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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 08/04/2025, n. 596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 596 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice, dott.ssa Antonella Stilo, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 550/2024 del Registro Generale Contenzioso, avente ad oggetto “Azioni di competenza del Giudice di Pace in materia di risarcimento danno” e introitata per la decisione all'udienza del
07.04.2025, promossa da
nata a [...] il [...] (c.f.: Parte_1
) n.q. di erede di , rappresentata e C.F._1 Persona_1
difesa dall'avv. Giovanna Manganaro, appellante principale nei confronti di
(C.F./P.I. Controparte_1
), in persona del Sindaco p.t., con sede in P.IVA_1 Controparte_1
, viale delle Rimembranze n. 19, rappresentato e difeso dall'avv.
[...]
Margherita Crocè, appellato e appellante incidentale
Conclusioni delle parti:
1 -il procuratore dell'appellante, nella memoria del 06.02.2025, ha così precisato le conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Reggio Calabria adito: - Riformare la sentenza dell'Ufficio del Giudice di Pace di Reggio
Calabria n. 1453/2023 25.07.2023, pubblicata in data 26.07.2023 e, conseguentemente, in accoglimento del motivo di gravame proposto, disporre l'annullamento dell'avviso di accertamento n.3225 del 08.09.2021 emesso dal per inesistenza della pretesa Controparte_1
azionata; - Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio da distrarre in favore del sottoscritto procuratore”;
-il procuratore dell'appellato, nella memoria del 28.01.2025, ha precisato le conclusioni nei termini che seguono: “Riportandosi, a quanto dedotto, eccepito e concluso in tutti gli atti e verbali di causa, anche del precedente grado di giudizio, Voglia pertanto l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, accogliere le seguenti CONCLUSIONI 1) Dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello pro posto dalla Sig.ra Pt_1
, per tutti i motivi ex ante rappresentati;
2) Rigettare nel merito il
[...]
gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto;
3) Riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui statuisce la compensazione delle spese di lite, e, per l'effetto, condannare l'appellante al pagamento delle spese del primo grado di giudizio;
4) Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
§§§
In fatto ed in diritto
§1. Con sentenza n. 1453/2023 emessa in data 25/07/2023 e pubblicata il
26/07/2023 il Giudice di Pace di Reggio Calabria ha rigettato la domanda proposta da di erede di , titolare Parte_2 Persona_1
2 dell'utenza idrica sita in Melito P.S. via del Fortino, nei confronti del
Comune di Melito P.S. e ha compensato tra le parti le spese di lite.
§2. Avverso tale pronuncia ha proposto appello dinanzi a questo
Tribunale la affidandosi sostanzialmente ad un unico motivo e Pt_1
chiedendo di “riformare la sentenza dell'Ufficio del Giudice di pace di
Reggio Calabria n. 1453/2023 del 25.07.2023, pubblicata il 26.07.2023”, e conseguentemente “Disporre l'annullamento dell'avviso di accertamento
n. 3225 del 08.09.2021 emesso dal comune di per Controparte_1
inesistenza della pretesa azionata” e condannare la controparte al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del procuratore.
§3. Si è costituito il Comune di Melito P.S., resistendo all'appello e chiedendo di dichiararlo improcedibile e/o inammissibile;
nel merito, di rigettarlo in quanto infondato in fatto ed in diritto;
di riformare la sentenza nella parte in cui statuisce la compensazione delle spese di lite, e, per l'effetto, condannare l'appellante al pagamento delle spese del primo grado di giudizio;
di condannare la controparte anche al pagamento delle spese dell'appello.
§4. La causa, sulle conclusioni precisate nelle apposite note dai procuratori (che hanno già depositato gli scritti difensivi finali), è stata introitata per la decisione all'udienza del 07.04.2025.
§5. censura la sentenza di primo grado per Parte_1
“TRAVISAMENTO DEL FATTO PER OMESSA VALUTAZIONE DI
PROVA A DISCARICO”, deducendo:
-che il giudice di pace avrebbe omesso di consultare la documentazione dalla stessa prodotta ed in specie la “richiesta di cessazione dell'utenza, prot. n. 5261/2016, del contatore installato marca Sigma matr. n. 2813488
3 che risultava essere il medesimo indicato nell'avviso di accertamento oggetto di impugnazione”;
-che nella sentenza, difatti, non vi è traccia della consultazione di tale documentazione, essendosi il primo giudice limitato a rigettare la domanda poiché, a suo dire, “l'ente ha calcolato l'importo dovuto in mc. 282, corrispondente alla differenza tra la lettura iniziale e quella finale”;
-che tale dato non poteva essere considerato, in quanto “in assenza di un contratto di fornitura l'ente non avrebbe potuto e dovuto chiedere alcuna sorta di pagamento per l'anno 2016 per il consumo di un contatore non più attivo”;
-che, inoltre, sotto un diverso profilo, la “mancanza di un contratto di fornitura avrebbe determinato, da parte dell'ente, la richiesta di pagamento di un consumo forfettario e non reale in palese violazione del
Regolamento comunale servizio idrico che prevede esplicitamente
l'obbligo di calcolare il consumo previa misurazione dello stesso e non secondo il criterio forfettario”;
-che tale aspetto è stato, peraltro, condiviso dal giudice di prime cure, leggendosi nel corpo della sentenza che “le prestazioni di acqua non possono essere quantificate con metodi induttivi, ad abbonamento, o con sistema “consumo presunto”, poiché così facendo verrebbe alterato il vincolo di sinallagma sotteso ai contratti con prestazioni corrispettive”.
§6. L'appello principale non è meritevole di accoglimento.
§7. Il giudice di pace ha rigettato la domanda sulla base delle seguenti argomentazioni:
a) è del tutto pacifico in giurisprudenza che il contratto di erogazione di acqua sia un normale contratto di somministrazione, avente natura privatistica e pertanto soggetto alla disciplina del Codice civile, con la
4 conseguenza che la pretesa del Comune basata su un consumo minimo presunto o a “forfait” è illegittima;
b) il prezzo della fornitura deve essere commisurato all'effettivo consumo e non può essere fissato secondo criteri meramente presuntivi che prescindano totalmente dalla situazione reale;
c) si condivide il rilievo che le prestazioni di acqua non possono essere quantificate con metodi induttivi, ad abbonamento, o con sistema “consumo presunto”, poiché così facendo verrebbe alterato il vincolo di sinallagma, sotteso ai contratti con prestazioni corrispettive;
d) nel caso in esame “si rileva dalla fattura opposta che l'Ente ha calcolato l'importo dovuto in mc. 282, corrispondente alla differenza tra la lettura iniziale e quella finale”;
e) sul punto “l'opponente non ha controdedotto e non ha fornito prova contraria, quale avrebbe potuto essere una diversa lettura del contatore, pertanto la domanda va rigettata, posto che la regola di cui all'art. 2697 cc si applica anche in caso di accertamento negativo”;
f) anche l'eccezione di prescrizione risulta infondata, in ossequio all'orientamento del Tribunale di Reggio Calabria secondo cui il dies a quo del termine di prescrizione coincide con la scadenza del termine di pagamento indicato in fattura, atteso che solo da quel momento il credito diventa esigibile, in applicazione del principio fissato dalla Corte di cassazione con sentenza n. 23789/2008;
g) nella specie, infatti, vale ratione temporis il termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2948 c.c.
§8. Le argomentazioni che precedono, che vengono in rilievo in questa sede limitatamente a quelle sub d) e sub e) avuto riguardo al motivo di impugnazione, sono condivisibili.
5 Preliminarmente, si osserva che la ha proposto un'azione di Pt_1
accertamento negativo del credito di cui all'avviso di accertamento n. 3225 dell'8 settembre 2021 per il mancato pagamento del canone acqua relativo all'anno 2016.
Al riguardo, la S.C. ha più volte affermato (v., ex plurimis, Cass. n.
16197 del 2012) che “In tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo”.
Ciò posto, giova sottolineare che non è in contestazione la stipula tra il de cuius ( ) ed il Comune di Melito P.S. di un contratto di Persona_1
somministrazione di acqua potabile, né l'effettiva erogazione della stessa, discutendosi invece delle modalità di misurazione dei consumi ai fini della fatturazione per il 2016, avendo sul punto il giudice di pace ritenuto che “si rileva dalla fattura opposta che l'Ente ha calcolato l'importo dovuto in mc.
282, corrispondente alla differenza tra la lettura iniziale e quella finale”, ossia che non si è in presenza di un consumo presunto.
Orbene, va anzitutto rimarcato che nella fattura di che trattasi (n. 8346 del 15.12.2017) si fa per l'appunto riferimento ad un consumo determinato
-alla data del 31/12/2016- non a forfait, bensì sulla base di un'apposita lettura, come è evincibile dallo stralcio della fattura che segue:
Tale fattura non è stata specificamente contestata in rapporto alla lettura in essa contenuta e non è superata dalla sola richiesta di cessazione
6 dell'utenza protocollata in data 7 marzo 2016 in quanto ad essa non consegue che il distacco del contatore sia stato effettuato in pari data.
A ciò deve aggiungersi che la ha omesso di precisare se, ed Pt_1
eventualmente, di quanto il dato reale si discosterebbe da quello fatturato, né ha contestato il malfunzionamento del contatore, né ha assunto di averne richiesto la verifica.
Ne discende pertanto che non vi sono elementi o ragioni per commisurare il corrispettivo dovuto in maniera diversa rispetto alla liquidazione operata nella fattura suddetta.
L'appello principale deve essere pertanto rigettato, con la conferma della sentenza impugnata.
§9. Fondato è, viceversa, l'appello incidentale dell'ente vertente sulla statuizione in punto di spese.
Il primo giudice ha, invero, compensato le spese del giudizio di primo grado, con la motivazione “stante la costituzione in giudizio dell'Ente tramite il Responsabile dell'Area Legale”.
Non può tuttavia sottacersi che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “qualora la autorità amministrativa sia rappresentata in giudizio non da un funzionario delegato ma da un difensore, il diritto dell'amministrazione al rimborso delle spese di lite, comprende anche i relativi onorari di difesa e diritti di procuratore, ancorché detto difensore sia anche un suo dipendente, atteso che quel diritto sorge per il solo fatto che la parte vittoriosa è stata in giudizio con il ministero di un difensore tecnico” (Cass. n. 16274 del 2022).
Di conseguenza, vanno poste a carico della soccombente, le Pt_1
spese del primo grado di giudizio, liquidate in favore del Comune di Melito
P.S. come da dispositivo in rapporto al valore della controversia avuto
7 riguardo ai parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, sì come modificati da ultimo dal D.M. n. 147 del 2022, in vigore dal 23 ottobre 2022, ai minimi tariffari data l'estrema semplicità delle questioni sottoposte alla cognizione del giudice.
§10. L'appellante principale, atteso l'esito del giudizio, deve essere condannata anche al pagamento delle spese del grado, liquidate in favore della controparte (in rapporto al valore della controversia) in applicazione dei medesimi parametri, come da dispositivo.
§11. Deve infine darsi atto, ex art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando come giudice d'appello nella causa indicata in epigrafe, così provvede:
1) rigetta l'appello principale;
2) accoglie, invece, l'appello incidentale e per l'effetto condanna
[...]
a pagare le spese del giudizio davanti al giudice di pace, che Parte_2
liquida in favore del Comune di Melito P.S. in €173,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, c.p.a. ed iva;
3) condanna l'appellante principale a pagare anche le spese del grado, che liquida in favore del Comune di Melito P.S. in €332,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, c.p.a. ed iva;
4) ex art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante
8 principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Sentenza redatta e trasmessa telematicamente, con l'applicativo Consolle del magistrato, in data 8 aprile 2025.
Il Giudice dott.ssa Antonella Stilo
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice, dott.ssa Antonella Stilo, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 550/2024 del Registro Generale Contenzioso, avente ad oggetto “Azioni di competenza del Giudice di Pace in materia di risarcimento danno” e introitata per la decisione all'udienza del
07.04.2025, promossa da
nata a [...] il [...] (c.f.: Parte_1
) n.q. di erede di , rappresentata e C.F._1 Persona_1
difesa dall'avv. Giovanna Manganaro, appellante principale nei confronti di
(C.F./P.I. Controparte_1
), in persona del Sindaco p.t., con sede in P.IVA_1 Controparte_1
, viale delle Rimembranze n. 19, rappresentato e difeso dall'avv.
[...]
Margherita Crocè, appellato e appellante incidentale
Conclusioni delle parti:
1 -il procuratore dell'appellante, nella memoria del 06.02.2025, ha così precisato le conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Reggio Calabria adito: - Riformare la sentenza dell'Ufficio del Giudice di Pace di Reggio
Calabria n. 1453/2023 25.07.2023, pubblicata in data 26.07.2023 e, conseguentemente, in accoglimento del motivo di gravame proposto, disporre l'annullamento dell'avviso di accertamento n.3225 del 08.09.2021 emesso dal per inesistenza della pretesa Controparte_1
azionata; - Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio da distrarre in favore del sottoscritto procuratore”;
-il procuratore dell'appellato, nella memoria del 28.01.2025, ha precisato le conclusioni nei termini che seguono: “Riportandosi, a quanto dedotto, eccepito e concluso in tutti gli atti e verbali di causa, anche del precedente grado di giudizio, Voglia pertanto l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, accogliere le seguenti CONCLUSIONI 1) Dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello pro posto dalla Sig.ra Pt_1
, per tutti i motivi ex ante rappresentati;
2) Rigettare nel merito il
[...]
gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto;
3) Riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui statuisce la compensazione delle spese di lite, e, per l'effetto, condannare l'appellante al pagamento delle spese del primo grado di giudizio;
4) Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
§§§
In fatto ed in diritto
§1. Con sentenza n. 1453/2023 emessa in data 25/07/2023 e pubblicata il
26/07/2023 il Giudice di Pace di Reggio Calabria ha rigettato la domanda proposta da di erede di , titolare Parte_2 Persona_1
2 dell'utenza idrica sita in Melito P.S. via del Fortino, nei confronti del
Comune di Melito P.S. e ha compensato tra le parti le spese di lite.
§2. Avverso tale pronuncia ha proposto appello dinanzi a questo
Tribunale la affidandosi sostanzialmente ad un unico motivo e Pt_1
chiedendo di “riformare la sentenza dell'Ufficio del Giudice di pace di
Reggio Calabria n. 1453/2023 del 25.07.2023, pubblicata il 26.07.2023”, e conseguentemente “Disporre l'annullamento dell'avviso di accertamento
n. 3225 del 08.09.2021 emesso dal comune di per Controparte_1
inesistenza della pretesa azionata” e condannare la controparte al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del procuratore.
§3. Si è costituito il Comune di Melito P.S., resistendo all'appello e chiedendo di dichiararlo improcedibile e/o inammissibile;
nel merito, di rigettarlo in quanto infondato in fatto ed in diritto;
di riformare la sentenza nella parte in cui statuisce la compensazione delle spese di lite, e, per l'effetto, condannare l'appellante al pagamento delle spese del primo grado di giudizio;
di condannare la controparte anche al pagamento delle spese dell'appello.
§4. La causa, sulle conclusioni precisate nelle apposite note dai procuratori (che hanno già depositato gli scritti difensivi finali), è stata introitata per la decisione all'udienza del 07.04.2025.
§5. censura la sentenza di primo grado per Parte_1
“TRAVISAMENTO DEL FATTO PER OMESSA VALUTAZIONE DI
PROVA A DISCARICO”, deducendo:
-che il giudice di pace avrebbe omesso di consultare la documentazione dalla stessa prodotta ed in specie la “richiesta di cessazione dell'utenza, prot. n. 5261/2016, del contatore installato marca Sigma matr. n. 2813488
3 che risultava essere il medesimo indicato nell'avviso di accertamento oggetto di impugnazione”;
-che nella sentenza, difatti, non vi è traccia della consultazione di tale documentazione, essendosi il primo giudice limitato a rigettare la domanda poiché, a suo dire, “l'ente ha calcolato l'importo dovuto in mc. 282, corrispondente alla differenza tra la lettura iniziale e quella finale”;
-che tale dato non poteva essere considerato, in quanto “in assenza di un contratto di fornitura l'ente non avrebbe potuto e dovuto chiedere alcuna sorta di pagamento per l'anno 2016 per il consumo di un contatore non più attivo”;
-che, inoltre, sotto un diverso profilo, la “mancanza di un contratto di fornitura avrebbe determinato, da parte dell'ente, la richiesta di pagamento di un consumo forfettario e non reale in palese violazione del
Regolamento comunale servizio idrico che prevede esplicitamente
l'obbligo di calcolare il consumo previa misurazione dello stesso e non secondo il criterio forfettario”;
-che tale aspetto è stato, peraltro, condiviso dal giudice di prime cure, leggendosi nel corpo della sentenza che “le prestazioni di acqua non possono essere quantificate con metodi induttivi, ad abbonamento, o con sistema “consumo presunto”, poiché così facendo verrebbe alterato il vincolo di sinallagma sotteso ai contratti con prestazioni corrispettive”.
§6. L'appello principale non è meritevole di accoglimento.
§7. Il giudice di pace ha rigettato la domanda sulla base delle seguenti argomentazioni:
a) è del tutto pacifico in giurisprudenza che il contratto di erogazione di acqua sia un normale contratto di somministrazione, avente natura privatistica e pertanto soggetto alla disciplina del Codice civile, con la
4 conseguenza che la pretesa del Comune basata su un consumo minimo presunto o a “forfait” è illegittima;
b) il prezzo della fornitura deve essere commisurato all'effettivo consumo e non può essere fissato secondo criteri meramente presuntivi che prescindano totalmente dalla situazione reale;
c) si condivide il rilievo che le prestazioni di acqua non possono essere quantificate con metodi induttivi, ad abbonamento, o con sistema “consumo presunto”, poiché così facendo verrebbe alterato il vincolo di sinallagma, sotteso ai contratti con prestazioni corrispettive;
d) nel caso in esame “si rileva dalla fattura opposta che l'Ente ha calcolato l'importo dovuto in mc. 282, corrispondente alla differenza tra la lettura iniziale e quella finale”;
e) sul punto “l'opponente non ha controdedotto e non ha fornito prova contraria, quale avrebbe potuto essere una diversa lettura del contatore, pertanto la domanda va rigettata, posto che la regola di cui all'art. 2697 cc si applica anche in caso di accertamento negativo”;
f) anche l'eccezione di prescrizione risulta infondata, in ossequio all'orientamento del Tribunale di Reggio Calabria secondo cui il dies a quo del termine di prescrizione coincide con la scadenza del termine di pagamento indicato in fattura, atteso che solo da quel momento il credito diventa esigibile, in applicazione del principio fissato dalla Corte di cassazione con sentenza n. 23789/2008;
g) nella specie, infatti, vale ratione temporis il termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2948 c.c.
§8. Le argomentazioni che precedono, che vengono in rilievo in questa sede limitatamente a quelle sub d) e sub e) avuto riguardo al motivo di impugnazione, sono condivisibili.
5 Preliminarmente, si osserva che la ha proposto un'azione di Pt_1
accertamento negativo del credito di cui all'avviso di accertamento n. 3225 dell'8 settembre 2021 per il mancato pagamento del canone acqua relativo all'anno 2016.
Al riguardo, la S.C. ha più volte affermato (v., ex plurimis, Cass. n.
16197 del 2012) che “In tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo”.
Ciò posto, giova sottolineare che non è in contestazione la stipula tra il de cuius ( ) ed il Comune di Melito P.S. di un contratto di Persona_1
somministrazione di acqua potabile, né l'effettiva erogazione della stessa, discutendosi invece delle modalità di misurazione dei consumi ai fini della fatturazione per il 2016, avendo sul punto il giudice di pace ritenuto che “si rileva dalla fattura opposta che l'Ente ha calcolato l'importo dovuto in mc.
282, corrispondente alla differenza tra la lettura iniziale e quella finale”, ossia che non si è in presenza di un consumo presunto.
Orbene, va anzitutto rimarcato che nella fattura di che trattasi (n. 8346 del 15.12.2017) si fa per l'appunto riferimento ad un consumo determinato
-alla data del 31/12/2016- non a forfait, bensì sulla base di un'apposita lettura, come è evincibile dallo stralcio della fattura che segue:
Tale fattura non è stata specificamente contestata in rapporto alla lettura in essa contenuta e non è superata dalla sola richiesta di cessazione
6 dell'utenza protocollata in data 7 marzo 2016 in quanto ad essa non consegue che il distacco del contatore sia stato effettuato in pari data.
A ciò deve aggiungersi che la ha omesso di precisare se, ed Pt_1
eventualmente, di quanto il dato reale si discosterebbe da quello fatturato, né ha contestato il malfunzionamento del contatore, né ha assunto di averne richiesto la verifica.
Ne discende pertanto che non vi sono elementi o ragioni per commisurare il corrispettivo dovuto in maniera diversa rispetto alla liquidazione operata nella fattura suddetta.
L'appello principale deve essere pertanto rigettato, con la conferma della sentenza impugnata.
§9. Fondato è, viceversa, l'appello incidentale dell'ente vertente sulla statuizione in punto di spese.
Il primo giudice ha, invero, compensato le spese del giudizio di primo grado, con la motivazione “stante la costituzione in giudizio dell'Ente tramite il Responsabile dell'Area Legale”.
Non può tuttavia sottacersi che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “qualora la autorità amministrativa sia rappresentata in giudizio non da un funzionario delegato ma da un difensore, il diritto dell'amministrazione al rimborso delle spese di lite, comprende anche i relativi onorari di difesa e diritti di procuratore, ancorché detto difensore sia anche un suo dipendente, atteso che quel diritto sorge per il solo fatto che la parte vittoriosa è stata in giudizio con il ministero di un difensore tecnico” (Cass. n. 16274 del 2022).
Di conseguenza, vanno poste a carico della soccombente, le Pt_1
spese del primo grado di giudizio, liquidate in favore del Comune di Melito
P.S. come da dispositivo in rapporto al valore della controversia avuto
7 riguardo ai parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, sì come modificati da ultimo dal D.M. n. 147 del 2022, in vigore dal 23 ottobre 2022, ai minimi tariffari data l'estrema semplicità delle questioni sottoposte alla cognizione del giudice.
§10. L'appellante principale, atteso l'esito del giudizio, deve essere condannata anche al pagamento delle spese del grado, liquidate in favore della controparte (in rapporto al valore della controversia) in applicazione dei medesimi parametri, come da dispositivo.
§11. Deve infine darsi atto, ex art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando come giudice d'appello nella causa indicata in epigrafe, così provvede:
1) rigetta l'appello principale;
2) accoglie, invece, l'appello incidentale e per l'effetto condanna
[...]
a pagare le spese del giudizio davanti al giudice di pace, che Parte_2
liquida in favore del Comune di Melito P.S. in €173,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, c.p.a. ed iva;
3) condanna l'appellante principale a pagare anche le spese del grado, che liquida in favore del Comune di Melito P.S. in €332,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, c.p.a. ed iva;
4) ex art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante
8 principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Sentenza redatta e trasmessa telematicamente, con l'applicativo Consolle del magistrato, in data 8 aprile 2025.
Il Giudice dott.ssa Antonella Stilo
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