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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 18/06/2025, n. 691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 691 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
______________
Tribunale di Patti SEZIONE CIVILE
Il Giudice Istruttore, dott. Carmelo Proiti, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1382/2021 R.G., posta in decisione a seguito di ordinanza del 18 febbraio 2025 ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. e promossa
D A
, nata a [...], il [...], cod. fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliata in S. TA IL (ME), C.F._1
Via Nizza n. 1, presso lo studio dell'Avv. ALESSANDRO PRUITI CIARELLO giusta procura in atti
OPPONENTE
C O N T R O
, nata a [...] il [...], cod. fisc. Parte_2
, elettivamente domiciliata in ANTA IL (ME) - C.F._2
località Minà n. 7, presso lo studio dell'Avv. Maria Stella Fazio che la rappresenta giusta procura in atti
OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione a precetto ex art. 615, comma 1° c.p.c.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione del 29.09.2021, notificato a mezzo pec il 30.09.2021, ha proposto opposizione avverso il precetto, notificatole da Parte_1 [...] in data 10.09.2021, con il quale le era stato intimato il pagamento della Pt_2 somma di € 8.979,85, oltre spese successive ed interessi fino al soddisfo, in forza di due ordinanze, la prima emessa dal Tribunale di Patti il 09.12.2016, a definizione del giudizio iscritto al n. 243/2015 R.G., depositata il 12.12.2016, rilasciata in forma esecutiva il 21.12.2016 e notificata, in tale forma, unitamente al pedissequo atto di precetto il 10.01.2017 (che aveva condannato al Parte_1 rimborso delle spese di lite in favore di , liquidate in € 92,38 per Parte_2 esborsi ed in € 3.283,00 per compensi, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge); e la seconda, emessa a conclusione del giudizio di reclamo, con cui era stato disposto, sempre a carico di il pagamento delle spese di lite Parte_1 liquidate in € 2.200,00, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
L'opponente ha eccepito di aver ricevuto, in data 10.01.2017, la notifica di un primo atto di precetto, con cui era stato intimato il pagamento della somma di €
5.116,31, in forza della prima ordinanza sopra riportata, cui aveva fatto seguito, in data 23.01.2017, la notificava di atto di pignoramento presso terzi, nel cui contesto il terzo pignorato, aveva reso dichiarazione Controparte_1
positiva. Ha continuato precisando che, la procedura esecutiva che ne era derivata, iscritta al n. 57/2017 R.G.E. di questo Tribunale, si era conclusa con ordinanza con cui il G.E. aveva assegna in pagamento alla creditrice procedente, SI.ra
, la somma di € 80,41 mensili, da prelevarsi, quanto alle mensilità Parte_2
febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2017, dal conto corrente cointestato a ed acceso presso , e per le mensilità successive (da Parte_1 CP_1 luglio 2017) direttamente presso l' da gravare sulle pensioni ad essa dovute, CP_2
e ciò fino a concorrenza e totale soddisfazione del credito precettato e delle spese di procedura, liquidate in complessivi € 1.560,60 (di cui € 500,60 per esborsi ed €
1.000,00 per compensi, oltre accessori di legge); che successivamente, in data
16.06.2017, la SI.ra , previa notifica di un nuovo atto di precetto, Parte_2
aveva notificava ulteriore atto di pignoramento, questa volta al terzo pignorato
, per il pagamento della somma di Euro 8.654,41; che, infine, in data CP_2
10.09.2021, era stato notificato ulteriore atto di precetto, con cui era stato intimato
2 nuovamente il pagamento della somma di € 8.979,85, oggetto dell'opposizione per cui è causa.
Con l'unico motivo di opposizione ha eccepito la nullità o Parte_1 illegittimità o erroneità, e comunque, inefficace dell'atto opposto;
ha fatto rilevare che l'opposta, avendo posto in esecuzione più volte il titolo, aveva già incassato, a conclusione della procedura esecutiva mobiliare iscritta al n. 57/2017 R.G.E.
l'importo di € 557,18 (equivalente alla quota di pertinenza della debitrice esecutata giacente sul conto cointestato al momento del pignoramento), nonché
l'ulteriore importo di € 4.100,91, corrispondenti a 51 mensilità (da luglio 2017 a settembre 2021) x € 80,41, per complessivi € 4.658,09, somma che avrebbe dovuto essere decurtata dall'importo precettato.
Ciò premesso ha concluso chiedendo la dichiarazione di inesistente, nullità, annullabilità, o inefficacia del precetto opposto, essendo erronea la somma intimata, chiedendo al Giudice un nuovo calcolo della somma precettata in ragione degli importi già corrisposti;
il tutto con vittoria di spese e compensi di causa.
Con memoria, depositata il 18.02.2022, si è costituita nel Parte_2
giudizio di opposizione a precetto, precisando di aver desistito, a seguito della proposta opposizione, dall'azionare il precetto, con conseguente sua perdita di efficacia, perché le somme intimate erano non già superiori ma inferiori a quanto effettivamente dovuto;
l'opposta ha eccepito l'erronea ricostruzione dei fatti operata da controparte, facendo rilevare che l'atto opposto era stato notificato in forza di due diverse ordinanze e che la somma effettivamente dovuta era pari ad €
14.474,29, oltre interessi legali sino all'effettivo soddisfo;
che, con ordinanza di assegnazione emessa nel contesto del giudizio iscritto al n. 57/2017 R.G.E. erano state assegnate come da dichiarazione resa dal terzo, ed erano state liquidate le spese di procedura in € 1.560,60 (di cui 500,60 per esborsi e € 1.000,00 per compensi professionali) oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario, le ulteriori spese di precetto pari ad € 250,00, oltre agli accessori di legge, anche queste ultime con distrazione in favore del procuratore
3 anticipatario;
anche queste da aggiungere al complessivo importo da precettare, per complessivi € 16.798,79.
L'opposta ha, dunque, concluso che l'importo effettivamente dovuto era pari ad € 17.163,57, da cui andava detratta la somma assegnata di € 4.342,14, e pertanto il credito residuo relativo all'atto di precetto opposto era pari ad €
12.821,43, oltre gli interessi legali maturati.
Ciò premesso ha eccepito l'assoluta infondatezza dell'eccezione di nullità dell'atto di precetto opposto, ed ha concluso chiedendo il rigetto del precetto, con condanna di controparte per responsabilità aggravata, ex art. 96 comma 2 c.p.c. e in subordine ex art. 96 comma 1 e 3 c.p.c. il tutto con vittoria di spese e compensi di causa.
Sono stati concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. e depositate, solo da parte opposta, le memorie ex art. 183 comma 2° cpc.
La causa è stata istruita documentalmente;
infine è stata assegnata allo scrivente, giusto provvedimento con il quale questo giudice ha preso servizio presso questo Ufficio in data 30 novembre 2022 ed il D.P. n. 50 del 2022, rinviata per la precisazione delle conclusioni e viene odiernamente decisa.
L'opposizione è solo parzialmente fondata per quanto di ragione.
Preliminarmente occorre qualificare la presente opposizione ai sensi dell'art. 615, comma 1° c.p.c., come proposta nei confronti del precetto notificato il 10.09.2021, con cui è stato intimato il pagamento della complessiva somma di €
8.979,85, in forza delle due ordinanze emesse a conclusione dei due giudizi iscritti rispettivamente al n. 243/205 R.G. e al n. 2212/2016 R.G. di questo Tribunale.
Difatti, la creditrice opposta afferma di avere un credito maggiore, che tuttavia non risulta oggetto del presente giudizio.
Va, infatti, valutata l'unica doglianza di parte opponente relativa all'eventuale pagamento di parte delle somme già indicate nell'atto di precetto opposto.
Orbene, l'onere della prova è a carico dell'opponente, quale attrice, che avrebbe dovuto dimostrare l'effettività dei pagamenti da imputare a detto credito riportato nel precetto oggetto di opposizione.
4 Tuttavia, la stessa creditrice opposta afferma che a seguito dell'ordinanza del 4 ottobre 2017 risulta pagata la somma di € 4.342,14.
Non rileva, sul punto, il fatto che in sede di comparsa conclusionale parte opposta affermi che la prova raggiunta dall'opponente sia limitata alla somma di €
2.689,28 poiché la somma prima indicata è stata proprio riportata in comparsa di costituzione da . Parte_2
Orbene, tale ultima circostanza rappresenta una non contestazione in merito alle some effettivamente pagate da parte opposta.
Difatti, il mutamento di difesa operato solo in note conclusive non permette di ritenere abbandonata la non contestazione: ciò in relazione alle decadenze imposte dal rito civile che sanziona con la decadenza ogni posizione non assunta in sede di comparsa di risposta o nelle successive note ex art. 183
c.p.c. (applicabili in relazione alla data di introduzione del presente giudizio).
Residua, tuttavia, la necessità di comprendere l'imputazione di detti pagamenti al credito contenuto nell'atto di precetto opposto oppure ad altri crediti vantati dall'odierna convenuta.
Invero, appare evidente che la procedura esecutiva Proc n. 57/2017 R.G.E. sia conseguenza della somma già contenuta nell'ordinanza di cui al 9 dicembre
2016. Ed invero, ciò lo si può evincere dal fatto che il credito per cui si procede in detta procedura esecutiva è pari ad € 4.882,67 ossia la somma già indicata nell'ordinanza sopra richiamata (emessa nel giudizio RG. 243/2015).
Dunque, premesso che appare non contestata la somma pagata di €
4.342,14 (vedi giurisprudenza secondo cui "Il convenuto, ai sensi dell'art. 167, primo comma, cod. proc. civ., è tenuto, anche anteriormente alla formale introduzione del principio di non contestazione a seguito della modifica dell'art.
115 cod. proc. civ., a prendere posizione, in modo chiaro e analitico, sui fatti costitutivi del diritto fatto valere specificamente indicati dall'attore a fondamento della propria domanda;
la conseguenza è che tali fatti debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di risposta, si sia limitata, con clausola di mero stile, a contestare "espressamente ed in ogni suo punto il contenuto dell'atto di citazione", senza esprimere alcuna chiara e specifica
5 contestazione relativa a tali fatti costitutivi e senza che, allo scopo, rilevi la, diversa, contestazione relativa al valore probatorio dei documenti dall'attore allegati alla citazione" Cass. n. 31837/2021; nel caso di specie, addirittura, come detto sopra, vi è una specifica ammissione), deve effettuarsi un ulteriore passaggio logico.
Ciò, in relazione anche al principio di cui all'art. 1194 c.c. secondo cui, senza consenso del creditore, non può imputarsi prima al capitale un pagamento piuttosto che agli interessi ed alle spese.
Da ciò, dunque, deriva che sulla base dell'ordinanza di cui alla procedura esecutiva n. 57/2017, va decurtata dalla totale somma dei pagamenti pari ad €
4.342,14 la somma di € 2.324,50 che vanno imputate al pagamento delle spese e degli esborsi della procedura (come indicato nell'ordinanza a cui si rimanda), tra l'altro da pagare a soggetto diverso rispetto all'odierna opposta.
Residua, dunque, la somma di € 2.017,64 che può essere imputata al pagamento del complessivo insieme di interessi e sorte capitale, riportata nel precetto opposto.
Sul punto, di recente, la Corte Suprema ha confermato un suo risalente e consolidato orientamento second cui “in tema di opposizione a precetto, la non debenza di una parte soltanto della somma in esso portata non travolge il precetto per intero, ma ne determina l'annullamento parziale, essendo comunque valida l'intimazione per la parte dovuta e le relative spese (Cass., Sez. L,
Sentenza n. 2160 del 30/01/2013; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 5515 del 29/02/2008;
v. anche Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 24704 del 05/11/2020, con riferimento ad un caso di pagamento parziale sopravvenuto)”.
Ed ancora “L'eccessività della somma portata nel precetto dà luogo, in sintesi, soltanto alla riduzione della somma domandata, nei limiti di quella dovuta
e delle correlate spese, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente spettante, alla cui determinazione è chiamato a provvedere il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria, a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito (Cass., Sez. L, Sentenza n.
6 2160 del 30/01/2013; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 5515 del 29/02/2008; Cass., Sez.
3, Sentenza n. 2938 del 11/03/1992)”
In ragione di ciò va dichiarata la nullità parziale del precetto, relativamente alla somma di € 2.017,64.
Le spese seguono, dunque, la parziale soccombenza e vanno compensate per metà. La restante parte va posta, invece, a carico di parte opposta e liquidata in favore dell'opponente ex DM 55/2014 e ss. modificazioni, avuto riguardo al valore del decisum, con applicazione dei parametri medi, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, Sezione Civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, definitivamente decidendo sulla domanda proposta nel procedimento R.G. 1382/2021 e rigettata ogni contraria domanda ed istanza, così provvede:
1) Accoglie parzialmente l'opposizione nei limiti di cui in motivazione e per l'effetto dichiarata la nullità parziale del precetto, relativamente alla somma di €
2.017,64;
2) Compensa metà delle spese di lite;
3) Condanna parte opposta al pagamento, in favore di parte opponente, della somma di € 2.538,50 a titolo di compensi oltre € 97,50 per spese, già ridotte della metà, oltre spese generali, cpa ed iva come per legge da distrarre nei confronti del procuratore antistatario.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Patti, lì 18 giugno 2025
Il Giudice
Dr. Carmelo Proiti
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