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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 02/01/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Vallo della Lucania n. 842/2023 R.G. Affari Civili Contenziosi
Tribunale Ordinario di Vallo della Lucania Verbale dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127 ter cpc
Il Giudice Letto l'art. 127 ter cpc;
lette le note scritte depositate;
rilevato che in ottemperanza del decreto reso in corso di causa, debitamente comunicato, tutte le parti hanno provveduto a depositare le suddette note scritte;
pronuncia l'allegata sentenza alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Il Giudice dott. Carmine Esposito
1
Repubblica ITna In nome del popolo italiano Tribunale Ordinario di Vallo della Lucania - Composizione Monocratica Il Giudice, dott. Carmine Esposito, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 281sexies c.p.c., resa a seguito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127 ter cpc del 17.12.2024 nella causa n. 842/2023 avente ad oggetto “Altri contratti atipici” e vertente tra (C.F. ), col Parte_1 C.F._1 ministero/assistenza dell'avv. CROCAMO GENNARINO, giusta procura a margine dell'atto introduttivo
- attore - e
Controparte_1
(C.F.
[...]
), col ministero/assistenza dell'avv. COLLA' RUVOLO TOBIA, P.IVA_1 giusta procura a margine della comparsa di costituzione
- convenuto – nonchè
(C.F. Controparte_2
), col ministero/assistenza dell'avv. PEZZELLA DOMENICO, P.IVA_2 giusta procura a margine della comparsa di costituzione
- convenuto –
All'udienza del 17.12.2024 svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127 ter cpc le parti concludevano come da note scritte depositate MOTIVAZIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, , Parte_1 deducendo che “…in data 06.07.2023, la Sig.ra si è visto notificare Parte_1
a mezzo Raccomandata a.r. l'opposta intimazione di pagamento nr. 10020239004494062/000 emessa dall' di Salerno-Via Controparte_2
San Leonardo, 242, con cui si intimava il pagamento entro giorni cinque dalla notifica della
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somma complessiva di €.21.501,17, di cui €.17,410,47, oggetto del presente giudizio di opposizione e rientrante nella competenza del Giudice del lavoro adito -con riserva di impugnare gli altri crediti innanzi alle Autorità competenti-, per “Rate finanziamento agevolato d.l. 185/00 tit II scadute e non pagate-interessi di mora su rate finanziamento agevolato d.l. e non pagate – debito residuo finanziamento agevolato d.l. 3 185/00 tit II (quota capitale)” dell'importo di €.17.410,47, oltre spese di notifica di €.5,88; -che l'Ente indicato nell'atto oggi impugnato che ha emesso il ruolo è per l'attraz. degli invest e lo svil d'imp S.p.a..” Pt_2
e nel riquadro della stessa opposta intimazione di pagamento riporta genericamente una
“Cartella n. 10020190035247325000 notificata il 23/11/2019… deducendo la nullità e/o l'inefficace della prefata intimazione di pagamento nr. 10020239004494062/000 e/o Cartella n. 10020190035247325000, nonché, il disconoscimento, la nullità, l'inesistenza, l'estinzione, l'inefficacia e l'infondatezza della pretesa creditoria azionata con detto intimazione di pagamento e/o richiamata cartella e dei suoi atti presupposti e titoli…..l'odierna opponente contesta di aver ricevuto la notifica degli atti presupposti e/o una cartella esattoriale (nr. 10020190035247325000) come infondatamente indicato genericamente dall'opposta nell'atto di intimazione impugnato….. l'atto emesso dall'Agenzia, va Controparte_3 sempre notificato direttamente all'interessato, quando la cartella esattoriale o l'avviso di accertamento va notificato a terzi, e' obbligatorio informarlo dell'avvenuta notifica, con la prescritta raccomandata di avvenuta notifica a terzi, come previsto dagli art.139 del cpc, comma 4 come modificato dall'art.174 comma 3 del Dlgs 30/06/2003 n.196. In caso di irreperibilità ai sensi dell'art.140 del cpc, e' obbligatorio affiggere avviso sulla porta e procedere a darne notizia per raccomandata…. Inoltre, va eccepito la nullità dell'atto oggi impugnato per mancata indicazione delle somme dovute e del procedimento di computo degli interessi ed altri oneri applicati, sulla scorta degli artt. 21 septies e 21 octies della legge n. 241/1990, nonché il difetto di motivazione che costituisce elemento essenziale dell'atto della Pubblica Amministrazione in forza all' art. 3 della legge 241/1990 ed all'art. 7 della legge 212/2000…. Ebbene, nel riquadro allegato all'opposta intimazione di pagamento, fa riferimento soltanto a rate di finanziamento con indicazione delle somme a titolo di debito, interessi, e oneri, ma senza ulteriore indicazione, soprattutto considerando le notevoli somme richieste (DEBITO per €. 17.410,47 – di cui INTERESSI DI MORA per €.2.273,90. Unitamente a quanto sinora detto dovrà inoltre rilevarsi che riguardo agli interessi ed altri oneri applicati non risulta richiamata alcuna normativa in riferimento al fatto che l'iscrizione al ruolo sia avvenuta o il criterio, il tasso e il dettaglio del computo e la decorrenza di calcolo degli interessi e degli oneri, visto le gravose somme richieste…. va inoltre sollevato la carenza e/o la inidoneità del titolo esecutivo posta alla base della propria pretesa. Invero, da quel poco che si comprende dall'opposta intimazione di pagamento: “Rate finanziamento agevolato d.l. 185/00 tit II scadute e non pagate interessi di mora su rate finanziamento agevolato d.l. e non pagate – debito residuo finanziamento agevolato d.l. 185/00 tit II (quota capitale”, dovrebbe trattarsi, nel caso di specie, di accesso a finanziamenti erogati da Società Private (SPA), agevolato dalla Legge 185/00. A tale fine sono erogate le somme rinvenienti
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dall'utilizzo con la stipula di contratti con società private, come è avvenuto nella fattispecie in esame. Tale erogazione di somme comporta una tutela, di natura privatistica, a favore del negozio del finanziamento in riferimento al quale la società privata nella specie “Sviluppo IT s.p.a.”, assume, in considerazione della surrogazione legale conseguente l'escussione della garanzia, la medesima posizione creditoria del creditore originario. Orbene, l'utilizzo del ruolo esattoriale è soggetto a modalità procedimentali differenziate in relazione alla natura delle somme oggetto di recupero. Segnatamente, il ruolo esattoriale, assume, in via generale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 D.P.R. 602/1973, natura di titolo esecutivo, pertanto, ricompresso nella cartella di pagamento assume natura di titolo esecutivo e precetto. Da tanto consegue che, ai sensi dell'art. 49 D.P.R. 602/1973, l'esecuzione esattoriale è fondata esclusivamente sul ruolo. Tuttavia, tale regola generale contempla una deroga in riferimento alle entrate che si fondino su rapporti di natura privatistica ove il ruolo esattoriale non assume natura di titolo esecutivo. In tal senso depone l'art. 21 del D.lgs. 46/1999…. Orbene, dalla lettura combinata degli artt. 17 e 21 del D.lgs 46/1999 si ritrae il seguente corollario: sono suscettibili di riscossione coattiva mediante gli appositi istituti dell'ingiunzione fiscale e dell'iscrizione al ruolo, nell'accezione sopra chiarita, le sole entrate pubblicistiche, ovvero, le entrate tributarie;
le entrate patrimoniali che traggono origine da rapporti privatistici per poter essere riscosse mediante strumenti in questione esigono un titolo esecutivo propedeutico all'iscrizione a ruolo…. Pertanto, risulta del tutto nulla la cartella di pagamento, cosi come l'iscrizione a ruolo e suoi successivi atti, come l'odierna impugnata intimazione di pagamento, emessa dall' per conto della Società Private e ciò in quanto, a Controparte_2 CP_1 seguito della surroga nei diritti originariamente vantati dal creditore principale che abbia escusso la suddetta garanzia, la società privata in questione avrebbe potuto (rectius dovuto) avvalersi delle ordinarie forme di tutela processual-civilistiche previste dall'ordinamento. ( cfr. Trib. Bari, 21 febbario 2019, n.777), quale ad esempio quella di ricorrere al decreto ingiuntivo….. si solleva eccezione di inesistenza e/o infondatezza e/o estinzione della pretesa creditoria nei confronti dell'odierno opponente. Infatti, alcun credito è dovuto dall'odierna opponente in favore dell'Ente indicato nell'atto oggi impugnato, non avendo stipulato alcun contratto di finanziamento con l'ente indicato nell'atto impugnato, ovvero con “ L'attraz. degli Pt_2 invest. e lo svil. d'imp S.p.a.” per cui la stessa pretesa risulta palesemente del tutto inesistente ed infondata, a cui onere incombe alla controparte dimostrare la esistenza del rapporto giuridico. In ogni caso, si eccepisce l'estinzione della pretesa creditoria oggi azionata dall'opposta con la notifica dell'impugnato atto nei confronti dell'opponente per intervenuta prescrizione decennale del diritto, ex art. 2946 del c.c., a decorrere dalla data di nascita del presunto rapporto obbligatorio in esame, senza l'esistenza di alcun atto idoneo e valido al fine di interrompere ogni termine prescrizionale….”; conveniva in giudizio
[...]
e l' Controparte_1 [...]
, al fine di ottenere: “….Previa Controparte_2 sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo ovvero del suo atto presupposto e/o della Cartella –
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Ruolo e dell'Intimazione di pagamento impugnato, accogliere l'opposizione spiegata con il presente atto e, per l'effetto,: -dichiarare la nullità e/o illegittimità della intimazione di pagamento nr. 10020239004494062/000 emessa dall' e Controparte_2 della cartella nr. 10020190035247325000 – ruolo e di ogni suo atto presupposto, connesso e consequenziale per difetto di notifica e del conseguente intimazione di pagamento nr. 10020239004494062/000 e/o per difetto di motivazione ed incerta quantificazione delle somme dovute e/o per difetto di titolo;
dichiarare la nullità e/o illegittimità della cartella nr. 10020190035247325000 – ruolo e di ogni suo atto presupposto, connesso e consequenziale e del conseguente intimazione di pagamento nr. 10020239004494062/000 – per carenza dei requisiti previsti per legge e per la sua emissione e per inidoneità dello strumento della cartella di pagamento rispetto al credito azionato- illegittimità dell'iscrizione a ruolo e/o della cartella di pagamento e/o della intimazione di pagamento perché non riscuotibile a mezzo del ruolo ed il ruolo non deriva da un titolo avente ad efficacia esecutiva;
Nel merito, ma senza rinunciare alle sopra sollevate eccezioni e conclusioni, dichiararsi la inesistenza e/o infondatezza della pretesa creditoria e che nulla è dovuto dall'opponente in favore degli opposti;
dichiararsi il difetto di legittimazione attiva dell'odierna opponente e che nulla è dovuto dall'opponente in favore degli opposti;
dichiararsi, l'estinzione della pretesa creditoria oggi azionato dall'opposta con la notifica dell'impugnato atto nei confronti dell'opponente per intervenuta prescrizione decennale del diritto, ex art. 2946 del c.c., e/o per prescrizione quinquennale, ex art. 2948, n. 4, del c.c.
o comunque perché sono nulli, inefficaci, illegittimi ed infondati in fatto ed in diritto….”.
Costituitisi in giudizio,
[...]
Controparte_1
e l' , che
[...] Controparte_2 contestavano in fatto e in diritto la domanda attorea.
Instauratosi il contraddittorio, ammessa e prodotta la documentazione, espletata l'istruttoria, respinta l'istanza di sospensione dell'esecuzione, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva assegnata a sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies cpc. Infondata si ritiene la domanda così come proposta. Innanzi tutto l'Agente della Riscossione – e l'Ufficio citato - ha documentalmente provato la regolare e tempestiva notifica degli atti presupposti, non impugnati, con conseguente definitività della pretesa tributaria. Invero: “…In ordine all'eccezione di omessa/invalida notifica della cartella di pagamento n. 10020190035247325000 contenuta nella intimazione opposta ed alla sua asserita prescrizione per decorso del termine, si rappresenta che la stessa cartella è stata regolarmente notificata, a mezzo pec, all'indirizzo della opponente “ in data Email_1
23.11.2019, come dimostrato dalle ricevute eml di accettazione e consegna, dall'estratto di ruolo. Dalla rituale notifica della cartella discende, prima che l'infondatezza, l'inammissibilità dell'opposizione in quanto tardivamente proposta, ovvero oltre il termine previsto dalla legge a pena di decadenza, dalla notifica dell'atto impugnato per la proposizione dell'impugnazione.
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Tutte le eccezioni (la decadenza, la prescrizione, l'illegittimità della pretesa, il difetto di motivazione, le maggiorazioni applicate ecc.) avrebbero dovuto quindi essere proposte nel termine di 60 giorni dalla notifica di ciascuna cartella, con la conseguenza che l'omessa impugnazione nei termini determina l'inammissibilità del presente giudizio per tardività. La predetta notifica, e la successiva notifica della intimazione, hanno senz'altro interrotto i termini di prescrizione… come è agevole verificare dalla documentazione che si Controparte_4 produce in giudizio (cfr. all.
3- copia dell'ingiunzione di pagamento con relativa notifica) ha notificato in data 17.06.2016 alla Sig.ra presso il proprio indirizzo di Parte_1 residenza, ingiunzione di pagamento ex R.D. n. 639 del 14 aprile 1910, costituente il titolo esecutivo in virtù del quale è stato successivamente formato il ruolo esattoriale che ha determinato il diritto dell'agente della riscossione alla notifica della cartella di pagamento opposta nel presente giudizio. Da quanto appena evidenziato, è evidente ictu oculi che l'eccezione di illegittimità e/o nullità della cartella opposta per la mancanza di notifica di un titolo esecutivo che legittimasse la pretesa esecutiva, risulta essere priva di pregio nonché assolutamente infondata sia in fatto che in diritto. Ma v'è di più. e l Controparte_4 [...]
hanno correttamente applicato il procedimento di recupero e Controparte_2 riscossione delle somme oggetto di finanziamento alla Sig.ra sulla scorta dei Parte_1 rilievi di seguito specificati…..Ed in effetti, in riferimento all'atto in questa sede impugnato,
in data 17.06.2016 notificava con raccomandata A/R, regolarmente ricevuta CP_4 del plico contenente l'ingiunzione di pagamento per il recupero del credito derivante dal protocollo n. 9719 per agevolazioni di auto impiego di cui al titolo II del D.Lgs. 185/2000 (cfr. all.
3- copia dell'ingiunzione di pagamento con relativa notifica). Vi è da aggiungere che, nell'allegato all'ingiunzione di pagamento, sono partitamente dettagliate le somme da restituire con i relativi interessi, laddove si riscontrano specifiche indicazioni delle rate di finanziamento agevolato D.Lgs 185/2000 Titolo II, scadute e non pagate, del debito residuo sul finanziamento agevolato (quota capitale), degli interessi maturati. Tale ingiunzione pertanto risultata divenuta cosa giudicata in quanto non vi è stata opposizione nel termine di 30 giorni dalla notifica della stessa e non può essere in questa sede opposta…. Inoltre, è appena il caso di ricordare che la procedura di recupero del credito prevista dal R.D. 639/1910 non prevede alcun obbligo di notifica della risoluzione del contratto di finanziamento agevolato. Nonostante ciò, n data 08.09.2010 ha notificato alla Sig.ra Controparte_4 Parte_1 una comunicazione con la quale significava la propria volontà di risolvere il succitato contratto di finanziamento a seguito della mancata restituzione degli importi mutuati dalla Sig.ra (cfr. all.
5- copia comunicazione di risoluzione notificata). Peraltro, Pt_1 Controparte_4 con lettera raccomandata del 02.12.2008 aveva anche sollecitato e diffidato la Sig.ra Pt_1 al pagamento delle rate di mutuo scadute e non pagate (cfr. all.
4- copia diffida ad adempiere notificata). Da quanto argomentato deriva l'avvenuta cristallizzazione del credito di CP_4 di cui all'ingiunzione di pagamento per non essere stata proposta opposizione entro i
[...] termini di legge con la conseguente legittimità dell'ulteriore procedimento coattivo di riscossione a mezzo dell .”. Controparte_5
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Infondata altresì è l'eccezione di prescrizione, anche alla luce della richiamata disciplina emergenziale COVID ed in considerazione della natura del credito di cui si tratta.
La domanda è infondata anche nel merito;
invero, come in maniera del tutto condivisibile ha argomentato : “…Il credito oggetto della cartella di CP_4 pagamento deriva dalla mancata restituzione da parte della Sig.ra del Parte_1 prestito agevolato concessogli nell'ambito delle agevolazioni per l'autoimpiego di cui al titolo II del Decreto Legislativo 21 aprile 2000. N. 185 – Incentivi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego – (già art. 9 septies comma 1 della Legge 28 novembre 1996, n. 608), in ragione del contratto di finanziamento sottoscritto con la Sviluppo IT S.p.A. (oggi Invitalia
– Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'Impresa S.p.A.) al fine della realizzazione di un'attività di MACELLERIA (cfr. all.
2- contratto di finanziamento). Come è noto la legittimazione all'emissione dell'ingiunzione di cui all'art. 17 commi 3 – bis e ter del d.lgs. 26.02.1999 n.46 per la riscossione a mezzo ruolo dei crediti delle società per azioni a partecipazione pubblica deriva dalla legge, a seguito della valutazione del Ministero dell'Economia e Finanze della rilevanza pubblica della natura del credito. In relazione a tale fattispecie di agevolazione, a seguito della mancata restituzione del finanziamento revocato, è infatti vigente una specifica ed articolata procedura di recupero crediti, caratterizzata dall'interesse pubblico alla sollecita riscossione delle entrate dello Stato, che si conclude appunto con la notifica della cartella di pagamento da parte dell' CP_6 su incarico dell'Ente creditore che ha trasmesso a quest'ultimo il ruolo relativo alla
[...] pretesa creditoria vantata. In riferimento a tale tipologia di crediti, il D.M. 4 febbraio 2008 n. 57 (Autorizzazione alla riscossione coattiva tramite ruolo dei crediti vantati dall' Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'Impresa S.p.A. ( già Sviluppo IT S.p.A.) nei confronti dei beneficiari delle agevolazioni per l'autoimpiego di cui al titolo II del decreto legislativo 21.04.2000 n. 185) dispone che: “è autorizzata la riscossione coattiva mediante ruolo, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dei crediti, derivanti dalla concessione dei benefici di cui all'art. 15, comma 1, lettera a)e b), del decreto legislativo 21.04.200 n. 185, vantati dall' Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'Impresa S.p.A. ( già Sviluppo IT S.p.A.)”. CP_4 ha pertanto il potere di recuperare i crediti regolati dal D.Lgs. 185/2000, Titolo II,
[...] quale quello in esame, mediante le ingiunzioni di pagamento disciplinate dall'art. 17 commi 3 bis e ter del D. Lgs. 46/1999, che ha modificato e sostituito il precedente DPR 602/73. Nella fattispecie, ha regolarmente iniziato la procedura di recupero del credito CP_4 notificando un'ingiunzione di pagamento ex art. 17, commi 3 bis e ter, D.Lgs. 26 febbraio 1999 n. 46 e ai sensi dell'art. 2 comma primo, R.D. 14 aprile 1910 n. 639 come modificato dall'art. 229, D.Lgs. 19 febbraio 1998 n. 51. Il richiamato articolo 2 del R.D. 14 aprile 1910 n. 639 dispone che “il procedimento di coazione comincia con la ingiunzione, la quale consiste nell'ordine, emesso dal competente ufficio dell'ente creditore, di pagare entro trenta giorni, sotto pena degli atti esecutivi, la somma dovuta”. Decorso tale termine, in assenza di
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formale opposizione all'ingiunzione di pagamento o in assenza dell'avvenuto pagamento delle somme intimate, l'Ente creditore procede alla formazione del ruolo trasferendo la posizione in sofferenza al concessionario preposto all'esazione sul territorio nazionale, il quale, da ultimo, notifica la cartella di pagamento al debitore…. La Sig.ra nel proprio atto Pt_1 introduttivo, deduce reiteratamente l'inesistenza di qualsivoglia rapporto giuridico con la (già Sviluppo IT S.p.A.). Orbene, come già infra argomentato, la Sig.ra Controparte_4 in data 25.05.2005 sottoscriveva con la Sviluppo IT S.p.A. (ora Pt_1 CP_4
un contratto per un prestito agevolato concessogli nell'ambito delle agevolazioni per
[...]
l'autoimpiego di cui al titolo II del Decreto Legislativo 21 aprile 2000. N. 185 – Incentivi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego – (già art. 9 septies comma 1 della Legge 28 novembre 1996, n. 608) al fine della realizzazione di un'attività di MACELLERIA. È evidente che la Sig.ra fosse pienamente a conoscenza di tale circostanza. Come si Pt_1 evince dal piano di ammortamento depositato in atti (cfr. all.
9- Piano di ammortamento), tale contratto di finanziamento sarebbe dovuto terminare in data 31.12.2011, data prevista per la restituzione dell'ultimo rateo di finanziamento da parte della Sig.ra Parte_1
Orbene, a causa del mancato pagamento dei ratei di mutui scaduti (peraltro anche sollecitati dalla in data 08.09.2010 veniva notificata all'odierno istante la risoluzione Controparte_4 del contratto. L'eccezione di prescrizione, atteso che l'ingiunzione di pagamento è stata notificata in data 17.06.2016 è assolutamente priva di qualsivoglia pregio giuridico nonché destituita in fatto….”. Va altresì rigettata la domanda quanto al difetto di motivazione dell'atto impugnato sulla scorta di quanto già argomentato ed in considerazione che:
“…L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA, notificava alla opponente la ingiunzione 78349658752 in data 17.06.2016. Solo in seguito alla indisponibilità, della istante, ad adempire veniva emesso e reso esecutivo il ruolo dalla e trasmesso alla comparente .”. Controparte_7
Ogni altro motivo è assorbito. Sulle spese le spese del giudizio, liquidate nei termini di cui in dispositivo, tenuto conto del valore, della natura e della complessità della controversia, nonché del numero, dell'importanza e della complessità delle questioni trattate.
PQM
il Tribunale Ordinario di Vallo della Lucania, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Carmine, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
Controparte_1
[...] Controparte_2
, respinta ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così
[...]
- rigetta la domanda come proposta;
Condanna
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alla rifusione in favore di Parte_1 [...]
Controparte_1
[...] pese vive e per compensi, oltre CNAP e IVA come per legge ed altre indennità e spese successive documentate se dovute, nonché rimborso spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi;
Condanna
alla rifusione in favore di Parte_1 [...]
delle spese d Controparte_2 liquidate complessivamente in € 1.700,00 per spese vive e per compensi, oltre CNAP e IVA come per legge ed altre indennità e spese successive documentate se dovute, nonché rimborso spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi;
Vallo della Lucania, 2.1.2025 Il Giudice dott. Carmine Esposito
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