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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 26/11/2025, n. 3163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3163 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12165/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE Ordinanza ex art.127 ter c.p.c. sostitutiva dell'udienza del 25.11.2025, vista l'assegnazione del fascicolo in data 29.10,2025, letti gli atti del procedimento, visto il decreto del 30.06.2025 con cui disponeva il deposito di note sostitutive dell'udienza come da art.127 ter, c.p.c., letta la nota scritta depositata dalla parte ricorrente il 24 novembre 2025 e l'assenza di note depositate dalle altre parti;
rilevato che parte ricorrente ha precisato le conclusioni riportandosi al contenuto del ricorso, IL GIUDICE dato atto, decide in conformità emettendo la seguente sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione cittadini UE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Bellettati all'esito della trattazione cartolare ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 terdecies e sexies cpc la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12165/2023 promossa da: ato il 9.10.1961 Parte_1 nata il [...] Persona_1 nato il [...] CP_1 Parte_2
nata il [...] e in qualita' di genitore del minore Parte_3 [...]
nato il [...] Persona_2
nato il [...] e in qualita' di genitore della minore Persona_3 [...] ata il 25.04.2015 Persona_4 tutti con il patrocinio dell'avv. CAROSI VINCENZO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in PIAZZA BENEDETTO CAIROLI 2 ROMA presso il difensore avv. CAROSI VINCENZO RICORRENTI contro
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_1 RESISTENTE PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna INTERVENUTO CONCLUSIONI CONCLUSIONI per parte ricorrente come da atto introduttivo:” Voglia Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis, accertato quanto sopra esposto ed illustrato, in accoglimento del ricorso ACCERTARE il diritto degli pagina 1 di 5 odierni ricorrenti così come segnatamente identificati in epigrafe, al riconoscimento della cittadinanza italiana, acquisita Jure Sanguinis in quanto discendenti di cittadino italiano, e per l'effetto DICHIARARE gli odierni ricorrenti, cittadini italiani con tutti i conseguenti diritti di trasmissione Jure Sanguinis della cittadinanza a tutti i discendenti;
ORDINARE al e, per esso, all'Ufficiale dell'Anagrafe e dello Stato Controparte_2 civile competente, ovvero del Comune di Fiscaglia (FE), di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, ovvero provvedendo: • alla immediata iscrizione, nei registri dell'anagrafe, dell'atto di nascita degli odierni ricorrenti, come cittadini italiani, nati all'estero; • alla registrazione e annotazione nell'atto di nascita e nei registri dello Stato civile del matrimonio deli ricorrenti;
• a svolgere tutte le necessarie ed eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti, per le iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge. Con ogni più ampia riserva di ulteriori deduzioni, articolazione di mezzi istruttori e produzioni documentali. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, in caso di opposizione A. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.
2. La domanda è accoltaCon ricorso ex art. 281 decies cpc depositato il 25 settembre 2023 i ricorrenti in proprio ed in rappresentanza dei figli minori, tutti cittadini brasiliani, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto diretti discendenti del cittadino italiano nato Persona_5 il 19 aprile 1875 a Fiscaglia (FE) (doc. 10), emigrato in Brasile dove ha vissuto senza mai naturalizzarsi brasiliano, (doc.12). Con decreto del 6/02/2025 con veniva sottoposta alle parti la questione della sospensione del presente procedimento in attesa della questione di legittimità costituzionale promossa dal Tribunale di Bologna in altro procedimento era fissata udienza di trattazione per il giorno 25.11.2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c. Il ricorso ed il decreto di fissazione udienza sono stati tempestivamente notificati il 6.03.2025 mediante consegna nella casella di posta elettronica certificata dell'Avvocatura dello Stato di Bologna, difensore ex lege del convenuto del quale deve essere dichiarata la contumacia non essendosi costituito in Controparte_2 giudizio. Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Bologna che non ha precisato le conclusioni. Parte ricorrente ha depositato note di trattazione il 24.11.2025 insistendo per l'accoglimento della domanda e la causa veniva trattenuta poi in decisione ex art. 281 sexies cpc. E' rilevante ricordare che principio consolidato l'ammissibilità di documentazione che presenti discordanza delle generalità dei cittadini che costituiscono la linea di discendenza. Tale discordanza, sempreché non metta fortemente in dubbio la riferibilità di un atto a un dato discendente, non è, infatti, motivo di diniego del provvedimento qualora, con altri elementi, sia desumibile il rapporto di parentela diretto che consente la trasmissione dello status civitatis Nel caso di specie si può rilevare la lieve modificazione del nome da “ ”a “ o “ ” o Persona_5 CP_3 Per_5
. Per_5
2. La domanda è accolta Dalla documentazione riversata telematicamente in atti è possibile ricostruire la genealogia delle ricorrenti come segue:
emigrava in epoca non precisata in Brasile e si coniugava con Persona_5 CP_4 (doc. 11), e dal loro matrimonio nasceva
[...] 1. , (Figlio) nato il [...] a [...]. 13), sposato con Per_6 [...]
(doc. 14), a sua volta padre del signor: Per_7 a.BIRT (Nipote) nato il [...] a [...]. 15), a sua volta Per_5 padre dell'odierno ricorrente: bisnipote ed odierno ricorrente, nato il 9 ottobre Parte_1 1961 a ND (Brasile) (doc. 1), sposato in data 29 gennaio 1983 con (doc. 2) e (doc. 3) Persona_1 anch'ella odierna richiedente, ex art. 10 della legge 555/1912 in vigore fino al 27 aprile 1983, data dell'entrata in vigore della legge 123/1983, a sua volta padre di: trisnipote ed odierna Parte_4 ricorrente, nata il [...] a [...]. 4), sposata con Persona_8 (doc. 16); trisnipote ed odierna ricorrente, nata il [...] a [...] Controparte_5 pagina 2 di 5 Pt_
do IO AR (Brasile) (doc. 5), madre di: , quadrisnipote ed odierno Persona_2 ricorrente, nato il [...] a [...]. 6); Per_3 Parte_2 Perso trisnipote ed odierno ricorrente, nato il [...] a [...]. 7), padre di: quadrisnipote ed odierna ricorrente, nata il [...] a [...] Persona_4 (Brasile) (doc. 9). Preliminarmente devono ritenersi pacifiche la competenza territoriale dell'adito Tribunale di Bologna, così come previsto dall'articolo 4, comma 5, del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dall' art. 1 comma 36, legge delega n. 206/2021, per cui «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»), nonché la natura monocratica della controversia (cfr. l'art. 3 comma 4 d decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13 cit, secondo il quale «salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica»).
3. Sul primo punto, emerge documentalmente come i ricorrenti risiedano all'estero, in Brasile, e come il Comune di nascita del loro avo, cittadino italiano, sia quello di GL , in provincia di Ferrara. Le procure alle liti appaiono regolari e, attesa la regolarità e la tempestività delle comunicazioni, è stata dichiarata la contumacia di parte resistente. In via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.). In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta Controparte_2 in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18710/2016). Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto. Sussiste altresì l'interesse ad agire di , coniuge di , ex Persona_1 Parte_1 art. 10 della legge 555/1912 in vigore fino al 27 aprile 1983, data dell'entrata in vigore della legge 123/1983 stante la celebrazione del matrimonio avvenuta il 29 gennaio 1983 ( doc.2,3)
4. Nel caso di specie l'interesse ad agire può ritenersi sussistente anche se gli attori non hanno documentato di aver inoltrato a mezzo raccomandata i moduli recanti l'istanza di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis al competente Consolato d'Italia di San Paolo né hanno dedotto il ritardo pressoché ultradecennale con il quale detta amministrazione sta procedendo a convocare i richiedenti. Più in generale è ormai noto che presso i consolati- quantomeno in Brasile, Argentina e Venezuela, le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni e che il termine di 730gg. previsto dall'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362, (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), in difetto di espressa previsione legislativa non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere infatti che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione.
5. pagina 3 di 5 L'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo ai figli minorenni pur in carenza di autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'art. 320 c.c., atteso che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio (cfr. Corte di cassazione Sez. 2, Sentenza n. 743 del 19/01/2012, per cui «in tema di rappresentanza processuale del minore, l'autorizzazione del giudice tutelare ex art. 320 cod. civ. è necessaria per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria, che possono, cioè, arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio e non anche per gli atti diretti al miglioramento e alla conservazione dei beni che fanno già parte del patrimonio del soggetto incapace») e non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza (peraltro azione dichiarativa) debba rientrare tra gli atti vantaggiosi per il minore. V'è da rilevare, poi, come la rappresentanza processuale del minore non cessa automaticamente allorché questi diventi maggiorenne ed acquisti, a sua volta, la capacità processuale, rendendosi necessario che il raggiungimento della maggiore età sia reso noto alle altre parti (peraltro, nel caso di specie, parte resistente è rimasta contumace) mediante dichiarazione, notifica o comunicazione con un atto del processo. Tale principio dell'ultrattività della rappresentanza opera - tuttavia - soltanto nell'ambito della stessa fase processuale, attesa l'autonomia dei singoli gradi di giudizio. (Sez. 2, Sentenza n. 19015 del 02/09/2010, Rv. 615208 - 01). B. NEL MERITO
1. I ricorrenti, in proprio e quali genitori esercenti la potestà sui figli minori, hanno diritto al riconoscimento dello status di cittadini italiani in qualità di discendenti dell'avo italiano il quale, Persona_5 senza mai naturalizzarsi brasiliano né aver rinunciato alla cittadinanza italiana come è evincibile dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla competente Autorità brasiliana in atti, ha trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana al proprio figlio e questi ai propri discendenti sino ad arrivare agli odierni ricorrenti La linea di discendenza illustrata in ricorso e riportata nelle pagine che precedono trova riscontro nella documentazione in atti, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui
“L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal Codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”);
2. Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal Codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912). C. SULLE SPESE DI LITE Sussistono, infine, giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite in considerazione della novità delle questioni trattate e in mancanza della costituzione formale di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
• dichiara la contumacia del;
Controparte_2 pagina 4 di 5 • accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che: ato il 9.10.1961 Parte_1 nata il [...] Persona_1 nato il [...] Parte_4 SABRINA nata il [...] Parte_2
nato il [...] Persona_2
nato il [...] Persona_3 nata il [...] Persona_4 sono cittadini italiani iure sanguinis;
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle Controparte_2 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• compensa le spese di lite del presente giudizio. Bologna, 26.11.2025
dott. Patrizia Bellettati
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE Ordinanza ex art.127 ter c.p.c. sostitutiva dell'udienza del 25.11.2025, vista l'assegnazione del fascicolo in data 29.10,2025, letti gli atti del procedimento, visto il decreto del 30.06.2025 con cui disponeva il deposito di note sostitutive dell'udienza come da art.127 ter, c.p.c., letta la nota scritta depositata dalla parte ricorrente il 24 novembre 2025 e l'assenza di note depositate dalle altre parti;
rilevato che parte ricorrente ha precisato le conclusioni riportandosi al contenuto del ricorso, IL GIUDICE dato atto, decide in conformità emettendo la seguente sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione cittadini UE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Bellettati all'esito della trattazione cartolare ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 terdecies e sexies cpc la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12165/2023 promossa da: ato il 9.10.1961 Parte_1 nata il [...] Persona_1 nato il [...] CP_1 Parte_2
nata il [...] e in qualita' di genitore del minore Parte_3 [...]
nato il [...] Persona_2
nato il [...] e in qualita' di genitore della minore Persona_3 [...] ata il 25.04.2015 Persona_4 tutti con il patrocinio dell'avv. CAROSI VINCENZO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in PIAZZA BENEDETTO CAIROLI 2 ROMA presso il difensore avv. CAROSI VINCENZO RICORRENTI contro
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_1 RESISTENTE PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna INTERVENUTO CONCLUSIONI CONCLUSIONI per parte ricorrente come da atto introduttivo:” Voglia Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis, accertato quanto sopra esposto ed illustrato, in accoglimento del ricorso ACCERTARE il diritto degli pagina 1 di 5 odierni ricorrenti così come segnatamente identificati in epigrafe, al riconoscimento della cittadinanza italiana, acquisita Jure Sanguinis in quanto discendenti di cittadino italiano, e per l'effetto DICHIARARE gli odierni ricorrenti, cittadini italiani con tutti i conseguenti diritti di trasmissione Jure Sanguinis della cittadinanza a tutti i discendenti;
ORDINARE al e, per esso, all'Ufficiale dell'Anagrafe e dello Stato Controparte_2 civile competente, ovvero del Comune di Fiscaglia (FE), di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, ovvero provvedendo: • alla immediata iscrizione, nei registri dell'anagrafe, dell'atto di nascita degli odierni ricorrenti, come cittadini italiani, nati all'estero; • alla registrazione e annotazione nell'atto di nascita e nei registri dello Stato civile del matrimonio deli ricorrenti;
• a svolgere tutte le necessarie ed eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti, per le iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge. Con ogni più ampia riserva di ulteriori deduzioni, articolazione di mezzi istruttori e produzioni documentali. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, in caso di opposizione A. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.
2. La domanda è accoltaCon ricorso ex art. 281 decies cpc depositato il 25 settembre 2023 i ricorrenti in proprio ed in rappresentanza dei figli minori, tutti cittadini brasiliani, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto diretti discendenti del cittadino italiano nato Persona_5 il 19 aprile 1875 a Fiscaglia (FE) (doc. 10), emigrato in Brasile dove ha vissuto senza mai naturalizzarsi brasiliano, (doc.12). Con decreto del 6/02/2025 con veniva sottoposta alle parti la questione della sospensione del presente procedimento in attesa della questione di legittimità costituzionale promossa dal Tribunale di Bologna in altro procedimento era fissata udienza di trattazione per il giorno 25.11.2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c. Il ricorso ed il decreto di fissazione udienza sono stati tempestivamente notificati il 6.03.2025 mediante consegna nella casella di posta elettronica certificata dell'Avvocatura dello Stato di Bologna, difensore ex lege del convenuto del quale deve essere dichiarata la contumacia non essendosi costituito in Controparte_2 giudizio. Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Bologna che non ha precisato le conclusioni. Parte ricorrente ha depositato note di trattazione il 24.11.2025 insistendo per l'accoglimento della domanda e la causa veniva trattenuta poi in decisione ex art. 281 sexies cpc. E' rilevante ricordare che principio consolidato l'ammissibilità di documentazione che presenti discordanza delle generalità dei cittadini che costituiscono la linea di discendenza. Tale discordanza, sempreché non metta fortemente in dubbio la riferibilità di un atto a un dato discendente, non è, infatti, motivo di diniego del provvedimento qualora, con altri elementi, sia desumibile il rapporto di parentela diretto che consente la trasmissione dello status civitatis Nel caso di specie si può rilevare la lieve modificazione del nome da “ ”a “ o “ ” o Persona_5 CP_3 Per_5
. Per_5
2. La domanda è accolta Dalla documentazione riversata telematicamente in atti è possibile ricostruire la genealogia delle ricorrenti come segue:
emigrava in epoca non precisata in Brasile e si coniugava con Persona_5 CP_4 (doc. 11), e dal loro matrimonio nasceva
[...] 1. , (Figlio) nato il [...] a [...]. 13), sposato con Per_6 [...]
(doc. 14), a sua volta padre del signor: Per_7 a.BIRT (Nipote) nato il [...] a [...]. 15), a sua volta Per_5 padre dell'odierno ricorrente: bisnipote ed odierno ricorrente, nato il 9 ottobre Parte_1 1961 a ND (Brasile) (doc. 1), sposato in data 29 gennaio 1983 con (doc. 2) e (doc. 3) Persona_1 anch'ella odierna richiedente, ex art. 10 della legge 555/1912 in vigore fino al 27 aprile 1983, data dell'entrata in vigore della legge 123/1983, a sua volta padre di: trisnipote ed odierna Parte_4 ricorrente, nata il [...] a [...]. 4), sposata con Persona_8 (doc. 16); trisnipote ed odierna ricorrente, nata il [...] a [...] Controparte_5 pagina 2 di 5 Pt_
do IO AR (Brasile) (doc. 5), madre di: , quadrisnipote ed odierno Persona_2 ricorrente, nato il [...] a [...]. 6); Per_3 Parte_2 Perso trisnipote ed odierno ricorrente, nato il [...] a [...]. 7), padre di: quadrisnipote ed odierna ricorrente, nata il [...] a [...] Persona_4 (Brasile) (doc. 9). Preliminarmente devono ritenersi pacifiche la competenza territoriale dell'adito Tribunale di Bologna, così come previsto dall'articolo 4, comma 5, del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dall' art. 1 comma 36, legge delega n. 206/2021, per cui «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»), nonché la natura monocratica della controversia (cfr. l'art. 3 comma 4 d decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13 cit, secondo il quale «salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica»).
3. Sul primo punto, emerge documentalmente come i ricorrenti risiedano all'estero, in Brasile, e come il Comune di nascita del loro avo, cittadino italiano, sia quello di GL , in provincia di Ferrara. Le procure alle liti appaiono regolari e, attesa la regolarità e la tempestività delle comunicazioni, è stata dichiarata la contumacia di parte resistente. In via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.). In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta Controparte_2 in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18710/2016). Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto. Sussiste altresì l'interesse ad agire di , coniuge di , ex Persona_1 Parte_1 art. 10 della legge 555/1912 in vigore fino al 27 aprile 1983, data dell'entrata in vigore della legge 123/1983 stante la celebrazione del matrimonio avvenuta il 29 gennaio 1983 ( doc.2,3)
4. Nel caso di specie l'interesse ad agire può ritenersi sussistente anche se gli attori non hanno documentato di aver inoltrato a mezzo raccomandata i moduli recanti l'istanza di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis al competente Consolato d'Italia di San Paolo né hanno dedotto il ritardo pressoché ultradecennale con il quale detta amministrazione sta procedendo a convocare i richiedenti. Più in generale è ormai noto che presso i consolati- quantomeno in Brasile, Argentina e Venezuela, le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni e che il termine di 730gg. previsto dall'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362, (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), in difetto di espressa previsione legislativa non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere infatti che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione.
5. pagina 3 di 5 L'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo ai figli minorenni pur in carenza di autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'art. 320 c.c., atteso che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio (cfr. Corte di cassazione Sez. 2, Sentenza n. 743 del 19/01/2012, per cui «in tema di rappresentanza processuale del minore, l'autorizzazione del giudice tutelare ex art. 320 cod. civ. è necessaria per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria, che possono, cioè, arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio e non anche per gli atti diretti al miglioramento e alla conservazione dei beni che fanno già parte del patrimonio del soggetto incapace») e non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza (peraltro azione dichiarativa) debba rientrare tra gli atti vantaggiosi per il minore. V'è da rilevare, poi, come la rappresentanza processuale del minore non cessa automaticamente allorché questi diventi maggiorenne ed acquisti, a sua volta, la capacità processuale, rendendosi necessario che il raggiungimento della maggiore età sia reso noto alle altre parti (peraltro, nel caso di specie, parte resistente è rimasta contumace) mediante dichiarazione, notifica o comunicazione con un atto del processo. Tale principio dell'ultrattività della rappresentanza opera - tuttavia - soltanto nell'ambito della stessa fase processuale, attesa l'autonomia dei singoli gradi di giudizio. (Sez. 2, Sentenza n. 19015 del 02/09/2010, Rv. 615208 - 01). B. NEL MERITO
1. I ricorrenti, in proprio e quali genitori esercenti la potestà sui figli minori, hanno diritto al riconoscimento dello status di cittadini italiani in qualità di discendenti dell'avo italiano il quale, Persona_5 senza mai naturalizzarsi brasiliano né aver rinunciato alla cittadinanza italiana come è evincibile dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla competente Autorità brasiliana in atti, ha trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana al proprio figlio e questi ai propri discendenti sino ad arrivare agli odierni ricorrenti La linea di discendenza illustrata in ricorso e riportata nelle pagine che precedono trova riscontro nella documentazione in atti, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui
“L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal Codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”);
2. Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal Codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912). C. SULLE SPESE DI LITE Sussistono, infine, giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite in considerazione della novità delle questioni trattate e in mancanza della costituzione formale di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
• dichiara la contumacia del;
Controparte_2 pagina 4 di 5 • accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che: ato il 9.10.1961 Parte_1 nata il [...] Persona_1 nato il [...] Parte_4 SABRINA nata il [...] Parte_2
nato il [...] Persona_2
nato il [...] Persona_3 nata il [...] Persona_4 sono cittadini italiani iure sanguinis;
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle Controparte_2 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• compensa le spese di lite del presente giudizio. Bologna, 26.11.2025
dott. Patrizia Bellettati
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