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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 11/07/2025, n. 3093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3093 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Anna Pia Perpetua, presso il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 9422/24 del Ruolo Gen.
TRA
nato ad [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv.to Vincenzo Di Puorto
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e CP_1 difeso dall'avv.to Luca Cuzzupoli
Resistente
Oggetto: opposizione ATP
Fatto e diritto
Con atto depositato il 18.07.2024 l'epigrafata parte ricorrente ha esposto di avere presentato all' in data 14.10.2022 la domanda CP_1 per il riconoscimento del requisito sanitario e delle provvidenze economiche relative all'indennità di accompagnamento ed ai requisiti di cui all'art. 3 comma 3 Legge n. 104/92 senza ottenere il riconoscimento del requisito sanitario;
di avere proposto ricorso per
ATP ex art. 445 bis cpc all'esito del quale il consulente medico d'ufficio ha escluso la ricorrenza di un quadro patologico utile al conseguimento della prestazione richiesta;
di avere pertanto formulato tempestivo atto di dissenso. Ha quindi adito il Tribunale di Napoli Nord contestando le risultanze della perizia della dott.ssa
, per ottenere l'accertamento del requisito sanitario e la Per_1 condanna dell' al pagamento della prestazione assistenziale oltre CP_1 accessori, con vittoria di spese.
L' si è costituito in giudizio resistendo alla domanda. CP_1
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite e l'avvenuto deposito delle “note scritte d'udienza”, in data odierna il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
La controversia risulta disciplinata dall'art. 445 bis c.p.c. introdotto dal 1/1/2012, avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale.
Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per atp,
l'istante, all'esito delle operazioni di consulenza, è stato ritenuto invalido nella misura del 100% senza accompagnamento.
Egli, avendo depositato tempestivamente il dissenso alla consulenza, ha la possibilità di proporre l'opposizione per cui è causa, contestando le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso. A tale riguardo, egli ha l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione (cfr comma 6, art.445 bis cpc).
Orbene, l'istante ha dedotto che il consulente ha errato nella parte in cui non ha adeguatamente valutato le patologie di cui è affetto, omettendo di valutare una serie di certificati medici prodotti nonché una serie di patologie comprovanti la necessità di assistenza continua. Invero il sanitario risulta avere condotto con un condivisibile metodo d'indagine le operazioni peritali ed aver analizzato con accurata precisione le singole patologie che affliggono il sig.
, anche in relazione alla documentazione medica acquisita agli Pt_1 atti. Tuttavia, pur avendo riscontrato una invalidità grave, non ha ritenuto sussistenti i presupposti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. Il ctu, in particolare, ha rilevato che “..l'esame obiettivo personalmente condotto è stato effettuato utilizzando la tecnica del colloquio psicodiagnostico, da cui si evidenza un soggetto vigile, cosciente, sufficientemente curato nella persona e abbigliamento. Si mostra disponibile al colloquio non evidenziando patologici deficit dell'apparato uditivo.
Risponde alle domande in maniera congrua, evidenziando solo una iniziale alterazione della memoria recente, il che si manifesta, come riferito, con episodi lacunari che riguardano informazioni o avvenimenti accaduti nel breve periodo.. Confrontando le considerazioni di carattere giuridico al contesto clinico del ricorrente si può univocamente affermare che il quadro patologico, personalmente verificato, non determina la necessità di assistenza continua al fine del soddisfacimento dei c.d. “atti vitali”, poiché, sebbene la documentazione in atti evidenzi un quadro patologico di vasculopatia cerebrale cronica, la stessa non determina una limitazione della sfera gestionale, che sembra sufficientemente conservata, eccezion fatta per episodi di lacune mnesiche rivolte alla memoria recente, valutabili in una forma iniziale-lieve.
Difatti, il ricorrente è in grado di svestirsi e rivestirsi in autonomia, sebbene con lentezza, inoltre, afferma di espletare autonomamente le operazioni di igiene personale. Infine, dalle varie documentazioni in atti non si fa riferimento ad alcuna limitazione della sfera gestionale né a dipendenza dal caregiver. Per quanto concerne il secondo essenziale punto, contenuto nella normativa che regola il diritto all'indennità di accompagnamento, ossia l'impossibilità nella deambulazione autonoma, inteso in un difetto di autosufficienza talmente grave da comportare una deambulazione difficoltosa e limitata (nello spazio e nel tempo) tale da essere fonte di grave pericolo in ragione di una incombente e concreta possibilità di caduta e, quindi, tale da richiedere il permanente aiuto di un accompagnatore. A riguardo, il ricorrente giunge a visita medico-legale munito di bastone per appoggio monolaterale. Appronta una deambulazione caratterizzata da zoppia destra: la stessa risulta possibile anche autonomamente. Ugualmente nella norma i cambi posturali e la stazione eretta. Anche in questo caso la documentazione in atti non fa riferimento a deficit deambulatori come indicarti dalla normativa vigente. In conclusione, dopo un'attenta valutazione sia della normativa vigente che della documentazione medica acquisita unitamente all'esame obiettivo fatto durante la visita medica personalmente eseguita, si può univocamente affermare che non sussistono i requisiti minimi affinché si possa concedere il diritto all'indennità di accompagnamento, in quanto il ricorrente non è impossibilitato né a compiere, o meglio a gestire, Parte_1 molteplici e significativi atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua, né impossibilitato ad effettuare una deambulazione autonoma con il rischio di pericolo per la propria incolumità fisica”. A conclusioni analoghe il ctu è giunto anche con riguardo ai requisiti di cui all'art. 3 comma 3 Legge n.
104/92.
Le conclusioni cui è dunque giunto il consulente, in quanto supportate da idonee argomentazioni medico-legali, appaiono assolutamente condivisibili.
D'altronde non sono stati offerti in sede di opposizione elementi significativi per ritenere erronee le conclusioni rassegnate dal consulente all'esito delle operazioni peritali. Per tali motivi la prospettazione attorea non sortisce risultati utili alla parte ed appare allo stato superflua un'ulteriore indagine peritale.
Pertanto, il ricorso deve essere rigettato.
Vista la dichiarazione della parte resa ai sensi dell'art. 152 disp att cpc, le spese processuali, comprese quelle di ctu, si pongono a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
Rigetta il ricorso.
Nulla per le spese.
Pone a carico dell' le spese di consulenza che si liquidano come CP_1 da separato decreto.
Aversa, 11.07.2025
Il Giudice del Lavoro
Anna Pia Perpetua