Articolo 3 della Legge 23 luglio 1991, n. 233
Articolo 2Articolo 4
Versione
17 agosto 1991
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Versione
24 novembre 1994
Art. 3. Ripartizione del contributo - Destinatari 1. Il contributo di cui all'articolo 1 e' cosi' ripartito dal programma annuale:
(( a) il 70 per cento e' destinato alla erogazione di mutui, ad un tasso di interesse pari al 50 per cento del tasso ufficiale di sconto, per il finanziamento di opere di consolidamento, restauro, manutenzione straordinaria e valorizzazione degli immobili di cui all'articolo 2. Le somme derivanti dal rimborso dei mutui, nonche' i relativi interessi attivi vengono introitati dall'Istituto regionale per le Ville venete e riutilizzati ai sensi della presente legge, in aggiunta al contributo annuale previsto dalla medesima;
Entrata in vigore il 24 novembre 1994
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