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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 20/03/2025, n. 1019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1019 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 95000584/2011
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
II SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice dott.ssa Laura Vincenza Amato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. r.g. 95000584/2011 promossa da in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta mandato in Parte_1
atti, dagli avv.ti Claudio Ciro Moretti e Alberto Moretti;
OPPONENTE
DEL RE PETRONILLA, , , Parte_2 Parte_3 [...]
e , in proprio, rappresentati e difesi, giusta Pt_4 Parte_5 mandato in atti, dall'avv. Parte_5
OPPONENTI contro
Controparte_1 in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'avv.
[...]
Gianfranco Caradonna;
OPPOSTA nonché contro in persona del Vice Presidente del C.d.a., quale procuratrice di Controparte_2 CP_3
rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dagli avv.ti Renato Sardi e Cristian Sgaramella;
[...]
in persona del Vice Presidente del C.d.a., quale procuratrice di Controparte_2 Parte_6
rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dagli avv.ti Renato Sardi e Cristian Sgaramella;
[...]
in persona del Vice Presidente del C.d.a., quale procuratrice di Controparte_2 [...]
rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dagli avv.ti Renato Sardi e Cristian CP_4 Sgaramella;
TERZI INTERVENUTI
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 20.11.2024, che si intendono qui integralmente richiamate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso per ingiunzione depositato il 16.05.2011, la Controparte_1 chiedeva e otteneva dal Tribunale di Monopoli il decreto ingiuntivo
[...]
n. 134/2011 con il quale si ingiungeva il pagamento della somma complessiva di € 223.199,88 oltre interessi al saggio del 10,024% su base annuale fino al soddisfo e spese di procedura, alla società quale debitrice principale e alle persone fisiche e , , Parte_1 Controparte_5 CP_6 Pt_3
, quali fideiussori, in relazione al saldo debitore del conto corrente Parte_2 Parte_5
n. 10/002000584.
2. Con atto di citazione notificato in data 26.10.2011 gli attori indicati in epigrafe proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 134/2011 eccependo, in via pregiudiziale, la mancanza di prova scritta ex art. 633 c.p.c. per asserita mancanza di prova della corrispondenza tra il tasso applicato e la pubblicizzazione dello stesso nonché delle variazioni successivamente intervenute. Nel merito, chiedevano in via principale e riconvenzionale di accertare e dichiarare ex artt. 1175 e 1375
c.c. la responsabilità della banca opposta per il recesso ad nutum dal contratto di apertura di credito in conto corrente, senza giusta causa, con sua condanna risarcimento dei danni ex art. 1218 c.c. nella somma da quantificarsi giudizialmente e, comunque, nel limite massimo di € 260.000,00, nonché di dichiarare la nullità dei tassi applicati ex artt. 1284 cc e 1181 L. , la nullità della clausola di CP_2 capitalizzazione periodica degli interessi ex art. 1283 cc e, infine, la compensazione giudiziale ex art. 1241 c.c. tra i rispettivi debiti-crediti, con eventuale condanna dell'opposta al pagamento del saldo dovuto agli opponenti.
3. Con comparsa del 05.01.2012, si costituiva in giudizio la Controparte_1
eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'opposizione spiegata
[...] dai fideiussori in ragione dell'autonomia della garanzia dagli stessi prestata e dall'impossibilità di far valere l'invalidità del contratto principale, nonché il difetto di legittimazione attiva degli stessi, in quanto soggetti estranei al rapporto di conto corrente oggetto di giudizio. Nel merito contestava l'avversa prospettazione in fatto e in diritto, sostenendo il corretto esercizio del diritto di recesso e la non necessarietà di una giusta causa per gli affidamenti a tempo indeterminato, nonché il legittimo esercizio dello ius variandi e la liceità della pattuita capitalizzazione con identica periodicità; infine rilevava l'assoluta infondatezza della domanda risarcitoria per carenza di prova e quantificazione del danno, nonché l'inammissibilità ai sensi dell'art. 1243 c.c., oltreché la genericità della richiesta di compensazione giudiziale ex art. 1241 c.c.
4. Con comparsa di intervento ex art. 111 c.p.c. del 14.02.2019, si costituiva in giudizio la
[...]
quale procuratrice generale di cessionaria del credito originariamente CP_2 Controparte_3 vantato da , in forza Controparte_1 del contratto di cessione datato 05.07.2018 con cui la stessa aveva acquistato pro soluto un portafoglio di crediti pecuniari individuabili “in blocco”, tra cui quello vantato dall'odierna opposta nei confronti di con annesse garanzie, riportandosi e associandosi alle conclusioni già formulate dai Parte_1 procuratori di parte opposta.
5. Con comparsa di intervento ex art.111 cpc del 07.02.2020, si costituiva in giudizio la
[...] quale procuratrice generale di cessionaria del credito già ceduto da CP_2 Parte_6 [...]
a in forza di contratto di cessione Controparte_7 CP_3 concluso in data 03.12.2019 con , acquistando pro soluto un portafoglio di crediti CP_3 pecuniari individuabili “in blocco” tra cui quello vantato nei confronti di con annesse Parte_1 garanzie, riportandosi e associandosi alle conclusioni già formulate dai procuratori di parte opposta.
6. Con comparsa di intervento ex art. 111 c.p.c. del 07.03.2024, si costituiva in giudizio la
[...] quale procuratrice generale di cessionaria del credito ceduto da CP_2 Controparte_4 [...] già ceduto da a in Parte_7 Controparte_7 Controparte_3 forza di contratto di cessione concluso in data 27.12.2023 con acquistando pro Parte_6 soluto un portafoglio di crediti pecuniari individuabili “in blocco” tra cui quello vantato nei confronti di con annesse garanzie, riportandosi e associandosi alle conclusioni già formulate dai Parte_1 procuratori di parte opposta.
7. La causa, istruita sulla scorta della produzione documentale versata in atti dalle parti e dell'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, è pervenuta all'udienza del 20 novembre 2024, ove sulle conclusioni come in epigrafe richiamate, è stata riservata per la decisione, previa rinuncia delle parti ai termini di cui all'art. 190 cpc.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1. Com'è noto il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e con la successiva, eventuale, fase di opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena, il cui oggetto non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria. Oggetto del giudizio di opposizione, pertanto, non è più la verifica dei presupposti legittimanti la concessione del decreto ingiuntivo, bensì la fondatezza della pretesa azionata dall'opposto che, quale creditore, è attore in senso sostanziale e deve fornire piena prova del credito vantato.
2. Fatta tale premessa è, dunque, ininfluente verificare in questa sede la sussistenza dei presupposti ex art. 633 c.p.c., dovendo vagliare, piuttosto, la fondatezza della pretesa creditoria ingiunta.
3. Per quanto concerne la fideiussione rilasciata in favore della banca da parte di
[...]
, , , e , nel CP_5 Parte_2 Parte_5 Parte_3 Parte_4 contratto è statuito che il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta e senza eccezioni, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio. L'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni” vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione.
Nel contratto autonomo di garanzia, improntandosi il rapporto tra il garante e il creditore beneficiario a piena autonomia, il garante non può opporre al creditore la nullità di un patto relativo al rapporto fondamentale, salvo che essa dipenda da contrarietà a norme imperative o dall'illiceità della causa e che, attraverso il medesimo contratto autonomo, si intenda assicurare il risultato vietato dall'ordinamento. E, quindi, il garante è legittimato a proporre eccezioni fondate sulla nullità anche parziale del contratto base per contrarietà a norme imperative. Ne consegue, ad esempio, che può essere sollevata nei confronti della banca l'eccezione di nullità della clausola anatocistica atteso che la soluzione contraria consentirebbe al creditore di ottenere, per il tramite del garante, un risultato che l'ordinamento vieta.
Occorre, dunque, verificare nel merito le eccezioni mosse al rapporto intercorrente tra debitore principale e CP_2
4. Preliminarmente si osserva che in tema di apertura di credito in conto corrente a tempo indeterminato, è legittimo il recesso "ad nutum" della banca, se anticipato da una comunicazione al cliente con congruo preavviso, posto che tale facoltà è espressamente prevista dall'art. 1845, comma
3, c.c. e il suo esercizio non entra in conflitto con il principio generale di buona fede, sancito dall'art. 1375 c.c., allorquando il debitore abbia ripetutamente, e in modo del tutto ingiustificato, superato il limite di affidamento concesso.
Nel caso di specie è provato il preavviso al correntista di revoca dell'affidamento concessogli
(raccomandata del 28.01.2011) e - in disparte la natura indeterminata del rapporto e la facoltà espressamente pattuita di recesso in qualsiasi momento, con clausola specificamente approvata per iscritto - il recesso è, comunque, giustificato dal rilevante sconfinamento comprovato dalla produzione dell'estratto conto non specificamente contestato dagli opponenti, i quali hanno solo genericamente ricondotto e addebitato la propria esposizione debitoria alla chiusura da parte della di diversi affidamenti. Ne consegue, dunque, che il recesso operato dalla non possa CP_2 CP_2 considerarsi illegittimo (tale è il recesso che assuma connotati del tutto imprevisti ed arbitrari), essendo, diversamente la soluzione prevedibile alle difficoltà di rientro del debitore, già più volte rilevate precedentemente dalla (si veda documentazione fascicolo di parte opposta). CP_2
5. Con riferimento all'esercizio da parte della Banca convenuta del c.d. "ius variandi", è sufficiente evidenziare che tale facoltà di modifica unilaterale delle condizioni economiche attribuita alla banca è pattuita all'art. 14 delle condizioni generali del contratto di apertura di conto corrente, clausola che risulta essere stata approvata specificamente ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. Pertanto, devono ritenersi del tutto legittime le variazioni dei tassi operate dalla Banca e comunicate al correntista unitamente agli estratti conto di volta in volta trasmessi (circostanza mai messa in discussione dall'opponente), in ossequio a quanto previsto dall'art. 118 T.U.B. A ciò si aggiunga che negli estratti di conto corrente versati in atti sono riportate tutte le variazioni delle condizioni economiche, a fronte delle quali non risultano dichiarazioni di recesso o contestazioni da parte dal correntista.
6. Infine, in relazione alla contestata applicazione dell'anatocismo, vale a dire della capitalizzazione trimestrale degli interessi (interessi c.d. composti), conviene chiarire quanto segue.
Nel periodo anteriore alla modifica dell'art. 120 T.U.B. attuata nel 1999, è noto che la S.C. ha ritenuto nulle, per violazione dell'art. 1283 c.c., le clausole anatocistiche, in quanto basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo (cfr. Cass SS.UU., 04/11/2004, n. 21095).
Il citato art. 120 T.U.B., come modificato dall'art. 25 del D.Lgs. n. 342 del 1999 ha introdotto il principio della pari periodicità per il calcolo degli interessi, demandando al CICR la determinazione dei criteri per la produzione di interessi sugli interessi.
Il CICR ha quindi provveduto, con la delibera del 9 febbraio 2000, entrata in vigore il 22 aprile
2000, ad eseguire le direttive di cui all'art. 25, comma 2, del D.Lgs. 342/1999, stabilendo, in particolare che "in tutti i rapporti deve essere indicata la periodicità di capitalizzazione degli interessi;
le clausole di capitalizzazione degli interessi devono essere approvate specificamente per iscritto, ai sensi dell'art. 1341 c.c.; nei rapporti di conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nella capitalizzazione degli interessi creditori e debitori", con la conseguente validità, dall'1 luglio 2000 - data indicata nella stessa delibera CICR - della clausola anatocistica per i contratti successivi. Nel caso di specie, essendo stata correttamente pattuita l'identica periodicità di capitalizzazione degli interessi (art. 9) con clausola specificamente approvata per iscritto, non si configura alcuna violazione ex art. 1283 c.c.
7. Ne consegue che il saldo a credito della è stato correttamente quantificato e ingiunto, CP_2 come anche confermato dal CTU nel suo primo calcolo, ove è stato considerato sia lo ius variandi che la capitalizzazione trimestrale (€ 223.199,88) come legittimamente pattuite e regolarmente applicate.
8. Si intende accertata la qualifica di cessionario in capo ad con procura Controparte_4 speciale in favore della ma essendo l'opposizione infondata va soltanto Controparte_2 confermato il decreto ingiuntivo che acquista efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 653 c.p.c.
In ogni caso, indipendentemente dall'intervento del successore a titolo particolare, gli effetti della sentenza si dispiegano anche nei suoi confronti ai sensi dell'art. 111 c.p.c.
9. L'opposizione va, dunque, rigettata con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate solidalmente a carico degli opponenti e in favore di . Controparte_8
(scaglione di riferimento da 52.001 a 260.000 fasi studio, introduttiva e istruttoria) e nei CP_1 confronti di quale procuratrice speciale della cessionaria (fasi studio introduttiva Controparte_2
e decisoria).
11. Le competenze del CTU, come liquidate in corso di giudizio, sono poste definitivamente a carico degli opponenti, in via solidale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
1. rigetta l'opposizione e conferma il d.i. n. 134/2011 che dichiara esecutivo;
2. condanna in persona del legale rappresentante p.t., , Parte_1 Controparte_5 [...]
, , e , in solido tra loro, al Parte_2 Parte_5 Parte_3 Parte_4 pagamento in favore di Controparte_1 dell'importo di € 9.850,00, oltre rimborso spese al 15% iva e cpa come per legge, e in favore di
[...]
in qualità di procuratrice speciale della cessionaria, dell'importo di €8.433,00, oltre CP_2 rimborso spese al 15% iva e cpa come per legge.
3. Le competenze del CTU, come liquidate in corso di giudizio, sono poste definitivamente a carico degli opponenti, in via solidale. Così deciso in Bari il 20.03.2025
Il Giudice
Laura Vincenza Amato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
II SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice dott.ssa Laura Vincenza Amato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. r.g. 95000584/2011 promossa da in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta mandato in Parte_1
atti, dagli avv.ti Claudio Ciro Moretti e Alberto Moretti;
OPPONENTE
DEL RE PETRONILLA, , , Parte_2 Parte_3 [...]
e , in proprio, rappresentati e difesi, giusta Pt_4 Parte_5 mandato in atti, dall'avv. Parte_5
OPPONENTI contro
Controparte_1 in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'avv.
[...]
Gianfranco Caradonna;
OPPOSTA nonché contro in persona del Vice Presidente del C.d.a., quale procuratrice di Controparte_2 CP_3
rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dagli avv.ti Renato Sardi e Cristian Sgaramella;
[...]
in persona del Vice Presidente del C.d.a., quale procuratrice di Controparte_2 Parte_6
rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dagli avv.ti Renato Sardi e Cristian Sgaramella;
[...]
in persona del Vice Presidente del C.d.a., quale procuratrice di Controparte_2 [...]
rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dagli avv.ti Renato Sardi e Cristian CP_4 Sgaramella;
TERZI INTERVENUTI
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 20.11.2024, che si intendono qui integralmente richiamate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso per ingiunzione depositato il 16.05.2011, la Controparte_1 chiedeva e otteneva dal Tribunale di Monopoli il decreto ingiuntivo
[...]
n. 134/2011 con il quale si ingiungeva il pagamento della somma complessiva di € 223.199,88 oltre interessi al saggio del 10,024% su base annuale fino al soddisfo e spese di procedura, alla società quale debitrice principale e alle persone fisiche e , , Parte_1 Controparte_5 CP_6 Pt_3
, quali fideiussori, in relazione al saldo debitore del conto corrente Parte_2 Parte_5
n. 10/002000584.
2. Con atto di citazione notificato in data 26.10.2011 gli attori indicati in epigrafe proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 134/2011 eccependo, in via pregiudiziale, la mancanza di prova scritta ex art. 633 c.p.c. per asserita mancanza di prova della corrispondenza tra il tasso applicato e la pubblicizzazione dello stesso nonché delle variazioni successivamente intervenute. Nel merito, chiedevano in via principale e riconvenzionale di accertare e dichiarare ex artt. 1175 e 1375
c.c. la responsabilità della banca opposta per il recesso ad nutum dal contratto di apertura di credito in conto corrente, senza giusta causa, con sua condanna risarcimento dei danni ex art. 1218 c.c. nella somma da quantificarsi giudizialmente e, comunque, nel limite massimo di € 260.000,00, nonché di dichiarare la nullità dei tassi applicati ex artt. 1284 cc e 1181 L. , la nullità della clausola di CP_2 capitalizzazione periodica degli interessi ex art. 1283 cc e, infine, la compensazione giudiziale ex art. 1241 c.c. tra i rispettivi debiti-crediti, con eventuale condanna dell'opposta al pagamento del saldo dovuto agli opponenti.
3. Con comparsa del 05.01.2012, si costituiva in giudizio la Controparte_1
eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'opposizione spiegata
[...] dai fideiussori in ragione dell'autonomia della garanzia dagli stessi prestata e dall'impossibilità di far valere l'invalidità del contratto principale, nonché il difetto di legittimazione attiva degli stessi, in quanto soggetti estranei al rapporto di conto corrente oggetto di giudizio. Nel merito contestava l'avversa prospettazione in fatto e in diritto, sostenendo il corretto esercizio del diritto di recesso e la non necessarietà di una giusta causa per gli affidamenti a tempo indeterminato, nonché il legittimo esercizio dello ius variandi e la liceità della pattuita capitalizzazione con identica periodicità; infine rilevava l'assoluta infondatezza della domanda risarcitoria per carenza di prova e quantificazione del danno, nonché l'inammissibilità ai sensi dell'art. 1243 c.c., oltreché la genericità della richiesta di compensazione giudiziale ex art. 1241 c.c.
4. Con comparsa di intervento ex art. 111 c.p.c. del 14.02.2019, si costituiva in giudizio la
[...]
quale procuratrice generale di cessionaria del credito originariamente CP_2 Controparte_3 vantato da , in forza Controparte_1 del contratto di cessione datato 05.07.2018 con cui la stessa aveva acquistato pro soluto un portafoglio di crediti pecuniari individuabili “in blocco”, tra cui quello vantato dall'odierna opposta nei confronti di con annesse garanzie, riportandosi e associandosi alle conclusioni già formulate dai Parte_1 procuratori di parte opposta.
5. Con comparsa di intervento ex art.111 cpc del 07.02.2020, si costituiva in giudizio la
[...] quale procuratrice generale di cessionaria del credito già ceduto da CP_2 Parte_6 [...]
a in forza di contratto di cessione Controparte_7 CP_3 concluso in data 03.12.2019 con , acquistando pro soluto un portafoglio di crediti CP_3 pecuniari individuabili “in blocco” tra cui quello vantato nei confronti di con annesse Parte_1 garanzie, riportandosi e associandosi alle conclusioni già formulate dai procuratori di parte opposta.
6. Con comparsa di intervento ex art. 111 c.p.c. del 07.03.2024, si costituiva in giudizio la
[...] quale procuratrice generale di cessionaria del credito ceduto da CP_2 Controparte_4 [...] già ceduto da a in Parte_7 Controparte_7 Controparte_3 forza di contratto di cessione concluso in data 27.12.2023 con acquistando pro Parte_6 soluto un portafoglio di crediti pecuniari individuabili “in blocco” tra cui quello vantato nei confronti di con annesse garanzie, riportandosi e associandosi alle conclusioni già formulate dai Parte_1 procuratori di parte opposta.
7. La causa, istruita sulla scorta della produzione documentale versata in atti dalle parti e dell'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, è pervenuta all'udienza del 20 novembre 2024, ove sulle conclusioni come in epigrafe richiamate, è stata riservata per la decisione, previa rinuncia delle parti ai termini di cui all'art. 190 cpc.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1. Com'è noto il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e con la successiva, eventuale, fase di opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena, il cui oggetto non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria. Oggetto del giudizio di opposizione, pertanto, non è più la verifica dei presupposti legittimanti la concessione del decreto ingiuntivo, bensì la fondatezza della pretesa azionata dall'opposto che, quale creditore, è attore in senso sostanziale e deve fornire piena prova del credito vantato.
2. Fatta tale premessa è, dunque, ininfluente verificare in questa sede la sussistenza dei presupposti ex art. 633 c.p.c., dovendo vagliare, piuttosto, la fondatezza della pretesa creditoria ingiunta.
3. Per quanto concerne la fideiussione rilasciata in favore della banca da parte di
[...]
, , , e , nel CP_5 Parte_2 Parte_5 Parte_3 Parte_4 contratto è statuito che il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta e senza eccezioni, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio. L'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni” vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione.
Nel contratto autonomo di garanzia, improntandosi il rapporto tra il garante e il creditore beneficiario a piena autonomia, il garante non può opporre al creditore la nullità di un patto relativo al rapporto fondamentale, salvo che essa dipenda da contrarietà a norme imperative o dall'illiceità della causa e che, attraverso il medesimo contratto autonomo, si intenda assicurare il risultato vietato dall'ordinamento. E, quindi, il garante è legittimato a proporre eccezioni fondate sulla nullità anche parziale del contratto base per contrarietà a norme imperative. Ne consegue, ad esempio, che può essere sollevata nei confronti della banca l'eccezione di nullità della clausola anatocistica atteso che la soluzione contraria consentirebbe al creditore di ottenere, per il tramite del garante, un risultato che l'ordinamento vieta.
Occorre, dunque, verificare nel merito le eccezioni mosse al rapporto intercorrente tra debitore principale e CP_2
4. Preliminarmente si osserva che in tema di apertura di credito in conto corrente a tempo indeterminato, è legittimo il recesso "ad nutum" della banca, se anticipato da una comunicazione al cliente con congruo preavviso, posto che tale facoltà è espressamente prevista dall'art. 1845, comma
3, c.c. e il suo esercizio non entra in conflitto con il principio generale di buona fede, sancito dall'art. 1375 c.c., allorquando il debitore abbia ripetutamente, e in modo del tutto ingiustificato, superato il limite di affidamento concesso.
Nel caso di specie è provato il preavviso al correntista di revoca dell'affidamento concessogli
(raccomandata del 28.01.2011) e - in disparte la natura indeterminata del rapporto e la facoltà espressamente pattuita di recesso in qualsiasi momento, con clausola specificamente approvata per iscritto - il recesso è, comunque, giustificato dal rilevante sconfinamento comprovato dalla produzione dell'estratto conto non specificamente contestato dagli opponenti, i quali hanno solo genericamente ricondotto e addebitato la propria esposizione debitoria alla chiusura da parte della di diversi affidamenti. Ne consegue, dunque, che il recesso operato dalla non possa CP_2 CP_2 considerarsi illegittimo (tale è il recesso che assuma connotati del tutto imprevisti ed arbitrari), essendo, diversamente la soluzione prevedibile alle difficoltà di rientro del debitore, già più volte rilevate precedentemente dalla (si veda documentazione fascicolo di parte opposta). CP_2
5. Con riferimento all'esercizio da parte della Banca convenuta del c.d. "ius variandi", è sufficiente evidenziare che tale facoltà di modifica unilaterale delle condizioni economiche attribuita alla banca è pattuita all'art. 14 delle condizioni generali del contratto di apertura di conto corrente, clausola che risulta essere stata approvata specificamente ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. Pertanto, devono ritenersi del tutto legittime le variazioni dei tassi operate dalla Banca e comunicate al correntista unitamente agli estratti conto di volta in volta trasmessi (circostanza mai messa in discussione dall'opponente), in ossequio a quanto previsto dall'art. 118 T.U.B. A ciò si aggiunga che negli estratti di conto corrente versati in atti sono riportate tutte le variazioni delle condizioni economiche, a fronte delle quali non risultano dichiarazioni di recesso o contestazioni da parte dal correntista.
6. Infine, in relazione alla contestata applicazione dell'anatocismo, vale a dire della capitalizzazione trimestrale degli interessi (interessi c.d. composti), conviene chiarire quanto segue.
Nel periodo anteriore alla modifica dell'art. 120 T.U.B. attuata nel 1999, è noto che la S.C. ha ritenuto nulle, per violazione dell'art. 1283 c.c., le clausole anatocistiche, in quanto basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo (cfr. Cass SS.UU., 04/11/2004, n. 21095).
Il citato art. 120 T.U.B., come modificato dall'art. 25 del D.Lgs. n. 342 del 1999 ha introdotto il principio della pari periodicità per il calcolo degli interessi, demandando al CICR la determinazione dei criteri per la produzione di interessi sugli interessi.
Il CICR ha quindi provveduto, con la delibera del 9 febbraio 2000, entrata in vigore il 22 aprile
2000, ad eseguire le direttive di cui all'art. 25, comma 2, del D.Lgs. 342/1999, stabilendo, in particolare che "in tutti i rapporti deve essere indicata la periodicità di capitalizzazione degli interessi;
le clausole di capitalizzazione degli interessi devono essere approvate specificamente per iscritto, ai sensi dell'art. 1341 c.c.; nei rapporti di conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nella capitalizzazione degli interessi creditori e debitori", con la conseguente validità, dall'1 luglio 2000 - data indicata nella stessa delibera CICR - della clausola anatocistica per i contratti successivi. Nel caso di specie, essendo stata correttamente pattuita l'identica periodicità di capitalizzazione degli interessi (art. 9) con clausola specificamente approvata per iscritto, non si configura alcuna violazione ex art. 1283 c.c.
7. Ne consegue che il saldo a credito della è stato correttamente quantificato e ingiunto, CP_2 come anche confermato dal CTU nel suo primo calcolo, ove è stato considerato sia lo ius variandi che la capitalizzazione trimestrale (€ 223.199,88) come legittimamente pattuite e regolarmente applicate.
8. Si intende accertata la qualifica di cessionario in capo ad con procura Controparte_4 speciale in favore della ma essendo l'opposizione infondata va soltanto Controparte_2 confermato il decreto ingiuntivo che acquista efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 653 c.p.c.
In ogni caso, indipendentemente dall'intervento del successore a titolo particolare, gli effetti della sentenza si dispiegano anche nei suoi confronti ai sensi dell'art. 111 c.p.c.
9. L'opposizione va, dunque, rigettata con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate solidalmente a carico degli opponenti e in favore di . Controparte_8
(scaglione di riferimento da 52.001 a 260.000 fasi studio, introduttiva e istruttoria) e nei CP_1 confronti di quale procuratrice speciale della cessionaria (fasi studio introduttiva Controparte_2
e decisoria).
11. Le competenze del CTU, come liquidate in corso di giudizio, sono poste definitivamente a carico degli opponenti, in via solidale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
1. rigetta l'opposizione e conferma il d.i. n. 134/2011 che dichiara esecutivo;
2. condanna in persona del legale rappresentante p.t., , Parte_1 Controparte_5 [...]
, , e , in solido tra loro, al Parte_2 Parte_5 Parte_3 Parte_4 pagamento in favore di Controparte_1 dell'importo di € 9.850,00, oltre rimborso spese al 15% iva e cpa come per legge, e in favore di
[...]
in qualità di procuratrice speciale della cessionaria, dell'importo di €8.433,00, oltre CP_2 rimborso spese al 15% iva e cpa come per legge.
3. Le competenze del CTU, come liquidate in corso di giudizio, sono poste definitivamente a carico degli opponenti, in via solidale. Così deciso in Bari il 20.03.2025
Il Giudice
Laura Vincenza Amato