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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 19/02/2025, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Grosseto
Sezione Lavoro
in persona del Giudice, dott. Giuseppe GROSSO, all'udienza del 19 febbraio 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ex art. 429, 1° comma c.p.c., modificato dall'art. 53, comma 2 d.l. n. 112/2008, conv. in legge n. 133/2008, nella causa civile iscritta al n. 168 del Ruolo Generale Affari Lavoro dell'anno 2024, vertente
TRA
( c.f. ), nato a [...] ( Gr ) il Parte_1 CodiceFiscale_1
28.05.1958 e residente a SS ( Gr ), Via Meleta Sud, rappresentato, difeso e domiciliato dall' avv. Anna S. Teglielli, con studio in Grosseto, viale Ombrone n. 7, giusta delega in atti telematici.
RICORRENTE
E
con sede in Controparte_1
Roma, in persona del Presidente pro-tempore, difeso e rappresentato dall'Avv. Katya
Lea Napoletano e dall'Avv. Ilario Maio, in virtù di procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato in Grosseto, Via Trento n. 44.
CONVENUTO
OGGETTO: ripetizione di indebito.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Ricorrente: “Piaccia al Giudice adito, contrariis reiectis ed in accoglimento del ricorso presentato, RICONOSCERE E DICHIARARE, per tutte le ragioni esposte in atti, l' illegittimità
CP_ della richiesta di restituzione della somma di euro 1.844,53 avanzata dall' nei confronti del ricorrente con la comunicazione di riliquidazione datata 28 febbraio 2022 in quanto infondata e priva dei presupposti di legge, con CONDANNA dell' ente previdenziale convenuto alla restituzione in favore del ricorrente medesimo della somma di euro 111,79 già compensata e di ogni altra eventualmente oggetto di successivo recupero a mezzo di trattenuta sulla prestazione erogata, maggiorata di interessi legali e rivalutazione monetaria nel frattempo maturati.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio, da liquidarsi in favore del procuratore antistatario“.
Convenuto: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa e reietta, rigettare il ricorso avversario, siccome infondato per i CP_ motivi di cui in narrativa, assolvendo l' da ogni domanda contro lo stesso proposta.
Con vittoria di spese e competenze professionali”.
FATTO E DIRITTO
1. proponeva ricorso innanzi al Tribunale di Grosseto lamentando Parte_1
l'asserita illegittimità della richiesta di restituzione avanzata dall' . CP_1
Rappresentava a tal fine quanto segue: (i) di aver presentato domanda di
Pensione di Anzianità/Anticipata in data 19/05/2021; ii) di aver ricevuto nei successivi mesi la Comunicazione di liquidazione, con decorrenza 1° giugno
2021 ed “IN VIA PROVVISORIA “, della pensione n. 30032692 cat. VR calcolata “… sulla base dei contributi versati dal 1° gennaio 1978 al 31 dicembre 2017, sia con il sistema retributivo, sia con quello contributivo…“, ai sensi della legge n.214/2011 (doc.1); iii) nel febbraio 2022, gli veniva recapitata la Comunicazione di riliquidazione della predetta prestazione pensionistica “ … per trasformazione da provvisoria a definitiva“ nella quale l' importo del rateo mensile veniva determinato nella minor somma di euro 660,16 rispetto alla precedente indicazione di euro 822,57, con ciò integrandosi a suo carico un indebito di complessivi euro 1.844,53 (doc. 2), ridotto a 1.732,74 a seguito di
Pag. 2 di 7 parziale compensazione con conguaglio fiscale di euro 111,79; iv) che presentava in data 17 maggio 2022 rituale ricorso in via amministrativa nel quale veniva segnalato che la discrepanza non era dovuta a dati successivamente acquisiti ai fini del calcolo “retributivo“ fino al 2011 e “misto“ dal 2012, bensì ad un vero e proprio errore materiale inizialmente commesso dall' ente previdenziale con riguardo alla data di decorrenza del servizio militare (doc. 3); v) che tuttavia il ricorso veniva rigettato, pur confermando l'errore dell'ente (doc.4). Tutto ciò premesso concludeva come in epigrafe compiutamente riportato.
2. Si costituiva in giudizio l' contestando il ricorso avversario per carenza CP_1
probatoria circa i fatti costitutivi del diritto della ricorrente a trattenere le somme percepite;
ne chiedeva il rigetto, siccome infondato.
3. Senza necessità di istruttoria la causa è stata discussa e decisa all'odierna udienza con lettura del dispositivo e della motivazione.
***
4. Il ricorso è infondato.
Occorre premettere che l'indebito in esame si atteggia come un indebito oggettivo in quanto l'attribuzione patrimoniale è priva di causa ed è erogata in favore di soggetto (del tutto o in parte) sprovvisto di un corrispondente diritto di credito.
La disciplina dell'indebito oggettivo è dettata in generale dalle disposizioni di cui agli artt. 2033 e ss. cod. civ., dalle quali possono trarsi i seguenti principi generali: a) è indebito oggettivo sia il pagamento del tutto privo di causa
(inesistenza/invalidità/inefficacia originaria o sopravvenuta del rapporto obbligatorio), sia il pagamento eseguito dal debitore a favore di soggetto non creditore;
b) nell'indebito oggettivo è irrilevante l'elemento psicologico del solvens, in quanto l'azione di ripetizione è riconosciuta anche al soggetto che abbia volontariamente eseguito il pagamento nella consapevolezza della invalidità originaria o sopravvenuta del rapporto obbligatorio;
c) nell'indebito oggettivo lo stato psicologico dell'accipiens viene considerato unicamente al fine della decorrenza degli accessori e unicamente sotto il profilo della
Pag. 3 di 7 conoscenza della natura indebita del pagamento, con un richiamo alle nozioni di buona o mala fede in materia possessoria.
L'articolo 1886 c.c. stabilisce tuttavia che “le assicurazioni sociali sono disciplinate dalle leggi speciali. In mancanza si applicano le norme del Codice civile.”
5. Differente è la disciplina allorché l'indebito abbia natura previdenziale.
Il diritto alla ripetizione degli indebiti previdenziali è infatti stato disciplinato, da diverse disposizioni succedutesi nel tempo (cfr. art. 52, l. 09/03/1989, n. 88; art. 80, terzo comma, Legge 23/12/1996, n. 662; art. 13, l. 30/12/1991, n. 412; art. 38, commi 7, 8, 9, 10 della legge 28 dicembre 2001, n. 448) che, derogando al principio di carattere generale stabilito dall'articolo 2033 c.c., hanno regolamentato la sanatoria di molte indebite erogazioni di prestazioni pensionistiche.
6. L'art. 52 della legge 9 marzo 1989 n. 88 dispone che: “
1. Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri
e coloni nonché la pensione speciale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile
1969, n. 153, possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione.
2. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave.”
7. La norma è stata oggetto di interpretazione autentica da parte dell'art. 13 della legge 30 dicembre 1991 n. 412, secondo cui:
“
1. Le disposizioni di cui all'art. 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989 n. 88 si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle
Pag. 4 di 7 somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressamente comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite".
L' procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei CP_1
pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza (…).”
8. Come chiarito dalla giurisprudenza della S.C. di Cassazione, tale norma, superando la più risalente disciplina dettata dall'art. 80 terzo comma del R.D.
28 agosto 1924 n. 422 che regolava in precedenza la materia, ha in sostanza riconosciuto all'ente previdenziale la facoltà di provvedere alla correzione o all'annullamento totale o parziale di qualsiasi provvedimento contenente un errore o un'inesattezza, senza distinzione tra errori di fatto, di calcolo o di diritto ed ha limitato al caso di dolo dell'interessato la possibilità di ripetizione delle somme indebitamente erogate (cfr. tra le altre, Cass. Sez. Lav. 7714/93 e
10924/90).
9. L'obbligo dell' di procedere annualmente alla verifica dei redditi dei CP_1 pensionati, prevista dall'art. 13 della legge n. 412 del 1991 quale condizione per la ripetizione, entro l'anno successivo, dell'eventuale indebito previdenziale, sorge, secondo ampia giurisprudenza, unicamente in presenza di dati reddituali certi, sicché il termine annuale di recupero non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo (v. Cass. nn. 3802 e 15039 del
2019).
Da ciò discende che la questione attinente alle modifiche reddituali di cui l'ente previdenziale venga autonomamente a conoscenza, in ragione della propria attività istituzionale o che siano ad esso regolarmente rese note dall'interessato,
Pag. 5 di 7 non appartiene in sé all'ambito degli errori e quindi alla sfera della non CP_1
ripetibilità, soggiacendo invece alla regola di ripetibilità, ma in un termine decadenziale stabilito appunto dal citato art. 13, co. 2, il quale dispone che “2.
L' procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei CP_1
pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza.”
Ciò in ragione del fatto che tra la percezione di una prestazione connessa al reddito e la verifica in merito al mantenersi dei redditi al di sotto della soglia che condiziona l'an o il quantum della prestazione stessa si manifesta una
«fisiologica sfasatura temporale» (Corte Cost. n. 166 del 1996), data dai tempi tecnici affinché i dati disponibili all'Istituto siano «immessi nei circuiti delle verifiche contabili» (così ancora Corte Cost. cit.).
L'onere di verifica della correttezza dei dati comunicati non può che essere in capo all'ente erogatore della prestazione assicurativa e non in capo all'assicurato che o non ha mai avuto la disponibilità di detti dati o può essere soggetto non in grado di comunicare dati ed importi corretti. Tale lettura trovo conforto nel procedimento liquidatorio stesso atteso che l'ente previdenziale qualifica la liquidazione iniziale della pensione, corrisposta al pensionato nei termini di 120 giorni indicati dall'art. 7 L. 533/73, come “provvisoria”, mentre riserva ad un momento successivo la determinazione dell'ammontare della pensione effettivamente spettante al singolo pensionato, qualificata come
“definitiva”, dopo le necessarie verifiche attraverso l'acquisizione e il controllo di tutti i dati rilevanti.
10. Primo presupposto per l'irripetibilità dell'indebito è quindi (per espressa previsione normativa) la natura formale e definitiva del provvedimento di liquidazione della pensione, presupposto nel caso di specie non sussistente. Del resto, la giurisprudenza di legittimità (v. Cass. 10337/2023), nell'elencare le condizioni per l'irripetibilità dell'indebito previdenziale, difettando anche una sola delle quali opera la regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c., richiede,
Pag. 6 di 7 in primo luogo, il pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento, condizione qui insussistente.
11. L' , pertanto, ha correttamente operato posto che ha provveduto alla CP_1
liquidazione della prestazione definitiva in favore del nei termini di Pt_1
legge. Né è ravvisabile un legittimo affidamento in capo al ricorrente, considerati il breve lasso temporale durante il quale egli ha percepito il trattamento pensionistico (dal giugno 2021 al mese di febbraio 2022) nonché il carattere espressamente provvisorio del trattamento in esame.
12. Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. irripetibili sono le spese di lite visto il tenore della dichiarazione del ricorrente allegata al proprio ricorso da cui risulta che il reddito del proprio nucleo familiare nell'ultimo anno d'imposta è stato inferiore al limite di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede: Pt_1
rigetta il ricorso;
dichiara irripetibili dall' le spese di lite. CP_1
Grosseto, 19 febbraio 2025
IL GIUDICE
Giuseppe Grosso
Pag. 7 di 7
Sezione Lavoro
in persona del Giudice, dott. Giuseppe GROSSO, all'udienza del 19 febbraio 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ex art. 429, 1° comma c.p.c., modificato dall'art. 53, comma 2 d.l. n. 112/2008, conv. in legge n. 133/2008, nella causa civile iscritta al n. 168 del Ruolo Generale Affari Lavoro dell'anno 2024, vertente
TRA
( c.f. ), nato a [...] ( Gr ) il Parte_1 CodiceFiscale_1
28.05.1958 e residente a SS ( Gr ), Via Meleta Sud, rappresentato, difeso e domiciliato dall' avv. Anna S. Teglielli, con studio in Grosseto, viale Ombrone n. 7, giusta delega in atti telematici.
RICORRENTE
E
con sede in Controparte_1
Roma, in persona del Presidente pro-tempore, difeso e rappresentato dall'Avv. Katya
Lea Napoletano e dall'Avv. Ilario Maio, in virtù di procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato in Grosseto, Via Trento n. 44.
CONVENUTO
OGGETTO: ripetizione di indebito.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Ricorrente: “Piaccia al Giudice adito, contrariis reiectis ed in accoglimento del ricorso presentato, RICONOSCERE E DICHIARARE, per tutte le ragioni esposte in atti, l' illegittimità
CP_ della richiesta di restituzione della somma di euro 1.844,53 avanzata dall' nei confronti del ricorrente con la comunicazione di riliquidazione datata 28 febbraio 2022 in quanto infondata e priva dei presupposti di legge, con CONDANNA dell' ente previdenziale convenuto alla restituzione in favore del ricorrente medesimo della somma di euro 111,79 già compensata e di ogni altra eventualmente oggetto di successivo recupero a mezzo di trattenuta sulla prestazione erogata, maggiorata di interessi legali e rivalutazione monetaria nel frattempo maturati.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio, da liquidarsi in favore del procuratore antistatario“.
Convenuto: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa e reietta, rigettare il ricorso avversario, siccome infondato per i CP_ motivi di cui in narrativa, assolvendo l' da ogni domanda contro lo stesso proposta.
Con vittoria di spese e competenze professionali”.
FATTO E DIRITTO
1. proponeva ricorso innanzi al Tribunale di Grosseto lamentando Parte_1
l'asserita illegittimità della richiesta di restituzione avanzata dall' . CP_1
Rappresentava a tal fine quanto segue: (i) di aver presentato domanda di
Pensione di Anzianità/Anticipata in data 19/05/2021; ii) di aver ricevuto nei successivi mesi la Comunicazione di liquidazione, con decorrenza 1° giugno
2021 ed “IN VIA PROVVISORIA “, della pensione n. 30032692 cat. VR calcolata “… sulla base dei contributi versati dal 1° gennaio 1978 al 31 dicembre 2017, sia con il sistema retributivo, sia con quello contributivo…“, ai sensi della legge n.214/2011 (doc.1); iii) nel febbraio 2022, gli veniva recapitata la Comunicazione di riliquidazione della predetta prestazione pensionistica “ … per trasformazione da provvisoria a definitiva“ nella quale l' importo del rateo mensile veniva determinato nella minor somma di euro 660,16 rispetto alla precedente indicazione di euro 822,57, con ciò integrandosi a suo carico un indebito di complessivi euro 1.844,53 (doc. 2), ridotto a 1.732,74 a seguito di
Pag. 2 di 7 parziale compensazione con conguaglio fiscale di euro 111,79; iv) che presentava in data 17 maggio 2022 rituale ricorso in via amministrativa nel quale veniva segnalato che la discrepanza non era dovuta a dati successivamente acquisiti ai fini del calcolo “retributivo“ fino al 2011 e “misto“ dal 2012, bensì ad un vero e proprio errore materiale inizialmente commesso dall' ente previdenziale con riguardo alla data di decorrenza del servizio militare (doc. 3); v) che tuttavia il ricorso veniva rigettato, pur confermando l'errore dell'ente (doc.4). Tutto ciò premesso concludeva come in epigrafe compiutamente riportato.
2. Si costituiva in giudizio l' contestando il ricorso avversario per carenza CP_1
probatoria circa i fatti costitutivi del diritto della ricorrente a trattenere le somme percepite;
ne chiedeva il rigetto, siccome infondato.
3. Senza necessità di istruttoria la causa è stata discussa e decisa all'odierna udienza con lettura del dispositivo e della motivazione.
***
4. Il ricorso è infondato.
Occorre premettere che l'indebito in esame si atteggia come un indebito oggettivo in quanto l'attribuzione patrimoniale è priva di causa ed è erogata in favore di soggetto (del tutto o in parte) sprovvisto di un corrispondente diritto di credito.
La disciplina dell'indebito oggettivo è dettata in generale dalle disposizioni di cui agli artt. 2033 e ss. cod. civ., dalle quali possono trarsi i seguenti principi generali: a) è indebito oggettivo sia il pagamento del tutto privo di causa
(inesistenza/invalidità/inefficacia originaria o sopravvenuta del rapporto obbligatorio), sia il pagamento eseguito dal debitore a favore di soggetto non creditore;
b) nell'indebito oggettivo è irrilevante l'elemento psicologico del solvens, in quanto l'azione di ripetizione è riconosciuta anche al soggetto che abbia volontariamente eseguito il pagamento nella consapevolezza della invalidità originaria o sopravvenuta del rapporto obbligatorio;
c) nell'indebito oggettivo lo stato psicologico dell'accipiens viene considerato unicamente al fine della decorrenza degli accessori e unicamente sotto il profilo della
Pag. 3 di 7 conoscenza della natura indebita del pagamento, con un richiamo alle nozioni di buona o mala fede in materia possessoria.
L'articolo 1886 c.c. stabilisce tuttavia che “le assicurazioni sociali sono disciplinate dalle leggi speciali. In mancanza si applicano le norme del Codice civile.”
5. Differente è la disciplina allorché l'indebito abbia natura previdenziale.
Il diritto alla ripetizione degli indebiti previdenziali è infatti stato disciplinato, da diverse disposizioni succedutesi nel tempo (cfr. art. 52, l. 09/03/1989, n. 88; art. 80, terzo comma, Legge 23/12/1996, n. 662; art. 13, l. 30/12/1991, n. 412; art. 38, commi 7, 8, 9, 10 della legge 28 dicembre 2001, n. 448) che, derogando al principio di carattere generale stabilito dall'articolo 2033 c.c., hanno regolamentato la sanatoria di molte indebite erogazioni di prestazioni pensionistiche.
6. L'art. 52 della legge 9 marzo 1989 n. 88 dispone che: “
1. Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri
e coloni nonché la pensione speciale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile
1969, n. 153, possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione.
2. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave.”
7. La norma è stata oggetto di interpretazione autentica da parte dell'art. 13 della legge 30 dicembre 1991 n. 412, secondo cui:
“
1. Le disposizioni di cui all'art. 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989 n. 88 si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle
Pag. 4 di 7 somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressamente comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite".
L' procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei CP_1
pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza (…).”
8. Come chiarito dalla giurisprudenza della S.C. di Cassazione, tale norma, superando la più risalente disciplina dettata dall'art. 80 terzo comma del R.D.
28 agosto 1924 n. 422 che regolava in precedenza la materia, ha in sostanza riconosciuto all'ente previdenziale la facoltà di provvedere alla correzione o all'annullamento totale o parziale di qualsiasi provvedimento contenente un errore o un'inesattezza, senza distinzione tra errori di fatto, di calcolo o di diritto ed ha limitato al caso di dolo dell'interessato la possibilità di ripetizione delle somme indebitamente erogate (cfr. tra le altre, Cass. Sez. Lav. 7714/93 e
10924/90).
9. L'obbligo dell' di procedere annualmente alla verifica dei redditi dei CP_1 pensionati, prevista dall'art. 13 della legge n. 412 del 1991 quale condizione per la ripetizione, entro l'anno successivo, dell'eventuale indebito previdenziale, sorge, secondo ampia giurisprudenza, unicamente in presenza di dati reddituali certi, sicché il termine annuale di recupero non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo (v. Cass. nn. 3802 e 15039 del
2019).
Da ciò discende che la questione attinente alle modifiche reddituali di cui l'ente previdenziale venga autonomamente a conoscenza, in ragione della propria attività istituzionale o che siano ad esso regolarmente rese note dall'interessato,
Pag. 5 di 7 non appartiene in sé all'ambito degli errori e quindi alla sfera della non CP_1
ripetibilità, soggiacendo invece alla regola di ripetibilità, ma in un termine decadenziale stabilito appunto dal citato art. 13, co. 2, il quale dispone che “2.
L' procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei CP_1
pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza.”
Ciò in ragione del fatto che tra la percezione di una prestazione connessa al reddito e la verifica in merito al mantenersi dei redditi al di sotto della soglia che condiziona l'an o il quantum della prestazione stessa si manifesta una
«fisiologica sfasatura temporale» (Corte Cost. n. 166 del 1996), data dai tempi tecnici affinché i dati disponibili all'Istituto siano «immessi nei circuiti delle verifiche contabili» (così ancora Corte Cost. cit.).
L'onere di verifica della correttezza dei dati comunicati non può che essere in capo all'ente erogatore della prestazione assicurativa e non in capo all'assicurato che o non ha mai avuto la disponibilità di detti dati o può essere soggetto non in grado di comunicare dati ed importi corretti. Tale lettura trovo conforto nel procedimento liquidatorio stesso atteso che l'ente previdenziale qualifica la liquidazione iniziale della pensione, corrisposta al pensionato nei termini di 120 giorni indicati dall'art. 7 L. 533/73, come “provvisoria”, mentre riserva ad un momento successivo la determinazione dell'ammontare della pensione effettivamente spettante al singolo pensionato, qualificata come
“definitiva”, dopo le necessarie verifiche attraverso l'acquisizione e il controllo di tutti i dati rilevanti.
10. Primo presupposto per l'irripetibilità dell'indebito è quindi (per espressa previsione normativa) la natura formale e definitiva del provvedimento di liquidazione della pensione, presupposto nel caso di specie non sussistente. Del resto, la giurisprudenza di legittimità (v. Cass. 10337/2023), nell'elencare le condizioni per l'irripetibilità dell'indebito previdenziale, difettando anche una sola delle quali opera la regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c., richiede,
Pag. 6 di 7 in primo luogo, il pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento, condizione qui insussistente.
11. L' , pertanto, ha correttamente operato posto che ha provveduto alla CP_1
liquidazione della prestazione definitiva in favore del nei termini di Pt_1
legge. Né è ravvisabile un legittimo affidamento in capo al ricorrente, considerati il breve lasso temporale durante il quale egli ha percepito il trattamento pensionistico (dal giugno 2021 al mese di febbraio 2022) nonché il carattere espressamente provvisorio del trattamento in esame.
12. Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. irripetibili sono le spese di lite visto il tenore della dichiarazione del ricorrente allegata al proprio ricorso da cui risulta che il reddito del proprio nucleo familiare nell'ultimo anno d'imposta è stato inferiore al limite di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede: Pt_1
rigetta il ricorso;
dichiara irripetibili dall' le spese di lite. CP_1
Grosseto, 19 febbraio 2025
IL GIUDICE
Giuseppe Grosso
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