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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/09/2025, n. 12936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12936 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Civile di Roma costituito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dott.ssa Bianca Ferramosca Presidente rel.
2) Dott. Romolo Ciufolini Giudice
3) Dott.ssa Federica D'Ambrosio Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA sul reclamo ex art.630 c.p.c. proposto nella causa n. 32621/2025 R.G.A.C.
TRA
(C.F. e (C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dagli avv.ti Gianfranco Torino e Francesco Torino
RECLAMANTI
E in persona del legale rappresentante p.t., con la Controparte_1 mandataria rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Pesenti Controparte_2
RECLAMATA COSTITUITA
NONCHE'
[...]
[...]
con la mandataria Controparte_3 Controparte_4
RECLAMATI NON COSTUITI
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 16 giugno 2025 e regolarmente notificato, e Parte_1 Parte_2 hanno proposto tempestivo reclamo avverso il provvedimento depositato in data 29 maggio
[...]
2025 e comunicato il 30 maggio 2025 con il quale il giudice dell'esecuzione ha rigettato l'istanza di inefficacia del pignoramento sotteso alla procedura r.g.e. n. 906/2023 sollevata dai reclamanti per l'asserito mancato deposito del titolo esecutivo. Il giudice dell'esecuzione ha ritenuto il rilievo tardivo perché formulato oltre il termine di 20 giorni, previsto dall'art. 617 comma 2 c.p.c., decorrenti dall'iscrizione a ruolo della procedura, e comunque infondato nel merito in quanto il mancato deposito del solo capitolato, a fronte del tempestivo deposito del contratto di mutuo da cui origina il credito, non può inficiare la validità del titolo.
A sostegno del reclamo, i ricorrenti hanno addotto l'erroneo rigetto dell'istanza di estinzione perché non sussumibile nella fattispecie dell'opposizione agli atti di cui all'art. 617 c.p.c., trattandosi piuttosto di una sollecitazione volta ad ottenere la declaratoria officiosa dell'intervenuta inefficacia del pignoramento ex art. 557 c.p.c., integrante un'ipotesi di estinzione tipica della procedura, per non aver la creditrice depositato, nel termine perentorio di legge, il titolo esecutivo completo CP_1 rappresentato dal contratto di mutuo e dal capitolato che ne costituisce parte integrante.
Si è costituita la sola società , la quale ha chiesto Controparte_1 dichiararsi inammissibile e/o infondato il reclamo, con condanna alle spese di lite.
Preliminarmente, va ritenuta l'ammissibilità del reclamo, tempestivamente proposto nel termine di 20 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza reclamata (avvenuta il 30 maggio 2025). Trattasi, infatti, dello strumento previsto espressamente dall'art. 630 comma 3 c.p.c. per impugnare il provvedimento con cui il giudice accoglie o respinge l'eccezione di estinzione tipica, in qualunque forma proposta.
Il vizio dedotto incide sull'efficacia del pignoramento determinandone l'estinzione ex art. 630 c.p.c. cosicché, per esso, non è configurabile la preclusione – richiamata dal giudice di prime cure - riguardante i motivi di opposizione agli atti ex art. 617 c.p.c. bensì la diversa preclusione riguardante le fattispecie estintive tipiche di cui all'art. 630, 2° co. c.p.c., preclusione che, nella fattispecie, non è dedotta né consta si sia realizzata.
Passando all'esame del merito, il reclamo è infondato e va, pertanto, rigettato.
Parte reclamante invoca come maturata la inefficacia del pignoramento ex art. 557, ult. co. c.p.c. a motivo del mancato deposito del capitolato allegato al contratto di mutuo azionato.
La citata disposizione prevede, nella formulazione applicabile ratione temporis , che: “ Il cancelliere forma il fascicolo dell'esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie dell'atto del pignoramento, del titolo0 esecutivo e del precetto sono depositate oltre il termine di quindici giorni dalla consegna al creditore”.
E' pacifico che l'atto pubblico di mutuo sia stato depositato nel termine prescritto. L'omissione lamentata dal reclamante riguarda, infatti, il solo capitolato richiamato dal contratto di mutuo e allegato allo stesso che è, comunque, stato depositato dal creditore in corso di procedura.
La questione riguarda, dunque, se, nelle indicate condizioni, possa dirsi correttamente assolto, nei termini di legge ex art. 557 c.p.c., l'onere di depositare il titolo esecutivo che il creditore procedente ha inteso azionare nella procedura 906/2023 R.G.Es..
Ritiene il Collegio che l'avvenuto deposito del contratto di mutuo sia sufficiente a ritenere assolto l'onere documentale richiesto dalla citata disposizione a pena di inefficacia del pignoramento.
Tale deposito, come è noto, è correlato alle verifiche che il giudice dell'esecuzione deve operare ex officio al fine di far procedere l'esecuzione ( quali: sussistenza di un titolo esecutivo idoneo ex art. 474 c.p.c. e legittimazione del creditore in base a detto titolo, esistenza del precetto e dell'atto di pignoramento e validità di quest'ultimo).
Il contratto di mutuo depositato tempestivamente dal creditore contiene le disposizioni necessarie a verificare la liquidità, certezza ed esigibilità del credito fatto valere e riveste forma idonea ad essere azionato esecutivamente. Dallo stesso è evincibile in maniera esaustiva il rapporto obbligatorio avente ad oggetto la somma di denaro, alla cui definizione non corrono le clausole generali contenute nel Capitolano pure recepito dal mutuo, essendo già determinato nel contratto l'ammontare della sorte capitale ricevuta, gli interessi dovuti nonché le modalità e i tempi di restituzione. Tanto basta a ritenere assolto con il deposito del contratto di mutuo, pur privo dell'allegato capitolato, l'onere documentale richiesto dall'art. 557 c.p.c. ai fini dell'efficacia del pignoramento.
Le spese del presente reclamo seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ex DM 55/2014, tenuto conto delle sole fasi effettivamente svolte (studio, introduttiva, decisionale)
P.Q.M.
- rigetta il reclamo;
- condanna e in solido tra loro, alla rifusione in favore di Parte_1 Parte_2 [...] delle spese di lite che si liquidano in € 3.000,00 per compensi Controparte_1 oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 10 settembre 2025.
Il Presidente rel. dott.ssa Bianca Ferramosca
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del MOT dott.ssa Marilina Guglielmi.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Civile di Roma costituito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dott.ssa Bianca Ferramosca Presidente rel.
2) Dott. Romolo Ciufolini Giudice
3) Dott.ssa Federica D'Ambrosio Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA sul reclamo ex art.630 c.p.c. proposto nella causa n. 32621/2025 R.G.A.C.
TRA
(C.F. e (C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dagli avv.ti Gianfranco Torino e Francesco Torino
RECLAMANTI
E in persona del legale rappresentante p.t., con la Controparte_1 mandataria rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Pesenti Controparte_2
RECLAMATA COSTITUITA
NONCHE'
[...]
[...]
con la mandataria Controparte_3 Controparte_4
RECLAMATI NON COSTUITI
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 16 giugno 2025 e regolarmente notificato, e Parte_1 Parte_2 hanno proposto tempestivo reclamo avverso il provvedimento depositato in data 29 maggio
[...]
2025 e comunicato il 30 maggio 2025 con il quale il giudice dell'esecuzione ha rigettato l'istanza di inefficacia del pignoramento sotteso alla procedura r.g.e. n. 906/2023 sollevata dai reclamanti per l'asserito mancato deposito del titolo esecutivo. Il giudice dell'esecuzione ha ritenuto il rilievo tardivo perché formulato oltre il termine di 20 giorni, previsto dall'art. 617 comma 2 c.p.c., decorrenti dall'iscrizione a ruolo della procedura, e comunque infondato nel merito in quanto il mancato deposito del solo capitolato, a fronte del tempestivo deposito del contratto di mutuo da cui origina il credito, non può inficiare la validità del titolo.
A sostegno del reclamo, i ricorrenti hanno addotto l'erroneo rigetto dell'istanza di estinzione perché non sussumibile nella fattispecie dell'opposizione agli atti di cui all'art. 617 c.p.c., trattandosi piuttosto di una sollecitazione volta ad ottenere la declaratoria officiosa dell'intervenuta inefficacia del pignoramento ex art. 557 c.p.c., integrante un'ipotesi di estinzione tipica della procedura, per non aver la creditrice depositato, nel termine perentorio di legge, il titolo esecutivo completo CP_1 rappresentato dal contratto di mutuo e dal capitolato che ne costituisce parte integrante.
Si è costituita la sola società , la quale ha chiesto Controparte_1 dichiararsi inammissibile e/o infondato il reclamo, con condanna alle spese di lite.
Preliminarmente, va ritenuta l'ammissibilità del reclamo, tempestivamente proposto nel termine di 20 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza reclamata (avvenuta il 30 maggio 2025). Trattasi, infatti, dello strumento previsto espressamente dall'art. 630 comma 3 c.p.c. per impugnare il provvedimento con cui il giudice accoglie o respinge l'eccezione di estinzione tipica, in qualunque forma proposta.
Il vizio dedotto incide sull'efficacia del pignoramento determinandone l'estinzione ex art. 630 c.p.c. cosicché, per esso, non è configurabile la preclusione – richiamata dal giudice di prime cure - riguardante i motivi di opposizione agli atti ex art. 617 c.p.c. bensì la diversa preclusione riguardante le fattispecie estintive tipiche di cui all'art. 630, 2° co. c.p.c., preclusione che, nella fattispecie, non è dedotta né consta si sia realizzata.
Passando all'esame del merito, il reclamo è infondato e va, pertanto, rigettato.
Parte reclamante invoca come maturata la inefficacia del pignoramento ex art. 557, ult. co. c.p.c. a motivo del mancato deposito del capitolato allegato al contratto di mutuo azionato.
La citata disposizione prevede, nella formulazione applicabile ratione temporis , che: “ Il cancelliere forma il fascicolo dell'esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie dell'atto del pignoramento, del titolo0 esecutivo e del precetto sono depositate oltre il termine di quindici giorni dalla consegna al creditore”.
E' pacifico che l'atto pubblico di mutuo sia stato depositato nel termine prescritto. L'omissione lamentata dal reclamante riguarda, infatti, il solo capitolato richiamato dal contratto di mutuo e allegato allo stesso che è, comunque, stato depositato dal creditore in corso di procedura.
La questione riguarda, dunque, se, nelle indicate condizioni, possa dirsi correttamente assolto, nei termini di legge ex art. 557 c.p.c., l'onere di depositare il titolo esecutivo che il creditore procedente ha inteso azionare nella procedura 906/2023 R.G.Es..
Ritiene il Collegio che l'avvenuto deposito del contratto di mutuo sia sufficiente a ritenere assolto l'onere documentale richiesto dalla citata disposizione a pena di inefficacia del pignoramento.
Tale deposito, come è noto, è correlato alle verifiche che il giudice dell'esecuzione deve operare ex officio al fine di far procedere l'esecuzione ( quali: sussistenza di un titolo esecutivo idoneo ex art. 474 c.p.c. e legittimazione del creditore in base a detto titolo, esistenza del precetto e dell'atto di pignoramento e validità di quest'ultimo).
Il contratto di mutuo depositato tempestivamente dal creditore contiene le disposizioni necessarie a verificare la liquidità, certezza ed esigibilità del credito fatto valere e riveste forma idonea ad essere azionato esecutivamente. Dallo stesso è evincibile in maniera esaustiva il rapporto obbligatorio avente ad oggetto la somma di denaro, alla cui definizione non corrono le clausole generali contenute nel Capitolano pure recepito dal mutuo, essendo già determinato nel contratto l'ammontare della sorte capitale ricevuta, gli interessi dovuti nonché le modalità e i tempi di restituzione. Tanto basta a ritenere assolto con il deposito del contratto di mutuo, pur privo dell'allegato capitolato, l'onere documentale richiesto dall'art. 557 c.p.c. ai fini dell'efficacia del pignoramento.
Le spese del presente reclamo seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ex DM 55/2014, tenuto conto delle sole fasi effettivamente svolte (studio, introduttiva, decisionale)
P.Q.M.
- rigetta il reclamo;
- condanna e in solido tra loro, alla rifusione in favore di Parte_1 Parte_2 [...] delle spese di lite che si liquidano in € 3.000,00 per compensi Controparte_1 oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 10 settembre 2025.
Il Presidente rel. dott.ssa Bianca Ferramosca
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del MOT dott.ssa Marilina Guglielmi.