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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 14/04/2025, n. 319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 319 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 644/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
Prima Sezione Civile
Il Tribunale civile di Sassari, in composizione monocratica nella persona del Giudice, dott.ssa
Elisabetta Carta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EXART. C.P.C. CP_1 nella causa iscritta al n. 644/2024 R.G. promossa da:
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Sassari, via Parte_1 C.F._1
Cavour, n. 48, presso e nello studio dell'avv. Luigi Francesco Scarpa (C.F.: ), il C.F._2 quale lo rappresenta e difende, come da procura in calce all'atto di citazione,
RICORRENTE contro
(C.F.: ), in persona dell'amministratore pro Controparte_2 P.IVA_1 tempore elettivamente domiciliato in Sassari, via Roma n. 113, presso e nello studio CP_3 dell'avv. Paolo Fais (C.F. ), che lo rappresenta e difende, come da delega in atti C.F._3
RESISTENTE
OGGETTO: comunione e condominio, impugnazione di delibera assembleare – spese condominiali.
Conclusioni: per parte ricorrente:
«dichiarare la nullità, o comunque annullare, le deliberazioni assembleari impugnate, approvate dall'assemblea del il 16/11/2023, in particolare le deliberazioni di Parte_2 approvazione dei bilanci consuntivi relativi agli anni 2020, 2021 e 2022 e, per l'effetto condannare il
convenuto, in persona dell'amministratore pro tempore, al pagamento delle spese, diritti ed CP_2 onorari del presente giudizio». per parte resistente:
pagina 1 di 6 «1) Ogni avversa istanza, eccezione e deduzione reietta;
2) Respingere la avversa domanda con il favore delle spese ivi comprese quelle del procedimento di mediazione espletato».
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. ritualmente notificato, , premesso di essere Parte_1 proprietario in comunione pro indiviso con le sorelle , e Controparte_4 Controparte_5
di un'unità immobiliare posta all'interno del Condominio sito in Sassari, Parte_3 CP_2
, ha impugnato le delibere assembleari assunte in data 19.9.2023 e 16.11.2023.
[...]
Ha rappresentato che all'assemblea del 19.9.2023 il aveva discusso dell'approvazione dei CP_2 bilanci concernenti le annualità 2020, 2021, 2022 e di quelli straordinari riguardanti il “Bonus facciate
2021” e il “Rifacimento fognatura”.
Ha riferito di aver contestato in tale sede la regolarità dei bilanci e -a seguito della approvazione di quelli relativi agli anni 2020, 2021- di aver promosso un procedimento di mediazione, e che nelle more l'amministratrice aveva convocato una nuova assemblea per la correzione delle delibere assunte il
19/9/23, fissandola per il 16/11/23, in data cioè precedente l'incontro in mediazione, al quale peraltro la stessa non si presentava.
Ha quindi dedotto che alla successiva riunione condominiale, tenutasi appunto in data 16.11.2023, avente nuovamente ad oggetto l'approvazione dei bilanci per gli anni 2020, 2021, 2022, egli aveva reiterato le proprie obiezioni e successivamente alla loro approvazione aveva presentato un'ulteriore domanda di mediazione, conclusasi negativamente (v. verbale del 12.2.2024).
Ha, quindi, contestato la regolarità e la trasparenza dei bilanci citati (ovvero quelli relativi agli anni
2020, 2021, 2022), poiché -oltre ad essere stati approvati in assenza di adeguata informazione da parte dell'allora amministratrice di condominio, presenterebbero delle irregolarità Parte_4 contabili.
In particolare, con riferimento al bilancio consuntivo 2020, ha rilevato la mancanza di una corretta esposizione dei saldi iniziali e finali di cassa, riscontrando discrasie tra le risultanze del bilancio ed i movimenti effettuati sul conto corrente condominiale, la presenza di quote condominiali incassate
(alcune anche per contanti) e non contabilizzate, nonché spese non riguardanti la gestione condominiale ed il pagamento del compenso dell'amministratrice, che sarebbe stato ingiustificato in quanto non oggetto di previo preventivo.
In merito al bilancio consuntivo 2021, il ricorrente -riproponendo le stesse censure mosse al bilancio
2020- ne ha sottolineato l'incompletezza e la falsità in quanto discendente da quello precedente, oltre a rimarcare l'assenza di documentazione afferente alla gestione straordinaria (“Bonus facciate 2021”).
pagina 2 di 6 In relazione al bilancio consuntivo 2022, il ricorrente -rinnovando le stesse rimostranze effettuate con riferimento ai bilanci precedenti- ha evidenziato la presenza di un disavanzo di bilancio, per complessivi € 2.834,48 (di cui € 935,00 per quote incassate e non registrate ed € 1.365,00 per bonifici effettuati fuori bilancio).
Infine, con riferimento a tutti i bilanci impugnati, ha allegato che l'iter di approvazione era stato inficiato dalla (determinante) partecipazione al voto dell'amministratrice, che seppur condomina avrebbe dovuto astenersi in quanto, avendo redatto i resoconti oggetto di deliberazione, versava in una situazione di conflitto di interessi.
Ha concluso come in epigrafe.
In data 7.6.2024 si è costituito in giudizio il resistente contestando le deduzioni di CP_2 controparte.
Ha eccepito in primo luogo eccepito che il ricorrente era decaduto dalla impugnazione delle deliberazioni relative all'approvazione dei bilanci 2020-2021, poiché -essendo stati approvati con deliberazione del 19.9.2023 ed essendo stato attivato il procedimento di mediazione- non aveva impugnato tali delibere nei termini di legge.
In questa prospettiva, ha precisato che nella successiva assemblea condominiale (del 16.11.2023), il da un lato aveva solamente proceduto alla correzione di un errore materiale relativo alla CP_2 contabilizzazione dei versamenti riguardanti un condomino, sig. dall'altro, ha allegato che il Per_1 bilancio del 202, che era stato già approvato, non aveva subito alcuna modifica.
Nel merito, ha comunque rappresentato che i bilanci impugnati erano facilmente intellegibili e redatti nel rispetto dell'art. 1130-bis c.c. e che attraverso la nota esplicativa allegata al bilancio ne erano stati chiariti i punti essenziali.
Con riguardo al bilancio 2022, ha dedotto che le doglianze di parte attrice erano generiche e non sostenute da riscontri oggettivi.
In particolare, ha dedotto che il compenso dell'amministratrice del condominio era stato inserito nei preventivi di spesa, segnalando, peraltro, che la medesima aveva ricoperto tale incarico per molti anni e le sue competenze erano sempre state approvate dall'assemblea sia in sede di preventivo che di consuntivo.
Ha rilevato, infine, che il ricorrente non aveva avuto alcun interesse concreto all'impugnazione dei bilanci, poiché non aveva dimostrato il pregiudizio che le dedotte incongruenze ed omissioni presenti nei documenti contabili avrebbero cagionato alla sua sfera giuridica.
Ha rassegnato le conclusioni riportate in epigrafe.
pagina 3 di 6 Il processo è stato istruito con la copiosa produzione documentale delle parti ed all'esito dell'istruttoria, lette le note di trattazione scritta con il cui scambio è stata sostituita l'udienza del 18.3.2025 ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione.
***
Le domande di parte attrice sono infondate per i motivi in appresso illustrati.
Dalla documentazione in atti è emerso che all'adunanza del 19.9.2023 l'assemblea condominiale ha approvato i bilanci relativi agli anni 2020 e 2021, mentre nella successiva deliberazione -quella del
16.11.2023- il condominio ha preso atto dell'intervenuta correzione di un errore materiale contenuto nel bilancio 2020 (il refuso, già segnalato nella precedente assemblea, era relativo alla contribuzione agli oneri condominiali da parte di un condomino, sig. , ha confermato senza modifiche il Per_1 bilancio 2021 ed ha approvato il bilancio del 2022.
Orbene, pacifico che il ricorrente -a seguito della deliberazione del 19.9.2023- ha avviato il procedimento di mediazione, tuttavia, egli ha impugnato i bilanci degli anni 2020 e 2021 solamente con l'instaurazione del presente procedimento, ovvero con il ricorso depositato in data 13.3.2024 ed è, quindi, irrimediabilmente incorso nella decadenza stabilita dagli artt. 1137 c.c. e 8, c. 2, d. lgs. n.
28/2010.
Per quanto attiene, invece, alle censure mosse alla delibera che ha approvato il bilancio consuntivo
2022, si osserva quanto segue.
In merito alla dedotta mancata informazione da parte dell'amministratrice nei confronti dei condomini in ordine al contenuto del bilancio, si osserva che se è vero il principio generale secondo cui la violazione del diritto di ciascun condomino di esaminare e ottenere, a sua richiesta e secondo adeguate modalità di tempo e di luogo, la documentazione riguardante il rendiconto, determina, in quanto incidente sul procedimento formativo delle maggioranze, l'annullabilità della relativa delibera approvativa, nel caso concreto non risulta essersi verificato tale vulnus.
Ciò lo si desume dal contenuto dei verbali di assemblea sia del 19.9.2023 (in cui già si era discusso del bilancio 2022, senza approvarlo), sia del 16.11.2023 ove l'attore non ha eccepito l'irregolarità Pt_1 della convocazione chiedendone il differimento, ma è entrato nel merito della discussione relativa all'approvazione del bilancio muovendo una serie di rilievi (v., peraltro, l'intervento del sig. Pt_1 all'assemblea del 19.9.2023 proprio con riferimento al bilancio 2022 contenuto in un separato documento da lui chiamato “memoria” e di cui ha dato lettura in assemblea, chiedendo che fosse allegato al verbale, in particolare alla p. 2), rilievi che mal si conciliano con la lesione al diritto di esprimere il voto in modo consapevole e informato.
pagina 4 di 6 Per quanto riguarda, invece, le asserite incongruenze presenti all'interno del bilancio 2022, si deve rilevare l'indeterminatezza delle doglianze formulate dal ricorrente, che ha evocato delle generiche irregolarità nella redazione dei documenti contabili senza, tuttavia, dimostrare la scorrettezza dei dati ivi riportati, essendosi basato nella propria ricostruzione su elementi privi di riscontri oggettivi.
Infondata è infine la censura relativa alla invalidità della delibera assunta in data 16.11.2023 per la presenza di un conflitto di interessi in capo all'amministratrice del condominio.
Secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità (v., ex multis, Cass. civ., sez. II, Ord. n.
20126/2022), infatti, il conflitto di interesse sussiste qualora venga dimostrato che il voto espresso dal condomino che versa in una situazione di conflitto sia stato determinante per l'approvazione della delibera e che quest'ultima arrechi pregiudizio all'interesse del (deve cioè emergere una CP_2 sicura divergenza tra l'interesse istituzionale del e specifiche ragioni personali di CP_2 determinati singoli partecipanti).
Nel caso che ci occupa nessuno dei due requisiti richiamati è stato dimostrato, in quanto l'assemblea condominiale del 16.11.2023 si è riunita in seconda convocazione e ha deliberato con maggioranza richiesta dall'art. 1136, c. 2 c.c. («La deliberazione è valida se approvata dalla maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell'edificio»). Pertanto, il voto favorevole dell'allora amministratrice non è stato affatto determinante, atteso che anche qualora la stessa si fosse astenuta il bilancio sarebbe comunque stato approvato essendovi il voto favorevole di un terzo dei partecipanti che rappresentavano almeno 1/3 del valore dell'edificio. Non è stato inoltre dimostrato che la deliberazione impugnata abbia perseguito l'interesse personale dell'amministratrice a discapito di quello del condominio.
Si rileva infine che, comunque, l'impugnazione delle deliberazioni condominiali promossa con il presente giudizio da parte del ricorrente appare carente dal punto di vista dell'interesse ad agire, che non può certo ridursi ad un mero interesse alla rimozione dell'atto, posto che il che intenda CP_2 impugnare una delibera assembleare, deducendo l'erroneità del computo delle spese, deve allegare e dimostrare di avervi interesse, interesse che presuppone la derivazione dalla deliberazione dell'assemblea di un apprezzabile suo personale pregiudizio, in termini di mutamento della propria posizione patrimoniale (v. Cass. civ., Sez. VI, Sent. n. 6128/2017), neppure allegato nel caso sub iudice.
Dalle considerazioni che precedono deriva, dunque, il rigetto del ricorso.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e della causalità e sono liquidate a favore del resistente come in dispositivo applicando lo scaglione di valore fino ad € 26.000,00, il CP_2 valoremedio per la fase studio, introduttiva e decisionale uniche svolte.
pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1. – Rigetta il ricorso.
2. – Condanna al pagamento in favore del convenuto, in persona Parte_1 CP_2 dell'Amministratore pro tempore, delle spese di lite che liquida in complessivi € 3.397,00 per competenze, oltre spese vive e accessori di legge.
Sassari, 14 aprile 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Elisabetta Carta
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
Prima Sezione Civile
Il Tribunale civile di Sassari, in composizione monocratica nella persona del Giudice, dott.ssa
Elisabetta Carta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EXART. C.P.C. CP_1 nella causa iscritta al n. 644/2024 R.G. promossa da:
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Sassari, via Parte_1 C.F._1
Cavour, n. 48, presso e nello studio dell'avv. Luigi Francesco Scarpa (C.F.: ), il C.F._2 quale lo rappresenta e difende, come da procura in calce all'atto di citazione,
RICORRENTE contro
(C.F.: ), in persona dell'amministratore pro Controparte_2 P.IVA_1 tempore elettivamente domiciliato in Sassari, via Roma n. 113, presso e nello studio CP_3 dell'avv. Paolo Fais (C.F. ), che lo rappresenta e difende, come da delega in atti C.F._3
RESISTENTE
OGGETTO: comunione e condominio, impugnazione di delibera assembleare – spese condominiali.
Conclusioni: per parte ricorrente:
«dichiarare la nullità, o comunque annullare, le deliberazioni assembleari impugnate, approvate dall'assemblea del il 16/11/2023, in particolare le deliberazioni di Parte_2 approvazione dei bilanci consuntivi relativi agli anni 2020, 2021 e 2022 e, per l'effetto condannare il
convenuto, in persona dell'amministratore pro tempore, al pagamento delle spese, diritti ed CP_2 onorari del presente giudizio». per parte resistente:
pagina 1 di 6 «1) Ogni avversa istanza, eccezione e deduzione reietta;
2) Respingere la avversa domanda con il favore delle spese ivi comprese quelle del procedimento di mediazione espletato».
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. ritualmente notificato, , premesso di essere Parte_1 proprietario in comunione pro indiviso con le sorelle , e Controparte_4 Controparte_5
di un'unità immobiliare posta all'interno del Condominio sito in Sassari, Parte_3 CP_2
, ha impugnato le delibere assembleari assunte in data 19.9.2023 e 16.11.2023.
[...]
Ha rappresentato che all'assemblea del 19.9.2023 il aveva discusso dell'approvazione dei CP_2 bilanci concernenti le annualità 2020, 2021, 2022 e di quelli straordinari riguardanti il “Bonus facciate
2021” e il “Rifacimento fognatura”.
Ha riferito di aver contestato in tale sede la regolarità dei bilanci e -a seguito della approvazione di quelli relativi agli anni 2020, 2021- di aver promosso un procedimento di mediazione, e che nelle more l'amministratrice aveva convocato una nuova assemblea per la correzione delle delibere assunte il
19/9/23, fissandola per il 16/11/23, in data cioè precedente l'incontro in mediazione, al quale peraltro la stessa non si presentava.
Ha quindi dedotto che alla successiva riunione condominiale, tenutasi appunto in data 16.11.2023, avente nuovamente ad oggetto l'approvazione dei bilanci per gli anni 2020, 2021, 2022, egli aveva reiterato le proprie obiezioni e successivamente alla loro approvazione aveva presentato un'ulteriore domanda di mediazione, conclusasi negativamente (v. verbale del 12.2.2024).
Ha, quindi, contestato la regolarità e la trasparenza dei bilanci citati (ovvero quelli relativi agli anni
2020, 2021, 2022), poiché -oltre ad essere stati approvati in assenza di adeguata informazione da parte dell'allora amministratrice di condominio, presenterebbero delle irregolarità Parte_4 contabili.
In particolare, con riferimento al bilancio consuntivo 2020, ha rilevato la mancanza di una corretta esposizione dei saldi iniziali e finali di cassa, riscontrando discrasie tra le risultanze del bilancio ed i movimenti effettuati sul conto corrente condominiale, la presenza di quote condominiali incassate
(alcune anche per contanti) e non contabilizzate, nonché spese non riguardanti la gestione condominiale ed il pagamento del compenso dell'amministratrice, che sarebbe stato ingiustificato in quanto non oggetto di previo preventivo.
In merito al bilancio consuntivo 2021, il ricorrente -riproponendo le stesse censure mosse al bilancio
2020- ne ha sottolineato l'incompletezza e la falsità in quanto discendente da quello precedente, oltre a rimarcare l'assenza di documentazione afferente alla gestione straordinaria (“Bonus facciate 2021”).
pagina 2 di 6 In relazione al bilancio consuntivo 2022, il ricorrente -rinnovando le stesse rimostranze effettuate con riferimento ai bilanci precedenti- ha evidenziato la presenza di un disavanzo di bilancio, per complessivi € 2.834,48 (di cui € 935,00 per quote incassate e non registrate ed € 1.365,00 per bonifici effettuati fuori bilancio).
Infine, con riferimento a tutti i bilanci impugnati, ha allegato che l'iter di approvazione era stato inficiato dalla (determinante) partecipazione al voto dell'amministratrice, che seppur condomina avrebbe dovuto astenersi in quanto, avendo redatto i resoconti oggetto di deliberazione, versava in una situazione di conflitto di interessi.
Ha concluso come in epigrafe.
In data 7.6.2024 si è costituito in giudizio il resistente contestando le deduzioni di CP_2 controparte.
Ha eccepito in primo luogo eccepito che il ricorrente era decaduto dalla impugnazione delle deliberazioni relative all'approvazione dei bilanci 2020-2021, poiché -essendo stati approvati con deliberazione del 19.9.2023 ed essendo stato attivato il procedimento di mediazione- non aveva impugnato tali delibere nei termini di legge.
In questa prospettiva, ha precisato che nella successiva assemblea condominiale (del 16.11.2023), il da un lato aveva solamente proceduto alla correzione di un errore materiale relativo alla CP_2 contabilizzazione dei versamenti riguardanti un condomino, sig. dall'altro, ha allegato che il Per_1 bilancio del 202, che era stato già approvato, non aveva subito alcuna modifica.
Nel merito, ha comunque rappresentato che i bilanci impugnati erano facilmente intellegibili e redatti nel rispetto dell'art. 1130-bis c.c. e che attraverso la nota esplicativa allegata al bilancio ne erano stati chiariti i punti essenziali.
Con riguardo al bilancio 2022, ha dedotto che le doglianze di parte attrice erano generiche e non sostenute da riscontri oggettivi.
In particolare, ha dedotto che il compenso dell'amministratrice del condominio era stato inserito nei preventivi di spesa, segnalando, peraltro, che la medesima aveva ricoperto tale incarico per molti anni e le sue competenze erano sempre state approvate dall'assemblea sia in sede di preventivo che di consuntivo.
Ha rilevato, infine, che il ricorrente non aveva avuto alcun interesse concreto all'impugnazione dei bilanci, poiché non aveva dimostrato il pregiudizio che le dedotte incongruenze ed omissioni presenti nei documenti contabili avrebbero cagionato alla sua sfera giuridica.
Ha rassegnato le conclusioni riportate in epigrafe.
pagina 3 di 6 Il processo è stato istruito con la copiosa produzione documentale delle parti ed all'esito dell'istruttoria, lette le note di trattazione scritta con il cui scambio è stata sostituita l'udienza del 18.3.2025 ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione.
***
Le domande di parte attrice sono infondate per i motivi in appresso illustrati.
Dalla documentazione in atti è emerso che all'adunanza del 19.9.2023 l'assemblea condominiale ha approvato i bilanci relativi agli anni 2020 e 2021, mentre nella successiva deliberazione -quella del
16.11.2023- il condominio ha preso atto dell'intervenuta correzione di un errore materiale contenuto nel bilancio 2020 (il refuso, già segnalato nella precedente assemblea, era relativo alla contribuzione agli oneri condominiali da parte di un condomino, sig. , ha confermato senza modifiche il Per_1 bilancio 2021 ed ha approvato il bilancio del 2022.
Orbene, pacifico che il ricorrente -a seguito della deliberazione del 19.9.2023- ha avviato il procedimento di mediazione, tuttavia, egli ha impugnato i bilanci degli anni 2020 e 2021 solamente con l'instaurazione del presente procedimento, ovvero con il ricorso depositato in data 13.3.2024 ed è, quindi, irrimediabilmente incorso nella decadenza stabilita dagli artt. 1137 c.c. e 8, c. 2, d. lgs. n.
28/2010.
Per quanto attiene, invece, alle censure mosse alla delibera che ha approvato il bilancio consuntivo
2022, si osserva quanto segue.
In merito alla dedotta mancata informazione da parte dell'amministratrice nei confronti dei condomini in ordine al contenuto del bilancio, si osserva che se è vero il principio generale secondo cui la violazione del diritto di ciascun condomino di esaminare e ottenere, a sua richiesta e secondo adeguate modalità di tempo e di luogo, la documentazione riguardante il rendiconto, determina, in quanto incidente sul procedimento formativo delle maggioranze, l'annullabilità della relativa delibera approvativa, nel caso concreto non risulta essersi verificato tale vulnus.
Ciò lo si desume dal contenuto dei verbali di assemblea sia del 19.9.2023 (in cui già si era discusso del bilancio 2022, senza approvarlo), sia del 16.11.2023 ove l'attore non ha eccepito l'irregolarità Pt_1 della convocazione chiedendone il differimento, ma è entrato nel merito della discussione relativa all'approvazione del bilancio muovendo una serie di rilievi (v., peraltro, l'intervento del sig. Pt_1 all'assemblea del 19.9.2023 proprio con riferimento al bilancio 2022 contenuto in un separato documento da lui chiamato “memoria” e di cui ha dato lettura in assemblea, chiedendo che fosse allegato al verbale, in particolare alla p. 2), rilievi che mal si conciliano con la lesione al diritto di esprimere il voto in modo consapevole e informato.
pagina 4 di 6 Per quanto riguarda, invece, le asserite incongruenze presenti all'interno del bilancio 2022, si deve rilevare l'indeterminatezza delle doglianze formulate dal ricorrente, che ha evocato delle generiche irregolarità nella redazione dei documenti contabili senza, tuttavia, dimostrare la scorrettezza dei dati ivi riportati, essendosi basato nella propria ricostruzione su elementi privi di riscontri oggettivi.
Infondata è infine la censura relativa alla invalidità della delibera assunta in data 16.11.2023 per la presenza di un conflitto di interessi in capo all'amministratrice del condominio.
Secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità (v., ex multis, Cass. civ., sez. II, Ord. n.
20126/2022), infatti, il conflitto di interesse sussiste qualora venga dimostrato che il voto espresso dal condomino che versa in una situazione di conflitto sia stato determinante per l'approvazione della delibera e che quest'ultima arrechi pregiudizio all'interesse del (deve cioè emergere una CP_2 sicura divergenza tra l'interesse istituzionale del e specifiche ragioni personali di CP_2 determinati singoli partecipanti).
Nel caso che ci occupa nessuno dei due requisiti richiamati è stato dimostrato, in quanto l'assemblea condominiale del 16.11.2023 si è riunita in seconda convocazione e ha deliberato con maggioranza richiesta dall'art. 1136, c. 2 c.c. («La deliberazione è valida se approvata dalla maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell'edificio»). Pertanto, il voto favorevole dell'allora amministratrice non è stato affatto determinante, atteso che anche qualora la stessa si fosse astenuta il bilancio sarebbe comunque stato approvato essendovi il voto favorevole di un terzo dei partecipanti che rappresentavano almeno 1/3 del valore dell'edificio. Non è stato inoltre dimostrato che la deliberazione impugnata abbia perseguito l'interesse personale dell'amministratrice a discapito di quello del condominio.
Si rileva infine che, comunque, l'impugnazione delle deliberazioni condominiali promossa con il presente giudizio da parte del ricorrente appare carente dal punto di vista dell'interesse ad agire, che non può certo ridursi ad un mero interesse alla rimozione dell'atto, posto che il che intenda CP_2 impugnare una delibera assembleare, deducendo l'erroneità del computo delle spese, deve allegare e dimostrare di avervi interesse, interesse che presuppone la derivazione dalla deliberazione dell'assemblea di un apprezzabile suo personale pregiudizio, in termini di mutamento della propria posizione patrimoniale (v. Cass. civ., Sez. VI, Sent. n. 6128/2017), neppure allegato nel caso sub iudice.
Dalle considerazioni che precedono deriva, dunque, il rigetto del ricorso.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e della causalità e sono liquidate a favore del resistente come in dispositivo applicando lo scaglione di valore fino ad € 26.000,00, il CP_2 valoremedio per la fase studio, introduttiva e decisionale uniche svolte.
pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1. – Rigetta il ricorso.
2. – Condanna al pagamento in favore del convenuto, in persona Parte_1 CP_2 dell'Amministratore pro tempore, delle spese di lite che liquida in complessivi € 3.397,00 per competenze, oltre spese vive e accessori di legge.
Sassari, 14 aprile 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Elisabetta Carta
pagina 6 di 6