TRIB
Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 16/06/2025, n. 1531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1531 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice Antonio Costanzo, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile n. 5593/2023 R.G. promossa da
C.F. ) (avv. Gisella Mesoraca); Parte_1 C.F._1
- ATTORE contro
Controparte_1
(C.F. e
[...] P.IVA_1 [...]
(C.F. (Avvocatura dello Controparte_2 P.IVA_2
Stato di Bologna):
* * *
Oggetto: patente di guida
* * *
CONCLUSIONI
Per l'attore:
«In accoglimento del presente ricorso, e previa sospensione dello stesso in sede cautelare, Voglia annullare il provvedimento notificato dal Controparte_3
Gen. Terr. Nord est Uffico Motorizzazione civile di Parma, Sez. Reggio
[...]
Emilia, prot. Interno N. 122734 del 09.06.2022, notificato al ricorrente in data 12.07.2022, con cui ha disposto il diniego al rilascio del titolo abilitativo alla guida nonché di ogni atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale, e, conseguentemente, revocarne ogni effetto.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.».
Per il convenuto con la convenuta : CP_1 CP_2
«In via pregiudiziale e in rito, dichiarare l'inammissibilità del ricorso avversario per carenza delle condizioni dell'azione, vale a dire della legittimazione passiva della CP_2
pagina 1 di 11 di con conseguente estromissione della stessa dal presente giudizio, nonché CP_4 dell'interesse ad agire di controparte;
- in subordine, nel merito rigettare le domande dispiegate dal ricorrente, siccome infondate in fatto e in diritto;
- condannare il ricorrente alla rifusione delle spese di lite».
* * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Viene in decisione, sulle conclusioni di cui in epigrafe, la causa promossa dal signor con ricorso notificato il 10 gennaio 2024 al Parte_1 [...]
(di Controparte_5 seguito per brevità, ) e alla CP_1 Controparte_2
, che hanno chiesto il rigetto della domanda.
[...]
2.
Si è già disposta l'estromissione della Controparte_6
chiamata in giudizio in conseguenza di un errore materiale imputabile
[...] all'amministrazione.
3.
Dopo un infruttuoso ricorso al T.A.R., adito peraltro sulla base dell'avviso contenuto nello stesso provvedimento impugnato (il giudice amministrativo ha declinato la giurisdizione e regolato le spese processuali, compensandole: T.A.R. Emilia – Romagna, sez. Parma, 24 novembre 2022 n. 344), il signor ha impugnato il diniego al Parte_1 rilascio della patente di guida emesso il 9 giugno 2022 dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili – Ufficio Motorizzazione Civile di Parma – Ufficio di Reggio Emilia sul presupposto di un elemento ostativo, non esplicitato ma riconducibile all'insussistenza dei requisiti morali (comma 1 dell'art. 120, c.d.s.).
Tale provvedimento, notificato all'interessato il 12 luglio 2022, ha precluso al ricorrente l'accesso alla prova pratica prevista per il 10 giugno 2022.
4.
Come successivamente appreso dal ricorrente, residente in provincia di , CP_2
l'ostacolo era costituto da un remoto precedente penale relativo ad un fatto commesso il 9 giugno 2005, quando egli, nato il [...], era ancora minorenne.
Con nota 8 giugno 2022 la Prefettura di (e non quella di come CP_2 CP_4 invece si legge nel provvedimento di diniego qui impugnato) aveva comunicato all'Ufficio
pagina 2 di 11 di il diniego di nulla osta al rilascio della patente di guida Controparte_7 CP_2
«attesa la sentenza del Tribunale per i minorenni di NO, irrevocabile il 14/6/2022 per detenzione illecita di sostanze stupefacenti art. 73 D.P.R. 9/10/1990 n. 309 (commesso il 9/6/2005 in NO)».
Anche in questo atto vi era un errore materiale: la sentenza del Tribunale per i Minorenni di NO, pronunciata il 27 aprile 2012 in contumacia dell'imputato, era divenuta irrevocabile il 14 giugno 2012 e non il 14 giugno 2022, data oltretutto successiva a quella del diniego di nulla osta (8 giugno 2022) e dello stesso provvedimento qui impugnato (9 giugno 2022).
Su richiesta del giudice, il difensore del ricorrente ha prodotto con la memoria integrativa la sentenza del Tribunale per i minorenni di NO.
Nella memoria integrativa il ricorrente afferma in almeno due passaggi che la pena era stata condonata.
Si tratta di un dato confermato dall'esame del testo per esteso della sentenza 27 aprile 2012: il Tribunale per i minorenni di NO, ravvisata la responsabilità dell'imputato «più che diciassettenne» ma in relazione all'ipotesi attenuata di cui al comma 5, dell'art. 73, d.p.r. n. 309/1990, applicata la diminuente della minore età, aveva condannato l'imputato alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 1.200,00 di multa e, negata l'applicazione dei benefici in relazione ad una «successiva condotta delittuosa», aveva dichiarato condonata la pena ai sensi dell'art. 1, l. 31 luglio 2006, n. 241 recante concessione di indulto.
Peraltro, l'indulto condona la pena inflitta ma «non estingue le pene accessorie, salvo che il decreto disponga diversamente, e neppure gli altri effetti penali della condanna» (art. 174 c.p.).
5.
Si richiamano atti, documenti e verbali di causa, noti alle parti.
6.
I motivi di impugnazione possono essere riassunti con richiamo alle rubriche menzionate nel ricorso (che invero non riporta un motivo contrassegnato dal numero 3):
a) «
1. Violazione dell'art. 97 Cost., degli artt. 1, 3 e 10 bis della legge 241/90. Violazione dell'art. 26 comma 6 d.lgs 142/2015. Eccesso di potere per violazione del principio del giusto procedimento;
difetto di istruttoria, sviamento, erroneità dei presupposti, ingiustizia manifesta»: si rimanda alle pagine 4 – 6 dell'atto introduttivo;
b) «
2. Eccesso di potere per sviamento - assenza dei presupposti per la misura del diniego al rilascio del titolo abilitativo alla guida. Violazione del “principio di proporzionalità e adeguatezza”, per non aver l'Amministrazione adottato rimedi effettivamente proporzionali al fatto contestato nonché per violazione dell'art. 3 L. 241/90 per omessa motivazione di un provvedimento traente origine da un eclatante refuso di lettura dello storico giudiziario»: si rimanda alla pagina 6 dell'atto introduttivo;
pagina 3 di 11 c) «4) Falsa applicazione dell'art. 120 del Decreto legislativo, 30 aprile 1992 n. 285»: si rimanda alle pagine 7 – 8 dell'atto introduttivo.
7.
I motivi di impugnazione, stante la loro stretta connessione, vanno esaminati congiuntamente.
8.
Il provvedimento qui impugnato consiste nel «diniego al rilascio del titolo abilitativo alla guida» e richiama l'art. 120 c.d.s., «in particolare il comma 1, che individua una serie di fattispecie soggettive in presenza delle quali non può essere conseguito alcun titolo abilitativo alla guida, ed il comma 5, che demanda ad un decreto del Ministro dell'Interno e delle Infrastrutture e dei trasporti ·la definizione delle modalità per l'adeguamento del collegamento telematico tra i sistemi informativi delle due Amministrazioni, utile a consentire lo scambio di informazioni funzionale - tra l'altro - all'osservanza del divieto di cui al comma 1» (così si legge nella motivazione del provvedimento de quo).
Il provvedimento impugnato menziona altresì il decreto interministeriale 24 ottobre 2011, attuativo del comma 5 dell'art. 120, c.d.s.
Nel provvedimento impugnato il «richiedente» viene presentato quale «maggiorenne alla data del 30 settembre 2005», ma si tratta, evidentemente, di un errore materiale.
9.
L'amministrazione convenuta deduce che il diniego qui impugnato è un atto di natura vincolata, non espressione di discrezionalità, che l'amministrazione è tenuta ad emettere in presenza dell'elemento ostativo costituito dall'assenza dei c.d. requisiti morali ricavabili dalle previsioni di cui al comma 1 dell'art. 120 c.d.s.
L'art. 120 c.d.s., sotto la rubrica «Requisiti soggettivi per ottenere il rilascio della patente di guida e disposizioni sull'interdizione alla conduzione di velocipedi a pedalata assistita», stabilisce al a comma 1 che tra coloro che «[n]on possono conseguire la patente di guida» vi sono, con altri, «le persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi» (sulle modiche al testo dell'art. 120, c.d.s. e su alcuni degli interventi della Corte costituzionale, si rimanda a Trib. Bologna, sez. II, ord. 24 giugno 2021).
Non è sorta questione in ordine alla giurisdizione del giudice ordinario (v. anche T.A.R. Emilia – Romagna, sez. Parma, 24 novembre 2022 n. 344, sulla scorta di Cass., sez. un., ord. 14 marzo 2022, n. 8188; v. anche Cass., sez. II, ord. 1 agosto 2022, n. 23815 nonché, sia pur in ordine ad una diversa fattispecie concernente l'avviso orale, Cass., sez. un., 19 novembre 2020, n. 26391 e Trib. Bologna, sez. II, ord. 24 giugno 2021, par. 20).
Non si fa qui questione della mera legittimità dell'atto impugnato ma della sussistenza o meno del diritto del ricorrente ad accedere alla prova pratica al fine di conseguire la patente pagina 4 di 11 di guida cat. B o, in altri termini, della sussistenza o meno dell'elemento ostativo posto a base dell'atto impugnato.
10.
Il ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire, CP_1 non avendo il ricorrente impugnato il diniego di nulla osta emesso l'8 giugno 2022 dalla Prefettura di . CP_2
A tal proposito il Ministero richiama Trib. Ancona, ord. 11 luglio 2018, nel proc. n. 3802/2018 R.G.
L'eccezione è infondata.
Il precedente richiamato non è convincente.
Come appena rilevato, la controversia ha ad oggetto un diritto soggettivo affermato dal ricorrente e non la legittimità in sé dell'atto impugnato, neppure espressione di discrezionalità amministrativa (v. in motivazione, Cass., sez. un., 13 dicembre 2019, n. 32977).
Si tratta dunque di stabilire la sussistenza o meno del diritto affermato, avuto riguardo agli elementi di fatto e alla disciplina legale.
Nessun effetto preclusivo deriva dall'omessa impugnazione del diniego 8 giugno 2022, mero atto interno all'amministrazione, mai notificato al signor e neppure Parte_1 citato nella motivazione del provvedimento qui impugnato.
Dall'esame degli atti non emerge l'esistenza di un provvedimento del Ministero dell'Interno (della Prefettura) suscettibile di impugnazione ad opera dell'odierno ricorrente, mentre la legittimazione passiva spetta al Controparte_5
cui solo va ricondotto l'atto di diniego qui impugnato.
[...]
L'atto emesso l'8 giugno 2022 dalla Prefettura di non costituisce esercizio CP_2 di potere autoritativo ma è una mera segnalazione di un dato risultante da archivi, inviata ad una articolazione locale del convenuto in giudizio. CP_1
Si rimanda al già citato decreto interministeriale 24 ottobre 2011 sullo scambio di informazioni, mediante collegamento telematico, aventi ad oggetto <<eventuali motivi ostativi>> tra il Ministero dell'Interno e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Di tale decreto si vedano in particolare l'art. 2 (rubricato: <<Requisiti morali per ottenere il rilascio dei titoli abilitativi>>), che al comma 3 tratta della <<[…] trasmissione, in via telematica, al Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da parte delle prefetture, delle informazioni concernenti eventuali elementi ostativi al rilascio dei titoli abilitativi alla guida, di cui all'art. 120, comma 1, entro i due giorni lavorativi precedenti alla data fissata per le relative sedute di esame>> e al comma 4 precisa: <<
4. Le informazioni di cui al comma 1 dell'art. 120 sono relative alle persone che: a) sono state dichiarate delinquenti abituali, professionali, o per tendenza, salvo che non sia intervenuto provvedimento di riabilitazione;
b) sono sottoposte a misure di sicurezza personale o a misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ad eccezione di quella di cui all'art. 2, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575,
pagina 5 di 11 ovvero che sono stati sottoposti a tali misure nei tre anni precedenti alla richiesta del titolo abilitativo e per i quali non siano comunque intervenuti provvedimenti di riabilitazione;
c) sono state condannate, con sentenza passata in giudicato, per i reati di cui agli articoli 73 e 74, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e per i quali non siano intervenuti provvedimenti riabilitativi;
d) sono destinatarie dei divieti di cui agli articoli 75 e 75bis, come richiamati dall'art. 120 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nei limiti di validità temporale dei relativi provvedimenti, nonché sono destinatarie, per la seconda volta, di un provvedimento di revoca della patente, ai sensi del comma 2, dell'art. 222 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.>>
La carenza di interesse ad agire si sarebbe avuta nella beni diversa ipotesi di rimozione del c.d. ostativo (Trib. NO, 13 maggio 2025, n. 3871), che però nel caso di specie non si è realizzata.
L'eccezione, dunque, va respinta.
11.
Mentre il ricorrente lamenta, fra l'altro, l'erronea applicazione dell'art. 120 c.d.s., il Ministero obietta che il comma 1 dell'art. 120 c.d.s. tipizza una presunzione di pericolosità rispetto alle categorie di persone ivi elencate, il che rende dovuto, e vincolato nel suo contenuto in presenza dell'elemento di fatto previsto dalla norma, il diniego di rilascio della patente di guida ove il soggetto condannato per i reati di cui agli artt. 73 e 74, d.p.r. n. 309/1990 non abbia beneficiato di un provvedimento riabilitativo.
Richiamata la clausola «fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi», il CP_1 osserva che nel caso di specie il ricorrente non ha beneficiato di alcun provvedimento riabilitativo e che pertanto il mero decorso del tempo (dalla commissione del fatto o dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna), anche se unito all'assenza di nuove condanne (si intende, rilevanti ai sensi dell'art. 120, comma 1, c.d.s.), non può sostituire la necessaria concessione della riabilitazione, la quale ha natura discrezionale e presuppone un approfondito esame della condotta dell'istante, sia in termini negativi (la mancanza di nuove cause ostative) che positivi (il riscontro di una condotta sintomatica dell'allontanamento dal uno stile di vita che non esclude la commissione di reati o altre tipologie di illeciti). Fra i precedenti richiamati dal convenuto vi è Trib. Bologna, sez. I, ord. 22 maggio 2022 proc. n. 5280 che ritiene necessaria la riabilitazione ai sensi dell'art. 178 c.p. (v. anche Trib. Bologna, sez. II, ord. 21 dicembre 2021, proc. n. 11552/2021).
Inoltre, il Ministero, richiamando fra l'altro Corte cost., 12 luglio 2021, n. 152, osserva che occorre tenere ben distinti, da un lato, la revoca della patente già conseguita (art. 120, comma 2, c.d.s.), e, dall'altro, il diniego automatico di rilascio della patente alle persone condannate per i reati di cui agli artt. 73 e 74, d.p.r. n. 309/1990 (aer. 120, comma 1, c.d.s.) quale provvedimento che, nelle parole della Corte costituzionale (sentenza n. 80/2019, ordinanza n. 81/2020), «riflette una condizione ostativa che, diversamente dalla revoca del titolo, opera a monte del suo conseguimento e non incide su alcuna aspettativa consolidata dell'interessato». pagina 6 di 11 12.
Prima di affrontare i problemi in diritto, occorre ricostruire i fatti rilevanti per la decisione.
12.1.
Come meglio emerso dopo la richiesta, ad opera del giudice, di chiarimenti sui fatti e di una integrazione dei documenti inizialmente prodotti, il ricorrente, al quale col provvedimento 9 giugno 2022 è stato negato il rilascio del titolo abilitativo alla guida per mancanza dei requisiti soggettivi di cui al comma 1 dell'art. 120 c.d.s., in realtà aveva già ottenuto la patente di guida nel 2007 e, da ultimo, un primo rinnovo nel 2016.
Ciò è confermato anche dalle informazioni, tratte dall'archivio “ostativi patenti”, riportate alle pagine 3 - 4 della memoria difensiva del Ministero e di non agevole lettura, che menzionano alcune violazioni del codice della strada commesse nel 2008 e nel 2018 (quest'ultima a base della revoca di cui hanno parlato le parti).
Si veda inoltre il doc. 2 prodotto dal Ministero, da cui si evince che la patente di guida
cat. B emessa il 6 luglio 2016 e rilasciata il 7 luglio 2016 era valevole sino al 20 NumeroD_1 agosto 2016 (quest'ultimo dato non è di immediata comprensione).
Non è chiaro perché il precedente penale del 2012 sia stato posto a fondamento del diniego emesso nel 2022, quando nel 2016 era stata rilasciata la patente guida NumeroD_1 cat. B, l'ultima di cui il ricorrente ha potuto disporre e che, a quanto si desume dalle informazioni riportate e dai documenti prodotti dal Ministero (doc. 5), gli è stata revocata dal 21 febbraio 2018 per violazione dell'art. 186 c.p. in base alla sentenza Trib. Reggio Emilia, 5 maggio 2016, n. 1292, irrevocabile il 12 maggio 2017. Il provvedimento di revoca, prodotto dal Ministero come doc. 5, emesso il 21 febbraio 2018 dal Prefetto di e CP_2 notificato il 18 marzo 2018, non riporta gli estremi della patente di guida: ma, sul punto, si vedano le informazioni a pagina 3 della memoria di costituzione del e il CP_1 documento 2 prodotto dal Ministero, da cui si desume altresì che l'8 maggio 2020 vi è stato l'inserimento «fine prov» (così anche nel doc. 6).
Del pari, non è chiaro per quale ragione nessun provvedimento amministrativo in ordine alla patente di guida già rilasciata al signor (dovrebbe trattarsi della patente Parte_1
cat. B rilasciata il 5 ottobre 2011, di cui ora si dirà) sia stato adottato una volta NumeroD_2 intervenuto, in data 14 giugno 2012, il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale per i minorenni di NO (potrebbe forse ipotizzarsi un difetto di comunicazione tra i due Ministeri interessati, in un tempo in cui le pubbliche amministrazioni disponevano di tecnologie meno evolute).
Lo stesso documento 2 prodotto dal Ministero, peraltro, menziona senza ulteriori precisazioni una patente (la cat. B) precedente a quella rilasciata nel 2016; NumeroD_2 nonché una patente così contrassegnata: , cui si riferiscono le annotazioni NumeroD_3 concernenti l'azzeramento dei punti.
pagina 7 di 11 Si veda altresì il doc. 10 prodotto dal ricorrente con la memoria integrativa. Si tratta di una comunicazione in data 4 maggio 2010 proveniente dal Ministero nella quale sono riportate le riduzioni di punti della patente, e viene indicata la patente cat. B, NumeroD_3 conseguenti alle violazioni di cui ai verbali 26 gennaio 2008 (Polizia Stradale Emilia), CP_2
15 febbraio 2008 (Polizia Stradale Emilia), 27 febbraio 2008 (Carabinieri di Gualtieri), CP_2
8 agosto 2008 (Carabinieri Emilia). CP_2
Dal doc. 6 prodotto dal si desume che nel periodo compreso tra agosto 2007 e CP_1 luglio 2016 al signor sono state rilasciate quattro patenti di guida di categoria Parte_1
B:
patente emessa il 28 agosto 2007, rilasciata il 1 settembre 2007 NumeroD_3
patente emessa il 4 maggio 2010, rilasciata il 5 maggio 2010 NumeroD_4
patente emessa il 4 ottobre 2011, rilasciata il 5 ottobre 2011 NumeroD_2
patente emessa il 6 luglio 2016, rilasciata il 7 luglio 2016 NumeroD_1
12.2.
Una delle peculiarità del caso di specie sta nel fatto che il diniego al rilascio della patente è stato opposto – a quanto si desume dagli atti acquisiti in fase di istruttoria – in occasione dell'espletamento delle formalità amministrative necessarie a conseguire la patente che, come si legge nella memoria difensiva del , gli era stata «revocata a decorrere dal CP_1
21 febbraio 2018 per violazione dell'art. 224 del d.lgs. 285/1992».
Nella memoria integrativa anche il ricorrente accenna ad una revoca della patente disposta nel 2018 dalla Prefettura di «per la ben diversa [rispetto al fatto reato CP_2 oggetto della condanna riportata nel 2012, n.d.r.] contestazione dell'art. 186 c.d.s. (doc. 11)» e aggiunge di essersi sottoposto, «dopo il periodo di doverosa attesa», ai percorsi stabiliti dalla legge per poter conseguire nuovamente il titolo. A tal proposito, egli richiama la certificazione attestante il possesso dei requisiti di idoneità psicofisica alla guida di veicoli a motore rilasciata ai sensi dell'art. 331, d.p.r. 16 dicembre 1992, n. 495, Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada (doc. 13, relazione medica ai fini del rilascio della patente, visita effettuata il 5 aprile 2022 nonché visita effettuata il 17 febbraio 2023) e le positive relazioni del SerDp 4 novembre 2022 e 3 maggio 2024 nelle quali non si ravvisano rischi di una ricaduta in atto né controindicazioni alla guida di veicoli (doc. 12).
Il già menzionato provvedimento prefettizio di revoca della patente in data 21 febbraio 2018 è stato prodotto dal Ministero come doc. 5 e si fonda sulla violazione dell'art. 186 c.p. accertata da Trib. Reggio Emilia, 5 maggio 2016, n. 1292, irrevocabile il 12 maggio 2017.
12.3.
pagina 8 di 11 E' opportuno ricapitolare i fatti salienti, quali emersi dalle allegazioni e produzioni delle parti.
Il ricorrente, al quale con decorrenza 21 febbraio 2018 era stata revocata la patente di guida, presenta al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile - Direzione Generale Territoriale Nord Est (Reggio Emilia) istanza per prenotare la prova di guida necessaria a conseguire la parente di guida B. Dalle informazioni riportate alle pagine 3 - 4 della memoria difensiva del (tratte dall'archivio “ostativi patenti”) si desume che CP_1 in data 5 aprile 2022 il ricorrente era stato «giudicato idoneo per la patente di cgt. “B”» (cfr, anche il già citato doc. 13 prodotto dal ricorrente). La prova è prevista per il 10 giugno 2022.
Con nota 8 giugno 2022 la Prefettura di comunica al CP_2 Controparte_1
l'esistenza del c.d. ostativo, rappresentato dalla sentenza penale di condanna
[...] per violazione dell'art. 73, d.p.r. n. 309/1990 (detenzione illecita di stupefacenti, fatto commesso il 9 giugno 2005 in NO) pronunciata 27 aprile 2012 dal Tribunale per i minorenni di NO e divenuta irrevocabile il 14 giugno 2012 e non il 14 giugno 2022, come invece riportato nella nota.
Il 9 giugno 2022 il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili - Direzione Generale Territoriale Nord Est Ufficio Motorizzazione Civile di - Sezione di CP_4 CP_2
Emilia dispone, limitandosi a richiamare il comma 1 dell'art. 120 c.d.s., il diniego di rilascio del titolo, notificato il 12 luglio 2022.
Il provvedimento 9 giugno 2022 non è di per sé comprensibile se non dopo l'esame di tutti i documenti acquisiti e sopra illustrati.
13.
Vi è contrasto in ordine alla disciplina applicabile al caso in cui la carenza dei c.d. requisiti morali di cui al comma 1 dell'art. 120 c.d.s. emerga in un momento successivo a quello del primo rilascio della patente di guida.
Ci si limita qui a prendere in considerazione la sola categoria delle «persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi».
Il problema si pone quando l'interessato non abbia chiesto o comunque non abbia ottenuto uno dei provvedimenti riabilitativi cui fa riferimento la clausola di salvezza contenuta nella disposizione in esame. La giurisprudenza accoglie una nozione ampia di provvedimento riabilitativo, che può intervenire anche al di fuori dell'ipotesi di cui all'art. 178 c.p. (cfr. Cass., sez. II, ord. 1 agosto 2022, n. 23815; Trib. Genova, sez. I, 29 maggio 2025, n. 1433, che richiama anche altri precedenti di quel tribunale).
Nel caso di specie, però, il ricorrente non ha ottenuto alcun provvedimento riabilitativo.
Ad avviso del , tale ultima circostanza è decisiva e comporta il rigetto del CP_1 ricorso.
La giurisprudenza di merito, in relazione alle categorie di persone delineate dal comma 1 dell'art. 120 c.d.s., offre soluzioni divergenti (in senso favorevole al richiedente il nulla osta, v. fra le altre, Trib. NO, 23 luglio 2024, n. 7325; Trib. Torino, 13 maggio 2024, n. 2842;
pagina 9 di 11 Trib. Torino, 26 giugno 2024, n. 3683, con riguardo a persona già sottoposta a misura di prevenzione;
in senso contrario, App. NO, 27 maggio 2025, n. 1491).
Nel caso di specie, assume decisivo rilievo il fatto che il diniego di rilascio della patente è stato disposto il 9 giugno 2022, quando erano decorsi quasi quindici anni dal rilascio del primo titolo abilitativo alla guida (1 settembre 2007) e quasi dieci anni dal passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna assunta quale elemento ostativo (14 giugno 2012).
Di quella sentenza, pronunciata il 27 aprile 2012, non impugnata e passata in giudicato il 14 giugno 2012, non poteva evidentemente tenersi conto al tempo del primo rilascio della patente di guida, avvenuto il 1 settembre 2007. Ad una diversa conclusione potrebbe in astratto giungersi ove si valutasse il periodo successivo al 14 giugno 2012.
In ogni caso, il fatto che per un reato commesso il 9 giugno 2005 la prima, e unica, sentenza di condanna (che ha ravvisato la sussistenza dell'ipotesi attenuata di cui al comma 5, dell'art. 73, d.p.r. n. 309/1990) sia stata pronunciata il 27 aprile 2012 per poi passare pochi mesi dopo in giudicato (14 giugno 2012) non è imputabile all'odierno ricorrente.
Ciò che rileva, peraltro, è la data di passaggio in giudicato, a decorrere dalla quale si è concretizzata, non a monte ma a valle del primo rilascio della patente, la condizione ostativa di cui al comma 1 dell'art. 120 c.d.s.
L'interpretazione preferibile è quella che prende in considerazione entrambi i commi dell'art. 120 c.d.s. e li ponga in confronto tra di loro.
Richiamati i fatti di causa, come sopra ampiamente ricostruiti, ne consegue che, essendo intervenuta la condizione soggettiva ostativa in data 14 giugno 2012, e dunque a distanza di tempo del primo rilascio della patente di guida (1 settembre 2007), il caso di specie rientra nel campo di applicazione non del comma 1, ma del comma 2 dell'art. 120 c.d.s., a norma del quale «se le condizioni soggettive indicate al primo periodo del comma 1 del presente articolo intervengono in data successiva al rilascio, il prefetto provvede [rectius, «può provvedere»: così Corte cost., 9 febbraio 2018, n. 22, n.d.r.] alla revoca della patente di guida» (cfr. il caso analizzato da Trib. Bologna, sez. II, 1 aprile 2025, n. 835; cfr. anche Trib. Foggia, 19 maggio 2025, n. 991).
Nel caso di specie, al di fuori della previsione normativa, è stato invece emesso dal il diniego al rilascio del titolo ai Controparte_5 sensi del comma 1 dell'art. 120 c.d.s. In ogni caso, nel 2022 non sarebbe più stato possibile revocare la patente di guida del ricorrente sulla base della sentenza penale di condanna passata in giudicato nel 2012. Ai sensi del secondo periodo del comma 2 dell'art. 120 c.d.s., infatti, «[l]a revoca non può essere disposta se sono trascorsi più di tre anni dalla data […] del passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati indicati al primo periodo del medesimo comma 1».
In conclusione, pur non avendo il ricorrente beneficiato di un provvedimento riabilitativo ai sensi dell'art. 120, comma 1, c.d.s., nel 2022 il diniego al rilascio della patente di guida non poteva essere adottato.
pagina 10 di 11 14.
Il precedente decreto di revoca della patente non incide sulla soluzione del caso qui esaminato.
Da un lato, esso non giustifica in alcun modo il diniego di rilascio della patente.
Dall'altro, il ricorrente ha già sopportato gli effetti di quella revoca.
15.
In conclusione, il ricorso va accolto. Il ricorrente ha diritto ad essere ammesso all'esame pratico per conseguire la patente di guida.
16.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, in accoglimento del ricorso depositato da Parte_2
[...]
- annulla il provvedimento di diniego al rilascio del titolo abilitativo alla guida emesso il 9 giugno 2022 meglio descritto in motivazione;
- condanna il a pagare Controparte_1
a le spese processuali liquidate in euro 286,00 per spese ed euro Parte_3
5.885,00, oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA come per legge. Si comunichi. Bologna, 4 giugno 2025 Il giudice Antonio Costanzo
pagina 11 di 11