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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 07/10/2025, n. 4865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4865 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8127/2024
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA - UPP SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 8127/2024
tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 7 ottobre 2025 ad ore 10.05 innanzi al dott. Cristiana Gaia Cosentino, sono comparsi:
Per l'avv. Parte_1 Parte_1 Per nessuno è comparso Controparte_1
Il Giudice invita la parte ricorrente a precisare le conclusioni.
L'Avv. precisa le conclusioni riportandosi agli atti difensivi. Pt_1
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
IL GIUDICE
dott. Cristiana Gaia Cosentino
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
V SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Cristiana Gaia Cosentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 8127/2024 R.G., promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], elett. Parte_1 C.F._1 dom. in VIA ETNEA N. 161, CATANIA, rappresentato e difeso da sé medesimo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 86 c.p.c.;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), in persona del Ministro p.t.; Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 25.07.2024, l'Avv. proponeva opposizione avverso il Parte_1 decreto di liquidazione dei compensi professionali, emesso dal Tribunale di Catania, Terza Sezione
Civile, in data 18.07.2024, con il quale veniva liquidato all'odierno ricorrente, a titolo di compenso per l'attività difensiva svolta nella procedura di mediazione obbligatoria, nonché nei procedimenti iscritti al n. 20389/2018 R.G.A.C. ed al n. 20389-1/2018 R.G.A.C., la somma di € 7.328,85 per compenso, oltre rimborso forfetario, I.V.A. e C.P.A.
pagina 2 di 6 L'odierno ricorrente assumeva di aver prestato la propria attività professionale in favore di Per_1
e , preventivamente ammessi al patrocinio a spese dello Stato, per iniziare e
[...] Persona_2 resistere nel proc. di successione/simulazione n. 20389/2018 R.G., nella mediazione obbligatoria n.
10185/2019 e nel ricorso per sequestro n. 2409/2021 R.G.
Dopo la definizione dei giudizi summenzionati, deduceva di aver presentato istanza di liquidazione
(con relativa nota spese) e che il Tribunale di Catania, Terza Sezione Civile, provvedeva nella seguente maniera: “liquida in favore dell'avv. a titolo di compenso per l'attività difensiva Parte_1 svolta nella procedura di mediazione obbligatoria di cui in parte motiva, nonché nei procedimenti iscritti al n. 20389/2018 R.G.A.C. ed al n. 20389-1/2018 R.G.A.C. di cui alla superiore motivazione, la somma di € 7.328,85 per compenso, oltre rimborso forfetario, I.V.A. e C.P.A.”.
Lamentava che il Tribunale di Catania, nel liquidare le spese processuali dei procedimenti sopra richiamati, si discostava sensibilmente dai valori medi previsti dalla tabella allegata al D.M. n. 55/2014, senza fornire alcuna motivazione, non necessaria solo nel caso in cui il Decidente si attenga ai parametri medi.
Pertanto, domandava di “Provvedere alla liquidazione delle spese, diritti ed onorari spettanti all'Avv. per l'attività professionale svolta ai sensi dell'art. 82 d.p.r. n. 115/2002-Testo Unico Parte_1
Spese di Giustizia- e 2233 c.c., comma 2, nonché del D.M. n. 55 del 2014, per i motivi meglio spiegati in seno al ricorso e, conseguentemente, condannare il , in persona del Controparte_1
Ministro pro-tempore, domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, in Catania
Via Vecchia Ognina n. 149, al pagamento del relativo importo liquidato, pari ad € 34.863,17, già ridotto al 50%, come meglio specificato di seguito, per i sopra richiamati tre procedimenti: 1) €
37.550,25 3) € 12.290,00 2) € 19.886,10 Totale € 69.726,35 Riduzione del 50% del totale di €
69.726,35= € 34.863,17 oltre accessori;
Emettere, infine, ogni altro provvedimento pertinente e consequenziale in ordine alle spese ed onorari di causa, da porre ad esclusivo carico di controparte”.
Il , sebbene regolarmente citato in giudizio, rimaneva contumace. Controparte_1
La causa, istruita documentalmente, viene decisa all'odierna udienza con sentenza emessa ex art. 281- sexies c.p.c..
Deve preliminarmente darsi atto della ritualità del ricorso, proposto nel rispetto dei termini, posto che il provvedimento impugnato è stato depositato in data 19.07.2024 ed il ricorso è stato depositato in data
25.07.2024, in considerazione della sospensione dei termini processuali, tenuto conto di quanto previsto dagli artt. 84 e 170 del D.P.R. n. 115 del 2002, in combinato disposto con l'art. 15 D.Lgs n.
pagina 3 di 6 150/2011 e con l'art. 281-decies c.p.c., – disposizione inserita dal D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, c.d. riforma Cartabia –, come interpretati dalla Corte di Legittimità (cfr. Cass. Civ., ord. n. 21051/2017: “Il giudice delle leggi ha poi precisato che l'attrazione dell'opposizione al decreto di liquidazione delle spese di giustizia nel modello del rito sommario (oggi semplificato ex rito Cartabia) comporta che il termine per la relativa proposizione sia quello di trenta giorni stabilito in generale per il riesame dei provvedimenti adottati in prima istanza nell'ambito di procedure riconducibili allo schema del rito sommario (in senso conforme da ultimo Corte Cost. n. 234/2016)”.
Nel merito la domanda appare parzialmente fondata, per i motivi di cui si dirà.
In punto di diritto, va osservato che l'art. 82, comma 1, del D.P.R. n. 115/2002 sancisce che
“L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa”.
L'art. 4 del D.M. n. 55/2014 (aggiornato al D.M. n. 147 del 13.08.22) al comma 1 statuisce che “Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati fino al 50 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento”, mentre il comma 5 statuisce che 5 “Il compenso è liquidato per fasi”.
Parte ricorrente, a prova dell'attività espletata, relativamente al procedimento n. 20389/2018 R.G., ha depositato in giudizio copia della comparsa di costituzione, copia della memoria ex art. 183, comma 6
n. 1, c.p.c., e copia della transazione.
Con riferimento al procedimento di mediazione n. 10185/2019, l'Avv. ha depositato copia del Pt_1 verbale del 05.04.2022, copia delle osservazioni alla proposta del mediatore Avv. Giuseppe Di
Gregorio del 09.05.2022, copia del verbale di mediazione del 30.05.2022, copia del verbale di pagina 4 di 6 mediazione del 27.06.2022 e copia del verbale di mediazione del 03.04.2023, ove si attesta l'esito negativo del procedimento per mancato raggiungimento di un accordo.
Infine, relativamente al ricorso per sequestro (proc. n. 2409/2021 R.G.), risulta depositato esclusivamente il ricorso introduttivo.
Pertanto, in applicazione dei criteri di cui sopra e delle specifiche Tabelle allegate al D.M. n. 55/2014
(aggiornato al D.M. n. 147/2022, in considerazione della data della definizione del procedimento), con riferimento al procedimento n. 20389/2018 R.G., il primo Decidente ha correttamente individuato le fasi di studio, errando, però, nella liquidazione dei compensi, dovendosi dunque riconoscere all'Avv. un compenso (comprensivo degli aumenti del 30% per presenza di più parti aventi stessa Pt_1 posizione processuale ex art. 4, comma 2, e del 25% per transazione della controversia ex art. 4, comma 6) pari ad € 9.388,52 (già ridotto del 50% da € € 18.777,05 per gratuito patrocinio ex art. 130
D.P.R. n. 115/02), nei valori minimi, stante l'attività effettivamente prestata e la non particolare complessità della controversia.
Con riferimento al procedimento di mediazione n. 10185/2019, rilevato che la procedura non è stata avviata su iniziativa dell'odierno ricorrente e che, in ogni caso, la transazione ha avuto esito negativo per mancato raggiungimento dell'accordo, in applicazione dei criteri di cui sopra e delle specifiche
Tabelle allegate al D.M. n. 55/2014 (aggiornato al D.M. n. 147/2022, in considerazione della data della definizione del procedimento), va riconosciuta esclusivamente la fase della negoziazione, nei valori minimi – stante la non particolare complessità della controversia – liquidando un compenso complessivamente pari ad € 891,00, già ridotti del 50% da € 1.782,00 per gratuito patrocinio ex art. 130
D.P.R. n. 115/02.
Infine, relativamente al proc. n. 2409/2021 R.G., risultando agli atti esclusivamente il ricorso per sequestro e non essendovi prova alcuna circa la continuazione e l'esito del giudizio e stante la non particolare complessità della controversia, in applicazione dei criteri di cui sopra e delle Tabelle allegate al D.M. n. 55/2014 (non essendo ancora vigente il D.M. n. 147/2022), va riconosciuta esclusivamente la fase di studio e introduttiva, nei valori minimi, quantificabile in complessivi euro
2.111,20 (già ridotti del 50% da € 4.222,40 per gratuito patrocinio ex art. 130 D.P.R. n. 115/02, in esso ricompreso l'aumento del 30% ex art. 4, comma 2, del D.M. 55/2014).
In conclusione, deve riconoscersi al ricorrente la liquidazione della complessiva somma di € 12.390,72
(9.388,52+2.111,20+891,00), oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, oltre I.V.A. e
C.P.A., come per legge, ponendone il pagamento a carico dell'Erario.
pagina 5 di 6 Stante la reciproca soccombenza sussistono giustificati motivi per compensare le spese processuali.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, in parziale accoglimento del ricorso depositato in data
25.07.2024, previa dichiarazione di contumacia del , in persona del Ministro Controparte_1
p.t., annulla il decreto emesso dal Tribunale di Catania, Sezione III Civile, n.8108/2024, depositato il
19.07.2024 e liquida in favore dell'Avv. il complessivo importo di € 12.390,72, oltre il Pt_1 rimborso delle spese generali nella misura del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, ponendone il pagamento a carico dell'Erario;
Spese processuali compensate.
Verbale chiuso alle ore 10.07
IL GIUDICE
Dott.ssa Cristiana Gaia Cosentino
Il presente provvedimento è stato redatto sotto le mie cure dal Funzionario UPP Dott.ssa Marta Consoli.
pagina 6 di 6
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA - UPP SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 8127/2024
tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 7 ottobre 2025 ad ore 10.05 innanzi al dott. Cristiana Gaia Cosentino, sono comparsi:
Per l'avv. Parte_1 Parte_1 Per nessuno è comparso Controparte_1
Il Giudice invita la parte ricorrente a precisare le conclusioni.
L'Avv. precisa le conclusioni riportandosi agli atti difensivi. Pt_1
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
IL GIUDICE
dott. Cristiana Gaia Cosentino
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
V SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Cristiana Gaia Cosentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 8127/2024 R.G., promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], elett. Parte_1 C.F._1 dom. in VIA ETNEA N. 161, CATANIA, rappresentato e difeso da sé medesimo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 86 c.p.c.;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), in persona del Ministro p.t.; Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 25.07.2024, l'Avv. proponeva opposizione avverso il Parte_1 decreto di liquidazione dei compensi professionali, emesso dal Tribunale di Catania, Terza Sezione
Civile, in data 18.07.2024, con il quale veniva liquidato all'odierno ricorrente, a titolo di compenso per l'attività difensiva svolta nella procedura di mediazione obbligatoria, nonché nei procedimenti iscritti al n. 20389/2018 R.G.A.C. ed al n. 20389-1/2018 R.G.A.C., la somma di € 7.328,85 per compenso, oltre rimborso forfetario, I.V.A. e C.P.A.
pagina 2 di 6 L'odierno ricorrente assumeva di aver prestato la propria attività professionale in favore di Per_1
e , preventivamente ammessi al patrocinio a spese dello Stato, per iniziare e
[...] Persona_2 resistere nel proc. di successione/simulazione n. 20389/2018 R.G., nella mediazione obbligatoria n.
10185/2019 e nel ricorso per sequestro n. 2409/2021 R.G.
Dopo la definizione dei giudizi summenzionati, deduceva di aver presentato istanza di liquidazione
(con relativa nota spese) e che il Tribunale di Catania, Terza Sezione Civile, provvedeva nella seguente maniera: “liquida in favore dell'avv. a titolo di compenso per l'attività difensiva Parte_1 svolta nella procedura di mediazione obbligatoria di cui in parte motiva, nonché nei procedimenti iscritti al n. 20389/2018 R.G.A.C. ed al n. 20389-1/2018 R.G.A.C. di cui alla superiore motivazione, la somma di € 7.328,85 per compenso, oltre rimborso forfetario, I.V.A. e C.P.A.”.
Lamentava che il Tribunale di Catania, nel liquidare le spese processuali dei procedimenti sopra richiamati, si discostava sensibilmente dai valori medi previsti dalla tabella allegata al D.M. n. 55/2014, senza fornire alcuna motivazione, non necessaria solo nel caso in cui il Decidente si attenga ai parametri medi.
Pertanto, domandava di “Provvedere alla liquidazione delle spese, diritti ed onorari spettanti all'Avv. per l'attività professionale svolta ai sensi dell'art. 82 d.p.r. n. 115/2002-Testo Unico Parte_1
Spese di Giustizia- e 2233 c.c., comma 2, nonché del D.M. n. 55 del 2014, per i motivi meglio spiegati in seno al ricorso e, conseguentemente, condannare il , in persona del Controparte_1
Ministro pro-tempore, domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, in Catania
Via Vecchia Ognina n. 149, al pagamento del relativo importo liquidato, pari ad € 34.863,17, già ridotto al 50%, come meglio specificato di seguito, per i sopra richiamati tre procedimenti: 1) €
37.550,25 3) € 12.290,00 2) € 19.886,10 Totale € 69.726,35 Riduzione del 50% del totale di €
69.726,35= € 34.863,17 oltre accessori;
Emettere, infine, ogni altro provvedimento pertinente e consequenziale in ordine alle spese ed onorari di causa, da porre ad esclusivo carico di controparte”.
Il , sebbene regolarmente citato in giudizio, rimaneva contumace. Controparte_1
La causa, istruita documentalmente, viene decisa all'odierna udienza con sentenza emessa ex art. 281- sexies c.p.c..
Deve preliminarmente darsi atto della ritualità del ricorso, proposto nel rispetto dei termini, posto che il provvedimento impugnato è stato depositato in data 19.07.2024 ed il ricorso è stato depositato in data
25.07.2024, in considerazione della sospensione dei termini processuali, tenuto conto di quanto previsto dagli artt. 84 e 170 del D.P.R. n. 115 del 2002, in combinato disposto con l'art. 15 D.Lgs n.
pagina 3 di 6 150/2011 e con l'art. 281-decies c.p.c., – disposizione inserita dal D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, c.d. riforma Cartabia –, come interpretati dalla Corte di Legittimità (cfr. Cass. Civ., ord. n. 21051/2017: “Il giudice delle leggi ha poi precisato che l'attrazione dell'opposizione al decreto di liquidazione delle spese di giustizia nel modello del rito sommario (oggi semplificato ex rito Cartabia) comporta che il termine per la relativa proposizione sia quello di trenta giorni stabilito in generale per il riesame dei provvedimenti adottati in prima istanza nell'ambito di procedure riconducibili allo schema del rito sommario (in senso conforme da ultimo Corte Cost. n. 234/2016)”.
Nel merito la domanda appare parzialmente fondata, per i motivi di cui si dirà.
In punto di diritto, va osservato che l'art. 82, comma 1, del D.P.R. n. 115/2002 sancisce che
“L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa”.
L'art. 4 del D.M. n. 55/2014 (aggiornato al D.M. n. 147 del 13.08.22) al comma 1 statuisce che “Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati fino al 50 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento”, mentre il comma 5 statuisce che 5 “Il compenso è liquidato per fasi”.
Parte ricorrente, a prova dell'attività espletata, relativamente al procedimento n. 20389/2018 R.G., ha depositato in giudizio copia della comparsa di costituzione, copia della memoria ex art. 183, comma 6
n. 1, c.p.c., e copia della transazione.
Con riferimento al procedimento di mediazione n. 10185/2019, l'Avv. ha depositato copia del Pt_1 verbale del 05.04.2022, copia delle osservazioni alla proposta del mediatore Avv. Giuseppe Di
Gregorio del 09.05.2022, copia del verbale di mediazione del 30.05.2022, copia del verbale di pagina 4 di 6 mediazione del 27.06.2022 e copia del verbale di mediazione del 03.04.2023, ove si attesta l'esito negativo del procedimento per mancato raggiungimento di un accordo.
Infine, relativamente al ricorso per sequestro (proc. n. 2409/2021 R.G.), risulta depositato esclusivamente il ricorso introduttivo.
Pertanto, in applicazione dei criteri di cui sopra e delle specifiche Tabelle allegate al D.M. n. 55/2014
(aggiornato al D.M. n. 147/2022, in considerazione della data della definizione del procedimento), con riferimento al procedimento n. 20389/2018 R.G., il primo Decidente ha correttamente individuato le fasi di studio, errando, però, nella liquidazione dei compensi, dovendosi dunque riconoscere all'Avv. un compenso (comprensivo degli aumenti del 30% per presenza di più parti aventi stessa Pt_1 posizione processuale ex art. 4, comma 2, e del 25% per transazione della controversia ex art. 4, comma 6) pari ad € 9.388,52 (già ridotto del 50% da € € 18.777,05 per gratuito patrocinio ex art. 130
D.P.R. n. 115/02), nei valori minimi, stante l'attività effettivamente prestata e la non particolare complessità della controversia.
Con riferimento al procedimento di mediazione n. 10185/2019, rilevato che la procedura non è stata avviata su iniziativa dell'odierno ricorrente e che, in ogni caso, la transazione ha avuto esito negativo per mancato raggiungimento dell'accordo, in applicazione dei criteri di cui sopra e delle specifiche
Tabelle allegate al D.M. n. 55/2014 (aggiornato al D.M. n. 147/2022, in considerazione della data della definizione del procedimento), va riconosciuta esclusivamente la fase della negoziazione, nei valori minimi – stante la non particolare complessità della controversia – liquidando un compenso complessivamente pari ad € 891,00, già ridotti del 50% da € 1.782,00 per gratuito patrocinio ex art. 130
D.P.R. n. 115/02.
Infine, relativamente al proc. n. 2409/2021 R.G., risultando agli atti esclusivamente il ricorso per sequestro e non essendovi prova alcuna circa la continuazione e l'esito del giudizio e stante la non particolare complessità della controversia, in applicazione dei criteri di cui sopra e delle Tabelle allegate al D.M. n. 55/2014 (non essendo ancora vigente il D.M. n. 147/2022), va riconosciuta esclusivamente la fase di studio e introduttiva, nei valori minimi, quantificabile in complessivi euro
2.111,20 (già ridotti del 50% da € 4.222,40 per gratuito patrocinio ex art. 130 D.P.R. n. 115/02, in esso ricompreso l'aumento del 30% ex art. 4, comma 2, del D.M. 55/2014).
In conclusione, deve riconoscersi al ricorrente la liquidazione della complessiva somma di € 12.390,72
(9.388,52+2.111,20+891,00), oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, oltre I.V.A. e
C.P.A., come per legge, ponendone il pagamento a carico dell'Erario.
pagina 5 di 6 Stante la reciproca soccombenza sussistono giustificati motivi per compensare le spese processuali.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, in parziale accoglimento del ricorso depositato in data
25.07.2024, previa dichiarazione di contumacia del , in persona del Ministro Controparte_1
p.t., annulla il decreto emesso dal Tribunale di Catania, Sezione III Civile, n.8108/2024, depositato il
19.07.2024 e liquida in favore dell'Avv. il complessivo importo di € 12.390,72, oltre il Pt_1 rimborso delle spese generali nella misura del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, ponendone il pagamento a carico dell'Erario;
Spese processuali compensate.
Verbale chiuso alle ore 10.07
IL GIUDICE
Dott.ssa Cristiana Gaia Cosentino
Il presente provvedimento è stato redatto sotto le mie cure dal Funzionario UPP Dott.ssa Marta Consoli.
pagina 6 di 6