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Sentenza 25 agosto 2025
Sentenza 25 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 25/08/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 25 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11193/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott.ssa Serafina Aceto PRESIDENTE
Dott.ssa Daniela Culotta GIUDICE
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria GIUDICE DEL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11193/2024 avente per oggetto: separazione personale promossa da:
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso lo Parte_1
studio dell'avv. CAVALLARI ROBERTO che lo rappresenta e difense in forza di procura
RICORRENTE contro
, nata il [...] a [...] – Fed. Russa, elettivamente domiciliata Controparte_1
presso lo studio dell'avv. TKEMALADZE DARIA che la rappresenta e difende in forza di procura
RESISTENTE
e con l'intervento di
, nata a [...] il [...], rappresentata dalla curatrice speciale avv. GIRAUDO CP_2
CAROLA in forza del provvedimento di nomina del 20/08/2024
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente pagina 1 di 8 “Assumere i provvedimenti ex art. 473 bis.22 cpc con ammissione delle prove dedotte con le memorie ex art. 473-bis.17 cpc”
Per parte resistente
“Ritenersi sussistente la giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria russa, adita per prima”.
Per la curatrice speciale
“Voglia il Tribunale Ill.mo, - contrariis rejectis, - in via preliminare - confermare / dichiarare la sussistenza della giurisdizione e della competenza a decidere in merito alla causa in oggetto (in punto affido, collocazione prevalente della minore, regolamentazione dei rapporti con il genitore non collocatario, contributo al mantenimento della piccola ed eventuale sospensione della responsabilità genitoriale materna) in capo all'Autorità Giudiziaria Italiana e, nello specifico, in capo a codesto Il.mo
Tribunale di Torino;
- visto l'art. 182 c.p.c., dichiarare la nullità della procura alle liti di parte resistente ed ordinare alla convenuta il deposito di una procura alle liti munita dell'indispensabile attestazione di conformità del certificato di firma / autenticità della firma (ove cartacea); - ordinare alla sig.ra la produzione in giudizio delle indispensabili traduzioni asseverate riferite ai numerosi CP_1
documenti prodotti giudizio in cirillico senza tradizione o con traduzione non asseverata;
- in via istruttoria. - disporre l'espletamento di apposita CTU psicologica atta ad acclarare il quadro di personalità e le capacità genitoriali ascrivibili al padre e alla madre di;
- nel merito, - previa CP_2
fissazione di una nuova udienza di prima comparizione delle part e all'esito della stessa, - disporsi che la madre agevoli incontri de visu padre-figlia per più giorni consecutivi a cadenza come minimo bimestrale eventualmente spostandosi insieme con la bambina in zone facilmente raggiungibili dal sig. tramite voli aerei;
- disporsi contatti telefonici padre-figlia attraverso videochiamate Pt_1
possibilmente quotidiane a condizione che il sig. d'ora in poi, dedichi il tempo della detta Pt_1
chiamata esclusivamente all'interazione con la figlioletta evitando qualsiasi intemperanza;
- disporsi che ogni mese almeno tre o quattro delle videochiamate che intercorrono tra il padre e la figlia avvengano alla presenza di personale educativo;
- invitare il padre ad intraprendere un percorso finalizzato ad una migliore gestione della rabbia;
- disporre che il sig. contribuisca al Pt_1
mantenimento della figlioletta versando in favore della madre con cui la piccola attualmente vive, la somma di € 400, oltre al 50% delle spese straordinarie come da vigente protocollo torinese;
- riservare all'esito della CTU ogni ulteriore / diversa decisione soprattutto in punto affido e collocazione prevalente della minore. - in punto spese di lite - ci si rimette al prudente apprezzamento di codesta
Ill.mo Tribunale.”
pagina 2 di 8 Per il P.M.
“Accogliersi la domanda con rinuncia alla conclusionale”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sullo svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 20/06/2024 ha adito questo Tribunale chiedendo Parte_1
di pronunciare la separazione con addebito dalla coniuge , di sospendere la Controparte_1
responsabilità genitoriale di quest'ultima, di affidare la figlia in via esclusiva al padre CP_2
e di assegnare a quest'ultimo la casa coniugale.
Con decreto del 20/08/2024 il Giudice delegato ha nominato una curatrice speciale per la minore.
Con comparsa del 19/12/2024 la curatrice speciale di si è costituita in giudizio, CP_2
chiedendo di disporre la presa in carico del nucleo da parte dei servizi socio-sanitari, di sospendere la responsabilità genitoriale della madre, di disporre l'affido esclusivo c.d. rafforzato della minore al padre, con visite madre-figlia in luogo neutro alla presenza di personale educativo, di assegnare la casa coniugale al padre e di condannare la madre al pagamento a favore del padre di un assegno a titolo di mantenimento per la figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con memoria del 17/01/2025 parte ricorrente ha modificato le proprie conclusioni aggiungendo la richiesta di condanna della madre al pagamento a favore del padre di un assegno a titolo di mantenimento per la figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con istanza del 20/01/2025 il difensore di ha chiesto un rinvio d'udienza Controparte_1
con fissazione di congruo termine a comparire, lamentando l'incompletezza e la tardività della notifica effettuata da parte ricorrente, e rappresentando, inoltre, che la propria assistita aveva già adito un
Tribunale russo per ottenere il divorzio e l'affidamento a sé della figlia minore.
All'udienza del 06/02/2025 il Giudice delegato ha accolto la richiesta di rinvio, rilevando la mancanza di prova dell'avvenuta notifica del ricorso introduttivo.
Con comparsa del 14/03/2025 si è costituita in giudizio, chiedendo di Controparte_1
pronunciare la separazione dei coniugi con addebito al marito, di affidare la figlia in via esclusiva alla madre, con incontri padre-figlia basati sull'accordo tra le parti, di disporre una verifica delle capacità genitoriali del padre, di porre in capo a quest'ultimo un contributo al mantenimento della figlia dell'importo di 1000 euro (oltre spese straordinarie al 50%) e uno al mantenimento della moglie dell'importo di 500 euro, nonché di condannarlo al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dalla moglie per l'importo di 30.000 euro.
pagina 3 di 8 Con memoria del 26/03/2025 parte ricorrente ha modificato le proprie conclusioni con richiesta di condanna della resistente a risarcire il danno non patrimoniale subito dal padre per l'importo di
40.000 euro.
All'udienza del 15/04/2025 il Giudice delegato ha rilevato la possibile litispendenza della presente causa rispetto a quella pendente dinnanzi al Tribunale russo e la potenziale carenza di giurisdizione dell'A.G. italiana, ha quindi rinviato all'udienza cartolare del 25/05/2025, assegnando termine alle parti per il deposito di memorie sul punto.
Infine, all'esito di tale udienza, il Giudice delegato ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
***
Su giurisdizione e litispendenza delle domande relative al rapporto tra i coniugi
Occorre premettere che la questione della giurisdizione (c.d. esterna) dev'essere affrontata prima di quella della litispendenza (internazionale). Quest'ultima, infatti, presuppone logicamente non solo la pendenza di più procedimenti analoghi dinnanzi a tribunali di Stati diversi, ma anche che siano tutti dotati di giurisdizione, e cioè del potere di decidere quella causa (che è il motivo per cui si rende necessario un loro coordinamento, anche - e soprattutto- al fine di evitare pronunce contrastanti).
La seconda premessa attiene alle fonti normative applicabili. In particolare, deve ritenersi esclusa l'applicabilità dei regolamenti europei (pur esistenti) in materia, atteso che lo Stato estero rispetto al quale si pongono questioni di giurisdizione e litispendenza è la Russia, che non è parte dell'Unione europea. Occorrerà quindi fare riferimento a eventuali convenzioni internazionali – a patto che siano state adottate tanto dall'Italia quanto dalla Russia – oppure, in loro mancanza, alla disciplina residuale della legge di diritto internazionale privato (e ciò a mente dell'art. 2 l. 218/1995).
Quanto, anzitutto, alle domande relative al rapporto tra i coniugi, non risulta che esistano convenzioni internazionali che regolino giurisdizione e litispendenza internazionale in tale materia. Dovrà pertanto trovare applicazione la disciplina dettata dalla legge di diritto internazionale privato.
In primo luogo, in merito al profilo della giurisdizione, viene in rilievo l'art. 32 l. 218/1995, secondo cui: “In materia di nullità e di annullamento del matrimonio, di separazione personale e di scioglimento del matrimonio, la giurisdizione italiana sussiste, oltre che nei casi previsti dall'articolo 3, anche quando uno dei coniugi è cittadino italiano o il matrimonio è stato celebrato in Italia”.
Nel caso di specie ricorrono, pacificamente, entrambe le circostanze: il marito è cittadino italiano e il matrimonio è stato celebrato a Torino. Sussiste pertanto la giurisdizione italiana sulla domanda di separazione dei coniugi.
pagina 4 di 8 Lo stesso può dirsi anche in relazione alle ulteriori domande spiegate tra i coniugi: quelle reciproche di risarcimento del danno endofamiliare e quella di mantenimento rivolta dalla moglie nei confronti del marito.
Peraltro la resistente, costituendosi in giudizio, nulla ha eccepito in punto giurisdizione, né nella comparsa del 14/03/2025 né, tantomeno, nella precedente istanza del 20/01/2025. Al riguardo, l'art. 4 c. 1 l. 218/1995 statuisce che: “Quando non vi sia giurisdizione in base all'articolo 3, essa nondimeno sussiste se […] il convenuto compaia nel processo senza eccepire il difetto di giurisdizione nel primo atto difensivo”.
Risolta in senso affermativo la questione della giurisdizione, occorre affrontare quella della potenziale litispendenza rispetto al procedimento di divorzio che è pendente, tra le medesime parti, innanzi all'autorità giudiziaria russa.
La norma di riferimento, al riguardo, è l'art. 7 c. 1 l. 218/1995, che recita: “Quando, nel corso del giudizio, sia eccepita la previa pendenza tra le stesse parti di domanda avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo dinanzi a un giudice straniero, il giudice italiano, se ritiene che il provvedimento straniero possa produrre effetto per l'ordinamento italiano, sospende il giudizio […]”.
Il meccanismo sospensivo previsto da tale disposizione presuppone – oltre alla priorità cronologica del giudizio estero – l'identità di parti, oggetto e titolo tra le due controversie. Quanto, in particolare, all'identità di oggetto, una consolidata e condivisibile giurisprudenza di legittimità ne ha escluso la ricorrenza ove le due cause siano volte, rispettivamente, l'una alla pronuncia della separazione personale dei coniugi e l'altra a quella del divorzio (v., da ultimo, Cass. civ., Sez. 6 - 1, Ordinanza n.
2654 del 04/02/2021, Rv. 660738 - 01, ma anche gli autorevoli precedenti delle Sezioni Unite: Cass.
Sez. U. n. 14620 del 18/7/2016, Cass. Sez. U. n. 9884 del 20/7/2001 e Cass. Sez. U. n.10935 del
20/10/2001).
Nel caso di specie, il procedimento russo ha ad oggetto una domanda di divorzio, mentre quello pendente dinnanzi a questo Tribunale ha ad oggetto una domanda di separazione personale.
Pertanto, non ricorre la fattispecie di litispendenza di cui all'art. 7 l. 218/1995.
Su giurisdizione e litispendenza delle domande relative alla minore
Quanto alle domande relative a , si deve osservare preliminarmente che in materia CP_2
di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori esiste una convenzione internazionale (quella stipulata all'Aja il 19 ottobre 1996) che regola il tema della giurisdizione e i casi di litispendenza internazionale. Risulta inoltre che la stessa sia stata adottata sia dall'Italia sia dalla pagina 5 di 8 Russia: nel caso di specie dovranno pertanto applicarsi le disposizioni ivi contenute (e non quelle della legge di diritto internazionale privato).
Quanto, anzitutto, al profilo della giurisdizione, vengono in rilievo gli articoli 5 e 7 della citata
Convenzione.
Il primo individua nella “residenza abituale” del minore il criterio generale per radicare la giurisdizione in materia di “provvedimenti tendenti alla protezione della sua persona o dei suoi beni” (c. 1), quali sono, per l'appunto, quelli che hanno ad oggetto la responsabilità genitoriale, il diritto di affidamento,
o il diritto di visita (come chiarito dall'art. 3 della Convenzione medesima).
Logicamente, in caso di trasferimento della residenza abituale del minore da uno Stato contraente a un altro, sarà di regola quest'ultimo a essere dotato di giurisdizione (c. 2).
Viene fatta però salva la disciplina di cui all'art. 7 della Convenzione, che regola la giurisdizione nell'ipotesi di trasferimento o mancato ritorno illecito del minore. Infatti, in tali casi, a mente del primo comma del citato articolo: “[…] le autorità dello Stato contraente in cui il minore aveva la sua residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento o del suo mancato ritorno conservano la competenza fino al momento in cui il minore abbia acquisito una residenza abituale in un altro Stato e: a) ogni persona, istituzione o altro ente avente il diritto di affidamento abbia acconsentito al trasferimento o al mancato ritorno;
o b) il minore abbia risieduto nell'altro Stato per un periodo di almeno un anno a decorrere da quando la persona, l'istituzione o ogni altro ente avente il diritto di custodia ha conosciuto o avrebbe dovuto conoscere il luogo in cui si trovava il minore, nessuna domanda di ritorno presentata in quel periodo sia in corso di esame e il minore si sia integrato nel suo nuovo ambiente”.
La medesima disposizione precisa inoltre che: “Il trasferimento o il mancato ritorno del minore è considerato illecito: a) se avviene in violazione di un diritto di affidamento, assegnato a una persona, un'istituzione o ogni altro ente individualmente, o congiuntamente, in base alla legislazione dello
Stato in cui il minore aveva la sua residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento o del mancato ritorno, e b) se tale diritto era effettivamente esercitato, individualmente o congiuntamente, al momento del trasferimento o del mancato ritorno, o avrebbe potuto esserlo se non si fossero verificate tali circostanze”.
Ciò premesso, si tratta di verificare quale fosse lo stato di fatto al momento della proposizione del presente giudizio (ossia al 20/06/2024, data di deposito del ricorso introduttivo), dal momento che,
pagina 6 di 8 come è noto, la giurisdizione – così come la competenza – si determinano in base a quella situazione fattuale (e alla legge vigente in quel tempo), ai sensi dell'art. 5 c.p.c.
Da quanto emerso in corso di causa, dalla documentazione prodotta e dalle allegazioni ammesse o non contestate dalle parti, risulta che: sin dalla nascita – avvenuta in Torino il 10/07/2022 – la minore ha vissuto stabilmente in Italia assieme a entrambi i genitori (quali esercenti la responsabilità genitoriale sulla stessa); in data 09/04/2024 la minore è stata portata in Russia dalla madre – con l'intento di trasferirsi con la figlia a vivere lì, presso la propria famiglia d'origine – di nascosto dal padre e senza alcuna autorizzazione dello stesso;
in data 24/04/2024 il padre ha presentato denuncia per quanto accaduto e il 20/06/2024 ha depositato il ricorso introduttivo del presente giudizio.
In forza di quanto sopra si può affermare che, sulle domande relative alla minore, si è radicata la giurisdizione italiana ai sensi degli artt. 5 e 7 Convenzione Aja 1996.
Infatti, il trasferimento della minore, avvenuto in data 09/04/2024, deve ritenersi illecito, in quanto avvenuto in mancanza della necessaria autorizzazione del padre e, dunque, in violazione del diritto di affidamento attribuito (anche) a quest'ultimo, e da quest'ultimo esercitato effettivamente sino a quel momento. Ciò ha determinato, ai sensi dell'art. 7 della Convenzione, l'ultrattività della giurisdizione dell'Italia che, pacificamente, è lo Stato in cui la minore ha sempre avuto – sin dalla nascita e fino al momento del trasferimento illecito – la sua residenza abituale.
Né d'altro canto ricorrevano, al momento di deposito del ricorso introduttivo, le condizioni previste dalla norma come necessarie per superare tale clausola di ultrattività: infatti, la minore non poteva aver ancora acquisito – a fronte di soli due mesi trascorsi dal trasferimento illecito – una stabile residenza in Russia, né, comunque, era stato prestato consenso al trasferimento illecito da parte di tutti i suoi affidatari (il padre, anzi, vi si era opposto strenuamente, anche presentando denuncia penale) né era trascorso un anno dal suo trasferimento.
Risolta in senso affermativo la questione della giurisdizione, non resta che affrontare quella della litispendenza rispetto al procedimento che pende tra le medesime parti dinnanzi all'autorità giudiziaria russa e che ha ad oggetto, non solo il divorzio tra le stesse, ma anche la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore della coppia.
La norma di riferimento, a tal riguardo, è l'articolo 13 della Convenzione dell'Aja del 1996, il cui primo comma recita: “Le autorità di uno Stato contraente che siano competenti ai sensi degli articoli da 5 a
10 ad adottare misure di protezione della persona o dei beni del minore devono astenersi dal decidere se, all'atto dell'introduzione della procedura, misure analoghe siano state richieste alle autorità di un
pagina 7 di 8 altro Stato contraente allora competente ai sensi degli articoli da 5 a 10 e siano ancora in corso di esame”.
Ritiene nondimeno il Collegio che tale disposizione non sia applicabile al caso di specie e che, dunque, non ricorra una vera e propria fattispecie di litispendenza internazionale: questo perché, a ben vedere, l'autorità giudiziaria russa non era in allora – e cioè al momento di instaurazione del processo russo – dotata di giurisdizione (ai sensi degli articoli da 5 a 10 della Convenzione Aja 1996).
Infatti, certamente la Russia non era lo Stato di residenza abituale della minore (art. 5), dal momento che la stessa vi era stata trasferita meno di due mesi prima e che, in precedenza (e sin dalla nascita), aveva sempre vissuto in Italia. Né ricorreva alcuna delle ipotesi speciali di attribuzione della giurisdizione previste dai successivi articoli della Convenzione, ossia: minore rifugiato (art. 6), trasferimento illecito del minore (avente, s'intende, precedente residenza abituale in Russia: art. 7), cessione di competenza giurisdizionale tra Stati contraenti (artt. 8 e 9), connessione con una causa di separazione o divorzio già pendente (è infatti necessario, in questi casi, soddisfare le ulteriori due condizioni previste dall'art. 10, ossia che: a) all'inizio della procedura un genitore esercente la responsabilità genitoriale risieda stabilmente in quello Stato e che: b) la giurisdizione di quest'ultimo sia stata accettata da entrambi i genitori e sia conforme al best interest del minore).
In conclusione, il presente procedimento dovrà proseguire, tanto in punto domande relative al rapporto tra i coniugi quanto in punto domande relative alla minore, avanti all'A.G. italiana.
Sulla prosecuzione del procedimento e sulle spese di lite
Si provvede con separata ordinanza a rimettere la causa in istruttoria per la decisione delle ulteriori questioni proposte.
Le spese di lite verranno regolate con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti,
Dichiara la sussistenza della giurisdizione italiana;
Rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza;
Spese di lite alla sentenza definitiva.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 25/07/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Valentina Giuditta Soria Serafina Aceto
Minuta redatta dal MOT Andrea Coucourde
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott.ssa Serafina Aceto PRESIDENTE
Dott.ssa Daniela Culotta GIUDICE
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria GIUDICE DEL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11193/2024 avente per oggetto: separazione personale promossa da:
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso lo Parte_1
studio dell'avv. CAVALLARI ROBERTO che lo rappresenta e difense in forza di procura
RICORRENTE contro
, nata il [...] a [...] – Fed. Russa, elettivamente domiciliata Controparte_1
presso lo studio dell'avv. TKEMALADZE DARIA che la rappresenta e difende in forza di procura
RESISTENTE
e con l'intervento di
, nata a [...] il [...], rappresentata dalla curatrice speciale avv. GIRAUDO CP_2
CAROLA in forza del provvedimento di nomina del 20/08/2024
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente pagina 1 di 8 “Assumere i provvedimenti ex art. 473 bis.22 cpc con ammissione delle prove dedotte con le memorie ex art. 473-bis.17 cpc”
Per parte resistente
“Ritenersi sussistente la giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria russa, adita per prima”.
Per la curatrice speciale
“Voglia il Tribunale Ill.mo, - contrariis rejectis, - in via preliminare - confermare / dichiarare la sussistenza della giurisdizione e della competenza a decidere in merito alla causa in oggetto (in punto affido, collocazione prevalente della minore, regolamentazione dei rapporti con il genitore non collocatario, contributo al mantenimento della piccola ed eventuale sospensione della responsabilità genitoriale materna) in capo all'Autorità Giudiziaria Italiana e, nello specifico, in capo a codesto Il.mo
Tribunale di Torino;
- visto l'art. 182 c.p.c., dichiarare la nullità della procura alle liti di parte resistente ed ordinare alla convenuta il deposito di una procura alle liti munita dell'indispensabile attestazione di conformità del certificato di firma / autenticità della firma (ove cartacea); - ordinare alla sig.ra la produzione in giudizio delle indispensabili traduzioni asseverate riferite ai numerosi CP_1
documenti prodotti giudizio in cirillico senza tradizione o con traduzione non asseverata;
- in via istruttoria. - disporre l'espletamento di apposita CTU psicologica atta ad acclarare il quadro di personalità e le capacità genitoriali ascrivibili al padre e alla madre di;
- nel merito, - previa CP_2
fissazione di una nuova udienza di prima comparizione delle part e all'esito della stessa, - disporsi che la madre agevoli incontri de visu padre-figlia per più giorni consecutivi a cadenza come minimo bimestrale eventualmente spostandosi insieme con la bambina in zone facilmente raggiungibili dal sig. tramite voli aerei;
- disporsi contatti telefonici padre-figlia attraverso videochiamate Pt_1
possibilmente quotidiane a condizione che il sig. d'ora in poi, dedichi il tempo della detta Pt_1
chiamata esclusivamente all'interazione con la figlioletta evitando qualsiasi intemperanza;
- disporsi che ogni mese almeno tre o quattro delle videochiamate che intercorrono tra il padre e la figlia avvengano alla presenza di personale educativo;
- invitare il padre ad intraprendere un percorso finalizzato ad una migliore gestione della rabbia;
- disporre che il sig. contribuisca al Pt_1
mantenimento della figlioletta versando in favore della madre con cui la piccola attualmente vive, la somma di € 400, oltre al 50% delle spese straordinarie come da vigente protocollo torinese;
- riservare all'esito della CTU ogni ulteriore / diversa decisione soprattutto in punto affido e collocazione prevalente della minore. - in punto spese di lite - ci si rimette al prudente apprezzamento di codesta
Ill.mo Tribunale.”
pagina 2 di 8 Per il P.M.
“Accogliersi la domanda con rinuncia alla conclusionale”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sullo svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 20/06/2024 ha adito questo Tribunale chiedendo Parte_1
di pronunciare la separazione con addebito dalla coniuge , di sospendere la Controparte_1
responsabilità genitoriale di quest'ultima, di affidare la figlia in via esclusiva al padre CP_2
e di assegnare a quest'ultimo la casa coniugale.
Con decreto del 20/08/2024 il Giudice delegato ha nominato una curatrice speciale per la minore.
Con comparsa del 19/12/2024 la curatrice speciale di si è costituita in giudizio, CP_2
chiedendo di disporre la presa in carico del nucleo da parte dei servizi socio-sanitari, di sospendere la responsabilità genitoriale della madre, di disporre l'affido esclusivo c.d. rafforzato della minore al padre, con visite madre-figlia in luogo neutro alla presenza di personale educativo, di assegnare la casa coniugale al padre e di condannare la madre al pagamento a favore del padre di un assegno a titolo di mantenimento per la figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con memoria del 17/01/2025 parte ricorrente ha modificato le proprie conclusioni aggiungendo la richiesta di condanna della madre al pagamento a favore del padre di un assegno a titolo di mantenimento per la figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con istanza del 20/01/2025 il difensore di ha chiesto un rinvio d'udienza Controparte_1
con fissazione di congruo termine a comparire, lamentando l'incompletezza e la tardività della notifica effettuata da parte ricorrente, e rappresentando, inoltre, che la propria assistita aveva già adito un
Tribunale russo per ottenere il divorzio e l'affidamento a sé della figlia minore.
All'udienza del 06/02/2025 il Giudice delegato ha accolto la richiesta di rinvio, rilevando la mancanza di prova dell'avvenuta notifica del ricorso introduttivo.
Con comparsa del 14/03/2025 si è costituita in giudizio, chiedendo di Controparte_1
pronunciare la separazione dei coniugi con addebito al marito, di affidare la figlia in via esclusiva alla madre, con incontri padre-figlia basati sull'accordo tra le parti, di disporre una verifica delle capacità genitoriali del padre, di porre in capo a quest'ultimo un contributo al mantenimento della figlia dell'importo di 1000 euro (oltre spese straordinarie al 50%) e uno al mantenimento della moglie dell'importo di 500 euro, nonché di condannarlo al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dalla moglie per l'importo di 30.000 euro.
pagina 3 di 8 Con memoria del 26/03/2025 parte ricorrente ha modificato le proprie conclusioni con richiesta di condanna della resistente a risarcire il danno non patrimoniale subito dal padre per l'importo di
40.000 euro.
All'udienza del 15/04/2025 il Giudice delegato ha rilevato la possibile litispendenza della presente causa rispetto a quella pendente dinnanzi al Tribunale russo e la potenziale carenza di giurisdizione dell'A.G. italiana, ha quindi rinviato all'udienza cartolare del 25/05/2025, assegnando termine alle parti per il deposito di memorie sul punto.
Infine, all'esito di tale udienza, il Giudice delegato ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
***
Su giurisdizione e litispendenza delle domande relative al rapporto tra i coniugi
Occorre premettere che la questione della giurisdizione (c.d. esterna) dev'essere affrontata prima di quella della litispendenza (internazionale). Quest'ultima, infatti, presuppone logicamente non solo la pendenza di più procedimenti analoghi dinnanzi a tribunali di Stati diversi, ma anche che siano tutti dotati di giurisdizione, e cioè del potere di decidere quella causa (che è il motivo per cui si rende necessario un loro coordinamento, anche - e soprattutto- al fine di evitare pronunce contrastanti).
La seconda premessa attiene alle fonti normative applicabili. In particolare, deve ritenersi esclusa l'applicabilità dei regolamenti europei (pur esistenti) in materia, atteso che lo Stato estero rispetto al quale si pongono questioni di giurisdizione e litispendenza è la Russia, che non è parte dell'Unione europea. Occorrerà quindi fare riferimento a eventuali convenzioni internazionali – a patto che siano state adottate tanto dall'Italia quanto dalla Russia – oppure, in loro mancanza, alla disciplina residuale della legge di diritto internazionale privato (e ciò a mente dell'art. 2 l. 218/1995).
Quanto, anzitutto, alle domande relative al rapporto tra i coniugi, non risulta che esistano convenzioni internazionali che regolino giurisdizione e litispendenza internazionale in tale materia. Dovrà pertanto trovare applicazione la disciplina dettata dalla legge di diritto internazionale privato.
In primo luogo, in merito al profilo della giurisdizione, viene in rilievo l'art. 32 l. 218/1995, secondo cui: “In materia di nullità e di annullamento del matrimonio, di separazione personale e di scioglimento del matrimonio, la giurisdizione italiana sussiste, oltre che nei casi previsti dall'articolo 3, anche quando uno dei coniugi è cittadino italiano o il matrimonio è stato celebrato in Italia”.
Nel caso di specie ricorrono, pacificamente, entrambe le circostanze: il marito è cittadino italiano e il matrimonio è stato celebrato a Torino. Sussiste pertanto la giurisdizione italiana sulla domanda di separazione dei coniugi.
pagina 4 di 8 Lo stesso può dirsi anche in relazione alle ulteriori domande spiegate tra i coniugi: quelle reciproche di risarcimento del danno endofamiliare e quella di mantenimento rivolta dalla moglie nei confronti del marito.
Peraltro la resistente, costituendosi in giudizio, nulla ha eccepito in punto giurisdizione, né nella comparsa del 14/03/2025 né, tantomeno, nella precedente istanza del 20/01/2025. Al riguardo, l'art. 4 c. 1 l. 218/1995 statuisce che: “Quando non vi sia giurisdizione in base all'articolo 3, essa nondimeno sussiste se […] il convenuto compaia nel processo senza eccepire il difetto di giurisdizione nel primo atto difensivo”.
Risolta in senso affermativo la questione della giurisdizione, occorre affrontare quella della potenziale litispendenza rispetto al procedimento di divorzio che è pendente, tra le medesime parti, innanzi all'autorità giudiziaria russa.
La norma di riferimento, al riguardo, è l'art. 7 c. 1 l. 218/1995, che recita: “Quando, nel corso del giudizio, sia eccepita la previa pendenza tra le stesse parti di domanda avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo dinanzi a un giudice straniero, il giudice italiano, se ritiene che il provvedimento straniero possa produrre effetto per l'ordinamento italiano, sospende il giudizio […]”.
Il meccanismo sospensivo previsto da tale disposizione presuppone – oltre alla priorità cronologica del giudizio estero – l'identità di parti, oggetto e titolo tra le due controversie. Quanto, in particolare, all'identità di oggetto, una consolidata e condivisibile giurisprudenza di legittimità ne ha escluso la ricorrenza ove le due cause siano volte, rispettivamente, l'una alla pronuncia della separazione personale dei coniugi e l'altra a quella del divorzio (v., da ultimo, Cass. civ., Sez. 6 - 1, Ordinanza n.
2654 del 04/02/2021, Rv. 660738 - 01, ma anche gli autorevoli precedenti delle Sezioni Unite: Cass.
Sez. U. n. 14620 del 18/7/2016, Cass. Sez. U. n. 9884 del 20/7/2001 e Cass. Sez. U. n.10935 del
20/10/2001).
Nel caso di specie, il procedimento russo ha ad oggetto una domanda di divorzio, mentre quello pendente dinnanzi a questo Tribunale ha ad oggetto una domanda di separazione personale.
Pertanto, non ricorre la fattispecie di litispendenza di cui all'art. 7 l. 218/1995.
Su giurisdizione e litispendenza delle domande relative alla minore
Quanto alle domande relative a , si deve osservare preliminarmente che in materia CP_2
di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori esiste una convenzione internazionale (quella stipulata all'Aja il 19 ottobre 1996) che regola il tema della giurisdizione e i casi di litispendenza internazionale. Risulta inoltre che la stessa sia stata adottata sia dall'Italia sia dalla pagina 5 di 8 Russia: nel caso di specie dovranno pertanto applicarsi le disposizioni ivi contenute (e non quelle della legge di diritto internazionale privato).
Quanto, anzitutto, al profilo della giurisdizione, vengono in rilievo gli articoli 5 e 7 della citata
Convenzione.
Il primo individua nella “residenza abituale” del minore il criterio generale per radicare la giurisdizione in materia di “provvedimenti tendenti alla protezione della sua persona o dei suoi beni” (c. 1), quali sono, per l'appunto, quelli che hanno ad oggetto la responsabilità genitoriale, il diritto di affidamento,
o il diritto di visita (come chiarito dall'art. 3 della Convenzione medesima).
Logicamente, in caso di trasferimento della residenza abituale del minore da uno Stato contraente a un altro, sarà di regola quest'ultimo a essere dotato di giurisdizione (c. 2).
Viene fatta però salva la disciplina di cui all'art. 7 della Convenzione, che regola la giurisdizione nell'ipotesi di trasferimento o mancato ritorno illecito del minore. Infatti, in tali casi, a mente del primo comma del citato articolo: “[…] le autorità dello Stato contraente in cui il minore aveva la sua residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento o del suo mancato ritorno conservano la competenza fino al momento in cui il minore abbia acquisito una residenza abituale in un altro Stato e: a) ogni persona, istituzione o altro ente avente il diritto di affidamento abbia acconsentito al trasferimento o al mancato ritorno;
o b) il minore abbia risieduto nell'altro Stato per un periodo di almeno un anno a decorrere da quando la persona, l'istituzione o ogni altro ente avente il diritto di custodia ha conosciuto o avrebbe dovuto conoscere il luogo in cui si trovava il minore, nessuna domanda di ritorno presentata in quel periodo sia in corso di esame e il minore si sia integrato nel suo nuovo ambiente”.
La medesima disposizione precisa inoltre che: “Il trasferimento o il mancato ritorno del minore è considerato illecito: a) se avviene in violazione di un diritto di affidamento, assegnato a una persona, un'istituzione o ogni altro ente individualmente, o congiuntamente, in base alla legislazione dello
Stato in cui il minore aveva la sua residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento o del mancato ritorno, e b) se tale diritto era effettivamente esercitato, individualmente o congiuntamente, al momento del trasferimento o del mancato ritorno, o avrebbe potuto esserlo se non si fossero verificate tali circostanze”.
Ciò premesso, si tratta di verificare quale fosse lo stato di fatto al momento della proposizione del presente giudizio (ossia al 20/06/2024, data di deposito del ricorso introduttivo), dal momento che,
pagina 6 di 8 come è noto, la giurisdizione – così come la competenza – si determinano in base a quella situazione fattuale (e alla legge vigente in quel tempo), ai sensi dell'art. 5 c.p.c.
Da quanto emerso in corso di causa, dalla documentazione prodotta e dalle allegazioni ammesse o non contestate dalle parti, risulta che: sin dalla nascita – avvenuta in Torino il 10/07/2022 – la minore ha vissuto stabilmente in Italia assieme a entrambi i genitori (quali esercenti la responsabilità genitoriale sulla stessa); in data 09/04/2024 la minore è stata portata in Russia dalla madre – con l'intento di trasferirsi con la figlia a vivere lì, presso la propria famiglia d'origine – di nascosto dal padre e senza alcuna autorizzazione dello stesso;
in data 24/04/2024 il padre ha presentato denuncia per quanto accaduto e il 20/06/2024 ha depositato il ricorso introduttivo del presente giudizio.
In forza di quanto sopra si può affermare che, sulle domande relative alla minore, si è radicata la giurisdizione italiana ai sensi degli artt. 5 e 7 Convenzione Aja 1996.
Infatti, il trasferimento della minore, avvenuto in data 09/04/2024, deve ritenersi illecito, in quanto avvenuto in mancanza della necessaria autorizzazione del padre e, dunque, in violazione del diritto di affidamento attribuito (anche) a quest'ultimo, e da quest'ultimo esercitato effettivamente sino a quel momento. Ciò ha determinato, ai sensi dell'art. 7 della Convenzione, l'ultrattività della giurisdizione dell'Italia che, pacificamente, è lo Stato in cui la minore ha sempre avuto – sin dalla nascita e fino al momento del trasferimento illecito – la sua residenza abituale.
Né d'altro canto ricorrevano, al momento di deposito del ricorso introduttivo, le condizioni previste dalla norma come necessarie per superare tale clausola di ultrattività: infatti, la minore non poteva aver ancora acquisito – a fronte di soli due mesi trascorsi dal trasferimento illecito – una stabile residenza in Russia, né, comunque, era stato prestato consenso al trasferimento illecito da parte di tutti i suoi affidatari (il padre, anzi, vi si era opposto strenuamente, anche presentando denuncia penale) né era trascorso un anno dal suo trasferimento.
Risolta in senso affermativo la questione della giurisdizione, non resta che affrontare quella della litispendenza rispetto al procedimento che pende tra le medesime parti dinnanzi all'autorità giudiziaria russa e che ha ad oggetto, non solo il divorzio tra le stesse, ma anche la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore della coppia.
La norma di riferimento, a tal riguardo, è l'articolo 13 della Convenzione dell'Aja del 1996, il cui primo comma recita: “Le autorità di uno Stato contraente che siano competenti ai sensi degli articoli da 5 a
10 ad adottare misure di protezione della persona o dei beni del minore devono astenersi dal decidere se, all'atto dell'introduzione della procedura, misure analoghe siano state richieste alle autorità di un
pagina 7 di 8 altro Stato contraente allora competente ai sensi degli articoli da 5 a 10 e siano ancora in corso di esame”.
Ritiene nondimeno il Collegio che tale disposizione non sia applicabile al caso di specie e che, dunque, non ricorra una vera e propria fattispecie di litispendenza internazionale: questo perché, a ben vedere, l'autorità giudiziaria russa non era in allora – e cioè al momento di instaurazione del processo russo – dotata di giurisdizione (ai sensi degli articoli da 5 a 10 della Convenzione Aja 1996).
Infatti, certamente la Russia non era lo Stato di residenza abituale della minore (art. 5), dal momento che la stessa vi era stata trasferita meno di due mesi prima e che, in precedenza (e sin dalla nascita), aveva sempre vissuto in Italia. Né ricorreva alcuna delle ipotesi speciali di attribuzione della giurisdizione previste dai successivi articoli della Convenzione, ossia: minore rifugiato (art. 6), trasferimento illecito del minore (avente, s'intende, precedente residenza abituale in Russia: art. 7), cessione di competenza giurisdizionale tra Stati contraenti (artt. 8 e 9), connessione con una causa di separazione o divorzio già pendente (è infatti necessario, in questi casi, soddisfare le ulteriori due condizioni previste dall'art. 10, ossia che: a) all'inizio della procedura un genitore esercente la responsabilità genitoriale risieda stabilmente in quello Stato e che: b) la giurisdizione di quest'ultimo sia stata accettata da entrambi i genitori e sia conforme al best interest del minore).
In conclusione, il presente procedimento dovrà proseguire, tanto in punto domande relative al rapporto tra i coniugi quanto in punto domande relative alla minore, avanti all'A.G. italiana.
Sulla prosecuzione del procedimento e sulle spese di lite
Si provvede con separata ordinanza a rimettere la causa in istruttoria per la decisione delle ulteriori questioni proposte.
Le spese di lite verranno regolate con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti,
Dichiara la sussistenza della giurisdizione italiana;
Rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza;
Spese di lite alla sentenza definitiva.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 25/07/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Valentina Giuditta Soria Serafina Aceto
Minuta redatta dal MOT Andrea Coucourde
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