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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 13/06/2025, n. 2905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2905 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. N. 22204/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Nona Sezione Civile
In persona del Giudice Monocratico dott.ssa Alessandra Aragno, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 22204/2023 promossa da:
• , nata in [...] il [...] e residente in [...]Persona_1
E13-394 y Juan Larrea Complesso Residenziale El Retablo, Casa 10, Tola Chica, Quito, cap. 170903
(Ecuador);
• , nato in [...] il [...] ed ivi residente in [...]Controparte_1
19 y El Vengador Edificio Modigliani II, app. 18, El Batan, Quito, cap 170505, in proprio ed - unitamente alla madre - in rappresentanza del figlio minore di età Controparte_2 [...]
, nato in [...] il [...]; Persona_2
• , nata in [...] il [...] ed ivi residente in [...]y Persona_3
Leonardo Da Vinci, Complesso Residenziale Viviana 6, casa 5, La Primavera 1, Cumbaya, Quito, cap.
170904, in proprio ed unitamente al padre in rappresentanza della figlia Persona_4 minore di età: , nata in [...] il [...] Parte_1
rappresentati e difesi dall'avvocato Leopoldo Aperio Bella del foro di Roma, con domicilio presso il suo studio, sito in Roma, Via Oslavia n. 30,
Ricorrenti
Contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_3
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti
“ Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni istanza contraria, in accoglimento del ricorso, accertare e dichiarare lo status di cittadino italiano dei sigg.ri , Persona_1 Controparte_1
, e e, per
[...] Persona_2 Persona_3 Parte_1
l'effetto, ordinare al , e/o per esso, ad ogni altra Autorità amministrativa e comunque Controparte_3 ad ogni Pubblico Ufficiale di procedere alle relative e conseguenti iscrizioni, trascrizioni, annotazioni di legge, provvedendo alle eventuali e/o necessarie comunicazioni alle Autorità consolari competenti, nonché all'emissione del passaporto italiano”
Concisa esposizione dei motivi in fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i signori: ; Persona_1 [...]
in proprio ed - unitamente alla madre - in Controparte_1 Controparte_2 rappresentanza del figlio minore in proprio Persona_2 Persona_3 ed unitamente al padre in rappresentanza della figlia minore Persona_4 Parte_1
convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare, il proprio status
[...] Controparte_3 di cittadini italiani iure sanguinis in quanto tutti discendenti di (alias ), Persona_5 Per_5 cittadino italiano, nato il [...] a [...] (all. n. 4) ed emigrato in Argentina senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza naturalizzarsi cittadino argentino, (all. n. 18) e deceduto in data 19.11.1967
(all. n. 6)
Il non si costituiva in giudizio e, pertanto, ne veniva dichiarata la contumacia. Controparte_3
Il Pubblico Ministero interveniva in giudizio nulla opponendo per il riconoscimento della cittadinanza italiana ai ricorrenti in data 13.02.2024.
Con note in trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 21.05.2023 i ricorrenti si richiamavano a quanto riportato in ricorso
*****
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dell'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 e la sussistenza dei presupposti previsti per l'introduzione del presente giudizio ex art. 281 decies c.p.c. essendo la domanda fondata su prova documentale e di pronta soluzione.
Inoltre, con riferimento ai minori ricorrenti: nato in [...] il [...] e Persona_2
, nata in [...] il [...], il Tribunale ritiene che la rappresentanza in giudizio Parte_1 da parte di un solo genitore sia sufficiente, in quanto la richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana
è da considerarsi un atto di ordinaria amministrazione perché mira a procurare un vantaggio al minore.
Nel merito, i ricorrenti deducevano che:
- L'VO (alias ) emigrava in Argentina, il 6.03.1926 dove contraeva Persona_5 Per_5 matrimonio con la cittadina Argentina GI BR (all. n. 5) e da tale unione nasceva
[...]
, nato in data [...] (all. n. 7) Persona_6
- Il predetto, in data 18.07.1960 contraeva matrimonio, in Argentina, con (all. n. Persona_7
8); - Dall'unione coniugale di e nasceva Persona_6 Persona_7 Persona_8
, nata il [...] (all. n. 10) odierna ricorrente;
[...]
- decedeva, in Equador, il 10.11.2016 (all. n. 9); Persona_6
- si trasferiva in Equador dove, il 23.05.1985 contraeva matrimonio con Persona_8 il cittadino (all. n. 11) e da tale unione nascevano due Controparte_4 figli: , nato il [...] (all. n.12) e , Controparte_1 Persona_3 nata l'[...] (all. n. 13), entrambi odierni ricorrenti
I predetti davano seguito a due differenti rami di discendenti:
- Il primogenito, , registrato in data 4.06.2016, contraeva matrimonio Controparte_1 con la cittadina ecuadoriana NA (all. n. 14) e da tale unione nasceva Controparte_2 nato il [...] (all. n. 15), odierno ricorrente minorenne; Persona_2
- La secondogenita, contraeva matrimonio con il cittadino Persona_3 ecuadoriano registrato in data 17.10.2019 (all. 16) e da tale unione Persona_4 nasceva, in data 05/07/2021, (all. n. 17), odierna ricorrente minorenne Parte_1
L'art. 1 della legge n. 555/1912 prevedeva la trasmissione della cittadinanza solo per linea maschile, ovvero che fosse cittadino per nascita il figlio di padre cittadino, escludendo per la madre la possibilità di trasmettere la propria cittadinanza e la L. n. 91/1992 confermava il principio dello ius sanguinis per cui è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano che non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare la cittadinanza italiana iure sanguinis, con la possibilità che i discendenti di seconda, terza, quarta generazione ed oltre di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione;
- pertanto, il sig. (alias ) non Persona_5 Per_5 avendo perso la cittadinanza italiana per rinuncia o naturalizzazione (cfr. doc. in atti n. 18), l'ha pacificamente trasmessa, iure sanguinis, anche al figlio all. n. 7) e da questo a tutti suoi discendenti Persona_6 come sopra enucleati, compresi gli odierni ricorrenti.
I ricorrenti, pertanto, ex art. 14 d.lgs 30.07.1999, richiamato dal D.P.R. 398/2001, avrebbe dovuto limitarsi ad agire in via amministrativa, ovvero con istanza all'autorità consolare italiana presso il paese di residenza, per il riconoscimento del proprio status civitatis, essendo il riconoscimento del detto status di origine giurisprudenziale soltanto per i discendenti per via materna nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione
Italiana, ovvero prima del 1 gennaio 1948 e nel vigore della Legge n. 555/1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione alla donna dello stato di cittadina che le sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria (cfr. Cass. SS. UU. N. 4466/2009);
I ricorrenti deducevano in proposito la ormai nota situazione di enorme ritardo in cui versa il
[...]
a Quito, Equador nell'evasione delle richieste di cittadinanza iure sanguinis, che, anche a Parte_2 causa della pandemia e della conseguente della sospensione dei servizi e del notevole numero delle domande presentate, ha accumulato grandissimi ritardi tali da rendere impossibile l'evasione in tempi brevi e certi delle richieste di cittadinanza e la conseguente assoluta incertezza in ordine alla definizione da parte dell'autorità consolare della rochoesta presentata dai ricorrenti (cfr. ricorso pag. 6 e all. n. 19)
Sulla base di queste premesse i ricorrenti insistono per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
****
La domanda formulata dai ricorrenti è fondata e merita di essere accolta. Nel merito, risulta dalla documentazione in atti, debitamente tradotta ed apostillata, che l'VO
[...]
(alias ) cittadino italiano dalla nascita (cfr. doc. in atti n. 4), emigrava in Argentina Persona_5 Per_5 dopo l'unificazione del Regno d'Italia ed in epoca pre-costituzionale.
Pertanto, e poiché risulta dalla documentazione allegata che il sig. (alias ) Persona_5 Per_5 cittadino italiano, nato il [...] a [...] (all. n. 4) non è stato naturalizzato cittadino argentino
(cfr. doc. in atti n. 18) né ha mai rinunciato volontariamente alla cittadinanza italiana, in applicazione del suddetto principio ha conservato la cittadinanza stessa trasmettendola al figlio (all. Persona_6
n. 7) e da questo a tutti i suoi discendenti in precedenza enucleati, compresi gli odierni ricorrenti (all. n. da 7
a 17)
È dunque provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano.
In linea di principio dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca pre- costituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 87 del 1975 e sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , il Controparte_3 ricorrente avrebbe dovuto limitarsi a chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza, nella specie l'Equador sulla scorta della documentazione attestante la sua discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Tuttavia, è nota l'impossibilità di accedere al servizio offerto dal a Quito, in Parte_2
Equador.
Dai tentativi di prenotazione effettuati, emerge l'impossibilità di ottenere un appuntamento attraverso il sito
Prenot@mi e poiché tale piattaforma “fornisce quale unica e costante risposta (…) che al momento non ci sono date disponibili per il servizio richiesto” (all. n. 19)
Orbene, ai sensi dell'art. 2 della L. n. 241/1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo.
L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse della ricorrente a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando la ricorrente cittadina italiana e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_3
Sussistono giusti motivi per dichiarare non ripetibili le spese di lite, considerato che l'elevato numero di richieste amministrative non ne consente la tempestiva evasione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede: • Accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti: , nata Persona_1 in Argentina il 30/05/1965; , nato in [...] il [...]; Controparte_1 [...] nato in [...] il [...]; , nata in Persona_2 Persona_3
Ecuador il 08/10/1990 e , nata in [...] il [...] il diritto al Parte_1 riconoscimento della cittadinanza italiana mandando alla PA competente per gli adempimenti connessi;
• ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere Controparte_3 alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• nulla sulle spese di lite.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito
Torino, lì 21.05.2025
Dott.ssa Alessandra Aragno
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Nona Sezione Civile
In persona del Giudice Monocratico dott.ssa Alessandra Aragno, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 22204/2023 promossa da:
• , nata in [...] il [...] e residente in [...]Persona_1
E13-394 y Juan Larrea Complesso Residenziale El Retablo, Casa 10, Tola Chica, Quito, cap. 170903
(Ecuador);
• , nato in [...] il [...] ed ivi residente in [...]Controparte_1
19 y El Vengador Edificio Modigliani II, app. 18, El Batan, Quito, cap 170505, in proprio ed - unitamente alla madre - in rappresentanza del figlio minore di età Controparte_2 [...]
, nato in [...] il [...]; Persona_2
• , nata in [...] il [...] ed ivi residente in [...]y Persona_3
Leonardo Da Vinci, Complesso Residenziale Viviana 6, casa 5, La Primavera 1, Cumbaya, Quito, cap.
170904, in proprio ed unitamente al padre in rappresentanza della figlia Persona_4 minore di età: , nata in [...] il [...] Parte_1
rappresentati e difesi dall'avvocato Leopoldo Aperio Bella del foro di Roma, con domicilio presso il suo studio, sito in Roma, Via Oslavia n. 30,
Ricorrenti
Contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_3
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti
“ Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni istanza contraria, in accoglimento del ricorso, accertare e dichiarare lo status di cittadino italiano dei sigg.ri , Persona_1 Controparte_1
, e e, per
[...] Persona_2 Persona_3 Parte_1
l'effetto, ordinare al , e/o per esso, ad ogni altra Autorità amministrativa e comunque Controparte_3 ad ogni Pubblico Ufficiale di procedere alle relative e conseguenti iscrizioni, trascrizioni, annotazioni di legge, provvedendo alle eventuali e/o necessarie comunicazioni alle Autorità consolari competenti, nonché all'emissione del passaporto italiano”
Concisa esposizione dei motivi in fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i signori: ; Persona_1 [...]
in proprio ed - unitamente alla madre - in Controparte_1 Controparte_2 rappresentanza del figlio minore in proprio Persona_2 Persona_3 ed unitamente al padre in rappresentanza della figlia minore Persona_4 Parte_1
convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare, il proprio status
[...] Controparte_3 di cittadini italiani iure sanguinis in quanto tutti discendenti di (alias ), Persona_5 Per_5 cittadino italiano, nato il [...] a [...] (all. n. 4) ed emigrato in Argentina senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza naturalizzarsi cittadino argentino, (all. n. 18) e deceduto in data 19.11.1967
(all. n. 6)
Il non si costituiva in giudizio e, pertanto, ne veniva dichiarata la contumacia. Controparte_3
Il Pubblico Ministero interveniva in giudizio nulla opponendo per il riconoscimento della cittadinanza italiana ai ricorrenti in data 13.02.2024.
Con note in trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 21.05.2023 i ricorrenti si richiamavano a quanto riportato in ricorso
*****
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dell'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 e la sussistenza dei presupposti previsti per l'introduzione del presente giudizio ex art. 281 decies c.p.c. essendo la domanda fondata su prova documentale e di pronta soluzione.
Inoltre, con riferimento ai minori ricorrenti: nato in [...] il [...] e Persona_2
, nata in [...] il [...], il Tribunale ritiene che la rappresentanza in giudizio Parte_1 da parte di un solo genitore sia sufficiente, in quanto la richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana
è da considerarsi un atto di ordinaria amministrazione perché mira a procurare un vantaggio al minore.
Nel merito, i ricorrenti deducevano che:
- L'VO (alias ) emigrava in Argentina, il 6.03.1926 dove contraeva Persona_5 Per_5 matrimonio con la cittadina Argentina GI BR (all. n. 5) e da tale unione nasceva
[...]
, nato in data [...] (all. n. 7) Persona_6
- Il predetto, in data 18.07.1960 contraeva matrimonio, in Argentina, con (all. n. Persona_7
8); - Dall'unione coniugale di e nasceva Persona_6 Persona_7 Persona_8
, nata il [...] (all. n. 10) odierna ricorrente;
[...]
- decedeva, in Equador, il 10.11.2016 (all. n. 9); Persona_6
- si trasferiva in Equador dove, il 23.05.1985 contraeva matrimonio con Persona_8 il cittadino (all. n. 11) e da tale unione nascevano due Controparte_4 figli: , nato il [...] (all. n.12) e , Controparte_1 Persona_3 nata l'[...] (all. n. 13), entrambi odierni ricorrenti
I predetti davano seguito a due differenti rami di discendenti:
- Il primogenito, , registrato in data 4.06.2016, contraeva matrimonio Controparte_1 con la cittadina ecuadoriana NA (all. n. 14) e da tale unione nasceva Controparte_2 nato il [...] (all. n. 15), odierno ricorrente minorenne; Persona_2
- La secondogenita, contraeva matrimonio con il cittadino Persona_3 ecuadoriano registrato in data 17.10.2019 (all. 16) e da tale unione Persona_4 nasceva, in data 05/07/2021, (all. n. 17), odierna ricorrente minorenne Parte_1
L'art. 1 della legge n. 555/1912 prevedeva la trasmissione della cittadinanza solo per linea maschile, ovvero che fosse cittadino per nascita il figlio di padre cittadino, escludendo per la madre la possibilità di trasmettere la propria cittadinanza e la L. n. 91/1992 confermava il principio dello ius sanguinis per cui è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano che non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare la cittadinanza italiana iure sanguinis, con la possibilità che i discendenti di seconda, terza, quarta generazione ed oltre di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione;
- pertanto, il sig. (alias ) non Persona_5 Per_5 avendo perso la cittadinanza italiana per rinuncia o naturalizzazione (cfr. doc. in atti n. 18), l'ha pacificamente trasmessa, iure sanguinis, anche al figlio all. n. 7) e da questo a tutti suoi discendenti Persona_6 come sopra enucleati, compresi gli odierni ricorrenti.
I ricorrenti, pertanto, ex art. 14 d.lgs 30.07.1999, richiamato dal D.P.R. 398/2001, avrebbe dovuto limitarsi ad agire in via amministrativa, ovvero con istanza all'autorità consolare italiana presso il paese di residenza, per il riconoscimento del proprio status civitatis, essendo il riconoscimento del detto status di origine giurisprudenziale soltanto per i discendenti per via materna nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione
Italiana, ovvero prima del 1 gennaio 1948 e nel vigore della Legge n. 555/1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione alla donna dello stato di cittadina che le sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria (cfr. Cass. SS. UU. N. 4466/2009);
I ricorrenti deducevano in proposito la ormai nota situazione di enorme ritardo in cui versa il
[...]
a Quito, Equador nell'evasione delle richieste di cittadinanza iure sanguinis, che, anche a Parte_2 causa della pandemia e della conseguente della sospensione dei servizi e del notevole numero delle domande presentate, ha accumulato grandissimi ritardi tali da rendere impossibile l'evasione in tempi brevi e certi delle richieste di cittadinanza e la conseguente assoluta incertezza in ordine alla definizione da parte dell'autorità consolare della rochoesta presentata dai ricorrenti (cfr. ricorso pag. 6 e all. n. 19)
Sulla base di queste premesse i ricorrenti insistono per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
****
La domanda formulata dai ricorrenti è fondata e merita di essere accolta. Nel merito, risulta dalla documentazione in atti, debitamente tradotta ed apostillata, che l'VO
[...]
(alias ) cittadino italiano dalla nascita (cfr. doc. in atti n. 4), emigrava in Argentina Persona_5 Per_5 dopo l'unificazione del Regno d'Italia ed in epoca pre-costituzionale.
Pertanto, e poiché risulta dalla documentazione allegata che il sig. (alias ) Persona_5 Per_5 cittadino italiano, nato il [...] a [...] (all. n. 4) non è stato naturalizzato cittadino argentino
(cfr. doc. in atti n. 18) né ha mai rinunciato volontariamente alla cittadinanza italiana, in applicazione del suddetto principio ha conservato la cittadinanza stessa trasmettendola al figlio (all. Persona_6
n. 7) e da questo a tutti i suoi discendenti in precedenza enucleati, compresi gli odierni ricorrenti (all. n. da 7
a 17)
È dunque provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano.
In linea di principio dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca pre- costituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 87 del 1975 e sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , il Controparte_3 ricorrente avrebbe dovuto limitarsi a chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza, nella specie l'Equador sulla scorta della documentazione attestante la sua discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Tuttavia, è nota l'impossibilità di accedere al servizio offerto dal a Quito, in Parte_2
Equador.
Dai tentativi di prenotazione effettuati, emerge l'impossibilità di ottenere un appuntamento attraverso il sito
Prenot@mi e poiché tale piattaforma “fornisce quale unica e costante risposta (…) che al momento non ci sono date disponibili per il servizio richiesto” (all. n. 19)
Orbene, ai sensi dell'art. 2 della L. n. 241/1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo.
L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse della ricorrente a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando la ricorrente cittadina italiana e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_3
Sussistono giusti motivi per dichiarare non ripetibili le spese di lite, considerato che l'elevato numero di richieste amministrative non ne consente la tempestiva evasione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede: • Accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti: , nata Persona_1 in Argentina il 30/05/1965; , nato in [...] il [...]; Controparte_1 [...] nato in [...] il [...]; , nata in Persona_2 Persona_3
Ecuador il 08/10/1990 e , nata in [...] il [...] il diritto al Parte_1 riconoscimento della cittadinanza italiana mandando alla PA competente per gli adempimenti connessi;
• ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere Controparte_3 alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• nulla sulle spese di lite.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito
Torino, lì 21.05.2025
Dott.ssa Alessandra Aragno