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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 01/04/2025, n. 669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 669 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. 3407/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Monza, Sezione I Civile, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa Chiara Binetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3407/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ), e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi dall'avv. TAGLIABUE MARIAGRAZIA, C.F._2 elettivamente domiciliati come in atti
PARTE ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso in proprio, Controparte_1 C.F._3 elettivamente domiciliato come in atti
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: Prestazione d'opera intellettuale
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per e Parte_1 Parte_2
Voglia il Tribunale adito, ogni contraria e diversa istanza disattesa, per i motivi sopra esposti:
- in via preliminare: rigettare, ove proposta, l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, stante in particolare le eccezioni formulate in premessa sub A) e sub B).
- in via principale, in accoglimento della spiegata opposizione, revocare e comunque dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo opposto, accertare e dichiarare le eventuali somme ancora dovute al ricorrente per l'attività difensiva prestata con riferimento al minimo delle vigenti tabelle professionali per cause di “bassa complessività” in ragione dell'effettiva attività svolta dal ricorrente, disponendo che gli attuali opponenti siano tenuti all'eventuale pagamento solo pro quota di un terzo ciascuno pagina 1 di 8 - in ogni caso, con la rifusione delle spese e compensi del presente giudizio
-in via istruttoria, riservata ogni relativa istanza alla lettura delle difese avverse.
Per Controparte_1
In via preliminare:
1) Concedersi la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto n. 899/2024 del Tribunale di Monza in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
2) Disporre il mutamento del rito da ordinario a semplificato di cognizione con fissazione di udienza collegiale;
Nel merito: 3) Rigettare l'opposizione perché infondata in fatto ed in diritto e non provata e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, accertare che l'avv. è Controparte_1 creditore nei confronti dei sigg. e in solido tra loro, della somma di Parte_1 Parte_2
€18.009,91 (ovvero quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da Con determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre i successivi interessi come richiesti in dalla data della domanda fino all'effettivo soddisfo, con conseguente condanna dei sigg. e Parte_1 al pagamento, a favore dell'avv. , in solido tra loro della Parte_2 Controparte_1 suddetta somma;
In via subordinata:
4) in subordine, nella non temuta ipotesi in cui la Giustizia ritenesse invalido il contratto di conferimento di incarico identificato quale doc. 3 depositato in monitorio dall'opposto, riconoscere sussistente il diritto dell'odierno deducente a percepire il compenso delle sue prestazioni sulla base dei parametri forensi previsti dal D.M. Giustizia n.55/2014 (valore indeterminabile, complessità media, parametri medi) e, dunque, condannare le controparti al pagamento del relativo compenso;
In ogni caso:
5) Con vittoria di spese e compensi professionali del monitorio e del presente giudizio, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15%
In via istruttoria: Poiché è intenzione dell'opposto valersi del documento prodotto in monitorio sub doc. 3 a fondamento delle proprie domande, eccezioni e ragioni, nella denegata ipotesi in cui il Tribunale adito dovesse ritenere ammissibile il disconoscimento, si formula istanza di verificazione ai sensi dell'art. 216, c.p.c. A tal fine, indica come scritture di comparazione le sottoscrizioni apposte dal sig. sul Parte_3 mandato difensivo nel procedimento rubricato al n. R.G. 7988/2018 Tribunale di Monza, sul mandato difensivo nel procedimento rubricato al n R.G. 11678/2019 Tribunale di Monza, sul documento d'identità dello stesso sig. . Parte_3
Chiede, infine, qualora ritenuta opportuna, disporsi CTU cui sottoporre i seguenti quesiti: a) accerti il CTU l'autenticità o meno della firma del sig. riportate sul documento n. 3 Parte_3 della produzione monitoria dell'avv. , sia mediante esame visivo, sia svolgendo Controparte_1 le opportune rilevazioni della digito-pressione sia, infine, mediante l'utilizzo di tutta la ulteriore strumentazione e i conseguenti esami eventualmente all'uopo necessari;
b) utilizzi, come scritture di comparazione, le sottoscrizioni apposte da in calce alla Parte_3 procura alle liti di cui al giudizio rubricato al n. R.G. 7988/2018 Tribunale di Monza, in calce alla procura alle liti di cui al giudizio rubricato al n R.G. 11678/2019 Tribunale di Monza, sulla carta di identità dello stesso, ordinando contestualmente agli opponenti di esibire l'originale della carta di pagina 2 di 8 identità del sig. al nominato CTU, nonché autorizzando quest'ultimo a visionare presso il Pt_3 Comune di Carate Brianza a visionare l'originale della richiesta della richiesta di carta d'identità avanzata dal sig. al predetto al Comune di Carate Brianza il 06 maggio 2014 e a Parte_3 raccogliere ulteriori firme di comparazione di , ove necessario Parte_3 Per l'effetto, chiede sin d'ora la condanna di controparte ai costi e alle spese legali del giudizio di verificazione
pagina 3 di 8 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente depositato, e hanno presentato Parte_1 Parte_2 opposizione al decreto ingiuntivo n. 899/2024, emesso il 22.03.2024 dal Tribunale di Monza, con il quale veniva loro ingiunto – nella loro qualità di eredi di – il pagamento in via solidale Parte_3 in favore dell'avv. del complessivo importo di € 18.009,91 a titolo di compenso Controparte_1 professionale per il patrocinio legale offerto al de cuius nella causa di separazione giudiziale con la madre degli opponenti, . Controparte_3
Gli opponenti hanno chiesto la revoca del decreto ingiuntivo, eccependo in via preliminare l'assenza di solidarietà passiva tra i coeredi ai sensi dell'art. 752 c.c. e sostenendo quindi di dover rispondere delle eventuali somme dovute al ricorrente solo in misura della loro quota ereditaria, considerata anche la presenza quale coerede della loro madre, non destinataria dell'ingiunzione di pagamento;
nel merito, hanno dichiarato di non conoscere la sottoscrizione asseritamente apposta dal de cuius al preventivo di cui al doc. 3 (fasc. monitorio); che, in ogni caso, l'avv. aveva già ricevuto gli emolumenti CP_1 lui spettanti per il patrocinio legale offerto e, infine, hanno contestato l'importo del compenso richiesto, ritenendolo sproporzionato rispetto all'attività difensiva concretamente svolta e risultante dagli atti. Si è tempestivamente costituito in giudizio l'avv. che ha formulato domanda Controparte_1 preliminare di mutamento del rito ai sensi dell'art. 14 d.lgs. n. 150/2011, invece, nel merito, ha contestato l'eccezione preliminare formulata da parte opponente e ha ritenuto inammissibile perché generico e irrilevante il disconoscimento della firma del de cuius sul preventivo (doc. 3 fasc. monitorio), formulando in ogni caso istanza di verificazione;
ha quindi concluso chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto. In via subordinata, ove ritenuto invalido il doc. 3 (fasc. monitorio), ha chiesto condannare gli opponenti al pagamento della prestazione resa secondo i parametri del DM 10 marzo 2014 n. 55 (valore indeterminabile, complessità media, parametri medi). In prima udienza, il Tribunale ha formulato proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. che è stata accettata da parte opponente, ma rifiutata dall'opposto. Successivamente, è stato disposto il mutamento del rito ex artt. 281 decies e 14 d.lgs. 150/2011 e, rigettate le istanze istruttorie, la causa è stata ritenuta matura per la decisione quindi rinviata per la discussione orale e trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3 c.p.c.
***
La controversia ha ad oggetto la liquidazione del compenso professionale spettante all'avv. CP_1
per la prestazione giudiziale civile svolta in favore di nel giudizio RG n.
[...] Parte_3
7988/2018 innanzi il Tribunale di Monza. Innanzitutto, risulta incontestata la qualità di eredi del debitore originario in capo agli odierni opponenti, e i quali hanno però sollevato eccezione preliminare circa Pt_2 Parte_1
l'assenza di solidarietà passiva tra loro, oltre alla presenza di un terzo coerede non citato in giudizio. Deve rilevarsi che la norma applicabile al caso in esame è quella di cui all'art. 754 c.c., in forza del quale i debiti verso i creditori del de cuius sono divisibili tra i coeredi secondo la consistenza della quota attribuita e non è ravvisabile tra gli stessi alcuna responsabilità solidale.
pagina 4 di 8 Nel caso di specie, gli opponenti hanno legittimamente richiesto la divisione pro quota del debito ereditario, ma hanno ritenuto tale quota sia da determinarsi in considerazione della presenza di un terzo coerede, ossia il coniuge del de cuius, Controparte_3
Tale pretesa non può essere accolta, in quanto e non hanno dimostrato in Pt_2 Parte_1 giudizio l'effettiva qualifica di coerede di qualità che viene espressamente Controparte_3 contestata dall'avv. . CP_1 Deve precisarsi che secondo la giurisprudenza di legittimità “chi eccepisce l'esistenza di altri coeredi, nonché la divisione "pro quota" del debito ereditario, ha "l'onere di provarne l'esistenza, la consistenza numerica (agli effetti della eccepita divisione del debito in proporzione della rispettiva quota ereditaria), il titolo alla successione e la stessa qualifica di eredi" (cfr. Cass Civile, Sez. II, sent.
n. 17122 del 2020 e Cass. civ. n. 2291 del 1996). Nella specie, seppur indubbio che sia stata chiamata all'eredità in quanto erede Controparte_3 legittima di (cfr. doc. 3 opponenti), gli opponenti non hanno adempiuto all'onere Parte_3 probatorio su di loro gravante, infatti, non vi è prova dell'effettiva accettazione dell'eredità da parte di quest'ultima. La prova dell'accettazione, tra l'altro, non può ritenersi presunta né implicita, in considerazione del fatto che la signora risulta sottoposta ad amministrazione di sostegno e CP_3 pertanto l'accettazione dell'eredità deve avvenire a mezzo amministratore “in via sostitutiva del beneficiario, ma solo previa autonoma e successiva autorizzazione del giudice” tutelare, come espressamente stabilito nel decreto di attribuzione dei poteri (cfr. doc. 4 opposto).
Pertanto, in assenza di prova dell'avvenuta successione ereditaria nei confronti della non era CP_3 possibile per il creditore conoscere l'effettiva quota spettante ai diversi coeredi e, in conseguenza, neppure l'entità del credito da azionare nei confronti di ciascuno di essi. Tutto ciò considerato, e sulla scorta dei principi ermeneutici sopra richiamati, l'eccezione va respinta. Di conseguenza, il pagamento del debito di causa verrà ripartito pro quota tra e Parte_1 Pt_2
[...] Passando al merito della vertenza, risulta incontestato l'avvenuto espletamento dell'attività difensiva da parte dell'avv. nei confronti del signor , mentre resta da Controparte_1 Parte_3 determinarsi l'importo dell'onorario effettivamente dovuto per la prestazione eseguita. Ad asserita riprova dell'avvenuta pattuizione del compenso spettante all'avv. per CP_1 l'assistenza e la rappresentanza legale nella vertenza di separazione giudiziale rg. 7988/2018 innanzi il Tribunale di Monza, l'odierno opposto ha prodotto in allegato al ricorso monitorio il doc. 3 recante
“preventivo ex artt. 13, comma 5, L. 247/2012 e art. 27 Cod. deontologico forense” firmato dal de cuius per “accettazione, conferimento dell'incarico professionale di assistenza e per ricevuta di copia”. Tale documento è stato contestato dagli opponenti, che ne hanno disconosciuto la sottoscrizione ai sensi dell'art. 214 c.p.c. dichiarando di non conoscere la scrittura e la sottoscrizione del presunto autore. Il disconoscimento degli opponenti è valido ed efficace a norma degli artt. 214 e ss. c.p.c., poiché, come è noto, gli eredi o aventi causa non sono tenuti a conoscere la scrittura o la sottoscrizione del suo autore, o potrebbero ignorarla in buona fede. Per tale ragione, il terzo comma dell'art. 214 c.p.c. consente loro di limitarsi, in luogo del più stringente onere di disconoscimento di cui al primo comma dell'art. 214 c.p.c., ad una dichiarazione di “non conoscenza” dell'atto e della firma, che produce gli stessi effetti del disconoscimento “effettivo”.
pagina 5 di 8 Il disconoscimento degli opponenti, tuttavia, anche se ammissibile, risulta irrilevante nel caso di specie e per questo il Tribunale ha ritenuto superfluo e inutilmente gravoso disporre una c.t.u. grafologia per verificare l'autenticità della sottoscrizione apposta in calce al documento. Occorre, infatti, considerare che seppur rubricato “preventivo”, il documento non prevede un compenso vincolante per la prestazione professionale, ma fa espresso rinvio ai parametri di cui al D.M. 55/2024 applicabili ratione temporis. Nella scrittura si legge espressamente “Determinazione del compenso e informativa sulla prevedibile misura dei costi della prestazione” con rimando alle varie fasi della controversia.
Il documento, quindi, non è qualificabile alla stregua di un preventivo vincolante per le parti, ma costituisce mera indicazione “di massima” di applicazione dei parametri di legge in concreto applicabili in base alle singole attività e fasi della controversia. A riprova di ciò, è anche il testo della clausola n. 2 contenuta nel documento citato, in forza della quale
“attesa la natura della prestazione oggetto del mandato, i costi e/o i compensi potranno subire delle variazioni in aumento qualora dovessero rendersi opportune attività ulteriori e/o adempimenti più complessi”. La clausola in esame, quindi, garantiva all'avv. la possibilità di imporre eventuali aumenti CP_1 sul quantum indicato in base alla concreta complessità del mandato. Un tale margine di modifica, condizionato ad una valutazione dell'effettiva attività difensiva svolta, deve necessariamente essere assicurato in entrambi i sensi (in aumento e/o in diminuzione), in quanto l'esclusione a priori di una modifica al ribasso del preventivo indurrebbe a qualificare la clausola come vessatoria, perché determinante un significativo squilibrio di poteri tra le parti. Da ciò deriva che, a parere del Tribunale, il preventivo di causa non può che qualificarsi come mera previsione dei costi da versare per l'incarico prospettato, che sarebbero poi stati oggetto di eventuali modifiche in base alla difesa prestata nel concreto. Giova in ogni caso precisarsi che è lo stesso avv. ad affermare nella comparsa di CP_1 costituzione che il preventivo in esame è stato redatto applicando pedissequamente i parametri di cui al DM n.55/2014 (seppur nella versione non aggiornata dal DM 13 agosto 2022, n. 147).
Per tutti questi motivi, va respinta la domanda principale svolta dall'opposto e, in accoglimento della domanda formulata in via subordinata, il compenso spettante all'avv. viene calcolato CP_1 facendo riferimento ai parametri di cui al DM 55/2014.
Nello specifico, vanno applicati i parametri come modificati dal DM 13 agosto 2022 n. 147, considerato che il giudizio di separazione giudiziale si è protratto fino al mese di marzo 2023.
In forza delle prove documentali prodotte, si rileva che l'attività difensiva nella causa RG n. 7988/2018 vertente sulla separazione giudiziale dei coniugi, si è svolta dalla costituzione in giudizio fino alla concessione dei termini per gli scritti difensivi di cui all'art. 190 c.p.c., questi ultimi non depositati a fronte dell'interruzione del giudizio determinata dall'intervenuto decesso della parte. Ciò considerato, il valore della controversia cui si fa riferimento è indeterminabile, complessità media,
e, quanto alle fasi difensive, vanno liquidate tutte le fasi del giudizio e, in particolare, le fasi di studio introduttiva con valori medi, mentre le fasi istruttoria e decisionale vanno liquidate ai valori minimi, sulla scorta delle seguenti considerazioni.
Gli opponenti hanno specificatamente dedotto che vi siano stati fin da subito indici di volontà conciliativa tra le parti emersi anche in udienza, tant'è che più volte sono stati disposti rinvii all'unico fine di trovare un accordo bonario tra le parti. Hanno poi allegato che ulteriori rinvii erano stati disposti pagina 6 di 8 causa Covid o su richiesta di differimento e che l'avv. , comunque, non aveva partecipato a CP_1 molteplici udienze. Di contro, l'avv. ha ritenuto applicabili i parametri di cui al preventivo (poco superiori ai CP_1 medi) in funzione dei costi considerevoli che avrebbe sostenuto per lo spostamento, data la sua appartenenza al foro di Foggia.
Invero, dalla lettura dei verbali di udienza allegati (cfr. doc. 6 opponente) emerge la presenza personale dell'avvocato solo a due delle dieci udienze tenutesi in presenza, mentre, per le altre nessun CP_1 difensore era presente per (salvo per l'udienza del 8.01.2020 in cui l'avv. è Parte_3 CP_1 stato sostituito da altro difensore).
Tutto ciò considerato e avendo cura delle effettive attività istruttorie eseguite, non risulta che l'attività prestata dall'avv. nella fase istruttoria sia stata particolarmente dispendiosa a tal punto da CP_1 giustificarne l'applicazione dei valori medi. Quanto alla fase decisionale, questa deve essere liquidata con valori minimi considerato che, a fronte dell'interruzione del giudizio, l'attività svolta dall'avv. si è limitata al deposito telematico CP_1 del foglio di precisazione delle conclusioni e senza il deposito di ulteriori scritti conclusionali difensivi. Pertanto, l'onorario spettante all'avv. per il procedimento rg n. 7899/2018 ammonta ad euro CP_1
7.202,00 (di cui euro 2.127,00 per la fase di studio, euro 1.416,00 per la fase introduttiva, euro 1.869,00 per l'istruttoria ed € 1.790,00 per la fase decisionale) oltre 15% rimborso forfettario, cpa e IVA come per legge, per un totale di € 10.508,58. Sono altresì dovuti gli interessi dalla domanda giudiziale al saldo. Conclusivamente, accertato il credito come sopra spettante a , in parziale Controparte_1 accoglimento della domanda degli opponenti, va revocato il decreto ingiuntivo n. 899/24 e gli opponenti condannati a corrispondere (pro quota) all'opposto la minor somma di € 10.508,58, oltre interessi al tasso legale dalla domanda giudiziale al saldo.
Le spese del presente giudizio in forza dell'accoglimento parziale dell'opposizione e della rideterminazione del credito in favore dell'opposto vanno dichiarate compensate per la metà e per la restante parte poste a carico degli opponenti in considerazione della soccombenza prevalente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni altra istanza o eccezione, così dispone:
1. revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 899/2024 emesso dal Tribunale di Monza in data
22.03.2024; 2. condanna gli opponenti, in qualità di eredi di a pagare pro quota ai sensi Parte_3 dell'art. 754 c.c., l'importo complessivamente determinato in € 10.508,58, oltre interessi al tasso legale dalla domanda giudiziale al saldo, in favore dell'avv. , a Controparte_1 titolo di compenso professionale per la prestazione svolta nel giudizio RG. n. 7899/2018;
3. compensa per metà le spese di lite e per la restante parte le pone a carico degli opponenti condannandoli in solido al pagamento in favore di della restante parte Controparte_1 liquidata in € 1.270,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali 15%, C.P.A. ed I.V.A, quest'ultima se ed in quanto dovuta, come per legge.
pagina 7 di 8 Così deciso in Monza, in data 31.03.2025
Il Giudice
Chiara Binetti
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Monza, Sezione I Civile, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa Chiara Binetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3407/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ), e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi dall'avv. TAGLIABUE MARIAGRAZIA, C.F._2 elettivamente domiciliati come in atti
PARTE ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso in proprio, Controparte_1 C.F._3 elettivamente domiciliato come in atti
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: Prestazione d'opera intellettuale
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per e Parte_1 Parte_2
Voglia il Tribunale adito, ogni contraria e diversa istanza disattesa, per i motivi sopra esposti:
- in via preliminare: rigettare, ove proposta, l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, stante in particolare le eccezioni formulate in premessa sub A) e sub B).
- in via principale, in accoglimento della spiegata opposizione, revocare e comunque dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo opposto, accertare e dichiarare le eventuali somme ancora dovute al ricorrente per l'attività difensiva prestata con riferimento al minimo delle vigenti tabelle professionali per cause di “bassa complessività” in ragione dell'effettiva attività svolta dal ricorrente, disponendo che gli attuali opponenti siano tenuti all'eventuale pagamento solo pro quota di un terzo ciascuno pagina 1 di 8 - in ogni caso, con la rifusione delle spese e compensi del presente giudizio
-in via istruttoria, riservata ogni relativa istanza alla lettura delle difese avverse.
Per Controparte_1
In via preliminare:
1) Concedersi la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto n. 899/2024 del Tribunale di Monza in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
2) Disporre il mutamento del rito da ordinario a semplificato di cognizione con fissazione di udienza collegiale;
Nel merito: 3) Rigettare l'opposizione perché infondata in fatto ed in diritto e non provata e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, accertare che l'avv. è Controparte_1 creditore nei confronti dei sigg. e in solido tra loro, della somma di Parte_1 Parte_2
€18.009,91 (ovvero quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da Con determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre i successivi interessi come richiesti in dalla data della domanda fino all'effettivo soddisfo, con conseguente condanna dei sigg. e Parte_1 al pagamento, a favore dell'avv. , in solido tra loro della Parte_2 Controparte_1 suddetta somma;
In via subordinata:
4) in subordine, nella non temuta ipotesi in cui la Giustizia ritenesse invalido il contratto di conferimento di incarico identificato quale doc. 3 depositato in monitorio dall'opposto, riconoscere sussistente il diritto dell'odierno deducente a percepire il compenso delle sue prestazioni sulla base dei parametri forensi previsti dal D.M. Giustizia n.55/2014 (valore indeterminabile, complessità media, parametri medi) e, dunque, condannare le controparti al pagamento del relativo compenso;
In ogni caso:
5) Con vittoria di spese e compensi professionali del monitorio e del presente giudizio, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15%
In via istruttoria: Poiché è intenzione dell'opposto valersi del documento prodotto in monitorio sub doc. 3 a fondamento delle proprie domande, eccezioni e ragioni, nella denegata ipotesi in cui il Tribunale adito dovesse ritenere ammissibile il disconoscimento, si formula istanza di verificazione ai sensi dell'art. 216, c.p.c. A tal fine, indica come scritture di comparazione le sottoscrizioni apposte dal sig. sul Parte_3 mandato difensivo nel procedimento rubricato al n. R.G. 7988/2018 Tribunale di Monza, sul mandato difensivo nel procedimento rubricato al n R.G. 11678/2019 Tribunale di Monza, sul documento d'identità dello stesso sig. . Parte_3
Chiede, infine, qualora ritenuta opportuna, disporsi CTU cui sottoporre i seguenti quesiti: a) accerti il CTU l'autenticità o meno della firma del sig. riportate sul documento n. 3 Parte_3 della produzione monitoria dell'avv. , sia mediante esame visivo, sia svolgendo Controparte_1 le opportune rilevazioni della digito-pressione sia, infine, mediante l'utilizzo di tutta la ulteriore strumentazione e i conseguenti esami eventualmente all'uopo necessari;
b) utilizzi, come scritture di comparazione, le sottoscrizioni apposte da in calce alla Parte_3 procura alle liti di cui al giudizio rubricato al n. R.G. 7988/2018 Tribunale di Monza, in calce alla procura alle liti di cui al giudizio rubricato al n R.G. 11678/2019 Tribunale di Monza, sulla carta di identità dello stesso, ordinando contestualmente agli opponenti di esibire l'originale della carta di pagina 2 di 8 identità del sig. al nominato CTU, nonché autorizzando quest'ultimo a visionare presso il Pt_3 Comune di Carate Brianza a visionare l'originale della richiesta della richiesta di carta d'identità avanzata dal sig. al predetto al Comune di Carate Brianza il 06 maggio 2014 e a Parte_3 raccogliere ulteriori firme di comparazione di , ove necessario Parte_3 Per l'effetto, chiede sin d'ora la condanna di controparte ai costi e alle spese legali del giudizio di verificazione
pagina 3 di 8 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente depositato, e hanno presentato Parte_1 Parte_2 opposizione al decreto ingiuntivo n. 899/2024, emesso il 22.03.2024 dal Tribunale di Monza, con il quale veniva loro ingiunto – nella loro qualità di eredi di – il pagamento in via solidale Parte_3 in favore dell'avv. del complessivo importo di € 18.009,91 a titolo di compenso Controparte_1 professionale per il patrocinio legale offerto al de cuius nella causa di separazione giudiziale con la madre degli opponenti, . Controparte_3
Gli opponenti hanno chiesto la revoca del decreto ingiuntivo, eccependo in via preliminare l'assenza di solidarietà passiva tra i coeredi ai sensi dell'art. 752 c.c. e sostenendo quindi di dover rispondere delle eventuali somme dovute al ricorrente solo in misura della loro quota ereditaria, considerata anche la presenza quale coerede della loro madre, non destinataria dell'ingiunzione di pagamento;
nel merito, hanno dichiarato di non conoscere la sottoscrizione asseritamente apposta dal de cuius al preventivo di cui al doc. 3 (fasc. monitorio); che, in ogni caso, l'avv. aveva già ricevuto gli emolumenti CP_1 lui spettanti per il patrocinio legale offerto e, infine, hanno contestato l'importo del compenso richiesto, ritenendolo sproporzionato rispetto all'attività difensiva concretamente svolta e risultante dagli atti. Si è tempestivamente costituito in giudizio l'avv. che ha formulato domanda Controparte_1 preliminare di mutamento del rito ai sensi dell'art. 14 d.lgs. n. 150/2011, invece, nel merito, ha contestato l'eccezione preliminare formulata da parte opponente e ha ritenuto inammissibile perché generico e irrilevante il disconoscimento della firma del de cuius sul preventivo (doc. 3 fasc. monitorio), formulando in ogni caso istanza di verificazione;
ha quindi concluso chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto. In via subordinata, ove ritenuto invalido il doc. 3 (fasc. monitorio), ha chiesto condannare gli opponenti al pagamento della prestazione resa secondo i parametri del DM 10 marzo 2014 n. 55 (valore indeterminabile, complessità media, parametri medi). In prima udienza, il Tribunale ha formulato proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. che è stata accettata da parte opponente, ma rifiutata dall'opposto. Successivamente, è stato disposto il mutamento del rito ex artt. 281 decies e 14 d.lgs. 150/2011 e, rigettate le istanze istruttorie, la causa è stata ritenuta matura per la decisione quindi rinviata per la discussione orale e trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3 c.p.c.
***
La controversia ha ad oggetto la liquidazione del compenso professionale spettante all'avv. CP_1
per la prestazione giudiziale civile svolta in favore di nel giudizio RG n.
[...] Parte_3
7988/2018 innanzi il Tribunale di Monza. Innanzitutto, risulta incontestata la qualità di eredi del debitore originario in capo agli odierni opponenti, e i quali hanno però sollevato eccezione preliminare circa Pt_2 Parte_1
l'assenza di solidarietà passiva tra loro, oltre alla presenza di un terzo coerede non citato in giudizio. Deve rilevarsi che la norma applicabile al caso in esame è quella di cui all'art. 754 c.c., in forza del quale i debiti verso i creditori del de cuius sono divisibili tra i coeredi secondo la consistenza della quota attribuita e non è ravvisabile tra gli stessi alcuna responsabilità solidale.
pagina 4 di 8 Nel caso di specie, gli opponenti hanno legittimamente richiesto la divisione pro quota del debito ereditario, ma hanno ritenuto tale quota sia da determinarsi in considerazione della presenza di un terzo coerede, ossia il coniuge del de cuius, Controparte_3
Tale pretesa non può essere accolta, in quanto e non hanno dimostrato in Pt_2 Parte_1 giudizio l'effettiva qualifica di coerede di qualità che viene espressamente Controparte_3 contestata dall'avv. . CP_1 Deve precisarsi che secondo la giurisprudenza di legittimità “chi eccepisce l'esistenza di altri coeredi, nonché la divisione "pro quota" del debito ereditario, ha "l'onere di provarne l'esistenza, la consistenza numerica (agli effetti della eccepita divisione del debito in proporzione della rispettiva quota ereditaria), il titolo alla successione e la stessa qualifica di eredi" (cfr. Cass Civile, Sez. II, sent.
n. 17122 del 2020 e Cass. civ. n. 2291 del 1996). Nella specie, seppur indubbio che sia stata chiamata all'eredità in quanto erede Controparte_3 legittima di (cfr. doc. 3 opponenti), gli opponenti non hanno adempiuto all'onere Parte_3 probatorio su di loro gravante, infatti, non vi è prova dell'effettiva accettazione dell'eredità da parte di quest'ultima. La prova dell'accettazione, tra l'altro, non può ritenersi presunta né implicita, in considerazione del fatto che la signora risulta sottoposta ad amministrazione di sostegno e CP_3 pertanto l'accettazione dell'eredità deve avvenire a mezzo amministratore “in via sostitutiva del beneficiario, ma solo previa autonoma e successiva autorizzazione del giudice” tutelare, come espressamente stabilito nel decreto di attribuzione dei poteri (cfr. doc. 4 opposto).
Pertanto, in assenza di prova dell'avvenuta successione ereditaria nei confronti della non era CP_3 possibile per il creditore conoscere l'effettiva quota spettante ai diversi coeredi e, in conseguenza, neppure l'entità del credito da azionare nei confronti di ciascuno di essi. Tutto ciò considerato, e sulla scorta dei principi ermeneutici sopra richiamati, l'eccezione va respinta. Di conseguenza, il pagamento del debito di causa verrà ripartito pro quota tra e Parte_1 Pt_2
[...] Passando al merito della vertenza, risulta incontestato l'avvenuto espletamento dell'attività difensiva da parte dell'avv. nei confronti del signor , mentre resta da Controparte_1 Parte_3 determinarsi l'importo dell'onorario effettivamente dovuto per la prestazione eseguita. Ad asserita riprova dell'avvenuta pattuizione del compenso spettante all'avv. per CP_1 l'assistenza e la rappresentanza legale nella vertenza di separazione giudiziale rg. 7988/2018 innanzi il Tribunale di Monza, l'odierno opposto ha prodotto in allegato al ricorso monitorio il doc. 3 recante
“preventivo ex artt. 13, comma 5, L. 247/2012 e art. 27 Cod. deontologico forense” firmato dal de cuius per “accettazione, conferimento dell'incarico professionale di assistenza e per ricevuta di copia”. Tale documento è stato contestato dagli opponenti, che ne hanno disconosciuto la sottoscrizione ai sensi dell'art. 214 c.p.c. dichiarando di non conoscere la scrittura e la sottoscrizione del presunto autore. Il disconoscimento degli opponenti è valido ed efficace a norma degli artt. 214 e ss. c.p.c., poiché, come è noto, gli eredi o aventi causa non sono tenuti a conoscere la scrittura o la sottoscrizione del suo autore, o potrebbero ignorarla in buona fede. Per tale ragione, il terzo comma dell'art. 214 c.p.c. consente loro di limitarsi, in luogo del più stringente onere di disconoscimento di cui al primo comma dell'art. 214 c.p.c., ad una dichiarazione di “non conoscenza” dell'atto e della firma, che produce gli stessi effetti del disconoscimento “effettivo”.
pagina 5 di 8 Il disconoscimento degli opponenti, tuttavia, anche se ammissibile, risulta irrilevante nel caso di specie e per questo il Tribunale ha ritenuto superfluo e inutilmente gravoso disporre una c.t.u. grafologia per verificare l'autenticità della sottoscrizione apposta in calce al documento. Occorre, infatti, considerare che seppur rubricato “preventivo”, il documento non prevede un compenso vincolante per la prestazione professionale, ma fa espresso rinvio ai parametri di cui al D.M. 55/2024 applicabili ratione temporis. Nella scrittura si legge espressamente “Determinazione del compenso e informativa sulla prevedibile misura dei costi della prestazione” con rimando alle varie fasi della controversia.
Il documento, quindi, non è qualificabile alla stregua di un preventivo vincolante per le parti, ma costituisce mera indicazione “di massima” di applicazione dei parametri di legge in concreto applicabili in base alle singole attività e fasi della controversia. A riprova di ciò, è anche il testo della clausola n. 2 contenuta nel documento citato, in forza della quale
“attesa la natura della prestazione oggetto del mandato, i costi e/o i compensi potranno subire delle variazioni in aumento qualora dovessero rendersi opportune attività ulteriori e/o adempimenti più complessi”. La clausola in esame, quindi, garantiva all'avv. la possibilità di imporre eventuali aumenti CP_1 sul quantum indicato in base alla concreta complessità del mandato. Un tale margine di modifica, condizionato ad una valutazione dell'effettiva attività difensiva svolta, deve necessariamente essere assicurato in entrambi i sensi (in aumento e/o in diminuzione), in quanto l'esclusione a priori di una modifica al ribasso del preventivo indurrebbe a qualificare la clausola come vessatoria, perché determinante un significativo squilibrio di poteri tra le parti. Da ciò deriva che, a parere del Tribunale, il preventivo di causa non può che qualificarsi come mera previsione dei costi da versare per l'incarico prospettato, che sarebbero poi stati oggetto di eventuali modifiche in base alla difesa prestata nel concreto. Giova in ogni caso precisarsi che è lo stesso avv. ad affermare nella comparsa di CP_1 costituzione che il preventivo in esame è stato redatto applicando pedissequamente i parametri di cui al DM n.55/2014 (seppur nella versione non aggiornata dal DM 13 agosto 2022, n. 147).
Per tutti questi motivi, va respinta la domanda principale svolta dall'opposto e, in accoglimento della domanda formulata in via subordinata, il compenso spettante all'avv. viene calcolato CP_1 facendo riferimento ai parametri di cui al DM 55/2014.
Nello specifico, vanno applicati i parametri come modificati dal DM 13 agosto 2022 n. 147, considerato che il giudizio di separazione giudiziale si è protratto fino al mese di marzo 2023.
In forza delle prove documentali prodotte, si rileva che l'attività difensiva nella causa RG n. 7988/2018 vertente sulla separazione giudiziale dei coniugi, si è svolta dalla costituzione in giudizio fino alla concessione dei termini per gli scritti difensivi di cui all'art. 190 c.p.c., questi ultimi non depositati a fronte dell'interruzione del giudizio determinata dall'intervenuto decesso della parte. Ciò considerato, il valore della controversia cui si fa riferimento è indeterminabile, complessità media,
e, quanto alle fasi difensive, vanno liquidate tutte le fasi del giudizio e, in particolare, le fasi di studio introduttiva con valori medi, mentre le fasi istruttoria e decisionale vanno liquidate ai valori minimi, sulla scorta delle seguenti considerazioni.
Gli opponenti hanno specificatamente dedotto che vi siano stati fin da subito indici di volontà conciliativa tra le parti emersi anche in udienza, tant'è che più volte sono stati disposti rinvii all'unico fine di trovare un accordo bonario tra le parti. Hanno poi allegato che ulteriori rinvii erano stati disposti pagina 6 di 8 causa Covid o su richiesta di differimento e che l'avv. , comunque, non aveva partecipato a CP_1 molteplici udienze. Di contro, l'avv. ha ritenuto applicabili i parametri di cui al preventivo (poco superiori ai CP_1 medi) in funzione dei costi considerevoli che avrebbe sostenuto per lo spostamento, data la sua appartenenza al foro di Foggia.
Invero, dalla lettura dei verbali di udienza allegati (cfr. doc. 6 opponente) emerge la presenza personale dell'avvocato solo a due delle dieci udienze tenutesi in presenza, mentre, per le altre nessun CP_1 difensore era presente per (salvo per l'udienza del 8.01.2020 in cui l'avv. è Parte_3 CP_1 stato sostituito da altro difensore).
Tutto ciò considerato e avendo cura delle effettive attività istruttorie eseguite, non risulta che l'attività prestata dall'avv. nella fase istruttoria sia stata particolarmente dispendiosa a tal punto da CP_1 giustificarne l'applicazione dei valori medi. Quanto alla fase decisionale, questa deve essere liquidata con valori minimi considerato che, a fronte dell'interruzione del giudizio, l'attività svolta dall'avv. si è limitata al deposito telematico CP_1 del foglio di precisazione delle conclusioni e senza il deposito di ulteriori scritti conclusionali difensivi. Pertanto, l'onorario spettante all'avv. per il procedimento rg n. 7899/2018 ammonta ad euro CP_1
7.202,00 (di cui euro 2.127,00 per la fase di studio, euro 1.416,00 per la fase introduttiva, euro 1.869,00 per l'istruttoria ed € 1.790,00 per la fase decisionale) oltre 15% rimborso forfettario, cpa e IVA come per legge, per un totale di € 10.508,58. Sono altresì dovuti gli interessi dalla domanda giudiziale al saldo. Conclusivamente, accertato il credito come sopra spettante a , in parziale Controparte_1 accoglimento della domanda degli opponenti, va revocato il decreto ingiuntivo n. 899/24 e gli opponenti condannati a corrispondere (pro quota) all'opposto la minor somma di € 10.508,58, oltre interessi al tasso legale dalla domanda giudiziale al saldo.
Le spese del presente giudizio in forza dell'accoglimento parziale dell'opposizione e della rideterminazione del credito in favore dell'opposto vanno dichiarate compensate per la metà e per la restante parte poste a carico degli opponenti in considerazione della soccombenza prevalente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni altra istanza o eccezione, così dispone:
1. revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 899/2024 emesso dal Tribunale di Monza in data
22.03.2024; 2. condanna gli opponenti, in qualità di eredi di a pagare pro quota ai sensi Parte_3 dell'art. 754 c.c., l'importo complessivamente determinato in € 10.508,58, oltre interessi al tasso legale dalla domanda giudiziale al saldo, in favore dell'avv. , a Controparte_1 titolo di compenso professionale per la prestazione svolta nel giudizio RG. n. 7899/2018;
3. compensa per metà le spese di lite e per la restante parte le pone a carico degli opponenti condannandoli in solido al pagamento in favore di della restante parte Controparte_1 liquidata in € 1.270,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali 15%, C.P.A. ed I.V.A, quest'ultima se ed in quanto dovuta, come per legge.
pagina 7 di 8 Così deciso in Monza, in data 31.03.2025
Il Giudice
Chiara Binetti
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