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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 28/07/2025, n. 1336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1336 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1323/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente
Alessandro Di Tano Giudice
Lara Seccacini Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 1323/2025 promosso da:
( , nata il [...] a [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Sabrina Sartini;
RICORRENTE
e
( ), nato il [...] a [...], CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Daniele Cinti;
RESISTENTE
e con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO in sede;
INTERVENUTO
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE NEI CONFRONTI DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO;
CONCLUSIONI precisate congiuntamente dalle parti all'udienza del 4/06/2025: “Affido condiviso dei figli minori e con collocamento degli stessi, in via prevalente, Per_1 Persona_2 presso la madre nell'attuale abitazione sita a Montecarotto (AN) via Tito Mei n.69;
- 1 - il padre potrà vedere e tenere con sé i figli a week-end alternati dal venerdì sera alle ore 20:00 circa alla domenica sera fino alle ore 21.00, con la facoltà di tenerli anche un lunedì al mese, prolungando il fine settimana, quando sarà possibile per il sig. richiedere permessi CP_1 lavorativi o ferie;
nei week-end di spettanza materna, il padre potrà te vedere con sé i figli un giorno a settimana, da concordare tra le parti anche la mattina stessa, dalle ore 18:00 circa fino all'indomani mattina quando li riaccompagnerà a scuola, quindi con pernotto;
durante il periodo estivo, ciascun genitore trascorrerà con i figli 15 giorni anche non consecutivi, da concordare entro il 15 luglio di ogni anno;
eventuali vacanze organizzate dai nonni materni con i minori verranno previamente comunicate al signor con un preavviso di 30 giorni e indicazione della località di vacanza;
CP_1 durante le festività natalizie, i genitori trascorreranno con i figli una settimana ciascuno, alternando negli anni tra loro il giorno della Vigilia con quello del Natale, nonché il primo dell'anno con l'Epifania; durante le festività pasquali, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli 2 giorni, alternando negli anni con la madre il giorno di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo;
i minori trascorreranno i rispettivi i compleanni, il XXV aprile, il 1° Maggio, il 2 Giugno, il 1° novembre e l'8 dicembre con la madre o con il padre in maniera alternata e ad anni alterni;
il padre contribuirà per il mantenimento dei figli minori versando alla made un importo complessivo di Euro 500,00 (Euro 250,00 per ciascun figlio), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge e da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese tramite bonifico, nonché il 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo vigente presso questo Tribunale;
il signor verserà integralmente la rata mensile del mutuo acceso per l'acquisto della CP_1 già casa familiare, sita in C. da San Lorenzo, n. 15, Montecarotto;
l'AUF verrà percepito integralmente dalla madre;
compensazione delle spese di lite.”
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con il ricorso in atti, premesso di aver intrattenuto una relazione Parte_1 sentimentale e, quindi, una convivenza more uxorio con che da tale CP_1 relazione sono nati i figli (a Jesi il 06/01/2019) e (a Jesi il Per_1 Persona_2
14/03/2021), che da tempo i rapporti tra le parti si sono deteriorati (soprattutto a causa del comportamento del , tanto da rendere intollerabile la prosecuzione della CP_1 convivenza, ha chiesto di disciplinare le modalità di affidamento, visita e mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio.
2. si è costituito in giudizio, contestando le avverse deduzioni e CP_1 insistendo per l'accoglimento di conclusioni difformi.
- 2 - 3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero, che è intervenuto.
4. Le parti hanno depositato memorie ex art. 473-bis.17 c.p.c.
Alla prima udienza di comparizione, il giudice ha formulato una proposta conciliativa alla quale le parti hanno dichiarato di aderire, chiedendo che la causa fosse riservata in decisione con rinuncia ai termini di cui all'art. 473-bis.28 cpc.
5. Le condizioni proposte sono conformi alla condizione economica delle parti e alle esigenze dei minori, in favore dei quali è stato disposto un contributo a carico del padre, nella qualità di genitore non collocatario, adeguato alle esigenze dei minori e corrispondente alla condizione economica dell'onerato.
La disciplina delle spese straordinarie seguirà quanto previsto dal protocollo vigente presso il Tribunale di Ancona.
Non si ravvisa la necessità di procedere d'ufficio all'ascolto dei minori, in considerazione della loro età; ad ogni buon conto, le condizioni concordate risultano rispondenti al loro interesse morale e materiale, sono rispettose della loro esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione dei minori.
6. Le spese di lite sono compensate in ragione dell'accordo delle parti anche sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni sopra riportate;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 4/06/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Lara Seccacini Silvia Corinaldesi
- 3 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente
Alessandro Di Tano Giudice
Lara Seccacini Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 1323/2025 promosso da:
( , nata il [...] a [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Sabrina Sartini;
RICORRENTE
e
( ), nato il [...] a [...], CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Daniele Cinti;
RESISTENTE
e con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO in sede;
INTERVENUTO
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE NEI CONFRONTI DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO;
CONCLUSIONI precisate congiuntamente dalle parti all'udienza del 4/06/2025: “Affido condiviso dei figli minori e con collocamento degli stessi, in via prevalente, Per_1 Persona_2 presso la madre nell'attuale abitazione sita a Montecarotto (AN) via Tito Mei n.69;
- 1 - il padre potrà vedere e tenere con sé i figli a week-end alternati dal venerdì sera alle ore 20:00 circa alla domenica sera fino alle ore 21.00, con la facoltà di tenerli anche un lunedì al mese, prolungando il fine settimana, quando sarà possibile per il sig. richiedere permessi CP_1 lavorativi o ferie;
nei week-end di spettanza materna, il padre potrà te vedere con sé i figli un giorno a settimana, da concordare tra le parti anche la mattina stessa, dalle ore 18:00 circa fino all'indomani mattina quando li riaccompagnerà a scuola, quindi con pernotto;
durante il periodo estivo, ciascun genitore trascorrerà con i figli 15 giorni anche non consecutivi, da concordare entro il 15 luglio di ogni anno;
eventuali vacanze organizzate dai nonni materni con i minori verranno previamente comunicate al signor con un preavviso di 30 giorni e indicazione della località di vacanza;
CP_1 durante le festività natalizie, i genitori trascorreranno con i figli una settimana ciascuno, alternando negli anni tra loro il giorno della Vigilia con quello del Natale, nonché il primo dell'anno con l'Epifania; durante le festività pasquali, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli 2 giorni, alternando negli anni con la madre il giorno di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo;
i minori trascorreranno i rispettivi i compleanni, il XXV aprile, il 1° Maggio, il 2 Giugno, il 1° novembre e l'8 dicembre con la madre o con il padre in maniera alternata e ad anni alterni;
il padre contribuirà per il mantenimento dei figli minori versando alla made un importo complessivo di Euro 500,00 (Euro 250,00 per ciascun figlio), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge e da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese tramite bonifico, nonché il 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo vigente presso questo Tribunale;
il signor verserà integralmente la rata mensile del mutuo acceso per l'acquisto della CP_1 già casa familiare, sita in C. da San Lorenzo, n. 15, Montecarotto;
l'AUF verrà percepito integralmente dalla madre;
compensazione delle spese di lite.”
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con il ricorso in atti, premesso di aver intrattenuto una relazione Parte_1 sentimentale e, quindi, una convivenza more uxorio con che da tale CP_1 relazione sono nati i figli (a Jesi il 06/01/2019) e (a Jesi il Per_1 Persona_2
14/03/2021), che da tempo i rapporti tra le parti si sono deteriorati (soprattutto a causa del comportamento del , tanto da rendere intollerabile la prosecuzione della CP_1 convivenza, ha chiesto di disciplinare le modalità di affidamento, visita e mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio.
2. si è costituito in giudizio, contestando le avverse deduzioni e CP_1 insistendo per l'accoglimento di conclusioni difformi.
- 2 - 3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero, che è intervenuto.
4. Le parti hanno depositato memorie ex art. 473-bis.17 c.p.c.
Alla prima udienza di comparizione, il giudice ha formulato una proposta conciliativa alla quale le parti hanno dichiarato di aderire, chiedendo che la causa fosse riservata in decisione con rinuncia ai termini di cui all'art. 473-bis.28 cpc.
5. Le condizioni proposte sono conformi alla condizione economica delle parti e alle esigenze dei minori, in favore dei quali è stato disposto un contributo a carico del padre, nella qualità di genitore non collocatario, adeguato alle esigenze dei minori e corrispondente alla condizione economica dell'onerato.
La disciplina delle spese straordinarie seguirà quanto previsto dal protocollo vigente presso il Tribunale di Ancona.
Non si ravvisa la necessità di procedere d'ufficio all'ascolto dei minori, in considerazione della loro età; ad ogni buon conto, le condizioni concordate risultano rispondenti al loro interesse morale e materiale, sono rispettose della loro esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione dei minori.
6. Le spese di lite sono compensate in ragione dell'accordo delle parti anche sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni sopra riportate;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 4/06/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Lara Seccacini Silvia Corinaldesi
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