TAR Roma, sez. IV, sentenza 02/01/2026, n. 1
TAR
Ordinanza cautelare 25 settembre 2025
>
TAR
Sentenza 2 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Violazione della lex specialis di gara – Criterio A.3 – Realizzazione di interventi analoghi

    La nozione di 'interventi conclusi' va intesa in senso sostanziale, riferibile alle singole lavorazioni certificate, non necessariamente al collaudo finale dell'opera. L'interpretazione restrittiva proposta dal ricorrente limiterebbe irragionevolmente la concorrenza. Le lavorazioni certificate sono state eseguite e contabilizzate, a nulla rilevando che l'opera generale sia ancora in corso.

  • Rigettato
    Invalidità dell'avvalimento per lavori eseguiti in RTI

    La certificazione delle prestazioni eseguite viene rilasciata direttamente al subappaltatore per la quota parte realizzata. Il certificato prodotto attesta la prestazione direttamente alla capacità tecnica dell'ausiliaria, rendendo irrilevanti le contestazioni sulla composizione del raggruppamento.

  • Rigettato
    Mancanza di autonomia funzionale e mancata conclusione dell'intervento

    La lex specialis richiedeva la dimostrazione di una specifica capacità tecnica relativa a determinate lavorazioni ('attinente a...'), non la realizzazione di un'intera infrastruttura. Le lavorazioni eseguite dall'ausiliaria sono pertinenti alla tipologia richiesta. Le considerazioni sulla mancata ultimazione dell'intervento principale valgono anche in questo caso.

  • Rigettato
    Omessa indicazione delle specifiche risorse strumentali e umane nell'avvalimento premiale

    L'avvalimento è 'misto' (qualificante e premiale) e le risorse sono specificate nel contratto qualificante, a cui quello premiale si collega per relationem. La determinabilità dell'oggetto va valutata complessivamente, applicando i canoni ermeneutici del codice civile. La duplicazione formale dell'elenco delle risorse sarebbe un appesantimento sproporzionato.

  • Rigettato
    Errata attribuzione del punteggio tecnico per il sub-criterio A.3

    Le valutazioni tecniche delle commissioni di gara sono espressione di ampia discrezionalità tecnica, sindacabili solo in caso di macroscopiche irrazionalità. La Commissione ha operato una valutazione complessiva e sintetica dei tre interventi, senza applicare criteri rigidamente aritmetici. La scelta di premiare esperienze con specifiche caratteristiche qualitative e di pertinenza tecnica, anche se di importo inferiore, non rivela irragionevolezza manifesta.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il provvedimento analizzato è una sentenza emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Quarta, il 2 gennaio 2026, riguardante un ricorso presentato da un raggruppamento di imprese contro l'aggiudicazione di un appalto pubblico. Le parti ricorrenti hanno contestato l'aggiudicazione a favore di un'altra società, sostenendo che quest'ultima non avesse rispettato i requisiti di esperienza richiesti dalla lex specialis di gara, in particolare per quanto riguarda la presentazione di lavori già conclusi. Le questioni giuridiche sollevate includevano la violazione del principio di parità di trattamento e l'eccesso di potere per illogicità manifesta.

Il giudice ha respinto il ricorso, argomentando che la Commissione di gara aveva correttamente interpretato la lex specialis, ritenendo che le esperienze presentate dall'aggiudicataria, sebbene riferite a lavori in corso, fossero comunque significative e documentate. Il Collegio ha sottolineato che la nozione di "interventi conclusi" deve essere intesa in senso sostanziale, riferendosi a lavorazioni specifiche già eseguite e contabilizzate, piuttosto che all'ultimazione dell'intero progetto. Inoltre, il giudice ha evidenziato che le valutazioni tecniche della Commissione rientrano nella discrezionalità amministrativa, non suscettibile di sindacato giurisdizionale se non in presenza di evidenti vizi logici. Pertanto, la sentenza ha confermato la legittimità dell'aggiudicazione contestata.

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. IV, sentenza 02/01/2026, n. 1
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 1
    Data del deposito : 2 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo