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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 29/07/2025, n. 482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 482 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
Sezione Civile
Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dr.ssa Ilaria
De Pasquale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 544 del R.G.A.C. dell'anno 2021, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso e Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Olga Arcuri;
ATTORE
E
(C.F. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.
Maurizio Cortese;
CONVENUTO
NONCHÉ
(P.I. ), in persona del rappresentante Controparte_2 P.IVA_2 legale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Clausi;
TERZA CHIAMATA
Oggetto: risarcimento danni.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
– premesso di essere proprietario dell'unità immobiliare Parte_1 Parte_2
sita in loc.tà /villaggio , in Isola Capo Rizzuto – ha convenuto in giudizio
[...] CP_1
l'Insediamento condominiale chiedendone la condanna al risarcimento dei danni a carico del proprio immobile, provocati dall'incendio sviluppatosi in data 20.07.2016; ha dedotto in particolare che l'incendio ha provocato danni ai giardini, nonché all'intero impianto idrico ed
1 elettrico;
ha altresì allegato che nell'agosto del 2016, pochi giorni dopo l'incendio, su istanza dell'amministrazione condominiale è stato eseguito un intervento di spurgo al fine di ripristinare la funzionalità dell'impianto fognario, a seguito del quale si è verificata la fuoriuscita di acque nere e fango dalla doccia del bagno della camera da letto, ubicata al piano terra dell'immobile, con conseguenti ulteriori gravissimi danni;
che il pregiudizio patito, in termini di danno emergente e di lucro cessante, è stato accertato e quantificato dal Ctu nel procedimento di atp precedentemente instaurato, cui devono aggiungersi gli ulteriori danni derivanti dal mancato utilizzo dell'immobile negli anni successivi.
Il convenuto ha resistito alle avverse deduzioni, chiedendo il rigetto della domanda. Ha in ogni caso chiesto la chiamata in giudizio della nei cui Controparte_2 confronti ha spiegato, in via subordinata, domanda di manleva. ha chiesto il rigetto della domanda, deducendone Controparte_2
l'infondatezza nell'an e nel quantum debeatur.
La domanda non può essere accolta.
Con riguardo all'origine dei danni, l'istante si è limitato a dedurre che gli stessi sono stati provocati da un incendio “sviluppatosi in data 20.07.2016, nell'area del villaggio ”, CP_1 ove è ubicato l'immobile di sua proprietà.
L'attore non ha tuttavia neanche allegato che l'incendio sia scaturito da parti comuni dell'edificio, in tal modo non enunciando le condizioni necessarie per imputare al la responsabilità dei danni lamentati. CP_3
Pur assumendo il difetto di allegazione carattere assorbente, si rileva, ad abundantiam, che l'istante non ha formulato alcuna richiesta istruttoria volta a dimostrare la provenienza del fenomeno da beni comuni e la conseguente responsabilità del CP_3
Anzi, la circostanza – espressamente contestata dal convenuto – appare smentita dal contenuto del rapporto di intervento dei Vigili del fuoco, versato in atti, il quale riscontra un incendio di grossa entità originato da “sterpi bordo strada vicino al bivio , reso incontrollabile CP_1 per il forte vento”, con ciò verosimilmente individuando l'origine dell'incendio in un punto esterno al perimetro condominiale.
In definitiva, la domanda deve essere rigettata.
Resta di conseguenza assorbita la domanda di manleva.
Considerata la peculiarità della vicenda sostanziale e rilevato che l'assicurazione ha assunto su di sé l'onere del risarcimento (v. pag. 3 della comparsa conclusionale: “si fa rilevare il
2 corretto comportamento tenuto da nella presente vicenda quando, nelle more del CP_4 presente giudizio, eseguiti di accertamenti di rito, provvedeva a liquidare al la Parte_1 somma di € 51.792,00, alla quale poi venne aggiunta quelle di € 4.500,00, specificando che la predetta somma di € 56.292,00 veniva corrisposta con riserva di riconoscergli un maggior importo per valore a nuovo a seguito di sua dimostrazione dell'aver eseguito i lavori per come da documentazione prodotta”), si ritiene sussistano eccezionali ragioni per disporre l'integrale compensazione delle spese processuali del presente giudizio, nonché del procedimento di atp.
Le spese di ctu del presente giudizio, liquidate con decreto del 18.03.2024, nonché le spese di ctu dell'atp, sono poste definitivamente a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- rigetta la domanda;
- compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti del giudizio;
- pone le spese di ctu del presente giudizio, liquidate con decreto del 18.03.2024, e le spese di ctu dell'atp, definitivamente a carico di parte attrice.
Così deciso in Crotone, il 29/07/2025
Il Giudice
Dr.ssa Ilaria De Pasquale
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