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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 04/07/2025, n. 1289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1289 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VIBO VALENTIA
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 1918/2017, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. PUGLIESE GIUSEPPE Parte_1 ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'avv. GRANDIZIO VALERIA CP_1
Resistente
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta ed è redatta in forma semplificata, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., con esposizione succinta dei motivi in fatto e in diritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 11 ottobre 2017, parte ricorrente ha proposto opposizione avverso la delibera dell' di rigetto del ricorso amministrativo CP_1 notificata in data 12 luglio 2017, rigetto intervenuto a seguito della reiezione della domanda di assegno sociale presentata in data 15 febbraio 2016.
2. La domanda amministrativa era stata respinta in ragione della rinuncia della ricorrente al mantenimento a carico del coniuge nell'ambito della separazione personale, ritenuta dall'Istituto ostativa al riconoscimento del beneficio. Parte ricorrente ha sostenuto di
1 trovarsi priva di redditi e di essere pertanto in possesso dei requisiti per l'accesso alla prestazione assistenziale, allegando la documentazione relativa alla separazione e ai provvedimenti adottati dall' . CP_1
3. L' si è costituito in giudizio deducendo che l'assegno sociale, ai sensi dell'art. CP_2
3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è subordinato alla sussistenza di uno stato di bisogno economico effettivo, che deve essere adeguatamente documentato. Ha quindi sostenuto che non possa ritenersi sussistente lo stato di bisogno in presenza di un accordo volontario che esclude ogni forma di mantenimento da parte del coniuge, determinando una condizione di bisogno solo apparente e frutto di una scelta negoziale.
4. Il giudice, rilevata la necessità di accertare la sussistenza del requisito reddituale, ha espressamente invitato parte ricorrente al deposito di idonea documentazione attestante la propria situazione economica e reddituale. Tuttavia, parte ricorrente non ha ottemperato a tale onere, omettendo di comprovare lo stato di bisogno richiesto dalla normativa vigente quale presupposto imprescindibile per la concessione dell'assegno sociale.
5. In difetto della prova circa la mancanza di mezzi economici, non può essere riconosciuto il diritto alla prestazione assistenziale richiesta, restando assorbita ogni ulteriore questione attinente alla validità e agli effetti dell'accordo di separazione personale tra i coniugi.
6. Pertanto, il ricorso va rigettato per difetto dei presupposti previsti dalla legge.
7. Le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti, in considerazione della natura della controversia e della posizione delle parti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso, 04/07/2025
2 Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
3
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 1918/2017, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. PUGLIESE GIUSEPPE Parte_1 ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'avv. GRANDIZIO VALERIA CP_1
Resistente
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta ed è redatta in forma semplificata, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., con esposizione succinta dei motivi in fatto e in diritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 11 ottobre 2017, parte ricorrente ha proposto opposizione avverso la delibera dell' di rigetto del ricorso amministrativo CP_1 notificata in data 12 luglio 2017, rigetto intervenuto a seguito della reiezione della domanda di assegno sociale presentata in data 15 febbraio 2016.
2. La domanda amministrativa era stata respinta in ragione della rinuncia della ricorrente al mantenimento a carico del coniuge nell'ambito della separazione personale, ritenuta dall'Istituto ostativa al riconoscimento del beneficio. Parte ricorrente ha sostenuto di
1 trovarsi priva di redditi e di essere pertanto in possesso dei requisiti per l'accesso alla prestazione assistenziale, allegando la documentazione relativa alla separazione e ai provvedimenti adottati dall' . CP_1
3. L' si è costituito in giudizio deducendo che l'assegno sociale, ai sensi dell'art. CP_2
3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è subordinato alla sussistenza di uno stato di bisogno economico effettivo, che deve essere adeguatamente documentato. Ha quindi sostenuto che non possa ritenersi sussistente lo stato di bisogno in presenza di un accordo volontario che esclude ogni forma di mantenimento da parte del coniuge, determinando una condizione di bisogno solo apparente e frutto di una scelta negoziale.
4. Il giudice, rilevata la necessità di accertare la sussistenza del requisito reddituale, ha espressamente invitato parte ricorrente al deposito di idonea documentazione attestante la propria situazione economica e reddituale. Tuttavia, parte ricorrente non ha ottemperato a tale onere, omettendo di comprovare lo stato di bisogno richiesto dalla normativa vigente quale presupposto imprescindibile per la concessione dell'assegno sociale.
5. In difetto della prova circa la mancanza di mezzi economici, non può essere riconosciuto il diritto alla prestazione assistenziale richiesta, restando assorbita ogni ulteriore questione attinente alla validità e agli effetti dell'accordo di separazione personale tra i coniugi.
6. Pertanto, il ricorso va rigettato per difetto dei presupposti previsti dalla legge.
7. Le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti, in considerazione della natura della controversia e della posizione delle parti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso, 04/07/2025
2 Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
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