Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 31/03/2025, n. 1845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1845 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA - TERZA SEZIONE CIVILE
Il Presidente, dott.ssa Grazia Longo, in funzione di Giudice unico ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2331/2019 R.G., avente per oggetto:
“indebito oggettivo”;
TRA
, c.f. , rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avv. Susanna Veneziano giusta procura in atti;
PARTE ATTRICE
CONTRO
, c.f. , Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avv. Luca Inserra giusta procura in atti;
PARTE CONVENUTA
all'udienza del 11 febbraio 2025 le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 20 febbraio 2019
[...]
ha convenuto in giudizio dinanzi a questo Tribunale Parte_1
al fine di sentirla condannare, ai sensi Controparte_1
dell'art. 2033 c.c. o, in subordine, ai sensi dell'art. 2041 c.c., alla restituzione della somma di euro 148.466,69 dallo stesso versata,
durante il rapporto di convivenza intercorso tra i due, dal 2008 al 2017,
Instauratosi il contraddittorio, con comparsa depositata telematicamente in data 21 giugno 2019, si è costituita Controparte_1
, la quale ha dedotto l'infondatezza della pretesa da
[...]
ricondurre, a suo dire, alla disciplina delle obbligazioni naturali ex art. 2034 c.c.; ha chiesto, pertanto, dichiararsi l'irrepetibilità delle somme e il conseguente rigetto della domanda.
Ammesso l'interrogatorio formale della convenuta e disposto l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. chiesto dall'attore, rigettate le ulteriori richieste istruttore, all'udienza dell'11 febbraio 2025, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione di termini ridotti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Ciò premesso in punto di fatto, nel merito la domanda attorea può
dirsi parzialmente fondata nei limiti che seguono.
Preliminarmente va rigettata la richiesta di rimessione della causa sul ruolo avanzata dalla convenuta in quanto la chiesta integrazione probatoria appare superflua e non dirimente ai fini del decidere;
infatti,
le circostanze oggetto degli articolati di prova appaiono generiche e,
soprattutto, irrilevanti ai fini della presente decisione.
Quanto al merito, ai fini della corretta qualificazione della domanda, giova sin da subito osservare come la giurisprudenza di legittimità, in casi analoghi a quello in esame, sia giunta a configurare l'ingiustizia dell'arricchimento da parte di un convivente a danno dell'altro in presenza di prestazioni che travalichino i limiti di proporzionalità e adeguatezza che non trovino giustificazioni nella solidarietà del legame esistente tra le parti.
In tema di convivenza, invero, la Corte di Cassazione ha sempre riconosciuto all'ex convivente la possibilità di agire ex art. 2041 c.c. per vedersi riconosciuto un indennizzo a fronte della perdita economica subita.
L'azione di arricchimento, infatti, può essere esperita, in materia di versamenti in denaro tra componenti della coppia di fatto, qualora oltre a non trovare giustificazione nei doveri di assistenza morale e materiale tipici di una relazione affettiva, le prestazioni realizzino contemporaneamente un arricchimento dell'accipiens e un impoverimento del solvens, privo di valida ragione giustificatrice.
In sostanza, l'azione generale di arricchimento ha come presupposto la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro che sia avvenuta senza causa, sicché non è dato invocare la mancanza o l'ingiustizia della causa qualora l'arricchimento sia conseguenza di un contratto, di un impoverimento remunerato, di un atto di liberalità o dell'adempimento di un'obbligazione naturale.
È, di contro, possibile rilevare l'ingiustizia dell'arricchimento da parte di un convivente more uxorio nei confronti dell'altro in presenza di prestazioni a vantaggio del primo esulanti dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza – il cui contenuto va parametrato sulle condizioni sociali e patrimoniali dei componenti della famiglia di fatto – e travalicanti i limiti di proporzionalità e di adeguatezza (Cass. civ. 11330/2009; Cass. civ., sez. III, n. 2392/2020). Orbene, coniugati i superiori principi di diritto con le emergenze processuali e qualificata l'azione come azione di indebito arricchimento, va rilevato come sul rapporto di convivenza tra le parti del giudizio, pur in assenza di accordo in forma scritta registrato nelle forme previste dalla legge 76/2016, non sussiste alcuna contestazione.
È del pari pacifico come, in assenza di specifica regolamentazione disciplinante il contratto di convivenza, il regime patrimoniale tra conviventi di fatto soggiace alla regola della reciproca assistenza materiale, di talché ogni dazione di denaro a beneficio di uno solo, in assenza di diverso accordo, va intesa come sostenuta con spirito solidaristico fin quando risulta proporzionata all'entità patrimoniale di chi l'ha effettuata.
Orbene, sostiene l'attore di avere corrisposto, in favore della convenuta, la somma di euro 90.000,00 (euro 60.000,00 + euro
30.000,00) per l'acquisto dell'immobile sito in Trecastagni esclusivamente in virtù dell'accordo verbale tra le parti con il quale si
è concordato che, successivamente alla risoluzione delle pregresse vicissitudini familiari, egli sarebbe subentrato quale comproprietario dell'immobile acquistato.
Tuttavia, stante il rifiuto della convenuta di adempiere a detta supposta pattuizione, permanendo la titolarità dell'immobile in via esclusiva in capo alla , le richiamate dazioni di denaro CP_1
sarebbero divenute prive di titolo giustificativo con conseguente diritto alla reintegrazione del suo patrimonio in mancanza di prova, a carico della medesima, della relativa causale.
Orbene, risulta dagli atti del giudizio che l'immobile per cui è causa
è stato acquistato dalla parte convenuta, unitamente alla madre, oggi deceduta, rispettivamente per il diritto di nuda proprietà Persona_1
ed usufrutto, mediante richiesta di erogazione di un mutuo per complessivi euro 119.000,00, nel quale l'ultima interveniva quale garante.
All'atto del rogito dell'11 maggio 2011, l'acquirente ha versato, tra le altre, la somma di euro 60.000,00 la cui provvista, secondo la tesi difensiva attorea, sarebbe riconducibile a Parte_1
In effetti, quanto a tale ultimo spostamento patrimoniale, sebbene originariamente contestato con difese svolte nei propri scritti difensivi, durante l'interrogatorio formale deferito, all'udienza del 16.7.2021,
ha dichiarato: “è vero quanto all'articolato Controparte_1
a) della memoria attorea del 12.11.2019” confermando in tal modo che la provvista di euro 60.000,00 di cui all'acconto versato per l'acquisto dell'immobile proveniva dal conto corrente dell'attore, mediante assegno emesso dal di lui fratello, , delegato a Controparte_2
operare sul medesimo conto corrente.
A tal uopo, a nulla rileva il dedotto difetto di legittimazione attiva alla proposizione dell'azione sul punto eccepito dalla convenuta giacché provenendo le dette somme da rapporto bancario riconducibile a la circostanza dell'emissione dell'assegno da Parte_1
parte del fratello dell'attore, abilitato a operare Controparte_2
sul predetto conto corrente, in qualità di delegato, non vale a elidere la legittimazione del primo alla proposizione dell'azione atteso che appunto il delegante non agiva in nome proprio, ma solo su delega del titolare del conto
Di talché, la dazione di denaro nella misura di euro 60.000,00,
pertanto, appare pacifica e non contestata e resa dall'impoverito a vantaggio esclusivo dell'arricchito, rappresentando un notevole incremento per il patrimonio del percipiente funzionale per lo più alle esigenze abitative e patrimoniali della parte convenuta, titolare esclusiva dell'immobile e, cessato il rapporto di convivenza, determina un arricchimento senza causa.
Non risulta, invece, adeguatamente supportata la dazione dell'importo di euro 30.000,00 asseritamente ottenuta dalla convenuta mediante giroconti di assegni ricevuti quali pagamenti di prestazioni professionali afferenti all'attore e fatti intestare, nell'occasione, direttamente all'allora convivente.
Detta circostanza, invero, è solo labialmente asserita non risultando in atti le copie dei predetti titoli, i soggetti emittenti, la relativa provvista e, soprattutto, la prova del relativo incasso ad opera della convenuta.
Quanto, poi, alle spese sostenute per la ristrutturazione dell'abitazione dell'altro, vi è prova dell'esborso, da parte dell'attore, della somma di euro 25.000,00, di cui al bonifico del 05/01/12 di euro
4.500,00, al bonifico del 15/02/12 di euro 2.500,00, al bonifico del
10/05/12 di euro 4.000,00, al bonifico del 25/03/14 di euro 11.000,00,
al bonifico del 28/05/14 di euro 1.000,00 e al bonifico del 21/08/14 di euro 2.000,00.
Innanzitutto, quanto ai bonifici del 16.2.2012 e del 11.5.2012
rispettivamente di euro 2.500.00 e 4.000,00, dalla relativa causale si evince appunto la dizione “ristrutturazione immobile”; in ogni caso, la parte convenuta non contesta queste dazioni e la loro destinazione così
come indicata dall'attore, ma sostiene genericamente che trattasi di obbligazioni naturali nell'ambito della relazione di convivenza. Indi, a parere di questo Giudice, detta non contestazione,
unitamente al fatto che trattasi di esborsi consistenti, che si collocano oltre la soglia di proporzionalità ed adeguatezza rispetto ai mezzi di ciascuno dei partners, si può dire raggiunta la prova della finalità di detti importi e il diritto dell'attore alla restituzione.
A riguardo, «In favore del convivente more uxorio che abbia
realizzato a sue spese opere sull'immobile di proprietà del partner e
che, cessata la convivenza, pretenda di essere indennizzato per le spese
sostenute ed il lavoro compiuto, trova applicazione non l'art. 936 c.c., che ha riguardo solo all'autore delle opere che non abbia con il
proprietario del fondo alcun rapporto giuridico di natura reale o
personale che gli attribuisca la facoltà di costruire sul suolo, bensì la
disposizione di cui all'art. 2041 c.c. sull'arricchimento senza causa,
purché si accerti, tenuto conto dell'entità delle opere in base alle
condizioni personali e patrimoniali dei partners, che le spese erano
state sostenute ed il lavoro era stato compiuto senza spirito di
liberalità, in vista di un progetto di vita comune, e che, realizzando
quelle opere, il convivente non aveva intenzione di adempiere ad alcuna
obbligazione naturale» (Cass. civ., sez. II, 16/02/2022, n. 5086; cfr. in questo senso Cass. n24721/2019, secondo cui «L'ex convivente che ha
versato all'altro del denaro a titolo di concorso alle spese di
costruzione di quella che doveva diventare la casa familiare ha diritto
al rimborso delle somme date se, terminata la convivenza, il
conferimento non si concretizza nell'acquisto della proprietà del
bene»).
Ciò posto, le evidenze processuali, così come dinanzi descritte,
inducono a ritenere che, in presenza di un simile quadro patrimoniale e sociale l'esborso sostenuto dal a titolo di ristrutturazione e Parte_1
di dazione dell'iniziale acconto per l'acquisto dell'immobile di via
Consoli n. 21, in Trecastagni, deve essere ritenuto estraneo a quelli resi necessari dalla condivisione della vita quotidiana, collocandosi oltre la soglia di proporzionalità ed adeguatezza.
La convenuta, pertanto, è tenuta a indennizzare Parte_1
della relativa diminuzione patrimoniale nella complessiva misura di euro 85.000,00, come sopra determinata con riferimento alle date delle dazioni, oltre alla rivalutazione delle dette somme dal momento dei rispettivi pagamenti alla data della presente sentenza e agli interessi legali sulle dette somme rivalutate anno per anno fino alla presente sentenza.
Infatti, poiché l'indennizzo ex art. 2041 c.c., in quanto credito di valore, va liquidato alla stregua dei valori monetari corrispondenti al momento della pronuncia, occorre tenere conto, anche di ufficio, della svalutazione monetaria sino alla presente decisione. La somma così determinata produce interessi compensativi diretti a coprire l'ulteriore pregiudizio subito dal creditore per le erogazioni effettuate decorrenti dalla data dei singoli esborsi (Cass. n. 28930/2022).
Al contrario, la natura di obbligazione naturale non va esclusa per le ulteriori somme risultanti dall'estratto conto intestato alla convenuta e prodotto a seguito di richiesta ex art. 210 c.p.c. da Unicredit S.p.A..
In particolare, pur vero che parte attrice ha versato dal mese di giugno 2011 e con cadenza mensile la somma di euro 400,00,
successivamente ridotta ad euro 200,00, a far data dal mese di aprile
2014, è parimenti innegabile che dette somme, in mancanza di elementi che ne corroborino la sproporzione o l'esorbitanza rispetto alle sostanze del soggetto che le ha elargite, sono espressive, in mancanza di prova contraria, dell'adempimento a doveri di natura morale e sociale di ciascun convivente nei confronti dell'altro.
In caso analogo a quello in esame, infatti, il Supremo Collegio ha avuto modo di chiarire: “Le unioni di fatto, quali formazioni sociali che presentano significative analogie con la famiglia formatasi nell'ambito
di un legame matrimoniale e assumono rilievo ai sensi dell' art. 2 Cost.,
sono caratterizzate da doveri di natura morale e sociale di ciascun
convivente nei confronti dell'altro, doveri che si esprimono anche nei rapporti di natura patrimoniale, sicché le attribuzioni finanziarie a
favore del convivente more uxorio , effettuate nel corso del rapporto
per far fronte alle esigenze della famiglia (nella specie, versamenti di
denaro sul conto corrente del convivente con quindici bonifici per un importo complessivo di € 74.000), configurano l'adempimento di una obbligazione naturale ex art. 2034 c.c., a condizione che siano
rispettati i principi di proporzionalità e di adeguatezza, per la cui
valutazione occorre tener conto di tutte le circostanze fattuali, oltre che
dell'entità del patrimonio e delle condizioni sociali del solvens” (Cass.
civ., sez. I, 13/06/2023, n. 16864).
Ora si evince dalla documentazione bancaria afferente i conti correnti delle parti del giudizio che dal mese di giugno 2011 al mese di agosto 2016, decurtate le somme per la ristrutturazione, la dazione di altre somme di denaro anche periodicamente, che, tenuto conto della notevole durata del rapporto affettivo e del tempo in cui dette attribuzioni sono state realizzate (più di cinque anni), risultano idonee e proporzionali al soddisfacimento dei bisogni normalmente connessi all'assistenza morale e materiale, tipici di rapporti affettivi stabili e duraturi.
Ciò precisato, va aggiunto che l'attore non ha fornito prova, come era suo onere, della supposta sproporzione o dell'incapienza delle proprie condizioni sociali e patrimoniali, risultando invece dalla sentenza di separazione dallo stesso prodotta sub all. 9 all'atto introduttivo, lo svolgimento di attività di informatore scientifico,
l'adempimento all'obbligo di mantenimento stabilito in euro 1.200,00 in favore della ex coniuge e dei due figli ed il generale stato di agiatezza economica, che risulta anche dalle entrate risultanti dall'esame del conto corrente depositato dallo stesso Parte_1
Per tali motivi, non potendosi definire esulante dalle proprie sostanze o difforme rispetto alle proprie potenzialità finanziarie,
l'impegno economico sostenuto in costanza di relazione affettiva con la convenuta, seppur consistente, assume carattere di ordinarietà e, in quanto tale, se ne deve escludere la ripetibilità.
La richiamata attribuzione patrimoniale a favore del convivente
more uxorio, invero, configura l'adempimento di un'obbligazione naturale in quanto la prestazione risulta adeguata alle circostanze e proporzionata all'entità del patrimonio e alle condizioni sociali del
solvens, non sussistendo elementi atti a far desumere che quanto corrisposto abbia determinato una situazione di precarietà sul piano economico.
Infatti, ai fini dell'accoglimento dell'azione di ingiustificato arricchimento il difetto di giusta causa non va inteso quale assenza di ragione che abbia determinato la locupletazione in favore dell'arricchito, ma quale carenza di una ragione che consenta a quest'ultimo di trattenere quanto ricevuto, ragione che nel caso di specie si ritiene ravvisabile.
Anche la richiesta di rimborso delle spese sostenute per l'acquisito degli elettrodomestici non è meritevole di accoglimento, poiché, anche in tal caso, non si rinviene la necessaria locupletazione di un soggetto a danno dell'altro richiesta dalla normativa invocata dall'attore giacché,
atteso l'adempimento spontaneo, dette spese devono dirsi senza dubbio,
oltreché irrisorie, costituenti adempimento di un'obbligazione naturale dei cui effetti, peraltro, anch'egli ha beneficiato ed usufruito;
peraltro, dopo il periodo di uso comune, comunque, trattandosi di beni deteriorabili, la controparte non ha percepito alcun arricchimento dall'uso successivo alla convivenza.
Allo stesso modo, non sono suscettibili di ripetizione i pagamenti imputati dall'attore a “rata mutuo”, per importi richiesti e ricompresi tra euro 100,00 ed euro 183,45 evidenziati dell'estratto conto sub. all. 3 atto di citazione, nonché quelli relativi agli oneri fiscali e ai tributi poiché non è dato comprendere il destinatario del suddetto pagamento né i dati identificativi del rapporto contrattuale di riferimento e/o l'immobile di riferimento, anche con riferimento al fatto che la ha depositato in atti il contratto di mutuo e il piano di CP_1
ammortamento e dal suo estratto conto risultano i pagamenti periodici delle rate del suo mutuo.
Quanto alle spese processuali, alla stregua delle superiori considerazioni e tenuto conto dell'esito delle reciproche domande,
sussistono fondate ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite nella misura di metà, con condanna della convenuta alla refusione, in favore dell'attore, dell'ulteriore metà, come indicato in dispositivo, tenuto conto del valore del decisum e dei parametri medi del D.M.
147/2022.
P.Q.M.
Il Presidente della Terza Sezione Civile del Tribunale di Catania,
dott.ssa Grazia Longo, in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2331/2019 R.G.:
in parziale accoglimento della domanda, condanna
[...]
al pagamento, ai sensi dell'art. 2041 c.c., in favore di CP_1
della complessiva somma di euro 85.000,00 Controparte_2
oltre interessi e rivalutazione come in motivazione;
rigetta per il resto la domanda.
Condanna alla refusione, in favore Controparte_1
dell'attore, di metà delle spese processuali che liquida complessivamente in euro 7.042,50 per compensi, di cui euro 1.276,00
(metà di euro 2.552,00) per fase di studio, euro 814,00 (metà di
1.628,00) per fase introduttiva del giudizio, euro 2.835,50 (metà di euro
5.670,00) per fase istruttoria, ed euro 2.117,50 (metà di euro 4.235,00)
per fase decisoria, oltre alle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Compensa la restante metà.
Così deciso in Catania il 29 marzo 2025
IL PRESIDENTE, QUALE GIUDICE UNICO
(dott.ssa Grazia Longo)