riconvenzionale veniva, invece, avanzata in via gradata nella “ipotesi di rigetto totale della presente opposizione (…) al pagamento in favore degli opponenti, in via riconvenzione, della somma di euro 923,82 a titolo di corrispettivo (…) e di euro 86,30 quale differenza tra la ritenuta d'acconto versata dalla sig.ra (…) e la ritenuta Pt_2
d'acconto indicata nella seconda fattura 07/2010”]
La questione, rilevabile d'Ufficio, non necessitava della eccezione di parte.
La declaratoria di inammissibilità non elide la riqualificazione della domanda in eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.
La questione, invero, è stata affrontata dal Giudice di pace che non ha ravvisato l'inadempimento dell' idoneo a paralizzare la richiesta di corresponsione del compenso [cfr. pag. 3 secondo CP_1
alinea].
La conclusione del giudice di prime cure è meritevole di conferma.
Deve premettersi che la documentazione prodotta nel corso del primo grado di giudizio e richiamata dallo stesso Giudice di pace (cfr. missive del 12.2 e del 6.3.2010) non è rinvenibile in atti, ma la ricostruzione della vicenda intercorsa tra le parti in causa non ha formato oggetto di specifica contestazione potendosi ritenere provata.
E', difatti, indubbio che il contratto del 22.12.2009 [riguardante attività di consulenza da espletarsi sui terreni] sia stato sciolto in data 6.3.2010 per determinazione assunta dall'appellato avendo i coniugi disatteso le indicazioni agronometriche prescritte dal dott. Parte_3 CP_1
La circostanza è pacifica ed esplicitata, così come provata, nella sentenza gravata [“v'è da evidenziare che dagli atti di causa emerge che la cessazione del rapporto intercorso tra l' e gli opponenti CP_1 è da addebitare proprio ai coniugi e avendo costoro assunto Parte_1 Parte_2 comportamenti omissivi ed ostativi nei riguardi dell' come emerge dalla documentazione CP_1 prodotta dall'opposto (cfr. missive del 12.2. e del 6.3.2010, fascicolo dell'opposto) laddove si evince che gli opponenti non hanno giammai adempiuto alle proprie obbligazioni, trascurando colpevolmente i consigli tecnici suggeriti dall' . CP_1
Da quanto premesso consegue che la decisione dell' fosse sorretta da giusta causa, in quanto CP_1
determinata dalla condotta posta in essere dagli odierni appellanti. Ogni ulteriore aspetto afferente al rapporto tra le parti, alla qualificazione dello stesso ed alla commisurazione del compenso dovuto all'odierno appellato in relazione all'attività da questi espletata in epoca precedete allo scioglimento del vincolo negoziale non possono vagliarsi in questa sede trattandosi, in parte, di argomentazioni che sarebbero dovute essere tempestivamente introdotte innanzi al Giudice di pace ed, in altra parte, afferendo a domande non riproposte in sede di gravame [cfr. domanda di quantificazione del compenso maturato].
Quest'ultima domanda veniva, invero, avanzata in via gradata rispetto all'accoglimento della riconvenzionale di riconoscimento dell'importo di euro 923,82 a titolo di corrispettivo per il lavoro agricolo subordinato prestato nei mesi di gennaio e febbraio 2010 e di euro 86.30 richiesto dagli allora opponenti a titolo di differenza tra la ritenuta d'acconto versata e quella dovuta a seguito della doppia emissione della fattura n. 7/10 da parte del professionista.
All'accoglimento dell'appello in ordine a detta domanda avanzata in via riconvenzionale consegue, in ogni caso, l'assorbimento della ulteriore di quantificazione del compenso maturato dal dott.
in quanto e, come premesso, avanzata in via gradata. CP_1
Gli importi richiesti dai coniugi pari ad euro 1.010,12, non sono contestati dal dott. Parte_1
e devono essere oggetto di compensazione. CP_1
Dall'accoglimento dell'appello, per quanto di ragione, consegue l'accoglimento della opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 176/14 reso il 01.07.2014 dal Giudice di pace di Putignano
e la rideterminazione dell'importo dovuto da e in favore di Parte_1 Parte_2
da quantificarsi in misura pari ad euro 2.743,30 oltre interessi al tasso legale dalla CP_1
domanda al saldo.
Meritevole di accoglimento è anche la domanda di refusione degli importi in eccesso corrisposti in esecuzione della sentenza di primo grado.
Le spese della fase monitoria, del primo grado di giudizio e del giudizio di appello devono essere regolate secondo soccombenza e liquidate sulla scorta dei valori di riferimento del DM n. 55/2014 nella versione vigente ratione temporis (tabb. nn. 1, 2 e 8 finca nn. 2 e 1) applicati i parametri minimi di riferimento per le quattro fasi di ognuno dei giudizi di merito in ragione della esiguità dell'attività difensiva e dell'assenza di questioni di particolare complessità
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie l'appello per quanto di ragione ed, in parziale riforma della sentenza n. 108/2016 resa dal Giudice di pace di Putignano, revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna
[...]
e in solido, al pagamento in favore di Parte_1 Parte_2 CP_1 dell'importo di euro 2.743,30 oltre interessi al tasso legale dalla domanda al saldo;
- condanna e in solido alla refusione delle spese di lite Parte_1 Parte_2
che liquida, per il procedimento monitorio, in euro 69,50 per esborsi documentati ed in euro 450,00 per compensi professionali, oltre rimborso forf. delle spese nella misura del
15%, CPA ed IVA, se dovuta, come per legge, per il primo grado di giudizio in euro
602,50 per compensi professionali oltre rimborso forf. delle spese nella misura del 15%,
CPA ed IVA, se dovuta, come per legge e, per il giudizio di appello in euro 1.276,00 per compensi professionali oltre rimborso forf. delle spese nella misura del 15%, CPA ed IVA, se dovuta, come per legge da distrarsi in favore dell'avv. Antonio Barone ex art. 93 c.p.c.;
- condanna alla restituzione in favore di e CP_1 Parte_1 Pt_2
di quanto da questi ultimi versato in eccesso in esecuzione della pronuncia
[...]
conclusiva del primo grado di giudizio a titolo di capitale e spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 2.4.2025
Il Giudice dott.ssa Lidia del Monaco