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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 02/07/2025, n. 2836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2836 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO in persona del G.O.T. dottor Giuseppe Marino, in funzione di giudice del lavoro, delegato per la decisione, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 10996/2024 promossa da
, nato ad [...] il il 25.08.1966 , c.f. Parte_1
rappresentato e difeso, con procura in atti C.F._1
dall'Avvocato Maria Francesca Cardillo,
-ricorrente- contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1
difeso, per mandato generale alle liti, dall'Avvocato Livia Gaezza;
-resistente-
Oggetto: ripetizione indebito.
Conclusioni: sostituita l'udienza di discussione del 25 marzo 2025 dalle attività previste dall'art. 127 – ter c.p.c., le parti concludevano come da note scritte c.d. cartolare depositate nel termine assegnato conformemente alla citata disposizione normativa
1 Con ricorso, depositato in data 22.11.2024 , il ricorrente premetteva: - che l' in data 13.4.2024 gli aveva notificato i seguenti accertamenti di somme indebitamente percepite dalla sig. sua de cuius , per Parte_2
un importo totale di € 3.824,28, su pensione a) cat. PS 02064239, per il periodo dall'1.1.2007 al 30.4.2009 e per la somma di € 483,38 (all. 3 accertamento – num. Pratica 1024457) b) cat. SO 20082611, per il CP_1
periodo dall'1.1.2012 al 30.11.2013 e per la somma di € 1.085,90 (all. 4 accertamento – num. Pratica 10251221) c) cat. SO 20082611, per il CP_1
periodo dall'1.1.2013 al 31.12.2013 e per la somma di € 1.568,71 (all. 5 accertamento – num. Pratica 11014020) d) cat. SO 20082611, per il CP_1
periodo dall'1.1.2014 al 30.04.2015 e per la somma di € 686,29 (all. 6 accertamento – num. Pratica 11440639; - che in data 29.6.2024, esso CP_1
ricorrente aveva presentato ricorso avverso i predetti accertamenti al
Comitato Provinciale , lamentandone l'estrema genericità, carenza di CP_1
motivazione e di analitica giustificazione delle somme chieste in pagamento, nonché rilevando la propria buona fede e quella della de cuius ed eccependone la prescrizione;
- che l' aveva rigettato il detto ricorso con motivazioni CP_1
prive di fondamento giuridico.
In diritto, il ricorrente deduceva quanto segue: - l'illegittimità degli accertamenti essendo la motivazione carente e il contenuto degli stessi generici in particolare sulle voci di debito ed inoltre relativamente agli accertamenti sub c) e d), vi era stata pure una duplicazione in toto dei periodi da riscuotere, l'uno riferendosi dal 1.1.2012 al 30.11.2013 e l'altro dall'1.1.2013 al 31.12.2013; - nelle delibere con le quali aveva rigettato i ricorsi l'
[...]
non giustifica nemmeno a quale titolo si sono creati gli indebiti, CP_3
non allega le raccomandate labialmente citate, non fornisce alcuna prova circa il dolo della defunta e non vi è dimostrazione della la mala Parte_2
fede di esso ricorrente erede della madre, deceduta 9 anni fa;
-
2 relativamente all' eccepita prescrizione, si rileva che fra la data di notifica dei provvedimenti all'istante (aprile 2024) e le date degli indebiti sono trascorsi anche 22 anni e nelle delibere non vi è traccia di CP_1
raccomandate pregresse, seppur citate ma non allegate e talune riportate con dicitura “data non leggibile”; -accertare e dichiarare la nullità degli atti di accertamento Pratica n. 1024457, n. 10251221, n. 11014020 e n. 11440639, per le ragioni sopra rassegnate;
-condannare l' alle spese e compensi del CP_1
presente giudizio, anche in considerazione dell'atteggiamento tenuto in fase di ricorso amministrativo
Tanto premesso il ricorrente chiedeva al Tribunale quanto segue: “ -
Accertare e dichiarare la nullità degli atti di accertamento Pratica n.
1024457, n. 10251221, n. 11014020 e n. 11440639, per le ragioni sopra rassegnate;
-condannare l' alle spese e compensi del presente giudizio, CP_1
anche in considerazione dell'atteggiamento tenuto in fase di ricorso amministrativo”
Si costituiva, in data 26 dicembre 2024 l' , il quale evidenziava in fatto CP_1
quanto segue: - l'indebito n. 11440639 derivava da una ricostituzione del
13/03/2015, a seguito di presentazione istanza ricostituzione reddituale per maggiorazione sociale del 10/02/2015, sulla pensione n. 003-
210020082611(reversibilità) della signora ed alla stessa Parte_2
erano state inviate le dovute comunicazioni da cui si evinceva la legale conoscenza dei provvedimenti e l'interruzione della prescrizione del relativo credito. In data 13.4.2024 era stata nofiicata la comunicazione di indebito all'odierno ricorrente;
-l'indebito n. 10014020 derivava da una ricostituzione del 14/12/2014, riguardante il periodo 01/01/2013 - 31/12/2013, sulla pensione 003-210020082611 (reversibilità) di cui era titolare la de cuius
Il provvedimento di riliquidazione (TE08, in all.) risultava Parte_2
notificato il 15.01.2015. Il 13/04/2024 è stata notificata la comunicazione di 3 indebito all'erede odierno ricorrente (in all.). In ordine al suddetto indebito
è stato attivato il piano di recupero con trattenuta mensile sulla pen sione del ricorrente per € 12,00, in conformità a quanto previsto dalla Circolare
47/2018 (in all.) e quindi rispettando sia la salvaguardia al trattamento minimo che il quinto (cfr. allegato estratto calcolo della trattenuta); -
l'indebito n. 10251221 derivava da una ricostituzione del 24/10/2013, riguardante il periodo 01/01/2012 30/11/2013, ed effettuata sulla pensione n. 003-210020082611 della de cuius Originariamente il Parte_2
debito era pari ad € 2.895,95. In data 22/11/2013 risulta notificata la comunicazione del 06.11.2013 di rideterminazione a debito (ReD Deb) con cui l'istituto comunicava il ricalcolo pensione e l'indebito generato in base ai redditi 2011. In data 04/06/2014 è stata notificata alla de cuius comunicazione con cui l' ha informato dell'applicazione della CP_4
trattenuta sulla pensione con decorrenza 08/2014 (piano di recupero poi di fatto mai avviato) per il recupero del residuo dell'indebito, dopo aver effettuato una compensazione con un credito (cfr. Te08 a credito, in all.) di
€ 1.810,05 (cfr. cedolino pensione 03/2014, in all.) scaturito da una ricostituzione su domanda, per comunicazione redditi afferenti l'anno 2011.
La comunicazione all'erede, oggetto di contestazione, è stata notificata il
13/04/2024, dunque, anche in questo caso, entro il termine prescrizionale;
-
l'indebito n. 1024457 derivava da una ricostituzione del 22/01/2009 e riguarda il periodo 01/01/2007 - 30/04/2009 (cfr. comunicazione rideterminazione del 30.03.2009 con a.r., in all.), sulla pensione n. 077-
210002064239 (pensione sociale) di cui era titolare la de cuius
[...]
La comunicazione di recupero rc1 è stata inviata il 18/08/2010. Il Pt_2
14/11/2013 risulta notificata la raccomandata con cui l'Istituto ha comunicato l'applicazione della trattenuta sulla pensione, con decorrenza
01/2014 per il recupero dell'indebito La comunicazione all'erede, oggetto di contestazione, è stata notificata il 13/04/2024, dunque, anche in questo 4 caso, entro il termine prescrizionale, avuto riguardo all'ultima trattenuta operata sulla pensione della de cuius, (09/2015), da valersi quale atto interruttivo della prescrizione.
In punto di diritto, l deduceva che tutti gli atti di accertamento erano CP_1
congruamente e chiaramente motivati, in ogni caso sul punto doveva tenersi conto della natura di atto di mera certazione deli stessi.
Nel merito l' rilevava la validità in questa sede dei principi CP_1
processualistici in materia di onere della prova, ed, in particolare, l'art. 2697
c.c. , in virtù del quale “chi vuol fare valere in giudizio un di ritto deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, osservando come il ricorrente non avesse assolto all'onere probatorio come sopra evidenziato e come inoltre in concreto, egli non formulato alcuna contestazione né in ordine alla sua qualità di erede (che anzi è stata ammessa), né in ordine alla sussistenza dell'indebito di che trattasi ed alla legittimità della rideterminazione della prestazione di cui era titolare la dante causa.
L' Previdenziale, sottolineava, altresì, che somme indebitamente CP_3
percepite dal dante causa costituiscono per gli eredi un debito dell'asse ereditario e per l' un credito, per cui la questione va risolta sulla base CP_1
delle regole civilistiche in materia di successione.
Nel merito l' , osservava, ancora, come nel caso di specie non si vertesse CP_1
nell'ambito dell'indebito previdenziale, bensì dell'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c.. e dunque non si verteva in tema dell'irripetibilità dell'indebito, per asserita insussistenza del dolo dell'accipiens, giacché alcuna norma esonera gli eredi dal versamento delle somme indebitamente percepite dal dante causa L' deduceva che, nell'ipotesi in cui fosse stata ritenuta CP_1
applicabile alla fattispecie in esame il disposto di cui all'art. 52, legge n.
5 88/1989, in ogni caso non ricorrevano nel caso di specie tutti presupposti per l'irripetibilità dell'indebito.
L'Ente Previdenziale rilevava la totale infondatezza della deduzione del ricorrente secondo cui vi sarebbe stata sovrapposizione di periodi del 2013 tra l'indebito n. 11014020 e l'indebito n. 10251221, atteso che non risulta sovrapposizione alcuna di debito per l'anno 2013, dato che risulta recuperato quello in esubero dalle ulteriori ricostituzioni successive, e nel debito n.
10251221 viene effettuato un recupero pagamento centrale (compensazione di € 1.810,05, precisando che il ricalcolo della prestazione segue Pt_3
cronologicamente, e quindi si aggiungono al calcolo precedente, senza sostituirlo.
Osservava ancora l' come, in applicazione della normativa ratione CP_1
temporis vigente, il ricorrente avrebbe dovuto proporre ricorso giudiziario avverso il mancato riconoscimento del requisito sanitario di cui al verbale relativo alla visita del 14.11.2022; non avendolo fatto, l'odierna azione giudiziaria era inammissibile, per la sopraggiunta decadenza ex art. 42, d.l.
n. 269/2003, poiché l'odierno ricorso giudiziario era stato depositato soltanto il 20.10.2023 e, quindi, ben oltre il termine semestrale previsto dalla norma.
Avuto riguardo all'eccezione di prescrizione dei crediti contenuti negli accertamenti l' deduceva che nella fattispecie in esame, trattandosi di CP_1
ripetizione di prestazioni indebitamente erogate, trovava pacificamente applicazione l'ordinario termine decennale di prescrizione, nella specie non verificatasi, giacché la prescrizione risultava essere stata interrotta nei confronti della dante causa e del ricorrente, con Parte_2
riferimento a ciascun indebito, dagli atti indicati nella premessa in fatto della memoria di costituzione.
6 Per ultimo con riferimento alle trattenute operate sulla pensione della dante causa, l' evidenziava come le stesse costituissero atti validamente CP_1
interruttivi della prescrizione, poiché volti al recupero della prestazione indebitamente erogata, e, sotto altro profilo, rilevava come esse, non essendo state contestate dal debitore, implicassero il riconoscimento del debito da parte di quest'ultimo e non risultava neppure che prescrizione fosse maturata successivamente al decesso del pensionato, considerata l'ultima trattenuta effettuata e la successiva comunicazione dell'indebito effettuata all'erede, attuale ricorrente , ricevuta in data 13.04.2024.
Tanto premesso l' chiedeva al Tribunale quanto segue: << dichiarare CP_1
l'infondatezza dell'avverso ricorso, e di ogni domanda ivi formulata a qualsiasi titolo nei confronti dell' , con conferma dei provvedimenti di indebito CP_1
impugnati. Spese, competenze ed onorari come per legge. >>.
All'udienza di discussione del 25 marzo 2024 sostituita dalle attività previste dall'art. 127- ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti, ritenuta la causa matura per la decisione, atteso il suo carattere documentale, la stessa è stata trattenuta per la decisione. Indi veniva decisa con la presente sentenza emessa fuori udienza, conformemente alla citata disposizione normativa.
Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.
In primo luogo devono rigettarsi, in quanto prive di fondamento le eccezioni di nullità per carenza di motivazione dei provvedimenti notificati al ricorrente ed alla de cuius, contenendo gli stessi una esaustiva giustificazione delle ragioni degli indebiti contestati( prestazioni di cui era titolare la de cuius erogate in eccesso, ed ai periodi di riferimento).
Neppure meritano accoglimento le eccezioni di nullità avuto riguardo alla notifica dei suddetti provvedimenti, essendo le stesse genericamente
7 avanzate, e frutto di una valutazione distorta circa la mancanza di elementi essenziali, assolutamente presenti.
Infatti in relazione all'indebito n. 10251221 alla de cuius Parte_2
in data 22/11/2013 è stata regolarmente notificata la comunicazione del
06.11.2013 di rideterminazione a debito (ReD Deb) con cui l'istituto comunicava il ricalcolo pensione e l'indebito generato in base ai redditi 2011, successivamente in data 04/06/2014 è stata notificata alla de cuius comunicazione con cui l' l'ha informato dell'applicazione della CP_4
trattenuta sulla pensione con decorrenza 08/2014. In data 13.4.2024 al ricorrente veniva regolarmente notificato la comunicazione oggi in discussione.
Le dette comunicazioni sono state notificate alla defunta Parte_2
presso la sua residenza in AL, Via Carammone Pozzillo, 90 a mani di persona VI , la prima in data 22.11.2013 e la seconda in data
4.6.2024.
In relazione all'indebito n. 11440639 in data 16.4.2015 alla de cuius è stata notificata comunicazione di ricostituzione del 13/03/2015 ed in data
18/08/2015 è stata notificata alla sig.ra ulteriore comunicazione Pt_2
(in all.) con cui l' ha comunicato l'applicazione della trattenuta sulla CP_4
pensione con decorrenza 10/2015, per il recupero dell'indebito.
Successivamente, in data 13.4.2024, e, è stata notificata all'erede Pt_1
odierno ricorrente, la comunicazione oggi impugnata .
Le dette comunicazioni sono state notificate alla defunta Parte_2
presso la sua residenza in AL, Via Carammone Pozzillo, 90 a mani di persona VI , la prima in data 16.04.2015 e la seconda in data
18.8,2015 a mani della nuora . CP_5
In relazione all'indebito n. 10014020 in data 15.1.2015 alla de cuius è stato notificato il provvedimento di riliquidazione (TE08, in all.) Il 13/04/2024 è stata notificata la comunicazione di indebito all'erede odierno ricorrente . In 8 ordine al suddetto indebito è stato attivato il piano di recupero con trattenuta mensile sulla pensione del ricorrente per € 12,00, in conformità a quanto previsto dalla Circolare 47/2018 (in all.) e quindi rispettando sia la salvaguardia al trattamento minimo che il quinto (cfr. allegato estratto calcolo della trattenuta).
Le comunicazioni risultano notificate presso la residenza della Signora in AL , Via Cammone Pozzillo, 90 a mani di persona Parte_2
delegata nella data del 12.1.2015.
In relazione all''indebito n. 1024457 alla de cuius è stata notificata in data
10.04.2009 la comunicazione di rideterminazione del 30.03.2009 sulla pensione n. 077-210002064239 (pensione sociale) di cui era titolare la de cuius . La comunicazione di recupero rc1 è stata inviata il Parte_2
18/08/2010; in data 14/11/2013 è stata notificata la comunicazione dell'applicazione della trattenuta sulla pensione, con decorrenza 01/2014, per il recupero dell'indebito, con la seguente motivazione: “ ed il recupero è avvenuto fino alla rata di pensione 09/2015 (cfr. cedolino in allegato), mese del decesso della signora. La comunicazione all'erede, oggetto di contestazione, è stata notificata il 13/04/2024.
Le comunicazioni risultano notificate presso la residenza della Signora
presso la sua residenza in AL, Via Carmmone Pozzillo, Parte_2
90 a mani di familiari conviventi in data 10.4.2009 e 14.11.2013.
Sulla regolarità della notifica tramite posta degli avvisi de quibus , trova applicazione il principio affermato dalla Suprema Corte di Cassazione in numerose sentenze, secondo il quale, in caso di notificazione a mezzo posta dell'atto impositivo eseguita direttamente dall'Ufficio finanziario ai sensi della Legge n. 890 del 1982, art. 14 si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, e non quelle di cui alla suddetta legge concernenti esclusivamente la notifica eseguita 9 dall'ufficiale giudiziario ex art. 149 c.p.c., sicché non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza necessità dell'invio della raccomandata al destinatario, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. ,la quale opera per effetto dell'arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione ed è superabile solo se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione (Sez. 5 -, Sentenza Cass. n. 29642 del 14/11/2019; nello stesso senso, Sez. 6 – , Ordinanza Cass. n. 24780 del 08/10/2018, secondo la quale non sussiste alcun profilo di nullità ove la raccomandata postale venga consegnata nel domicilio del destinatario e l'avviso di ricevimento venga sottoscritto dalla persona rinvenuta dall'ufficiale postale senza che risulti da esso la qualità del consegnatario o la sua relazione con il destinatario, con superabilità della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c solo se il destinatario provi di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prendere cognizione del plico;
così anche
Sez. 5, Ordinanza Cass. n. 946 del 17/01/2020).
Opera la presunzione di conoscenza dell'atto in ragione della consegna dell'atto a persona rinvenuta all'indirizzo del destinatario, come attestato dall'ufficiale postale, e tale presunzione opera anche nel caso di firma illeggibile o apparentemente apocrifa (come ritenuto anche
31/07/2015): si è infatti affermato ( Cass. Sez. Lav. Ordinnza 4160 del
21.2.2022) che pur se manchino, nell'avviso di ricevimento, le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è tuttavia valido poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale ( Cass. nn. 946, 6753 e 19680 del 2020 ed 10 altri precedenti , che attribuiscono addirittura alla detta attestazione l'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c.).
Infine deve ritenersi infondata anche l'eccezione secondo cui vi sarebbe sovrapposizione di periodi del 2013 tra l'indebito n. 11014020 e l'indebito n.
10251221, in quanto risulta dalla dom. Invero, non risulta che vi sia una sovrapposizione di debito per l'anno 2013, dato che per come correttamente evidenziato dall' , risulta recuperato quello in esubero dalle ulteriori CP_1
ricostituzioni successive, e nel debito n. 10251221 viene effettuato un recupero pagamento centrale (compensazione Arte) di € 1.810,05.
Nel merito
Il ricorrente, in buona sostanza ha sostenuto che l'indebito previdenziale non sia trasmissibile agli eredi in ragione della mancanza di dolo della de cuius accipiens e pertanto ha chiesto l'annullamento degli accertamenti della somme indebitamente percepite dalla sig. sua de cuius Parte_2
, per un importo totale di € 3.824,28, su pensione.
Va premesso che le somme indebitamente percepite dal dante causa e comunque contestate costituiscono per gli eredi un debito dell'asse ereditario e per l n credito, per cui la questione va risolta sulla base delle regole CP_1
civilistiche in materia di successione Atteso che gli eredi rispondono dei debiti dell'asse ereditario, presenti e futuri, sono ripetibili nei confronti degli stessi anche i debiti non ancora esistenti al momento dell'apertura della successione. Solo lo status di pensionato si estingue a seguito del decesso del titolare, mentre non si estinguono le obbligazioni assunte in vita (ad esempio, il debito originato da sentenza favorevole al pensionato, riformata in un successivo grado di giudizio).
Come sostenuto e condiviso dalla difesa dell' la natura previdenziale CP_1
della postazione in argomento, a seguito del decesso de1I'avente titolo, dante
11 causa de1l'odiema ricorrente, ha perso la sua natura intrinseca, assumendo per converso quella generica di un debito della massa ereditaria.
Quello intercorrente tra l 'assistito e l' Previdenziale è un rapporto CP_3
fondato sull'intuitu personae, che trova la sua giustificazione sul possesso di determinati requisiti soggettivi e, dunque, come tale, destinato ad estinguersi a seguito del decesso del medesimo assistito.
Dunque lo status di pensionato si estingue a seguito del decesso del titolare, mentre non si estinguono le obbligazioni assunte in vita (i debiti originati, nel caso in questione, dalla ricostituzione delle prestazioni ).
Dalla documentazione versata in atti e dettagliatamente richiamata nel corpo della motivazione, , trattandosi di ripetizione di prestazioni indebitamente erogate, si applica inequivocabilmente il termine decennale di prescrizione, che non si è verificato, essendosi state effettuate le notifiche sia alla de cuius che al ricorrente delle comunicazioni e degli atti interruttivi per tutti gli indebiti. Pertanto deve essere rigetta l'eccezione di prescrizione in relazione a tutti i crediti contestati negli accertamenti de quibus.
In ordine all'inapplicabilità della normativa in materia di irripetibilità dell' indebito per 1'(assunta) assenza di dolo del pensionato, non vertendosi più, in questo caso, in tema di indebito previdenziale/assistenziale, bensì in materia di successione ereditaria e di debiti della massa si deve osservare che, in ogni caso non ricorrono nel caso di specie i presupposti previsti dall'art. 52
Legge 88/1989 per l'irripetibilità dell'indebito che devono tutti necessariamente coesistere al fine di riconoscere l'operatività della sanatoria prevista in materia e cioè : a) la necessità che le somme siano corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento;
b) che di questo sia data comunicazione all'interessato; c) che l'errore risulti dal provvedimento stesso e sia imputabile all'ente erogatore;
d) che, a parte l'ipotesi di dolo dell'interessato, in cui l'indebito è sempre ripetibile, non vi sia stata omessa 12 o incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto e sulla misura della pensione goduta e non riconosciuti già dall'ente competente.
Nella fattispecie in esame, si è in presenza di una omessa segnalazione da parte della de cuius dell'odierno ricorrente del superamento dei limiti reddituali.
Quanto alle spese di lite, le stesso possono essere integralmente compensate tra le parti in considerazione della complessità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona del G.O.T. Giuseppe Marino, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n
10996/2024 R.G., ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattese o assorbite, così statuisce:
Rigetta il ricorso proposto da . Parte_1
Compensa integralmente le spese del giudizio.
Catania 2 luglio 2025
Il G.O.T.
Giuseppe Marino
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO in persona del G.O.T. dottor Giuseppe Marino, in funzione di giudice del lavoro, delegato per la decisione, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 10996/2024 promossa da
, nato ad [...] il il 25.08.1966 , c.f. Parte_1
rappresentato e difeso, con procura in atti C.F._1
dall'Avvocato Maria Francesca Cardillo,
-ricorrente- contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1
difeso, per mandato generale alle liti, dall'Avvocato Livia Gaezza;
-resistente-
Oggetto: ripetizione indebito.
Conclusioni: sostituita l'udienza di discussione del 25 marzo 2025 dalle attività previste dall'art. 127 – ter c.p.c., le parti concludevano come da note scritte c.d. cartolare depositate nel termine assegnato conformemente alla citata disposizione normativa
1 Con ricorso, depositato in data 22.11.2024 , il ricorrente premetteva: - che l' in data 13.4.2024 gli aveva notificato i seguenti accertamenti di somme indebitamente percepite dalla sig. sua de cuius , per Parte_2
un importo totale di € 3.824,28, su pensione a) cat. PS 02064239, per il periodo dall'1.1.2007 al 30.4.2009 e per la somma di € 483,38 (all. 3 accertamento – num. Pratica 1024457) b) cat. SO 20082611, per il CP_1
periodo dall'1.1.2012 al 30.11.2013 e per la somma di € 1.085,90 (all. 4 accertamento – num. Pratica 10251221) c) cat. SO 20082611, per il CP_1
periodo dall'1.1.2013 al 31.12.2013 e per la somma di € 1.568,71 (all. 5 accertamento – num. Pratica 11014020) d) cat. SO 20082611, per il CP_1
periodo dall'1.1.2014 al 30.04.2015 e per la somma di € 686,29 (all. 6 accertamento – num. Pratica 11440639; - che in data 29.6.2024, esso CP_1
ricorrente aveva presentato ricorso avverso i predetti accertamenti al
Comitato Provinciale , lamentandone l'estrema genericità, carenza di CP_1
motivazione e di analitica giustificazione delle somme chieste in pagamento, nonché rilevando la propria buona fede e quella della de cuius ed eccependone la prescrizione;
- che l' aveva rigettato il detto ricorso con motivazioni CP_1
prive di fondamento giuridico.
In diritto, il ricorrente deduceva quanto segue: - l'illegittimità degli accertamenti essendo la motivazione carente e il contenuto degli stessi generici in particolare sulle voci di debito ed inoltre relativamente agli accertamenti sub c) e d), vi era stata pure una duplicazione in toto dei periodi da riscuotere, l'uno riferendosi dal 1.1.2012 al 30.11.2013 e l'altro dall'1.1.2013 al 31.12.2013; - nelle delibere con le quali aveva rigettato i ricorsi l'
[...]
non giustifica nemmeno a quale titolo si sono creati gli indebiti, CP_3
non allega le raccomandate labialmente citate, non fornisce alcuna prova circa il dolo della defunta e non vi è dimostrazione della la mala Parte_2
fede di esso ricorrente erede della madre, deceduta 9 anni fa;
-
2 relativamente all' eccepita prescrizione, si rileva che fra la data di notifica dei provvedimenti all'istante (aprile 2024) e le date degli indebiti sono trascorsi anche 22 anni e nelle delibere non vi è traccia di CP_1
raccomandate pregresse, seppur citate ma non allegate e talune riportate con dicitura “data non leggibile”; -accertare e dichiarare la nullità degli atti di accertamento Pratica n. 1024457, n. 10251221, n. 11014020 e n. 11440639, per le ragioni sopra rassegnate;
-condannare l' alle spese e compensi del CP_1
presente giudizio, anche in considerazione dell'atteggiamento tenuto in fase di ricorso amministrativo
Tanto premesso il ricorrente chiedeva al Tribunale quanto segue: “ -
Accertare e dichiarare la nullità degli atti di accertamento Pratica n.
1024457, n. 10251221, n. 11014020 e n. 11440639, per le ragioni sopra rassegnate;
-condannare l' alle spese e compensi del presente giudizio, CP_1
anche in considerazione dell'atteggiamento tenuto in fase di ricorso amministrativo”
Si costituiva, in data 26 dicembre 2024 l' , il quale evidenziava in fatto CP_1
quanto segue: - l'indebito n. 11440639 derivava da una ricostituzione del
13/03/2015, a seguito di presentazione istanza ricostituzione reddituale per maggiorazione sociale del 10/02/2015, sulla pensione n. 003-
210020082611(reversibilità) della signora ed alla stessa Parte_2
erano state inviate le dovute comunicazioni da cui si evinceva la legale conoscenza dei provvedimenti e l'interruzione della prescrizione del relativo credito. In data 13.4.2024 era stata nofiicata la comunicazione di indebito all'odierno ricorrente;
-l'indebito n. 10014020 derivava da una ricostituzione del 14/12/2014, riguardante il periodo 01/01/2013 - 31/12/2013, sulla pensione 003-210020082611 (reversibilità) di cui era titolare la de cuius
Il provvedimento di riliquidazione (TE08, in all.) risultava Parte_2
notificato il 15.01.2015. Il 13/04/2024 è stata notificata la comunicazione di 3 indebito all'erede odierno ricorrente (in all.). In ordine al suddetto indebito
è stato attivato il piano di recupero con trattenuta mensile sulla pen sione del ricorrente per € 12,00, in conformità a quanto previsto dalla Circolare
47/2018 (in all.) e quindi rispettando sia la salvaguardia al trattamento minimo che il quinto (cfr. allegato estratto calcolo della trattenuta); -
l'indebito n. 10251221 derivava da una ricostituzione del 24/10/2013, riguardante il periodo 01/01/2012 30/11/2013, ed effettuata sulla pensione n. 003-210020082611 della de cuius Originariamente il Parte_2
debito era pari ad € 2.895,95. In data 22/11/2013 risulta notificata la comunicazione del 06.11.2013 di rideterminazione a debito (ReD Deb) con cui l'istituto comunicava il ricalcolo pensione e l'indebito generato in base ai redditi 2011. In data 04/06/2014 è stata notificata alla de cuius comunicazione con cui l' ha informato dell'applicazione della CP_4
trattenuta sulla pensione con decorrenza 08/2014 (piano di recupero poi di fatto mai avviato) per il recupero del residuo dell'indebito, dopo aver effettuato una compensazione con un credito (cfr. Te08 a credito, in all.) di
€ 1.810,05 (cfr. cedolino pensione 03/2014, in all.) scaturito da una ricostituzione su domanda, per comunicazione redditi afferenti l'anno 2011.
La comunicazione all'erede, oggetto di contestazione, è stata notificata il
13/04/2024, dunque, anche in questo caso, entro il termine prescrizionale;
-
l'indebito n. 1024457 derivava da una ricostituzione del 22/01/2009 e riguarda il periodo 01/01/2007 - 30/04/2009 (cfr. comunicazione rideterminazione del 30.03.2009 con a.r., in all.), sulla pensione n. 077-
210002064239 (pensione sociale) di cui era titolare la de cuius
[...]
La comunicazione di recupero rc1 è stata inviata il 18/08/2010. Il Pt_2
14/11/2013 risulta notificata la raccomandata con cui l'Istituto ha comunicato l'applicazione della trattenuta sulla pensione, con decorrenza
01/2014 per il recupero dell'indebito La comunicazione all'erede, oggetto di contestazione, è stata notificata il 13/04/2024, dunque, anche in questo 4 caso, entro il termine prescrizionale, avuto riguardo all'ultima trattenuta operata sulla pensione della de cuius, (09/2015), da valersi quale atto interruttivo della prescrizione.
In punto di diritto, l deduceva che tutti gli atti di accertamento erano CP_1
congruamente e chiaramente motivati, in ogni caso sul punto doveva tenersi conto della natura di atto di mera certazione deli stessi.
Nel merito l' rilevava la validità in questa sede dei principi CP_1
processualistici in materia di onere della prova, ed, in particolare, l'art. 2697
c.c. , in virtù del quale “chi vuol fare valere in giudizio un di ritto deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, osservando come il ricorrente non avesse assolto all'onere probatorio come sopra evidenziato e come inoltre in concreto, egli non formulato alcuna contestazione né in ordine alla sua qualità di erede (che anzi è stata ammessa), né in ordine alla sussistenza dell'indebito di che trattasi ed alla legittimità della rideterminazione della prestazione di cui era titolare la dante causa.
L' Previdenziale, sottolineava, altresì, che somme indebitamente CP_3
percepite dal dante causa costituiscono per gli eredi un debito dell'asse ereditario e per l' un credito, per cui la questione va risolta sulla base CP_1
delle regole civilistiche in materia di successione.
Nel merito l' , osservava, ancora, come nel caso di specie non si vertesse CP_1
nell'ambito dell'indebito previdenziale, bensì dell'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c.. e dunque non si verteva in tema dell'irripetibilità dell'indebito, per asserita insussistenza del dolo dell'accipiens, giacché alcuna norma esonera gli eredi dal versamento delle somme indebitamente percepite dal dante causa L' deduceva che, nell'ipotesi in cui fosse stata ritenuta CP_1
applicabile alla fattispecie in esame il disposto di cui all'art. 52, legge n.
5 88/1989, in ogni caso non ricorrevano nel caso di specie tutti presupposti per l'irripetibilità dell'indebito.
L'Ente Previdenziale rilevava la totale infondatezza della deduzione del ricorrente secondo cui vi sarebbe stata sovrapposizione di periodi del 2013 tra l'indebito n. 11014020 e l'indebito n. 10251221, atteso che non risulta sovrapposizione alcuna di debito per l'anno 2013, dato che risulta recuperato quello in esubero dalle ulteriori ricostituzioni successive, e nel debito n.
10251221 viene effettuato un recupero pagamento centrale (compensazione di € 1.810,05, precisando che il ricalcolo della prestazione segue Pt_3
cronologicamente, e quindi si aggiungono al calcolo precedente, senza sostituirlo.
Osservava ancora l' come, in applicazione della normativa ratione CP_1
temporis vigente, il ricorrente avrebbe dovuto proporre ricorso giudiziario avverso il mancato riconoscimento del requisito sanitario di cui al verbale relativo alla visita del 14.11.2022; non avendolo fatto, l'odierna azione giudiziaria era inammissibile, per la sopraggiunta decadenza ex art. 42, d.l.
n. 269/2003, poiché l'odierno ricorso giudiziario era stato depositato soltanto il 20.10.2023 e, quindi, ben oltre il termine semestrale previsto dalla norma.
Avuto riguardo all'eccezione di prescrizione dei crediti contenuti negli accertamenti l' deduceva che nella fattispecie in esame, trattandosi di CP_1
ripetizione di prestazioni indebitamente erogate, trovava pacificamente applicazione l'ordinario termine decennale di prescrizione, nella specie non verificatasi, giacché la prescrizione risultava essere stata interrotta nei confronti della dante causa e del ricorrente, con Parte_2
riferimento a ciascun indebito, dagli atti indicati nella premessa in fatto della memoria di costituzione.
6 Per ultimo con riferimento alle trattenute operate sulla pensione della dante causa, l' evidenziava come le stesse costituissero atti validamente CP_1
interruttivi della prescrizione, poiché volti al recupero della prestazione indebitamente erogata, e, sotto altro profilo, rilevava come esse, non essendo state contestate dal debitore, implicassero il riconoscimento del debito da parte di quest'ultimo e non risultava neppure che prescrizione fosse maturata successivamente al decesso del pensionato, considerata l'ultima trattenuta effettuata e la successiva comunicazione dell'indebito effettuata all'erede, attuale ricorrente , ricevuta in data 13.04.2024.
Tanto premesso l' chiedeva al Tribunale quanto segue: << dichiarare CP_1
l'infondatezza dell'avverso ricorso, e di ogni domanda ivi formulata a qualsiasi titolo nei confronti dell' , con conferma dei provvedimenti di indebito CP_1
impugnati. Spese, competenze ed onorari come per legge. >>.
All'udienza di discussione del 25 marzo 2024 sostituita dalle attività previste dall'art. 127- ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti, ritenuta la causa matura per la decisione, atteso il suo carattere documentale, la stessa è stata trattenuta per la decisione. Indi veniva decisa con la presente sentenza emessa fuori udienza, conformemente alla citata disposizione normativa.
Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.
In primo luogo devono rigettarsi, in quanto prive di fondamento le eccezioni di nullità per carenza di motivazione dei provvedimenti notificati al ricorrente ed alla de cuius, contenendo gli stessi una esaustiva giustificazione delle ragioni degli indebiti contestati( prestazioni di cui era titolare la de cuius erogate in eccesso, ed ai periodi di riferimento).
Neppure meritano accoglimento le eccezioni di nullità avuto riguardo alla notifica dei suddetti provvedimenti, essendo le stesse genericamente
7 avanzate, e frutto di una valutazione distorta circa la mancanza di elementi essenziali, assolutamente presenti.
Infatti in relazione all'indebito n. 10251221 alla de cuius Parte_2
in data 22/11/2013 è stata regolarmente notificata la comunicazione del
06.11.2013 di rideterminazione a debito (ReD Deb) con cui l'istituto comunicava il ricalcolo pensione e l'indebito generato in base ai redditi 2011, successivamente in data 04/06/2014 è stata notificata alla de cuius comunicazione con cui l' l'ha informato dell'applicazione della CP_4
trattenuta sulla pensione con decorrenza 08/2014. In data 13.4.2024 al ricorrente veniva regolarmente notificato la comunicazione oggi in discussione.
Le dette comunicazioni sono state notificate alla defunta Parte_2
presso la sua residenza in AL, Via Carammone Pozzillo, 90 a mani di persona VI , la prima in data 22.11.2013 e la seconda in data
4.6.2024.
In relazione all'indebito n. 11440639 in data 16.4.2015 alla de cuius è stata notificata comunicazione di ricostituzione del 13/03/2015 ed in data
18/08/2015 è stata notificata alla sig.ra ulteriore comunicazione Pt_2
(in all.) con cui l' ha comunicato l'applicazione della trattenuta sulla CP_4
pensione con decorrenza 10/2015, per il recupero dell'indebito.
Successivamente, in data 13.4.2024, e, è stata notificata all'erede Pt_1
odierno ricorrente, la comunicazione oggi impugnata .
Le dette comunicazioni sono state notificate alla defunta Parte_2
presso la sua residenza in AL, Via Carammone Pozzillo, 90 a mani di persona VI , la prima in data 16.04.2015 e la seconda in data
18.8,2015 a mani della nuora . CP_5
In relazione all'indebito n. 10014020 in data 15.1.2015 alla de cuius è stato notificato il provvedimento di riliquidazione (TE08, in all.) Il 13/04/2024 è stata notificata la comunicazione di indebito all'erede odierno ricorrente . In 8 ordine al suddetto indebito è stato attivato il piano di recupero con trattenuta mensile sulla pensione del ricorrente per € 12,00, in conformità a quanto previsto dalla Circolare 47/2018 (in all.) e quindi rispettando sia la salvaguardia al trattamento minimo che il quinto (cfr. allegato estratto calcolo della trattenuta).
Le comunicazioni risultano notificate presso la residenza della Signora in AL , Via Cammone Pozzillo, 90 a mani di persona Parte_2
delegata nella data del 12.1.2015.
In relazione all''indebito n. 1024457 alla de cuius è stata notificata in data
10.04.2009 la comunicazione di rideterminazione del 30.03.2009 sulla pensione n. 077-210002064239 (pensione sociale) di cui era titolare la de cuius . La comunicazione di recupero rc1 è stata inviata il Parte_2
18/08/2010; in data 14/11/2013 è stata notificata la comunicazione dell'applicazione della trattenuta sulla pensione, con decorrenza 01/2014, per il recupero dell'indebito, con la seguente motivazione: “ ed il recupero è avvenuto fino alla rata di pensione 09/2015 (cfr. cedolino in allegato), mese del decesso della signora. La comunicazione all'erede, oggetto di contestazione, è stata notificata il 13/04/2024.
Le comunicazioni risultano notificate presso la residenza della Signora
presso la sua residenza in AL, Via Carmmone Pozzillo, Parte_2
90 a mani di familiari conviventi in data 10.4.2009 e 14.11.2013.
Sulla regolarità della notifica tramite posta degli avvisi de quibus , trova applicazione il principio affermato dalla Suprema Corte di Cassazione in numerose sentenze, secondo il quale, in caso di notificazione a mezzo posta dell'atto impositivo eseguita direttamente dall'Ufficio finanziario ai sensi della Legge n. 890 del 1982, art. 14 si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, e non quelle di cui alla suddetta legge concernenti esclusivamente la notifica eseguita 9 dall'ufficiale giudiziario ex art. 149 c.p.c., sicché non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza necessità dell'invio della raccomandata al destinatario, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. ,la quale opera per effetto dell'arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione ed è superabile solo se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione (Sez. 5 -, Sentenza Cass. n. 29642 del 14/11/2019; nello stesso senso, Sez. 6 – , Ordinanza Cass. n. 24780 del 08/10/2018, secondo la quale non sussiste alcun profilo di nullità ove la raccomandata postale venga consegnata nel domicilio del destinatario e l'avviso di ricevimento venga sottoscritto dalla persona rinvenuta dall'ufficiale postale senza che risulti da esso la qualità del consegnatario o la sua relazione con il destinatario, con superabilità della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c solo se il destinatario provi di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prendere cognizione del plico;
così anche
Sez. 5, Ordinanza Cass. n. 946 del 17/01/2020).
Opera la presunzione di conoscenza dell'atto in ragione della consegna dell'atto a persona rinvenuta all'indirizzo del destinatario, come attestato dall'ufficiale postale, e tale presunzione opera anche nel caso di firma illeggibile o apparentemente apocrifa (come ritenuto anche
31/07/2015): si è infatti affermato ( Cass. Sez. Lav. Ordinnza 4160 del
21.2.2022) che pur se manchino, nell'avviso di ricevimento, le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è tuttavia valido poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale ( Cass. nn. 946, 6753 e 19680 del 2020 ed 10 altri precedenti , che attribuiscono addirittura alla detta attestazione l'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c.).
Infine deve ritenersi infondata anche l'eccezione secondo cui vi sarebbe sovrapposizione di periodi del 2013 tra l'indebito n. 11014020 e l'indebito n.
10251221, in quanto risulta dalla dom. Invero, non risulta che vi sia una sovrapposizione di debito per l'anno 2013, dato che per come correttamente evidenziato dall' , risulta recuperato quello in esubero dalle ulteriori CP_1
ricostituzioni successive, e nel debito n. 10251221 viene effettuato un recupero pagamento centrale (compensazione Arte) di € 1.810,05.
Nel merito
Il ricorrente, in buona sostanza ha sostenuto che l'indebito previdenziale non sia trasmissibile agli eredi in ragione della mancanza di dolo della de cuius accipiens e pertanto ha chiesto l'annullamento degli accertamenti della somme indebitamente percepite dalla sig. sua de cuius Parte_2
, per un importo totale di € 3.824,28, su pensione.
Va premesso che le somme indebitamente percepite dal dante causa e comunque contestate costituiscono per gli eredi un debito dell'asse ereditario e per l n credito, per cui la questione va risolta sulla base delle regole CP_1
civilistiche in materia di successione Atteso che gli eredi rispondono dei debiti dell'asse ereditario, presenti e futuri, sono ripetibili nei confronti degli stessi anche i debiti non ancora esistenti al momento dell'apertura della successione. Solo lo status di pensionato si estingue a seguito del decesso del titolare, mentre non si estinguono le obbligazioni assunte in vita (ad esempio, il debito originato da sentenza favorevole al pensionato, riformata in un successivo grado di giudizio).
Come sostenuto e condiviso dalla difesa dell' la natura previdenziale CP_1
della postazione in argomento, a seguito del decesso de1I'avente titolo, dante
11 causa de1l'odiema ricorrente, ha perso la sua natura intrinseca, assumendo per converso quella generica di un debito della massa ereditaria.
Quello intercorrente tra l 'assistito e l' Previdenziale è un rapporto CP_3
fondato sull'intuitu personae, che trova la sua giustificazione sul possesso di determinati requisiti soggettivi e, dunque, come tale, destinato ad estinguersi a seguito del decesso del medesimo assistito.
Dunque lo status di pensionato si estingue a seguito del decesso del titolare, mentre non si estinguono le obbligazioni assunte in vita (i debiti originati, nel caso in questione, dalla ricostituzione delle prestazioni ).
Dalla documentazione versata in atti e dettagliatamente richiamata nel corpo della motivazione, , trattandosi di ripetizione di prestazioni indebitamente erogate, si applica inequivocabilmente il termine decennale di prescrizione, che non si è verificato, essendosi state effettuate le notifiche sia alla de cuius che al ricorrente delle comunicazioni e degli atti interruttivi per tutti gli indebiti. Pertanto deve essere rigetta l'eccezione di prescrizione in relazione a tutti i crediti contestati negli accertamenti de quibus.
In ordine all'inapplicabilità della normativa in materia di irripetibilità dell' indebito per 1'(assunta) assenza di dolo del pensionato, non vertendosi più, in questo caso, in tema di indebito previdenziale/assistenziale, bensì in materia di successione ereditaria e di debiti della massa si deve osservare che, in ogni caso non ricorrono nel caso di specie i presupposti previsti dall'art. 52
Legge 88/1989 per l'irripetibilità dell'indebito che devono tutti necessariamente coesistere al fine di riconoscere l'operatività della sanatoria prevista in materia e cioè : a) la necessità che le somme siano corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento;
b) che di questo sia data comunicazione all'interessato; c) che l'errore risulti dal provvedimento stesso e sia imputabile all'ente erogatore;
d) che, a parte l'ipotesi di dolo dell'interessato, in cui l'indebito è sempre ripetibile, non vi sia stata omessa 12 o incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto e sulla misura della pensione goduta e non riconosciuti già dall'ente competente.
Nella fattispecie in esame, si è in presenza di una omessa segnalazione da parte della de cuius dell'odierno ricorrente del superamento dei limiti reddituali.
Quanto alle spese di lite, le stesso possono essere integralmente compensate tra le parti in considerazione della complessità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona del G.O.T. Giuseppe Marino, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n
10996/2024 R.G., ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattese o assorbite, così statuisce:
Rigetta il ricorso proposto da . Parte_1
Compensa integralmente le spese del giudizio.
Catania 2 luglio 2025
Il G.O.T.
Giuseppe Marino
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