TRIB
Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 15/04/2025, n. 1236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1236 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Merj Giuri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8709 RG del ruolo generale del contenzioso dell'anno 2022, avente per oggetto “Contratti bancari” all'esito dell'udienza di discussione orale del 15.04.2025
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. Montagna Parte_1
Giovanni, mandato in atti
ATTORE/OPPONENTE
E
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Andrea Ornati e CP_1
Raffaele Zurlo, mandato in atti;
CONVENUTO/OPPOSTO
1 Conclusioni: le parti all'odierna udienza discutevano oralmente la causa.
FATTO E DIRITTO
Il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo. Va ritenuta legittima la motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta – risulta definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati. Per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare “ concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto – “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata (scrive Cass. 27.7.2006 n. 17145: “La conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 n. 4 c.p.c., e l'osservanza degli art. 115 e 116, c.p.c., non richiedono che il giudice di merito dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica e adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito”); le restanti questioni non trattate non andranno ritenute come “omesse” (per l'effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
****
In data 24.10.2022 notificava a il decreto ingiuntivo n. 1878/2022 CP_1 Parte_1 emesso dal Tribunale di Lecce in data 26.09.2022 procedimento nr 6546/2022 R.G., con cui ingiungeva il pagamento, della somma di € 28.262,66, oltre ad interessi legali dal dovuto fino al soddisfo, e le spese del procedimento liquidate in € 286,00 ed euro 800,00 per competenze oltre il 15% per rimborso spese forfettario ed accessori di legge.
Il credito veniva azionato in quanto aveva stipulando con l contratto Parte_1 Parte_2 di apertura di credito per importo pari ad € 10.000,00 nr. 2699316 in data 21.03.2008, che prevedeva un rimborso rateale in 120 mesi. Finanziamento che il debitore non estingueva.
Con atto di citazione in opposizione notificato in data 17/11/2022 l'ingiunto spiegava opposizione avverso il sopraindicato decreto al fine di sentire accogliere le rassegnate conclusioni: “1) IN VIA PRELIMINARE: Dichiarare l'insussistenza dei presupposti di cui all'art 642, 1° comma, c.p.c., per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo;
2) Dichiarare legittima ed ammissibile la spiegata opposizione;
3) Sempre in via preliminare ma solo nella malaugurata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento di quanto richiesto alla precedente
1 e 3) accertare e dichiarare la nullità del predetto decreto ingiuntivo, anche ai sensi dell'art. 50 TUB, per carenza di prova scritta del credito azionato e comunque per i motivi indicati nel punto 2) della presente trattazione, nonché dichiarare Controparte prescritto in capo alla il diritto di credito vantato in danno al sig. . In caso di mancato accoglimento Parte_1 di quanto richiesto nei precedenti punti, in via principale e nel merito: a. Accertare e dichiarare, senza alcun inversione dell'onere della prova e previa ogni necessaria declaratoria di nullità, l'insussistenza e/o l'infondatezza e/o l'inesigibilità del credito ex adverso azionato ovvero, in via subordinata, ridurne sensibilmente l'ammontare, per le ragioni tutte esposte in narrativa;
b. Accertare e dichiarare la nullità del contratto di mutuo chirografario, ai sensi dell'art. 117 TUB, comma 1, e comunque per le ragioni esposte nella presente trattazione;
c. Accertare e dichiarare la nullità del contratto di mutuo per indeterminatezza del tasso di interesse convenuto ed applicato, per tutte le ragioni esposte nel precedente punto 4) della presente trattazione;
d. Accertare e dichiarare, anche ex art. 1815, comma II, c.c., nonché ex art. 1224 c.c., 117 e 118
2 TUB, la nullità delle clausole espressive degli accessori imputati al mutuo;
e. Accertare e dichiarare anche ex art. 1283 c.c. la nullità della pratica di capitalizzazione trimestrale degli interessi e/o delle clausole anatocistiche, f. Per l'effetto e in ogni caso revocare il decreto ingiuntivo opposto. g. Con vittoria di spese, onorari, IVA e CPA come per legge. distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Al deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. non seguiva alcuna attività istruttoria.
Precisate le conclusioni all'udienza odierna le parti discutevano oralmente la causa.
Nel merito
Pacifico perché non contestato:
- che ebbe a sottoscrivere contratto di finanziamento n. 2699316 in data Parte_1
21.3.2008, con per una somma di euro 10.000,00; Parte_2
- che il contratto prevedeva un piano di ammortamento di 120 rate mensili;
- di aver interrotto i pagamenti.
Sulla prescrizione
In via preliminare l'opponente eccepiva la prescrizione del credito. L'eccezione è infondata.
È pacifico in giurisprudenza che nel contratto di mutuo, l'unicità dell'obbligazione di pagamento dei ratei (il cui debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata) fa sì che la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizi a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata (Sez. 3 - , Ordinanza n. 4232 del 10/02/2023).
In altre parole la data di decorrenza dalla prescrizione deve essere individuata con riferimento alla scadenza dell'ultima rata del mutuo e non prendendo in considerazione la data di stipula dello stesso (Cass. n. 17798/2011; conf. Cass. n. 19291/2010; Cass. n. 2301/2004) ciò in quanto il rapporto di mutuo è un rapporto unitario, anche se la restituzione della somma mutuata avviene lungo periodi di tempo talvolta eccedenti anche i più lunghi termini prescrizionali disciplinati dal codice civile. Pertanto la prescrizione decennale decorre dalla scadenza dell'ultima rata.
Nel caso di specie la durata del piano di rimborso finanziario era pattuita in nr. 120 rate mensili, con prima rata da corrispondere entro il 25/05/2008 ed ultima il 25/04/2018. Ragion per cui la prescrizione sarebbe maturata (anche senza considerare alcuna interruzione o sospensione) solo il 25.4.2028.
Sulla nullità delle clausole vessatorie e sulla nullitá ex art. 1815, comma ii, c.c. delle clausole relative agli interessi moratori
Anche queste eccezioni vanno rigettate attesa la genericità con le quali sono state sollevate. Non sono state infatti indicate né le clausole del contratto per le quali valutare la “vessatorietà”, né le ragione per le quali il tasso di mora pattuito nel 3% in più rispetto al corrispettivo dovrebbe essere considerato
“iniquo”, se si tiene conto del fatto che, per quanto si dirà di seguito, è al di sotto del tasso-soglia.
Sulla nullità delle clausole relative agli interessi compensativi e moratori
Parte opponente sostiene che “dai documenti di causa è emersa l'applicazione da parte dell'Istituto di credito di tassi usurari” … indicando un tasso di interessi del 10,25% a fronte di un tasso soglia del 6,285%.
L'eccezione è infondata.
3 Al riguardo, é opportuno evidenziare che nel contratto di finanziamento de quo, sottoscritto in data 21/03/2008, il TAN (9,95%) e il TAEG (10,80%) contrattualmente pattuiti non configurano la fattispecie di usura oggettiva, essendo ben al di sotto del tasso soglia - pari al 15,37% (tasso medio 10,25%) - relativo alle operazioni “crediti personali” per il periodo sopraindicato.
Sulla nullità dei criteri di calcolo degli interessi compensativi.
Con tale eccezione parte opponente lamenta il fatto che la avrebbe applicato al caso de quo un Parte_2 ammortamento cd. alla francese.
Sul punto rileva evidenziare come la giurisprudenza di merito - che questo magistrato condivide - si sia assestata nel rigettare la tesi secondo cui l'ammortamento c.d. « alla francese » abbia violato il disposto di cui agli ex artt. 1283,1284 c.c., negando l'assunto secondo il quale l'algoritmo capitalizzi l'interesse o incrementi lo stesso durante il piano di rimborso del capitale dato a mutuo.
È pur vero che per la determinazione della rata periodica nell'ammortamento francese viene utilizzata la formula di capitalizzazione composta, ma, ciò non ha alcun effetto nella determinazione della quota interessi, calcolata sul debito residuo, quindi sul solo capitale. La nota formula matematica del piano di ammortamento alla francese viene utilizzata esclusivamente per determinare l'equivalenza tra il totale delle quote capitale contenute nelle rate e il prestito, in pratica con la formula è determinato l'unico importo della rata costante che sia in grado di rimborsare quel prestito, con l'applicazione di quel tasso ed in quel lasso di tempo. Va quindi rigettata l'eccezione relativa al metodo di ammortamento alla francese che non genera, all'evidenza, alcun effetto anatocistico illegittimo. L'unica doglianza fondata sarebbe quella afferente alla maggiore onerosità del piano di ammortamento con il metodo alla francese piuttosto che di quello con il metodo all'italiana, ma l'onerosità di un piano di rimborso non è stata dedotta e sarebbe in ogni caso irrilevante non avendo conseguenze in punto di nullità, ma afferendo alla convenienza di una certa proposta contrattuale rispetto ad altra.
Si cita a sostegno di ciò giurisprudenza di merito secondo la quale “debba essere assolutamente condivisa la valutazione espressa … che nel contratto di mutuo, l'utilizzo del piano di ammortamento alla francese non comporti l'automatica applicazione di interessi anatocistici ed un conseguente occultamento dei costi, giacché la quota di interessi di ogni rata è calcolata solo sul debito residuo in linea capitale (capitale originario meno l'importo pagato con la/e rata/e precedente/i) onde non è dato ravvisare una capitalizzazione composta degli interessi. Ciò, del resto, è conforme a quanto reiteratamente espresso da Corte Appello Milano sentenze nn. 849/22, 3807/21, 2205/21, 1918/21, 4 maggio 2022)
Da qui il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo.
Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel presente giudizio, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così dispone:
- Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 1878/22 emesso dal Tribunale di Lecce.
4 - Condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta delle competenze di lite che quantifica in euro 2.906,00 di competenze professionali, oltre spese generali, iva e ca come per legge.
Sentenza pubblicata ex art. 281 sexies c.p.c.
Lecce, 15.4.2025
Il Giudice On.
Dott.ssa Merj Giuri
5